Giurisprudenza su art. 2407 c.c.
Ordinanza sulla portata temporale del nuovo limite alla responsabilità dei sindaci ex art. 2407, comma 2
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1392 Anno 2026
Presidente: FERRO MASSIMO
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27448/2020 R.G. proposto da:
BUSALINI MARCO, CHIAPPA FRANCO, rappresentati e difesi dall'avvocato
GENNARO TEDESCO, domicilio digitale:
gennaro.tedesco@milano.pecavvocati.it
-ricorrente-
contro
MAEL SPA, successore a titolo universale quale incorporante di LEONESSA
INVESTIMENTI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO
MONACO unitamente all’avvocato SALVATORE SANZO, domicilio digitale:
salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it,
federicomonaco@pec.legalemonaco.it
-controricorrente-
nonché contro
ASSICURATORI DEI LLOYDS, GIUSEPPE DAL BEN
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 76/2020
depositata il 23/01/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal
Consigliere PAOLA VELLA.
FATTI DI CAUSA
1. — Con ricorso per cassazione notificato il 19/10/2020, Marco
Busalini e Franco Chiappa hanno impugnato, sulla base di tre motivi, la
sentenza della Corte d’Appello di Torino – sezione specializzata in materia
di impresa, del 23/01/2020 (non notificata), di rigetto dell’appello dagli
stessi proposto contro la sentenza con cui il Tribunale di Torino, al netto
degli accordi transattivi raggiunti tra il Fallimento Cover Industrial s.r.l. e
gli altri convenuti, ha accolto la domanda ex art. 146 l.fall. proposta nei
confronti dell’amministratore Giuseppe Dal Ben nonché dei componenti del
collegio sindacale Marco Busalini e Franco Chiappa, li ha condannati in solido
a corrispondere al Fallimento la somma di € 3.000.000,00 (oltre
rivalutazione e interessi), determinando la quota di ripartizione interna di
responsabilità tra i condebitori solidali nella misura di 1/3 ciascuno (pari a
€ 1.000.000,00), e ha dichiarato i terzi chiamati in causa Assicuratori dei
Lloyd's tenuti a manlevare e tenere indenni i convenuti Marco Busalini e
Franco Chiappa delle somme da essi dovute al Fallimento (corrispondendo
la somma di € 995.000,00), con condanna alle spese dei convenuti in favore
dell’attore e dei terzi chiamati in causa in favore dei convenuti.
1.1. — MAEL s.p.a., quale successore a titolo universale della società
Leonessa Investimenti s.r.l., terzo assuntore del concordato fallimentare nel
Fallimento Cover Industrial s.r.l., ha resistito con controricorso, notificato il
30/11/2020.
1.2. — Nelle more del presente giudizio, a seguito di accordo
transattivo intervenuto esclusivamente tra MAEL e Franco Chiappa,
quest’ultimo in data 21/06/2024 ha notificato a MAEL atto di rinuncia al
proprio ricorso per cassazione, con compensazione integrale delle spese, e
la prima gli ha a sua volta notificato in data 24/06/2024 atto di accettazione
della rinuncia e contestuale rinuncia alle domande svolte in controricorso
nei suoi confronti, con compensazione integrale delle spese.
1.3. — Resta, dunque, da esaminare il ricorso limitatamente alla
posizione di Marco Busalini, rispetto al quale MAEL ha resistito con
controricorso. Entrambe le parti interessate hanno depositato memoria. I
restanti intimati non hanno svolto difese.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
2. — Con il primo motivo di ricorso Marco Busalini denunzia la
«Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. a seguito del giudicato
formatosi nel giudizio svoltosi tra le stesse parti e conclusosi con l'ordinanza
n. 29911 in data 18 novembre 2019 di codesta Corte anche con riferimento
all'art. 96 della legge fallimentare».
