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Giurisprudenza su art. 17 CCII

Conferma delle misure protettive con inibizione provvisoria dello sfratto esecutivo dell'immobile dell'impresa

Trib. Milano, 9 maggio 2023·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

e, TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione II Civile

Il Giudice Delegato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli

Letto il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato da

liti allegata telematicamente al ricorso;

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:

“CHIEDE

che l’Illustrissimo Tribunale adito voglia confermare (in tutto o, in subordine, in parte, previe le

modifiche che saranno ritenute opportune) ai sensi dell’art. 19 CCII l'applicazione delle misure

protettive erga omnes concesse cî ll seguito della presentazione dell'istanza

di cui all'art. 18 CCII, affinché, per tutta la durata delle trattative:

(i) non possa essere pronunciata sentenza di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di

insolvenza ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII;

(ii) i creditori non possano acquisire diritti di prelazione (se non concordati con la scrivente Società)

ovvero iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e sui

diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

(iii) i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la

risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo

1

G

fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina

dell’esperto con applicazione delle misure protettive.";

sentite le parti e i creditori all’udienza del 2 maggio 2023, letto il parere dell’esperto dr. ITALO

VITALE, lette le memorie di costituzione dei creditori, a scioglimento della riserva assunta

all’udienza che precede,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

RILEVATO

e Chepartericorrente ha depositato istanza ex art. 18 C.C.I.I. pubblicata in data 3 aprile 2023 a

seguito dell’accettazione dell’esperto dott. RR avvenuta in 31 marzo 2023

presso la Camera di Commercio e successivamente in data 1 aprile 2023 — nel rispetto del

termine del giorno successivo ex art. 19 co. 1 C.C.LI. rispetto alla pubblicazione dell’istanza

in camera di commercio - ha depositato via P.C.T. il presente ricorso; la ricorrente ha poi

chiesto la pubblicazione nel RI del numero di ruolo generale del presente procedimento di

volontaria giurisdizione instaurato per la conferma delle misure protettive; ì precedenti eventi

sono desumibili da visura camerale storica aggiornata della CCIAA Milano estraibile da

Telemaco Registro Imprese, che si riporta per stralcio: e x. €€_ “uu PUBBLICATA IL 03/04/2023 ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE AL

PATRIMONIO EX ART. 18 D.LGS. 14/2019.

NOMINATO L'ESPERTO DOTT. ITALO VITALE (C.F. VTLTLI64L28F205B) CHE HA COMUNICATO

L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO IN DATA 31/03/2023.

ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019: RUOLO N. 4699/2023

ASSEGNATO DAL TRIBUNALE DI MILANO

e Chepartericorrente, unitamente al ricorso:

1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2020-2021 che risultano approvati e depositati

al registro imprese, nonché il progetto di bilancio al 31.12.2022 (doc. 5);

2) ha depositato una situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornata di recente a fine

gennaio 2023, nel rispetto del termine di 60 giorni anteriori al deposito del ricorso;

3) hadepositato l'elenco dei creditori (doc. 7) anche accompagnato dai relativi indirizzi e-

mail e PEC, anche individuando i primi dieci per ammontare;

4) ha depositato un piano finanziario e delle iniziative di carattere industriale che intende

adottare, con il piano di tesoreria e dei flussi di cassa per i successivi sei mesi e con progetto

2

E

di piano di risanamento contenente le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2

ccii, in ogni caso embrionale e da svilupparsi in corso di composizione e nel corso delle

trattative con l’esperto;

5) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante av IE E. valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri

di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

6) hadepositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo

13, commi 6, 7 e E | in data 31 marzo 2023;

7) ha depositato sulla piattaforma in allegato all'istanza di CNC una dichiarazione

sull’esistenza di procedure esecutive e monitorie, non cautelari, nei suoi confronti ed un

aggiornamento sulla pendenza di ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale indicati nella

dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera d) CCII (essendovi un’esplicita

dichiarazione con intento auto-certificativo); infatti, con l’istanza di applicazione di misure

protettive ai sensi dell’art. 18, co. 2, CCI deve essere inserita nella piattaforma telematica (1)

una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti;

(ii) una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione

giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e (iii) una dichiarazione con la quale

attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli

articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3, CCI;

e che su espressa richiesta del giudice designato la ricorrente ha provveduto a integrare la

documentazione, depositando visura camerale storica aggiornata, con deposito telematico del

