ScudoPMI

Giurisprudenza su art. 208 CCII

Domanda tardiva di ammissione ex art. 208, comma 3: termine di sessanta giorni anche per i crediti sorti durante la procedura

Cass. civ., sez. I, n. 12096/2026·

Trascrizione fedele al testo originale

Testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:

FRANCESCO TERRUSI ANDREA ZULIANI Presidente Consigliere rel. Liquidazione giudiziale – Insinuazione al

PAOLA VELLA Consigliere passivo – Crediti

GIUSEPPE DONGIACOMO ROBERTO AMATORE Consigliere Consigliere sopravvenuti – Termine Ud. 25/2/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16955/2025 R.G. proposto da

ELLAMP SYSTEMS S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicato

indirizzo PEC dell’avv. Roberto Vagaggini, che la rappresenta e

difende

- ricorrente -

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ELLAMP S.p.A. in liquidazione ,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18,

presso LCA Studio Legale, rappresentata e difesa dall’avv. Diana

Burroni

- controricorrente -

omissis

omissis

udita la relazione svolta, all’udienza del 25.2.2026, dal

Consigliere Andrea Zuliani;

1

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

uditi l’avv. Giovanni Iaria, comparso su delega dell’avv.

Roberto Vagaggini, e l’avv. Salvatore Sanzo, comparso su

delega dell’avv. Diana Burroni.

FATTI DI CAUSA

Ellamp Systems S.r.l., affittuaria, ed Ellamp S.p.A.,

concedente, stipularono un contratto di affitto di ramo d’azienda

in pendenza del quale Ellamp S.p.A. venne assoggettata a

liquidazione giudiziale dal Tribunale di Varese. Nel contratto

d’affitto subentrò la curatrice, la quale, all’esito della necessaria

procedura competitiva, cedette l’azienda alla società affittuaria.

Ellamp Systems S.r.l. propose domanda tardiva di

ammissione al passivo per un credito (originariamente indicato

in complessivi € 182.717,65, poi ridotto a € 171.851,75)

vantato a titolo di surroga in alcune spettanze dei lavoratori

dipendenti maturate prima dell’affitto del ramo d’azienda e delle

quali la cessionaria si era fatta carico in via esclusiva.

Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo, con

decisione di merito, non provato il credito.

Ellamp Systems S.r.l. propose opposizione allo stato

passivo e la liquidazione giudiziale, in via incidentale, ribadì

l’eccezione – già sollevata davanti al giudice delegato – di

inammissibilità della domanda perché tardiva rispetto al termine

di sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i.

Il collegio del tribunale accolse l’impugnazione incidentale

e rigettò integralmente l’opposizione allo stato passivo di Ellamp

Systems S.r.l.

Contro il decreto del tribunale Ellamp Systems S.r.l. ha

proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

2

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per

l’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato

conclusioni scritte per il rigetto del ricorso ed entrambe le parti

hanno depositato memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come

indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità del

provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i.».

La ricorrente, sul presupposto condiviso che il credito da

lei insinuato è sorto soltanto in pendenza della liquidazione

giudiziale, sostiene che non sarebbe applicabile il termine di

sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i., in

applicazione del quale il Tribunale di Varese ha invece dichiarato

inammissibile la domanda.

1.1. Il motivo, che pone per la prima volta all’attenzione

della Corte l’interpretazione di una disposizione innovativa del

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è infondato.

Nel vigore della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942),

la questione del termine per la presentazione delle domande di

ammissione al passivo dei crediti sorti in corso di procedura si

era posta dopo la novellazione dell’art. 101 (d.lgs. n. 5 del 2006

e d.lgs. n. 169 del 2007), con cui si stabilirono, per la

presentazione delle domande, la regola generale del termine

finale di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello

stato passivo (comma 1) e l’eccezione dell’ammissibilità delle

domande oltre quel termine «se l’istante prova che il ritardo è

dipeso da causa a lui non imputabile» (comma 4).

3

Per i crediti sorti in corso di procedura (normalmente, ma

non necessariamente, prededucibili) era emersa chiaramente,

da un lato, l’irrazionalità dell’applicazione di un termine generale

che potrebbe anche essere già spirato al momento del sorgere

del credito; dall’altro lato, la necessità di fissare comunque un

termine, con una decorrenza adeguata, pur in mancanza di una

esplicita previsione normativa. Nel ricorso viene citata la più

risalente giurisprudenza secondo cui quel termine veniva fissato

in un anno (in analogia con quanto stabilito nell’art. 101, comma

1, legge fall.), ma con decorrenza dal giorno in cui il credito è

sorto e non ci sono altri ostacoli alla presentazione della

domanda (Cass. nn. 34730/2021; 3872/2020; 18544/2019 e

altre conformi). Altra giurisprudenza, tuttavia, ha da ultimo

ritenuto tale soluzione troppo penalizzante per l’« esigenza di

definizione in termini ragionevoli del procedimento di

accertamento dei crediti » e stabilito che, per un corretto

bilanciamento di tale esigenza con « il diritto di azione e difesa

del creditore », il ritardo che determina l’inammissibilità della

domanda andava stabilito « non in termine fisso ma in base alle

circostanze concrete, secondo prudente (e motivato)

accertamento del giudice del merito » (Cass. n. 18760/2024).

