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Giurisprudenza su art. 204 CCII

Ricorso del fallito contro il decreto di esecutività dello stato passivo rigettato per difetto di legittimazione

Cass. civ., sez. I, n. 1197/2020·

Trascrizione fedele al testo originale

Testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto

Legittimazione fallito

Dott. Magda Cristiano Dott. Francesco Terrusi Consigliere Presidente Impugnazione crediti ex art. 98 legge fall.

Dott. Loredana Nazzicone Consigliere

Dott. Andrea Fidanzia Dott. Roberto Amatore Consigliere Consigliere - Rel. Ud. 15/11/2019 CC

Cron.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 21061-2014 r.g. proposto da:

omissis

omissis .

- ricorrente -

contro

Il Fallimento della ORANGE s.r.I., la Fimco s.r.I., la Banca Popolare

Valconca, la Cassa di Risparmio di Cesena e l'Avv. Capo

- intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Forlì, depositato in data 3.7.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2019 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Forlì - decidendo sulla impugnazione avanzata, ai sensi

dell'art. 98 legge fall., da Orange s.r.I., dichiarata fallita, per contestare la

sussistenza di crediti ammessi allo stato passivo del fallimento - ha respinto

il ricorso per difetto di legittimazione ad agire della società.

Il Tribunale ha rilevato che, come previsto espressamente dall'art. 98 I. fall.,

la legittimazione a proporre opposizione allo stato passivo spetta solo ai

creditori ed ai titolari di diritti su beni mobili ed immobili; ha aggiunto che,

contrariamente a quanto argomentato da Orange, nel caso in esame non si

vedeva nell' ipotesi di azione sostitutiva cagionata dall'inerzia del curatore

nel proporre le necessarie impugnazioni, ma di una valutazione negativa del

medesimo circa la ricorrenza dei presupposti per richiedere la revocazione

dei crediti ammessi.

2. 11 decreto, pubblicato il 3.7.2014, è stata impugnato da Orange s.r.l. con

ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Il Fallimento di Orange s.r.l. e i creditori intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente - lamentando, ai sensi dell'art. 360,

primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.

98 legge fall. - contesta che ricorra la dichiarata carenza di legittimazione

processuale del fallito nel procedimento di impugnazione previsto dall'art.

98 legge fall., nella ipotesi - che si sarebbe verificata nel caso di specie - di

inerzia del curatore fallimentare.

2. Con il secondo motivo Orange denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo

comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 43

legge fall. e dell'art. 100, cod. proc. civ.; premesso in fatto di aver

diligentemente indicato alla curatrice le ragioni che imponevano di

impugnare lo stato passivo e di non aver ricevuto alcuna risposta, la

ricorrente lamenta, per un verso, che tale silenzio sia stato interpretato dal

giudice come valutazione negativa dei presupposti per l'impugnazione,

anziché come colpevole inerzia dell'organo della procedura, e ribadisce, per

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l'altro, che in tale ipotesi il fallito è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 98

I. fall, avendo interesse a contestare l'esistenza dei crediti ammessi.

6. I motivi - che riguardando la medesima questione di diritto - possono

essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

6. 1 Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sui profili di doglianza prospettati dalla ricorrente, chiarendo che non sussiste

la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal

giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché

aventi efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto

dall'art. 43 legge fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del curatore

per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, e, soprattutto,

per l'espressa previsione di cui all'art. 98 legge fall., a tenore del quale il

decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile

di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate,

esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito (cfr.

sez. 6, ord. n.7407 del 25/03/2013; sez. 1, Sentenza n.19653 del 13/09/20

06; sSez. 1, n. 5095 del 29/03/2012).

6.2. Sotto un diverso profilo va rilevato che il fallito é privo di legittimazione

sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese

creditorie in quanto non è parte del sub-procedimento di verifica, senza che

possa, in senso opposto, argomentarsi dalla disposizione di cui all'art. 95

della I. fall., che prevede unicamente che egli possa chiedere di essere

sentito. Del resto, già nel vigore del precedente testo dell'art. 95, secondo

il quale il fallito "doveva" essere sentito, questa Corte aveva affermato che

la norma (cfr. ord. n. 7407 del 25/03/2013 cit.) lungi dall'attribuire allo

stesso veste di legittimato sostanziale o formale in seno al sub-

procedimento in esame, era dettata dalla necessità di consentire la

partecipazione a tale fase della procedura concorsuale di tutti i soggetti

coinvolti nel fallimento, (nell'esercizio di un'attività di cooperazione a tutela

dell'interesse generale, del ceto creditorio e del fallito medesimo, all'esatta

individuazione della massa passiva), ma non introduceva, sul piano

giuridico, un vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, ne'

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attribuiva al primo un potere autonomo di azione ( Cass. nn.

3719/03, 667/00).

I principi enunciati trovano ulteriore conferma nel fatto che l'attuale art. 98

della I. fall. ha esteso al solo curatore la possibilità, in passato concessa

unicamente ai creditori, di impugnare per revocazione lo stato passivo; é

dunque evidente che anche il legislatore della novella ha voluto escludere il

fallito nel novero dei soggetti legittimati all'impugnazione.

6. 3 Va da ultimo rilevato che la normativa speciale, specificamente dettata

per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo, che

elenca in via tassativa i soggetti legittimati all'impugnazione, prevale sui più

generali principi interpretativi dell'art. 43 I. fall. enunciati dalla

giurisprudenza in ordine alla legittimazione sostitutiva del fallito, in caso di

inerzia degli organi fallimentari; legittimazione che può trovare ingresso

nelle sole cause attive, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito

compresi nel fallimento.

3. Restano assorbiti gli ultimi tre motivi di ricorso, con i quali Orange si

duole dell'avvenuta ammissione dei crediti oggetto di impugnazione (motivi,

peraltro, inammissibili, in quanto attinenti a questioni di merito che il

giudice a quo non ha esaminato).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante

la mancata difesa degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 13.11.2019