ScudoPMI

Giurisprudenza su art. 25-octies CCII

Responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza e omessa denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.

Cass. civ., sez. I, n. 1390/2026·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati: Oggetto

MASSIMO FERRO - Presidente - SINDACI - RESPONSABILITÀ EX ART. 2407 C.C. – NUOVO TESTO

ALBERTO PAZZI - Consigliere - - ANTERIORI - ESCLUSIONE APPLICABILITÀ AI FATTI

PAOLA VELLA - Consigliere - Ud. 11/12/2025 – PU

GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere - R.G.N. 25001/2020

FILIPPO D’AQUINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25001-2020 proposto da:

omissis GIANLUCA, rappresentato e difeso dagli Avvocati

omissis

procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO CORPO DI VIGILANZA LA CELERE S.R.L.,

rappresentato e difeso dall’Avvocato omissis

per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

omissis

omissis SALVATORE, UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.;

- intimati -

avverso la SENTENZA N. 2798/2019 DELLA CORTE D’APPELLO

DI CATANIA, depositata il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE

DONGIACOMO nella pubblica udienza dell’11/12/2025;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA

FATTI DI CAUSA

1.1. Il Fallimento Corpo di Vigilanza La Celere s.r.l., con

atto di citazione del 27/9/2013, ha convenuto in giudizio, innanzi

al tribunale di Catania, Mario omissis e Salvatore omissis

nella qualità di amministratori della società fallita, nonché

omissis e

omissis quali componenti del collegio sindacale.

1.2. Il Fallimento ha, in sostanza, dedotto che gli

amministratori della società poi fallita avevano compiuto atti che

avevano gravemente depauperato le risorse della società,

causandone, infine, lo stato di insolvenza, mentre i sindaci

avevano omesso la dovuta attività di vigilanza e controllo

sull’operato degli amministratori, concorrendo a determinare il

danno.

1.3. Il Fallimento ha, quindi, chiesto la condanna in solido

di tutti i convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla società

e ai creditori, quantificati nella somma complessiva di €.

14.568. 727,89, nonché, in subordine, la condanna di ciascuno

di essi, in relazione alle rispettive responsabilità, al pagamento

della diversa somma accertata.

1.4. Gianluca omissis hanno

resistito alle domande proposte dal Fallimento, eccependo, fra

l’altro, la prescrizione dell’azione e chiedendo di essere

autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie di

assicurazione, e cioè Unipol Sai s.p.a. e Assicurazioni Generali

s.p.a.

1.5. Si sono costituiti in giudizio anche Salvatore

omissis

1.6. Il tribunale, con sentenza del 26/5/2016, ha

rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione e, in parziale

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

accoglimento della domanda proposta, ha condannato i

omissis

danni in favore del Fallimento.

2.1. Gianluca omissis al pari di Piergiorgio

omissis ha proposto appello avverso tale sentenza.

2.2. Il Fallimento ha resistito al gravame.

2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha

rigettato l’appello.

2.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il

giudizio relativo al rapporto processuale tra il Fallimento,

Piergiorgio omissis e Assicurazioni Generali s.p.a. si era

estinto in conseguenza del verbale di conciliazione intercorso tra

le predette parti, ha, innanzitutto, esaminato la censura con la

quale l’appellante ha dedotto il difetto della propria

legittimazione passiva in ragione del fatto di aver svolto attività

professionale per conto della società in numerose cause

tributarie.

2.5. La corte ha ritenuto che l’eccezione era

inammissibile: - innanzitutto, perché sollevata per la prima volta

in appello, in violazione all’art. 345 c.p.c.; - in secondo luogo,

perché eccessivamente generica in quanto “ priva di indicazioni

dalle quali potere ricavare (anzitutto, sotto il profilo temporale)

il dedotto difetto di legittimazione passiva ”.

2.6. La corte ha, poi, esaminato il motivo con il quale

l’appellante ha ribadito che l’azione proposta nei suoi confronti

si era prescritta.

2.7. La corte ha ritenuto l’eccezione infondata rilevando,

tra l’altro, che: - i fatti contestati ai convenuti integrano, sotto il

profilo della condotta di distrazione di parte dei beni costituenti

il patrimonio sociale, la fattispecie del reato di bancarotta

fraudolenta (art. 216 l.fall.); - trova, pertanto, applicazione, ai

sensi dell’art. 2947, comma 3°, c.c., “ il maggiore termine

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

prescrizionale di anni dieci dalla consumazione dell’illecito,

ovverosia dalla dichiarazione di fallimento ”.

2.8. La corte ha, quindi, esaminato il motivo con il quale

Gianluca omissis

presupposti previsti dall’art. 2407 c.c. in relazione agli atti di

mala gestio posti in essere dagli amministratori (e cioè la

“ vendita della imbarcazione Lady Giò ” e il “ pagamento dei costi

di gestione della nave ormai ceduta ”): e l’ha parimenti ritenuto

infondato.

