Giurisprudenza su art. 25-octies CCII
Responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza e omessa denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: Oggetto
MASSIMO FERRO - Presidente - SINDACI - RESPONSABILITÀ EX ART. 2407 C.C. – NUOVO TESTO
ALBERTO PAZZI - Consigliere - - ANTERIORI - ESCLUSIONE APPLICABILITÀ AI FATTI
PAOLA VELLA - Consigliere - Ud. 11/12/2025 – PU
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere - R.G.N. 25001/2020
FILIPPO D’AQUINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25001-2020 proposto da:
omissis GIANLUCA, rappresentato e difeso dagli Avvocati
omissis
procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CORPO DI VIGILANZA LA CELERE S.R.L.,
rappresentato e difeso dall’Avvocato omissis
per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
omissis
omissis SALVATORE, UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
avverso la SENTENZA N. 2798/2019 DELLA CORTE D’APPELLO
DI CATANIA, depositata il 17/12/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO nella pubblica udienza dell’11/12/2025;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Fallimento Corpo di Vigilanza La Celere s.r.l., con
atto di citazione del 27/9/2013, ha convenuto in giudizio, innanzi
al tribunale di Catania, Mario omissis e Salvatore omissis
nella qualità di amministratori della società fallita, nonché
omissis e
omissis quali componenti del collegio sindacale.
1.2. Il Fallimento ha, in sostanza, dedotto che gli
amministratori della società poi fallita avevano compiuto atti che
avevano gravemente depauperato le risorse della società,
causandone, infine, lo stato di insolvenza, mentre i sindaci
avevano omesso la dovuta attività di vigilanza e controllo
sull’operato degli amministratori, concorrendo a determinare il
danno.
1.3. Il Fallimento ha, quindi, chiesto la condanna in solido
di tutti i convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla società
e ai creditori, quantificati nella somma complessiva di €.
14.568. 727,89, nonché, in subordine, la condanna di ciascuno
di essi, in relazione alle rispettive responsabilità, al pagamento
della diversa somma accertata.
1.4. Gianluca omissis hanno
resistito alle domande proposte dal Fallimento, eccependo, fra
l’altro, la prescrizione dell’azione e chiedendo di essere
autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie di
assicurazione, e cioè Unipol Sai s.p.a. e Assicurazioni Generali
s.p.a.
1.5. Si sono costituiti in giudizio anche Salvatore
omissis
1.6. Il tribunale, con sentenza del 26/5/2016, ha
rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione e, in parziale
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
accoglimento della domanda proposta, ha condannato i
omissis
danni in favore del Fallimento.
2.1. Gianluca omissis al pari di Piergiorgio
omissis ha proposto appello avverso tale sentenza.
2.2. Il Fallimento ha resistito al gravame.
2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha
rigettato l’appello.
2.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il
giudizio relativo al rapporto processuale tra il Fallimento,
Piergiorgio omissis e Assicurazioni Generali s.p.a. si era
estinto in conseguenza del verbale di conciliazione intercorso tra
le predette parti, ha, innanzitutto, esaminato la censura con la
quale l’appellante ha dedotto il difetto della propria
legittimazione passiva in ragione del fatto di aver svolto attività
professionale per conto della società in numerose cause
tributarie.
2.5. La corte ha ritenuto che l’eccezione era
inammissibile: - innanzitutto, perché sollevata per la prima volta
in appello, in violazione all’art. 345 c.p.c.; - in secondo luogo,
perché eccessivamente generica in quanto “ priva di indicazioni
dalle quali potere ricavare (anzitutto, sotto il profilo temporale)
il dedotto difetto di legittimazione passiva ”.
2.6. La corte ha, poi, esaminato il motivo con il quale
l’appellante ha ribadito che l’azione proposta nei suoi confronti
si era prescritta.
2.7. La corte ha ritenuto l’eccezione infondata rilevando,
tra l’altro, che: - i fatti contestati ai convenuti integrano, sotto il
profilo della condotta di distrazione di parte dei beni costituenti
il patrimonio sociale, la fattispecie del reato di bancarotta
fraudolenta (art. 216 l.fall.); - trova, pertanto, applicazione, ai
sensi dell’art. 2947, comma 3°, c.c., “ il maggiore termine
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
prescrizionale di anni dieci dalla consumazione dell’illecito,
ovverosia dalla dichiarazione di fallimento ”.
2.8. La corte ha, quindi, esaminato il motivo con il quale
Gianluca omissis
presupposti previsti dall’art. 2407 c.c. in relazione agli atti di
mala gestio posti in essere dagli amministratori (e cioè la
“ vendita della imbarcazione Lady Giò ” e il “ pagamento dei costi
di gestione della nave ormai ceduta ”): e l’ha parimenti ritenuto
infondato.
