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Giurisprudenza su art. 121 CCII

Reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale per difetto delle soglie dimensionali: ammessi anche documenti anteriori al triennio

Cass. civ., sez. I, ord. n. 10701/2026·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Civile Ord. Sez. 1 Num. 10701 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 22/04/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17100/2025 R.G. proposto da:

Maciariello Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona dell’ex liquidatore

Alfonso Maciariello rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Di Monaco

-ricorrente-

contro

Liquidazione Giudiziale Maciariello Costruzioni S.r.l., Troiano Antonio,

Napoletano Cosimo

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 62/2025 depositata

il 11/07/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dal

Consigliere Paola Vella.

FATTI DI CAUSA

1. — In data 11.3.2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su

ricorso degli ex dipendenti Cosimo Napoletano e Antonio Troiano, ha

dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di Maciariello Costruzioni s.r.l.

in liquidazione, contumace e cancellata dal Registro Imprese il 6.2.2025.

1.1. — Alfonso Maciariello, nella veste di ultimo liquidatore della

società assoggettata a Liquidazione giudiziale, ha proposto reclamo ex art.

51 CCII per difetto dei requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d)

CCII, trattandosi di una “impresa minore” che negli ultimi tre esercizi non

aveva avuto alcun attivo patrimoniale, né ricavi, e aveva maturato debiti

per complessivi € 210.399,89, come da documentazione prodotta (bilancio

di liquidazione, visure cronologiche degli automezzi iscritti al PRA, chiusura

del c/c bancario e altro) e prova testimoniale articolata.

1.2. — La Corte d’appello di Napoli, nella contumacia degli appellati e

dopo aver rimesso la causa sul ruolo per consentire al reclamante

l’accesso agli atti della procedura di Liquidazione e la produzione delle

dichiarazioni dei redditi, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato il

reclamo per non assolvimento dell’onere probatorio gravante sul debitore

in merito ai requisiti dimensionali, stante il mancato deposito dei bilanci

relativi agli ultimi tre esercizi e il riferimento della documentazione

depositata (dichiarazioni IVA, situazioni contabili, dichiarazioni dei redditi)

a periodi non rilevanti (compresi tra l’anno 2010 e l’anno 2020), negando

altresì rilevanza alla ulteriore documentazione relativa alla titolarità delle

attrezzature, alle dimissioni dei lavoratori, al fatturato nonché alle ulteriori

circostanze oggetto dell’articolata prova testimoniale, «in quanto,

comunque, insufficienti a fornire la prova della sussistenza congiunta dei

requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lettera d) CCII».

2. — Il reclamante ha impugnato detta decisione con ricorso per

cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria. Gli intimati non

hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo si denunzia la nullità della sentenza per

motivazione inesistente e apparente, in violazione degli artt. 132, comma

2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost., avuto riguardo

alle ragioni per le quali sarebbero insufficienti le prove richieste e non

ammesse. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello, «limitandosi a

rilevare che "la documentazione fiscale versata in atti risulta insufficiente

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alla ricostruzione dell’attuale situazione economica e finanziaria del

reclamante, in specie quanto all’entità dell’attivo patrimoniale nonché dei

debiti dell’impresa", non si è preoccupata di chiarire in base a quali dati di

fatto e a quale percorso logico sia pervenuta alla propria conclusione».

2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di fatti

decisivi, in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, nonché il

mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 51, comma 10, CCII,

in relazione alla dimostrazione della inattività della società nel triennio

anteriore (mancata emissione di fatture; dimissioni per giusta causa dei

due dipendenti rimasti; ultimo cantiere nel 2020 in Teano, per lavori di

piccola muratura) e della conseguente assenza di ricavi, nonché in

relazione alla consistenza dell’attivo patrimoniale. In proposito, il

ricorrente dà atto che con decreto del 24.7.2025 (di cui in memoria si

attesta la definitività) il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato

il proprio reclamo ex art. 124 CCII contro il decreto del GD di rigetto

parziale dell’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui era volta a

ottenere copia delle fatture emesse nei tre esercizi anteriori alla

Liquidazione giudiziale, autorizzando il curatore (che all’udienza del

15.7. 2025 aveva dichiarato di aver già consegnato tutta la

documentazione in suo possesso), nell’ipotesi in cui effettivamente non

fossero state emesse, a rilasciarne attestazione (tanto più considerata

l’obbligatorietà della fatturazione elettronica dal 1.1.2019).

2.3. — Con il terzo si deduce analogamente l’omesso esame di fatti

decisivi con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale

e di altre prove decisive per la dimostrazione della inconsistenza dell’attivo

patrimoniale, in relazione alle varie categorie contabili, risultando

ragionevole presumere che negli anni 2019 e 2020 la società non lo

avesse incrementato, disponendo di una limitata forza-lavoro. Sul punto,

viene invocato il precedente di Cass. Sez. 1, n. 10576 del 2025 (per cui è

possibile provare i requisiti dimensionali anche mediante la produzione

degli stati patrimoniali) e vengono trascritti in ricorso il prospetto di

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bilancio al 31.12.2018, le visure cronologiche dei mezzi e i quindici capitoli

di prova testimoniale, con allegazione della relativa rilevanza.

2.4. — Il quarto mezzo prospetta, in termini analoghi, l’omesso esame

di fatti decisivi e il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi con

riguardo ai debiti, stante l’omessa acquisizione dello stato passivo delle

insinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione del curatore, che

avrebbero consentito di accertare che la società aveva, alla data di

apertura della procedura, debiti ampiamente inferiori alla soglia di legge.

