Giurisprudenza su art. 25-octies CCII
Falso nella relazione del revisore in concorso con falso in bilancio e bancarotta societaria: annullamento e rinvio
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Sent. n. sez. 2745/2023 UP - 13/10/2023
R.G.N. 10817/2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la
condanna di Carnevali Antonio, Novati Francesca e Rigotti Alberto per concorso
VA
A ,
nel delitto di bancarotta impropria da reato societario, con riguardo al fallimento
della società Torno Global Contracting S.p.A., già Torno Internazionale spa (di
seguito Torno), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2010.
1.1. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall. in relazione al reato di falso in bilancio (art. 2621
cod. civ.) commesso, rispetto alla posizione di Carnevali e Novati, negli anni 2005,
2006, 2007 (punti 4, 5 e 6 dell’editto accusatorio), nonché, per tutti compreso
Rigotti, in relazione al bilancio del 2008 (punto 7).
Il titolo di responsabilità e l'apporto concorsuale dei singoli imputati è stato
indicato come segue:
- Carnevali Antonio e Novati Francesca, quali concorrenti estranei, per aver
svolto l’incarico di revisori contabili, redigendo le relazioni sui bilanci consolidati e
d'esercizio sopra citati;
- Rigotti Alberto, nella veste di Presidente del Consiglio di amministrazione
della fallita dal 31 luglio 2008 al 10 dicembre 2009.
Il fatto contestato è descritto secondo il seguente schema generale (cui segue
la specificazione delle singole operazioni): «perché, con l'intenzione di ingannare
il pubblico ed i creditori, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé e per altri, esponendo nel bilancio ordinario (e nel consolidato) fatti non corrispondenti al vero
in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione sociale sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, alterando in modo
sensibile la rappresentazione economico-patrimoniale-finanziaria col superamento
delle soglie di rilevanza previste dalla legge, non adottando i provvedimenti di cui
all'art. 2446 c.c., concorrevano a cagionare il dissesto della società Torno, la quale,
avendo in realtà ridotto per l'anno 2005 il capitale sociale di oltre un terzo e avendo
azzerato il capitale sociale nel 2006, - circostanze tutte occultate dalle false
comunicazioni sociali che si sono susseguite dal 2005 alla data del fallimento -,
continuava l'attività di impresa senza mezzi propri aggravando il dissesto».
1.2. Le sentenze di merito spiegano che il presente processo costituisce il
residuo di altro, ben più esteso, incardinato (anche) nei confronti degli
amministratori e sindaci della fallita per questa e altre imputazioni; le relative
posizioni sono state definite ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con sentenza,
divenuta irrevocabile, deliberata dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano in data 8 marzo 2018.
2. Avverso la pronuncia indicata ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi
difensori, sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari
per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2
C/
séudopmi.com
3. Carnevali Antonio e Novati Francesca presentano due atti di impugnazione.
3.1. Il ricorso a firma degli avvocati Giovanni Ponti e Lucio Lucia, all’epoca in
difesa congiunta di entrambi gli imputati, articola sette motivi che denunciano la
mancanza di motivazione o la sua contraddittorietà, nonché il vizio di travisamento
della prova in relazione ai motivi di appello riferiti a:
- l'operazione di acquisto e cessione dei claims;
- l'’omessa svalutazione della partecipazione Ediltorno costruzioni;
- l'omessa svalutazione dei costi per la c.d. ‘offerta Garibaldi” e l'iscrizione di
un credito verso il Comune di Milano;
- i crediti vantati da Torno nei confronti del Ministero dei Trasporti dell'Ucraina
e la loro cessione a Daufine;
- l'operazione “Torno Chile”;
- l'iscrizione del credito per imposte anticipate;
- l'omessa iscrizione di costi e la iscrizione di ricavi ritenuti inesistenti nel
bilancio 2007,
3.2. L'atto di ricorso che firmano gli avvocati Vittorio Manes e Lucio Lucia,
nell'interesse di Carnevali Antonio, e gli avvocati Vittorio Manes e Giovanni Ponti
nell'interesse di Francesca Novati, sviluppa sette motivi.
3.2.1. Con il primo si eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., la nullità della decisione per difetto di correlazione tra accusa e
sentenza.
Si sostiene che l'imputazione ascrive agli imputati le seguenti condotte: aver
esposto nei bilanci ordinari fatti non corrispondenti al vero; aver alterato in modo
sensibile la situazione economico-patrimoniale-finanziaria; non aver adottato i
provvedimenti di cui all'art. 2446 cod. civ. o di cui all'art. 2447 cod. civ.
