Giurisprudenza su art. 208 CCII
Domanda tardiva di ammissione ex art. 208, comma 3: termine di sessanta giorni anche per i crediti sorti durante la procedura
Trascrizione fedele al testo originale
Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:
FRANCESCO TERRUSI ANDREA ZULIANI Presidente Consigliere rel. Liquidazione giudiziale – Insinuazione al
PAOLA VELLA Consigliere passivo – Crediti
GIUSEPPE DONGIACOMO ROBERTO AMATORE Consigliere Consigliere sopravvenuti – Termine Ud. 25/2/2026 PU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16955/2025 R.G. proposto da
ELLAMP SYSTEMS S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicato
indirizzo PEC dell’avv. Roberto Vagaggini, che la rappresenta e
difende
- ricorrente -
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ELLAMP S.p.A. in liquidazione ,
elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18,
presso LCA Studio Legale, rappresentata e difesa dall’avv. Diana
Burroni
- controricorrente -
omissis
omissis
udita la relazione svolta, all’udienza del 25.2.2026, dal
Consigliere Andrea Zuliani;
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udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. Giovanni Iaria, comparso su delega dell’avv.
Roberto Vagaggini, e l’avv. Salvatore Sanzo, comparso su
delega dell’avv. Diana Burroni.
FATTI DI CAUSA
Ellamp Systems S.r.l., affittuaria, ed Ellamp S.p.A.,
concedente, stipularono un contratto di affitto di ramo d’azienda
in pendenza del quale Ellamp S.p.A. venne assoggettata a
liquidazione giudiziale dal Tribunale di Varese. Nel contratto
d’affitto subentrò la curatrice, la quale, all’esito della necessaria
procedura competitiva, cedette l’azienda alla società affittuaria.
Ellamp Systems S.r.l. propose domanda tardiva di
ammissione al passivo per un credito (originariamente indicato
in complessivi € 182.717,65, poi ridotto a € 171.851,75)
vantato a titolo di surroga in alcune spettanze dei lavoratori
dipendenti maturate prima dell’affitto del ramo d’azienda e delle
quali la cessionaria si era fatta carico in via esclusiva.
Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo, con
decisione di merito, non provato il credito.
Ellamp Systems S.r.l. propose opposizione allo stato
passivo e la liquidazione giudiziale, in via incidentale, ribadì
l’eccezione – già sollevata davanti al giudice delegato – di
inammissibilità della domanda perché tardiva rispetto al termine
di sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i.
Il collegio del tribunale accolse l’impugnazione incidentale
e rigettò integralmente l’opposizione allo stato passivo di Ellamp
Systems S.r.l.
Contro il decreto del tribunale Ellamp Systems S.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
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Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per
l’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato
conclusioni scritte per il rigetto del ricorso ed entrambe le parti
hanno depositato memoria illustrativa.
La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come
indicato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità del
provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i.».
La ricorrente, sul presupposto condiviso che il credito da
lei insinuato è sorto soltanto in pendenza della liquidazione
giudiziale, sostiene che non sarebbe applicabile il termine di
sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i., in
applicazione del quale il Tribunale di Varese ha invece dichiarato
inammissibile la domanda.
1.1. Il motivo, che pone per la prima volta all’attenzione
della Corte l’interpretazione di una disposizione innovativa del
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è infondato.
Nel vigore della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942),
la questione del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al passivo dei crediti sorti in corso di procedura si
era posta dopo la novellazione dell’art. 101 (d.lgs. n. 5 del 2006
e d.lgs. n. 169 del 2007), con cui si stabilirono, per la
presentazione delle domande, la regola generale del termine
finale di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello
stato passivo (comma 1) e l’eccezione dell’ammissibilità delle
domande oltre quel termine «se l’istante prova che il ritardo è
dipeso da causa a lui non imputabile» (comma 4).
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Per i crediti sorti in corso di procedura (normalmente, ma
non necessariamente, prededucibili) era emersa chiaramente,
da un lato, l’irrazionalità dell’applicazione di un termine generale
che potrebbe anche essere già spirato al momento del sorgere
del credito; dall’altro lato, la necessità di fissare comunque un
termine, con una decorrenza adeguata, pur in mancanza di una
esplicita previsione normativa. Nel ricorso viene citata la più
risalente giurisprudenza secondo cui quel termine veniva fissato
in un anno (in analogia con quanto stabilito nell’art. 101, comma
1, legge fall.), ma con decorrenza dal giorno in cui il credito è
sorto e non ci sono altri ostacoli alla presentazione della
domanda (Cass. nn. 34730/2021; 3872/2020; 18544/2019 e
altre conformi). Altra giurisprudenza, tuttavia, ha da ultimo
ritenuto tale soluzione troppo penalizzante per l’« esigenza di
definizione in termini ragionevoli del procedimento di
accertamento dei crediti » e stabilito che, per un corretto
bilanciamento di tale esigenza con « il diritto di azione e difesa
del creditore », il ritardo che determina l’inammissibilità della
domanda andava stabilito « non in termine fisso ma in base alle
circostanze concrete, secondo prudente (e motivato)
accertamento del giudice del merito » (Cass. n. 18760/2024).
