Giurisprudenza su art. 17 CCII
Accesso alla composizione negoziata durante il procedimento unitario dichiarato abusivo e inammissibile
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
PESSIASESEE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Sezione III Civile
Crisi Insolvenza Procedure concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice
nel procedimento unitario n. 1. EE 100050 da:
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. PASEGATTEN
e dall’Avv. AES domicilio eletto presso e nello studio dell’avv.
letti gli atti della procedura e sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premessa e svolgimento del processo.
Si premette la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere la trafila
giudiziale della procedura:
- 28.1.2025 ricorso per la liquidazione giudiziale cli RE 002000 dalla Procura della Repubblica di Modena;
- 10.3.2025, ricorso ex art. 44 CCII;
- 15.5.2024, concessione termine ex art. 44 sino al 28.4.2025 e nomina del
CG;
- 28.4.2025 depositata richiesta proroga termine 44 CCII;
- 12.5.2025, rigetto istanza di proroga e fissazione udienza di discussione LG
per il giorno 21.5.2025;
E
- 16.5.2025 istanza di accesso alla
dell’art. 17, comma 1, CCII con
applicazione delle misure protettiv
- 20.5.2025 deposito di memoria difens va ne n eresse 5
- 21.5.2025, udienza di discussione;
Giova precisare altresì le seguenti circostanze, fondamentali per comprendere la
vicenda oggi esame:
- nel corso del presente giudizio, oltre alla domanda del PM, si sono aggiunte
ben quattro istanze creditorie di apertura della liquidazione giudiziale;
- la medesima società aveva già presentato, nel corso del 2024, una domanda
di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCII FARETE
ottenendo financo una proroga del termine e non avendo poi proceduto a
depositare la proposta e il piano, con rinuncia alla domanda presentata; in
tale procedimento unitario furono abbandonate varie domande _ di
liquidazione giudiziale avanzate da diversi creditori (alcuni dei quali hanno
peraltro ribadito analoga istanza in seno al presente procedimento unitario).
Alla udienza di discussione, la Procura della Repubblica di Modena non compariva.
Non rinunciava, peraltro, alla domanda di liquidazione giudiziale.
Tre dei quattro creditori istanti davano (in vario modo) atto della loro desistenza
e/o della loro disponibilità alla concessione di un rinvio della trattazione al fine di consentire «ET il tentativo di risanamento lumeggiato.
insisteva nella istanza di liquidazione giudiziale.
La società si riportava a tutte le difese svolte (da ultimo con memora 20.5.2025) e:
- rimarcava di non aver avuto notizia tempestiva (sino alla udienza) del ricorso
depositato cl
- richiamava la istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi;
Chiedeva quindi un rinvio per percorrere la relativa trafila con richiesta medio tempore
delle misure protettive.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
eri
Sulla legittimazione alla domanda di liquidazione giudiziale.
E)
Va prima di tutto esaminato il tema a
valida domanda di liquidazione giudizia
logico di quanto si sosterrà nel prosieguo
La Procura della Repubblica di Modena a sempre man enu o erma a oman a
di liquidazione giudiziale della convenuta, senza mai abdicare ad essa.
In tale ottica, non ha alcuna rilevanza di segno contrario la mancata partecipazione
del PM alla udienza di discussione, posto che EEN Ig t rr RRgEeEEJbeÒiÎe«-IAK!(!A!A]©®] AeE..! E É ) , )), ) tt tt mr TPrP—Pr tt mr TPrP—Pr tt a t rr tt _ {e
in data 23.4.2025 con deposito di ricorso per la liquidazione giudiziale — fondato su
decreto ingiuntivo che non risulta opposto — inserito nel medesimo fascicolo
telematico (25-1/2025) nel quale risulta costituite [E Sul punto, mette conto osservare, al fine di sterilizzare eventuali doglianze che:
- costituisce jus receptum, privo di smentite, quello per cui: “in caso di
successivi ricorsi per la dichiarazione di fallimento, una volta notificato il primo
ricorso al debitore, non è necessario notificare i successivi ricorsi che si
inseriscono nello stesso procedimento, poiché il debitore ha l'onere di seguire
l'evoluzione della procedura.” (Cass. Sez. VI nr. 98/2016 e plurime conformi);
- nelcaso in esame, è decorso quasi un mese dal deposito del ricorso adesivo
e la udienza di trattazione (e in ogni caso più di quindici giorni, che
corrispondono all’entità del termine a difesa);
- il fascicolo telematico risulta pienamente accessibile a PH e per essa
pienamente operativo, se è vero che la società convenuta ha depositato nello
stesso la memoria 20.5.2025.
