ScudoPMI

Giurisprudenza su art. 2407 c.c.

Ordinanza sulla portata temporale del nuovo limite alla responsabilità dei sindaci ex art. 2407, comma 2

Cass. civ., sez. I, ord. n. 1392/2026·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1392 Anno 2026

Presidente: FERRO MASSIMO

Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 22/01/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27448/2020 R.G. proposto da:

BUSALINI MARCO, CHIAPPA FRANCO, rappresentati e difesi dall'avvocato

GENNARO TEDESCO, domicilio digitale:

gennaro.tedesco@milano.pecavvocati.it

-ricorrente-

contro

MAEL SPA, successore a titolo universale quale incorporante di LEONESSA

INVESTIMENTI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO

MONACO unitamente all’avvocato SALVATORE SANZO, domicilio digitale:

salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it,

federicomonaco@pec.legalemonaco.it

-controricorrente-

nonché contro

ASSICURATORI DEI LLOYDS, GIUSEPPE DAL BEN

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 76/2020

depositata il 23/01/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal

Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. — Con ricorso per cassazione notificato il 19/10/2020, Marco

Busalini e Franco Chiappa hanno impugnato, sulla base di tre motivi, la

sentenza della Corte d’Appello di Torino – sezione specializzata in materia

di impresa, del 23/01/2020 (non notificata), di rigetto dell’appello dagli

stessi proposto contro la sentenza con cui il Tribunale di Torino, al netto

degli accordi transattivi raggiunti tra il Fallimento Cover Industrial s.r.l. e

gli altri convenuti, ha accolto la domanda ex art. 146 l.fall. proposta nei

confronti dell’amministratore Giuseppe Dal Ben nonché dei componenti del

collegio sindacale Marco Busalini e Franco Chiappa, li ha condannati in solido

a corrispondere al Fallimento la somma di € 3.000.000,00 (oltre

rivalutazione e interessi), determinando la quota di ripartizione interna di

responsabilità tra i condebitori solidali nella misura di 1/3 ciascuno (pari a

€ 1.000.000,00), e ha dichiarato i terzi chiamati in causa Assicuratori dei

Lloyd's tenuti a manlevare e tenere indenni i convenuti Marco Busalini e

Franco Chiappa delle somme da essi dovute al Fallimento (corrispondendo

la somma di € 995.000,00), con condanna alle spese dei convenuti in favore

dell’attore e dei terzi chiamati in causa in favore dei convenuti.

1.1. — MAEL s.p.a., quale successore a titolo universale della società

Leonessa Investimenti s.r.l., terzo assuntore del concordato fallimentare nel

Fallimento Cover Industrial s.r.l., ha resistito con controricorso, notificato il

30/11/2020.

1.2. — Nelle more del presente giudizio, a seguito di accordo

transattivo intervenuto esclusivamente tra MAEL e Franco Chiappa,

quest’ultimo in data 21/06/2024 ha notificato a MAEL atto di rinuncia al

proprio ricorso per cassazione, con compensazione integrale delle spese, e

la prima gli ha a sua volta notificato in data 24/06/2024 atto di accettazione

della rinuncia e contestuale rinuncia alle domande svolte in controricorso

nei suoi confronti, con compensazione integrale delle spese.

1.3. — Resta, dunque, da esaminare il ricorso limitatamente alla

posizione di Marco Busalini, rispetto al quale MAEL ha resistito con

controricorso. Entrambe le parti interessate hanno depositato memoria. I

restanti intimati non hanno svolto difese.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

2. — Con il primo motivo di ricorso Marco Busalini denunzia la

«Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. a seguito del giudicato

formatosi nel giudizio svoltosi tra le stesse parti e conclusosi con l'ordinanza

n. 29911 in data 18 novembre 2019 di codesta Corte anche con riferimento

all'art. 96 della legge fallimentare».