2.9. La corte, sul punto, per quanto ancora rileva, ha, tra

l’altro, evidenziato che: - “ dagli atti di causa … emerge che nel

gennaio del 2004 … la società fallita acquistava dalla Red Fish

Cruise S.p.A. per il corrispettivo di € 750.000.00 il guscio

metallico di una motonave, ne curava i lavori di completamento

affrontando costi complessivi per € 3.823.113,96 (emettendo

cambiali passive per € 1.889.901,55) e successivamente ne

trasferiva la proprietà alla Locafit, per il complessivo importo di

€ 5.000.000.00 che si asseriva essere già stato regolato prima

dell’atto ”; - “ la Locafit, a sua volta, concedeva tale imbarcazione

in locazione finanziaria alla Red Fish Cruise S.p.A. per il

corrispettivo di € 4.978.431,25 di cui € 2.500.000.00 versati

contestualmente alla sottoscrizione e la rimanente parte da

corrispondersi in 95 canoni mensili di € 26.088,75 con possibilità

di riscatto del bene mediante pagamento di una rata finale alla

scadenza della locazione ”; - “ il 15.3.2005 veniva registrato il

pagamento da parte della Locafit S.p.a. dell’importo di €

2.498.200. 99 con accredito su conto corrente bancario intestato

alla Celere e nella medesima data il residuo credito di €

2.501. 800 (pari al saldo della vendita) veniva stornato con

un’operazione di giroconto dalla acquirente Locafit alla Red Fish

Cruise s.r.l. utilizzatrice della nave ”.

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

2.10. La corte, sul punto, ha ritenuto che: - era

“ pienamente plausibile … la ricostruzione effettuata dal

consulente della curatela ”, secondo cui, “ … contrariamente a

quanto dichiarato nell’atto di compravendita, la Locafit” aveva

“effettuato il pagamento non dell’intero importo ma di €

2.498.200. 00 (effettivamente transitati dal conto corrente della

società venditrice) mentre la restante somma di € 2.501.800.00

è stata utilizzata, in una sorta di compensazione, per il

pagamento del maxi canone di leasing pari a € 2.500.000,00 da

parte della Red Fish ”; - “ di fatto tale operazione si è dunque

concretizzata nella concessione di un finanziamento alla Red Fish

Cruise ” e “ appare certamente lesiva degli interessi della società

oltre che del ceto creditorio ”, oltre che “ conclusa

dall’amministratore … in palese conflitto di interessi, in

violazione del disposto dell’art. 2475 ter c.c. ”; - “ l’esercizio di

attività turistica, e crocieristica in particolare, è ”, infatti, “ del

tutto estranea all’oggetto sociale della fallita (come risulta

all’evidenza dalle visure in atti) e in alcun modo ricollegabile in

concreto all’attività svolta dalla stessa ”; - “ l’amministratore che

ha concluso l’operazione era ”, del resto, “ socio unico della Red

Fish di cui era amministratore il proprio coniuge ”; - “ l’operazione

ha determinato un consistente esborso di danaro da parte della

Celere sia per l’acquisto della motonave che per gli ingenti lavori

di ristrutturazione, che avrebbe dovuto essere remunerato con

una plusvalenza di circa € 450.000.00 ”; - “ tale ricostruzione dei

fatti - e la conseguente condotta distrattiva del residuo prezzo,

che la Locafit ha stornato in favore della Red Fish Cruises,

laddove avrebbe dovuto provvedere al pagamento del saldo in

favore della società poi fallita - emerge, peraltro, dal giornale

contabile ” di quest’ultima; - “ correttamente, dunque, il Tribunale

ha ritenuto che la scellerata operazione posta in essere aveva

sostanzialmente precluso alla società venditrice - al momento in

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

cui venne effettuata - di incamerare la metà del prezzo pattuito,

a tutto vantaggio della Red Fish (in favore della quale si è

concretizzata la condotta distrattiva, in evidente conflitto di

omissis

il pagamento della somma pari all’ammontare del saldo del

prezzo che, invece, la Locafit avrebbe dovuto corrispondere alla

Corpo di Vigilanza La Celere ”; - “ il danno prodotto, lungi dal

consistere nella semplice differenza fra i costi sostenuti per il

completamento dello scafo e l’importo corrisposto dalla Locafit

(che peraltro non comprende le spese affrontare per l’acquisto

del guscio, pari ad € . 750.000,00), non può che coincidere con

la perdita del prezzo concordato, essendo peraltro l’operazione

in sé astrattamente vantaggiosa per la società venditrice, che

avrebbe potuto ottenere la plusvalenza di €. 426.886,04, se

l’amministratore non avesse consentito la distrazione delle

somme in favore della Red Fish ”; - infine, “… la società, dopo la

vendita, ha continuato a sopportare spese di carburanti,

lubrificanti, premi assicurativi e spese di manutenzione, per un

ammontare pari ad €. 170.301,84 …”.

2.11. La corte, accertata la responsabilità

dell’amministratore omissis

sindaco Gianluca omissis - “ nella relazione

dell’amministratore omissis

questi aveva chiaramente rappresentato di aver venduto alla

Red Fish Cruises la motonave Lady Giò del valore di cinque

milioni di euro per soli due milioni e mezzo ”; - “ a fronte di

un’operazione così macroscopicamente svantaggiosa per la

società chiaramente disvelata ai soci ”, non appariva “ in alcun

modo giustificabile il comportamento inerte dei sindaci” ; -

“ dall’esame dei verbali delle riunioni del collegio sindacale ”,

infatti, “ emerge ” che “ l’operazione della vendita della motonave

fu addirittura avallata dal collegio sindacale ”; - “ in relazione ad

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

essa ”, del resto, “ i sindaci non hanno chiesto notizie o

chiarimenti, e non hanno mai contestato all’amministrare Mario

omissis ”; - “ dopo la vendita”,

poi, i sindaci “non hanno convocato l’assemblea dei soci, per

censurare la condotta di rilevante gravità dell’amministratore …,

non hanno promosso il giudizio di responsabilità nei suoi

confronti …, non hanno impugnato gli atti per il conflitto di

interessi (art. 2475 ter c.c.) e denunciato i fatti al Tribunale (art.