2.9. La corte, sul punto, per quanto ancora rileva, ha, tra
l’altro, evidenziato che: - “ dagli atti di causa … emerge che nel
gennaio del 2004 … la società fallita acquistava dalla Red Fish
Cruise S.p.A. per il corrispettivo di € 750.000.00 il guscio
metallico di una motonave, ne curava i lavori di completamento
affrontando costi complessivi per € 3.823.113,96 (emettendo
cambiali passive per € 1.889.901,55) e successivamente ne
trasferiva la proprietà alla Locafit, per il complessivo importo di
€ 5.000.000.00 che si asseriva essere già stato regolato prima
dell’atto ”; - “ la Locafit, a sua volta, concedeva tale imbarcazione
in locazione finanziaria alla Red Fish Cruise S.p.A. per il
corrispettivo di € 4.978.431,25 di cui € 2.500.000.00 versati
contestualmente alla sottoscrizione e la rimanente parte da
corrispondersi in 95 canoni mensili di € 26.088,75 con possibilità
di riscatto del bene mediante pagamento di una rata finale alla
scadenza della locazione ”; - “ il 15.3.2005 veniva registrato il
pagamento da parte della Locafit S.p.a. dell’importo di €
2.498.200. 99 con accredito su conto corrente bancario intestato
alla Celere e nella medesima data il residuo credito di €
2.501. 800 (pari al saldo della vendita) veniva stornato con
un’operazione di giroconto dalla acquirente Locafit alla Red Fish
Cruise s.r.l. utilizzatrice della nave ”.
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
2.10. La corte, sul punto, ha ritenuto che: - era
“ pienamente plausibile … la ricostruzione effettuata dal
consulente della curatela ”, secondo cui, “ … contrariamente a
quanto dichiarato nell’atto di compravendita, la Locafit” aveva
“effettuato il pagamento non dell’intero importo ma di €
2.498.200. 00 (effettivamente transitati dal conto corrente della
società venditrice) mentre la restante somma di € 2.501.800.00
è stata utilizzata, in una sorta di compensazione, per il
pagamento del maxi canone di leasing pari a € 2.500.000,00 da
parte della Red Fish ”; - “ di fatto tale operazione si è dunque
concretizzata nella concessione di un finanziamento alla Red Fish
Cruise ” e “ appare certamente lesiva degli interessi della società
oltre che del ceto creditorio ”, oltre che “ conclusa
dall’amministratore … in palese conflitto di interessi, in
violazione del disposto dell’art. 2475 ter c.c. ”; - “ l’esercizio di
attività turistica, e crocieristica in particolare, è ”, infatti, “ del
tutto estranea all’oggetto sociale della fallita (come risulta
all’evidenza dalle visure in atti) e in alcun modo ricollegabile in
concreto all’attività svolta dalla stessa ”; - “ l’amministratore che
ha concluso l’operazione era ”, del resto, “ socio unico della Red
Fish di cui era amministratore il proprio coniuge ”; - “ l’operazione
ha determinato un consistente esborso di danaro da parte della
Celere sia per l’acquisto della motonave che per gli ingenti lavori
di ristrutturazione, che avrebbe dovuto essere remunerato con
una plusvalenza di circa € 450.000.00 ”; - “ tale ricostruzione dei
fatti - e la conseguente condotta distrattiva del residuo prezzo,
che la Locafit ha stornato in favore della Red Fish Cruises,
laddove avrebbe dovuto provvedere al pagamento del saldo in
favore della società poi fallita - emerge, peraltro, dal giornale
contabile ” di quest’ultima; - “ correttamente, dunque, il Tribunale
ha ritenuto che la scellerata operazione posta in essere aveva
sostanzialmente precluso alla società venditrice - al momento in
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
cui venne effettuata - di incamerare la metà del prezzo pattuito,
a tutto vantaggio della Red Fish (in favore della quale si è
concretizzata la condotta distrattiva, in evidente conflitto di
omissis
il pagamento della somma pari all’ammontare del saldo del
prezzo che, invece, la Locafit avrebbe dovuto corrispondere alla
Corpo di Vigilanza La Celere ”; - “ il danno prodotto, lungi dal
consistere nella semplice differenza fra i costi sostenuti per il
completamento dello scafo e l’importo corrisposto dalla Locafit
(che peraltro non comprende le spese affrontare per l’acquisto
del guscio, pari ad € . 750.000,00), non può che coincidere con
la perdita del prezzo concordato, essendo peraltro l’operazione
in sé astrattamente vantaggiosa per la società venditrice, che
avrebbe potuto ottenere la plusvalenza di €. 426.886,04, se
l’amministratore non avesse consentito la distrazione delle
somme in favore della Red Fish ”; - infine, “… la società, dopo la
vendita, ha continuato a sopportare spese di carburanti,
lubrificanti, premi assicurativi e spese di manutenzione, per un
ammontare pari ad €. 170.301,84 …”.
2.11. La corte, accertata la responsabilità
dell’amministratore omissis
sindaco Gianluca omissis - “ nella relazione
dell’amministratore omissis
questi aveva chiaramente rappresentato di aver venduto alla
Red Fish Cruises la motonave Lady Giò del valore di cinque
milioni di euro per soli due milioni e mezzo ”; - “ a fronte di
un’operazione così macroscopicamente svantaggiosa per la
società chiaramente disvelata ai soci ”, non appariva “ in alcun
modo giustificabile il comportamento inerte dei sindaci” ; -
“ dall’esame dei verbali delle riunioni del collegio sindacale ”,
infatti, “ emerge ” che “ l’operazione della vendita della motonave
fu addirittura avallata dal collegio sindacale ”; - “ in relazione ad
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
essa ”, del resto, “ i sindaci non hanno chiesto notizie o
chiarimenti, e non hanno mai contestato all’amministrare Mario
omissis ”; - “ dopo la vendita”,
poi, i sindaci “non hanno convocato l’assemblea dei soci, per
censurare la condotta di rilevante gravità dell’amministratore …,
non hanno promosso il giudizio di responsabilità nei suoi
confronti …, non hanno impugnato gli atti per il conflitto di
interessi (art. 2475 ter c.c.) e denunciato i fatti al Tribunale (art.
