Giurisprudenza su art. 17 CCII
Conferma delle misure protettive con inibizione provvisoria dello sfratto esecutivo dell'immobile dell'impresa
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
e, TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione II Civile
Il Giudice Delegato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli
Letto il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato da
liti allegata telematicamente al ricorso;
dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:
“CHIEDE
che l’Illustrissimo Tribunale adito voglia confermare (in tutto o, in subordine, in parte, previe le
modifiche che saranno ritenute opportune) ai sensi dell’art. 19 CCII l'applicazione delle misure
protettive erga omnes concesse cî ll seguito della presentazione dell'istanza
di cui all'art. 18 CCII, affinché, per tutta la durata delle trattative:
(i) non possa essere pronunciata sentenza di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di
insolvenza ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII;
(ii) i creditori non possano acquisire diritti di prelazione (se non concordati con la scrivente Società)
ovvero iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e sui
diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
(iii) i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la
risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo
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G
fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina
dell’esperto con applicazione delle misure protettive.";
sentite le parti e i creditori all’udienza del 2 maggio 2023, letto il parere dell’esperto dr. ITALO
VITALE, lette le memorie di costituzione dei creditori, a scioglimento della riserva assunta
all’udienza che precede,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATO
e Chepartericorrente ha depositato istanza ex art. 18 C.C.I.I. pubblicata in data 3 aprile 2023 a
seguito dell’accettazione dell’esperto dott. RR avvenuta in 31 marzo 2023
presso la Camera di Commercio e successivamente in data 1 aprile 2023 — nel rispetto del
termine del giorno successivo ex art. 19 co. 1 C.C.LI. rispetto alla pubblicazione dell’istanza
in camera di commercio - ha depositato via P.C.T. il presente ricorso; la ricorrente ha poi
chiesto la pubblicazione nel RI del numero di ruolo generale del presente procedimento di
volontaria giurisdizione instaurato per la conferma delle misure protettive; ì precedenti eventi
sono desumibili da visura camerale storica aggiornata della CCIAA Milano estraibile da
Telemaco Registro Imprese, che si riporta per stralcio: e x. €€_ “uu PUBBLICATA IL 03/04/2023 ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE AL
PATRIMONIO EX ART. 18 D.LGS. 14/2019.
NOMINATO L'ESPERTO DOTT. ITALO VITALE (C.F. VTLTLI64L28F205B) CHE HA COMUNICATO
L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO IN DATA 31/03/2023.
ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019: RUOLO N. 4699/2023
ASSEGNATO DAL TRIBUNALE DI MILANO
e Chepartericorrente, unitamente al ricorso:
1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2020-2021 che risultano approvati e depositati
al registro imprese, nonché il progetto di bilancio al 31.12.2022 (doc. 5);
2) ha depositato una situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornata di recente a fine
gennaio 2023, nel rispetto del termine di 60 giorni anteriori al deposito del ricorso;
3) hadepositato l'elenco dei creditori (doc. 7) anche accompagnato dai relativi indirizzi e-
mail e PEC, anche individuando i primi dieci per ammontare;
4) ha depositato un piano finanziario e delle iniziative di carattere industriale che intende
adottare, con il piano di tesoreria e dei flussi di cassa per i successivi sei mesi e con progetto
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E
di piano di risanamento contenente le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2
ccii, in ogni caso embrionale e da svilupparsi in corso di composizione e nel corso delle
trattative con l’esperto;
5) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante av IE E. valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri
di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
6) hadepositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo
13, commi 6, 7 e E | in data 31 marzo 2023;
7) ha depositato sulla piattaforma in allegato all'istanza di CNC una dichiarazione
sull’esistenza di procedure esecutive e monitorie, non cautelari, nei suoi confronti ed un
aggiornamento sulla pendenza di ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale indicati nella
dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera d) CCII (essendovi un’esplicita
dichiarazione con intento auto-certificativo); infatti, con l’istanza di applicazione di misure
protettive ai sensi dell’art. 18, co. 2, CCI deve essere inserita nella piattaforma telematica (1)
una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti;
(ii) una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione
giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e (iii) una dichiarazione con la quale
attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli
articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3, CCI;
e che su espressa richiesta del giudice designato la ricorrente ha provveduto a integrare la
documentazione, depositando visura camerale storica aggiornata, con deposito telematico del
6.4.2023;
e chein data 12-13 aprile 2023 la società ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e il
decreto di fissazione di udienza, come da ricevute di consegna a mezzo PEC, all'esperto e ai
singoli gruppi di creditori, nel rispetto del termine di otto giorni assegnato da questo giudice;
e che in ordine ai risultati del test pratico condotto per la verifica della ragionevole
perseguibilità del risanamento, indicante quale grado di difficoltà del risanamento un
coefficiente specifico, nel parere dell’esperto si è affermato che: ‘Nella relazione redatta ai
sensi dell'art. 17 comma 3 lett. b), in fase di istanza di nomina dell'esperto, la società ha
sviluppato adeguatamente i punti previsti nella Sezione II — check list (lista di controllo) del
D.M. 28 settembre 2021. Il sottoscritto non ha riscontrato sostanziali incoerenze con il Piano
previsto. La società, sempre nella propria relazione, ha provveduto a redigere il test pratico
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di sostenibilità dell’indebitamento di cui alla Sezione I del D.M. 28 settembre 2021. Pur
riportando un grado di difficoltà del risanamento pari a 7,03, indice che richiede interventi
più radicali quali la già prevista cessione del ramo d'azienda non viene
tenuto conto della disponibilità rinveniente dalla cessione stessa né il beneficio finanziario,
in termini di minor esborso, che si otterrebbe, in caso di continuità aziendale, con il recupero
delle perdite pregresse e pari a €. 193 mila. Applicando tali ipotesi, l'indice si ridurrebbe a
circa 3,8”;
e checondeposito telematico del 28 aprile 2023 l'esperto ce: enunciato
il proprio parere favorevole sulla richiesta di conferma dell’applicazione delle misure
protettive del patrimonio, formulando le seguenti conclusioni: ‘“...// sottoscritto esperto,
a conclusione della propria relazione e rimanendo a disposizione, ritiene che la conferma
delle misure protettive, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, per il periodo che il Giudice
Designato riterrà congruo, possa essere necessaria alla prosecuzione riuscita delle
trattative con tutti i creditori e con un costruttivo svolgimento della composizione
negoziaza e del risanamento aziendale”;
e cheall’udienza del 2 maggio 2023, alla presenza dell’esperto e del difensore di parte
ricorrente, le parti già costituite si sono riportate alle memorie già depositate, ribadendo le
precisazioni in ivi contenute; il giudice, quindi, si è riservato. RITENUTO CHE
L’esperto ha reso parere favorevole e le sue affermazioni consentono di superare i motivi di
opposizione delle parti costituite contrarie alla conferma delle misure; egli ha fornito un
quadro chiaro ed esaustivo sull’attività svolta precedentemente all’udienza, precisando di aver
già svolto alcuni incontri con i creditori e con la società e i suoi consulenti e di aver esaminato
la documentazione allegata all’istanza e caricata sulla piattaforma.
Tanto premesso, chi scrive ritiene che, ravvisandosi le “condizioni di squilibrio economico-
patrimoniale-finanziario” costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione
negoziata (e quindi per l’adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.LI.), la
sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento riscontrate dall’esperto con
ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui sì richiama e si
condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi) nonchè l’assenza di opposizioni
specifiche e insuperabili (salvo quanto si dirà), si ritiene che non vi siano ragioni ostative alla
conferma delle misure richieste.
Sul punto occorre ricordare peraltro che secondo l’orientamento del Tribunale di Bologna est.
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E
Maurizio Atzori, 6 novembre 2.02? l’insolvenza della società non
esclude la possibilità di accesso a tale percorso in quanto: (i) in punto di adeguatezza delle
misure per la rilevazione della crisi, l’art. 3, comma 4, considera segnali per la previsione
tempestiva della crisi elementi che già denotano un’insolvenza; (ii) la probabilità si riferisce
sia alla crisi che all’insolvenza, ponendo tali elementi sullo stesso piano, mentre decisiva
risulta la circostanza che risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento”; (ili) l'obiettivo
del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova chance, alternativa e
diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare; (iv) la
sterilizzazione dei poteri del pubblico ministero durante la fase di composizione negoziata,
indica che anche l’insolvente possa accedere a tale percorso; (vi) il test di autodiagnosi di cui
al decreto dirigenziale prevede anche situazioni gravissime, di insolvenza conclamata.