Il ricorrente si riferisce all’ordinanza con cui questa Corte ha dichiarato

inammissibili, in quanto di natura meritale, i due motivi di ricorso proposti

dal Fallimento Cover Industrial s.r.l. – I. « per avere il tribunale ritenuto

che non vi fossero elementi sufficienti per affermare con certezza la carenza

ed insufficienza dell'attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione

posta in essere dai sindaci in adempimento del loro mandato » ed aver

« aderito alle conclusioni del ctu, pur in presenza di indici emergenti dal

bilancio di esercizio del 2009 che inconfutabilmente attestavano l'insolvenza

della società »; II. per omessa valutazione dell'atto di citazione con il quale,

nelle more di quel giudizio, « il fallimento aveva promosso ex art. 146 l. fall.

l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sindaci e della

società di revisione della debitrice » – con conseguente passaggio in

giudicato del decreto con cui il Tribunale di Verbania, accogliendo

l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Marco Busalini, aveva ammesso

al passivo fallimentare, in via privilegiata, il credito per i compensi derivanti

dalla sua attività di componente del collegio sindacale della società poi

fallita, rilevando che: i) « sulla base della documentazione acquisita, non vi

era ragione di discostarsi dalle conclusioni della Ctu », nel senso che « non

vi erano dunque elementi per affermare con certezza la carenza o

inadeguatezza del monitoraggio della situazione aziendale ed in generale

una violazione dei doveri di vigilanza da parte dei sindaci »; ii) « le

affermazioni circa il danno cagionato alla società dai sindaci erano del tutto

generiche, mancando sia la prova del danno che del nesso causale ».

Secondo il ricorrente, il giudicato si sarebbe formato anche con riferimento

ai presupposti logici del credito ammesso al passivo, quindi «oltre al

concreto compimento dell'attività di sindaco, anche lo svolgimento

dell'attività secondo il canone della diligenza professionale prescritta».

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2.1. — L’assunto è infondato e il motivo va respinto.

2.2. — Occorre muovere dal rilievo che l’ammissione di un credito al

passivo fallimentare (così come l’accoglimento della domanda di

rivendicazione o restituzione) non ha affatto una portata tale da precludere

« qualsivoglia “azione ordinaria” della curatela fallimentare» (Cass. n.

30327/2024).

L’errore che inficia il ragionamento del ricorrente risiede nella automatica

trasposizione delle categorie logiche proprie del giudicato formatosi nel

contesto di giudizi ordinari di cognizione, al giudicato endoconcorsuale

conseguente all'ammissione di un credito allo stato passivo, il cui statuto

speciale si radica invece nell'art. 96, ult. comma, l. fall., a norma del quale

"il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal

tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto

ai fini del concorso": il che sta a significare che i provvedimenti adottati in

sede di accertamento del passivo fallimentare, quand'anche divenuti

definitivi, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti

preclusivi nell'ambito della stessa procedura fallimentare.

In questi termini si esprimeva già Cass. n. 8010/2022, presentandolo come

un approdo “indiscusso” della giurisprudenza di legittimità (con rinvio, ex

aliis , a Cass. n. 25640/2017), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile

alle decisioni assunte nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo

fallimentare «osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti

all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare,

e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad

altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo

rapporto giuridico».

2.3. — Anche Cass. n. 7772/2024 ha ribadito che «tra la decisione

assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il

rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche

entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo

rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa

attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il

primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza

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esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.» (conf.

Cass. n. 11808/2022, n. 27709/2020), fatta salva la limitata proiezione

esterna di cui all’art. 120, comma 4, l.fall.

In quella sede si è sottolineato come i principi che presiedono in via

ordinaria al giudicato – generalmente correlato all'oggetto del processo, e

dunque a tutto quanto rientri nel suo perimetro, ivi compresa non solo

l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi,

estintivi e modificativi, di modo che, qualora due giudizi tra le stesse parti

abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, e uno di

essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento

compiuto circa una situazione giuridica, o la risoluzione di una questione di

fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le

cause, o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in

giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso

in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono

lo scopo e il petitum del primo (Cass. 27013/2022, 32370/2023,

2387/2024) – non sono automaticamente trasponibili al giudicato cd.

endofallimentare (tenuto conto anche del principio di esclusività ex art. 52,

l.fall. e del “contraddittorio incrociato”, che a rigore esclude l’identità delle

parti rispetto ad altro giudizio promosso in sede ordinaria), dal momento

che «le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il

riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti in

sede concorsuale, ma non creano un vincolo sulle questioni comuni ad altra

eventuale controversia vertente tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul

medesimo rapporto giuridico (Cass. 19940/2006, 25640/2017,

27709/2020, 8010/2022, 34421/2023)».