2409 c.c.) ”; - “… non si trattava di entrare nel merito della
convenienza della vendita, ma di impedire ed eliminare gli effetti
di una gravissima operazione, compiuta con l’evidente intento di
favorire altra società (la Red Fish Cruises s.r.l.) riconducibile allo
stesso amministratore ”; - appariva, dunque, evidente la
responsabilità del collegio sindacale “ per avere omesso la dovuta
vigilanza su una operazione economica tanto rileva (n) te e per
averla addirittura avallata, omettendo ogni successiva iniziativa,
anche per contenere il danno ”.
2.12. Né, ha aggiunto la corte, rileva il fatto che il
Fallimento abbia “ vittoriosamente esperito azione contrattuale
nei confronti della Locafit, per ottenere il pagamento del saldo
del prezzo di vendita dell’imbarcazione ”, non ricorrendo, in
effetti, i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio
ai sensi dell’art. 295 c.p.c., posto che: - tale norma, nel
prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando
la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un
vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra le emanande
statuizioni; - non basta, dunque, un mero collegamento fra le
diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia
di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro
adozione; - il collegamento, piuttosto, dev’essere tale che l’altro
giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente tra le stesse
parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, e cioè un
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzi
pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere.
2.13. La corte ha, dunque, rigettato i motivi d’appello
proposti da Gianluca omissis
confermato la sentenza di condanna pronunciata ai suoi danni
dal tribunale.
3.1. Gianluca omissis con ricorso notificato il
21/9/2020, dopo aver sollevato una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2407 c.c., ha chiesto, per cinque motivi,
la cassazione della sentenza della corte d’appello.
3.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/11/2025,
ha concluso per il rigetto del ricorso.
3.4. Mario omissis Giovanni omissis
Salvatore omissis e l’Unipol Assicurazioni s.p.a. sono rimasti
intimati.
3.5. Il Fallimento ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. La questione di legittimità costituzionale che il
ricorrente ha sollevato è inammissibile.
4.2. Tale questione, infatti, pur non costituendo
propriamente un motivo di ricorso per cassazione e potendo
essere di conseguenza proposta per la prima volta in sede
di legittimità o quivi essere sollevata anche d’ufficio, non può
essere, tuttavia, fine a sé stessa ma (a differenza di quanto il
ricorrente ha preteso di fare) deve assumere una rilevanza
strumentale rispetto alla soluzione di una questione sostanziale
o processuale trattata nel processo che il ricorso per cassazione
ha censurato, nel senso che la decisione sul corrispondente
motivo del ricorso per cassazione non possa essere assunta
indipendentemente dalla risoluzione di quella questione (Cass.
n. 7269 del 2025; Cass. n. 14666 del 2020).
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
4.3. Tale questione, del resto, ove mai ammissibile,
sarebbe senz’altro manifestamente infondata: se non altro
perché non può imputarsi ad una norma di legge di aver
illegittimamente omesso di fissare un limite quantitativo
all’obbligo del debitore inadempiente o dell’autore di un atto
illecito (come il componente del collegio sindacale di una società)
di risarcire per l’intero il danno che lo stesso ha arrecato al
patrimonio del creditore (come la società che gli ha conferito
l’incarico) o di un terzo (come i creditori della stessa ai sensi
dell’art. 2394 c.c.), potendosi, semmai, dubitare della legittimità
costituzionale di una norma che, al contrario, specie in caso di
concorso di più soggetti nello stesso inadempimento
contrattuale o nello stesso atto illecito extracontrattuale (art.
2055 c.c.), preveda, per alcuni concorrenti (come gli
amministratori), l’obbligo di risarcire per intero il pregiudizio
cagionato e, al contempo, stabilisca, per altri concorrenti (come
i sindaci), un limite (giustificato, in realtà, solo per la qualità
soggettiva del titolare della carica) al quantum del risarcimento
(altrimenti) dovuto.
4.4. Né, d’altra parte, può correttamente ritenersi che
l’obbligazione risarcitoria del ricorrente, quale emerge dalla
sentenza impugnata, sia assoggettata alla norma contenuta
nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n.