Viene invocato, sul punto, il precedente di Cass. Sez. 1, n. 14431 del 2025

(di conferma della decisione fondata sull’acquisizione d’ufficio dello stato

passivo delle insinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione del

curatore ex art. 33 l. fall., al fine di verificare il superamento della soglia

di fallibilità quanto dell’ammontare dei debiti, anche non scaduti, alla data

della dichiarazione di fallimento).

2.5. — Il quinto motivo prospetta l’omesso esame di ulteriori fatti

storici decisivi - puntualmente trascritti e illustrati - in relazione agli artt.

2697, 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla ritenuta irrilevanza della

documentazione fiscale e contabile prodotta, relativa a periodi compresi

tra l’anno 2010 e l’anno 2020, antecedenti il triennio di legge; fatti che,

valutati nel loro complesso, dimostrerebbero in via presuntiva che la

società aveva valori di attivo patrimoniale e ricavi inferiori alla soglia di

fallibilità persino durante il periodo di sua piena operatività (cessazione

dell’attività con scioglimento e messa in liquidazione in data 1.1.2020,

mancanza di dipendenti dal 17.9.2020, chiusura del conto corrente

bancario in data 4.8.2021, perdita di autocarro Iveco e furgone Fiat).

3. — Esclusa la radicale nullità della sentenza impugnata per mera

apparenza della motivazione (che, sebbene sintetica e a tratti ellittica,

consente di comprendere la ratio decidendi ) - con conseguente

infondatezza del primo motivo - possono trovare accoglimento il secondo

e il terzo, con assorbimento dei restanti due, fermi restando i riflessi

dell’accoglimento sull’accertamento, anche officioso, della soglia debitoria.

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4. — Occorre muovere innanzitutto dal consolidato principio per cui la

mancata ammissione di un mezzo istruttorio (come nel caso di specie la

prova testimoniale), si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone

a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio

ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo ( ex multis ,

da ultimo, Cass. 27479/2025, con cui è stata cassata la sentenza di

merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di

motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di

prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto

astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in

giudizio).

4.1. — Occorre poi considerare l’altrettanto consolidato orientamento -

maturato in costanza della legge fallimentare ma sicuramente applicabile

anche nel vigore delle corrispondenti norme del CCII - per cui il debitore

può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. anche

con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi

previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova

legale – avvalendosi così delle scritture contabili dell'impresa, come di

qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa,

suscettibile di fornire, in ogni modo, la rappresentazione storica dei fatti e

dei dati economici e patrimoniali dell'impresa ( ex plurimis , Cass.

25025/2020, 3581/2022), con conseguente possibilità di avvalersi

dell'intero arco documentale disponibile, inclusa la cd. corrispondenza

d'impresa di cui all'art. 2220 c.c. (così, da ultimo, Cass. 7642/2025).

4.2. — L’orientamento appena detto si completa con il tradizionale

principio per cui residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa

finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica

nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l. fall.),

nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino

(e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore: art. 1, comma 2,

lettera b, l. fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti

necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall.

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Un simile ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune probatorie di

parte, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni

difensive (Cass. 6991/2019), ma non è rimesso a presupposti vincolanti,

poiché richiede una valutazione del giudice di merito sia in ordine alla

incompletezza del materiale probatorio e all'individuazione di quello utile

alla definizione del procedimento, sia in ordine alla sua concreta

acquisibilità (anche in punto di corretta formazione) e rilevanza decisoria,

così che, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il

mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice non

determina ex se l'illegittimità della sentenza e, ove congruamente

motivato, non è sindacabile in cassazione (Cass. 24721/2015). Parimenti,

l’intervento accertativo del giudice del reclamo si esplica sul medesimo

perimetro fattuale, solo aggiungendosi la necessità di scriminare, negli

apporti documentali, i rispetti contributi rispettando le regole di

opponibilità nei confronti della massa, nel frattempo costituita e

rappresentata dall’organo concorsuale, a prescindere dalla sua

costituzione o meno in giudizio.

4.3. — Il ricorrente, assolvendo pienamente l’onere di autosufficienza

del ricorso, ha mostrato di aver offerto in produzione un ampio arco

documentale che investe i tre profili indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d)

CCII e di aver dedotto una consistente prova testimoniale, articolata su

una serie di circostanze specifiche, al fine di dimostrare i riflessi della

inattività ultratriennale sui valori di attivo, ricavi e debiti della società del

triennio di legge, a sostegno della dedotta qualifica di impresa minore.

4.4. — La motivazione della corte territoriale è errata laddove

condiziona l’ammissibilità di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimi

tre esercizi al fatto che gli stessi siano «riferiti all’arco temporale chiesto

dall’art. 2 comma 1, lettera d), CCII»; limitazione che il formante

giurisprudenziale di legittimità per vero non registra, ben potendo anche

circostanze non ricadenti nel triennio di legge risultare rilevanti e decisive,

semmai anche per via presuntiva – ovviamente secondo il prudente

apprezzamento riservato al giudice di merito – ai fini del riscontro del

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mancato superamento delle soglie di assoggettabilità a Liquidazione

giudiziale.

Errata è dunque la stessa conclusione per cui «non può ritenersi assolto

l’onere probatorio posto a carico del debitore» sul rilievo che «la

documentazione depositata (…) è riferita a periodi non rilevanti (compresi

tra l’anno 2010 e l’anno 2020)».

5. — Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla

corte d’appello, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle

spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti il

quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi

accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui

demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

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