Tale travaglio interpretativo era però la conseguenza della
mancanza di una disposizione di legge che fissasse il termine
per la presentazione delle domande per le quali il creditore fosse
in grado di dimostrare l’incolpevolezza del mancato rispetto del
termine di cui all’art. 101, comma 1, legge fall. Infatti, il citato
arresto n. 18760/2024 non fece altro che recepire – per le
domande di ammissione aventi ad oggetto i crediti sorti in
pendenza di procedura – l’orientamento già espresso da altra
decisione per le domande cd. ultratardive di ammissione dei
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crediti concorsuali sorti prima della dichiarazione di fallimento
(Cass. 11000/2022). La questione, pertanto, si poneva, nel
vigore della legge fallimentare riformata, proprio e solo perché
l’art. 101, comma 4, ammetteva le domande ultratardive del
creditore incolpevole, ma non fissava alcun termine preciso per
la presentazione di tali domande. Da qui la necessità di una
integrazione da parte dell’interprete, dapprima tentata con
l’applicazione analogica del termine di un anno del primo
comma, successivamente con l’affidamento al giudice del merito
di un criterio elastico basato sull’esame del caso concreto e sul
contemperamento dei contrapposti valori coinvolti.
La disposizione qui in esame, correttamente applicata dal
Tribunale di Varese, è appunto venuta a eliminare l’incertezza
scaturita dalla novellata legge fallimentare, stabilendo che la
domanda ultratardiva (ora da considerare tale rispetto al
termine ridotto a sei mesi dall’art. 208, comma 1, c.c.i.i.) «… è
ammissibile solo se l’istante … trasmette la domanda al curatore
non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa
che ne ha impedito il deposito tempestivo». Il legislatore si è
fatto carico delle esigenze messe in evidenza dalle citate
decisioni di legittimità e, nell’esercizio del suo potere
discrezionale, ha fissato in sessanta giorni il termine congruo
per rispettare, ad un tempo, « il diritto di azione e difesa del
creditore » e l’« esigenza di definizione in termini ragionevoli del
procedimento di accertamento dei crediti ».
A questo punto, non vi è più alcuna ragione per ipotizzare
una soluzione diversa per i crediti sorti in pendenza di
procedura. Si tratta semplicemente di constatare la perfetta
equiparabilità tra la causa non imputabile che ha impedito la
domanda di ammissione di un credito concorsuale sorto prima
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dell’apertura della procedura e la situazione in cui si trova il
titolare di credito sorto in pendenza di procedura. Finché il
credito non è sorto, la causa non imputabile è in re ipsa ; ma dal
momento in cui il credito è sorto (o, per i crediti prededucibili,
dal momento in cui è chiara la contestazione che ne rende
necessaria la tutela mediante l’insinuazione al passivo: art. 222,
comma 1, c.c.i.i.) non c’è ragione per cui non debba operare il
termine decadenziale di cui all’art. 208, comma 3.
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, una
questione di ingiustificata disparità di trattamento si porrebbe
proprio nel caso in cui venisse garantita ai titolari di crediti sorti
in corso di procedura la disponibilità di un termine diverso e più
lungo, rispetto ai titolari di crediti anteriori, pur decorrendo
entrambi i termini dal momento in cui è possibile presentare la
domanda.
Il primo motivo viene dunque respinto con l’affermazione
del seguente principio di diritto (che solo per un’esigenza di
chiarezza, in considerazione della novità della questione,
contempla anche l’ipotesi, qui non rilevante, dei crediti
prededucibili): « L’art. 208, comma 3, c.c.i.i., che fissa, a pena
di inammissibilità, il termine di sessanta giorni dalla cessazione
della causa non imputabile per la presentazione delle domande
dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, si applica anche
ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che
siano, con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto e
sempre che non sussistano altri impedimenti non imputabili;
ove si tratti di crediti prededucibili, il termine non inizia a
decorrere prima di una chiara contestazione che renda
necessaria la tutela del credito mediante l’insinuazione al
passivo ai sensi dell’art. 222, comma 1, c.c.i.i. ».