L'editto accusatorio, quindi, descriverebbe due condotte commissive, riferite
ad attività mai svolte dai revisori, e una omissiva rispetto ad obblighi estranei ai
compiti dei revisori.
Invece gli imputati sono stati condannati, fin dal primo grado, per la diversa
condotta, ancorata all'art. 40 cod. pen., di concorso per omissione nel reato
commesso dagli amministratori e consistita nel: “non aver espresso un giudizio
negativo" o comunque nel “non aver esplicitamente rilevato gravi falsificazioni dei
bilanci nelle loro relazioni".
In tal modo si sarebbe realizzata una trasformazione radicale del fatto che ha
frustrato i diritti difensivi.
3.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen,, l'inosservanza degli artt. 223, comma secondo,
n. 1 legge fall. e 2621-2624 cod. civ.
3
vali ì VA i <]
Il giudice di merito ha ricondotto la responsabilità degli imputati alla
fattispecie del concorso omissivo, per inadempimento dell'obbligo di impedire l'evento gravante sui revisori.
Obiettano i difensori che una simile costruzione è giuridicamente erronea,
poiché, come affermato anche dalla Corte di cassazione, l’extraneus potrebbe
concorrere nel reato proprio soltanto mediante una partecipazione attiva e non
invece ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen..
Ciò in quanto nei reati c.d. propri (quali sono il falso in comunicazioni sociali e la bancarotta) è il legislatore a individuare, in modo tassativo, gli autori del reato, con ciò assegnando solo a costoro una posizione di garanzia, sicché una
responsabilità omissiva sarebbe configurabile a carico loro ma non di terzi estranei.
Si osserva inoltre che i revisori non hanno il potere di impedire l'approvazione
di un bilancio non veritiero: l’espressione di una valutazione negativa non è di ostacolo a che il bilancio venga portato in assemblea dagli amministratori ed
approvato dai soci. Come dimostra quanto accaduto per il bilancio relativo al 2009:
il revisore non ha certificato il bilancio, che però è stato approvato,
3.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
in punto di ritenuta sussistenza del reato in contestazione relativamente a una
condotta dei revisori sussumibile nell'art. 2624 cod. civ. (norma incriminatrice
vigente all’epoca dei fatti).
Secondo il giudice di appello la relazione finale dei revisori “è risultata essere
non veritiera e, per questo, inattendibile",
Il falso nella relazione integra una autonoma fattispecie di reato “proprio” dei
revisori, allora prevista dall'art. 2624 cod. civ., diversa e non concorrente con il
falso in bilancio di amministratori e sindaci disciplinato nell'art. 2621 cod. civ., così
da rendere manifesta la scelta legislativa di tenere distinte, anche ai fini della
bancarotta societaria, le due fattispecie.
Si evidenzia inoltre che la Corte di appello avrebbe aggirato la questione affermando che i revisori concorrono nel reato fallimentare, ma non anche in quello
societario presupposto. L'assunto sarebbe insostenibile poiché il fatto storico che
dà luogo al delitto di cui all'art. 223, comma secondo, n, 1, legge fall. deve sempre
identificarsi nella condotta prevista dall'art. 2621, cod. civ.
Inoltre la condotta di falso nella relazione di revisione costituisce un posterius
rispetto alla predisposizione del bilancio, sicché sarebbe causalmente irrilevante;
del resto l’affermata influenza della relazione falsa sull’approvazione dei bilanci
degli anni successivi rimarrebbe un mero assunto sfornito di ragioni a sostegno.
3.2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 25, 111, 117
Cost. 7 81 CEDU, 14 preleggi, 2621, 2624, cod. civ., 1, 2 € 11C cod. pen., perché
l'applicazione che in concreto è stata data in sentenza delle norme citate,
4 2A
E
riconoscendo il concorso dei revisori per falsità in bilancio, sarebbe frutto di una
interpretazione in malam partem della norma penale, come tale non prevedibile.
La fattispecie punitiva creata dalla Corte di appello da un lato si porrebbe in
contrasto con il divieto di applicazione analogica in malam partem della norma
incriminatrice, dall'altro, in assenza di precedenti arresti anche solo di merito su
“situazioni connesse”, avrebbe determinato una incriminazione non
ragionevolmente prevedibile dagli imputati.
