Giurisprudenza su art. 121 CCII
Accertamento dello stato di insolvenza rimesso al giudice di merito: ricorso inammissibile e condanna ex art. 96 c.p.c.
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8644 Anno 2026 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 07/04/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13351/2024 R.G. proposto da:
Tenute del Borgo srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella De Vico, unitamente
all’avvocato Gennaro Picarelli,
-ricorrente-
contro
Liquidazione Giudiziale Tenute del Borgo srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco
Craia, unitamente all’avvocato Luca Pascucci,
-controricorrente-
contro
Interglass srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Del Torto,
-
controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 745/2024
depositata il 14/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal
Consigliere Cosmo Crolla.
FATTI DI CAUSA
1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona rigettava il
reclamo, ex art 51 CCII, proposto da Tenute del Borgo srl avverso la
sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l’apertura della
procedura di liquidazione giudiziale della reclamante, su istanza di
Interglass srl.
1. 1 La Corte distrettuale traeva la sussistenza della prova dello stato
insolvenza della ricorrente sui seguenti elementi: i) la risalenza temporale
e reiterazione dell’inadempimento della debitrice del credito vantato da
Interglass srl che aveva promosso con esito negativo azione esecutiva
presso terzi; ii) le risultanze degli ultimi bilanci depositati, iii) le evidenze
dello stato passivo depositato in corso di giudizio dal curatore.
1. 2 Escludevano i giudici di seconde cure che l’evento sismico, pur
essendo da annoverare tra le cause del dissesto, potesse far venir meno il
dato obiettivo dell’insolvenza e assurgere a causa esimente della stessa.
1. 3 Evidenziavano, inoltre, che la convenienza o meno dell’apertura
liquidazione giudiziale era esclusivamente rimessa alle determinazioni dei
creditori essendo il sindacato dell’autorità giudiziaria limitato
all’accertamento della sussistenza della insolvenza del debitore e
dell’assenza dei requisiti ostativi all’apertura della procedura di
liquidazione giudiziale.
2 Tenute del Borgo srl ha proposto ricorso per sulla base di tre motivi,
illustrati da memoria; Interglass srl e il Fallimento hanno svolto difese con
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controricorso. La prima controricorrente ha depositato memoria ex art.
380bis c.p.c.
2. 1 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.
2. 2 Tenute del Borgo srl ha proposto istanza di decisione, con memoria
depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la
trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380
bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360
comma 1, n. 4, c.p.c. : la sentenza sarebbe nulla per avere il Tribunale
omesso la motivazione in ordine all’evento sismico, quale elemento
scatenante dello stato di difficoltà transitoria della Tenute del Borgo srl, e
al ritardo nella elargizione del contributo post-sisma;
secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti, (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)
costituito dalla natura transitoria e non definitiva dello stato di insolvenza
che era destinato ad essere superato dalla completa erogazione dei
contributi post-sisma;
terzo motivo: nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c.. Si
sostiene l’omessa e/o apparente motivazione in ordine alla convenienza
della liquidazione giudiziale rispetto alla revoca della stessa.
2. Il ricorso è inammissibile.
2. 1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione del
giudizio: « Il ricorso avverso il rigetto del reclamo ex art. 51 CCII contro la
sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale appare
destinato a declaratoria di inammissibilità. Il primo motivo (“ Nullità della
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sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessa
motivazione in ordine all’evento sismico quale elemento scatenante dello
stato di difficoltà transitoria della Tenute del Borgo srl, e successivo
ritardo nella elargizione del contributo post-sisma, sollecitati con le
premesse del reclamo ”) è manifestamente infondato, non riscontrandosi
alcuna mancata statuizione in ordine ad un determinato capo della
domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ( ex multis , Cass.
272/2024).
Inoltre, la motivazione della corte d’appello sul punto è chiara, esaustiva e
condivisibile, laddove afferma che “ La circostanza che la crisi dell’attività
di impresa sia stata originata dal terremoto del 2016, così come sostenuto
dalla difesa reclamante, si risolve in un accadimento che, sebbene
meritevole della massima solidarietà e comprensione, di per sé non elide il
dato oggettivo della sussistenza e persistenza dello stato di insolvenza né
esplica una qualche efficacia esimente al riguardo ”.
