Giurisprudenza su art. 203 CCII
Progetto di stato passivo e conclusioni del curatore: prova dei crediti tributari e previdenziali con l'estratto di ruolo
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
2732/19
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 1 Oggetto
Composta da: Dott. Andrea Scaldaferri - Presidente - stato passivo fallimentark Opposizione &11,)
Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
Dott. Mauro Di Marzio - Consigliere - R.G.N.
Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere - 968/16
ha pronunciato la seguente Dott. Aldo Angelo Dolmetta - Consigliere - cron 7 7 3
sul ricorso proposto da ORDINANZA C.C. 18/09/234 Rep.
Equitalia Sud s.p.a., domiciliata in Roma, via Banco Santo
omissis
omissis
omissis ;
- ricorrente -
nei confronti di
Fallimento Fattorie del Massico s.r.I.;
- intimato -
avverso il decreto n. 2119/2015 del Tribunale di Napoli,
2018 sezione fallimentare, emesso il 26 novembre 2015 e
depositato il 1 dicembre 2015 R.G. n. 1807/2015;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni; RILEVATO CHE
1. Con domanda di insinuazione tardiva del 4 dicembre
2014 Equitalia Sud s.p.a. ha chiesto di essere
ammessa al passivo del fallimento Fattorie del Massico
s.r.l. per l'importo complessivo di 74.990,17 euro di
cui 66.636,50 in privilegio e 8.353,67 in chirografo
allegando estratti di ruolo relativi a crediti tributari e
previdenziali, e sanzioni amministrative e
contravvenzioni stradali.
2. Il Giudice delegato ha escluso il credito sulla base
della seguente motivazione: "non essendo stata
fornita la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di
pagamento e degli avvisi di addebito".
3. Avverso lo stato passivo ha proposto opposizione
Equitalia Sud s.p.a., con ricorso del 24 marzo 2015,
rilevando che, in base alla più recente giurisprudenza
(Cass. civ. n. 25071/2014), l'agente della riscossione
può chiedere l'ammissione al passivo sulla base
dell'estratto di ruolo e quindi senza la preventiva
notifica della cartella.
4. Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 2119/2015, ha
respinto l'opposizione ritenendo che il credito del
concessionario alla riscossione non può essere
ammesso al passivo fallimentare in mancanza della
prova della notifica al contribuente fallito della cartella
esattoriale. L'omessa notifica priva infatti il
contribuente prima e il curatore dopo della facoltà di
impugnare la cartella con evidente pregiudizio del loro
diritto di difesa. Il Tribunale ha ritenuto che tale
impostazione sia stata ribadita dalla sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19074/2015
laddove si afferma che, mentre l'estratto di ruolo è un
mero documento formato dal concessionario della
riscossione che non contiene nessuna pretesa
impositiva, né diretta né indiretta, viceversa il ruolo è
un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo
o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto
come strumento di riscossione coattiva delle stesse)
proprio ed esclusivo dell'ente creditore impositore che
deve essere notificato e la cui notificazione coincide
con quella della cartella di pagamento e determina il
decorso del termine di sessanta giorni per
l'impugnazione sia del ruolo che della cartella di
pagamento ovvero di entrambi gli atti. Secondo il
Tribunale ammettere il credito del concessionario con
riserva all'esito del giudizio davanti al giudice
tributario significherebbe onerare il curatore di una
impugnazione "al buio" in contrasto con il principio di
economia dei mezzi processuali.
5. Ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. con un
unico motivo di impugnazione. Deduce la società
ricorrente che il decreto impugnato, nel ritenere
ammissibili allo stato passivo fallimentare i soli crediti
tributari e previdenziali portati dalle cartelle di
pagamento regolarmente notificate, ha violato il
combinato disposto di cui agli artt. 93 R.D. n.
267/1942, 33 del d.lgs. n. 112/1999, 87 e 88 del
D.P.R. n. 602/1973 e 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1999.
