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Giurisprudenza su art. 201 CCII

Insinuazione di crediti tributari e previdenziali documentata con il solo estratto di ruolo

Cass. civ., sez. VI, n. 2732/2019·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

2732/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1 Oggetto

Composta da: Dott. Andrea Scaldaferri - Presidente - stato passivo fallimentark Opposizione &11,)

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Mauro Di Marzio - Consigliere - R.G.N.

Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere - 968/16

ha pronunciato la seguente Dott. Aldo Angelo Dolmetta - Consigliere - cron 7 7 3

sul ricorso proposto da ORDINANZA C.C. 18/09/234 Rep.

Equitalia Sud s.p.a., domiciliata in Roma, via Banco Santo

omissis

omissis

omissis ;

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento Fattorie del Massico s.r.I.;

- intimato -

avverso il decreto n. 2119/2015 del Tribunale di Napoli,

2018 sezione fallimentare, emesso il 26 novembre 2015 e

depositato il 1 dicembre 2015 R.G. n. 1807/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni; RILEVATO CHE

1. Con domanda di insinuazione tardiva del 4 dicembre

2014 Equitalia Sud s.p.a. ha chiesto di essere

ammessa al passivo del fallimento Fattorie del Massico

s.r.l. per l'importo complessivo di 74.990,17 euro di

cui 66.636,50 in privilegio e 8.353,67 in chirografo

allegando estratti di ruolo relativi a crediti tributari e

previdenziali, e sanzioni amministrative e

contravvenzioni stradali.

2. Il Giudice delegato ha escluso il credito sulla base

della seguente motivazione: "non essendo stata

fornita la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di

pagamento e degli avvisi di addebito".

3. Avverso lo stato passivo ha proposto opposizione

Equitalia Sud s.p.a., con ricorso del 24 marzo 2015,

rilevando che, in base alla più recente giurisprudenza

(Cass. civ. n. 25071/2014), l'agente della riscossione

può chiedere l'ammissione al passivo sulla base

dell'estratto di ruolo e quindi senza la preventiva

notifica della cartella.

4. Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 2119/2015, ha

respinto l'opposizione ritenendo che il credito del

concessionario alla riscossione non può essere

ammesso al passivo fallimentare in mancanza della

prova della notifica al contribuente fallito della cartella

esattoriale. L'omessa notifica priva infatti il

contribuente prima e il curatore dopo della facoltà di

impugnare la cartella con evidente pregiudizio del loro

diritto di difesa. Il Tribunale ha ritenuto che tale

impostazione sia stata ribadita dalla sentenza delle

Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19074/2015

laddove si afferma che, mentre l'estratto di ruolo è un

mero documento formato dal concessionario della

riscossione che non contiene nessuna pretesa

impositiva, né diretta né indiretta, viceversa il ruolo è

un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo

o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto

come strumento di riscossione coattiva delle stesse)

proprio ed esclusivo dell'ente creditore impositore che

deve essere notificato e la cui notificazione coincide

con quella della cartella di pagamento e determina il

decorso del termine di sessanta giorni per

l'impugnazione sia del ruolo che della cartella di

pagamento ovvero di entrambi gli atti. Secondo il

Tribunale ammettere il credito del concessionario con

riserva all'esito del giudizio davanti al giudice

tributario significherebbe onerare il curatore di una

impugnazione "al buio" in contrasto con il principio di

economia dei mezzi processuali.

5. Ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. con un

unico motivo di impugnazione. Deduce la società

ricorrente che il decreto impugnato, nel ritenere

ammissibili allo stato passivo fallimentare i soli crediti

tributari e previdenziali portati dalle cartelle di

pagamento regolarmente notificate, ha violato il

combinato disposto di cui agli artt. 93 R.D. n.

267/1942, 33 del d.lgs. n. 112/1999, 87 e 88 del

D.P.R. n. 602/1973 e 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1999.