2409 c.c.) ”; - “… non si trattava di entrare nel merito della

convenienza della vendita, ma di impedire ed eliminare gli effetti

di una gravissima operazione, compiuta con l’evidente intento di

favorire altra società (la Red Fish Cruises s.r.l.) riconducibile allo

stesso amministratore ”; - appariva, dunque, evidente la

responsabilità del collegio sindacale “ per avere omesso la dovuta

vigilanza su una operazione economica tanto rileva (n) te e per

averla addirittura avallata, omettendo ogni successiva iniziativa,

anche per contenere il danno ”.

2.12. Né, ha aggiunto la corte, rileva il fatto che il

Fallimento abbia “ vittoriosamente esperito azione contrattuale

nei confronti della Locafit, per ottenere il pagamento del saldo

del prezzo di vendita dell’imbarcazione ”, non ricorrendo, in

effetti, i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio

ai sensi dell’art. 295 c.p.c., posto che: - tale norma, nel

prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando

la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un

vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra le emanande

statuizioni; - non basta, dunque, un mero collegamento fra le

diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia

di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro

adozione; - il collegamento, piuttosto, dev’essere tale che l’altro

giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente tra le stesse

parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, e cioè un

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzi

pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere.

2.13. La corte ha, dunque, rigettato i motivi d’appello

proposti da Gianluca omissis

confermato la sentenza di condanna pronunciata ai suoi danni

dal tribunale.

3.1. Gianluca omissis con ricorso notificato il

21/9/2020, dopo aver sollevato una questione di legittimità

costituzionale dell’art. 2407 c.c., ha chiesto, per cinque motivi,

la cassazione della sentenza della corte d’appello.

3.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.

3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/11/2025,

ha concluso per il rigetto del ricorso.

3.4. Mario omissis Giovanni omissis

Salvatore omissis e l’Unipol Assicurazioni s.p.a. sono rimasti

intimati.

3.5. Il Fallimento ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. La questione di legittimità costituzionale che il

ricorrente ha sollevato è inammissibile.

4.2. Tale questione, infatti, pur non costituendo

propriamente un motivo di ricorso per cassazione e potendo

essere di conseguenza proposta per la prima volta in sede

di legittimità o quivi essere sollevata anche d’ufficio, non può

essere, tuttavia, fine a sé stessa ma (a differenza di quanto il

ricorrente ha preteso di fare) deve assumere una rilevanza

strumentale rispetto alla soluzione di una questione sostanziale

o processuale trattata nel processo che il ricorso per cassazione

ha censurato, nel senso che la decisione sul corrispondente

motivo del ricorso per cassazione non possa essere assunta

indipendentemente dalla risoluzione di quella questione (Cass.

n. 7269 del 2025; Cass. n. 14666 del 2020).

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

4.3. Tale questione, del resto, ove mai ammissibile,

sarebbe senz’altro manifestamente infondata: se non altro

perché non può imputarsi ad una norma di legge di aver

illegittimamente omesso di fissare un limite quantitativo

all’obbligo del debitore inadempiente o dell’autore di un atto

illecito (come il componente del collegio sindacale di una società)

di risarcire per l’intero il danno che lo stesso ha arrecato al

patrimonio del creditore (come la società che gli ha conferito

l’incarico) o di un terzo (come i creditori della stessa ai sensi

dell’art. 2394 c.c.), potendosi, semmai, dubitare della legittimità

costituzionale di una norma che, al contrario, specie in caso di

concorso di più soggetti nello stesso inadempimento

contrattuale o nello stesso atto illecito extracontrattuale (art.

2055 c.c.), preveda, per alcuni concorrenti (come gli

amministratori), l’obbligo di risarcire per intero il pregiudizio

cagionato e, al contempo, stabilisca, per altri concorrenti (come

i sindaci), un limite (giustificato, in realtà, solo per la qualità

soggettiva del titolare della carica) al quantum del risarcimento

(altrimenti) dovuto.

4.4. Né, d’altra parte, può correttamente ritenersi che

l’obbligazione risarcitoria del ricorrente, quale emerge dalla

sentenza impugnata, sia assoggettata alla norma contenuta

nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n.

