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Giurisprudenza su art. 17 CCII

Accesso alla composizione negoziata durante il procedimento unitario dichiarato abusivo e inammissibile

Trib. Modena, sez. III civ., 21 maggio 2025·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

PESSIASESEE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Modena

Sezione III Civile

Crisi Insolvenza Procedure concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Ester Russo - Presidente

Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.

Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice

nel procedimento unitario n. 1. EE 100050 da:

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. PASEGATTEN

e dall’Avv. AES domicilio eletto presso e nello studio dell’avv.

letti gli atti della procedura e sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premessa e svolgimento del processo.

Si premette la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere la trafila

giudiziale della procedura:

- 28.1.2025 ricorso per la liquidazione giudiziale cli RE 002000 dalla Procura della Repubblica di Modena;

- 10.3.2025, ricorso ex art. 44 CCII;

- 15.5.2024, concessione termine ex art. 44 sino al 28.4.2025 e nomina del

CG;

- 28.4.2025 depositata richiesta proroga termine 44 CCII;

- 12.5.2025, rigetto istanza di proroga e fissazione udienza di discussione LG

per il giorno 21.5.2025;

E

- 16.5.2025 istanza di accesso alla

dell’art. 17, comma 1, CCII con

applicazione delle misure protettiv

- 20.5.2025 deposito di memoria difens va ne n eresse 5

- 21.5.2025, udienza di discussione;

Giova precisare altresì le seguenti circostanze, fondamentali per comprendere la

vicenda oggi esame:

- nel corso del presente giudizio, oltre alla domanda del PM, si sono aggiunte

ben quattro istanze creditorie di apertura della liquidazione giudiziale;

- la medesima società aveva già presentato, nel corso del 2024, una domanda

di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCII FARETE

ottenendo financo una proroga del termine e non avendo poi proceduto a

depositare la proposta e il piano, con rinuncia alla domanda presentata; in

tale procedimento unitario furono abbandonate varie domande _ di

liquidazione giudiziale avanzate da diversi creditori (alcuni dei quali hanno

peraltro ribadito analoga istanza in seno al presente procedimento unitario).

Alla udienza di discussione, la Procura della Repubblica di Modena non compariva.

Non rinunciava, peraltro, alla domanda di liquidazione giudiziale.

Tre dei quattro creditori istanti davano (in vario modo) atto della loro desistenza

e/o della loro disponibilità alla concessione di un rinvio della trattazione al fine di consentire «ET il tentativo di risanamento lumeggiato.

insisteva nella istanza di liquidazione giudiziale.

La società si riportava a tutte le difese svolte (da ultimo con memora 20.5.2025) e:

- rimarcava di non aver avuto notizia tempestiva (sino alla udienza) del ricorso

depositato cl

- richiamava la istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi;

Chiedeva quindi un rinvio per percorrere la relativa trafila con richiesta medio tempore

delle misure protettive.

Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.

eri

Sulla legittimazione alla domanda di liquidazione giudiziale.

E)

Va prima di tutto esaminato il tema a

valida domanda di liquidazione giudizia

logico di quanto si sosterrà nel prosieguo

La Procura della Repubblica di Modena a sempre man enu o erma a oman a

di liquidazione giudiziale della convenuta, senza mai abdicare ad essa.

In tale ottica, non ha alcuna rilevanza di segno contrario la mancata partecipazione

del PM alla udienza di discussione, posto che EEN Ig t rr RRgEeEEJbeÒiÎe«-IAK!(!A!A]©®] AeE..! E É ) , )), ) tt tt mr TPrP—Pr tt mr TPrP—Pr tt a t rr tt _ {e

in data 23.4.2025 con deposito di ricorso per la liquidazione giudiziale — fondato su

decreto ingiuntivo che non risulta opposto — inserito nel medesimo fascicolo

telematico (25-1/2025) nel quale risulta costituite [E Sul punto, mette conto osservare, al fine di sterilizzare eventuali doglianze che:

- costituisce jus receptum, privo di smentite, quello per cui: “in caso di

successivi ricorsi per la dichiarazione di fallimento, una volta notificato il primo

ricorso al debitore, non è necessario notificare i successivi ricorsi che si

inseriscono nello stesso procedimento, poiché il debitore ha l'onere di seguire

l'evoluzione della procedura.” (Cass. Sez. VI nr. 98/2016 e plurime conformi);

- nelcaso in esame, è decorso quasi un mese dal deposito del ricorso adesivo

e la udienza di trattazione (e in ogni caso più di quindici giorni, che

corrispondono all’entità del termine a difesa);

- il fascicolo telematico risulta pienamente accessibile a PH e per essa

pienamente operativo, se è vero che la società convenuta ha depositato nello

stesso la memoria 20.5.2025.