3.2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in punto di elemento
soggettivo del reato.
La Corte di appello — nell'affrontare il tema della necessaria sussistenza del
dolo specifico e del dolo intenzionale del falso in bilancio — ha replicato che, ai fini
della integrazione dell'elemento soggettivo della bancarotta societaria, è
sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, che dalla propria condotta possa
derivare una diminuzione della garanzia dei creditori.
L'assunto sarebbe erroneo poiché, nel reato complesso di bancarotta
societaria, il delitto presupposto di falso in bilancio deve essere integrato in tutte
le sue componenti oggettive e soggettive.
Ergo il concorrente nel reato dovrebbe essere, quantomeno, consapevole
dell'altrui finalità che non potrebbe essere desunta dal ruolo ricoperto né dalla
fittizietà delle operazioni.
3.2.6. Con il sesto motivo si contesta la configurabilità del dolo al cospetto di
meri profili di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e
regolamenti.
3.2.7. Con il settimo ci si duole dell'entità della pena sia in quanto nel giudizio
di bilanciamento la Corte di appello non avrebbe considerato l'accordo transattivo
raggiunto, nelle more del giudizio di secondo grado, con la procedura fallimentare;
sia in quanto il giudice di merito valorizza, in termini negativi, l'ammontare del
passivo anziché il danno derivato, in via immediata e diretta, dalla condotta degli
imputati.
4. Rigotti Alberto, con l'avv. Giovanni Vezzoli, formula quattro motivi.
4.1. I primi tre motivi attengono al punto della responsabilità e mirano ad
evidenziare il difetto e la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza, nel
caso concreto, dell'elemento soggettivo.
4.1.1. Rigotti, presidente del consiglio di amministrazione in un periodo
ristretto e conclusivo della vita della società Torno (dal 31 luglio 2008 al 10
dicembre 2009), è stato giudicato colpevole del reato di bancarotta societaria,
riferita alla falsità del bilancio del 2008.
5
Il ricorrente precisa di non aver mai contestato la configurabilità di una
responsabilità omissiva dell'amministratore di diritto nella condotta attiva
dell'amministratore di fatto, tema su cui la Corte di appello si diffonde; ma pone
in risalto come, nella valutazione della posizione di Rigotti, il giudice di merito
abbia omesso di considerare (o le abbia ingiustificatamente sminuite) le iniziative
assunte al fine di impedire l'approvazione del bilancio del 2008, avvenuta contro
la sua volontà, dopo che l'esperto da lui incaricato della verifica della situazione
contabile non aveva avuto accesso alla documentazione.
In sostanza Rigotti avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per impedire
l'evento, senza riuscirvi:
- le appostazioni non veritiere riguardavano operazioni risalenti negli anni e
non imputabili al proprio periodo di gestione e da lui non immediatamente
percepite al momento della redazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008;
- il progetto di bilancio predisposto da Rigotti, con i suoi collaboratori,
evidenziava chiaramente ingenti perdite e un crollo del fatturato, con necessità di
adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 cod. civ.; così offrendo una
immagine della società che, in assenza di un progetto di ristrutturazione, era
destinata al fallimento;
- in epoca anteriore alla approvazione del bilancio, aveva incaricato un
consulente esterno per l'attestazione di un piano di risanamento ex art. 67 legge
fall.;
- al consulente non era stata consegnata la documentazione relativa ai costi
sostenuti e capitalizzati per il c.d. “tunnel Garibaldi”, progetto nel quale l'imputato
puntava per risollevare il destino della società;
- in tale situazione il Rigotti aveva deciso di non convocare l'assemblea per
l'approvazione del bilancio; ciononostante il bilancio del 2008 era stato approvato,
in sua assenza, da una assemblea illegittimamente tenutasi perché priva di
formale convocazione; di conseguenza il bilancio era stato approvato contro la
volontà di Rigotti;
- da quel momento i rapporti tra Rigotti e gli altri organi sociali si erano
fortemente deteriorati tanto che Rigotti impugnava la delibera di approvazione del
bilancio, ma poi veniva estromesso dalla gestione della società quando, nel corso
dell'assemblea del 10 dicembre 2009, tutti gli altri consiglieri rassegnavano le
dimissioni provocando la decadenza dell'intero consiglio.