35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, lì dove prevede

(anche se si tratta di società a responsabilità limitata: art. 2477,

comma 4°, c.c.) che “ omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

4.5. omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

4.6. omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

4.7. omissis

omissis

equivalente, la prestazione ha per oggetto il valore economico

del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene

adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in

funzione succedanea rispetto all’utilità originaria, cui deve

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

essere (appunto) equivalente in termini di potere di acquist

la difficoltà nell’operazione sorge per l’ineludibile scarto

temporale esistente tra l’epoca di verificazione dell’evento lesivo

e quella della sua liquidazione, con la conseguente distinzione

tra la aestimatio , cioè la determinazione dell’astratto valore del

bene leso, e la taxatio , ovvero la traduzione, in espressione

pecuniaria, di siffatto valore; - nel risarcimento dei danni per

equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da

ristorare vanno operate alla stregua dei criteri (legali ovvero

giurisprudenziali) praticati al momento della liquidazione, in

qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti

alla data (di volta in volta) della pattuizione convenzionale

stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente

effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non

definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede

giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta

quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di

criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (Cass. n.

5013 del 2017); - si tratta, in effetti, di un canone di valenza

generale che opera in ogni ipotesi di liquidazione del danno,

nozione da intendersi in una accezione estesa e comprensiva

tanto della determinazione dell’importo risarcitorio in via

convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le

parti) o giudiziale (all’esito di una controversia), quanto del

pagamento spontaneo della somma ad opera della parte

obbligata (Cass. n. 8839 del 2025, in motiv.).

4.8. omissis

omissis

danno alla salute causato da colpa medica, secondo il quale: -

tale pregiudizio dev’essere liquidato in base ai criteri stabiliti

dall’art. 7, comma 4, della l. n. 24/2017 anche se si tratta (con

il solo limite del giudicato interno in ordine al quantum ) di fatti

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

illeciti commessi prima dell’entrata in vigore di tale legg

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

2019; Cass. 19229 del 2022; Cass. n. 31868 del 2024).

4.9. omissis

omissis

il diritto al risarcimento del danno ha sempre ad oggetto un

credito di valore che richiede di essere determinato nel suo

ammontare attraverso l’attività di liquidazione con la quale il

giudice traspone in valuta, ossia in un’espressione monetaria, il

valore stimato del bene leso; - il valore del credito che entra a

far parte del patrimonio del danneggiato, se non è

predeterminato nel suo ammontare dalla legge o da un

contratto, richiede, infatti, necessariamente che la sua

liquidazione sia operata dal giudice; - omissis di

determinazione del quantum non rappresenta, del resto, un

(ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie normativa della

responsabilità civile, non integra cioè un fatto-storico

normativamente presupposto ai fini dell’imputazione del danno,

ma costituisce soltanto l’espressione della misura monetaria “ più

adeguata a garantire il ristoro dell’effettivo danno patito ”; - una

cosa, infatti, “ è il perfezionamento della fattispecie sostanziale

dell’illecito civile (situazione giuridica protetta-condotta lesiva

della stessa-esito dannoso) che si esaurisce con la produzione

dell’effetto giuridico che fa insorgere in capo all’autore

dell’illecito la responsabilità per la obbligazione risarcitoria ”,

“altro è invece l’accertamento dell’equivalente monetario della

conseguenza dannosa che ha esaurito il perfezionamento della

fattispecie illecita ”; - se, dunque, “il principio di irretroattività

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

della legge impedisce all’intervento del Legislatore di andar

incidere su effetti giuridici già interamente prodottisi, in quanto

dalla legge ricollegati a determinati fatti”, “assunti ad elementi

della fattispecie ”, “ che, una volta venuti ad esistenza nella

realtà, non possono più essere negati o modificati ”, “ gli indicati

limiti alla efficacia retroattiva della legge non ricorrono, invece,

nella diversa ipotesi in cui la norma generale ed astratta

successiva venga ad incidere su di un rapporto giuridico ancora

in corso di esecuzione, o … ancora controverso, regolando o

definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario

equivalente di un bene perduto che deve essere risarcito ” (Cass.

n. 28990 del 2019, in motiv.).

4.10. omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

4.11. La norma sopravvenuta, sotto questo profilo, dettata

per “ disciplinare un settore ”, come la “quantificazione del danno

non patrimoniale nelle controversie per responsabilità sanitaria ”,

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

“ precedentemente lasciato al potere giudiziale integrativo ”, “

disciplina … la fattispecie costitutiva del diritto sostanziale ”,

“modificandone gli elementi costitutivi ”, “ma definisce ”, nella

materia della responsabilità sanitaria, “ l’ambito delle modalità di

esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno ” “ non

patrimoniale ” attribuito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c..

4.12. La nuova disposizione, (per “ porre al riparo

l’esercizio del potere giurisdizionale ”, “ conformatosi al criterio

legale ”, “ da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt.

1226 e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità od

assenza di motivazione della quantificazione del danno ” in

questione), da questo punto di vista, “ si rivolge esclusivamente

al Giudice ”, “ indicando quale più adeguato il criterio tabellare ”,

rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura cui

avrebbe potuto ricorrere al momento di procedere alla

aestimatio , e, dunque, “ delimitandone l’ambito di discrezionalità

nella liquidazione del danno con criterio equitativo ” ed è, quindi,

applicabile nei giudizi non ancora definiti, quando, cioè, tale

potere risulta, evidentemente, ancora esercitabile (Cass. n.

28990 del 2019, in motiv.).