Tale travaglio interpretativo era però la conseguenza della

mancanza di una disposizione di legge che fissasse il termine

per la presentazione delle domande per le quali il creditore fosse

in grado di dimostrare l’incolpevolezza del mancato rispetto del

termine di cui all’art. 101, comma 1, legge fall. Infatti, il citato

arresto n. 18760/2024 non fece altro che recepire – per le

domande di ammissione aventi ad oggetto i crediti sorti in

pendenza di procedura – l’orientamento già espresso da altra

decisione per le domande cd. ultratardive di ammissione dei

4

crediti concorsuali sorti prima della dichiarazione di fallimento

(Cass. 11000/2022). La questione, pertanto, si poneva, nel

vigore della legge fallimentare riformata, proprio e solo perché

l’art. 101, comma 4, ammetteva le domande ultratardive del

creditore incolpevole, ma non fissava alcun termine preciso per

la presentazione di tali domande. Da qui la necessità di una

integrazione da parte dell’interprete, dapprima tentata con

l’applicazione analogica del termine di un anno del primo

comma, successivamente con l’affidamento al giudice del merito

di un criterio elastico basato sull’esame del caso concreto e sul

contemperamento dei contrapposti valori coinvolti.

La disposizione qui in esame, correttamente applicata dal

Tribunale di Varese, è appunto venuta a eliminare l’incertezza

scaturita dalla novellata legge fallimentare, stabilendo che la

domanda ultratardiva (ora da considerare tale rispetto al

termine ridotto a sei mesi dall’art. 208, comma 1, c.c.i.i.) «… è

ammissibile solo se l’istante … trasmette la domanda al curatore

non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa

che ne ha impedito il deposito tempestivo». Il legislatore si è

fatto carico delle esigenze messe in evidenza dalle citate

decisioni di legittimità e, nell’esercizio del suo potere

discrezionale, ha fissato in sessanta giorni il termine congruo

per rispettare, ad un tempo, « il diritto di azione e difesa del

creditore » e l’« esigenza di definizione in termini ragionevoli del

procedimento di accertamento dei crediti ».

A questo punto, non vi è più alcuna ragione per ipotizzare

una soluzione diversa per i crediti sorti in pendenza di

procedura. Si tratta semplicemente di constatare la perfetta

equiparabilità tra la causa non imputabile che ha impedito la

domanda di ammissione di un credito concorsuale sorto prima

5

dell’apertura della procedura e la situazione in cui si trova il

titolare di credito sorto in pendenza di procedura. Finché il

credito non è sorto, la causa non imputabile è in re ipsa ; ma dal

momento in cui il credito è sorto (o, per i crediti prededucibili,

dal momento in cui è chiara la contestazione che ne rende

necessaria la tutela mediante l’insinuazione al passivo: art. 222,

comma 1, c.c.i.i.) non c’è ragione per cui non debba operare il

termine decadenziale di cui all’art. 208, comma 3.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, una

questione di ingiustificata disparità di trattamento si porrebbe

proprio nel caso in cui venisse garantita ai titolari di crediti sorti

in corso di procedura la disponibilità di un termine diverso e più

lungo, rispetto ai titolari di crediti anteriori, pur decorrendo

entrambi i termini dal momento in cui è possibile presentare la

domanda.

Il primo motivo viene dunque respinto con l’affermazione

del seguente principio di diritto (che solo per un’esigenza di

chiarezza, in considerazione della novità della questione,

contempla anche l’ipotesi, qui non rilevante, dei crediti

prededucibili): « L’art. 208, comma 3, c.c.i.i., che fissa, a pena

di inammissibilità, il termine di sessanta giorni dalla cessazione

della causa non imputabile per la presentazione delle domande

dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, si applica anche

ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che

siano, con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto e

sempre che non sussistano altri impedimenti non imputabili;

ove si tratti di crediti prededucibili, il termine non inizia a

decorrere prima di una chiara contestazione che renda

necessaria la tutela del credito mediante l’insinuazione al

passivo ai sensi dell’art. 222, comma 1, c.c.i.i. ».

6

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «nullità del

provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., nonché

per assoluta carenza di motivazione ovvero omesso esame circa

un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione

tra le parti».

