Giurisprudenza su art. 13 CCII
Domanda di composizione negoziata in pendenza di concordato preventivo: nessun effetto impeditivo sulla dichiarazione di fallimento
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Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:
FRANCESCO TERRUSI Presidente Composizione negoziata –
ANDREA ZULIANI Consigliere ammissibilità –
LUIGI ABETE Consigliere procedimento prefallimentare –
GIUSEPPE DONGIACOMO FILIPPO D'AQUINO Consigliere Consigliere Rel. accertamento incidentale Ud.25/11/2025 PU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16147/2022 R.G. proposto da:
LAICA SRL, elettivamente domiciliato in omissis
omissis )
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
omissis
difende
-controricorrente-
nonché contro
NPL MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliato in TRIBIANO VIA
FRATELLI CERVI 25/D DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato
omissis ) che lo rappresenta e
difende in virtù di procura in data 8.05.2025
-controricorrente-
nonché contro
SOCIETA' ARCA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in
omissis
-controricorrente-
nonché contro
LA SAN MARCO & C SAPA, rappresentata e difesa dall’Avv. omissis
omissis
speciale in data 14 luglio 2022
-resistente-
nonché contro
FALLIMENTO LAICA SRL
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n.
607/2022 depositata il 09/03/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/11/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso
Udito l’Avv. omissis per il ricorrente
Udito l’Avv. omissis
Udito l’Avv. omissis
S.a.p.a.
FATTI DI CAUSA
n. 16147/2022 R.G. 2 di 13
1. Risulta dalla sentenza impugnata che la società LAICA S.r.l.,
pendenti tre ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ha presentato
domanda di concordato preventivo con riserva in data 9 dicembre
2020, domanda riunita ai procedimenti prefallimentari.
2. All’atto dell’entrata in vigore, a termini dell’art. 27 d.l. n.
118/2021, degli artt. 2 e ss. d.l. n. 118/2021, conv. con l. n.
147/2021, Laica S.r.l. ha rinunciato in data 15 novembre 2021 alla
domanda di concordato preventivo e in data 16 novembre 2021 ha
proposto domanda di accesso alla composizione negoziata per la
soluzione della crisi di impresa e di nomina dell’esperto indipendente
ex art. 2 d.l. cit., formulando istanza di applicazione di misure
protettive ex artt. 6 d.l. cit.; all’udienza del 17 novembre 2021 la
debitrice ha rivolto al giudice istanza di conferma delle misure
protettive ex art. 7 d.l. cit.
3. Alla successiva udienza del 2 dicembre 2021, non essendo
stato ancora nominato l’esperto indipendente di cui all’art. 2, comma
1, d.l. cit., il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di
conferma delle misure protettive.
4. A seguito della nomina dell’esperto indipendente, il quale ha
accettato la nomina il 14 dicembre 2021, Laica S.r.l. ha
contestualmente proposto nuova istanza ex art. 7 d.l. cit., chiedendo
non farsi luogo alla dichiarazione di fallimento sino alla conclusione
delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione
negoziata, nonché chiedendo dichiararsi improcedibile la procedura
concordataria.
5. Il Tribunale di Brescia, in data 17 dicembre 2021, ha
dichiarato improcedibile la domanda di concordato preventivo e,
contestualmente, ha dichiarato il fallimento, ritenendo che l’istanza
di accesso alla composizione negoziata e di concessione delle misure
protettive fosse stata proposta in pendenza della precedente
domanda di concordato che, per quanto rinunciata, non era stata
n. 16147/2022 R.G. 3 di 13
ancora dichiarata improcedibile al momento della proposizione
dell’istanza medesima che, pertanto, era stata proposta in violazione
dell’art. 23, comma 2, d.l. n. 118/2021.
6. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui
impugnata, ha rigettato il reclamo della debitrice. Il giudice del
reclamo ha ritenuto che non è preclusa la dichiarazione di fallimento
per effetto del deposito della domanda di accesso alla composizione
negoziata corredata di istanza di applicazione delle misure protettive
ex art. 6 d.l. n. 118/2021, laddove la domanda di accesso alla
composizione negoziata risulti ab origine inammissibile a termini
dell’art. 23, comma 2, d.l. cit., in quanto proposta in pendenza della
domanda di concordato preventivo. Il giudice del reclamo ha ritenuto
che la domanda concordataria viene meno solo all’atto della
dichiarazione di improcedibilità del tribunale adito, né opera
retroattivamente, la cui pendenza sterilizza l’effetto impeditivo
dell’istanza di composizione negoziata ai fini della pronuncia della
sentenza dichiarativa di fallimento.
7. Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato
a due motivi, cui resistono con controricorso i creditori ADER, NLP
Management S.p.A. e ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. Il fallimento
intimato non si è costituito in giudizio. Il Pubblico Ministero ha
depositato le proprie conclusioni scritte nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce « erronea, contraddittoria e
illogica motivazione a sostegno del provvedimento del rigetto sulla
chiesta applicazione dell’art. 6 Dl. 118/2021, che espressamente al
cpv. n. 4 statuisce la impronunciabilità di sentenza dichiarativa di
fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza della società
ammessa alla procedura di Composizione Negoziata dal giorno di
pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 art. 6 Dl. 118/2021 e
fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di
n. 16147/2022 R.G. 4 di 13
Composizione Negoziata». Il ricorrente ripropone l’eccezione, già
formulata davanti alla Corte di merito, di « mancanza di potere
giurisdizionale» , non potendo il Tribunale pronunciare la
dichiarazione di fallimento in pendenza della domanda di accesso alla
composizione negoziata, ove corredata da istanza di applicazione
delle misure protettive. Osserva il ricorrente che, in relazione alla
originaria domanda di ricorso alle misure protettive proposta nel
novembre 2021, l’esperto indipendente era poi stato designato ed
era stata depositata la relativa documentazione, per cui la domanda
non poteva dichiararsi inammissibile, sussistendone i presupposti.
Osserva, inoltre, il ricorrente che la mera pubblicazione al Registro
delle Imprese della domanda di composizione negoziata con
applicazione delle misure protettive preclude la pronuncia della
dichiarazione di fallimento, la cui apertura confliggerebbe con le
attribuzioni di « altro Potere dello Stato nelle funzioni svolte dalla
Camera di Commercio».
2. Con il secondo motivo si deduce « inesistenza di Potere
Giurisdizionale in testa al Tribunale di Brescia sulla valutazione
applicativa dell’art. 23 comma II del D.L. 118/2021». Osserva il
ricorrente, insistendo ancora sulla carenza di potere giurisdizionale
del Tribunale adito, che la Camera di Commercio è l’unico soggetto
legittimato a valutare l’ammissibilità della domanda di composizione
negoziata, anche ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all’art.
23, comma 2, d.l. n. 118 cit., per cui – in pendenza di tale domanda
– il tribunale si sarebbe dovuto limitare ad « annotare il procedimento
di improcedibilità della domanda di concordato preventivo (…) senza
commettere illecita invasione (…) sul potere esercitato dalla
competente Camera di Commercio».
3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente. Dispone l’art.
2, comma 1, d.l. n. 118/2021 pro tempore che « l'imprenditore
commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio
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patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la
crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito
territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un
esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il
risanamento dell'impresa». Una volta chiesta la nomina dell’esperto
indipendente, ai fini dell’avvio della composizione negoziata,
l’imprenditore, anche con atto separato, può fare istanza di accesso
alle misure protettive del patrimonio ex art. 6 d.l. n. 118 cit. Nel qual
caso, il comma 4 dell’art. 6 cit. prevede che « dal giorno della
pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione
delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione
negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento
dello stato di insolvenza non può essere pronunciata ».
4. Da tale quadro normativo emerge come l’« istanza» del
debitore di concessione delle misure protettive - contestuale o
successiva all’« istanza» di nomina dell’esperto indipendente ai fini
dell’accesso alla composizione negoziata (art. 2, comma 1, d.l. cit.)
- una volta pubblicata sul Registro delle Imprese, costituisce fatto
impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.