4.13. Lo stesso è a dirsi per gli altri casi, indicati da Cass.

n. 19229 del 2022 (in motiv.), di danni non patrimoniali, come:

- il danno da morte dei prossimi congiunti, da liquidarsi in base

ai parametri (cd. tabelle ) vigenti al momento della liquidazione

e non dell’illecito (Cass. n. 7272 del 2012); - il danno alla

persona derivante da lesioni di lieve entità a seguito di sinistro

derivante dalla circolazione stradale, che dev’essere liquidato in

base alla disposizione di cui art. 32, comma 3- quater , del d.l. n.

1/2012, conv. con l. n. 27/2012, anche se si tratta di sinistri

verificatisi prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 18773 del

2016); - il danno da ingiusta detenzione, la cui liquidazione

dev’essere svolta in base al massimale vigente al momento della

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

liquidazione e non della detenzione (Cass. pen. SU n. 24287

2001, in motiv.).

4.14. D’altra parte, non mancano disposizioni che, nella

materia del risarcimento dei danni non patrimoniali, depongono

in senso contrario all’esposto principio, come il d.P.R. n. 12/2025

che, con efficacia del 5/3/2025, ha adottato, ai sensi dell’art.

138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, la tabella

unica nazionale ai fini del ” risarcimento del danno non

patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché

conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e

della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o private ”,

omissis

omissis

omissis

questione pregiudiziale, ivi descritta, che ai sensi dell’art. 363-

bis c.p.c. è stata sollevata sul “ se, in relazione alla controversia

… relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute …

derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima

del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del

D.P,R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, … il giudice: 1) in

conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011

(poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non

incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad

applicare la Tabella per la liquidazione del danno non

patrimoniale da lesione del bene salute approvata

dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi le

Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di

efficacia para-normativa, quale parametro di conformità della

valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui

agli arti. 1226 e 2056 cod. civ.; 2) oppure, per non incorrere nel

vizio di violazione di legge, dovrà necessariamente applicare la

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

TUN, avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R

12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di

conformità della valutazione equitativa del danno non

patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui

agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata

motivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN,

ovvero la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale

da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla

Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità

della fattispecie concreta ”).

4.15. Il caso in esame, per contro, è del tutto differente.

4.16. Non si tratta, in effetti, del risarcimento di un danno

non patrimoniale (e cioè del “ danno determinato dalla lesione di

interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza

economica ” e, dunque, del pregiudizio, unitariamente

considerato, che consegue alla lesione di qualsiasi interesse

della persona “ non suscettibile di valutazione economica ”: Cass.

SU n. 26972 del 2008) che (essendo volto, appunto, a

reintegrare un bene insuscettibile di valutazione economica)

dev’essere necessariamente liquidato, a mezzo di un giudizio

d’equità integrativa, con i criteri (in quel momento vigenti) a tal

fine predisposti dalla prassi giurisprudenziale o dalla legge e

della conseguente e necessaria “ valutazione ” delle circostanze di

fatto che tali criteri prendono di volta in volta in considerazione

per attribuire un valore monetario ad una perdita non

patrimoniale.

4.17. Si tratta, piuttosto, del risarcimento del danno

(emergente) arrecato al patrimonio della società (e, di riflesso,

ai suoi creditori), che, per essere giuridicamente corretto,

dev’essere liquidato nell’unica misura a tal fine possibile, vale a

dire la somma corrispondente al valore oggettivo (che

dev’essere semplicemente quantificato) che, al momento della

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

verificazione del pregiudizio, avevano i beni indebitam

sottratti all’attivo della società e/o i debiti indebitamente assunti

al passivo della stessa.

4.18. Il risarcimento del danno patrimoniale (a meno che

la legge non disponga inequivocamente in senso contrario, come

l’art. 1783, comma 3°, c.c., che, in materia di responsabilità

delle cose portate in albergo, già nella sua originaria

formulazione, all’epoca contenuta nell’art. 1784, comma 1°,

c.c., non assicurava al danneggiato l’integrale risarcimento del

danno subito, tant’è che la nuova formulazione che tale

disposizione ha assunto con la l. n. 35/1977, che ha portato il

limite massimo di tale responsabilità dalla somma di £. 200.000

all’importo corrispondente a cento volte il prezzo dell’alloggio

giornaliero in albergo, è stata ritenuta applicabile anche ai fatti

antecedenti alla sua entrata in vigore: Cass. n. 3231 del 1987)

tende, infatti, a reintegrare il pregiudizio economico

corrispondente alla differenza (oggettivamente misurabile in una

somma di denaro: salva, naturalmente, la necessità di adeguare

la somma così determinata alla svalutazione della moneta nel

corso del giudizio, nonché la possibilità di ricorrere, in via

suppletiva, alla liquidazione equitativa di tale valore ma solo se

la stima dello stesso sia oggettivamente ed incolpevolmente

impossibile o di rilevante difficoltà: cfr., rispettivamente, Cass.

n. 11018 del 2005 e Cass. n. 1981 del 1985 nonché Cass. n.

21607 del 2025) tra il valore attuale del patrimonio del

danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se

l’obbligazione fosse stata correttamente adempiuta o il fatto

illecito non fosse stato posto in essere.