E ciò anche in considerazione della «peculiare fisionomia del procedimento

di accertamento del passivo, nel quale la situazione sostanziale che viene

in rilievo non è tanto il diritto di credito, quanto il “diritto al concorso”, o

comunque il diritto di credito nella sua declinazione concorsuale: una sorta

di diritto sostanziale “a tempo”, destinato indissolubilmente e ab origine ad

essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della

procedura fallimentare, attraverso la partecipazione ai riparti (Cass.

11808/2022, 4632/2023)».

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2.4. — Questi principi hanno trovato applicazione anche nelle ipotesi

di contemporanea pendenza di un'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall.

instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di amministratori o sindaci

della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal

medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per

l'attività svolta; ipotesi nelle quali si è esclusa espressamente sia

l'ammissione del credito con riserva (in quanto consentita solo nei casi

tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, l. fall.), sia la sospensione

necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione allo stato passivo,

sul rilievo che in quella sede il curatore può eccepire i fatti estintivi,

modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass. n.

3804/2022; conf., da ultimo, Cass. n. 26733/2025).

Del resto, in sede di accertamento del passivo il curatore fallimentare può

solo limitarsi ad eccepire (in via riconvenzionale) l’inadempimento o il non

esatto adempimento della prestazione da parte dell’amministratore o del

sindaco, al fine di escludere o ridurre il compenso di cui questi chieda

l’ammissione al passivo, ma non può proporre domanda riconvenzionale per

l’accertamento della responsabilità e il risarcimento dei danni, da proporre

necessariamente in sede ordinaria.

E dunque, l’accertamento sulla diligenza nell’adempimento potrà svolgersi

nel giudizio fallimentare solo in via incidentale, mentre nel giudizio ordinario

si svolgerà in via principale.

Inoltre, le due azioni contrapposte (quella del creditore e quella del

curatore) riguardano diritti diversi, oltre che soggetti alla competenza di

giudici diversi: il diritto al compenso, al rito esclusivo fallimentare; il diritto

al risarcimento del danno da inadempimento, alla competenza della sezione

specializzata in materia di impresa del tribunale ordinario.

2.5. — Deve quindi confermarsi l’indirizzo nomofilattico in base al

quale le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il

riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti solo

nella medesima sede concorsuale, oltre che in ogni giudizio promosso in

sede ordinaria che incida sullo stato passivo fallimentare, al di fuori dei

rimedi previsti dagli artt. 98 e s. l. fall., dal momento che il curatore, di

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fronte al giudicato endofallimentare, può semmai chiedere la revocazione

del credito ammesso, ai sensi dell'art. 102 l. fall., ma non può agire in via

ordinaria per rimettere in discussione il titolo, ovvero gli elementi che lo

costituiscono o lo connotano (cfr. Cass. n. 13289/2012 e n. 20222/2013,

entrambe in tema di azione revocatoria). Al contrario, esse non creano un

vincolo sulle questioni comuni ad altra eventuale controversia pendente in

sede ordinaria tra le stesse parti e vertente sullo stesso rapporto giuridico

(Cass. nn. 19940/2006, 25640/2017, 27709/2020, 8010/2022,

34421/2023, 7772/2024, 26733/2025; cfr. Cass. 19319/2015, ove si è

escluso che il giudicato endofallimentare formatosi sull'ammissione al

passivo del credito relativo al saldo del corrispettivo impedisse l'esercizio

dell'azione revocatoria fallimentare del pagamento di un acconto).

Nel caso in esame, l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. promossa

dalla curatela fallimentare nei confronti del sindaco risulta finalizzata solo

ad ottenere il risarcimento dei danni, senza mettere in discussione la

definitiva ammissione al passivo fallimentare del credito insinuato a titolo

di compenso per l’attività svolta dal medesimo sindaco, che pertanto non

spiega alcun effetto preclusivo sul giudizio pendente n sede ordinaria.