6.4.2023;

e chein data 12-13 aprile 2023 la società ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e il

decreto di fissazione di udienza, come da ricevute di consegna a mezzo PEC, all'esperto e ai

singoli gruppi di creditori, nel rispetto del termine di otto giorni assegnato da questo giudice;

e che in ordine ai risultati del test pratico condotto per la verifica della ragionevole

perseguibilità del risanamento, indicante quale grado di difficoltà del risanamento un

coefficiente specifico, nel parere dell’esperto si è affermato che: ‘Nella relazione redatta ai

sensi dell'art. 17 comma 3 lett. b), in fase di istanza di nomina dell'esperto, la società ha

sviluppato adeguatamente i punti previsti nella Sezione II — check list (lista di controllo) del

D.M. 28 settembre 2021. Il sottoscritto non ha riscontrato sostanziali incoerenze con il Piano

previsto. La società, sempre nella propria relazione, ha provveduto a redigere il test pratico

3

® scudopri.com

di sostenibilità dell’indebitamento di cui alla Sezione I del D.M. 28 settembre 2021. Pur

riportando un grado di difficoltà del risanamento pari a 7,03, indice che richiede interventi

più radicali quali la già prevista cessione del ramo d'azienda non viene

tenuto conto della disponibilità rinveniente dalla cessione stessa né il beneficio finanziario,

in termini di minor esborso, che si otterrebbe, in caso di continuità aziendale, con il recupero

delle perdite pregresse e pari a €. 193 mila. Applicando tali ipotesi, l'indice si ridurrebbe a

circa 3,8”;

e checondeposito telematico del 28 aprile 2023 l'esperto ce: enunciato

il proprio parere favorevole sulla richiesta di conferma dell’applicazione delle misure

protettive del patrimonio, formulando le seguenti conclusioni: ‘“...// sottoscritto esperto,

a conclusione della propria relazione e rimanendo a disposizione, ritiene che la conferma

delle misure protettive, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, per il periodo che il Giudice

Designato riterrà congruo, possa essere necessaria alla prosecuzione riuscita delle

trattative con tutti i creditori e con un costruttivo svolgimento della composizione

negoziaza e del risanamento aziendale”;

e cheall’udienza del 2 maggio 2023, alla presenza dell’esperto e del difensore di parte

ricorrente, le parti già costituite si sono riportate alle memorie già depositate, ribadendo le

precisazioni in ivi contenute; il giudice, quindi, si è riservato. RITENUTO CHE

L’esperto ha reso parere favorevole e le sue affermazioni consentono di superare i motivi di

opposizione delle parti costituite contrarie alla conferma delle misure; egli ha fornito un

quadro chiaro ed esaustivo sull’attività svolta precedentemente all’udienza, precisando di aver

già svolto alcuni incontri con i creditori e con la società e i suoi consulenti e di aver esaminato

la documentazione allegata all’istanza e caricata sulla piattaforma.

Tanto premesso, chi scrive ritiene che, ravvisandosi le “condizioni di squilibrio economico-

patrimoniale-finanziario” costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione

negoziata (e quindi per l’adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.LI.), la

sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento riscontrate dall’esperto con

ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui sì richiama e si

condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi) nonchè l’assenza di opposizioni

specifiche e insuperabili (salvo quanto si dirà), si ritiene che non vi siano ragioni ostative alla

conferma delle misure richieste.

Sul punto occorre ricordare peraltro che secondo l’orientamento del Tribunale di Bologna est.

4

E

Maurizio Atzori, 6 novembre 2.02? l’insolvenza della società non

esclude la possibilità di accesso a tale percorso in quanto: (i) in punto di adeguatezza delle

misure per la rilevazione della crisi, l’art. 3, comma 4, considera segnali per la previsione

tempestiva della crisi elementi che già denotano un’insolvenza; (ii) la probabilità si riferisce

sia alla crisi che all’insolvenza, ponendo tali elementi sullo stesso piano, mentre decisiva

risulta la circostanza che risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento”; (ili) l'obiettivo

del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova chance, alternativa e

diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare; (iv) la

sterilizzazione dei poteri del pubblico ministero durante la fase di composizione negoziata,

indica che anche l’insolvente possa accedere a tale percorso; (vi) il test di autodiagnosi di cui

al decreto dirigenziale prevede anche situazioni gravissime, di insolvenza conclamata.