Tutto ciò dimostrerebbe, per un verso, l'interruzione del nesso di causalità tra
condotta omissiva ed evento e, dall'altro, l'assenza di dolo in capo al ricorrente; ma su nessuna di queste fondamentali circostanze, tutte rappresentate con l'atto
di appello, la Corte di appello avrebbe fornito risposta.
6
/ n ©
4.1.2. A quest’ultimo riguardo il ricorrente lamenta anche un erroneo
inquadramento dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta societaria che la
Corte di appello ricostruirebbe come dolo eventuale riferito al dissesto, senza
tenere conto del dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico (pacificamente
assente da parte del Rigotti) richiesto dal reato presupposto di falso in bilancio,
secondo la norma incriminatrice all’epoca vigente.
4.2. Con il quarto motivo invoca un giudizio di bilanciamento in termini di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, alla
luce del ruolo marginale assunto dall’imputato nella vicenda.
5. Il Procuratore generale ha trasmesso una memoria con la quale evidenzia
le ragioni di inammissibilità dei ricorsi.
I difensori degli imputati Carnevali Antonio e Novati Francesca hanno
depositato una memoria congiunta con la quale contestano gli argomenti del
pubblico ministero.
6. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. I ricorsi di Carnevali Antonio e Novati Francesca.
2.1. L'esito del processo — che conduce il collegio ad adottare una pronuncia
di annullamento senza rinvio “per non aver commesso il fatto" — consente di
incentrare la disamina sulle questioni, devolute con i ricorsi, aventi portata
decisiva, rimanendo superate o assorbite tutte le altre.
In tale ottica occorre muovere da un sintetico inquadramento dedicato al
delitto di bancarotta societaria e all'evoluzione dello statuto penale dei revisori per
poi esaminare la condotta che, in concreto, i giudici di merita hanno addebitato
agli imputati.
Si rende necessario, comunque, anteporre alcune precisazioni sui limiti
temporali e oggettivi del presente scrutinio: i fatti-reato ricadono ratione temporis
nell'alveo della disciplina dell'attività di revisione anteriore alla riforma di cui al d.
Igs. n. 39 del 2010; si collocano nella formulazione dei reati societari anteriore alle
modifiche introdotte con il d. lgs. n. 69 del 2015; riguardano una società non
quotata in borsa.
2.2. La bancarotta societaria.
7
\/
L'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall. punisce gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno
cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno
dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
2.2.1. Viene in rilievo un reato proprio (non esclusivo) o a “soggettività
ristretta” (come la gran parte dei reati fallimentari) che richiede la partecipazione
di almeno un soggetto rientrante nelle categorie codificate dalla norma.
In forza dell'art. 110 cod. pen. anche l’extraneus (es. dipendente,
collaboratore, professionista esterno) può concorrere nel reato con il soggetto
qualificato fornendo un consapevole contributo morale (es. istigazione,
determinazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) o materiale (es.
predisposizione del bilancio falso) alla realizzazione dell'illecito, in presenza della
necessaria componente soggettiva.
2.2.2. I reati societari specificamente indicati — i quali, a loro volta, sono
reati propri (nella specie rileva quello di cui all'art. 2621 cod. civ.) —
rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta in esame
(cfr. Sez. 5, n. 37264 del 19/06/2023, Austa, n.m.).
I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono
un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano
l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (Sez. 5,
n. 15062 del 02/03/2011, Siri, Rv. 250092).
Il reato societario deve perfezionarsi in tutte le sue componenti oggettive e
soggettive, Invero i reati societari sono richiamati con tutti i loro estremi, anche
psicologici, come definiti dal codice civile: per “fatti” deve intendersi la “tipicità”
del reato, vale a dire l'insieme degli elementi fattuali descritti dal legislatore
nell'ambito di una singola disposizione incriminatrice, all'interno della quale, dunque, trova posto anche il dolo (vedi in motivazione Sez. 5 n. 28508 del
12/04/2013, Mannino; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti).
2.2.3. Si tratta, infine, di reato di evento, nel senso che -- a differenza delle
ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma dell'art. 223
legge fall., che sono reati di pericolo— nella fattispecie in rassegna il dissesto è
evento del reato che, come tale, deve essere causalmente ricollegabile ai reati
presupposti e investito del necessario elemento soggettivo.
Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta
dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la
esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in
assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente
8
S VA Ì 7 @
accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa
comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del
dissesto (tra le altre Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759; Sez,
5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537).
