ScudoPMI

Atto richiamato dall'art. 201 CCII

Codice dell'amministrazione digitale (formazione del documento informatico, artt. 20 e 22)

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82··Fonte ufficiale

Testo integrale dell'atto

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Disposizioni richiamate: art. 1 (definizioni; lett. n-ter: domicilio digitale), art. 20 (validità ed efficacia probatoria del documento informatico), art. 22 (copie informatiche di documenti analogici). Testo vigente, fonte: Normattiva.

Art. 1

Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'[articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83], convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134]; a) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; b) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; f) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; g) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; h) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; i) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica; l) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; (( l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'[articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36]; )) m) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; n) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36]; (( n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal [regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio] in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la [direttiva 1999/93/CE], di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; )) (( n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica; )) o) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; r) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; u) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; z) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; aa) titolare ((di firma elettronica)) : la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la ((sua)) creazione ((nonché alle applicazioni per la sua apposizione)) della firma elettronica; bb) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]; cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità; dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi; ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.)) (( ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71. )) 1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS; 1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato ((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)) . [ articolo successivo ]

Art. 20

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179]. (( 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'[articolo 2702 del Codice civile] quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. )) (( 1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. )) 2. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235]. 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ((con le Linee guida)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217])) . 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle ((Linee guida)) .

Art. 22

(Copie informatiche di documenti analogici). 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli [articoli 2714] e [2715 del codice civile], se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. 5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 6. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179].