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Giurisprudenza su art. 201 CCII

Opposizione allo stato passivo su crediti tributari: estratti di ruolo prodotti senza previa notifica della cartella esattoriale

Cass. civ., sez. I, n. 16112/2019

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

'16112/2019

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE Presidente Opposizione allo

GUIDO MERCOLINO Consigliere Stato passivo

ANDREA FIDANZIA ROBERTO AMATORE PAOLA VELLA Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere Ud. 02/04/2019 CC Cron. R.G.N. 29635/2014 2)1 2

ORDINANZA

sul ricorso 29635/2014 proposto da:

Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

omissis

omissis giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Curatela del Fallimento Europa Divani S.r.l., in persona del curatore

omissis , giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente

incidentale -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/04/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA;

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 10 novembre 2014 il Tribunale di Bari ha

rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Equitalia Sud

s.p.a. avverso il decreto del G.D. dello stesso tribunale comunicato in

data 10.12.2013.

Ha rilevato il giudice di merito che gli estratti di ruolo prodotti in

giudizio dal concessionario difettavano della sua sottoscrizione

nonché dell'asseverazione di provenienza dal ruolo informatico.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione

Equitalia Sud s.p.a. La Curatela si è costituita in giudizio con

controricorso e ricorso incidentale condizionato, nel quale ha dedotto

la violazione degli artt. 87 e 88 DIPR n. 602/1973, sul rilievo che

presupposto indefettibile di ammissione al passivo del credito è la

notifica della cartella esattoriale al curatore al fine di consentirgli di

proporre eventualmente opposizione contro il ruolo.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Equitalia Sud s.p.a. ha dedotto la violazione

dell'art. 360 comma 10 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 183

e 101 comma 2° cod. proc. civ. e artt. 24 e 111 Cost..

Lamenta la ricorrente che il giudice di merito ha fondato la propria

decisione su un rilievo officioso - non essendo la mancanza di

asseverazione del concessionario stata eccepita dal curatore - senza

provocare il contraddittorio delle parti sul punto. Ove, infatti, la

ricorrente fosse stata posta in condizione di interloquire, avrebbe

potuto produrre anche in sede di cognizione piena gli estratti di ruolo

con attestazione di conformità ex art. 5 comma 5° D.L. n. 669/1996.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360

comma 1° n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 346 cod.

proc. civ. ed agli artt. 95,98 e 99 legge fall..

Lamenta la ricorrente che il curatore, all'esito dei chiarimenti resi

dalla stessa all'udienza di verifica dello stato passivo in ordine

all'attestazione di conformità del concessionario, non aveva più

riproposto la questione in sede di cognizione piena, né il Tribunale

avrebbe potuto rilevarla d'ufficio, essendosi formato un giudicato

endofallimentare.

2. Il ricorso deve essere accolto alla luce delle seguenti assorbenti

considerazioni di diritto.

Va osservato che questa Corte ha già recentemente osservato che la

società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei

crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del

semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della

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cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del

processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria -

disposto con il DM 3 settembre 1999 n. 321 - che, comportando la

smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento

cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati

riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del

ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un

documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche

che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al

concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove

il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro

conformità all'originale. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. n. 16603 del

22/06/2018).

Tale conclusione si rende ancor più doverosa alla luce della chiara

formulazione dell'art. 23 d.lgs n. 82 del 2005, come modificato

dall'art. 16 comma 10 d.lgs. n. 235 del 2010 secondo cui " le copie e

gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi

alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria

dell'originale, se la loro conformità non è espressamente

disconosciuta".

Nel caso di specie, non risulta, anche alla luce delle deduzioni

contenute nel controricorso e ricorso incidentale condizionato, che il

curatore fallimentare abbia mai disconosciuto la conformità degli

estratti di ruolo (prodotti su supporto analogico) al ruolo informatico,

con conseguente fondatezza della domanda di insinuazione al passivo

ed infondatezza del ricorso incidentale incondizionato, che si fonda sul

principio della necessaria notifica della cartella esattoriale da tempo

disatteso da questa Corte.

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Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata e disporsi il rinvio al

Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per

provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, lo accoglie, rigetta il ricorso incidentale

condizionato, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al

Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per

provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 2.4.2019

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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