6. Rileva la ricorrente che l'indirizzo giurisprudenziale

ribadito dal Tribunale è ormai superato sin da quando

è stata affermata, dalla ordinanza della Corte di

Cassazione, sez. VI-1, n. 12019 del 31 maggio 2011,

la possibilità di impugnare dinanzi al giudice tributario

i ruoli relativi a cartelle non notificate. Tale nuovo

indirizzo giurisprudenziale risulta confermato dalla

successiva giurisprudenza e in particolare dalla

ordinanza n. 4631 del 6 marzo 2015 secondo cui il

ruolo, benché atto interno dell'amministrazione,

costituisce lo strumento fondamentale della

riscossione poiché contiene l'indicazione del periodo di

imposta cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei

versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre

32) 2ef 4

che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie

eventualmente irrogabili sicché momento

determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico

di riscossione è la sua formazione e non quello della

notificazione della cartella esattoriale. Non v'è dubbio

pertanto, venendo l'obbligo di pagamento per il

contribuente ad esistenza con la formazione del ruolo,

che l'agente della riscossione può fare accertare il

credito, in sede concorsuale, mediante produzione

dell'estratto del ruolo mentre il curatore che intenda

contestare la pretesa tributaria è legittimato

all'autonoma impugnazione del ruolo. Inoltre secondo

la ricorrente anche la citata sentenza delle Sezioni

Unite n. 19704/2015 ha confermato tale indirizzo

sancendo l'impugnabilità non solo delle cartelle di

pagamento ma anche dei ruoli documentati dagli

estratti di ruolo, che contengono i dati identificativi del

ruolo e della relativa cartella di pagamento, quando

quest'ultima non sia stata validamente notificata.

7. Secondo la ricorrente questi principi valgono anche

per i ruoli che abbiano ad oggetto crediti di natura

previdenziale in quanto l'art. 18 del d.lgs. n. 46/1999

estende le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n.

602/1973, e in particolare l'art. 87, alle entrate

riscosse mediante ruolo di cui all'art. 17, tra le quali

sono annoverate quelle previdenziali, e consente

pertanto al concessionario di chiedere, sulla base del

ruolo, l'ammissione al passivo, restando esclusa la

possibilità dell'ammissione del credito con riserva.

RITENUTO CHE

8. Il ricorso è fondato. La tesi interpretativa sostenuta

dalla ricorrente risulta confermata non solo dalla

giurisprudenza citata nel ricorso ma anche da quella

successiva che ha ribadito che l'ammissione al passivo

dei crediti tributari è richiesta dalle società

concessionarie per la riscossione, come stabilito

dall'art. 87, secondo comma, D.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26

febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo,

senza che occorra, in difetto di espressa previsione

normativa, anche la previa notifica della cartella

esattoriale, salva la necessità, in presenza di

contestazioni del curatore, dell'ammissione con

riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo

comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata

definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al

giudice tributario (cfr. Cass. civ. sez. I n. 6126 del 17

marzo 2104 e n. 12934 del 2017; Cass. civ. sez. VI-1

n. 23110 dell'Il novembre 2016 e n. 26296 del 6

novembre 2017; Cass. sez. lavoro n. 6520 del 14

marzo 2013). Quanto ai crediti di natura

previdenziale, è esclusa l'ammissione con riserva

perchè l'accertamento del credito è assoggettato alla

giurisdizione del giudice ordinario il quale la esercita

secondo le competenze e le procedure previste dalla

legge mediante l'insinuazione e l'eventuale

opposizione allo stato passivo (Cass. civ., sez. I, n.

29806 del 12 dicembre 2017). Questo comporta che,

ove sorgano contestazioni ) sarà il giudice delegato a

doverle esaminare e decidere in sede di verifica

dell'ammissione dei crediti al passivo fallimentare e il

concessionario sarà eventualmente tenuto a integrare

la prova del credito fornita con l'estratto del ruolo con

gli altri documenti giustificativi in possesso dell'ente

previdenziale. Mentre se il curatore non solleva alcuna

contestazione la domanda di insinuazione al passivo

dovrà essere decisa sulla base della documentazione

prodotta senza che risulti ostativa la mancata notifica

della cartella di pagamento.

9. In accoglimento del ricorso di Equitalia Sud s.p.a. il

decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al

Tribunale di Napoli che, in diversa composizione,

rinnoverà l'esame dell'insinuazione secondo i principi

sopra menzionati e deciderà anche sulle spese del

presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato

e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione,

deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18

settembre 2018.

Il Presidente

Andrea caldaferri

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