Il ricorrente si riferisce all’ordinanza con cui questa Corte ha dichiarato
inammissibili, in quanto di natura meritale, i due motivi di ricorso proposti
dal Fallimento Cover Industrial s.r.l. – I. « per avere il tribunale ritenuto
che non vi fossero elementi sufficienti per affermare con certezza la carenza
ed insufficienza dell'attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione
posta in essere dai sindaci in adempimento del loro mandato » ed aver
« aderito alle conclusioni del ctu, pur in presenza di indici emergenti dal
bilancio di esercizio del 2009 che inconfutabilmente attestavano l'insolvenza
della società »; II. per omessa valutazione dell'atto di citazione con il quale,
nelle more di quel giudizio, « il fallimento aveva promosso ex art. 146 l. fall.
l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sindaci e della
società di revisione della debitrice » – con conseguente passaggio in
giudicato del decreto con cui il Tribunale di Verbania, accogliendo
l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Marco Busalini, aveva ammesso
al passivo fallimentare, in via privilegiata, il credito per i compensi derivanti
dalla sua attività di componente del collegio sindacale della società poi
fallita, rilevando che: i) « sulla base della documentazione acquisita, non vi
era ragione di discostarsi dalle conclusioni della Ctu », nel senso che « non
vi erano dunque elementi per affermare con certezza la carenza o
inadeguatezza del monitoraggio della situazione aziendale ed in generale
una violazione dei doveri di vigilanza da parte dei sindaci »; ii) « le
affermazioni circa il danno cagionato alla società dai sindaci erano del tutto
generiche, mancando sia la prova del danno che del nesso causale ».
Secondo il ricorrente, il giudicato si sarebbe formato anche con riferimento
ai presupposti logici del credito ammesso al passivo, quindi «oltre al
concreto compimento dell'attività di sindaco, anche lo svolgimento
dell'attività secondo il canone della diligenza professionale prescritta».
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2.1. — L’assunto è infondato e il motivo va respinto.
2.2. — Occorre muovere dal rilievo che l’ammissione di un credito al
passivo fallimentare (così come l’accoglimento della domanda di
rivendicazione o restituzione) non ha affatto una portata tale da precludere
« qualsivoglia “azione ordinaria” della curatela fallimentare» (Cass. n.
30327/2024).
L’errore che inficia il ragionamento del ricorrente risiede nella automatica
trasposizione delle categorie logiche proprie del giudicato formatosi nel
contesto di giudizi ordinari di cognizione, al giudicato endoconcorsuale
conseguente all'ammissione di un credito allo stato passivo, il cui statuto
speciale si radica invece nell'art. 96, ult. comma, l. fall., a norma del quale
"il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal
tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto
ai fini del concorso": il che sta a significare che i provvedimenti adottati in
sede di accertamento del passivo fallimentare, quand'anche divenuti
definitivi, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti
preclusivi nell'ambito della stessa procedura fallimentare.
In questi termini si esprimeva già Cass. n. 8010/2022, presentandolo come
un approdo “indiscusso” della giurisprudenza di legittimità (con rinvio, ex
aliis , a Cass. n. 25640/2017), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile
alle decisioni assunte nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo
fallimentare «osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti
all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare,
e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad
altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo
rapporto giuridico».
2.3. — Anche Cass. n. 7772/2024 ha ribadito che «tra la decisione
assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il
rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche
entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo
rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa
attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il
primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza
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esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.» (conf.
Cass. n. 11808/2022, n. 27709/2020), fatta salva la limitata proiezione
esterna di cui all’art. 120, comma 4, l.fall.
In quella sede si è sottolineato come i principi che presiedono in via
ordinaria al giudicato – generalmente correlato all'oggetto del processo, e
dunque a tutto quanto rientri nel suo perimetro, ivi compresa non solo
l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi,
estintivi e modificativi, di modo che, qualora due giudizi tra le stesse parti
abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, e uno di
essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento
compiuto circa una situazione giuridica, o la risoluzione di una questione di
fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le
cause, o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in
giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso
in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono
lo scopo e il petitum del primo (Cass. 27013/2022, 32370/2023,
2387/2024) – non sono automaticamente trasponibili al giudicato cd.
endofallimentare (tenuto conto anche del principio di esclusività ex art. 52,
l.fall. e del “contraddittorio incrociato”, che a rigore esclude l’identità delle
parti rispetto ad altro giudizio promosso in sede ordinaria), dal momento
che «le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il
riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti in
sede concorsuale, ma non creano un vincolo sulle questioni comuni ad altra
eventuale controversia vertente tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul
medesimo rapporto giuridico (Cass. 19940/2006, 25640/2017,
27709/2020, 8010/2022, 34421/2023)».