6. Rileva la ricorrente che l'indirizzo giurisprudenziale
ribadito dal Tribunale è ormai superato sin da quando
è stata affermata, dalla ordinanza della Corte di
Cassazione, sez. VI-1, n. 12019 del 31 maggio 2011,
la possibilità di impugnare dinanzi al giudice tributario
i ruoli relativi a cartelle non notificate. Tale nuovo
indirizzo giurisprudenziale risulta confermato dalla
successiva giurisprudenza e in particolare dalla
ordinanza n. 4631 del 6 marzo 2015 secondo cui il
ruolo, benché atto interno dell'amministrazione,
costituisce lo strumento fondamentale della
riscossione poiché contiene l'indicazione del periodo di
imposta cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei
versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre
32) 2ef 4
che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie
eventualmente irrogabili sicché momento
determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico
di riscossione è la sua formazione e non quello della
notificazione della cartella esattoriale. Non v'è dubbio
pertanto, venendo l'obbligo di pagamento per il
contribuente ad esistenza con la formazione del ruolo,
che l'agente della riscossione può fare accertare il
credito, in sede concorsuale, mediante produzione
dell'estratto del ruolo mentre il curatore che intenda
contestare la pretesa tributaria è legittimato
all'autonoma impugnazione del ruolo. Inoltre secondo
la ricorrente anche la citata sentenza delle Sezioni
Unite n. 19704/2015 ha confermato tale indirizzo
sancendo l'impugnabilità non solo delle cartelle di
pagamento ma anche dei ruoli documentati dagli
estratti di ruolo, che contengono i dati identificativi del
ruolo e della relativa cartella di pagamento, quando
quest'ultima non sia stata validamente notificata.
7. Secondo la ricorrente questi principi valgono anche
per i ruoli che abbiano ad oggetto crediti di natura
previdenziale in quanto l'art. 18 del d.lgs. n. 46/1999
estende le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n.
602/1973, e in particolare l'art. 87, alle entrate
riscosse mediante ruolo di cui all'art. 17, tra le quali
sono annoverate quelle previdenziali, e consente
pertanto al concessionario di chiedere, sulla base del
ruolo, l'ammissione al passivo, restando esclusa la
possibilità dell'ammissione del credito con riserva.
RITENUTO CHE
8. Il ricorso è fondato. La tesi interpretativa sostenuta
dalla ricorrente risulta confermata non solo dalla
giurisprudenza citata nel ricorso ma anche da quella
successiva che ha ribadito che l'ammissione al passivo
dei crediti tributari è richiesta dalle società
concessionarie per la riscossione, come stabilito
dall'art. 87, secondo comma, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo,
senza che occorra, in difetto di espressa previsione
normativa, anche la previa notifica della cartella
esattoriale, salva la necessità, in presenza di
contestazioni del curatore, dell'ammissione con
riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo
comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata
definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al
giudice tributario (cfr. Cass. civ. sez. I n. 6126 del 17
marzo 2104 e n. 12934 del 2017; Cass. civ. sez. VI-1
n. 23110 dell'Il novembre 2016 e n. 26296 del 6
novembre 2017; Cass. sez. lavoro n. 6520 del 14
marzo 2013). Quanto ai crediti di natura
previdenziale, è esclusa l'ammissione con riserva
perchè l'accertamento del credito è assoggettato alla
giurisdizione del giudice ordinario il quale la esercita
secondo le competenze e le procedure previste dalla
legge mediante l'insinuazione e l'eventuale
opposizione allo stato passivo (Cass. civ., sez. I, n.
29806 del 12 dicembre 2017). Questo comporta che,
ove sorgano contestazioni ) sarà il giudice delegato a
doverle esaminare e decidere in sede di verifica
dell'ammissione dei crediti al passivo fallimentare e il
concessionario sarà eventualmente tenuto a integrare
la prova del credito fornita con l'estratto del ruolo con
gli altri documenti giustificativi in possesso dell'ente
previdenziale. Mentre se il curatore non solleva alcuna
contestazione la domanda di insinuazione al passivo
dovrà essere decisa sulla base della documentazione
prodotta senza che risulti ostativa la mancata notifica
della cartella di pagamento.
9. In accoglimento del ricorso di Equitalia Sud s.p.a. il
decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al
Tribunale di Napoli che, in diversa composizione,
rinnoverà l'esame dell'insinuazione secondo i principi
sopra menzionati e deciderà anche sulle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato
e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18
settembre 2018.
Il Presidente
Andrea caldaferri
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