In altri termini, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale di merito, che oggi si

condivide, l’insolvenza non pregiudica l’accesso alla composizione negoziata per la soluzione

della crisi né tanto meno preclude l’applicazione o la conferma delle misure protettive e

cautelari richiesta dall’imprenditore, a condizione che tale condizione risulti coerente alle

finalità recuperatorie dell'istituto e quindi reversibile mediante interventi di risanamento utili

al ripristino della solvibilità, purché vi siano dunque elementi di risanabilità concreta e di

reversibilità dell’insolvenza in base al piano di risanamento nell’ambito della CNC, anche

eventualmente mediante interventi straordinari di esternalizzazione dei rami aziendali o

apporti di finanza esogena.

È evidente che le valutazioni prognostiche rese in questa sede dall’esperto non possono

ritenersi “definitive”, tuttavia, allo stato degli atti, le risultanze economico finanziarie che

emergono dal piano di tesoreria e flussi di cassa, dal piano di risanamento e dai documenti

contabili depositati inducono a ritenere che le cause della crisi intervenuta corrispondano a

quelle ravvisate dall’esperto.

Si riporta pertanto il motivato contenuto del parere favorevole dell’esperto:

“Lo scrivente esperto, a seguito della propria nomina e conseguente accettazione, si è messo

in contatto con i professionisti della società ricevendo immediato riscontro sulla

documentazione già messa a disposizione sulla piattaforma della Composizione Negoziata

della Crisi (“CNC”).

Sono stati celermente organizzati incontri con i maggiori creditori ci di cui sì relazionerà più approfonditamente nel prosieguo della presente, nonché incontri con possibili

acquirenti del ramo d'azienda indicato nel Piano come uno degli elementi a sostegno della

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E

CNC.

Negli incontri, organizzati soprattutto con le maggiori classi di creditori e necessari alla

continuità aziendale, tra cui, dipendenti e parte locataria del ramo di azienda denominato | {È è trovata una sostanziale disponibilità alle trattative necessarie

al buon esito della CNC e improntate su correttezza e buona fede delle parti in causa.

Il Piano

Il progetto di piano di risanamento cia supporto della CNC, cui la Società sta ancora

lavorando con il supporto dei propri professionisti, considerati i tempi ristretti, allo stato

prevede le seguenti azioni:

a. cessione del ramo d'azienda denominata e

b. prosecuzione della gestione del ramo d'azienda

c. sviluppo di un nuovo progetto, denominato

Per quanto riguarda la cessione del ramo d'azienda di cui al punto a), la società

rappresentata dai propri professionisti, congiuntamente all'esperto, ha provveduto a

incontrare il locatore creditore per circa €. 110 mila, rappresentato nell'occasione dal legale a riscontrando la disponibilità della parte a ricevere una proposta di

composizione concreta nonché la medesima disponibilità, a determinate condizioni, ad

autorizzare il subentro a un eventuale acquirente del ramo d'azienda. Successivamente vi è

stato l’incontro, sempre alla presenza dell'esperto, con il legale rappresentante di a | ha formalizzato una manifestazione d'interesse, confermata nel corso dell'incontro, per l’acquisto, preceduto da eventuale affitto, del ramo d azienda IE a Ottenute le disponibilità di massima sia del locatore che del promittente

acquirente Mpa provveduto, in data 12 aprile 2023, a incaricare il Prof. |

ner la redazione della perizia di stima del valore economico in continuità del ramo d'azienda E. del valore economico nello scenario alternativo di liquidazione

giudiziale. L'esperto ritiene fondamentale e risolutivo il valore del ramo d'azienda che

emergerà dalla stima del E in quanto importo e struttura necessari al buon esito

della complessiva CNC. A completezza di quanto sopra, si evidenzia che il promittente

acquirente ISIN creditore ci circa €. 55 mila in qualità di locatore dell'azienda | gestita i GS per attività di ristorazione e hotel. Ramo d'azienda necessario al buon esito delle trattative in quanto unico che rimarrà in

attività e a sostegno del Piano di risanamento.

In merito al punto b), il piano di risanamento di RBBorevede la continuazione della gestione

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E)

del ramo d'azienda di titolarità d relativo all'attività di gestione della

La

società ha predisposto delle previsioni di flussi economici e finanziari dell'attività da mese di

maggio 2023 a dicembre 2027.