35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, lì dove prevede
(anche se si tratta di società a responsabilità limitata: art. 2477,
comma 4°, c.c.) che “ omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
4.5. omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
4.6. omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
4.7. omissis
omissis
equivalente, la prestazione ha per oggetto il valore economico
del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene
adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in
funzione succedanea rispetto all’utilità originaria, cui deve
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
essere (appunto) equivalente in termini di potere di acquist
la difficoltà nell’operazione sorge per l’ineludibile scarto
temporale esistente tra l’epoca di verificazione dell’evento lesivo
e quella della sua liquidazione, con la conseguente distinzione
tra la aestimatio , cioè la determinazione dell’astratto valore del
bene leso, e la taxatio , ovvero la traduzione, in espressione
pecuniaria, di siffatto valore; - nel risarcimento dei danni per
equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da
ristorare vanno operate alla stregua dei criteri (legali ovvero
giurisprudenziali) praticati al momento della liquidazione, in
qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti
alla data (di volta in volta) della pattuizione convenzionale
stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente
effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non
definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede
giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta
quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di
criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (Cass. n.
5013 del 2017); - si tratta, in effetti, di un canone di valenza
generale che opera in ogni ipotesi di liquidazione del danno,
nozione da intendersi in una accezione estesa e comprensiva
tanto della determinazione dell’importo risarcitorio in via
convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le
parti) o giudiziale (all’esito di una controversia), quanto del
pagamento spontaneo della somma ad opera della parte
obbligata (Cass. n. 8839 del 2025, in motiv.).
4.8. omissis
omissis
danno alla salute causato da colpa medica, secondo il quale: -
tale pregiudizio dev’essere liquidato in base ai criteri stabiliti
dall’art. 7, comma 4, della l. n. 24/2017 anche se si tratta (con
il solo limite del giudicato interno in ordine al quantum ) di fatti
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
illeciti commessi prima dell’entrata in vigore di tale legg
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
2019; Cass. 19229 del 2022; Cass. n. 31868 del 2024).
4.9. omissis
omissis
il diritto al risarcimento del danno ha sempre ad oggetto un
credito di valore che richiede di essere determinato nel suo
ammontare attraverso l’attività di liquidazione con la quale il
giudice traspone in valuta, ossia in un’espressione monetaria, il
valore stimato del bene leso; - il valore del credito che entra a
far parte del patrimonio del danneggiato, se non è
predeterminato nel suo ammontare dalla legge o da un
contratto, richiede, infatti, necessariamente che la sua
liquidazione sia operata dal giudice; - omissis di
determinazione del quantum non rappresenta, del resto, un
(ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie normativa della
responsabilità civile, non integra cioè un fatto-storico
normativamente presupposto ai fini dell’imputazione del danno,
ma costituisce soltanto l’espressione della misura monetaria “ più
adeguata a garantire il ristoro dell’effettivo danno patito ”; - una
cosa, infatti, “ è il perfezionamento della fattispecie sostanziale
dell’illecito civile (situazione giuridica protetta-condotta lesiva
della stessa-esito dannoso) che si esaurisce con la produzione
dell’effetto giuridico che fa insorgere in capo all’autore
dell’illecito la responsabilità per la obbligazione risarcitoria ”,
“altro è invece l’accertamento dell’equivalente monetario della
conseguenza dannosa che ha esaurito il perfezionamento della
fattispecie illecita ”; - se, dunque, “il principio di irretroattività
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
della legge impedisce all’intervento del Legislatore di andar
incidere su effetti giuridici già interamente prodottisi, in quanto
dalla legge ricollegati a determinati fatti”, “assunti ad elementi
della fattispecie ”, “ che, una volta venuti ad esistenza nella
realtà, non possono più essere negati o modificati ”, “ gli indicati
limiti alla efficacia retroattiva della legge non ricorrono, invece,
nella diversa ipotesi in cui la norma generale ed astratta
successiva venga ad incidere su di un rapporto giuridico ancora
in corso di esecuzione, o … ancora controverso, regolando o
definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario
equivalente di un bene perduto che deve essere risarcito ” (Cass.
n. 28990 del 2019, in motiv.).
4.10. omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
4.11. La norma sopravvenuta, sotto questo profilo, dettata
per “ disciplinare un settore ”, come la “quantificazione del danno
non patrimoniale nelle controversie per responsabilità sanitaria ”,
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
“ precedentemente lasciato al potere giudiziale integrativo ”, “
disciplina … la fattispecie costitutiva del diritto sostanziale ”,
“modificandone gli elementi costitutivi ”, “ma definisce ”, nella
materia della responsabilità sanitaria, “ l’ambito delle modalità di
esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno ” “ non
patrimoniale ” attribuito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c..
4.12. La nuova disposizione, (per “ porre al riparo
l’esercizio del potere giurisdizionale ”, “ conformatosi al criterio
legale ”, “ da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt.
1226 e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità od
assenza di motivazione della quantificazione del danno ” in
questione), da questo punto di vista, “ si rivolge esclusivamente
al Giudice ”, “ indicando quale più adeguato il criterio tabellare ”,
rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura cui
avrebbe potuto ricorrere al momento di procedere alla
aestimatio , e, dunque, “ delimitandone l’ambito di discrezionalità
nella liquidazione del danno con criterio equitativo ” ed è, quindi,
applicabile nei giudizi non ancora definiti, quando, cioè, tale
potere risulta, evidentemente, ancora esercitabile (Cass. n.
28990 del 2019, in motiv.).