E ciò anche in considerazione della «peculiare fisionomia del procedimento
di accertamento del passivo, nel quale la situazione sostanziale che viene
in rilievo non è tanto il diritto di credito, quanto il “diritto al concorso”, o
comunque il diritto di credito nella sua declinazione concorsuale: una sorta
di diritto sostanziale “a tempo”, destinato indissolubilmente e ab origine ad
essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della
procedura fallimentare, attraverso la partecipazione ai riparti (Cass.
11808/2022, 4632/2023)».
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2.4. — Questi principi hanno trovato applicazione anche nelle ipotesi
di contemporanea pendenza di un'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall.
instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di amministratori o sindaci
della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal
medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per
l'attività svolta; ipotesi nelle quali si è esclusa espressamente sia
l'ammissione del credito con riserva (in quanto consentita solo nei casi
tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, l. fall.), sia la sospensione
necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione allo stato passivo,
sul rilievo che in quella sede il curatore può eccepire i fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass. n.
3804/2022; conf., da ultimo, Cass. n. 26733/2025).
Del resto, in sede di accertamento del passivo il curatore fallimentare può
solo limitarsi ad eccepire (in via riconvenzionale) l’inadempimento o il non
esatto adempimento della prestazione da parte dell’amministratore o del
sindaco, al fine di escludere o ridurre il compenso di cui questi chieda
l’ammissione al passivo, ma non può proporre domanda riconvenzionale per
l’accertamento della responsabilità e il risarcimento dei danni, da proporre
necessariamente in sede ordinaria.
E dunque, l’accertamento sulla diligenza nell’adempimento potrà svolgersi
nel giudizio fallimentare solo in via incidentale, mentre nel giudizio ordinario
si svolgerà in via principale.
Inoltre, le due azioni contrapposte (quella del creditore e quella del
curatore) riguardano diritti diversi, oltre che soggetti alla competenza di
giudici diversi: il diritto al compenso, al rito esclusivo fallimentare; il diritto
al risarcimento del danno da inadempimento, alla competenza della sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale ordinario.
2.5. — Deve quindi confermarsi l’indirizzo nomofilattico in base al
quale le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il
riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti solo
nella medesima sede concorsuale, oltre che in ogni giudizio promosso in
sede ordinaria che incida sullo stato passivo fallimentare, al di fuori dei
rimedi previsti dagli artt. 98 e s. l. fall., dal momento che il curatore, di
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fronte al giudicato endofallimentare, può semmai chiedere la revocazione
del credito ammesso, ai sensi dell'art. 102 l. fall., ma non può agire in via
ordinaria per rimettere in discussione il titolo, ovvero gli elementi che lo
costituiscono o lo connotano (cfr. Cass. n. 13289/2012 e n. 20222/2013,
entrambe in tema di azione revocatoria). Al contrario, esse non creano un
vincolo sulle questioni comuni ad altra eventuale controversia pendente in
sede ordinaria tra le stesse parti e vertente sullo stesso rapporto giuridico
(Cass. nn. 19940/2006, 25640/2017, 27709/2020, 8010/2022,
34421/2023, 7772/2024, 26733/2025; cfr. Cass. 19319/2015, ove si è
escluso che il giudicato endofallimentare formatosi sull'ammissione al
passivo del credito relativo al saldo del corrispettivo impedisse l'esercizio
dell'azione revocatoria fallimentare del pagamento di un acconto).
Nel caso in esame, l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. promossa
dalla curatela fallimentare nei confronti del sindaco risulta finalizzata solo
ad ottenere il risarcimento dei danni, senza mettere in discussione la
definitiva ammissione al passivo fallimentare del credito insinuato a titolo
di compenso per l’attività svolta dal medesimo sindaco, che pertanto non
spiega alcun effetto preclusivo sul giudizio pendente n sede ordinaria.
