Giurisprudenza su art. 204 CCII
Ricorso del fallito contro il decreto di esecutività dello stato passivo rigettato per difetto di legittimazione
Trascrizione fedele al testo originale
Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
Legittimazione fallito
Dott. Magda Cristiano Dott. Francesco Terrusi Consigliere Presidente Impugnazione crediti ex art. 98 legge fall.
Dott. Loredana Nazzicone Consigliere
Dott. Andrea Fidanzia Dott. Roberto Amatore Consigliere Consigliere - Rel. Ud. 15/11/2019 CC
Cron.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 21061-2014 r.g. proposto da:
omissis
omissis .
- ricorrente -
contro
Il Fallimento della ORANGE s.r.I., la Fimco s.r.I., la Banca Popolare
Valconca, la Cassa di Risparmio di Cesena e l'Avv. Capo
- intimato-
avverso il decreto del Tribunale di Forlì, depositato in data 3.7.2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2019 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
RILEVATO CHE
1. Il Tribunale di Forlì - decidendo sulla impugnazione avanzata, ai sensi
dell'art. 98 legge fall., da Orange s.r.I., dichiarata fallita, per contestare la
sussistenza di crediti ammessi allo stato passivo del fallimento - ha respinto
il ricorso per difetto di legittimazione ad agire della società.
Il Tribunale ha rilevato che, come previsto espressamente dall'art. 98 I. fall.,
la legittimazione a proporre opposizione allo stato passivo spetta solo ai
creditori ed ai titolari di diritti su beni mobili ed immobili; ha aggiunto che,
contrariamente a quanto argomentato da Orange, nel caso in esame non si
vedeva nell' ipotesi di azione sostitutiva cagionata dall'inerzia del curatore
nel proporre le necessarie impugnazioni, ma di una valutazione negativa del
medesimo circa la ricorrenza dei presupposti per richiedere la revocazione
dei crediti ammessi.
2. 11 decreto, pubblicato il 3.7.2014, è stata impugnato da Orange s.r.l. con
ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Il Fallimento di Orange s.r.l. e i creditori intimati non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo la ricorrente - lamentando, ai sensi dell'art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.
98 legge fall. - contesta che ricorra la dichiarata carenza di legittimazione
processuale del fallito nel procedimento di impugnazione previsto dall'art.
98 legge fall., nella ipotesi - che si sarebbe verificata nel caso di specie - di
inerzia del curatore fallimentare.
2. Con il secondo motivo Orange denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 43
legge fall. e dell'art. 100, cod. proc. civ.; premesso in fatto di aver
diligentemente indicato alla curatrice le ragioni che imponevano di
impugnare lo stato passivo e di non aver ricevuto alcuna risposta, la
ricorrente lamenta, per un verso, che tale silenzio sia stato interpretato dal
giudice come valutazione negativa dei presupposti per l'impugnazione,
anziché come colpevole inerzia dell'organo della procedura, e ribadisce, per
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l'altro, che in tale ipotesi il fallito è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 98
I. fall, avendo interesse a contestare l'esistenza dei crediti ammessi.
6. I motivi - che riguardando la medesima questione di diritto - possono
essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
6. 1 Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sui profili di doglianza prospettati dalla ricorrente, chiarendo che non sussiste
la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal
giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché
aventi efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto
dall'art. 43 legge fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del curatore
per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, e, soprattutto,
per l'espressa previsione di cui all'art. 98 legge fall., a tenore del quale il
decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile
di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate,
esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito (cfr.
sez. 6, ord. n.7407 del 25/03/2013; sez. 1, Sentenza n.19653 del 13/09/20
06; sSez. 1, n. 5095 del 29/03/2012).
6.2. Sotto un diverso profilo va rilevato che il fallito é privo di legittimazione
sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese
creditorie in quanto non è parte del sub-procedimento di verifica, senza che
possa, in senso opposto, argomentarsi dalla disposizione di cui all'art. 95
della I. fall., che prevede unicamente che egli possa chiedere di essere
sentito. Del resto, già nel vigore del precedente testo dell'art. 95, secondo
il quale il fallito "doveva" essere sentito, questa Corte aveva affermato che
la norma (cfr. ord. n. 7407 del 25/03/2013 cit.) lungi dall'attribuire allo
stesso veste di legittimato sostanziale o formale in seno al sub-
procedimento in esame, era dettata dalla necessità di consentire la
partecipazione a tale fase della procedura concorsuale di tutti i soggetti
coinvolti nel fallimento, (nell'esercizio di un'attività di cooperazione a tutela
dell'interesse generale, del ceto creditorio e del fallito medesimo, all'esatta
individuazione della massa passiva), ma non introduceva, sul piano
giuridico, un vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, ne'
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attribuiva al primo un potere autonomo di azione ( Cass. nn.
3719/03, 667/00).
I principi enunciati trovano ulteriore conferma nel fatto che l'attuale art. 98
della I. fall. ha esteso al solo curatore la possibilità, in passato concessa
unicamente ai creditori, di impugnare per revocazione lo stato passivo; é
dunque evidente che anche il legislatore della novella ha voluto escludere il
fallito nel novero dei soggetti legittimati all'impugnazione.
6. 3 Va da ultimo rilevato che la normativa speciale, specificamente dettata
per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo, che
elenca in via tassativa i soggetti legittimati all'impugnazione, prevale sui più
generali principi interpretativi dell'art. 43 I. fall. enunciati dalla
giurisprudenza in ordine alla legittimazione sostitutiva del fallito, in caso di
inerzia degli organi fallimentari; legittimazione che può trovare ingresso
nelle sole cause attive, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito
compresi nel fallimento.
3. Restano assorbiti gli ultimi tre motivi di ricorso, con i quali Orange si
duole dell'avvenuta ammissione dei crediti oggetto di impugnazione (motivi,
peraltro, inammissibili, in quanto attinenti a questioni di merito che il
giudice a quo non ha esaminato).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante
la mancata difesa degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13.11.2019