In altri termini, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale di merito, che oggi si
condivide, l’insolvenza non pregiudica l’accesso alla composizione negoziata per la soluzione
della crisi né tanto meno preclude l’applicazione o la conferma delle misure protettive e
cautelari richiesta dall’imprenditore, a condizione che tale condizione risulti coerente alle
finalità recuperatorie dell'istituto e quindi reversibile mediante interventi di risanamento utili
al ripristino della solvibilità, purché vi siano dunque elementi di risanabilità concreta e di
reversibilità dell’insolvenza in base al piano di risanamento nell’ambito della CNC, anche
eventualmente mediante interventi straordinari di esternalizzazione dei rami aziendali o
apporti di finanza esogena.
È evidente che le valutazioni prognostiche rese in questa sede dall’esperto non possono
ritenersi “definitive”, tuttavia, allo stato degli atti, le risultanze economico finanziarie che
emergono dal piano di tesoreria e flussi di cassa, dal piano di risanamento e dai documenti
contabili depositati inducono a ritenere che le cause della crisi intervenuta corrispondano a
quelle ravvisate dall’esperto.
Si riporta pertanto il motivato contenuto del parere favorevole dell’esperto:
“Lo scrivente esperto, a seguito della propria nomina e conseguente accettazione, si è messo
in contatto con i professionisti della società ricevendo immediato riscontro sulla
documentazione già messa a disposizione sulla piattaforma della Composizione Negoziata
della Crisi (“CNC”).
Sono stati celermente organizzati incontri con i maggiori creditori ci di cui sì relazionerà più approfonditamente nel prosieguo della presente, nonché incontri con possibili
acquirenti del ramo d'azienda indicato nel Piano come uno degli elementi a sostegno della
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E
CNC.
Negli incontri, organizzati soprattutto con le maggiori classi di creditori e necessari alla
continuità aziendale, tra cui, dipendenti e parte locataria del ramo di azienda denominato | {È è trovata una sostanziale disponibilità alle trattative necessarie
al buon esito della CNC e improntate su correttezza e buona fede delle parti in causa.
Il Piano
Il progetto di piano di risanamento cia supporto della CNC, cui la Società sta ancora
lavorando con il supporto dei propri professionisti, considerati i tempi ristretti, allo stato
prevede le seguenti azioni:
a. cessione del ramo d'azienda denominata e
b. prosecuzione della gestione del ramo d'azienda
c. sviluppo di un nuovo progetto, denominato
Per quanto riguarda la cessione del ramo d'azienda di cui al punto a), la società
rappresentata dai propri professionisti, congiuntamente all'esperto, ha provveduto a
incontrare il locatore creditore per circa €. 110 mila, rappresentato nell'occasione dal legale a riscontrando la disponibilità della parte a ricevere una proposta di
composizione concreta nonché la medesima disponibilità, a determinate condizioni, ad
autorizzare il subentro a un eventuale acquirente del ramo d'azienda. Successivamente vi è
stato l’incontro, sempre alla presenza dell'esperto, con il legale rappresentante di a | ha formalizzato una manifestazione d'interesse, confermata nel corso dell'incontro, per l’acquisto, preceduto da eventuale affitto, del ramo d azienda IE a Ottenute le disponibilità di massima sia del locatore che del promittente
acquirente Mpa provveduto, in data 12 aprile 2023, a incaricare il Prof. |
ner la redazione della perizia di stima del valore economico in continuità del ramo d'azienda E. del valore economico nello scenario alternativo di liquidazione
giudiziale. L'esperto ritiene fondamentale e risolutivo il valore del ramo d'azienda che
emergerà dalla stima del E in quanto importo e struttura necessari al buon esito
della complessiva CNC. A completezza di quanto sopra, si evidenzia che il promittente
acquirente ISIN creditore ci circa €. 55 mila in qualità di locatore dell'azienda | gestita i GS per attività di ristorazione e hotel. Ramo d'azienda necessario al buon esito delle trattative in quanto unico che rimarrà in
attività e a sostegno del Piano di risanamento.
In merito al punto b), il piano di risanamento di RBBorevede la continuazione della gestione
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E)
del ramo d'azienda di titolarità d relativo all'attività di gestione della
La
società ha predisposto delle previsioni di flussi economici e finanziari dell'attività da mese di
maggio 2023 a dicembre 2027.