3. — Il secondo mezzo prospetta la «Violazione e falsa applicazione
dell'art. 2407 c.c. e dell'art. 2409 ter c.c. con riferimento alla responsabilità
del collegio sindacale nel caso in cui la revisione dei conti sia affidata a un
revisore esterno»”.
Il ricorrente lamenta che la corte d'appello non avrebbe «minimamente
considerato che la CovVer Industrial S.r.l. aveva affidato la revisione
contabile alla Audirevi S.r.l. e che, per effetto dei diversi ruoli ricoperti, al
collegio sindacale non potevano essere attribuite responsabilità di sorta in
ordine alla mancata valutazione delle singole poste del bilancio dell'esercizio
2009 e al controllo contabile, che non competeva a tale organo di controllo
stante l'incarico affidato dalla fallita al revisore».
4. — Analogamente con il terzo motivo si deduce «Erronea e falsa
applicazione degli articoli 2407 2° comma c.c. e 1298 2° comma c.c. in
relazione alla ripartizione interna delle quote di responsabilità», per avere
la corte territoriale affermato che «il grado di responsabilità dei sindaci
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sarebbe pari a quello degli amministratori» e poi attribuito invece «ai due
sindaci una percentuale dell'obbligazione risarcitoria superiore a quella degli
amministratori, rispettivamente 2/3 e 1/3».
5. — Entrambe le censure sono inammissibili per plurimi limiti di
autosufficienza, in relazione alla loro sostanziale natura meritale e perché,
sotto l’apparente formulazione di vizi di violazione di legge, tradiscono
l’intento di ottenere una diversa valutazione di elementi probatori scrutinati
in modo conforme nei due gradi del giudizio di merito, trasformando
surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito
(Cass. Sez. U, 34476/2019), così trascurando che la Corte di cassazione
non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un
controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di
riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (Cass. Sez. U,
28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018,
8758/2017), mentre la valutazione del materiale probatorio è attività
riservata in via esclusiva al giudice di merito ( ex plurimis , Cass. 42/2009,
11511/2014, 16467/2017).
5.1. — Nel caso di specie, la corte d’appello ha attentamente valutato
tutti gli elementi che vengono ora riproposti nei due motivi in esame, con
una motivazione ampia, logica e coerente, come tale non sindacabile in sede
di legittimità, se non sotto il filtro del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,
però non dedotto, né peraltro deducibile, ai sensi dell'art. 348-ter, commi
4 e 5, c.p.c., in presenza della cd. doppia conforme (applicabile ai giudizi
d’appello introdotti dall’11 settembre 2012), che ricorre quando le decisioni
assunte nei due gradi di giudizio di merito risultino fondate – come nel caso
in esame – sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti
principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia
eventualmente aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la
statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022; cfr. Cass.
26934/2023, 5947/2023).
6. — In memoria il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 2407,
comma 2, c.c., come modificato dalla legge n. 35/2025, «anche al caso in
esame, con il conseguente rinvio al Giudice del merito per la eventuale
determinazione degli importi dovuti dal Dr. Busalini a titolo di risarcimento
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del danno in conformità ai parametri previsti dalla norma citata», ritenuta
norma “latamente processuale”.
6.1. — La richiesta non può essere accolta. Ritiene il Collegio che, in
omissis
risarcitoria del ricorrente, come conformata nella sentenza impugnata, non
si applichi l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del
2025 entrato in vigore il 12 aprile 2025, lì dove prevede (anche se si tratta
omissis
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danni per equivalente ha affermato che la stima e la determinazione del
pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri legali (o
giurisprudenziali) vigenti (o praticati) al momento della liquidazione, e
dunque all’atto della pronuncia, anche non definitiva, sulla domanda
risarcitoria formulata in sede giurisdizionale, o arbitrale, restando preclusa,
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una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di
criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (Cass. n. 5013/2017;
cfr. Cass. n. 8839/2025, in motiv.).
omissis
questa Corte ha ritenuto che il pregiudizio dev’essere liquidato in base ai
criteri stabiliti dall’art. 7, comma 4, della l. n. 24/2017, anche se si tratta
(con il solo limite del giudicato interno in ordine al quantum ) di fatti illeciti
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
31868/2024).