4.13. Lo stesso è a dirsi per gli altri casi, indicati da Cass.
n. 19229 del 2022 (in motiv.), di danni non patrimoniali, come:
- il danno da morte dei prossimi congiunti, da liquidarsi in base
ai parametri (cd. tabelle ) vigenti al momento della liquidazione
e non dell’illecito (Cass. n. 7272 del 2012); - il danno alla
persona derivante da lesioni di lieve entità a seguito di sinistro
derivante dalla circolazione stradale, che dev’essere liquidato in
base alla disposizione di cui art. 32, comma 3- quater , del d.l. n.
1/2012, conv. con l. n. 27/2012, anche se si tratta di sinistri
verificatisi prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 18773 del
2016); - il danno da ingiusta detenzione, la cui liquidazione
dev’essere svolta in base al massimale vigente al momento della
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
liquidazione e non della detenzione (Cass. pen. SU n. 24287
2001, in motiv.).
4.14. D’altra parte, non mancano disposizioni che, nella
materia del risarcimento dei danni non patrimoniali, depongono
in senso contrario all’esposto principio, come il d.P.R. n. 12/2025
che, con efficacia del 5/3/2025, ha adottato, ai sensi dell’art.
138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, la tabella
unica nazionale ai fini del ” risarcimento del danno non
patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché
conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e
della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o private ”,
omissis
omissis
omissis
questione pregiudiziale, ivi descritta, che ai sensi dell’art. 363-
bis c.p.c. è stata sollevata sul “ se, in relazione alla controversia
… relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute …
derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima
del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del
D.P,R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, … il giudice: 1) in
conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011
(poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non
incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad
applicare la Tabella per la liquidazione del danno non
patrimoniale da lesione del bene salute approvata
dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi le
Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di
efficacia para-normativa, quale parametro di conformità della
valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui
agli arti. 1226 e 2056 cod. civ.; 2) oppure, per non incorrere nel
vizio di violazione di legge, dovrà necessariamente applicare la
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
TUN, avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R
12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di
conformità della valutazione equitativa del danno non
patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui
agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata
motivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN,
ovvero la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale
da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità
della fattispecie concreta ”).
4.15. Il caso in esame, per contro, è del tutto differente.
4.16. Non si tratta, in effetti, del risarcimento di un danno
non patrimoniale (e cioè del “ danno determinato dalla lesione di
interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza
economica ” e, dunque, del pregiudizio, unitariamente
considerato, che consegue alla lesione di qualsiasi interesse
della persona “ non suscettibile di valutazione economica ”: Cass.
SU n. 26972 del 2008) che (essendo volto, appunto, a
reintegrare un bene insuscettibile di valutazione economica)
dev’essere necessariamente liquidato, a mezzo di un giudizio
d’equità integrativa, con i criteri (in quel momento vigenti) a tal
fine predisposti dalla prassi giurisprudenziale o dalla legge e
della conseguente e necessaria “ valutazione ” delle circostanze di
fatto che tali criteri prendono di volta in volta in considerazione
per attribuire un valore monetario ad una perdita non
patrimoniale.
4.17. Si tratta, piuttosto, del risarcimento del danno
(emergente) arrecato al patrimonio della società (e, di riflesso,
ai suoi creditori), che, per essere giuridicamente corretto,
dev’essere liquidato nell’unica misura a tal fine possibile, vale a
dire la somma corrispondente al valore oggettivo (che
dev’essere semplicemente quantificato) che, al momento della
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
verificazione del pregiudizio, avevano i beni indebitam
sottratti all’attivo della società e/o i debiti indebitamente assunti
al passivo della stessa.
4.18. Il risarcimento del danno patrimoniale (a meno che
la legge non disponga inequivocamente in senso contrario, come
l’art. 1783, comma 3°, c.c., che, in materia di responsabilità
delle cose portate in albergo, già nella sua originaria
formulazione, all’epoca contenuta nell’art. 1784, comma 1°,
c.c., non assicurava al danneggiato l’integrale risarcimento del
danno subito, tant’è che la nuova formulazione che tale
disposizione ha assunto con la l. n. 35/1977, che ha portato il
limite massimo di tale responsabilità dalla somma di £. 200.000
all’importo corrispondente a cento volte il prezzo dell’alloggio
giornaliero in albergo, è stata ritenuta applicabile anche ai fatti
antecedenti alla sua entrata in vigore: Cass. n. 3231 del 1987)
tende, infatti, a reintegrare il pregiudizio economico
corrispondente alla differenza (oggettivamente misurabile in una
somma di denaro: salva, naturalmente, la necessità di adeguare
la somma così determinata alla svalutazione della moneta nel
corso del giudizio, nonché la possibilità di ricorrere, in via
suppletiva, alla liquidazione equitativa di tale valore ma solo se
la stima dello stesso sia oggettivamente ed incolpevolmente
impossibile o di rilevante difficoltà: cfr., rispettivamente, Cass.
n. 11018 del 2005 e Cass. n. 1981 del 1985 nonché Cass. n.
21607 del 2025) tra il valore attuale del patrimonio del
danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se
l’obbligazione fosse stata correttamente adempiuta o il fatto
illecito non fosse stato posto in essere.