L'esperto ritiene che l'attività relativa al Ea: necessaria e fondamentale per la possibile realizzazione del Piano e la riuscita della CNC. Tuttavia, sì evidenzia che

l'attività sia stagionale e come tale non avrà inizio prima della fine del corrente mese e

chiusura nei mesi invernali. Motivo per il quale, pur avendo la società fornito all'esperto una

previsione di andamento economico-finanziario che si basa su assunti condivisibili, non vi

sono degli andamentali storici su cui basare un giudizio motivato. Come elemento positivo ai

fini del Piano e di conseguenza della CNC, /a tipologia di attività prevede incassi “a pronti”

consentendo in tal modo, qualora dei fornitori dovessero pretendere, in pendenza di CNC o

altro strumento di risanamento, un pagamento immediato della fornitura, non vi sarebbero

problemi finanziari che potrebbero precludere il positivo esito della CNC con la realizzazione

del Piano con conseguente soddisfacimento di tutti i creditori.

Il terzo punto su cui si basa il Piano di Risanamento | DAGO lo sviluppo di un nuovo

progetto denominato i <.: “nel servire, con consegna a domicilio, piatti pronti da mangiare nonché piatti che possano essere «rigenerati» anche dopo diversi

giorni con una particolare tecnica. I piatti da rigenerare vengono preparati con una speciale

tecnica di cottura che consente, una volta riposti sottovuoto, di essere consumati anche nei

giorni a seguire, mantenendo inalterato il livello qualitativo offerto.” L'esperto ritiene che

tale azione non debba essere considerata quale elemento fondante del Piano in quanto non

sufficientemente testata e senza dati storici consolidati essendo, di fatto, in una fase, seppur

avanzata, di start up. Tuttavia, tale azione risulta essere a sostegno della realizzazione del

Piano e delle CNC essendo quel “upside” necessario alle trattative.

I creditori

Le maggiori classi di creditori sono rappresentate per circa €. 240 mila nei confronti dei

dipendenti per retribuzioni e TFR, di cui solo una parte, in caso di liquidazione giudiziale,

potrebbero essere coperte dal Fondo di garanzia /nps, per circa €. 280 mila verso i locatori

dove viene e veniva svolta l’attività tra cui, circa €. 115 mila nei confronti a

proprietario dei muri dove viene svolta l'attività KE per il quale è necessario una composizione transattiva in quanto, il ramo d'azienda in questione, potrebbe

essere oggetto di cessione proprio nei confronti di altro locatore, a 7

E)

creditore per circa €. 55 mila.

Ulteriori €. 500 mila sono nei confronti dell’Erario per ritenute e contributi dei dipendenti.

La Società ha provveduto a presentare istanza per la definizione agevolata dei carichi

pendenti (cosiddetta rottamazione quater) all'accettazione della quale vi saranno importanti

benefici.

Per completezza informativa, si segna/a che la Società vanta un credito verso l’Erario per

Iva.

Ulteriore debito è nei confronti del sistema bancario per €. 290 mila di cui €. 250 mila per

finanziamenti garantiti dC = = il periodo Covid ed erogati cl trattativa con il sistema bancario, subito richiesta da a che

al momento non ha ancora ricevuto risposta per un primo incontro, sarà alquanto articolata

in quanto essendo garante, la procedura di trattativa per la composizione varierà a

seconda che l'istituto di credito erogante abbia già richiesto l’escussione della garanzia a

in tal caso le trattative andranno previste sia con la banca erogante che direttamente

Viceversa qualora l’escussione della garanzia non sia stata ancora richiesta, in tal

caso le trattative per la composizione andranno svolte solo nei confronti dell'istituto di

credito erogante.

Vi sono infine €. 500 mila verso fornitori molti dei quali, ma si è ancora in fase di

approfondimento, non più strategici alla attività aziendale.”

In ordine alla posizione strategica del locator AA cca ed essenziale nel suo - auspicabile dalla ricorrente - consenso alle trattative della composizione negoziata

per l’accettazione di un'eventuale proposta a saldo e stralcio del credito e per evitare con

l’esecuzione dello sfratto la disgregazione dell’unitarietà dell’avviamento, della clientela, dei

beni mobili, dell’immobile in cui è esercitata l’attività di ristorazione

rilevato che la sua partecipazione alle trattative appare essenziale per la cessione del ramo

aziendale che è una delle linee fondamentali e programmatiche del piano.