In pendenza della pubblicazione di tale « istanza» del debitore, il
procedimento che si incardina per effetto di un ricorso o di una
richiesta di dichiarazione di fallimento non può giungere al suo esito,
ove questo sia di accoglimento delle domande ivi proposte. Per
rimuovere tale fatto impeditivo occorre che si concludano le
trattative nell’ambito della composizione negoziata, oppure che
intervenga l’archiviazione in sede amministrativa dell’istanza di
composizione negoziata (« fino alla conclusione delle trattative o
all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata »).
5. Il legislatore ha adottato un regime normativo che
riecheggia quello della contemporanea pendenza della domanda di
n. 16147/2022 R.G. 6 di 13
concordato preventivo e di fallimento, secondo il quale « la pendenza
di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con
riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare
iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero,
né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente
soltanto la dichiarazione di fallimento» (Cass., Sez. U., n.
9935/2015). Nel caso della domanda di concordato, il concordato
prevale sulla procedura liquidatoria precludendone l’apertura;
l’impedimento alla pronuncia del fallimento viene meno solo in caso
di inammissibilità, revoca, improcedibilità o mancata approvazione
del concordato. Analogamente, lo strumento di risanamento
dell’impresa costituito dalla domanda di composizione negoziata
costituisce – al pari della domanda di concordato preventivo – fatto
impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento,
sino a che l’istanza non venga archiviata o si concludano le trattative.
6. Vi è, tuttavia, una differenza di natura ordinamentale tra la
contemporanea pendenza della domanda (anche con riserva) di
concordato preventivo e della domanda di fallimento rispetto a quello
della pendenza della domanda di composizione negoziata con la
domanda di fallimento. Il concordato e il procedimento per la
dichiarazione di fallimento si svolgono entrambi davanti all’autorità
giudiziaria e possono essere oggetto di provvedimenti organizzativi,
quali la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod.
proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero previa
« applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c.
in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici
diversi » (Cass., Sez. U., n. 9935/2015). La composizione negoziata
è, invece, strumento stragiudiziale, privatistico, che si svolge al di
fuori del controllo dell’autorità giudiziaria, salvi gli incidenti di
cognizione ingenerati dalle richieste di provvedimenti giudiziali,
come in caso di richiesta di conferma delle misure protettive ex art.
n. 16147/2022 R.G. 7 di 13
7 d.l. n. 118/2021. Il fatto impeditivo della pronuncia della sentenza
dichiarativa di fallimento è, pertanto, rimesso a una mera « istanza»
del debitore, di natura stragiudiziale (formulata al segretario
generale della CCIAA), non sottoposta al giudice della crisi di
impresa. Il venir meno del fatto impeditivo è rimesso a fatti
sopravvenuti di natura endogena rispetto allo strumento di
composizione negoziata, costituiti dalla archiviazione amministrativa
dell’istanza, ovvero dalla conclusione (fisiologica) delle trattative.
7. Il legislatore ha, tuttavia, previsto quale condizione ostativa
(a monte) al deposito dell’« istanza» di nomina dell’esperto
indipendente, la « pendenza» di uno strumento giudiziale di
ristrutturazione della crisi, tra cui la domanda di concordato
preventivo, anche con riserva. Se il deposito dell’istanza di nomina
dell’esperto indipendente corredata dell’istanza di applicazione delle
misure protettive costituisce fatto impeditivo della sentenza
dichiarativa di fallimento, la pendenza di uno strumento giudiziale di
accesso alla crisi di impresa costituisce, a sua volta, fatto preclusivo
dell’accesso allo strumento stragiudiziale (art. 23, comma 2, d.l. n.
118/2021). Il legislatore ha inteso far prevalere la preventiva scelta
dello strumento giudiziale rispetto a una successiva opzione del
debitore per uno strumento stragiudiziale alla risoluzione della crisi.
8. Questo impianto è stato, sostanzialmente, travasato nel
Codice della crisi con qualche modifica. L’art. 18, comma 4, CCII ha
riprodotto la disposizione abrogata dell’art. 6, comma 4, d.l. n.
118/2021, ma ha aggiunto un ulteriore fatto estintivo della
preclusione processuale di apertura della procedura liquidatoria
giudiziale rappresentata dalla pendenza della domanda di
composizione negoziata corredata della istanza di misure protettive,
che è costituito dalla revoca giudiziale delle misure protettive (« salvo
che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive »).