Sotto il profilo soggettivo si è affermato che, in tema di bancarotta impropria
da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da
intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole
rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del
connesso squilibrio economico (tra le altre Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012,
Baraldi, Rv. 252804; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356;
Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 50489 del
16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449),
2.3. La responsabilità penale dei revisori.
2.3.1. Il revisore esula dal novero dei soggetti qualificati ex art. 223 legge
fall., sicché può essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta societaria
soltanto in veste di estraneo, secondo le norme generali sul concorso.
L'affermazione non è superflua poiché segna la distanza “normativa” che
separa amministratori e sindaci, da un lato, e revisori dall'altro, secondo un canone
legislativo non sufficientemente recepito dall’editto accusatorio che —
equiparandone le posizioni («se gli amministratori avessero correttamente
formato bilancio e i sindaci e i revisori avessero svolto la loro funzione legale, avrebbero per contro dovuto evidenziare nel conto economico la seguente perdita
dell'esercizio [...}>) — pone i revisori sul medesimo piano dei soggetti qualificati,
così da ingenerare equivoci già a livello contestativo.
2.3.2. L'evoluzione normativa dello statuto penale dei revisori è tracciata dalle
Sezioni Unite Deloitte Touche spa (n. 34476 del 23/06/2011) alla cui ampia
disamina si rimanda.
In questa sede è opportuno ricordare che, all’epoca dei fatti, l'attività del
revisore era disciplinata dall'art. 2409-ter cod. civ. e che la falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni delle società di revisione era punita dall'art. 2624 cod. civ.
L'art. 2409-ter (modificato dal d. lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 che ha stabilito i
contenuti della relazione e successivamente abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39), sotto la rubrica, ‘funzioni di controllo contabile" così recitava: «I/ revisore
o la società incaricata del controllo contabile:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione;
9
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione comprende [comma aggiunto per effetto del d. lgs. n. 32 del
2007):
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e
il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei
principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle
norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei
destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio
negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la
relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
La relazione è datata e sottoscritta dal revisore. La relazione sul bilancio è
depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429. Il revisore o la
società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori
documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta
l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo
diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo
comma»,
Nella motivazione delle Sezioni Unite Deloitte Touche spa si legge che: «Le
falsità incidenti sulle comunicazioni e relazioni delle società di revisione furono
introdotte nel nostro ordinamento penale dall'art. 14 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136
(norma diretta a garantire la fedele certificazione obbligatoria di bilancio). Il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, T.U.F.) rimodulò la condotta mediante l'art. 175. Il
riordino normativo dei reati societari, portato dal d. Igs. 11 aprile 2002, n. 61, comportò la riformulazione dell'art. 2624 cod. civ.».
«La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) riportò alcune disposizioni relative ai revisori
contabili in seno al T.U.F., con la formulazione dell'art. 174-bis, pertinente alle
10
società quotate in borsa (o a società da queste controllate ed a società che
emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante) creando,
in tal modo, un doppio binario repressivo, rispetto all'art. 2624, norma destinata
a reprimere il solo mendacio reso nella revisione contabile relativa a società
comuni ed articolata in reato contravvenzionale (di pericolo) ed in fattispecie
delittuosa, caratterizzata dalla causazione di danno patrimoniale per i destinatari
del messaggio infedele dei revisori (precetti tra loro differenziati anche
relativamente al momento soggettivo)».
A siffatto quadro è succeduto il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, entrato in vigore dopo la commissione dei fatti per cui è processo.
2.3.3. L'art. 2624 cod. civ., qui in rilievo ratione temporis, al primo comma
prevede(va) una ipotesi contravvenzionale di reato “proprio”, di pericolo (Sez. 5,
n. 23449 del 21/05/2002, Fabbri, Rv. 221920), assistita da dolo specifico e
intenzionale, consistente nel fatto dei responsabili della revisione che, nelle
relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente
o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni sulla predetta situazione.
Il secondo comma invece punisce, come delitto, la medesima condotta ove
produttiva di un evento dannoso: aver cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari delle comunicazioni.
Il falso deve cadere sulla relazione (che costituisce l'oggetto specifico del
reato), nonché su “altre comunicazioni” non meglio specificate e di non agevole individuazione.