E)

Per tutti i motivi suddetti, può dirsi ac

liquidazione giudiziale, a nulla rilev

manifestate da tutti gli altri creditori.

*

Sulla improcedibilità dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi;

sull’accertamento incidentale della inammissibilità della domanda di

accesso alla composizione negoziata; sulla inoperatività delle misure

protettive (artt. 7, 25-quinquies, 44, 54 e 55 CCII).

La domanda di accesso ad uno strumento di regolazione è improcedibile.

Valgono a tal fine tutte le argomentazioni spese nel provvedimento 12.5.2025 di

questo Tribunale con cui è stata negata la proroga del termine di cui all’art. 44,

comma 1, lett. a), CCII: esso si deve intendere in questa sede ritrascritto e

richiamato ad ogni fine motivazionale, anche nella ottica di eventuali gravami!. D’altro canto, Eb stessa, con la memoria 20.5.2025, non ha avanzato

doglianze di natura processuale in ordine alla mancata proroga del termine di cui

sopra: essa ha, piuttosto, concentrato i suoi sforzi nel tentativo di paralizzare le

domande di liquidazione giudiziale sostenendo la percorribilità della (nuova e

diversa) trafila di ristrutturazione, ossia la composizione negoziata della crisi.

Tale domanda, peraltro, si appalesa ictu oculi abusiva e in ogni caso inammissibile.

L’art. 25-quinquies CCII, nella versione oggi in vigore a seguito delle modifiche di

cui al D.Lgs 136/2024, dispone che “L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere

presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda

di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle

ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) [...P.

Tale previsione “si giustifica con la volontà di evitare possibili comportamenti dilatori

e abusivi di chi accede alla composizione negoziata al solo fine di evitare i possibili

risvolti collegati agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per i quali

pure ha già optato” (vedasi la Relazione 30.1.2025 al cd. Correttivo ter dell’Ufficio

del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione).

Esattamente ciò che è avvenuto nel caso in esame: il “risvolto” (negativo per ES: collegato allo strumento di regolazione consiste precisamente nel rigetto della istanza di proroga del termine per il deposito di proposta e piano, evento che

1 Il nominando Curatore potrà metterlo a disposizione dei soggetti costituiti diversi dalla debitrice (che ben lo conosce), anche fuori dei casi di cui all’art. 199 CCII, nulla a ciò ostando;

G

non può evidentemente essere sterilizzat

(che ben avrebbe potuto essere effettuat

44 CCII).

Né si dica che, per effetto della manca a proroga, a oman a accesso ag

strumenti non sia più “pendente”, agli effetti dell’art. 25- quinquies CCII. È infatti evidente che limitare il divieto di accesso alla composizione negoziata ai

casi in cui la procedura di accesso agli strumenti versi in uno stato, per così dire,

fisiologico, sarebbe paradossale.

In tali casi, intanto, non si vede perché il debitore dovrebbe immaginare lo switch

procedimentale in discorso, considerato che la trafila “concordataria” sarebbe in

corso ed astrattamente efficiente.

Opinando diversamente, poi, e quindi legittimando lo switch nei casi di naufragio

della trafila “concordataria”, si finirebbe per premiare del tutto illogicamente

proprio il debitore meno “meritevole”.

