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Giurisprudenza su art. 13 CCII

Domanda di composizione negoziata in pendenza di concordato preventivo: nessun effetto impeditivo sulla dichiarazione di fallimento

Cass. civ., sez. I, n. 31856/2025·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:

FRANCESCO TERRUSI Presidente Composizione negoziata –

ANDREA ZULIANI Consigliere ammissibilità –

LUIGI ABETE Consigliere procedimento prefallimentare –

GIUSEPPE DONGIACOMO FILIPPO D'AQUINO Consigliere Consigliere Rel. accertamento incidentale Ud.25/11/2025 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16147/2022 R.G. proposto da:

LAICA SRL, elettivamente domiciliato in omissis

omissis )

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA

omissis

difende

-controricorrente-

nonché contro

NPL MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliato in TRIBIANO VIA

FRATELLI CERVI 25/D DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato

omissis ) che lo rappresenta e

difende in virtù di procura in data 8.05.2025

-controricorrente-

nonché contro

SOCIETA' ARCA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in

omissis

-controricorrente-

nonché contro

LA SAN MARCO & C SAPA, rappresentata e difesa dall’Avv. omissis

omissis

speciale in data 14 luglio 2022

-resistente-

nonché contro

FALLIMENTO LAICA SRL

-intimato-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n.

607/2022 depositata il 09/03/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il

rigetto del ricorso

Udito l’Avv. omissis per il ricorrente

Udito l’Avv. omissis

Udito l’Avv. omissis

S.a.p.a.

FATTI DI CAUSA

n. 16147/2022 R.G. 2 di 13

1. Risulta dalla sentenza impugnata che la società LAICA S.r.l.,

pendenti tre ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ha presentato

domanda di concordato preventivo con riserva in data 9 dicembre

2020, domanda riunita ai procedimenti prefallimentari.

2. All’atto dell’entrata in vigore, a termini dell’art. 27 d.l. n.

118/2021, degli artt. 2 e ss. d.l. n. 118/2021, conv. con l. n.

147/2021, Laica S.r.l. ha rinunciato in data 15 novembre 2021 alla

domanda di concordato preventivo e in data 16 novembre 2021 ha

proposto domanda di accesso alla composizione negoziata per la

soluzione della crisi di impresa e di nomina dell’esperto indipendente

ex art. 2 d.l. cit., formulando istanza di applicazione di misure

protettive ex artt. 6 d.l. cit.; all’udienza del 17 novembre 2021 la

debitrice ha rivolto al giudice istanza di conferma delle misure

protettive ex art. 7 d.l. cit.

3. Alla successiva udienza del 2 dicembre 2021, non essendo

stato ancora nominato l’esperto indipendente di cui all’art. 2, comma

1, d.l. cit., il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di

conferma delle misure protettive.

4. A seguito della nomina dell’esperto indipendente, il quale ha

accettato la nomina il 14 dicembre 2021, Laica S.r.l. ha

contestualmente proposto nuova istanza ex art. 7 d.l. cit., chiedendo

non farsi luogo alla dichiarazione di fallimento sino alla conclusione

delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione

negoziata, nonché chiedendo dichiararsi improcedibile la procedura

concordataria.

5. Il Tribunale di Brescia, in data 17 dicembre 2021, ha

dichiarato improcedibile la domanda di concordato preventivo e,

contestualmente, ha dichiarato il fallimento, ritenendo che l’istanza

di accesso alla composizione negoziata e di concessione delle misure

protettive fosse stata proposta in pendenza della precedente

domanda di concordato che, per quanto rinunciata, non era stata

n. 16147/2022 R.G. 3 di 13

ancora dichiarata improcedibile al momento della proposizione

dell’istanza medesima che, pertanto, era stata proposta in violazione

dell’art. 23, comma 2, d.l. n. 118/2021.

6. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui

impugnata, ha rigettato il reclamo della debitrice. Il giudice del

reclamo ha ritenuto che non è preclusa la dichiarazione di fallimento

per effetto del deposito della domanda di accesso alla composizione

negoziata corredata di istanza di applicazione delle misure protettive

ex art. 6 d.l. n. 118/2021, laddove la domanda di accesso alla

composizione negoziata risulti ab origine inammissibile a termini

dell’art. 23, comma 2, d.l. cit., in quanto proposta in pendenza della

domanda di concordato preventivo. Il giudice del reclamo ha ritenuto

che la domanda concordataria viene meno solo all’atto della

dichiarazione di improcedibilità del tribunale adito, né opera

retroattivamente, la cui pendenza sterilizza l’effetto impeditivo

dell’istanza di composizione negoziata ai fini della pronuncia della

sentenza dichiarativa di fallimento.

7. Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato

a due motivi, cui resistono con controricorso i creditori ADER, NLP

Management S.p.A. e ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. Il fallimento

intimato non si è costituito in giudizio. Il Pubblico Ministero ha

depositato le proprie conclusioni scritte nel termine di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce « erronea, contraddittoria e

illogica motivazione a sostegno del provvedimento del rigetto sulla

chiesta applicazione dell’art. 6 Dl. 118/2021, che espressamente al

cpv. n. 4 statuisce la impronunciabilità di sentenza dichiarativa di

fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza della società

ammessa alla procedura di Composizione Negoziata dal giorno di

pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 art. 6 Dl. 118/2021 e

fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di

n. 16147/2022 R.G. 4 di 13

Composizione Negoziata». Il ricorrente ripropone l’eccezione, già

formulata davanti alla Corte di merito, di « mancanza di potere

giurisdizionale» , non potendo il Tribunale pronunciare la

dichiarazione di fallimento in pendenza della domanda di accesso alla

composizione negoziata, ove corredata da istanza di applicazione

delle misure protettive. Osserva il ricorrente che, in relazione alla

originaria domanda di ricorso alle misure protettive proposta nel

novembre 2021, l’esperto indipendente era poi stato designato ed

era stata depositata la relativa documentazione, per cui la domanda

non poteva dichiararsi inammissibile, sussistendone i presupposti.

Osserva, inoltre, il ricorrente che la mera pubblicazione al Registro

delle Imprese della domanda di composizione negoziata con

applicazione delle misure protettive preclude la pronuncia della

dichiarazione di fallimento, la cui apertura confliggerebbe con le

attribuzioni di « altro Potere dello Stato nelle funzioni svolte dalla

Camera di Commercio».

2. Con il secondo motivo si deduce « inesistenza di Potere

Giurisdizionale in testa al Tribunale di Brescia sulla valutazione

applicativa dell’art. 23 comma II del D.L. 118/2021». Osserva il

ricorrente, insistendo ancora sulla carenza di potere giurisdizionale

del Tribunale adito, che la Camera di Commercio è l’unico soggetto

legittimato a valutare l’ammissibilità della domanda di composizione

negoziata, anche ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all’art.

23, comma 2, d.l. n. 118 cit., per cui – in pendenza di tale domanda

– il tribunale si sarebbe dovuto limitare ad « annotare il procedimento

di improcedibilità della domanda di concordato preventivo (…) senza

commettere illecita invasione (…) sul potere esercitato dalla

competente Camera di Commercio».

3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente. Dispone l’art.

2, comma 1, d.l. n. 118/2021 pro tempore che « l'imprenditore

commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio

n. 16147/2022 R.G. 5 di 13

patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la

crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito

territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un

esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il

risanamento dell'impresa». Una volta chiesta la nomina dell’esperto

indipendente, ai fini dell’avvio della composizione negoziata,

l’imprenditore, anche con atto separato, può fare istanza di accesso

alle misure protettive del patrimonio ex art. 6 d.l. n. 118 cit. Nel qual

caso, il comma 4 dell’art. 6 cit. prevede che « dal giorno della

pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione

delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione

negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento

dello stato di insolvenza non può essere pronunciata ».

4. Da tale quadro normativo emerge come l’« istanza» del

debitore di concessione delle misure protettive - contestuale o

successiva all’« istanza» di nomina dell’esperto indipendente ai fini

dell’accesso alla composizione negoziata (art. 2, comma 1, d.l. cit.)

- una volta pubblicata sul Registro delle Imprese, costituisce fatto

impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.