4.19. Se così stanno le cose, risulta, in effetti, evidente

che, a fronte della maturazione del diritto al risarcimento, in

capo alla società danneggiata (e, di riflesso, ai suoi creditori),

già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

sociale (e, dunque, di un danno che, per sua natura, non

che essere meramente patrimoniale), la norma sopravvenuta

non può, evidentemente, incidere sulla quantificazione della

relativa prestazione così come disciplinata dalla legge al

momento della verificazione del danno.

4.20. L’attribuzione del diritto al risarcimento del danno

patrimoniale nella misura in quel momento imposta dalla legge,

infatti, si configura come un effetto giuridico che, in

conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente

prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella

dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato

da una norma sopravvenuta (tale essendo la “ disposizione di

legge ” che “ introduca, sulla base di una nuova qualificazione

giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una

legge precedente, una nuova disciplina degli effetti che si sono

già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una nuova

disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima

dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra

effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova

disposizione ”: Cass. SU n. 2061 del 2021, in motiv.) che, per un

motivo o per l’altro, escluda o comprima l’estensione delle

conseguenze dannose risarcibili, non riconoscendo, ad esempio,

il mancato guadagno come voce di danno patrimoniale, in

deroga all’art. 1223 c.c., ovvero limitando il quantum risarcibile

ad una somma, come, appunto, accade nel caso dell’art. 2407,

comma 2°, c.c., nel testo attualmente in vigore, il quale, come

visto, limita il risarcimento dei danni cui sono tenuti i sindaci

(quale che ne sia la loro effettiva misura) nei confronti della

società e (tra l’altro) dei suoi creditori ad “ omissis

omissis

omissis

omissis

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

omissis

omissis

4.21. omissis

235/2014, pronunciando sulla questione di legittimità

costituzionale dell’art. 139 Codice Assicurazioni Private, ha

rilevato che le modifiche, costituenti ius superveniens , introdotte

al comma 2 ed al comma 3- quater del predetto articolo dall’art.

32 del d.l. n. 1/2012, conv. con mod. in l. n. 27/2012 (nella

parte in cui prevedono, per le lesioni di lieve entità, la necessità

di un “accertamento clinico-strumentale" per il risarcimento del

“ danno biologico permanente ” e di un riscontro medico-legale

visivo o strumentale per il risarcimento del “ danno da invalidità

temporanea ”), si applicano ai giudizi in corso (ancorché relativi

a sinistri verificatasi in data antecedente alla loro entrata in

vigore) sul rilievo che le stesse attengono “non … alla

consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione,

bensì solo al momento successivo del suo accertamento in

concreto” : sicché, ove, come nel caso in esame, le norme

sopravvenute attengono alla “ consistenza ” (così come definita

dalle norme precedentemente in vigore) del diritto al

risarcimento già maturato in conseguenza del pregiudizio

(patrimoniale) arrecato, le stesse non possono, evidentemente,

trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi in precedenza

ed ai giudizi in corso.

4.22. Un norma con efficacia (in ipotesi) retroattiva, del

resto, fermo il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche

consolidate, può legittimamente incidere sui rapporti in corso,

sacrificando anche aspettative legittime, soltanto nel caso in cui

tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri

interessi di rilevanza costituzionale (nella specie, di difficile, se

non impossibile, individuazione) ritenuti prevalenti (Corte cost.

n. 271/2011).

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

4.23. In ogni caso, se, in linea di principio, al legislatore

non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive o a

portata retroattiva, sia innovative che di interpretazione

autentica, resta, tuttavia, necessario, al fine di ritenere

costituzionalmente legittima l’efficacia retroattiva della norma

sopravvenuta, che: - tale scelta normativa trovi adeguata

giustificazione “sul piano della ragionevolezza attraverso un

puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la

previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente

lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata omissis

omissis

omissis

“il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto

di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela

dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale

principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la

omissis

omissis (Corte cost. n.

omissis

omissis

4.24. Ma se questi sono i “ limiti generali all’efficacia

retroattiva delle leggi ”, risulta, allora, evidente che tali principi

sarebbero senz’altro sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407,

comma 2°, c.c., nel testo attualmente in vigore, ha efficacia

retroattiva ed è, quindi, applicabile anche ai fatti commessi

precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei

processi in corso.

4.25. Tale applicazione finirebbe, infatti, per arrecare una

irrimediabile lesione: - alla parità di trattamento tra

amministratori e sindaci che la precedente versione della norma,

in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza

del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi,

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio

generale previsto dall’art. 2055 c.c.; - alla legittima aspettativa

della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di

fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa

responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia

degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori,

quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o

nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico

pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; - alla prerogativa-

funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della

giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’ an del diritto

risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale

necessario e imprescindibile completamento della tutela

invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente

apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile.

4.26. La Corte, quindi, omissis

omissis

omissis

omissis

nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n.