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2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «nullità del
provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., nonché
per assoluta carenza di motivazione ovvero omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti».
La censura riguarda la scelta del tribunale di individuare
diverse decorrenze del termine per presentare la domanda di
ammissione al passivo, in ragione delle diverse situazioni
riguardanti i singoli dipendenti nei cui diritti Ellamp Systems
S.r.l. si è surrogata. Secondo la ricorrente, il dies a quo si
sarebbe dovuto individuare, per tutti, nella data di cessione
dell’azienda affittata (22.12.2023), rispetto alla quale il termine
di sessanta giorni risulterebbe rispettato (domanda presentata
il 20.2.2024).
2.1. Al netto del profilo di inammissibilità che si ravvisa
nella mescolanza di mezzi eterogenei (violazione di norme di
diritto, carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi;
v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018), il motivo è infondato.
La ricorrente invoca la giurisprudenza formatasi in materia
di insinuazione al passivo di un credito da contratto di locazione
pendente in corso di procedura, per il quale si è statuito che il
termine per presentare la domanda avente ad oggetto una
pluralità di canoni scaduti e non pagati non decorre dalle singole
scadenze di ciascun canone, ma soltanto dal momento in cui,
con il rilascio dell’immobile, il locatore è in grado di indicare
l’ammontare definitivo del suo credito (Cass. n. 34730/2021;
conf. Cass. n. 20310/2018). Sennonché, tale orientamento non
è invocato in modo pertinente nel caso di specie, in cui non si
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discute di un unico credito a formazione cronologicamente
progressiva, in quanto sorto da un unico contratto di durata,
bensì del cumulo di singoli crediti di rivalsa che hanno origine
da distinti contratti di lavoro subordinato.
Corretta è stata, pertanto, la scelta del tribunale di
esaminare le posizioni dei vari lavoratori, dividendoli in gruppi
con caratteristiche analoghe dal particolare punto di vista della
individuazione del momento in cui Ellamp Systems S.r.l.
avrebbe potuto presentare la domanda di ammissione al
passivo. In particolare, il dies a quo è stato individuato, per i
rapporti di lavoro già cessati, dalla data di pagamento delle
relative spettanze terminali e, per i rapporti di lavoro ancora
pendenti, dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione
con cui i lavoratori accettarono la liberazione dal debito della
società cedente l’azienda Ellamp S.p.A.
3. Il terzo motivo è così rubricato: «nullità del
provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., anche in
relazione agli art. 1353 e ss. c.c.».
Il motivo riguarda in modo specifico il gruppo di crediti per
i quali il Tribunale di Varese ha individuato il dies a quo del
termine per presentare la domanda di ammissione al passivo
nella data in cui i lavoratori sottoscrissero singoli verbali di
conciliazione nei quali accettarono l’accollo privativo, da parte
di Ellamp Systems S.r.l., dei debiti maturati prima dell’affitto
d’azienda e, quindi, di spettanza di Ellamp S.p.A. La ricorrente
contesta al giudice del merito di non avere considerato che in
quei verbali l’efficacia dell’accollo privativo era subordinata alla
cessione d’azienda a favore dell’affittuaria.
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3.1. Il motivo è inammissibile, perché privo di indicazioni
su quale sarebbe la rilevanza della questione sollevata rispetto
alla individuazione della data a partire dalla quale la ricorrente
avrebbe potuto proporre la domanda di ammissione al passivo.
Occorre infatti ricordare – dato giuridico con il quale il
motivo di ricorso non si confronta – che il credito condizionato
è suscettibile di immediata domanda di ammissione al passivo,
dovendo il giudice ammetterlo con riserva (art. 204, comma 2,
lett. a , c.c.i.i.), da sciogliersi quando la condizione si verifica
(art. 228 c.c.i.i.).
4. Il quarto motivo denuncia «nullità del provvedimento ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 1988 c.c.».
La ricorrente si duole che il tribunale non abbia ravvisato
una ricognizione del debito da parte di Ellamp S.p.A., opponibile
anche alla procedura concorsuale, nel contratto d’affitto
d’azienda, il cui allegato F conteneva, per ciascun lavoratore,
l’esatta indicazione delle poste maturate per TFR, ferie non
godute e ROL (riduzione di orario).
4.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.
Innanzitutto, poiché il tribunale ha negato che l’allegato F
contenga una ricognizione di debito, viene posta in sostanza una
questione relativa all’interpretazione del testo negoziale, senza
che venga denunciata la violazione dei canoni legali di
ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss.). Occorre allora
ricordare che « l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi
indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile
in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo
dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni
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di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione
denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la
specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui
il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai
suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del
contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta
reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione
censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di
legittimità » (così, ex multis , Cass. n. 353/2025).