In pendenza della pubblicazione di tale « istanza» del debitore, il

procedimento che si incardina per effetto di un ricorso o di una

richiesta di dichiarazione di fallimento non può giungere al suo esito,

ove questo sia di accoglimento delle domande ivi proposte. Per

rimuovere tale fatto impeditivo occorre che si concludano le

trattative nell’ambito della composizione negoziata, oppure che

intervenga l’archiviazione in sede amministrativa dell’istanza di

composizione negoziata (« fino alla conclusione delle trattative o

all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata »).

5. Il legislatore ha adottato un regime normativo che

riecheggia quello della contemporanea pendenza della domanda di

n. 16147/2022 R.G. 6 di 13

concordato preventivo e di fallimento, secondo il quale « la pendenza

di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con

riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare

iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero,

né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente

soltanto la dichiarazione di fallimento» (Cass., Sez. U., n.

9935/2015). Nel caso della domanda di concordato, il concordato

prevale sulla procedura liquidatoria precludendone l’apertura;

l’impedimento alla pronuncia del fallimento viene meno solo in caso

di inammissibilità, revoca, improcedibilità o mancata approvazione

del concordato. Analogamente, lo strumento di risanamento

dell’impresa costituito dalla domanda di composizione negoziata

costituisce – al pari della domanda di concordato preventivo – fatto

impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento,

sino a che l’istanza non venga archiviata o si concludano le trattative.

6. Vi è, tuttavia, una differenza di natura ordinamentale tra la

contemporanea pendenza della domanda (anche con riserva) di

concordato preventivo e della domanda di fallimento rispetto a quello

della pendenza della domanda di composizione negoziata con la

domanda di fallimento. Il concordato e il procedimento per la

dichiarazione di fallimento si svolgono entrambi davanti all’autorità

giudiziaria e possono essere oggetto di provvedimenti organizzativi,

quali la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod.

proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero previa

« applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c.

in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici

diversi » (Cass., Sez. U., n. 9935/2015). La composizione negoziata

è, invece, strumento stragiudiziale, privatistico, che si svolge al di

fuori del controllo dell’autorità giudiziaria, salvi gli incidenti di

cognizione ingenerati dalle richieste di provvedimenti giudiziali,

come in caso di richiesta di conferma delle misure protettive ex art.

n. 16147/2022 R.G. 7 di 13

7 d.l. n. 118/2021. Il fatto impeditivo della pronuncia della sentenza

dichiarativa di fallimento è, pertanto, rimesso a una mera « istanza»

del debitore, di natura stragiudiziale (formulata al segretario

generale della CCIAA), non sottoposta al giudice della crisi di

impresa. Il venir meno del fatto impeditivo è rimesso a fatti

sopravvenuti di natura endogena rispetto allo strumento di

composizione negoziata, costituiti dalla archiviazione amministrativa

dell’istanza, ovvero dalla conclusione (fisiologica) delle trattative.

7. Il legislatore ha, tuttavia, previsto quale condizione ostativa

(a monte) al deposito dell’« istanza» di nomina dell’esperto

indipendente, la « pendenza» di uno strumento giudiziale di

ristrutturazione della crisi, tra cui la domanda di concordato

preventivo, anche con riserva. Se il deposito dell’istanza di nomina

dell’esperto indipendente corredata dell’istanza di applicazione delle

misure protettive costituisce fatto impeditivo della sentenza

dichiarativa di fallimento, la pendenza di uno strumento giudiziale di

accesso alla crisi di impresa costituisce, a sua volta, fatto preclusivo

dell’accesso allo strumento stragiudiziale (art. 23, comma 2, d.l. n.

118/2021). Il legislatore ha inteso far prevalere la preventiva scelta

dello strumento giudiziale rispetto a una successiva opzione del

debitore per uno strumento stragiudiziale alla risoluzione della crisi.

8. Questo impianto è stato, sostanzialmente, travasato nel

Codice della crisi con qualche modifica. L’art. 18, comma 4, CCII ha

riprodotto la disposizione abrogata dell’art. 6, comma 4, d.l. n.

118/2021, ma ha aggiunto un ulteriore fatto estintivo della

preclusione processuale di apertura della procedura liquidatoria

giudiziale rappresentata dalla pendenza della domanda di

composizione negoziata corredata della istanza di misure protettive,

che è costituito dalla revoca giudiziale delle misure protettive (« salvo

che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive »).

