Giurisprudenza su art. 121 CCII
Reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale per difetto delle soglie dimensionali: ammessi anche documenti anteriori al triennio
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10701 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 22/04/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17100/2025 R.G. proposto da:
Maciariello Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona dell’ex liquidatore
Alfonso Maciariello rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Di Monaco
-ricorrente-
contro
Liquidazione Giudiziale Maciariello Costruzioni S.r.l., Troiano Antonio,
Napoletano Cosimo
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 62/2025 depositata
il 11/07/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dal
Consigliere Paola Vella.
FATTI DI CAUSA
1. — In data 11.3.2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su
ricorso degli ex dipendenti Cosimo Napoletano e Antonio Troiano, ha
dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di Maciariello Costruzioni s.r.l.
in liquidazione, contumace e cancellata dal Registro Imprese il 6.2.2025.
1.1. — Alfonso Maciariello, nella veste di ultimo liquidatore della
società assoggettata a Liquidazione giudiziale, ha proposto reclamo ex art.
51 CCII per difetto dei requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d)
CCII, trattandosi di una “impresa minore” che negli ultimi tre esercizi non
aveva avuto alcun attivo patrimoniale, né ricavi, e aveva maturato debiti
per complessivi € 210.399,89, come da documentazione prodotta (bilancio
di liquidazione, visure cronologiche degli automezzi iscritti al PRA, chiusura
del c/c bancario e altro) e prova testimoniale articolata.
1.2. — La Corte d’appello di Napoli, nella contumacia degli appellati e
dopo aver rimesso la causa sul ruolo per consentire al reclamante
l’accesso agli atti della procedura di Liquidazione e la produzione delle
dichiarazioni dei redditi, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato il
reclamo per non assolvimento dell’onere probatorio gravante sul debitore
in merito ai requisiti dimensionali, stante il mancato deposito dei bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi e il riferimento della documentazione
depositata (dichiarazioni IVA, situazioni contabili, dichiarazioni dei redditi)
a periodi non rilevanti (compresi tra l’anno 2010 e l’anno 2020), negando
altresì rilevanza alla ulteriore documentazione relativa alla titolarità delle
attrezzature, alle dimissioni dei lavoratori, al fatturato nonché alle ulteriori
circostanze oggetto dell’articolata prova testimoniale, «in quanto,
comunque, insufficienti a fornire la prova della sussistenza congiunta dei
requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lettera d) CCII».
2. — Il reclamante ha impugnato detta decisione con ricorso per
cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria. Gli intimati non
hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. — Con il primo motivo si denunzia la nullità della sentenza per
motivazione inesistente e apparente, in violazione degli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost., avuto riguardo
alle ragioni per le quali sarebbero insufficienti le prove richieste e non
ammesse. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello, «limitandosi a
rilevare che "la documentazione fiscale versata in atti risulta insufficiente
2
alla ricostruzione dell’attuale situazione economica e finanziaria del
reclamante, in specie quanto all’entità dell’attivo patrimoniale nonché dei
debiti dell’impresa", non si è preoccupata di chiarire in base a quali dati di
fatto e a quale percorso logico sia pervenuta alla propria conclusione».
2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di fatti
decisivi, in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, nonché il
mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 51, comma 10, CCII,
in relazione alla dimostrazione della inattività della società nel triennio
anteriore (mancata emissione di fatture; dimissioni per giusta causa dei
due dipendenti rimasti; ultimo cantiere nel 2020 in Teano, per lavori di
piccola muratura) e della conseguente assenza di ricavi, nonché in
relazione alla consistenza dell’attivo patrimoniale. In proposito, il
ricorrente dà atto che con decreto del 24.7.2025 (di cui in memoria si
attesta la definitività) il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato
il proprio reclamo ex art. 124 CCII contro il decreto del GD di rigetto
parziale dell’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui era volta a
ottenere copia delle fatture emesse nei tre esercizi anteriori alla
Liquidazione giudiziale, autorizzando il curatore (che all’udienza del
15.7. 2025 aveva dichiarato di aver già consegnato tutta la
documentazione in suo possesso), nell’ipotesi in cui effettivamente non
fossero state emesse, a rilasciarne attestazione (tanto più considerata
l’obbligatorietà della fatturazione elettronica dal 1.1.2019).
2.3. — Con il terzo si deduce analogamente l’omesso esame di fatti
decisivi con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale
e di altre prove decisive per la dimostrazione della inconsistenza dell’attivo
patrimoniale, in relazione alle varie categorie contabili, risultando
ragionevole presumere che negli anni 2019 e 2020 la società non lo
avesse incrementato, disponendo di una limitata forza-lavoro. Sul punto,
viene invocato il precedente di Cass. Sez. 1, n. 10576 del 2025 (per cui è
possibile provare i requisiti dimensionali anche mediante la produzione
degli stati patrimoniali) e vengono trascritti in ricorso il prospetto di
3
bilancio al 31.12.2018, le visure cronologiche dei mezzi e i quindici capitoli
di prova testimoniale, con allegazione della relativa rilevanza.
2.4. — Il quarto mezzo prospetta, in termini analoghi, l’omesso esame
di fatti decisivi e il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi con
riguardo ai debiti, stante l’omessa acquisizione dello stato passivo delle
insinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione del curatore, che
avrebbero consentito di accertare che la società aveva, alla data di
apertura della procedura, debiti ampiamente inferiori alla soglia di legge.