Tutto quanto precede determina la palese inammissibilità (che in questa sede viene

accertata, quantomeno incidenter) dell’accesso alla composizione negoziata da

parte di DERE la quale oltretutto, in spregio a quanto imposto dall’art. 4 CCII e all’art. 17, comma 3, lett. d), sembra pure avere omesso di segnalare la pendenza

di procedimenti unitari (per liquidazione giudiziale e per accesso agli strumenti),

almeno a quanto dato evincere dal doc. 2 allegato alla memoria 20.5.2025, che si

riproduce qui in estratto: Si iii pri domanda

di accesso agli strumenti di regolazione non doposito ricorsi arl, 40-44.pdf.p7m dalla crisi o dall'insolvenza

Opera quindi la riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda

di liquidazione giudiziale: ciò anche per il disposto dell’art. 7 CCII, ed in ragione

della sopravvenuta inoperatività delle misure protettive.

Il punto relativo alla protezione della impresa merita un approfondimento.

Con decreto monocratico reso ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII il Giudice

designato confermava, nell’ambito del presente procedimento unitario, le misure

protettive cd. tipiche sino al 12.5.2025 (per un totale sino ad allora di giorni 165,

tenendo conto dei giorni di stay goduti nell’ambito del precedente accesso al

E

procedimento unitario ex art. 44 CCII

20.11. 2024 per complessivi 103 giorni). È dunque giunto a scadenza il termine comunque avanzata da Febo non pu essere acco a, po c e m sure non sarebbero comunque più funzionali al buon esito delle iniziative assunte per la

regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la semplice ed assorbente ragione che

non vi è più alcuna domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi

o dell’insolvenza da esaminare.

Con riguardo infine al richiesto rinvio nell’ottica di concretizzare l’accesso alla CNC,

e lo stay (automatico, salvo conferma) di cui all’art. 18 CCII, deve innanzitutto

essere richiamato quanto sopra, in ordine alla abusività ed alla inammissibilità del

tentativo di accesso.

Sul punto, è poi ben nota a questo Collegio la recente pronuncia della Corte

d’appello di Bologna (14.4.2025 in www.ilcaso.it) secondo cui:

- “nel procedimento di composizione negoziata della crisi, la sola presentazione

dell’istanza di nomina dell’esperto non è sufficiente a impedire la

dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; l’effetto impeditivo

decorre solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza con

accettazione dell’esperto, ai sensi dell’art. 18, comma 4, CCIP;

- “la mancata concessione di un differimento dell’udienza per la nomina

dell’esperto non integra vizio processuale, trattandosi di facoltà rimessa al

prudente apprezzamento del giudice; il diniego non determina nullità né

violazione del diritto di difesa”.

Nel caso in esame non risulta la pubblicazione di cui sopra (non essendo stato ad

oggi ancora nominato l’Esperto).

Il Tribunale intestato, poi, valuta negativamente la concessione del richiesto rinvio.

Non certo perché non condivida la prospettazione della Corte territoriale che —

ferme le considerazioni giuridiche sopra riportate — giudica “prassi virtuosa” quella

di concedere brevi differimenti del procedimento unitario al fine di consentire

l’accesso a soluzioni negoziate e/o di composizione della crisi e dell’insolvenza, nel

pieno rispetto dello spirito della Direttiva unionale di riferimento e della normativa

interna.

Piuttosto perché, con strettissimo riguardo al caso in esame, la domanda di accesso

alla composizione negoziata appare platealmente e unicamente strumentale a

G

procrastinare, per la ennesima volta, la

qualsivoglia requisito di ammissibilità e

della iniziativa di risanamento.

Si ribadisce infatti come, nei mesi intercors a agos 0 a ogg,

(prima PEUT abbia in vario modo:

- sistematicamente omesso di onorare i propri debiti, in primis verso i

dipendenti;

- sistematicamente respinto (o tentato di respingere) le domande di apertura

della liquidazione giudiziale avanzate dai creditori attraverso pagamenti

disposti da parte di società del Gruppo;

- lumeggiato in plurime occasioni la possibilità di intervento finanziario dei

soci volto alla ricapitalizzazione (mai concretizzatosi);

- lumeggiato in plurime occasioni la possibilità di cessione della azienda in

esercizio (mai dimostrata, neppure in via embrionale, dalla ricezione di offerte

dotate dei minimi crismi di serietà);

- aggravato il proprio dissesto.

