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Giurisprudenza su art. 201 CCII

Validità probatoria degli estratti di ruolo privi di autenticazione ai fini dell'ammissione allo stato passivo

Cass. civ., sez. I, ord. n. 23576/2017·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da OPPOSIZIONE PASSIVO STATO

Antonio Didone • Presidente - Oggetto

Giacinto Bisogni • Consigliere - R.G.N. 8028/2011

Massimo Ferro • Consigliere - Cron. ;2

Mauro Di Marzio • Consigliere Rel. - CC - 06/06/2017

Loredana Nazzicone • Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8028/2011 R.G. proposto da

Equitalia ETR S.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Fiertler

omissis

omissis ;

- ricorrente -

contro

omissis Salvatore;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Crotone depositato il 4 febbraio

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2017

dal Consigliere Mauro Di Marzio;

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/ 1 0 Ì - 9 --

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, del seguente tenore:

«La Equitalia ETR s.p.a. ricorre per cassazione contro il decreto del

Tribunale di Crotone che, decidendo sulla opposizione allo stato

passivo proposta dalla odierna ricorrente, ne ha disposto il rigetto

confermando la decisione del giudice delegato che aveva solo

parzialmente accolto la sua domanda.

Dalla ricostruzione del dibattito processuale fornita dallo stesso

Tribunale di Crotone con il provvedimento impugnato nonché dalla

esposizione fornita dal ricorrente emerge come il giudice delegato

abbia accolto solo parzialmente la predetta domanda di ammissione

al passivo condividendo la proposta del curatore il quale aveva

eccepito la prescrizione di parte del credito nonché rilevato come le

cartelle esattoriali fossero state notificate al curatore ma non anche al

fallito. Il Tribunale di Crotone, dinanzi alla opposizione ex art. 98 I.f.

proposta da Equitalia ETR, la quale lamentava come il giudice

delegato avrebbe dovuto ritenersi sprovvisto di giurisdizione quanto

alla eccezione estintiva di prescrizione, aveva rigettato il ricorso

rappresentando, per un verso, come gli estratti di ruolo fossero

inidonei a provare la esistenza del credito perché non debitamente

autenticati (il riferimento alla irrilevanza della documentazione perché

unilateralmente formata è, infatti, limitata ai prospetti riepilogativi) e,

comunque, ininfluenti ed affermando, per altro verso, che il giudice

delegato può conoscere della eccezione di prescrizione anche in

relazione ai crediti di natura tributaria (dei quali ha riconosciuto la

sussistenza pur senza procedere alla loro specifica identificazione).

Tanto premesso, il ricorso può essere accolto.

Innanzitutto, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso.

Va, infatti, data continuità al principio secondo cui la ammissione al

passivo del fallimento può essere validamente invocata anche solo

sulla base degli estratti di ruolo, giusta il disposto dell'art. 87 d.p.r.

2

602/1973, di guisa che risulta errata la affermazione secondo cui,

anche ove gli estratti di ruolo fossero stati debitamente autenticati,

non avrebbero potuto ritenersi idonei a fornire prova del credito

(Cass. 6126/2014; Cass. 23110/2016).

Peraltro, corre l'obbligo di rilevare come, contrariamente a quanto

ritenuto dal Tribunale di Crotone, non occorra che gli estratti di ruolo

siano autenticati. È, infatti, consolidato il principio secondo cui non è

necessario, per affermare la validità degli estratti di ruolo ai fini

probatori che siano muniti della autenticazione nelle forme di legge,

poiché è sufficiente che la copia della parte del ruolo relativa al

contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all'originale

resa dal collettore delle imposte atteso che il collettore esercita le

stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio

1963, n. 858, art. 130), e l'esattore - cui la legge attribuisce la

funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono

obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi

non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in

consegna dall'intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n.

602, art. 24), ed è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4

gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l'autenticazione delle copie,

anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è

depositato l'originale). L'estratto del ruolo non è, invero, una sintesi

del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha

formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce

alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel

singolo contribuente (Cass. 11142/2015).

Orbene, poiché, nel caso in esame, si afferma la necessità della

autenticazione e nulla si dice in merito alla attestazione di conformità

all'originale, deve ritenersi che il provvedimento impugnato rechi la

denunziata violazione di legge.

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Non merita, invece, di essere accolto il secondo motivo di ricorso

atteso che, quantunque dalla ricostruzione del dibattito processuale

(rilevabile dalla lettura del decreto impugnato) risulti che il curatore,

costituendosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avesse

ammesso che le cartelle esattoriali erano state notificate, anche se

tardivamente, il Tribunale di Crotone, con il provvedimento oggetto

del ricorso, compiendo sul punto uno specifico accertamento in fatto,

ha rilevato come la documentazione fornita non costituisse prova

della notificazione delle cartelle esattoriali. Né tale affermazione è

stata efficacemente impugnata atteso che il ricorso su tale punto

difetta di autosufficienza.

Stante la infondatezza del secondo motivo, il cui eventuale

accoglimento avrebbe consentito di riscontrare l'inammissibilità delle

eccezioni di prescrizione formulate dal curatore nella fase di

ammissione al passivo (come noto, invero, la mancata tempestiva

impugnazione delle cartelle esattoriali consente di ritenere coperte dal

giudicato tutte le contestazioni che avrebbero potuto essere

validamente e tempestivamente proposte avverso il predetto atto;

Cass. Sezioni Unite 23337/2016), si deve procedere all'esame del

terzo motivo che appare meritevole di accoglimento.

Deve, infatti, ritenersi errata l'affermazione del Tribunale di Crotone

nella parte in cui afferma che l'art. 98 I.f. attribuisce al giudice

delegato la competenza e la giurisdizione per l'esame di tutti i crediti

insinuati al passivo del fallimento evidentemente ascrivendo tra

questi ultimi anche i crediti tributari.

È, infatti, ormai consolidato il principio secondo cui l'attribuzione alle

Commissioni Tributarie, a norma dell'art. 2 del D.Igs. 546 del 1992,

come sostituito dall'art. 12 co. 2 della legge 448 del 2001, della

cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni

genere e specie conduce inevitabilmente ad affermare che il giudice

delegato non può conoscere della eccezione di prescrizione formulata

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dal curatore nella fase di verifica del passivo al fine di paralizzare la

ammissione del credito tributario (Cass. Sezioni Unite 23832/2007;

Cass. 25689/2015; Cass. 21483/2015).

Nei casi da ultimo rappresentati, dunque, ove il curatore fornisca

prova di aver tempestivamente impugnato dinanzi alla competente

Commissione Tributaria il ruolo ovvero la cartella esattoriale (quando

notificata), potrà ottenere dal giudice delegato che l'ammissione al

passivo del creditore istante, la cui pretesa tributaria sia ancora sub

iudice, venga ammessa con riserva.

Orbene, poiché, nel caso di specie, è pacifico che, seppure

parzialmente, la domanda di ammissione al passivo sia stata rigettata

a causa della riscontrata prescrizione di crediti tributari nonostante la

questione non sia stata mai devoluta alle Commissioni Tributarie che

avrebbero potuto conoscere della eccezione estintiva, la decisione

impugnata appare illegittima alla stregua della violazione di legge

dedotta con il terzo motivo».

2. Ritenuto che il Collegio condivide le conclusioni formulate dal P.G.

e le argomentazioni che le sorreggono, dovendosi cassare il decreto

impugnato in relazione ai motivi accolti e rinviare anche per le spese

al Tribunale di Crotone in diversa composizione;

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa il

decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le

spese al Tribunale di Crotone in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione

civile il 6 giugno 2017.

Il presidente

ptonìo Di

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