omissis quantum non rappresenta un
(ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie normativa della
responsabilità civile, ma costituisce soltanto l’espressione della misura
monetaria «più adeguata a garantire il ristoro dell’effettivo danno patito»;
se dunque, si è detto, il principio di irretroattività della legge impedisce
all’intervento del legislatore di andare ad incidere su effetti giuridici già
interamente prodottisi – in quanto dalla legge ricollegati a determinati fatti,
assunti ad elementi della fattispecie, che, una volta venuti ad esistenza nella
realtà, non possono più essere negati o modificati – quei limiti alla efficacia
retroattiva della legge non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui la
norma generale e astratta successiva venga ad incidere su di un rapporto
giuridico ancora in corso di esecuzione, o ancora controverso, regolando o
definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente
di un bene perduto che deve essere risarcito» (v. Cass. n. 28990/2019 cit.).
In tal senso si è sottolineato che la norma sopravvenuta – dettata per
disciplinare un settore, come la «quantificazione del danno non patrimoniale
nelle controversie per responsabilità sanitaria» precedentemente lasciato al
potere giudiziale integrativo, non disciplina la fattispecie costituiva del
diritto sostanziale, modificandone gli elementi costitutivi, ma definisce, nella
materia della responsabilità sanitaria, l’ambito delle modalità di esercizio
del potere di liquidazione equitativa del danno “non patrimoniale” attribuito
10
al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. E dunque la citata nuova disposizione
– nata per porre al riparo l’esercizio del potere giurisdizionale, conformatosi
al criterio legale, da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt.
1226 e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità o assenza di
motivazione della quantificazione del danno in questione – «si rivolge
esclusivamente al Giudice (…) indicando quale più adeguato il criterio
tabellare» (rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura, cui
avrebbe potuto ricorrere al momento della aestimatio ), «delimitandone
l’ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio
equitativo»; questa è la ragione della sua applicabilità nei giudizi non ancora
definiti, nei quali quel potere risulta, evidentemente, ancora esercitabile
(Cass. n. 28990/2019, in motiv.).
6.3. — Lo stesso è a dirsi per gli altri casi di danni non patrimoniali,
indicati da Cass. n. 19229 del 2022, come: il danno da morte dei prossimi
congiunti, da liquidarsi in base ai parametri (cd. tabelle ) vigenti al momento
della liquidazione e non dell’illecito (Cass. n. 7272 del 2012); il danno alla
persona derivante da lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante
dalla circolazione stradale, che dev’essere liquidato in base alla disposizione
di cui art. 32, comma 3- quater , del d.l. n. 1/2012, conv. con l. n. 27/2012,
anche se si tratta di sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore
(Cass. n. 18773 del 2016); il danno da ingiusta detenzione, la cui
liquidazione dev’essere svolta in base al massimale vigente al momento
della liquidazione e non della detenzione (Cass. Sez. U. pen. n. 24287 del
2001, in motiv.).
6.4. — D’altra parte, non mancano disposizioni che, nella materia del
risarcimento dei danni non patrimoniali, depongono in senso contrario
all’esposto principio, come il d.P.R. n. 12/2025 che, con efficacia dal
5.3. 2025, ha adottato, ai sensi dell’art. 138, comma 1, del codice delle
assicurazioni private, la tabella unica nazionale ai fini del ” risarcimento del
danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti
all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria
o sociosanitaria, pubblica o private ”, stabilendo, all’art. 5, che le relative
omissis
11
omissis
motiv., e la questione pregiudiziale, ivi descritta, che ai sensi dell’art. 363-
bis c.p.c. è stata sollevata sul “ se, in relazione alla controversia … relativa
ad una domanda risarcitoria di danno alla salute … derivante da sinistro
della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della
sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo
2025, … il giudice: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n.
12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non
incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la
Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene
salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi le
Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia
para-normativa, quale parametro di conformità della valutazione equitativa
del danno biologico alle disposizioni di cui agli arti. 1226 e 2056 cod. civ.;
2) oppure, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrà
necessariamente applicare la TUN, avendo questa assunto, dopo
l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo
parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non
patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226
e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata motivazione, sarà libero di applicare,
in tutto o in parte, la TUN, ovvero la Tabella per la liquidazione del danno
non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio
sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della
fattispecie concreta ”).