Analogamente, l’art. 25- quinquies CCII prevede come fatto ostativo

n. 16147/2022 R.G. 8 di 13

alla presentazione di una domanda di accesso a uno strumento

giudiziale di risoluzione della crisi, un periodo di comporto di quattro

mesi decorrenti dalla rinuncia a tale strumento (« l’istanza non può

essere altresì presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro

mesi precedenti l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande

indicate nel primo periodo »).

9. L’evoluzione normativa evidenzia l’intento del legislatore di

trovare ulteriori nessi o punti di raccordo tra l’accesso a uno

strumento stragiudiziale (domanda di nomina dell’esperto

indipendente corredata di istanza di accesso alle misure protettive)

preclusivo (impeditivo) dell’apertura della procedura concorsuale

liquidatoria e la pendenza di quest’ultima. Il d.l. n. 118/2021

istituisce come fatto ostativo alla presentazione dell’istanza di

composizione negoziale, a monte, la pendenza di uno strumento

giudiziale di risoluzione della crisi, nonché (a valle) un fatto estintivo,

costituito dalla chiusura del procedimento stesso, vuoi per

archiviazione amministrativa, vuoi per conclusione fisiologica dello

stesso. Il Codice della crisi aggiunge, a monte, un ulteriore periodo

di comporto, in cui la composizione è inammissibile in caso di

rinuncia alla soluzione della crisi giudiziale ma per la quale non sono

ancora decorsi quattro mesi dalla rinuncia e, a valle, la pronuncia

giudiziale di revoca delle misure protettive.

10. Viene, quindi, confermata la prevalenza dello strumento

stragiudiziale di risanamento, attribuendovi valenza preclusiva

dell’apertura della procedura (giudiziale) concorsuale liquidatoria

salvo il previo ricorso agli strumenti giudiziali di risoluzione della

crisi, i quali divengono a loro volta fatti ostativi al deposito

dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente (« l'istanza di cui

all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata »: art. 23, comma

2, d.l. n. 118/2021; « l’istanza di cui all’articolo 17 non può essere

presentata »: art. 25- quinquies CCII).

n. 16147/2022 R.G. 9 di 13

11. In tale contesto, la questione che pone il ricorrente è che

l’unico soggetto legittimato a valutare i presupposti della domanda

di composizione negoziata (anche nell’ipotesi di cui all’art. 23,

comma 2, d.l. n. 118/2021) sarebbe la Camera di Commercio,

soggetto destinatario della domanda stragiudiziale, non anche il

giudice della crisi, atteso che la composizione negoziata si colloca al

di fuori del plesso giurisdizionale.

12. L’interpretazione del ricorrente non può essere condivisa. La

precondizione posta dall’art. 23, comma 2, d.l. cit. alla domanda di

composizione negoziata costituisce, per espressa previsione

normativa, un presupposto processuale negativo della sentenza

dichiarativa di fallimento, tale cioè da inibirne la pronuncia. Se,

difatti, la composizione negoziata gioca il suo ruolo al di fuori del

plesso giurisdizionale, essa inevitabilmente si interseca (e non

potrebbe essere diversamente) con gli strumenti giudiziali di

risoluzione della crisi e dell’insolvenza. Questo spiega la ragione per

cui il debitore deve aprire ex art. 7 d.l. n. 118/2021 un incidente di

cognizione davanti al giudice della crisi al fine di ottenere la conferma

o la modifica delle misure protettive (al pari che negli altri casi in cui

il giudice interviene durante la composizione negoziata). Se,

pertanto, il giudice della crisi valuta i presupposti per l’emissione

delle misure protettive, non diversamente lo stesso giudice, al quale

venga rappresentata la pendenza della domanda di composizione

negoziata quale circostanza ostativa alla pronuncia della sentenza

dichiarativa di fallimento, deve valutare se ne sussistono i

presupposti e, quindi, se l’istanza di cui all’art. 2 d.l. cit. può produrre

gli effetti di cui all’art. 6, comma 4, d.l. cit.