35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti

anteriori alla sua entrata in vigore ”.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando

l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione

all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella

parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’infondatezza del

motivo afferente l’intervenuta prescrizione dell’azione di

responsabilità sul rilievo che, in applicazione dell’art. 2947,

comma 3°, c.c., l’azione del curatore si prescrive nel maggior

termine di dieci anni dalla consumazione dell’illecito, e cioè dalla

dichiarazione di fallimento, omettendo, tuttavia, di considerare

che: - il tribunale di Catania, con provvedimento del

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

20/11/2013, ha archiviato la posizione di Salvatore omissis

(amministratore) e di Alessandro omissis (dirigente della

società) in relazione al reato di bancarotta; - trova, dunque,

applicazione la prescrizione di cinque anni, per cui l’appellante

poteva essere chiamato a rispondere esclusivamente dei fatti

avvenuti nei cinque anni anteriori all’atto interruttivo della

prescrizione, costituito dal ricorso per sequestro conservativo

notificato il 29-30/4/2013.

5.2. Il motivo è manifestamente infondato. L’art. 2947,

comma 3°, c.c., infatti, prevede che, “ se il fatto è considerato

dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione

più lunga ” (dei termini previsti dai primi due commi) “ questa si

applica anche all’azione civile ”.

5.3. Il giudice civile, pertanto, deve a tal fine procedere

ad un accertamento incidenter tantum , con gli strumenti

istruttori del proprio giudizio, circa la sussistenza di una

fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato in tutti i

suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, a nulla, per

contro, rilevando che, per tale fatto, non sia stato promosso

alcun giudizio penale.

5.4. Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla

legge come reato, infatti, l’azione di risarcimento dei danni

conseguenti rimane comunque assoggettata, anche se il giudizio

penale in ordine allo stesso non sia stato promosso, alla più

lunga prescrizione (eventualmente) prevista per tale illecito (art.

2947, comma 3°, prima parte, c.c.) tutte le volte in cui il giudice

civile accerti incidenter tantum , e con gli strumenti probatori e i

criteri di valutazione predetti, la sussistenza (rimasta, nel caso

in esame, incontestata) di una fattispecie che integri gli estremi

di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e

oggettivi (cfr. Cass. SU n. 28337 del 2008, più di recente, Cass.

32021 del 2024).

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

5.5. Né in senso contrario può essere invocat

provvedimento di archiviazione, posto che, in realtà, in tema di

fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai

fini dell’individuazione del termine di prescrizione del diritto al

risarcimento del danno, l’intervenuta archiviazione in sede

penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale

è tenuto a compiere un’autonoma valutazione del fatto, onde

verificare (come, appunto, ha fatto la corte d’appello) se lo

stesso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al

primo comma dell’art. 2947 c.c. ovvero (come ha ritenuto la

sentenza impugnata) al più lungo termine di cui al terzo comma

della medesima disposizione (Cass. n. 375 del 2025; Cass. n.

25438 del 2023).

5.6. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando

l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione

all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella

parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità della

deduzione con la quale l’appellante aveva eccepito il difetto della

propria legittimazione passiva per aver svolto l’attività di legale

della società in numerose cause tributarie, senza, tuttavia,

considerare che: - i fatti in questione, che determinavano

l’incompatibilità e la conseguente decadenza di Gianluca

omissis

dell’art. 2399 c.c., emergevano già dagli atti del giudizio di primo

grado; - la documentazione prodotta in giudizio dal Fallimento,

omissis aveva maturato crediti

ed emesso fatture, regolarmente pagate, nei confronti della

società poi fallita a seguito dello svolgimento del mandato

professionale conferitogli, in qualità di commercialista, come

difensore in diversi giudizi tributari; - tale circostanza è rimasta

incontestata e, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte

d’appello, è tutt’altro che generica poiché evidenzia che “ già dal

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

1997 e successivamente alla presunta nomina di componente

del collegio sindacale della fallita ” l’appellante aveva prestato

attività professionale per quest’ultima e che lo stesso, “ già al

momento del presunto conferimento dell’incarico (07.12.2000)

… si trovava ”, pertanto, “ in una delle condizioni di

incompatibilità/ineleggibilità ” previste dall’art. 2399, comma 1°,

c.c.; - la decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella

situazione d’ineleggibilità prevista dall’art. 2399 c.c. opera, del

resto, in via automatica, con la conseguenza che nei confronti

dell’appellante, che non ha mai rivestito la carica di sindaco, il

Fallimento (questa la tesi sostenuta) non poteva esercitare

l’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 l.fall..

5.7. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 1421, 2399, 2407 e 2697

c.c. nonché 146 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.,

ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte

d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione

passiva proposta dall’appellante sul rilievo che la stessa, in

violazione dell’art. 345 c.p.c., era stata sollevata per la prima

volta in grado d’appello, omettendo, tuttavia, di considerare

che: - in forza della regola generale di cui all’art. 2697 c.c., era

il Fallimento a dover dimostrare la legittimazione passiva del

convenuto in relazione all’azione promossa nei suoi confronti; -

l’eccezione in questione è, del resto, rilevabile anche d’ufficio in

ogni stato e grado del giudizio poiché “ la mancanza dei requisiti

richiesti dall’art. 2399 c.c. comporta l’automatica decadenza …

dalla carica di sindaco e la conseguente nullità del rapporto

contrattuale tra sindaco e società ”, che, dunque, sul piano

giuridico, “non è mai esistito ”.