E)
Per tutti i motivi suddetti, può dirsi ac
liquidazione giudiziale, a nulla rilev
manifestate da tutti gli altri creditori.
*
Sulla improcedibilità dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi;
sull’accertamento incidentale della inammissibilità della domanda di
accesso alla composizione negoziata; sulla inoperatività delle misure
protettive (artt. 7, 25-quinquies, 44, 54 e 55 CCII).
La domanda di accesso ad uno strumento di regolazione è improcedibile.
Valgono a tal fine tutte le argomentazioni spese nel provvedimento 12.5.2025 di
questo Tribunale con cui è stata negata la proroga del termine di cui all’art. 44,
comma 1, lett. a), CCII: esso si deve intendere in questa sede ritrascritto e
richiamato ad ogni fine motivazionale, anche nella ottica di eventuali gravami!. D’altro canto, Eb stessa, con la memoria 20.5.2025, non ha avanzato
doglianze di natura processuale in ordine alla mancata proroga del termine di cui
sopra: essa ha, piuttosto, concentrato i suoi sforzi nel tentativo di paralizzare le
domande di liquidazione giudiziale sostenendo la percorribilità della (nuova e
diversa) trafila di ristrutturazione, ossia la composizione negoziata della crisi.
Tale domanda, peraltro, si appalesa ictu oculi abusiva e in ogni caso inammissibile.
L’art. 25-quinquies CCII, nella versione oggi in vigore a seguito delle modifiche di
cui al D.Lgs 136/2024, dispone che “L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere
presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda
di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle
ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) [...P.
Tale previsione “si giustifica con la volontà di evitare possibili comportamenti dilatori
e abusivi di chi accede alla composizione negoziata al solo fine di evitare i possibili
risvolti collegati agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per i quali
pure ha già optato” (vedasi la Relazione 30.1.2025 al cd. Correttivo ter dell’Ufficio
del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione).
Esattamente ciò che è avvenuto nel caso in esame: il “risvolto” (negativo per ES: collegato allo strumento di regolazione consiste precisamente nel rigetto della istanza di proroga del termine per il deposito di proposta e piano, evento che
1 Il nominando Curatore potrà metterlo a disposizione dei soggetti costituiti diversi dalla debitrice (che ben lo conosce), anche fuori dei casi di cui all’art. 199 CCII, nulla a ciò ostando;
G
non può evidentemente essere sterilizzat
(che ben avrebbe potuto essere effettuat
44 CCII).
Né si dica che, per effetto della manca a proroga, a oman a accesso ag
strumenti non sia più “pendente”, agli effetti dell’art. 25- quinquies CCII. È infatti evidente che limitare il divieto di accesso alla composizione negoziata ai
casi in cui la procedura di accesso agli strumenti versi in uno stato, per così dire,
fisiologico, sarebbe paradossale.
In tali casi, intanto, non si vede perché il debitore dovrebbe immaginare lo switch
procedimentale in discorso, considerato che la trafila “concordataria” sarebbe in
corso ed astrattamente efficiente.
Opinando diversamente, poi, e quindi legittimando lo switch nei casi di naufragio
della trafila “concordataria”, si finirebbe per premiare del tutto illogicamente
proprio il debitore meno “meritevole”.