Il creditore predetto pare aver posto in essere un vero e proprio revirement rispetto ad una

originaria disponibilità di massima alle trattative, come riferita dall’esperto; si legge infatti

nella memoria difensiva di costituzione i = (NS da 8 a 13) che “La

misura protettiva nei propri confronti ( blocco dello sfratto ) non può ritenersi strumentale al

buon esito delle trattative, vista l'indisponibilità dello scrivente a rilocare l'immobile.”

A verbale il difensore del predetto creditore ha argomentato come segue: ‘“...è presente l'avv. TEGO per il dot. RE 1-10: per circa € 120.000 per

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E)

canoni di locazione impagati, la quale dà atto di aver depositato memoria telematica cui si

riporta, chiede la non conferma delle misure protettive quantomeno per quanto concerne lo

sfratto, dichiarando che il locatore non è interessato a rilocare un immobile del genere di

ingente valore ir Milano con questa metratura e con IMU da pagare, specie per

il fatto che non vi sono a suo avviso prospettive per la soluzione della crisi in composizione

negoziata; ...; l ‘cav. 100 che lo sfratto sarà eseguito a fine maggio 2023 e in ogni

caso che vi sono proposte di acquisto dell'immobile con trattative in stato avanzato che

rendono impossibile una nuova locazione trattandosi di immobile in perdita”.

Invece, la società ricorrente ha efficacemente replicato a verbale quanto segue: “.../'avy. | iS che le esigenze rappresentate in via protettiva dalla società ricorrente

non collidano con l'esigenza del creditore di veder eseguito lo sfratto, il che avverrà non

prima di circa due tre mesi...rileva che è importante trovare un accordo con il proprietario

dot. RE e si è in una fase in cui lo sfratto ha bisogno di tempo per essere

eseguito, è fondato dunque l'assunto di poter ottenere la conferma delle misure protettive per

consentire all'esperto di lavorare al percorso di risanamento, il 18.4.2023 vi è stato il primo

accesso per lo sfratto, l'ufficiale giudiziario ha disposto un rinvio senza la forza pubblica per

il 23.5.2023, quindi vi è ancora tempo per ragionare della fattibilità del piano. Rileva che la

durata delle misure protettive non dovrebbe essere inferiore a cento giorni a comprova della

serietà del lavoro ed insiste per la conferma delle misure protettive. L'advisor dr. i

precisa che per il potenziale affittuario del ramo di azienda MdA” essenziale leggere la perizia sul ramo aziendale per capirne il valore di investimento ed in

ogni caso si era pensato che vi potesse essere finanza esterna da lui versata per sanare la

morosità con il dott. RO 10cat0:e e consentire a condizioni rinnovate la prosecuzione del rapporto contrattuale con il subentrante."

Nel contemperamento tra opposte esigenze, ovvero la tutela della continuità imprenditoriale

e l’interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente

corrisponde all’interesse della massa — dovendosi ricordare che tutte le parti hanno il dovere

di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con

l'imprenditore e con l'esperto per la auspicabile buona riuscita della composizione negoziata

(vedi l’art. 16 comma 6 CCII) - non può negarsi oggi la conferma delle misure protettive, ivi

inclusa la protezione generalizzata anche dall’azione esecutiva di sfratto intrapresa dal

creditor- IAA proprio per lo stato embrionale in cui si trovano le trattative con i

creditori sotto l’egida dell’esperto, non potendosi in astratto escludere che l’imprenditore

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E)

proponga un “piano B” per la ristrutturazione del ramo e per evitarne la

disgregazione, anche alla luce della necessaria due diligence preliminare e delle tempistiche

utili all’investitore per valutare il predetto ramo e quindi della possibilità di effettuare un

investimento finanziario anche a ristoro del credito ingente vantato dal locatore in posizione

strategica.

Ovviamente, la tempistica della protezione deve essere strettamente limitata per un principio

di proporzionalità al tempo strettamente necessario all’effettiva esecuzione del possibile

sfratto, inibendo provvisoriamente l’efficacia esecutiva del titolo di rilascio, quale riflesso

della protezione, onde consentire le trattative e l’avanzamento della CNC in tale lasso

temporale.

Senza contare che — oltre al creditore strategico quanto all’elenco dei

dieci maggiori creditori/fornitori per maggiore ammontare, solo una minoranza ovvero

alla conferma delle misure protettive (in ogni caso non netta ma richiedendo integrazioni alla

relazione dell’esperto e al piano in ordine alla necessaria proposta economica di pagamento

ai fornitori), mentre gli altri sono rimasti silenti o si sono rimessi alle valutazioni del ag. manifestando un implicito consenso alla prosecuzione delle trattative in

composizione negoziat.