4.19. Se così stanno le cose, risulta, in effetti, evidente
che, a fronte della maturazione del diritto al risarcimento, in
capo alla società danneggiata (e, di riflesso, ai suoi creditori),
già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
sociale (e, dunque, di un danno che, per sua natura, non
che essere meramente patrimoniale), la norma sopravvenuta
non può, evidentemente, incidere sulla quantificazione della
relativa prestazione così come disciplinata dalla legge al
momento della verificazione del danno.
4.20. L’attribuzione del diritto al risarcimento del danno
patrimoniale nella misura in quel momento imposta dalla legge,
infatti, si configura come un effetto giuridico che, in
conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente
prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella
dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato
da una norma sopravvenuta (tale essendo la “ disposizione di
legge ” che “ introduca, sulla base di una nuova qualificazione
giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una
legge precedente, una nuova disciplina degli effetti che si sono
già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una nuova
disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima
dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra
effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova
disposizione ”: Cass. SU n. 2061 del 2021, in motiv.) che, per un
motivo o per l’altro, escluda o comprima l’estensione delle
conseguenze dannose risarcibili, non riconoscendo, ad esempio,
il mancato guadagno come voce di danno patrimoniale, in
deroga all’art. 1223 c.c., ovvero limitando il quantum risarcibile
ad una somma, come, appunto, accade nel caso dell’art. 2407,
comma 2°, c.c., nel testo attualmente in vigore, il quale, come
visto, limita il risarcimento dei danni cui sono tenuti i sindaci
(quale che ne sia la loro effettiva misura) nei confronti della
società e (tra l’altro) dei suoi creditori ad “ omissis
omissis
omissis
omissis
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
omissis
omissis
4.21. omissis
235/2014, pronunciando sulla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 139 Codice Assicurazioni Private, ha
rilevato che le modifiche, costituenti ius superveniens , introdotte
al comma 2 ed al comma 3- quater del predetto articolo dall’art.
32 del d.l. n. 1/2012, conv. con mod. in l. n. 27/2012 (nella
parte in cui prevedono, per le lesioni di lieve entità, la necessità
di un “accertamento clinico-strumentale" per il risarcimento del
“ danno biologico permanente ” e di un riscontro medico-legale
visivo o strumentale per il risarcimento del “ danno da invalidità
temporanea ”), si applicano ai giudizi in corso (ancorché relativi
a sinistri verificatasi in data antecedente alla loro entrata in
vigore) sul rilievo che le stesse attengono “non … alla
consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione,
bensì solo al momento successivo del suo accertamento in
concreto” : sicché, ove, come nel caso in esame, le norme
sopravvenute attengono alla “ consistenza ” (così come definita
dalle norme precedentemente in vigore) del diritto al
risarcimento già maturato in conseguenza del pregiudizio
(patrimoniale) arrecato, le stesse non possono, evidentemente,
trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi in precedenza
ed ai giudizi in corso.
4.22. Un norma con efficacia (in ipotesi) retroattiva, del
resto, fermo il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche
consolidate, può legittimamente incidere sui rapporti in corso,
sacrificando anche aspettative legittime, soltanto nel caso in cui
tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri
interessi di rilevanza costituzionale (nella specie, di difficile, se
non impossibile, individuazione) ritenuti prevalenti (Corte cost.
n. 271/2011).
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
4.23. In ogni caso, se, in linea di principio, al legislatore
non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive o a
portata retroattiva, sia innovative che di interpretazione
autentica, resta, tuttavia, necessario, al fine di ritenere
costituzionalmente legittima l’efficacia retroattiva della norma
sopravvenuta, che: - tale scelta normativa trovi adeguata
giustificazione “sul piano della ragionevolezza attraverso un
puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la
previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente
lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata omissis
omissis
omissis
“il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto
di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela
dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale
principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la
omissis
omissis (Corte cost. n.
omissis
omissis
4.24. Ma se questi sono i “ limiti generali all’efficacia
retroattiva delle leggi ”, risulta, allora, evidente che tali principi
sarebbero senz’altro sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407,
comma 2°, c.c., nel testo attualmente in vigore, ha efficacia
retroattiva ed è, quindi, applicabile anche ai fatti commessi
precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei
processi in corso.
4.25. Tale applicazione finirebbe, infatti, per arrecare una
irrimediabile lesione: - alla parità di trattamento tra
amministratori e sindaci che la precedente versione della norma,
in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza
del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi,
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio
generale previsto dall’art. 2055 c.c.; - alla legittima aspettativa
della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di
fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa
responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia
degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori,
quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o
nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico
pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; - alla prerogativa-
funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della
giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’ an del diritto
risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale
necessario e imprescindibile completamento della tutela
invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente
apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile.
4.26. La Corte, quindi, omissis
omissis
omissis
omissis
nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n.