La condotta può realizzarsi sia affermando il falso sia occultando informazioni
vere. Si parla, nella seconda ipotesi, di ‘fa/so per omissione”, ma è bene chiarire
sin d'ora che, al di là della terminologia utilizzata, viene in rilievo, comunque, una
condotta che giuridicamente deve definirsi “attiva” e non “omissiva”, poiché si
concreta sempre e comunque in una azione: la stesura della relazione.
L'art. 2624 cod. civ. assegna(va) una precisa valenza penale al falso
ideologico commesso dal revisore come disposizione che da un lato serve a
rafforzare, dall'esterno, la tutela della correttezza e trasparenza delle informazioni
a presidio degli interessi patrimoniali della società e dei soci e, dall'altro, ne
costituisce anche il limite; nel senso che, come osservato dalle difese, la scelta del
legislatore è chiara: i revisori non sono soggetti qualificati del falso in bilancio (pur
potendovi concorrere ai sensi dell'art. 110 cod, pen.); il falso nelle relazioni di
revisione si colloca al di fuori del perimetro del reato di falso in bilancio punito dai
precedenti artt. 2621 e 2622 cod. civ..
2.4. Il fatto accertato in concreto.
li
Li
2.4.1. La lettura delle sentenze di primo e secondo grado rende palese che le
condotte accertate e addebitate agli imputati sono consistite nel formulare, nelle
relazioni degli anni dal 2005 al 2008, false attestazioni di regolarità dei bilanci e
nell’omettere informazioni rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società: «/ revisori non avevano redatto una relazione attendibile e veritiera, tralasciando importanti segnalazioni in merito alle operazioni in itinere,
richieste dai principi contabili, in primis dal principio di prudenza [...] i revisori
redigevano sempre relazioni prive di rilievi» (pag. 63 sentenza impugnata). Dunque viene in rilievo una condotta “attiva” e non omissiva, poiché, come
detto (paragrafo 2.3.3.) anche il c.d. falso per omissione è giuridicamente un fatto
commissivo. Invero nei reati di falso l'’omissione non può riguardare l'atto nella
sua interezza (e nella specie non l’ha riguardata) assumendo rilevanza l'omissione
che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia, nel suo
complesso, deve essere formato (cfr. Sez. 5, n. 9192 del 23/09/1996, Benussi,
Rv. 205942).
La natura commissiva del fatto accertato è rivelata dalla circostanza che i
giudici di merito ricavano l’omissione, cui fanno precipuo riferimento, volgendo “in
negativo” la condotta attiva: aver omesso di redigere una relazione veritiera
significa aver redatto una relazione falsa; “non aver espresso un giudizio negativo"
(pag. 21 sentenza di primo grado e pag. 23 sentenza di appello) vuol dire aver
espresso un giudizio positivo sapendolo falso,
Tuttavia, quando i medesimi giudici si sforzano di individuare obblighi diversi
da quelli attinenti ai contenuti della relazione, riescono solo a indicare profili
marginali e privi di rilevanza o perché postulano obblighi insussistenti — omessa
segnalazione alla Consob (pag. 67 sentenza impugnata) ma la società Torno non
era assoggettata alla vigilanza di tale Commissione — o perché si riferiscono a
mancate comunicazioni ad amministratori o sindaci (pagg. 67 e 69 sentenza
impugnata) la cui rilevanza causale è pressoché nulla dato che, nel presente
processo, tutti i potenziali destinatari della segnalazione sono i principali autori del
reato.
Come osserva, condivisibilmente, il Procuratore generale nella sua requisitoria
scritta, l'omessa dolosa esecuzione dei controlli contabili da parte dei revisori ha
rappresentato un antefatto che è materialmente sfociato in una attività contra
legem, di tipo indubbiamente commissivo, costituita dall’avvenuta predisposizione da parte degli imputati di plurime relazioni con cui è stato espresso un giudizio pienamente positivo circa la chiarezza e correttezza dei bilanci e circa lo stimabile
sviluppo della società, occultando la fittizietà di una serie di operazioni. Nelle sentenze di merito si registra, pertanto, uno scarto rilevante tra
situazione accertata in concreto, che attiene a una fattispecie commissiva, e
12
impostazione dogmatica, completamente sbilanciata sul concorso per omissione e
sulla individuazione di una posizione di garanzia in capo ai revisori (con scarsa
attenzione alla effettiva sussistenza di poteri impeditivi).
Ne consegue che la puntuale e incisiva disamina svolta dai ricorrenti sul tema
del concorso per omissione nei reati propri è sicuramente confacente all'impianto
teorico esposto nella sentenza impugnata (e quindi doverosa in ottica difensiva),
ma, al medesimo tempo, finisce per non attagliarsi alle caratteristiche del fatto
concreto.