6.5. — Ora, come anticipato, quel principio di cui s’è sopra detto vale
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omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
Non si tratta, qui, del risarcimento di un danno non patrimoniale, che,
essendo volto a reintegrare un bene insuscettibile di valutazione economica,
dev’essere necessariamente liquidato, a mezzo di un giudizio d’equità
12
integrativa, con i criteri – in quel momento vigenti – predisposti dalla legge
o dalla prassi giurisprudenziale.
Si tratta, piuttosto, del risarcimento del danno patrimoniale (emergente)
arrecato al patrimonio della società (e, di riflesso, ai suoi creditori), da
liquidarsi nell’unica misura a tal fine possibile, vale a dire la somma
corrispondente al valore oggettivo (il quale dev’essere semplicemente
quantificato) che, al momento della verificazione del pregiudizio, avevano i
beni indebitamente sottratti all’attivo della società e/o i debiti
indebitamente aggiunti al passivo della stessa.
Il risarcimento del danno patrimoniale tende infatti – a meno che la legge
non disponga inequivocamente in senso contrario, come l’art. 1783, comma
3, c.c., che, in materia di responsabilità delle cose portate in albergo, già
nella sua originaria formulazione, all’epoca contenuta nell’art. 1784, comma
1, c.c., non assicurava al danneggiato l’integrale risarcimento del danno
subito, tant’è che la nuova formulazione che tale disposizione ha assunto
con la l. n. 35/1977, che ha portato il limite massimo di tale responsabilità
dalla somma di £. 200.000 all’importo corrispondente a cento volte il prezzo
dell’alloggio giornaliero in albergo, è stata ritenuta applicabile anche ai fatti
antecedenti alla sua entrata in vigore (Cass. n. 3231 del 1987) – a
reintegrare il pregiudizio economico corrispondente alla differenza tra il
valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe
avuto se l’obbligazione fosse stata correttamente adempiuta o il fatto illecito
non fosse stato posto in essere; differenza oggettivamente misurabile in
una somma di denaro, salvo il suo adeguamento alla svalutazione della
moneta nel corso del giudizio, nonché la possibilità di ricorrere, in via
suppletiva, alla liquidazione equitativa di tale valore, qualora la stima sia
oggettivamente ed incolpevolmente impossibile o di rilevante difficoltà (cfr.,
rispettivamente, Cass. n. 11018/2005 e n. 1981/1985 nonché Cass. n.
21607/2025).
Così stando le cose, risulta evidente che, a fronte della maturazione del
diritto al risarcimento in capo alla società danneggiata (e, di riflesso, ai suoi
creditori) già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio
sociale – che, per sua natura, non può che essere di regola meramente
patrimoniale – la norma sopravvenuta non può incidere sulla relativa
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quantificazione, come disciplinata dalla legge al momento della verificazione
del danno, la quale si configura come un effetto giuridico che, in
conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e
che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non
può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta (cfr. Cass.
Sez. U., n. 2061/2021 con riferimento alla “ disposizione di legge ” che
“ introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti
già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina
degli effetti che si sono già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una
nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima
dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti
verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione ”) che,
per un motivo o per l’altro, escluda o comprima l’estensione delle
conseguenze dannose, ad esempio limitando il quantum risarcibile ad una
somma determinata o determinabile.
Ciò è appunto avvenuto con il novellato art. 2407, comma 2, c.c., che ora
limita il risarcimento dei danni cui sono tenuti i sindaci (quale che ne sia la
loro effettiva misura), nei confronti della società e (tra l’altro) dei suoi
creditori, ad “ omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 cod. ass. priv., ha
rilevato che le modifiche, costituenti ius superveniens , introdotte al comma
2 ed al comma 3- quater del predetto articolo dall’art. 32 del d.l. n. 1/2012,
conv. con mod. in l. n. 27/2012 (nella parte in cui prevedono, per le lesioni
di lieve entità, la necessità di un “accertamento clinico-strumentale" per il
risarcimento del “ danno biologico permanente ” e di un riscontro medico-
legale visivo o strumentale per il risarcimento del “ danno da invalidità
temporanea ”), si applicano ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri
verificatasi prima della loro entrata in vigore) in quanto attengono non già
«alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì
solo al momento successivo del suo accertamento in concreto»; ciò significa
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che al contrario, ove, come nel caso in esame, le norme sopravvenute
attengono proprio alla “ consistenza ” (così come definita dalle norme
precedentemente in vigore) del diritto al risarcimento già maturato in
conseguenza del pregiudizio (patrimoniale) arrecato, le stesse non possono,
evidentemente, trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi in
precedenza e ai giudizi in corso.