Il secondo motivo – che ripropone in subordine la stessa doglianza come
omesso esame “ della circostanza, assolutamente decisiva ai fini del
giudizio, del presupposto dello stato definitivo di insolvenza” , sul generico
assunto che “ il completamento nell’erogazione dei contributi, e nella
ricostruzione (rilocalizzazione), avrebbe consentito la ripresa dell’attività e
dei flussi di cassa per la rapida definizione della situazione debitoria (v.
Business Plan) ” – è palesemente inammissibile.
Innanzitutto, la censura non rispetta i canoni del novellato art. 360, co. 1,
n. 5) c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto degli artt.
366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il
cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso
risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività"
(Cass. Sez. U, 8053/2014; conf., ex plurimis , Cass. 27415/2018).
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Ma soprattutto il vizio in questione ha riguardo all'omesso esame di un
“fatto storico” ( ex multis , Cass. 3110/2022), non già di valutazioni o tesi
difensive, mentre nel caso in esame il motivo mira a rimettere in
discussione in questa sede l’accertamento di merito circa lo stato di
insolvenza.
La corte d’appello ha accertato “ che già al momento della proposizione del
ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, la società non era più in
grado di soddisfare regolarmente, ossia (anche) nel rispetto del termine di
adempimento, le proprie obbligazion i” valorizzando plurimi elementi
probatori (persistente risalenza temporale dell’inadempimento del credito,
sebbene non ingente, di Interglass; inadempimento della successiva
transazione intercorsa con Interglass; esito negativo dell’azione esecutiva
presso terzi; ultimo bilancio depositato “ che evidenzia l’impotenza
finanziaria ormai cronica, persistente ed irreversibile ”; entità dei debiti
ammessi al passivo per oltre 2 milioni di euro).
Ebbene, risponde a consolidato indirizzo che il convincimento espresso dal
giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza – il quale, ai
sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) CCII «si manifesta con inadempimenti od
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni», e dunque fa riferimento
alla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul
mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, in modo
da estinguere tempestivamente i debiti senza compromissione
dell’operatività dell’impresa ( ex plurimis , Cass. 30284/2022, 7087/2022)
– integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se
sorretto, come nel caso di specie, da una motivazione giuridicamente
corretta e immune da vizi logici (Cass. 21424/2024, 8745/2023,
32311/2022, 17105/2019, 7252/2014).
Del tutto fuori centro è il terzo motivo, che prospetta una inconsistente
“ Nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c.: Carenza di
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motivazione circa la convenienza della liquidazione giudiziale rispetto alla
revoca della sentenza, per violazione e/o falsa applicazione di una norma
di diritto” (non meglio indicata), aggredendo la sintetica ma inequivocabile
e assolutamente corretta motivazione per cui “ l’orizzonte decisionale del
Giudice trascende ogni questione relativa alla convenienza o meno
dell’apertura della procedura concorsuale” .
È invero fuori dubbio che il concetto di “convenienza” – preso in prestito
dalle valutazioni comparative da svolgere, a determinate condizioni,
nell’ambito delle altre procedure concorsuali cd. minori – esuli dagli
accertamenti da svolgere ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale.
In ultima analisi non ricorre alcuno dei gravi vizi idonei a rendere nullo il
provvedimento, come individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014, risultando
invece la motivazione al di sopra del cd. minimo costituzionale sindacabile
in questa sede (Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023),
ove non viene più in rilievo, in relazione al vizio ex art. 360, co. 1, n. 4,
c.p.c., l’insufficienza delle argomentazioni offerte (Cass. 27501/2022,
395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017), né tantomeno la loro
illogicità o erroneità, poiché il rispetto del parametro di cui all'art. 132, co.
1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le
argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il
giudice abbia chiaramente indicato – come nel caso di specie – le ragioni
del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quelle
logicamente incompatibili siano state rigettate (Cass. 956/2023,
29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006,
12121/2004, 1374/2002). Le stesse censure dimostrano che la decisione,
per quanto non condivisa dal ricorrente, «non rivela una obiettiva carenza
nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla
formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia
alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-
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giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Cass.
3819/2020) ».
2. 3 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni che
resistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella
presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del
comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto
dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente
applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i
quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in
camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.
27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,
comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500
quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,
ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio
2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio che
liquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 7.000, per compensi,
oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.000, in favore di
ciascun controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
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Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa
delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a
norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.
Il Presidente
Francesco Terrusi
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