3. — Il secondo mezzo prospetta la «Violazione e falsa applicazione

dell'art. 2407 c.c. e dell'art. 2409 ter c.c. con riferimento alla responsabilità

del collegio sindacale nel caso in cui la revisione dei conti sia affidata a un

revisore esterno»”.

Il ricorrente lamenta che la corte d'appello non avrebbe «minimamente

considerato che la CovVer Industrial S.r.l. aveva affidato la revisione

contabile alla Audirevi S.r.l. e che, per effetto dei diversi ruoli ricoperti, al

collegio sindacale non potevano essere attribuite responsabilità di sorta in

ordine alla mancata valutazione delle singole poste del bilancio dell'esercizio

2009 e al controllo contabile, che non competeva a tale organo di controllo

stante l'incarico affidato dalla fallita al revisore».

4. — Analogamente con il terzo motivo si deduce «Erronea e falsa

applicazione degli articoli 2407 2° comma c.c. e 1298 2° comma c.c. in

relazione alla ripartizione interna delle quote di responsabilità», per avere

la corte territoriale affermato che «il grado di responsabilità dei sindaci

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sarebbe pari a quello degli amministratori» e poi attribuito invece «ai due

sindaci una percentuale dell'obbligazione risarcitoria superiore a quella degli

amministratori, rispettivamente 2/3 e 1/3».

5. — Entrambe le censure sono inammissibili per plurimi limiti di

autosufficienza, in relazione alla loro sostanziale natura meritale e perché,

sotto l’apparente formulazione di vizi di violazione di legge, tradiscono

l’intento di ottenere una diversa valutazione di elementi probatori scrutinati

in modo conforme nei due gradi del giudizio di merito, trasformando

surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito

(Cass. Sez. U, 34476/2019), così trascurando che la Corte di cassazione

non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un

controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di

riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (Cass. Sez. U,

28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018,

8758/2017), mentre la valutazione del materiale probatorio è attività

riservata in via esclusiva al giudice di merito ( ex plurimis , Cass. 42/2009,

11511/2014, 16467/2017).

5.1. — Nel caso di specie, la corte d’appello ha attentamente valutato

tutti gli elementi che vengono ora riproposti nei due motivi in esame, con

una motivazione ampia, logica e coerente, come tale non sindacabile in sede

di legittimità, se non sotto il filtro del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,

però non dedotto, né peraltro deducibile, ai sensi dell'art. 348-ter, commi

4 e 5, c.p.c., in presenza della cd. doppia conforme (applicabile ai giudizi

d’appello introdotti dall’11 settembre 2012), che ricorre quando le decisioni

assunte nei due gradi di giudizio di merito risultino fondate – come nel caso

in esame – sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti

principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia

eventualmente aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la

statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022; cfr. Cass.

26934/2023, 5947/2023).

6. — In memoria il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 2407,

comma 2, c.c., come modificato dalla legge n. 35/2025, «anche al caso in

esame, con il conseguente rinvio al Giudice del merito per la eventuale

determinazione degli importi dovuti dal Dr. Busalini a titolo di risarcimento

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del danno in conformità ai parametri previsti dalla norma citata», ritenuta

norma “latamente processuale”.

6.1. — La richiesta non può essere accolta. Ritiene il Collegio che, in

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risarcitoria del ricorrente, come conformata nella sentenza impugnata, non

si applichi l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del

2025 entrato in vigore il 12 aprile 2025, lì dove prevede (anche se si tratta

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danni per equivalente ha affermato che la stima e la determinazione del

pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri legali (o

giurisprudenziali) vigenti (o praticati) al momento della liquidazione, e

dunque all’atto della pronuncia, anche non definitiva, sulla domanda

risarcitoria formulata in sede giurisdizionale, o arbitrale, restando preclusa,

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una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di

criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (Cass. n. 5013/2017;

cfr. Cass. n. 8839/2025, in motiv.).