Analogamente, l’art. 25- quinquies CCII prevede come fatto ostativo
n. 16147/2022 R.G. 8 di 13
alla presentazione di una domanda di accesso a uno strumento
giudiziale di risoluzione della crisi, un periodo di comporto di quattro
mesi decorrenti dalla rinuncia a tale strumento (« l’istanza non può
essere altresì presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro
mesi precedenti l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande
indicate nel primo periodo »).
9. L’evoluzione normativa evidenzia l’intento del legislatore di
trovare ulteriori nessi o punti di raccordo tra l’accesso a uno
strumento stragiudiziale (domanda di nomina dell’esperto
indipendente corredata di istanza di accesso alle misure protettive)
preclusivo (impeditivo) dell’apertura della procedura concorsuale
liquidatoria e la pendenza di quest’ultima. Il d.l. n. 118/2021
istituisce come fatto ostativo alla presentazione dell’istanza di
composizione negoziale, a monte, la pendenza di uno strumento
giudiziale di risoluzione della crisi, nonché (a valle) un fatto estintivo,
costituito dalla chiusura del procedimento stesso, vuoi per
archiviazione amministrativa, vuoi per conclusione fisiologica dello
stesso. Il Codice della crisi aggiunge, a monte, un ulteriore periodo
di comporto, in cui la composizione è inammissibile in caso di
rinuncia alla soluzione della crisi giudiziale ma per la quale non sono
ancora decorsi quattro mesi dalla rinuncia e, a valle, la pronuncia
giudiziale di revoca delle misure protettive.
10. Viene, quindi, confermata la prevalenza dello strumento
stragiudiziale di risanamento, attribuendovi valenza preclusiva
dell’apertura della procedura (giudiziale) concorsuale liquidatoria
salvo il previo ricorso agli strumenti giudiziali di risoluzione della
crisi, i quali divengono a loro volta fatti ostativi al deposito
dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente (« l'istanza di cui
all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata »: art. 23, comma
2, d.l. n. 118/2021; « l’istanza di cui all’articolo 17 non può essere
presentata »: art. 25- quinquies CCII).
n. 16147/2022 R.G. 9 di 13
11. In tale contesto, la questione che pone il ricorrente è che
l’unico soggetto legittimato a valutare i presupposti della domanda
di composizione negoziata (anche nell’ipotesi di cui all’art. 23,
comma 2, d.l. n. 118/2021) sarebbe la Camera di Commercio,
soggetto destinatario della domanda stragiudiziale, non anche il
giudice della crisi, atteso che la composizione negoziata si colloca al
di fuori del plesso giurisdizionale.
12. L’interpretazione del ricorrente non può essere condivisa. La
precondizione posta dall’art. 23, comma 2, d.l. cit. alla domanda di
composizione negoziata costituisce, per espressa previsione
normativa, un presupposto processuale negativo della sentenza
dichiarativa di fallimento, tale cioè da inibirne la pronuncia. Se,
difatti, la composizione negoziata gioca il suo ruolo al di fuori del
plesso giurisdizionale, essa inevitabilmente si interseca (e non
potrebbe essere diversamente) con gli strumenti giudiziali di
risoluzione della crisi e dell’insolvenza. Questo spiega la ragione per
cui il debitore deve aprire ex art. 7 d.l. n. 118/2021 un incidente di
cognizione davanti al giudice della crisi al fine di ottenere la conferma
o la modifica delle misure protettive (al pari che negli altri casi in cui
il giudice interviene durante la composizione negoziata). Se,
pertanto, il giudice della crisi valuta i presupposti per l’emissione
delle misure protettive, non diversamente lo stesso giudice, al quale
venga rappresentata la pendenza della domanda di composizione
negoziata quale circostanza ostativa alla pronuncia della sentenza
dichiarativa di fallimento, deve valutare se ne sussistono i
presupposti e, quindi, se l’istanza di cui all’art. 2 d.l. cit. può produrre
gli effetti di cui all’art. 6, comma 4, d.l. cit.