Tutto quanto precede determina la palese inammissibilità (che in questa sede viene
accertata, quantomeno incidenter) dell’accesso alla composizione negoziata da
parte di DERE la quale oltretutto, in spregio a quanto imposto dall’art. 4 CCII e all’art. 17, comma 3, lett. d), sembra pure avere omesso di segnalare la pendenza
di procedimenti unitari (per liquidazione giudiziale e per accesso agli strumenti),
almeno a quanto dato evincere dal doc. 2 allegato alla memoria 20.5.2025, che si
riproduce qui in estratto: Si iii pri domanda
di accesso agli strumenti di regolazione non doposito ricorsi arl, 40-44.pdf.p7m dalla crisi o dall'insolvenza
Opera quindi la riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda
di liquidazione giudiziale: ciò anche per il disposto dell’art. 7 CCII, ed in ragione
della sopravvenuta inoperatività delle misure protettive.
Il punto relativo alla protezione della impresa merita un approfondimento.
Con decreto monocratico reso ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII il Giudice
designato confermava, nell’ambito del presente procedimento unitario, le misure
protettive cd. tipiche sino al 12.5.2025 (per un totale sino ad allora di giorni 165,
tenendo conto dei giorni di stay goduti nell’ambito del precedente accesso al
E
procedimento unitario ex art. 44 CCII
20.11. 2024 per complessivi 103 giorni). È dunque giunto a scadenza il termine comunque avanzata da Febo non pu essere acco a, po c e m sure non sarebbero comunque più funzionali al buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la semplice ed assorbente ragione che
non vi è più alcuna domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi
o dell’insolvenza da esaminare.
Con riguardo infine al richiesto rinvio nell’ottica di concretizzare l’accesso alla CNC,
e lo stay (automatico, salvo conferma) di cui all’art. 18 CCII, deve innanzitutto
essere richiamato quanto sopra, in ordine alla abusività ed alla inammissibilità del
tentativo di accesso.
Sul punto, è poi ben nota a questo Collegio la recente pronuncia della Corte
d’appello di Bologna (14.4.2025 in www.ilcaso.it) secondo cui:
- “nel procedimento di composizione negoziata della crisi, la sola presentazione
dell’istanza di nomina dell’esperto non è sufficiente a impedire la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; l’effetto impeditivo
decorre solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza con
accettazione dell’esperto, ai sensi dell’art. 18, comma 4, CCIP;
- “la mancata concessione di un differimento dell’udienza per la nomina
dell’esperto non integra vizio processuale, trattandosi di facoltà rimessa al
prudente apprezzamento del giudice; il diniego non determina nullità né
violazione del diritto di difesa”.
Nel caso in esame non risulta la pubblicazione di cui sopra (non essendo stato ad
oggi ancora nominato l’Esperto).
Il Tribunale intestato, poi, valuta negativamente la concessione del richiesto rinvio.
Non certo perché non condivida la prospettazione della Corte territoriale che —
ferme le considerazioni giuridiche sopra riportate — giudica “prassi virtuosa” quella
di concedere brevi differimenti del procedimento unitario al fine di consentire
l’accesso a soluzioni negoziate e/o di composizione della crisi e dell’insolvenza, nel
pieno rispetto dello spirito della Direttiva unionale di riferimento e della normativa
interna.
Piuttosto perché, con strettissimo riguardo al caso in esame, la domanda di accesso
alla composizione negoziata appare platealmente e unicamente strumentale a
G
procrastinare, per la ennesima volta, la
qualsivoglia requisito di ammissibilità e
della iniziativa di risanamento.
Si ribadisce infatti come, nei mesi intercors a agos 0 a ogg,
(prima PEUT abbia in vario modo:
- sistematicamente omesso di onorare i propri debiti, in primis verso i
dipendenti;
- sistematicamente respinto (o tentato di respingere) le domande di apertura
della liquidazione giudiziale avanzate dai creditori attraverso pagamenti
disposti da parte di società del Gruppo;
- lumeggiato in plurime occasioni la possibilità di intervento finanziario dei
soci volto alla ricapitalizzazione (mai concretizzatosi);
- lumeggiato in plurime occasioni la possibilità di cessione della azienda in
esercizio (mai dimostrata, neppure in via embrionale, dalla ricezione di offerte
dotate dei minimi crismi di serietà);
- aggravato il proprio dissesto.
