Giurisprudenza su art. 201 CCII
Opposizione allo stato passivo su crediti tributari: estratti di ruolo prodotti senza previa notifica della cartella esattoriale
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Testo integrale della decisione
'16112/2019
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
FRANCESCO A. GENOVESE Presidente Opposizione allo
GUIDO MERCOLINO Consigliere Stato passivo
ANDREA FIDANZIA ROBERTO AMATORE PAOLA VELLA Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere Ud. 02/04/2019 CC Cron. R.G.N. 29635/2014 2)1 2
ORDINANZA
sul ricorso 29635/2014 proposto da:
Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
omissis
omissis giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
Curatela del Fallimento Europa Divani S.r.l., in persona del curatore
omissis , giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente
incidentale -
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/04/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA;
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 10 novembre 2014 il Tribunale di Bari ha
rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Equitalia Sud
s.p.a. avverso il decreto del G.D. dello stesso tribunale comunicato in
data 10.12.2013.
Ha rilevato il giudice di merito che gli estratti di ruolo prodotti in
giudizio dal concessionario difettavano della sua sottoscrizione
nonché dell'asseverazione di provenienza dal ruolo informatico.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione
Equitalia Sud s.p.a. La Curatela si è costituita in giudizio con
controricorso e ricorso incidentale condizionato, nel quale ha dedotto
la violazione degli artt. 87 e 88 DIPR n. 602/1973, sul rilievo che
presupposto indefettibile di ammissione al passivo del credito è la
notifica della cartella esattoriale al curatore al fine di consentirgli di
proporre eventualmente opposizione contro il ruolo.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Equitalia Sud s.p.a. ha dedotto la violazione
dell'art. 360 comma 10 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 183
e 101 comma 2° cod. proc. civ. e artt. 24 e 111 Cost..
Lamenta la ricorrente che il giudice di merito ha fondato la propria
decisione su un rilievo officioso - non essendo la mancanza di
asseverazione del concessionario stata eccepita dal curatore - senza
provocare il contraddittorio delle parti sul punto. Ove, infatti, la
ricorrente fosse stata posta in condizione di interloquire, avrebbe
potuto produrre anche in sede di cognizione piena gli estratti di ruolo
con attestazione di conformità ex art. 5 comma 5° D.L. n. 669/1996.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360
comma 1° n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 346 cod.
proc. civ. ed agli artt. 95,98 e 99 legge fall..
Lamenta la ricorrente che il curatore, all'esito dei chiarimenti resi
dalla stessa all'udienza di verifica dello stato passivo in ordine
all'attestazione di conformità del concessionario, non aveva più
riproposto la questione in sede di cognizione piena, né il Tribunale
avrebbe potuto rilevarla d'ufficio, essendosi formato un giudicato
endofallimentare.
2. Il ricorso deve essere accolto alla luce delle seguenti assorbenti
considerazioni di diritto.
Va osservato che questa Corte ha già recentemente osservato che la
società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei
crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del
semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della
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cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del
processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria -
disposto con il DM 3 settembre 1999 n. 321 - che, comportando la
smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento
cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati
riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del
ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un
documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche
che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al
concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove
il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro
conformità all'originale. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. n. 16603 del
22/06/2018).
Tale conclusione si rende ancor più doverosa alla luce della chiara
formulazione dell'art. 23 d.lgs n. 82 del 2005, come modificato
dall'art. 16 comma 10 d.lgs. n. 235 del 2010 secondo cui " le copie e
gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi
alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale, se la loro conformità non è espressamente
disconosciuta".
Nel caso di specie, non risulta, anche alla luce delle deduzioni
contenute nel controricorso e ricorso incidentale condizionato, che il
curatore fallimentare abbia mai disconosciuto la conformità degli
estratti di ruolo (prodotti su supporto analogico) al ruolo informatico,
con conseguente fondatezza della domanda di insinuazione al passivo
ed infondatezza del ricorso incidentale incondizionato, che si fonda sul
principio della necessaria notifica della cartella esattoriale da tempo
disatteso da questa Corte.
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Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata e disporsi il rinvio al
Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, lo accoglie, rigetta il ricorso incidentale
condizionato, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al
Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 2.4.2019
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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