35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti
anteriori alla sua entrata in vigore ”.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella
parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’infondatezza del
motivo afferente l’intervenuta prescrizione dell’azione di
responsabilità sul rilievo che, in applicazione dell’art. 2947,
comma 3°, c.c., l’azione del curatore si prescrive nel maggior
termine di dieci anni dalla consumazione dell’illecito, e cioè dalla
dichiarazione di fallimento, omettendo, tuttavia, di considerare
che: - il tribunale di Catania, con provvedimento del
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
20/11/2013, ha archiviato la posizione di Salvatore omissis
(amministratore) e di Alessandro omissis (dirigente della
società) in relazione al reato di bancarotta; - trova, dunque,
applicazione la prescrizione di cinque anni, per cui l’appellante
poteva essere chiamato a rispondere esclusivamente dei fatti
avvenuti nei cinque anni anteriori all’atto interruttivo della
prescrizione, costituito dal ricorso per sequestro conservativo
notificato il 29-30/4/2013.
5.2. Il motivo è manifestamente infondato. L’art. 2947,
comma 3°, c.c., infatti, prevede che, “ se il fatto è considerato
dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione
più lunga ” (dei termini previsti dai primi due commi) “ questa si
applica anche all’azione civile ”.
5.3. Il giudice civile, pertanto, deve a tal fine procedere
ad un accertamento incidenter tantum , con gli strumenti
istruttori del proprio giudizio, circa la sussistenza di una
fattispecie che integri gli estremi di un fatto di reato in tutti i
suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, a nulla, per
contro, rilevando che, per tale fatto, non sia stato promosso
alcun giudizio penale.
5.4. Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla
legge come reato, infatti, l’azione di risarcimento dei danni
conseguenti rimane comunque assoggettata, anche se il giudizio
penale in ordine allo stesso non sia stato promosso, alla più
lunga prescrizione (eventualmente) prevista per tale illecito (art.
2947, comma 3°, prima parte, c.c.) tutte le volte in cui il giudice
civile accerti incidenter tantum , e con gli strumenti probatori e i
criteri di valutazione predetti, la sussistenza (rimasta, nel caso
in esame, incontestata) di una fattispecie che integri gli estremi
di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e
oggettivi (cfr. Cass. SU n. 28337 del 2008, più di recente, Cass.
32021 del 2024).
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
5.5. Né in senso contrario può essere invocat
provvedimento di archiviazione, posto che, in realtà, in tema di
fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai
fini dell’individuazione del termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno, l’intervenuta archiviazione in sede
penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale
è tenuto a compiere un’autonoma valutazione del fatto, onde
verificare (come, appunto, ha fatto la corte d’appello) se lo
stesso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al
primo comma dell’art. 2947 c.c. ovvero (come ha ritenuto la
sentenza impugnata) al più lungo termine di cui al terzo comma
della medesima disposizione (Cass. n. 375 del 2025; Cass. n.
25438 del 2023).
5.6. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando
l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella
parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità della
deduzione con la quale l’appellante aveva eccepito il difetto della
propria legittimazione passiva per aver svolto l’attività di legale
della società in numerose cause tributarie, senza, tuttavia,
considerare che: - i fatti in questione, che determinavano
l’incompatibilità e la conseguente decadenza di Gianluca
omissis
dell’art. 2399 c.c., emergevano già dagli atti del giudizio di primo
grado; - la documentazione prodotta in giudizio dal Fallimento,
omissis aveva maturato crediti
ed emesso fatture, regolarmente pagate, nei confronti della
società poi fallita a seguito dello svolgimento del mandato
professionale conferitogli, in qualità di commercialista, come
difensore in diversi giudizi tributari; - tale circostanza è rimasta
incontestata e, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte
d’appello, è tutt’altro che generica poiché evidenzia che “ già dal
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
1997 e successivamente alla presunta nomina di componente
del collegio sindacale della fallita ” l’appellante aveva prestato
attività professionale per quest’ultima e che lo stesso, “ già al
momento del presunto conferimento dell’incarico (07.12.2000)
… si trovava ”, pertanto, “ in una delle condizioni di
incompatibilità/ineleggibilità ” previste dall’art. 2399, comma 1°,
c.c.; - la decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella
situazione d’ineleggibilità prevista dall’art. 2399 c.c. opera, del
resto, in via automatica, con la conseguenza che nei confronti
dell’appellante, che non ha mai rivestito la carica di sindaco, il
Fallimento (questa la tesi sostenuta) non poteva esercitare
l’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 l.fall..
5.7. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la
violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 1421, 2399, 2407 e 2697
c.c. nonché 146 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.,
ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione
passiva proposta dall’appellante sul rilievo che la stessa, in
violazione dell’art. 345 c.p.c., era stata sollevata per la prima
volta in grado d’appello, omettendo, tuttavia, di considerare
che: - in forza della regola generale di cui all’art. 2697 c.c., era
il Fallimento a dover dimostrare la legittimazione passiva del
convenuto in relazione all’azione promossa nei suoi confronti; -
l’eccezione in questione è, del resto, rilevabile anche d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio poiché “ la mancanza dei requisiti
richiesti dall’art. 2399 c.c. comporta l’automatica decadenza …
dalla carica di sindaco e la conseguente nullità del rapporto
contrattuale tra sindaco e società ”, che, dunque, sul piano
giuridico, “non è mai esistito ”.