13. Né può ritenersi che l’accertamento incidentale a compiersi
dal giudice della crisi – relativo alla sussistenza dei presupposti della
proposizione dell’istanza di composizione negoziata da parte del
debitore - può essere condizionato dalle valutazioni dell’autorità
n. 16147/2022 R.G. 10 di 13
amministrativa. Il fatto ostativo alla pronuncia della dichia
fallimento non è, difatti, rimesso a un provvedimento
amministrativo, ma a un’« istanza» della parte attinta da un
procedimento giudiziale di risoluzione della crisi, di cui il giudice
valuta incidentalmente gli effetti ai fini della pronuncia della
dichiarazione di fallimento.
14. L’attività del giudice del procedimento prefallimentare che
accerta l’insussistenza dei presupposti per l’accesso alla
composizione negoziata non incide – diversamente da quanto
deduce il ricorrente – sul merito della domanda di composizione
negoziata, ma solo, come emerso anche durante la discussione orale
e come indicato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte
(« divieto che poteva e doveva essere incidentalmente valutato dal
tribunale ai fini della possibilità di esaminare e decidere l’istanza di
fallimento ») – sulla sussistenza dei presupposti processuali per la
pronuncia della dichiarazione di fallimento, i quali vengono conosciuti
dal giudice e accertati incidentalmente a tale scopo. In definitiva, il
giudice della crisi, investito dell’esame della domanda di fallimento,
che è anche il giudice che conosce incidenter tantum ogni profilo
processuale impeditivo della pronuncia che gli si chiede e, a tal fine,
egli valuta l’ammissibilità della domanda di composizione negoziata
corredata dall’applicazione di misure protettive.
15. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
«In tema di nessi tra la composizione negoziata della crisi ex d.l. n.
118 del 2021 e il procedimento per dichiarazione di fallimento, spetta
al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter
tantum , ai fini della pronuncia, l’inammissibilità dell’istanza di
composizione negoziata con applicazione di misure protettive (artt.
2 e 6 del d.l. cit.), ove tale istanza sia stata depositata in violazione
dell’art. 23, comma 2, d.l. cit. in pendenza di una domanda di
concordato preventivo, con riserva o meno».
n. 16147/2022 R.G. 11 di 13
16. Fatte tali premesse, il ricorso si rivela infondato, in quanto
la domanda di composizione negoziata è stata presentata in
pendenza di domanda di concordato preventivo con riserva e, quindi,
in violazione del disposto dell’art. 23, comma 2, d.l. n. 118/2021,
presupposto processuale che il giudice poteva e doveva rilevare. La
pendenza della procedura concordataria, in caso di rinuncia alla
stessa, deve considerarsi – per costante giurisprudenza di questa
Corte – tale sino alla pronuncia giudiziale di improcedibilità (Cass.,
n. 12010/2018; Cass., n. 12855/2019; Cass., n. 27200/2019; Cass.,
n. 27936/2020). Il principio (peraltro, non oggetto di specifica
censura da parte del ricorrente), per quanto affermato in relazione
alla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento a
fronte della rinuncia alla domanda del debitore (al fine di conservare
unitarietà tra l’iniziativa del Pubblico Ministero e lo stato di insolvenza
preesistente), opera in termini generali. Ne consegue che, essendo
ancora pendente la domanda di concordato preventivo all’atto della
presentazione dell’istanza di cui all’art. 2 d.l. cit., mancava ab initio
il presupposto per l’accesso da parte del debitore alla composizione
negoziata e, di converso, per l’applicazione delle misure protettive di
cui all’art. 6 d.l. cit. e per la loro conferma da parte del giudice ex
art. 7 d.l. ult. cit. ai fini della preclusione della dichiarazione di
fallimento. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del
suddetto principio.
17. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono i presupposti
per il raddoppio del contributo unificato. L’assoluta novità della
questione comporta la compensazione integrale delle spese
processuali e il rigetto della domanda di condanna del legale
rappresentante proposta dal controricorrente NPL.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara le spese processuali integralmente
compensate tra le parti; ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del
n. 16147/2022 R.G. 12 di 13
d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis , dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/11/2025.
Il Consigliere Rel.
FILIPPO D’AQUINO
Il Presidente
FRANCESCO TERRUSI
n. 16147/2022 R.G. 13 di 13