Pertanto, le misure protettive generalizzate da confermarsi sono senz'altro strumentali alla

buona riuscita delle stesse e dell’intera CNC, nonché alla provvisoria sterilizzazione

dell’esecuzione dello sfratto per consentire alla società di trattare in posizione paritaria con il creditore mentre per converso vi è un evidente pericolo di danno grave ed irreparabile quanto alla possibile disgregazione dei complessi aziendali ed in particolare del ra = fronte della quale vi sarebbe solo la liquidazione atomistica dei beni mobili, senz'altro penalizzante per l'interesse dei creditori quale alternativa liquidatoria.

Le misure possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste

una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando (ii) il

tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere

quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale

(periculum in mora).

Lo scrivente giudice ritiene che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del

risanamento in base alle dichiarazioni dell’esperto, pur nella contrarietà di alcuni creditori in

10

E

astratto alla partecipazione iniziale alle trattative, considerato che dei dieci maggiori creditori

per ammontare solo quattro hanno espresso una netta posizione di inammissibilità rispetto alla

conferma delle misure protettive; inoltre, è chiaro che il proseguimento delle azioni esecutive

e dello sfratto in corso di esecuzione, da parte di un creditore strategico, ostacola le trattative

in corso e non consente il rispetto della par condicio nonché l’operatività della continuità

aziendale; evidente è pertanto la strumentalità della conferma delle misure protettive alla

buona riuscita delle trattative con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione

negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata dall’esperto nelle due linee

essenziali; appare verosimile che almeno alcuni dei creditori possano mutare il proprio

convincimento e partecipare in modo effettivo e proficuo alle trattative non appena potranno

conoscere più specificamente le linee guida del risanamento aziendale nonché l’utilità ad essi

assicurata per effetto della continuità, fatti ad oggi non conoscibili, proprio per lo stato

“embrionale” in cui si trova il procedimento di composizione negoziata.

Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il giudicante non

può che operare ,ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le

aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base

alle inequivoche dichiarazioni dell’esperto.

La complessità del passivo e della ristrutturazione aziendale, le dimensioni rilevanti della

società e dei rami aziendali, la moltitudine dei creditori chirografari e fornitori coinvolti, la

contrarietà preliminare alle trattative espressa da alcuni di quelli uditi in udienza (che fa

pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con

l’esperto compositore), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della

composizione negoziata l'accoglimento delle misure protettive per il termine di almeno

novanta giorni, anche in considerazione della posizione espressa ce

con il quale sarà importantissimo tentare di trovare un accordo sulla rilocazione dell’immobile

ove è esercitata l’attività di ristorazione del ramo E per evitare la disgregazione del complesso aziendale.

Quanto, infine alla tempistica, osservato che l’art. 19, comma 4 C.C.I. stabilisce un range di

durata “non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni”, e tenuto conto dell’elevato

numero dei creditori coinvolti nella trattativa e della complessità della stessa, si ritiene

ragionevole stabilire la durata delle misure nel termine di novanta giorni, rammentando che,

a norma del comma 6 del medesimo articolo, si può sempre disporne l’abbreviazione su

istanza di parte qualora non si mostrino idonee a soddisfare l’obiettivo di assicurare il buon

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E

esito delle trattative 0 appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori

istanti.

I lavoratori dipendenti della società o con altra tipologia di rapporto che sono creditori, senza

necessità di precisazioni in dispositivo perle singole posizioni, destinatari delle notifiche, non

sono attinti dalle misure protettive per espressa disposizione di legge, ai sensi dell’art. 18

comma 3 ultima parte CCII.

P.Q.M. CONFERMA le misure protettive richieste nei confronti dei creditori sociali, dando atto che i

creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore

né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti

con i quali viene esercitata l’attività d'impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

FISSA per tali misure protettive concesse il termine di durata di 90 (NOVANTA) giorni decorrenti

dalla pubblicazione dell’istanza (3 aprile 2023); AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori

e che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative ©

all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure

protettive, la sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello

stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all’esperto nominato

Dott. ITALO VITALE, a cura della Cancelleria.

Milano, 9 maggio 2023

Il giudice designato

dott. Francesco Pipicelli

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E