In secondo luogo, non si comprende che utilità potrebbe
avere, ai fini dell’accoglimento del ricorso, la tesi secondo cui vi
sarebbe stata una ricognizione di debito risalente ad epoca
addirittura precedente all’apertura della liquidazione giudiziale.
È evidente che la ricognizione di un debito può avvenire solo
dopo che il debito è sorto; e se davvero nell’affitto di azienda
fosse contenuto un riconoscimento del debito della cui
ammissione al passivo qui si discute, non si tratterebbe di un
debito sorto in pendenza di procedura e l’inammissibilità della
domanda, perché tardiva, risulterebbe ancora più evidente.
5. Il quinto motivo prospetta «nullità del provvedimento
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o
falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale come
dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.».
Con questo motivo la ricorrente «contesta il fatto che il
Tribunale di Varese abbia respinto l’istanza di ammissione al
passivo del credito per sole ferie e ROL maturati e non goduti
dai dipendenti ancora in forza alla società in quanto essendo i
rapporti di lavoro ancora in corso, i dipendenti di cui trattasi
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possono ancora godere di tali periodi di ferie e ROL maturati in
“natura”».
5.1. Il motivo è inammissibile, sia perché i canoni legali di
ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati sono
indicati in modo collettivo e generico (v. giurisprudenza citata
per il motivo precedente), sia perché quella impugnata è
soltanto una delle tre autonome rationes decidendi che
sorreggono la motivazione del decreto in parte qua : ad essa si
aggiungono l’accertamento, in fatto, che la ricorrente non
avrebbe dato prova dell’intervenuto accollo liberatorio e la già
menzionata decorrenza del termine dalla data di sottoscrizione
dei verbali di conciliazione da parte dei lavoratori.
Deve essere allora qui ribadito il principio per cui,
« qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di
ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a
sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza,
o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationes
decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di
interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente
fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non
potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività
delle altre, alla cassazione della decisione stessa » (Cass. n.
5102/2024; conf. Cass. n. 11493/2018; Cass. S.u. 7931/2013;
Cass. nn. 2108/2012; 12372/2006).
6. Il sesto motivo censura la ritenuta «nullità del
provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche in
relazione all’art. 127 c.c.i.i., nonché per assoluta carenza di
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motivazione ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Si contesta al giudice del merito di non avere tenuto
conto, nel valutare il contegno processuale della liquidazione
giudiziale, che il curatore è un pubblico ufficiale per quanto
attiene all’esercizio delle sue funzioni.
Il presente motivo, come quello successivo, attiene
all’accertamento del quantum del credito, sicché – come rilevato
dal Procuratore generale – risulta assorbito (c.d. assorbimento
improprio) dopo l’esame dei motivi precedenti, con il rigetto dei
quali si è negata l’ammissibilità stessa della domanda di
ammissione al passivo. Tuttavia, ciò non vale per un solo
dipendente, il cui rapporto di lavoro cessò, come si legge nel
decreto, il 9.1.2024, sicché la domanda di ammissione fu
tempestiva in parte qua .
Sia pure con questa limitata residua rilevanza, gli ultimi
due motivi vanno quindi presi in esame.
6.1. In disparte la promiscuità di censure già rilevata
altrove, il sesto motivo è inammissibile, perché non si spiega –
e davvero non si comprende – in che modo la qualifica di
pubblico ufficiale del curatore dovrebbe influire, e a danno della
procedura, sul dovere del giudice di «porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte
costituita» (art. 115, comma 1, c.p.c.).
7. Infine, il settimo motivo prospetta «nullità del
provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. nonché
per omessa e illogica motivazione sul diniego alla richiesta di
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ammissione di CTU contabile oggetto di discussione tra le
parti».
La doglianza riguarda la mancata ammissione di una
c.t.u., che il tribunale ha motivato solo con riferimento alla
posizione del singolo dipendente per il quale ha ritenuto
ammissibile la domanda.
7.1. Il motivo è inammissibile, sia perché la mancata
motivazione del decreto con riguardo agli altri lavoratori è
irrilevante, dopo le decisioni assunte sulle precedenti censure,
sia perché la valutazione sulla completezza o meno della
documentazione disponibile ai fini dell’utile esperimento di una
consulenza tecnica contabile rientra nel perimetro degli
accertamenti riservati al giudice del merito e non sindacabili in
sede di legittimità.
8. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis
dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
compensa la ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,
che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al
15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
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dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima
Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 25.2.2026.
Il Consigliere estensore
Andrea Zuliani
Il Presidente
Francesco Terrusi
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