5.8. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. La

corte d’appello, infatti, ha, come detto, dichiarato

l’inammissibilità dell’eccezione in questione sulla base di due

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

distinte rationes decidendi : - la prima è che tale eccezione

stata sollevata per la prima volta in grado d’appello, in violazione

all’art. 345 c.p.c.; - la seconda è che l’eccezione, per come era

stata formulata, risultava eccessivamente generica in quanto

“ priva di indicazioni dalle quali potere ricavare (anzitutto, sotto

il profilo temporale) il dedotto difetto di legittimazione passiva ”.

5.9. Il ricorrente, invece, come condivisibilmente

evidenziato dal Pubblico Ministero, ha sollevato censure solo nei

confronti della prima: non anche, almeno con la dovuta

specificità, della seconda (non avendo riprodotto in ricorso, pur

a fronte della affermata genericità dell’eccezione, l’esatta

formulazione della relativa deduzione, così come esposta

omissis

omissis

5.10. Ed è, invece, noto che, qualora la decisione di merito

(vale a dire, nel caso in esame, l’affermata sussistenza della

legittimazione passiva del convenuto) si fondi su di una pluralità

di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee

(come nel caso in esame) a sorreggerla sul piano logico e

giuridico, la ritenuta infondatezza (o inammissibilità) delle

censure mosse a una delle rationes decidendi rende

inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure

relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di

doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque

condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla

cassazione della decisione stessa (Cass. SU n. 7931 del 2013;

Cass. n. 16314 del 2019).

5.11. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione degli artt. 112, 282 e 295 c.p.c., in relazione all’art.

360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella

parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che non sussistevano i

presupposti per la sospensione necessaria del giudizio di

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

responsabilità promosso dal Fallimento fino alla defini

decisione del giudizio proposto dallo stesso Fallimento nei

confronti della Locafit per ottenere il pagamento del saldo del

prezzo di vendita dell’imbarcazione, pari ad €. 2.501.800,00,

senza, tuttavia, considerare che: - il giudizio con il quale il

Fallimento ha agito nei confronti di Locafit per il recupero del

saldo prezzo attiene proprio al rapporto sostanziale da cui viene

fatta discendere la responsabilità degli amministratori e, di

conseguenza, dei sindaci per il medesimo importo ed è, con ogni

evidenza, pregiudiziale rispetto al giudizio di responsabilità che

il Fallimento ha proposto nei confronti degli stessi; - tale giudizio

si è, peraltro, concluso in primo grado con la sentenza di totale

accoglimento resa dal tribunale di Catania il 7/3/2019, per

effetto della quale la curatela ha recuperato la somma di €.

2.501. 800,00, con la conseguente necessità di escludere, per

tale importo, il danno lamentato dal Fallimento.

5.12. omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

5.13. Se questi sono i presupposti della sospensione

necessaria, risulta, allora, evidente che, nel caso in esame, essi

non sussistevano e che la corte d’appello ha, pertanto,

correttamente escluso la sospensione necessaria del giudizio di

responsabilità promosso dal Fallimento fino al passaggio in

giudicato della sentenza che definirà il giudizio proposto dallo

stesso Fallimento nei confronti della Locafit: - il giudizio proposto

dal Fallimento per ottenere il risarcimento dei danni che gli

amministratori e i sindaci hanno arrecato al patrimonio sociale

per aver distratto una parte del prezzo di vendita di un bene

sociale, infatti, non era (e non è), di certo, pregiudicato, nei

termini esposti, dalla sentenza che deciderà il giudizio, pendente

tra l’altro fra parti diverse, che lo stesso Fallimento, a fronte

della vendita di tale bene, ha introdotto nei confronti

dell’acquirente per ottenere il pagamento del residuo prezzo; -

la decisione di accoglimento o di rigetto di tale domanda non ha,

in effetti, alcuna conseguenza giuridica vincolante sul giudizio di

responsabilità ma al più un rilievo di mero fatto.

5.14. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,

ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte

d’appello non si è pronunciata sugli effetti che, in ordine al danno

residuo gravante sui sindaci, derivano dal fatto, emerso nel

omissis

che l’ex sindaco Piergiorgio omissis avevano “ definito

transattivamente le proprie posizioni ”, omettendo, per contro, di

considerare che, in conseguenza di tali transazioni, il residuo

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

debito gravante sugli altri coobbligati doveva essere ridott

misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.

5.15. Il motivo è inammissibile già per difetto di

specificità. Il ricorrente, infatti, non ha provveduto a indicare in

ricorso, come invece avrebbe dovuto, il contenuto della

transazione intercorsa tra il Fallimento e uno dei condebitori, con

la conseguente impossibilità di verificare “ se la transazione abbia

riguardato l’intero debito solidale” ovvero se, al contrario ,

“l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del

debitore solidale stipulante” e, in quest’ultimo caso, se la somma

omissis

omissis

omissis

5.16. Ed è, invece, noto che: - “in caso di transazione fra

uno dei coobbligati ed il danneggiato ”, la predetta norma “ si

applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito

solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia

limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante... resta

inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito

solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota

transatta omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

6. Il ricorso va, dunque, rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono

liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del

d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti

processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.

13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare

al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in €. 17.200,00,

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025

di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e sp

generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13,

comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto

dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei

presupposti processuali per il versamento, da parte del

ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima

Sezione Civile, l’11 dicembre 2025.

Il Consigliere est. Il Presidente

Giuseppe Dongiacomo Massimo Ferro

Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025