Analogo conforto perviene dal rilievo del Giudice delle leggi secondo cui una
norma con efficacia (in ipotesi) retroattiva – fermo il limite del giudicato e
delle situazioni giuridiche consolidate – può legittimamente incidere sui
rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, soltanto nel caso
in cui tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri
interessi di rilevanza costituzionale (nella specie, di difficile, se non
impossibile, individuazione) ritenuti prevalenti (Corte cost. n. 271 del
2011).
Se dunque, in linea di principio, al legislatore non è preclusa la possibilità
di emanare norme retroattive o a portata retroattiva – sia innovative che di
interpretazione autentica – resta tuttavia necessario, al fine di ritenere
costituzionalmente legittima l’efficacia retroattiva della norma
sopravvenuta, che tale scelta normativa trovi adeguata giustificazione « sul
piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le
ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente
tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata »,
omissis
omissis il
principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre
ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento
legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di
omissis
omissis
omissis
omissis
6.7. — Orbene, se questi sono i « limiti generali all’efficacia retroattiva
delle leggi », risulta allora evidente che tali principi sarebbero senz’altro
sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo
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attualmente in vigore, avesse efficacia retroattiva e fosse perciò applicabile
anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e,
dunque, nei processi in corso.
Una simile conclusione finirebbe invero per arrecare una irrimediabile
lesione: i) alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la
precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli
stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio
dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio
generale previsto dall’art. 2055 c.c.; ii) alla legittima aspettativa della
società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore)
a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni,
sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori,
quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito
degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al
patrimonio sociale; iii) alla prerogativa-funzione propria del giudice di
procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento
dell’ an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche,
quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla
determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero
pregiudizio risarcibile.
6.8. — A tutto ciò può aggiungersi anche che la coeva modifica del
quarto comma dell’art. 2407 c.c. – che fa decorrere il termine quinquennale
dell’azione di responsabilità verso i sindaci «dal deposito della relazione di
cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno» –
è di per sé strutturata in modo da disporre solo per l’avvenire: e ciò non
solo – qui si ricorda - perché, in difetto di diverse previsioni, la legge entra
in vigore al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ma anche perché, facendo essa riferimento ad un dies a quo
inesistente nella precedente versione dell’art. 2407 c.c., risulta
ragionevolmente operativa a partire dal deposito dei bilanci dell’esercizio
2024; e non pare irragionevole che il legislatore abbia inteso far entrare in
vigore tutte le nuove disposizioni alla medesima data, piuttosto che dare
una decorrenza diversa al comma che disciplina la prescrizione rispetto a
quello che introduce un “tetto” alla “consistenza” del danno risarcibile.
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7. — Alla luce di quanto detto, valgono le conclusioni che seguono.
Quanto al ricorrente Franco Chiappa, ricorrono le condizioni ex art. 390
c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia
al ricorso con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché
l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
(cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020).
Quanto al ricorrente Marco Busalini, il ricorso va rigettato, con condanna
alle spese in favore di MAEL s.p.a., liquidate in dispositivo.
8. – Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell'art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge
228/12, solo nei confronti del ricorrente Marco Busalini, trattandosi di
misura applicabile ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica
in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.
23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di Franco Chiappa, per
rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.
Rigetta il ricorso proposto da Marco Busalini e lo condanna al pagamento,
in favore del controricorrente MAEL s.p.a., delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00
ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Marco Busalini,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,
per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente
MASSIMO FERRO
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