Le circostanze sopra dette sono condensate nei (dettagliati e preoccupanti)
commenti del Commissario giudiziale alle relazioni periodiche prodotte dalla
società nell’ambito dei due infruttuosi procedimenti unitari sin qui coltivati: ad essi
si fa integrale rimando, intendendosi le relazioni commissariali qui ritrascritte ad
ogni fine motivazionale, come sopra.
+%%
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
(artt. 121 e 2CCII).
La debitrice è impresa commerciale.
Il ricorso per l’accesso agli strumenti di regolazione e la documentazione contabile
ivi prodotta rendono ragione delle dimensioni dell’impresa, palesemente esorbitanti
le soglie di legge: il dato, in ogni caso, è corroborato dall’ammontare dei creditori
contemplati, prossimo ad oltre € 44 milioni (elenco creditori allegato al ricorso ex
art. 44 CCII sub doc, 7).
de
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 e 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all’art. 49, u.c., può
valorizzarsi quanto detto sopra: i dati riferibili al passivo trovano conferma
G
negli approfondimenti del Commissario
tributari e previdenziali per vari centina
il palese superamento della soglia legale
Quanto allo stato di insolvenza, esso non revoca e n u o.
Prova ne siano le ammissioni implicitamente contenute nella proposta di
regolazione della crisi, i plurimi provvedimenti monitori subiti, i
pignoramenti, le istanze di liquidazione giudiziale, e le (notorie) segnalazioni
della stampa locale.
A ciò si aggiunga come l’azienda sia attualmente in affitto (doc. 5, ricorso 44
CCII) e, nonostante sia stato previsto un modesto canone di affitto (euro
5. 000 mensili), lo stesso non sia stato regolarmente versato; la locatrice ha
pure risolto il contratto e intimato lo sfratto dai locali.
Il contegno della debitrice, sotto il profilo della trasparenza informativa, è
stato più volte stigmatizzato dal Commissario giudiziale, che ha sollevato
numerose criticità di assoluto rilievo nelle informative rese (ivi inclusa la
difficoltà ad avere un quadro informativo completo che consenta un
monitoraggio effettivo della gestione aziendale).
Rileva infine la riscontrata impossibilità di accesso ad uno strumento di
regolazione, tentata infruttuosamente per ben due volte.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed
irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in
grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in essere.
di
Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della
attività di impresa, ai sensi dell’art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di
pregiudizio insito nella continuazione dell’attività, peraltro non ipotizzabile
(salva diversa istanza al riguardo da parte del Curatore).
de
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 7, 25-quinquies, 33, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 48 49, 54, 55,
del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
dichiara
G
improcedibile la domanda di accesso ad
crisi e/o dell’insolvenza;
rigett
la domanda di proroga delle misure prote ve;
accerta
in via incidentale la inammissibilità della domanda di ‘accesso alla
composizione negoziata della crisi;
dichiara
L’apertura della liquidazione giudiziale nei ce con sede legale a Modena,
» in persona del legale rappresentante pro
tempore;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
Nomina
quale Curatore il RESSE Modena; Ordina
al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e
le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi
in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c., dei libri
sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio
digitale, se non già eseguito;
Autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell’anagrafe
tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati
degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad
acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso
delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con
l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei
fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice
Ordina
E)
al curatore di procedere immediatame
strumenti, anche fotografici — alla ricog
nei locali di pertinenza della debitric
secondarie ovvero locali e spazi a qualunque o0ou zza ,anc e senza a
presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di
ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce
che il giorno 16.10.2025 ore 11.30, fissato entro il termine perentorio di
non oltre 150 giorni dalla data di deposito della sentenza (tenuto conto della
particolare complessità della procedura), nella sede e alla presenza del
Giudice Delegato, abbia luogo l’adunanza nella quale si procederà all’esame
dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso
della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell’adunanza
in cui si procederà all’esame dello stato passivo per la presentazione delle
domande di insinuazione;
Segnala
al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest’ultima da intendersi
coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve
comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata
al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi
che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone
ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla
debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore
designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all’Ufficio
del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da
quella effettiva, anche all’Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva)
ai fini dell’annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
G