Viene invocato, sul punto, il precedente di Cass. Sez. 1, n. 14431 del 2025
(di conferma della decisione fondata sull’acquisizione d’ufficio dello stato
passivo delle insinuazioni, tempestive e tardive, e della relazione del
curatore ex art. 33 l. fall., al fine di verificare il superamento della soglia
di fallibilità quanto dell’ammontare dei debiti, anche non scaduti, alla data
della dichiarazione di fallimento).
2.5. — Il quinto motivo prospetta l’omesso esame di ulteriori fatti
storici decisivi - puntualmente trascritti e illustrati - in relazione agli artt.
2697, 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla ritenuta irrilevanza della
documentazione fiscale e contabile prodotta, relativa a periodi compresi
tra l’anno 2010 e l’anno 2020, antecedenti il triennio di legge; fatti che,
valutati nel loro complesso, dimostrerebbero in via presuntiva che la
società aveva valori di attivo patrimoniale e ricavi inferiori alla soglia di
fallibilità persino durante il periodo di sua piena operatività (cessazione
dell’attività con scioglimento e messa in liquidazione in data 1.1.2020,
mancanza di dipendenti dal 17.9.2020, chiusura del conto corrente
bancario in data 4.8.2021, perdita di autocarro Iveco e furgone Fiat).
3. — Esclusa la radicale nullità della sentenza impugnata per mera
apparenza della motivazione (che, sebbene sintetica e a tratti ellittica,
consente di comprendere la ratio decidendi ) - con conseguente
infondatezza del primo motivo - possono trovare accoglimento il secondo
e il terzo, con assorbimento dei restanti due, fermi restando i riflessi
dell’accoglimento sull’accertamento, anche officioso, della soglia debitoria.
4
4. — Occorre muovere innanzitutto dal consolidato principio per cui la
mancata ammissione di un mezzo istruttorio (come nel caso di specie la
prova testimoniale), si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone
a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio
ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo ( ex multis ,
da ultimo, Cass. 27479/2025, con cui è stata cassata la sentenza di
merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di
motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di
prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto
astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in
giudizio).
4.1. — Occorre poi considerare l’altrettanto consolidato orientamento -
maturato in costanza della legge fallimentare ma sicuramente applicabile
anche nel vigore delle corrispondenti norme del CCII - per cui il debitore
può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. anche
con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi
previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova
legale – avvalendosi così delle scritture contabili dell'impresa, come di
qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa,
suscettibile di fornire, in ogni modo, la rappresentazione storica dei fatti e
dei dati economici e patrimoniali dell'impresa ( ex plurimis , Cass.
25025/2020, 3581/2022), con conseguente possibilità di avvalersi
dell'intero arco documentale disponibile, inclusa la cd. corrispondenza
d'impresa di cui all'art. 2220 c.c. (così, da ultimo, Cass. 7642/2025).
4.2. — L’orientamento appena detto si completa con il tradizionale
principio per cui residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa
finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica
nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l. fall.),
nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino
(e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore: art. 1, comma 2,
lettera b, l. fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti
necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall.
5
Un simile ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune probatorie di
parte, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni
difensive (Cass. 6991/2019), ma non è rimesso a presupposti vincolanti,
poiché richiede una valutazione del giudice di merito sia in ordine alla
incompletezza del materiale probatorio e all'individuazione di quello utile
alla definizione del procedimento, sia in ordine alla sua concreta
acquisibilità (anche in punto di corretta formazione) e rilevanza decisoria,
così che, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il
mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice non
determina ex se l'illegittimità della sentenza e, ove congruamente
motivato, non è sindacabile in cassazione (Cass. 24721/2015). Parimenti,
l’intervento accertativo del giudice del reclamo si esplica sul medesimo
perimetro fattuale, solo aggiungendosi la necessità di scriminare, negli
apporti documentali, i rispetti contributi rispettando le regole di
opponibilità nei confronti della massa, nel frattempo costituita e
rappresentata dall’organo concorsuale, a prescindere dalla sua
costituzione o meno in giudizio.
4.3. — Il ricorrente, assolvendo pienamente l’onere di autosufficienza
del ricorso, ha mostrato di aver offerto in produzione un ampio arco
documentale che investe i tre profili indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d)
CCII e di aver dedotto una consistente prova testimoniale, articolata su
una serie di circostanze specifiche, al fine di dimostrare i riflessi della
inattività ultratriennale sui valori di attivo, ricavi e debiti della società del
triennio di legge, a sostegno della dedotta qualifica di impresa minore.
4.4. — La motivazione della corte territoriale è errata laddove
condiziona l’ammissibilità di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimi
tre esercizi al fatto che gli stessi siano «riferiti all’arco temporale chiesto
dall’art. 2 comma 1, lettera d), CCII»; limitazione che il formante
giurisprudenziale di legittimità per vero non registra, ben potendo anche
circostanze non ricadenti nel triennio di legge risultare rilevanti e decisive,
semmai anche per via presuntiva – ovviamente secondo il prudente
apprezzamento riservato al giudice di merito – ai fini del riscontro del
6
mancato superamento delle soglie di assoggettabilità a Liquidazione
giudiziale.
Errata è dunque la stessa conclusione per cui «non può ritenersi assolto
l’onere probatorio posto a carico del debitore» sul rilievo che «la
documentazione depositata (…) è riferita a periodi non rilevanti (compresi
tra l’anno 2010 e l’anno 2020)».
5. — Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla
corte d’appello, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti il
quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.
Il Presidente
Massimo Ferro
7