L'esperto ritiene che l'attività relativa al Ea: necessaria e fondamentale per la possibile realizzazione del Piano e la riuscita della CNC. Tuttavia, sì evidenzia che
l'attività sia stagionale e come tale non avrà inizio prima della fine del corrente mese e
chiusura nei mesi invernali. Motivo per il quale, pur avendo la società fornito all'esperto una
previsione di andamento economico-finanziario che si basa su assunti condivisibili, non vi
sono degli andamentali storici su cui basare un giudizio motivato. Come elemento positivo ai
fini del Piano e di conseguenza della CNC, /a tipologia di attività prevede incassi “a pronti”
consentendo in tal modo, qualora dei fornitori dovessero pretendere, in pendenza di CNC o
altro strumento di risanamento, un pagamento immediato della fornitura, non vi sarebbero
problemi finanziari che potrebbero precludere il positivo esito della CNC con la realizzazione
del Piano con conseguente soddisfacimento di tutti i creditori.
Il terzo punto su cui si basa il Piano di Risanamento | DAGO lo sviluppo di un nuovo
progetto denominato i <.: “nel servire, con consegna a domicilio, piatti pronti da mangiare nonché piatti che possano essere «rigenerati» anche dopo diversi
giorni con una particolare tecnica. I piatti da rigenerare vengono preparati con una speciale
tecnica di cottura che consente, una volta riposti sottovuoto, di essere consumati anche nei
giorni a seguire, mantenendo inalterato il livello qualitativo offerto.” L'esperto ritiene che
tale azione non debba essere considerata quale elemento fondante del Piano in quanto non
sufficientemente testata e senza dati storici consolidati essendo, di fatto, in una fase, seppur
avanzata, di start up. Tuttavia, tale azione risulta essere a sostegno della realizzazione del
Piano e delle CNC essendo quel “upside” necessario alle trattative.
I creditori
Le maggiori classi di creditori sono rappresentate per circa €. 240 mila nei confronti dei
dipendenti per retribuzioni e TFR, di cui solo una parte, in caso di liquidazione giudiziale,
potrebbero essere coperte dal Fondo di garanzia /nps, per circa €. 280 mila verso i locatori
dove viene e veniva svolta l’attività tra cui, circa €. 115 mila nei confronti a
proprietario dei muri dove viene svolta l'attività KE per il quale è necessario una composizione transattiva in quanto, il ramo d'azienda in questione, potrebbe
essere oggetto di cessione proprio nei confronti di altro locatore, a 7
E)
creditore per circa €. 55 mila.
Ulteriori €. 500 mila sono nei confronti dell’Erario per ritenute e contributi dei dipendenti.
La Società ha provveduto a presentare istanza per la definizione agevolata dei carichi
pendenti (cosiddetta rottamazione quater) all'accettazione della quale vi saranno importanti
benefici.
Per completezza informativa, si segna/a che la Società vanta un credito verso l’Erario per
Iva.
Ulteriore debito è nei confronti del sistema bancario per €. 290 mila di cui €. 250 mila per
finanziamenti garantiti dC = = il periodo Covid ed erogati cl trattativa con il sistema bancario, subito richiesta da a che
al momento non ha ancora ricevuto risposta per un primo incontro, sarà alquanto articolata
in quanto essendo garante, la procedura di trattativa per la composizione varierà a
seconda che l'istituto di credito erogante abbia già richiesto l’escussione della garanzia a
in tal caso le trattative andranno previste sia con la banca erogante che direttamente
Viceversa qualora l’escussione della garanzia non sia stata ancora richiesta, in tal
caso le trattative per la composizione andranno svolte solo nei confronti dell'istituto di
credito erogante.
Vi sono infine €. 500 mila verso fornitori molti dei quali, ma si è ancora in fase di
approfondimento, non più strategici alla attività aziendale.”
In ordine alla posizione strategica del locator AA cca ed essenziale nel suo - auspicabile dalla ricorrente - consenso alle trattative della composizione negoziata
per l’accettazione di un'eventuale proposta a saldo e stralcio del credito e per evitare con
l’esecuzione dello sfratto la disgregazione dell’unitarietà dell’avviamento, della clientela, dei
beni mobili, dell’immobile in cui è esercitata l’attività di ristorazione
rilevato che la sua partecipazione alle trattative appare essenziale per la cessione del ramo
aziendale che è una delle linee fondamentali e programmatiche del piano.