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questa Corte ha ritenuto che il pregiudizio dev’essere liquidato in base ai

criteri stabiliti dall’art. 7, comma 4, della l. n. 24/2017, anche se si tratta

(con il solo limite del giudicato interno in ordine al quantum ) di fatti illeciti

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31868/2024).

omissis quantum non rappresenta un

(ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie normativa della

responsabilità civile, ma costituisce soltanto l’espressione della misura

monetaria «più adeguata a garantire il ristoro dell’effettivo danno patito»;

se dunque, si è detto, il principio di irretroattività della legge impedisce

all’intervento del legislatore di andare ad incidere su effetti giuridici già

interamente prodottisi – in quanto dalla legge ricollegati a determinati fatti,

assunti ad elementi della fattispecie, che, una volta venuti ad esistenza nella

realtà, non possono più essere negati o modificati – quei limiti alla efficacia

retroattiva della legge non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui la

norma generale e astratta successiva venga ad incidere su di un rapporto

giuridico ancora in corso di esecuzione, o ancora controverso, regolando o

definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente

di un bene perduto che deve essere risarcito» (v. Cass. n. 28990/2019 cit.).

In tal senso si è sottolineato che la norma sopravvenuta – dettata per

disciplinare un settore, come la «quantificazione del danno non patrimoniale

nelle controversie per responsabilità sanitaria» precedentemente lasciato al

potere giudiziale integrativo, non disciplina la fattispecie costituiva del

diritto sostanziale, modificandone gli elementi costitutivi, ma definisce, nella

materia della responsabilità sanitaria, l’ambito delle modalità di esercizio

del potere di liquidazione equitativa del danno “non patrimoniale” attribuito

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al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. E dunque la citata nuova disposizione

– nata per porre al riparo l’esercizio del potere giurisdizionale, conformatosi

al criterio legale, da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt.

1226 e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità o assenza di

motivazione della quantificazione del danno in questione – «si rivolge

esclusivamente al Giudice (…) indicando quale più adeguato il criterio

tabellare» (rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura, cui

avrebbe potuto ricorrere al momento della aestimatio ), «delimitandone

l’ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio

equitativo»; questa è la ragione della sua applicabilità nei giudizi non ancora

definiti, nei quali quel potere risulta, evidentemente, ancora esercitabile

(Cass. n. 28990/2019, in motiv.).

6.3. — Lo stesso è a dirsi per gli altri casi di danni non patrimoniali,

indicati da Cass. n. 19229 del 2022, come: il danno da morte dei prossimi

congiunti, da liquidarsi in base ai parametri (cd. tabelle ) vigenti al momento

della liquidazione e non dell’illecito (Cass. n. 7272 del 2012); il danno alla

persona derivante da lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante

dalla circolazione stradale, che dev’essere liquidato in base alla disposizione

di cui art. 32, comma 3- quater , del d.l. n. 1/2012, conv. con l. n. 27/2012,

anche se si tratta di sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore

(Cass. n. 18773 del 2016); il danno da ingiusta detenzione, la cui

liquidazione dev’essere svolta in base al massimale vigente al momento

della liquidazione e non della detenzione (Cass. Sez. U. pen. n. 24287 del

2001, in motiv.).

6.4. — D’altra parte, non mancano disposizioni che, nella materia del

risarcimento dei danni non patrimoniali, depongono in senso contrario

all’esposto principio, come il d.P.R. n. 12/2025 che, con efficacia dal

5.3. 2025, ha adottato, ai sensi dell’art. 138, comma 1, del codice delle

assicurazioni private, la tabella unica nazionale ai fini del ” risarcimento del

danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti

all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria

o sociosanitaria, pubblica o private ”, stabilendo, all’art. 5, che le relative

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motiv., e la questione pregiudiziale, ivi descritta, che ai sensi dell’art. 363-

bis c.p.c. è stata sollevata sul “ se, in relazione alla controversia … relativa

ad una domanda risarcitoria di danno alla salute … derivante da sinistro

della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della

sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo

2025, … il giudice: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n.

12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non

incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la

Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene

salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi le

Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia

para-normativa, quale parametro di conformità della valutazione equitativa

del danno biologico alle disposizioni di cui agli arti. 1226 e 2056 cod. civ.;

2) oppure, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrà

necessariamente applicare la TUN, avendo questa assunto, dopo

l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo

parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non

patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226

e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata motivazione, sarà libero di applicare,

in tutto o in parte, la TUN, ovvero la Tabella per la liquidazione del danno

non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio

sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della

fattispecie concreta ”).