La censura riguarda la scelta del tribunale di individuare

diverse decorrenze del termine per presentare la domanda di

ammissione al passivo, in ragione delle diverse situazioni

riguardanti i singoli dipendenti nei cui diritti Ellamp Systems

S.r.l. si è surrogata. Secondo la ricorrente, il dies a quo si

sarebbe dovuto individuare, per tutti, nella data di cessione

dell’azienda affittata (22.12.2023), rispetto alla quale il termine

di sessanta giorni risulterebbe rispettato (domanda presentata

il 20.2.2024).

2.1. Al netto del profilo di inammissibilità che si ravvisa

nella mescolanza di mezzi eterogenei (violazione di norme di

diritto, carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi;

v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018), il motivo è infondato.

La ricorrente invoca la giurisprudenza formatasi in materia

di insinuazione al passivo di un credito da contratto di locazione

pendente in corso di procedura, per il quale si è statuito che il

termine per presentare la domanda avente ad oggetto una

pluralità di canoni scaduti e non pagati non decorre dalle singole

scadenze di ciascun canone, ma soltanto dal momento in cui,

con il rilascio dell’immobile, il locatore è in grado di indicare

l’ammontare definitivo del suo credito (Cass. n. 34730/2021;

conf. Cass. n. 20310/2018). Sennonché, tale orientamento non

è invocato in modo pertinente nel caso di specie, in cui non si

7

discute di un unico credito a formazione cronologicamente

progressiva, in quanto sorto da un unico contratto di durata,

bensì del cumulo di singoli crediti di rivalsa che hanno origine

da distinti contratti di lavoro subordinato.

Corretta è stata, pertanto, la scelta del tribunale di

esaminare le posizioni dei vari lavoratori, dividendoli in gruppi

con caratteristiche analoghe dal particolare punto di vista della

individuazione del momento in cui Ellamp Systems S.r.l.

avrebbe potuto presentare la domanda di ammissione al

passivo. In particolare, il dies a quo è stato individuato, per i

rapporti di lavoro già cessati, dalla data di pagamento delle

relative spettanze terminali e, per i rapporti di lavoro ancora

pendenti, dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione

con cui i lavoratori accettarono la liberazione dal debito della

società cedente l’azienda Ellamp S.p.A.

3. Il terzo motivo è così rubricato: «nullità del

provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., anche in

relazione agli art. 1353 e ss. c.c.».

Il motivo riguarda in modo specifico il gruppo di crediti per

i quali il Tribunale di Varese ha individuato il dies a quo del

termine per presentare la domanda di ammissione al passivo

nella data in cui i lavoratori sottoscrissero singoli verbali di

conciliazione nei quali accettarono l’accollo privativo, da parte

di Ellamp Systems S.r.l., dei debiti maturati prima dell’affitto

d’azienda e, quindi, di spettanza di Ellamp S.p.A. La ricorrente

contesta al giudice del merito di non avere considerato che in

quei verbali l’efficacia dell’accollo privativo era subordinata alla

cessione d’azienda a favore dell’affittuaria.

8

3.1. Il motivo è inammissibile, perché privo di indicazioni

su quale sarebbe la rilevanza della questione sollevata rispetto

alla individuazione della data a partire dalla quale la ricorrente

avrebbe potuto proporre la domanda di ammissione al passivo.

Occorre infatti ricordare – dato giuridico con il quale il

motivo di ricorso non si confronta – che il credito condizionato

è suscettibile di immediata domanda di ammissione al passivo,

dovendo il giudice ammetterlo con riserva (art. 204, comma 2,

lett. a , c.c.i.i.), da sciogliersi quando la condizione si verifica

(art. 228 c.c.i.i.).

4. Il quarto motivo denuncia «nullità del provvedimento ai

sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o

falsa applicazione dell’art. 1988 c.c.».

La ricorrente si duole che il tribunale non abbia ravvisato

una ricognizione del debito da parte di Ellamp S.p.A., opponibile

anche alla procedura concorsuale, nel contratto d’affitto

d’azienda, il cui allegato F conteneva, per ciascun lavoratore,

l’esatta indicazione delle poste maturate per TFR, ferie non

godute e ROL (riduzione di orario).

4.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.

Innanzitutto, poiché il tribunale ha negato che l’allegato F

contenga una ricognizione di debito, viene posta in sostanza una

questione relativa all’interpretazione del testo negoziale, senza

che venga denunciata la violazione dei canoni legali di

ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss.). Occorre allora

ricordare che « l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi

indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile

in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo

dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni

9

di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione

denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la

specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui

il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai

suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del

contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta

reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione

censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di

legittimità » (così, ex multis , Cass. n. 353/2025).