Il creditore predetto pare aver posto in essere un vero e proprio revirement rispetto ad una
originaria disponibilità di massima alle trattative, come riferita dall’esperto; si legge infatti
nella memoria difensiva di costituzione i = (NS da 8 a 13) che “La
misura protettiva nei propri confronti ( blocco dello sfratto ) non può ritenersi strumentale al
buon esito delle trattative, vista l'indisponibilità dello scrivente a rilocare l'immobile.”
A verbale il difensore del predetto creditore ha argomentato come segue: ‘“...è presente l'avv. TEGO per il dot. RE 1-10: per circa € 120.000 per
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E)
canoni di locazione impagati, la quale dà atto di aver depositato memoria telematica cui si
riporta, chiede la non conferma delle misure protettive quantomeno per quanto concerne lo
sfratto, dichiarando che il locatore non è interessato a rilocare un immobile del genere di
ingente valore ir Milano con questa metratura e con IMU da pagare, specie per
il fatto che non vi sono a suo avviso prospettive per la soluzione della crisi in composizione
negoziata; ...; l ‘cav. 100 che lo sfratto sarà eseguito a fine maggio 2023 e in ogni
caso che vi sono proposte di acquisto dell'immobile con trattative in stato avanzato che
rendono impossibile una nuova locazione trattandosi di immobile in perdita”.
Invece, la società ricorrente ha efficacemente replicato a verbale quanto segue: “.../'avy. | iS che le esigenze rappresentate in via protettiva dalla società ricorrente
non collidano con l'esigenza del creditore di veder eseguito lo sfratto, il che avverrà non
prima di circa due tre mesi...rileva che è importante trovare un accordo con il proprietario
dot. RE e si è in una fase in cui lo sfratto ha bisogno di tempo per essere
eseguito, è fondato dunque l'assunto di poter ottenere la conferma delle misure protettive per
consentire all'esperto di lavorare al percorso di risanamento, il 18.4.2023 vi è stato il primo
accesso per lo sfratto, l'ufficiale giudiziario ha disposto un rinvio senza la forza pubblica per
il 23.5.2023, quindi vi è ancora tempo per ragionare della fattibilità del piano. Rileva che la
durata delle misure protettive non dovrebbe essere inferiore a cento giorni a comprova della
serietà del lavoro ed insiste per la conferma delle misure protettive. L'advisor dr. i
precisa che per il potenziale affittuario del ramo di azienda MdA” essenziale leggere la perizia sul ramo aziendale per capirne il valore di investimento ed in
ogni caso si era pensato che vi potesse essere finanza esterna da lui versata per sanare la
morosità con il dott. RO 10cat0:e e consentire a condizioni rinnovate la prosecuzione del rapporto contrattuale con il subentrante."
Nel contemperamento tra opposte esigenze, ovvero la tutela della continuità imprenditoriale
e l’interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente
corrisponde all’interesse della massa — dovendosi ricordare che tutte le parti hanno il dovere
di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con
l'imprenditore e con l'esperto per la auspicabile buona riuscita della composizione negoziata
(vedi l’art. 16 comma 6 CCII) - non può negarsi oggi la conferma delle misure protettive, ivi
inclusa la protezione generalizzata anche dall’azione esecutiva di sfratto intrapresa dal
creditor- IAA proprio per lo stato embrionale in cui si trovano le trattative con i
creditori sotto l’egida dell’esperto, non potendosi in astratto escludere che l’imprenditore
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E)
proponga un “piano B” per la ristrutturazione del ramo e per evitarne la
disgregazione, anche alla luce della necessaria due diligence preliminare e delle tempistiche
utili all’investitore per valutare il predetto ramo e quindi della possibilità di effettuare un
investimento finanziario anche a ristoro del credito ingente vantato dal locatore in posizione
strategica.
Ovviamente, la tempistica della protezione deve essere strettamente limitata per un principio
di proporzionalità al tempo strettamente necessario all’effettiva esecuzione del possibile
sfratto, inibendo provvisoriamente l’efficacia esecutiva del titolo di rilascio, quale riflesso
della protezione, onde consentire le trattative e l’avanzamento della CNC in tale lasso
temporale.
Senza contare che — oltre al creditore strategico quanto all’elenco dei
dieci maggiori creditori/fornitori per maggiore ammontare, solo una minoranza ovvero
alla conferma delle misure protettive (in ogni caso non netta ma richiedendo integrazioni alla
relazione dell’esperto e al piano in ordine alla necessaria proposta economica di pagamento
ai fornitori), mentre gli altri sono rimasti silenti o si sono rimessi alle valutazioni del ag. manifestando un implicito consenso alla prosecuzione delle trattative in
composizione negoziat.