6.5. — Ora, come anticipato, quel principio di cui s’è sopra detto vale

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Non si tratta, qui, del risarcimento di un danno non patrimoniale, che,

essendo volto a reintegrare un bene insuscettibile di valutazione economica,

dev’essere necessariamente liquidato, a mezzo di un giudizio d’equità

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integrativa, con i criteri – in quel momento vigenti – predisposti dalla legge

o dalla prassi giurisprudenziale.

Si tratta, piuttosto, del risarcimento del danno patrimoniale (emergente)

arrecato al patrimonio della società (e, di riflesso, ai suoi creditori), da

liquidarsi nell’unica misura a tal fine possibile, vale a dire la somma

corrispondente al valore oggettivo (il quale dev’essere semplicemente

quantificato) che, al momento della verificazione del pregiudizio, avevano i

beni indebitamente sottratti all’attivo della società e/o i debiti

indebitamente aggiunti al passivo della stessa.

Il risarcimento del danno patrimoniale tende infatti – a meno che la legge

non disponga inequivocamente in senso contrario, come l’art. 1783, comma

3, c.c., che, in materia di responsabilità delle cose portate in albergo, già

nella sua originaria formulazione, all’epoca contenuta nell’art. 1784, comma

1, c.c., non assicurava al danneggiato l’integrale risarcimento del danno

subito, tant’è che la nuova formulazione che tale disposizione ha assunto

con la l. n. 35/1977, che ha portato il limite massimo di tale responsabilità

dalla somma di £. 200.000 all’importo corrispondente a cento volte il prezzo

dell’alloggio giornaliero in albergo, è stata ritenuta applicabile anche ai fatti

antecedenti alla sua entrata in vigore (Cass. n. 3231 del 1987) – a

reintegrare il pregiudizio economico corrispondente alla differenza tra il

valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe

avuto se l’obbligazione fosse stata correttamente adempiuta o il fatto illecito

non fosse stato posto in essere; differenza oggettivamente misurabile in

una somma di denaro, salvo il suo adeguamento alla svalutazione della

moneta nel corso del giudizio, nonché la possibilità di ricorrere, in via

suppletiva, alla liquidazione equitativa di tale valore, qualora la stima sia

oggettivamente ed incolpevolmente impossibile o di rilevante difficoltà (cfr.,

rispettivamente, Cass. n. 11018/2005 e n. 1981/1985 nonché Cass. n.

21607/2025).

Così stando le cose, risulta evidente che, a fronte della maturazione del

diritto al risarcimento in capo alla società danneggiata (e, di riflesso, ai suoi

creditori) già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio

sociale – che, per sua natura, non può che essere di regola meramente

patrimoniale – la norma sopravvenuta non può incidere sulla relativa

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quantificazione, come disciplinata dalla legge al momento della verificazione

del danno, la quale si configura come un effetto giuridico che, in

conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e

che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non

può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta (cfr. Cass.

Sez. U., n. 2061/2021 con riferimento alla “ disposizione di legge ” che

“ introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti

già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina

degli effetti che si sono già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una

nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima

dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti

verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione ”) che,

per un motivo o per l’altro, escluda o comprima l’estensione delle

conseguenze dannose, ad esempio limitando il quantum risarcibile ad una

somma determinata o determinabile.

Ciò è appunto avvenuto con il novellato art. 2407, comma 2, c.c., che ora

limita il risarcimento dei danni cui sono tenuti i sindaci (quale che ne sia la

loro effettiva misura), nei confronti della società e (tra l’altro) dei suoi

creditori, ad “ omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 cod. ass. priv., ha

rilevato che le modifiche, costituenti ius superveniens , introdotte al comma

2 ed al comma 3- quater del predetto articolo dall’art. 32 del d.l. n. 1/2012,

conv. con mod. in l. n. 27/2012 (nella parte in cui prevedono, per le lesioni

di lieve entità, la necessità di un “accertamento clinico-strumentale" per il

risarcimento del “ danno biologico permanente ” e di un riscontro medico-

legale visivo o strumentale per il risarcimento del “ danno da invalidità

temporanea ”), si applicano ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri

verificatasi prima della loro entrata in vigore) in quanto attengono non già

«alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì

solo al momento successivo del suo accertamento in concreto»; ciò significa

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che al contrario, ove, come nel caso in esame, le norme sopravvenute

attengono proprio alla “ consistenza ” (così come definita dalle norme

precedentemente in vigore) del diritto al risarcimento già maturato in

conseguenza del pregiudizio (patrimoniale) arrecato, le stesse non possono,

evidentemente, trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi in

precedenza e ai giudizi in corso.

