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Giurisprudenza su art. 201 CCII

Credito tributario ammesso al passivo sulla base dell'estratto di ruolo non contestato dal curatore

Cass. civ., sez. VI, n. 16127/2018·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto: FALLIMENTO | Ud. 08/05/2018 - CC | R.G.N. 8145/2017 | Cron. 16127

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Presidente -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8145-2017 proposto da:

omissis S.P.A., C.F. [...], elettivamente domiciliata in [...], presso lo studio dell'avvocato [...], rappresentata e difesa dall'avvocato [...];

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO omissis

- intimata -

avverso il decreto n. cron. 535/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Presidente relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Ordinanza

La Corte,

Rilevato che:

Con decreto del 21/2/2017, il Tribunale di Napoli ha accolto nei limiti della somma di euro 430.567,40 in privilegio ed euro 571,45 in chirografo l'opposizione proposta da omissis spa nei confronti del Fallimento omissis privilegio dell'ulteriore importo di euro 1.307.700,51, portato dai ruoli di cui alle notifiche delle cartelle allegate all'opposizione.

Secondo i giudici partenopei, non era stata fornita la prova della notifica delle due cartelle di pagamento indicate e degli avvisi di addebito ed accertamento richiamati ed esclusi dal G.D., e deve intendersi il ruolo e non l'estratto di ruolo quale titolo per l'ammissione allo stato

Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 16127/2018 - R.G.N. 8145/2017 1

passivo.

Ricorre omissis sulla base di un unico mezzo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Considerato che:

il motivo è manifestamente fondato;

La domanda di ammissione al passivo di un fallimento di un credito di natura tributaria, presentata dall'Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del suo buon esito, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo, viceversa, essere basata anche su titolo di diverso tenore (v. da ultimo Cass. n. 14693-17); detta ammissione può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (v. per tutte Cass. n. 6126-14).

E' stato altresì ripetutamente affermato che la società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all'originale (tra le tante, cfr. ordinanza n. 31190 del 29/12/2017).

Il tribunale si è discostato dai ripetuti insegnamenti, escludendo il credito sulla base dell'irrilevante circostanza che la cartella o il titolo di addebito non erano state notificate alla contribuente fallita.

Va pertanto accolto il ricorso, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra indicato e statuirà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

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La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, l'8/5/2018

Il Presidente Dott. Rosa Maria Di Virgilio

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2018

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