13. Né può ritenersi che l’accertamento incidentale a compiersi

dal giudice della crisi – relativo alla sussistenza dei presupposti della

proposizione dell’istanza di composizione negoziata da parte del

debitore - può essere condizionato dalle valutazioni dell’autorità

n. 16147/2022 R.G. 10 di 13

amministrativa. Il fatto ostativo alla pronuncia della dichia

fallimento non è, difatti, rimesso a un provvedimento

amministrativo, ma a un’« istanza» della parte attinta da un

procedimento giudiziale di risoluzione della crisi, di cui il giudice

valuta incidentalmente gli effetti ai fini della pronuncia della

dichiarazione di fallimento.

14. L’attività del giudice del procedimento prefallimentare che

accerta l’insussistenza dei presupposti per l’accesso alla

composizione negoziata non incide – diversamente da quanto

deduce il ricorrente – sul merito della domanda di composizione

negoziata, ma solo, come emerso anche durante la discussione orale

e come indicato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte

(« divieto che poteva e doveva essere incidentalmente valutato dal

tribunale ai fini della possibilità di esaminare e decidere l’istanza di

fallimento ») – sulla sussistenza dei presupposti processuali per la

pronuncia della dichiarazione di fallimento, i quali vengono conosciuti

dal giudice e accertati incidentalmente a tale scopo. In definitiva, il

giudice della crisi, investito dell’esame della domanda di fallimento,

che è anche il giudice che conosce incidenter tantum ogni profilo

processuale impeditivo della pronuncia che gli si chiede e, a tal fine,

egli valuta l’ammissibilità della domanda di composizione negoziata

corredata dall’applicazione di misure protettive.

15. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:

«In tema di nessi tra la composizione negoziata della crisi ex d.l. n.

118 del 2021 e il procedimento per dichiarazione di fallimento, spetta

al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter

tantum , ai fini della pronuncia, l’inammissibilità dell’istanza di

composizione negoziata con applicazione di misure protettive (artt.

2 e 6 del d.l. cit.), ove tale istanza sia stata depositata in violazione

dell’art. 23, comma 2, d.l. cit. in pendenza di una domanda di

concordato preventivo, con riserva o meno».

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16. Fatte tali premesse, il ricorso si rivela infondato, in quanto

la domanda di composizione negoziata è stata presentata in

pendenza di domanda di concordato preventivo con riserva e, quindi,

in violazione del disposto dell’art. 23, comma 2, d.l. n. 118/2021,

presupposto processuale che il giudice poteva e doveva rilevare. La

pendenza della procedura concordataria, in caso di rinuncia alla

stessa, deve considerarsi – per costante giurisprudenza di questa

Corte – tale sino alla pronuncia giudiziale di improcedibilità (Cass.,

n. 12010/2018; Cass., n. 12855/2019; Cass., n. 27200/2019; Cass.,

n. 27936/2020). Il principio (peraltro, non oggetto di specifica

censura da parte del ricorrente), per quanto affermato in relazione

alla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento a

fronte della rinuncia alla domanda del debitore (al fine di conservare

unitarietà tra l’iniziativa del Pubblico Ministero e lo stato di insolvenza

preesistente), opera in termini generali. Ne consegue che, essendo

ancora pendente la domanda di concordato preventivo all’atto della

presentazione dell’istanza di cui all’art. 2 d.l. cit., mancava ab initio

il presupposto per l’accesso da parte del debitore alla composizione

negoziata e, di converso, per l’applicazione delle misure protettive di

cui all’art. 6 d.l. cit. e per la loro conferma da parte del giudice ex

art. 7 d.l. ult. cit. ai fini della preclusione della dichiarazione di

fallimento. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del

suddetto principio.

17. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono i presupposti

per il raddoppio del contributo unificato. L’assoluta novità della

questione comporta la compensazione integrale delle spese

processuali e il rigetto della domanda di condanna del legale

rappresentante proposta dal controricorrente NPL.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara le spese processuali integralmente

compensate tra le parti; ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del

n. 16147/2022 R.G. 12 di 13

d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis , dello stesso

articolo 13.

Così deciso in Roma, il 25/11/2025.

Il Consigliere Rel.

FILIPPO D’AQUINO

Il Presidente

FRANCESCO TERRUSI

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