5.8. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. La
corte d’appello, infatti, ha, come detto, dichiarato
l’inammissibilità dell’eccezione in questione sulla base di due
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
distinte rationes decidendi : - la prima è che tale eccezione
stata sollevata per la prima volta in grado d’appello, in violazione
all’art. 345 c.p.c.; - la seconda è che l’eccezione, per come era
stata formulata, risultava eccessivamente generica in quanto
“ priva di indicazioni dalle quali potere ricavare (anzitutto, sotto
il profilo temporale) il dedotto difetto di legittimazione passiva ”.
5.9. Il ricorrente, invece, come condivisibilmente
evidenziato dal Pubblico Ministero, ha sollevato censure solo nei
confronti della prima: non anche, almeno con la dovuta
specificità, della seconda (non avendo riprodotto in ricorso, pur
a fronte della affermata genericità dell’eccezione, l’esatta
formulazione della relativa deduzione, così come esposta
omissis
omissis
5.10. Ed è, invece, noto che, qualora la decisione di merito
(vale a dire, nel caso in esame, l’affermata sussistenza della
legittimazione passiva del convenuto) si fondi su di una pluralità
di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee
(come nel caso in esame) a sorreggerla sul piano logico e
giuridico, la ritenuta infondatezza (o inammissibilità) delle
censure mosse a una delle rationes decidendi rende
inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure
relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di
doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque
condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla
cassazione della decisione stessa (Cass. SU n. 7931 del 2013;
Cass. n. 16314 del 2019).
5.11. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la
violazione degli artt. 112, 282 e 295 c.p.c., in relazione all’art.
360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella
parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che non sussistevano i
presupposti per la sospensione necessaria del giudizio di
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
responsabilità promosso dal Fallimento fino alla defini
decisione del giudizio proposto dallo stesso Fallimento nei
confronti della Locafit per ottenere il pagamento del saldo del
prezzo di vendita dell’imbarcazione, pari ad €. 2.501.800,00,
senza, tuttavia, considerare che: - il giudizio con il quale il
Fallimento ha agito nei confronti di Locafit per il recupero del
saldo prezzo attiene proprio al rapporto sostanziale da cui viene
fatta discendere la responsabilità degli amministratori e, di
conseguenza, dei sindaci per il medesimo importo ed è, con ogni
evidenza, pregiudiziale rispetto al giudizio di responsabilità che
il Fallimento ha proposto nei confronti degli stessi; - tale giudizio
si è, peraltro, concluso in primo grado con la sentenza di totale
accoglimento resa dal tribunale di Catania il 7/3/2019, per
effetto della quale la curatela ha recuperato la somma di €.
2.501. 800,00, con la conseguente necessità di escludere, per
tale importo, il danno lamentato dal Fallimento.
5.12. omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
5.13. Se questi sono i presupposti della sospensione
necessaria, risulta, allora, evidente che, nel caso in esame, essi
non sussistevano e che la corte d’appello ha, pertanto,
correttamente escluso la sospensione necessaria del giudizio di
responsabilità promosso dal Fallimento fino al passaggio in
giudicato della sentenza che definirà il giudizio proposto dallo
stesso Fallimento nei confronti della Locafit: - il giudizio proposto
dal Fallimento per ottenere il risarcimento dei danni che gli
amministratori e i sindaci hanno arrecato al patrimonio sociale
per aver distratto una parte del prezzo di vendita di un bene
sociale, infatti, non era (e non è), di certo, pregiudicato, nei
termini esposti, dalla sentenza che deciderà il giudizio, pendente
tra l’altro fra parti diverse, che lo stesso Fallimento, a fronte
della vendita di tale bene, ha introdotto nei confronti
dell’acquirente per ottenere il pagamento del residuo prezzo; -
la decisione di accoglimento o di rigetto di tale domanda non ha,
in effetti, alcuna conseguenza giuridica vincolante sul giudizio di
responsabilità ma al più un rilievo di mero fatto.
5.14. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la
violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,
ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello non si è pronunciata sugli effetti che, in ordine al danno
residuo gravante sui sindaci, derivano dal fatto, emerso nel
omissis
che l’ex sindaco Piergiorgio omissis avevano “ definito
transattivamente le proprie posizioni ”, omettendo, per contro, di
considerare che, in conseguenza di tali transazioni, il residuo
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
debito gravante sugli altri coobbligati doveva essere ridott
misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
5.15. Il motivo è inammissibile già per difetto di
specificità. Il ricorrente, infatti, non ha provveduto a indicare in
ricorso, come invece avrebbe dovuto, il contenuto della
transazione intercorsa tra il Fallimento e uno dei condebitori, con
la conseguente impossibilità di verificare “ se la transazione abbia
riguardato l’intero debito solidale” ovvero se, al contrario ,
“l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del
debitore solidale stipulante” e, in quest’ultimo caso, se la somma
omissis
omissis
omissis
5.16. Ed è, invece, noto che: - “in caso di transazione fra
uno dei coobbligati ed il danneggiato ”, la predetta norma “ si
applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito
solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia
limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante... resta
inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito
solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota
transatta omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
6. Il ricorso va, dunque, rigettato.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.
8. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del
d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.
13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare
al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in €. 17.200,00,
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e sp
generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13,
comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, l’11 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe Dongiacomo Massimo Ferro
Ric. 2020, n. 25001 – Sez. 1 – PU dell’11/12/2025