In secondo luogo, non si comprende che utilità potrebbe

avere, ai fini dell’accoglimento del ricorso, la tesi secondo cui vi

sarebbe stata una ricognizione di debito risalente ad epoca

addirittura precedente all’apertura della liquidazione giudiziale.

È evidente che la ricognizione di un debito può avvenire solo

dopo che il debito è sorto; e se davvero nell’affitto di azienda

fosse contenuto un riconoscimento del debito della cui

ammissione al passivo qui si discute, non si tratterebbe di un

debito sorto in pendenza di procedura e l’inammissibilità della

domanda, perché tardiva, risulterebbe ancora più evidente.

5. Il quinto motivo prospetta «nullità del provvedimento

ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o

falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale come

dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.».

Con questo motivo la ricorrente «contesta il fatto che il

Tribunale di Varese abbia respinto l’istanza di ammissione al

passivo del credito per sole ferie e ROL maturati e non goduti

dai dipendenti ancora in forza alla società in quanto essendo i

rapporti di lavoro ancora in corso, i dipendenti di cui trattasi

10

possono ancora godere di tali periodi di ferie e ROL maturati in

“natura”».

5.1. Il motivo è inammissibile, sia perché i canoni legali di

ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati sono

indicati in modo collettivo e generico (v. giurisprudenza citata

per il motivo precedente), sia perché quella impugnata è

soltanto una delle tre autonome rationes decidendi che

sorreggono la motivazione del decreto in parte qua : ad essa si

aggiungono l’accertamento, in fatto, che la ricorrente non

avrebbe dato prova dell’intervenuto accollo liberatorio e la già

menzionata decorrenza del termine dalla data di sottoscrizione

dei verbali di conciliazione da parte dei lavoratori.

Deve essere allora qui ribadito il principio per cui,

« qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di

ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a

sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza,

o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationes

decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di

interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente

fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non

potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività

delle altre, alla cassazione della decisione stessa » (Cass. n.

5102/2024; conf. Cass. n. 11493/2018; Cass. S.u. 7931/2013;

Cass. nn. 2108/2012; 12372/2006).

6. Il sesto motivo censura la ritenuta «nullità del

provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche in

relazione all’art. 127 c.c.i.i., nonché per assoluta carenza di

11

motivazione ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Si contesta al giudice del merito di non avere tenuto

conto, nel valutare il contegno processuale della liquidazione

giudiziale, che il curatore è un pubblico ufficiale per quanto

attiene all’esercizio delle sue funzioni.

Il presente motivo, come quello successivo, attiene

all’accertamento del quantum del credito, sicché – come rilevato

dal Procuratore generale – risulta assorbito (c.d. assorbimento

improprio) dopo l’esame dei motivi precedenti, con il rigetto dei

quali si è negata l’ammissibilità stessa della domanda di

ammissione al passivo. Tuttavia, ciò non vale per un solo

dipendente, il cui rapporto di lavoro cessò, come si legge nel

decreto, il 9.1.2024, sicché la domanda di ammissione fu

tempestiva in parte qua .

Sia pure con questa limitata residua rilevanza, gli ultimi

due motivi vanno quindi presi in esame.

6.1. In disparte la promiscuità di censure già rilevata

altrove, il sesto motivo è inammissibile, perché non si spiega –

e davvero non si comprende – in che modo la qualifica di

pubblico ufficiale del curatore dovrebbe influire, e a danno della

procedura, sul dovere del giudice di «porre a fondamento della

decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,

nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte

costituita» (art. 115, comma 1, c.p.c.).

7. Infine, il settimo motivo prospetta «nullità del

provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. nonché

per omessa e illogica motivazione sul diniego alla richiesta di

12

ammissione di CTU contabile oggetto di discussione tra le

parti».

La doglianza riguarda la mancata ammissione di una

c.t.u., che il tribunale ha motivato solo con riferimento alla

posizione del singolo dipendente per il quale ha ritenuto

ammissibile la domanda.

7.1. Il motivo è inammissibile, sia perché la mancata

motivazione del decreto con riguardo agli altri lavoratori è

irrilevante, dopo le decisioni assunte sulle precedenti censure,

sia perché la valutazione sulla completezza o meno della

documentazione disponibile ai fini dell’utile esperimento di una

consulenza tecnica contabile rientra nel perimetro degli

accertamenti riservati al giudice del merito e non sindacabili in

sede di legittimità.

8. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità

seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115

del 2002, sussistono i presupposti per il versamento

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis

dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa la ricorrente al pagamento, in favore della

controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,

che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al

15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;

13

dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R.

n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima

Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 25.2.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente

Francesco Terrusi

14