Pertanto, le misure protettive generalizzate da confermarsi sono senz'altro strumentali alla
buona riuscita delle stesse e dell’intera CNC, nonché alla provvisoria sterilizzazione
dell’esecuzione dello sfratto per consentire alla società di trattare in posizione paritaria con il creditore mentre per converso vi è un evidente pericolo di danno grave ed irreparabile quanto alla possibile disgregazione dei complessi aziendali ed in particolare del ra = fronte della quale vi sarebbe solo la liquidazione atomistica dei beni mobili, senz'altro penalizzante per l'interesse dei creditori quale alternativa liquidatoria.
Le misure possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste
una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando (ii) il
tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere
quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale
(periculum in mora).
Lo scrivente giudice ritiene che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del
risanamento in base alle dichiarazioni dell’esperto, pur nella contrarietà di alcuni creditori in
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E
astratto alla partecipazione iniziale alle trattative, considerato che dei dieci maggiori creditori
per ammontare solo quattro hanno espresso una netta posizione di inammissibilità rispetto alla
conferma delle misure protettive; inoltre, è chiaro che il proseguimento delle azioni esecutive
e dello sfratto in corso di esecuzione, da parte di un creditore strategico, ostacola le trattative
in corso e non consente il rispetto della par condicio nonché l’operatività della continuità
aziendale; evidente è pertanto la strumentalità della conferma delle misure protettive alla
buona riuscita delle trattative con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione
negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata dall’esperto nelle due linee
essenziali; appare verosimile che almeno alcuni dei creditori possano mutare il proprio
convincimento e partecipare in modo effettivo e proficuo alle trattative non appena potranno
conoscere più specificamente le linee guida del risanamento aziendale nonché l’utilità ad essi
assicurata per effetto della continuità, fatti ad oggi non conoscibili, proprio per lo stato
“embrionale” in cui si trova il procedimento di composizione negoziata.
Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il giudicante non
può che operare ,ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le
aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base
alle inequivoche dichiarazioni dell’esperto.
La complessità del passivo e della ristrutturazione aziendale, le dimensioni rilevanti della
società e dei rami aziendali, la moltitudine dei creditori chirografari e fornitori coinvolti, la
contrarietà preliminare alle trattative espressa da alcuni di quelli uditi in udienza (che fa
pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con
l’esperto compositore), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della
composizione negoziata l'accoglimento delle misure protettive per il termine di almeno
novanta giorni, anche in considerazione della posizione espressa ce
con il quale sarà importantissimo tentare di trovare un accordo sulla rilocazione dell’immobile
ove è esercitata l’attività di ristorazione del ramo E per evitare la disgregazione del complesso aziendale.
Quanto, infine alla tempistica, osservato che l’art. 19, comma 4 C.C.I. stabilisce un range di
durata “non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni”, e tenuto conto dell’elevato
numero dei creditori coinvolti nella trattativa e della complessità della stessa, si ritiene
ragionevole stabilire la durata delle misure nel termine di novanta giorni, rammentando che,
a norma del comma 6 del medesimo articolo, si può sempre disporne l’abbreviazione su
istanza di parte qualora non si mostrino idonee a soddisfare l’obiettivo di assicurare il buon
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E
esito delle trattative 0 appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori
istanti.
I lavoratori dipendenti della società o con altra tipologia di rapporto che sono creditori, senza
necessità di precisazioni in dispositivo perle singole posizioni, destinatari delle notifiche, non
sono attinti dalle misure protettive per espressa disposizione di legge, ai sensi dell’art. 18
comma 3 ultima parte CCII.
P.Q.M. CONFERMA le misure protettive richieste nei confronti dei creditori sociali, dando atto che i
creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore
né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti
con i quali viene esercitata l’attività d'impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;
FISSA per tali misure protettive concesse il termine di durata di 90 (NOVANTA) giorni decorrenti
dalla pubblicazione dell’istanza (3 aprile 2023); AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori
e che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative ©
all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure
protettive, la sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello
stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all’esperto nominato
Dott. ITALO VITALE, a cura della Cancelleria.
Milano, 9 maggio 2023
Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli
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