Analogo conforto perviene dal rilievo del Giudice delle leggi secondo cui una

norma con efficacia (in ipotesi) retroattiva – fermo il limite del giudicato e

delle situazioni giuridiche consolidate – può legittimamente incidere sui

rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, soltanto nel caso

in cui tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri

interessi di rilevanza costituzionale (nella specie, di difficile, se non

impossibile, individuazione) ritenuti prevalenti (Corte cost. n. 271 del

2011).

Se dunque, in linea di principio, al legislatore non è preclusa la possibilità

di emanare norme retroattive o a portata retroattiva – sia innovative che di

interpretazione autentica – resta tuttavia necessario, al fine di ritenere

costituzionalmente legittima l’efficacia retroattiva della norma

sopravvenuta, che tale scelta normativa trovi adeguata giustificazione « sul

piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le

ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente

tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata »,

omissis

omissis il

principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre

ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento

legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di

omissis

omissis

omissis

omissis

6.7. — Orbene, se questi sono i « limiti generali all’efficacia retroattiva

delle leggi », risulta allora evidente che tali principi sarebbero senz’altro

sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo

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attualmente in vigore, avesse efficacia retroattiva e fosse perciò applicabile

anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e,

dunque, nei processi in corso.

Una simile conclusione finirebbe invero per arrecare una irrimediabile

lesione: i) alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la

precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli

stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio

dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio

generale previsto dall’art. 2055 c.c.; ii) alla legittima aspettativa della

società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore)

a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni,

sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori,

quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito

degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al

patrimonio sociale; iii) alla prerogativa-funzione propria del giudice di

procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento

dell’ an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche,

quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla

determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero

pregiudizio risarcibile.

6.8. — A tutto ciò può aggiungersi anche che la coeva modifica del

quarto comma dell’art. 2407 c.c. – che fa decorrere il termine quinquennale

dell’azione di responsabilità verso i sindaci «dal deposito della relazione di

cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno» –

è di per sé strutturata in modo da disporre solo per l’avvenire: e ciò non

solo – qui si ricorda - perché, in difetto di diverse previsioni, la legge entra

in vigore al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale, ma anche perché, facendo essa riferimento ad un dies a quo

inesistente nella precedente versione dell’art. 2407 c.c., risulta

ragionevolmente operativa a partire dal deposito dei bilanci dell’esercizio

2024; e non pare irragionevole che il legislatore abbia inteso far entrare in

vigore tutte le nuove disposizioni alla medesima data, piuttosto che dare

una decorrenza diversa al comma che disciplina la prescrizione rispetto a

quello che introduce un “tetto” alla “consistenza” del danno risarcibile.

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7. — Alla luce di quanto detto, valgono le conclusioni che seguono.

Quanto al ricorrente Franco Chiappa, ricorrono le condizioni ex art. 390

c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia

al ricorso con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché

l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

(cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020).

Quanto al ricorrente Marco Busalini, il ricorso va rigettato, con condanna

alle spese in favore di MAEL s.p.a., liquidate in dispositivo.

8. – Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell'art.

13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge

228/12, solo nei confronti del ricorrente Marco Busalini, trattandosi di

misura applicabile ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica

in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.

23175/2015, 19071/2018).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di Franco Chiappa, per

rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.

Rigetta il ricorso proposto da Marco Busalini e lo condanna al pagamento,

in favore del controricorrente MAEL s.p.a., delle spese del giudizio di

legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00

ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Marco Busalini,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,

per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.

Il Presidente

MASSIMO FERRO

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