Le circostanze sopra dette sono condensate nei (dettagliati e preoccupanti)

commenti del Commissario giudiziale alle relazioni periodiche prodotte dalla

società nell’ambito dei due infruttuosi procedimenti unitari sin qui coltivati: ad essi

si fa integrale rimando, intendendosi le relazioni commissariali qui ritrascritte ad

ogni fine motivazionale, come sopra.

+%%

Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

(artt. 121 e 2CCII).

La debitrice è impresa commerciale.

Il ricorso per l’accesso agli strumenti di regolazione e la documentazione contabile

ivi prodotta rendono ragione delle dimensioni dell’impresa, palesemente esorbitanti

le soglie di legge: il dato, in ogni caso, è corroborato dall’ammontare dei creditori

contemplati, prossimo ad oltre € 44 milioni (elenco creditori allegato al ricorso ex

art. 44 CCII sub doc, 7).

de

Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 e 49 CCII).

Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all’art. 49, u.c., può

valorizzarsi quanto detto sopra: i dati riferibili al passivo trovano conferma

G

negli approfondimenti del Commissario

tributari e previdenziali per vari centina

il palese superamento della soglia legale

Quanto allo stato di insolvenza, esso non revoca e n u o.

Prova ne siano le ammissioni implicitamente contenute nella proposta di

regolazione della crisi, i plurimi provvedimenti monitori subiti, i

pignoramenti, le istanze di liquidazione giudiziale, e le (notorie) segnalazioni

della stampa locale.

A ciò si aggiunga come l’azienda sia attualmente in affitto (doc. 5, ricorso 44

CCII) e, nonostante sia stato previsto un modesto canone di affitto (euro

5. 000 mensili), lo stesso non sia stato regolarmente versato; la locatrice ha

pure risolto il contratto e intimato lo sfratto dai locali.

Il contegno della debitrice, sotto il profilo della trasparenza informativa, è

stato più volte stigmatizzato dal Commissario giudiziale, che ha sollevato

numerose criticità di assoluto rilievo nelle informative rese (ivi inclusa la

difficoltà ad avere un quadro informativo completo che consenta un

monitoraggio effettivo della gestione aziendale).

Rileva infine la riscontrata impossibilità di accesso ad uno strumento di

regolazione, tentata infruttuosamente per ben due volte.

Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed

irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in essere.

di

Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della

attività di impresa, ai sensi dell’art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di

pregiudizio insito nella continuazione dell’attività, peraltro non ipotizzabile

(salva diversa istanza al riguardo da parte del Curatore).

de

Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di

apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 7, 25-quinquies, 33, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 48 49, 54, 55,

del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara

G

improcedibile la domanda di accesso ad

crisi e/o dell’insolvenza;

rigett

la domanda di proroga delle misure prote ve;

accerta

in via incidentale la inammissibilità della domanda di ‘accesso alla

composizione negoziata della crisi;

dichiara

L’apertura della liquidazione giudiziale nei ce con sede legale a Modena,

» in persona del legale rappresentante pro

tempore;

Nomina

Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

Nomina

quale Curatore il RESSE Modena; Ordina

al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e

le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi

in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c., dei libri

sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,

nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio

digitale, se non già eseguito;

Autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155

sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell’anagrafe

tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati

degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad

acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del d.l. 31

maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso

delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con

l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei

fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice

Ordina

E)

al curatore di procedere immediatame

strumenti, anche fotografici — alla ricog

nei locali di pertinenza della debitric

secondarie ovvero locali e spazi a qualunque o0ou zza ,anc e senza a

presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di

ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

Stabilisce

che il giorno 16.10.2025 ore 11.30, fissato entro il termine perentorio di

non oltre 150 giorni dalla data di deposito della sentenza (tenuto conto della

particolare complessità della procedura), nella sede e alla presenza del

Giudice Delegato, abbia luogo l’adunanza nella quale si procederà all’esame

dello stato passivo;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso

della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell’adunanza

in cui si procederà all’esame dello stato passivo per la presentazione delle

domande di insinuazione;

Segnala

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest’ultima da intendersi

coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve

comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata

al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi

che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;

Dispone

ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla

debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore

designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all’Ufficio

del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da

quella effettiva, anche all’Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva)

ai fini dell’annotazione.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21.5.2025

IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo

G