Giurisprudenza su art. 201 CCII
Validità probatoria degli estratti di ruolo privi di autenticazione ai fini dell'ammissione allo stato passivo
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da OPPOSIZIONE PASSIVO STATO
Antonio Didone • Presidente - Oggetto
Giacinto Bisogni • Consigliere - R.G.N. 8028/2011
Massimo Ferro • Consigliere - Cron. ;2
Mauro Di Marzio • Consigliere Rel. - CC - 06/06/2017
Loredana Nazzicone • Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8028/2011 R.G. proposto da
Equitalia ETR S.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Fiertler
omissis
omissis ;
- ricorrente -
contro
omissis Salvatore;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Crotone depositato il 4 febbraio
2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2017
dal Consigliere Mauro Di Marzio;
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/ 1 0 Ì - 9 --
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, del seguente tenore:
«La Equitalia ETR s.p.a. ricorre per cassazione contro il decreto del
Tribunale di Crotone che, decidendo sulla opposizione allo stato
passivo proposta dalla odierna ricorrente, ne ha disposto il rigetto
confermando la decisione del giudice delegato che aveva solo
parzialmente accolto la sua domanda.
Dalla ricostruzione del dibattito processuale fornita dallo stesso
Tribunale di Crotone con il provvedimento impugnato nonché dalla
esposizione fornita dal ricorrente emerge come il giudice delegato
abbia accolto solo parzialmente la predetta domanda di ammissione
al passivo condividendo la proposta del curatore il quale aveva
eccepito la prescrizione di parte del credito nonché rilevato come le
cartelle esattoriali fossero state notificate al curatore ma non anche al
fallito. Il Tribunale di Crotone, dinanzi alla opposizione ex art. 98 I.f.
proposta da Equitalia ETR, la quale lamentava come il giudice
delegato avrebbe dovuto ritenersi sprovvisto di giurisdizione quanto
alla eccezione estintiva di prescrizione, aveva rigettato il ricorso
rappresentando, per un verso, come gli estratti di ruolo fossero
inidonei a provare la esistenza del credito perché non debitamente
autenticati (il riferimento alla irrilevanza della documentazione perché
unilateralmente formata è, infatti, limitata ai prospetti riepilogativi) e,
comunque, ininfluenti ed affermando, per altro verso, che il giudice
delegato può conoscere della eccezione di prescrizione anche in
relazione ai crediti di natura tributaria (dei quali ha riconosciuto la
sussistenza pur senza procedere alla loro specifica identificazione).
Tanto premesso, il ricorso può essere accolto.
Innanzitutto, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso.
Va, infatti, data continuità al principio secondo cui la ammissione al
passivo del fallimento può essere validamente invocata anche solo
sulla base degli estratti di ruolo, giusta il disposto dell'art. 87 d.p.r.
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602/1973, di guisa che risulta errata la affermazione secondo cui,
anche ove gli estratti di ruolo fossero stati debitamente autenticati,
non avrebbero potuto ritenersi idonei a fornire prova del credito
(Cass. 6126/2014; Cass. 23110/2016).
Peraltro, corre l'obbligo di rilevare come, contrariamente a quanto
ritenuto dal Tribunale di Crotone, non occorra che gli estratti di ruolo
siano autenticati. È, infatti, consolidato il principio secondo cui non è
necessario, per affermare la validità degli estratti di ruolo ai fini
probatori che siano muniti della autenticazione nelle forme di legge,
poiché è sufficiente che la copia della parte del ruolo relativa al
contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all'originale
resa dal collettore delle imposte atteso che il collettore esercita le
stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio
1963, n. 858, art. 130), e l'esattore - cui la legge attribuisce la
funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono
obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi
non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in
consegna dall'intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 24), ed è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4
gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l'autenticazione delle copie,
anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è
depositato l'originale). L'estratto del ruolo non è, invero, una sintesi
del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha
formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce
alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel
singolo contribuente (Cass. 11142/2015).
Orbene, poiché, nel caso in esame, si afferma la necessità della
autenticazione e nulla si dice in merito alla attestazione di conformità
all'originale, deve ritenersi che il provvedimento impugnato rechi la
denunziata violazione di legge.
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Non merita, invece, di essere accolto il secondo motivo di ricorso
atteso che, quantunque dalla ricostruzione del dibattito processuale
(rilevabile dalla lettura del decreto impugnato) risulti che il curatore,
costituendosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avesse
ammesso che le cartelle esattoriali erano state notificate, anche se
tardivamente, il Tribunale di Crotone, con il provvedimento oggetto
del ricorso, compiendo sul punto uno specifico accertamento in fatto,
ha rilevato come la documentazione fornita non costituisse prova
della notificazione delle cartelle esattoriali. Né tale affermazione è
stata efficacemente impugnata atteso che il ricorso su tale punto
difetta di autosufficienza.
Stante la infondatezza del secondo motivo, il cui eventuale
accoglimento avrebbe consentito di riscontrare l'inammissibilità delle
eccezioni di prescrizione formulate dal curatore nella fase di
ammissione al passivo (come noto, invero, la mancata tempestiva
impugnazione delle cartelle esattoriali consente di ritenere coperte dal
giudicato tutte le contestazioni che avrebbero potuto essere
validamente e tempestivamente proposte avverso il predetto atto;
Cass. Sezioni Unite 23337/2016), si deve procedere all'esame del
terzo motivo che appare meritevole di accoglimento.
Deve, infatti, ritenersi errata l'affermazione del Tribunale di Crotone
nella parte in cui afferma che l'art. 98 I.f. attribuisce al giudice
delegato la competenza e la giurisdizione per l'esame di tutti i crediti
insinuati al passivo del fallimento evidentemente ascrivendo tra
questi ultimi anche i crediti tributari.
È, infatti, ormai consolidato il principio secondo cui l'attribuzione alle
Commissioni Tributarie, a norma dell'art. 2 del D.Igs. 546 del 1992,
come sostituito dall'art. 12 co. 2 della legge 448 del 2001, della
cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere e specie conduce inevitabilmente ad affermare che il giudice
delegato non può conoscere della eccezione di prescrizione formulata
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dal curatore nella fase di verifica del passivo al fine di paralizzare la
ammissione del credito tributario (Cass. Sezioni Unite 23832/2007;
Cass. 25689/2015; Cass. 21483/2015).
Nei casi da ultimo rappresentati, dunque, ove il curatore fornisca
prova di aver tempestivamente impugnato dinanzi alla competente
Commissione Tributaria il ruolo ovvero la cartella esattoriale (quando
notificata), potrà ottenere dal giudice delegato che l'ammissione al
passivo del creditore istante, la cui pretesa tributaria sia ancora sub
iudice, venga ammessa con riserva.
Orbene, poiché, nel caso di specie, è pacifico che, seppure
parzialmente, la domanda di ammissione al passivo sia stata rigettata
a causa della riscontrata prescrizione di crediti tributari nonostante la
questione non sia stata mai devoluta alle Commissioni Tributarie che
avrebbero potuto conoscere della eccezione estintiva, la decisione
impugnata appare illegittima alla stregua della violazione di legge
dedotta con il terzo motivo».
2. Ritenuto che il Collegio condivide le conclusioni formulate dal P.G.
e le argomentazioni che le sorreggono, dovendosi cassare il decreto
impugnato in relazione ai motivi accolti e rinviare anche per le spese
al Tribunale di Crotone in diversa composizione;
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa il
decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le
spese al Tribunale di Crotone in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione
civile il 6 giugno 2017.
Il presidente
ptonìo Di
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