2.4.2. Coglie, invece, nel segno il terzo motivo del ricorso a firma congiunta
dei tre difensori, che si incentra sui rapporti tra art. 2621 e art. 2624 cod. civ.
A ben vedere la condotta materiale accertata dai giudici di merito a carico
degli imputati si sostanzia (impregiudicato l'elemento soggettivo) nell'elemento
materiale tipizzato dall'art. 2624 cod. civ. (reato non contestato e da anni ormai
prescritto).
La fattispecie del falso nelle relazioni dei revisori non ha attinenza né con l'art.
2621 cod. civ. né con l'art. 223 comma secondo, n. 1, legge fall. e, per tale
ragione, non può ex se rappresentare una modalità di concorso nei ridetti reati
propri, pena la torsione dei principi di legalità e di tipicità. Come nota autorevole dottrina, nel delineare le fattispecie di bancarotta
impropria il legislatore ha inteso rafforzare l'imposizione di particolari doveri,
correlati a penetranti poteri, posti dalla normativa civilistica a carico di determinati
soggetti per la tutela dell'impresa individuale o della società, dei soci e dei creditori
sociali. E, in tale ottica, ha tenuto conto della somma dei poteri che si concentrano
nell'’organo interno di gestione (che governa i meccanismi societari, è informato
delle notizie più riservate, ha accesso alle fonti di finanziamento, domina le attività
patrimoniali, effettua le scelte operative, ecc.) e in quello, sempre interno, di
controllo (eletto dalla stessa maggioranza assembleare che esprime gli
amministratori, vale a dire i soggetti la cui attività è assoggettata al controllo). A tutto ciò il revisore, figura esterna agli organi societari, rimane estraneo
(soprattutto nel sistema precedente alla riforma del 2010).
2.5. Quanto precede non esclude che il revisore possa fornire il proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad
esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di
quello di bancarotta societaria; tuttavia si tratta di concorso che passa attraverso
le ordinarie forme di cui all'art. 110 cod. pen. (e relativi oneri probatori) e non
attraverso una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera
di inammissibili scorciatoie probatorie.
In particolare, nel caso di concorrente morale, il contributo causale può
manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa
13
ea
(istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua
preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro
concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni
ostacolo alla realizzazione di esso), che impongono al giudice di merito un obbligo
di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa
o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata,
in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri
concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa
concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa
le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).
Nel caso in rassegna le sentenze di merito sono dotate di un'ampia ed
esaustiva esposizione degli elementi di prova raccolti —non suscettibile di ulteriore
arricchimento — dalla quale non emergono concreti elementi a sostegno di un
contributo partecipativo dei revisori nel reato proprio di amministratori (se non come cenni meramente assertivi a una “inevitabile collusione”, cfr. pag. 22
sentenza impugnata); d'altronde il tentativo di costruire un concorso per
omissione non avrebbe avuto ragion d'essere se fossero state disponibili prove di un accordo preventivo tra amministratori e revisori.
Discende che l'annullamento va disposto senza rinvio perché un eventuale
giudizio di rinvio, data la esaustiva disamina del materiale acquisito utilizzato nei
pregressi giudizi di merito (puntualmente ripercorso nella sentenza di primo e
sinteticamente ricordato alle pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata), non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente
accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv, 226100).
3. Il ricorso di Rigotti Alberto
3.1. Rigotti Alberto ha rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Torno dal 31 luglio 2008 al 10 dicembre 2009.
Il delitto di bancarotta societaria viene a lui ascritto in tale qualità e riferito
alla falsità nel bilancio relativo all'anno 2008.
Non sorgono problemi sulla configurabilità del reato, dato che l'imputato
rientra tra i soggetti qualificati ex artt. 2621 cod. civ. e 223 lecge fall. Anche in questo caso va puntualizzato che, sebbene l’analisi dei giudici di
merito sia incentrata sul reato omissivo, la responsabilità del Rigotti viene
ancorata, di fatto, a una condotta attiva: la predisposizione del progetto di bilancio
al 31 dicembre 2008, la conferma del progetto ad opera del consiglio di amministrazione presieduto dall'imputato il 22 giugno 2009.
14
i
3.2. Sono infondate le censure che, pur trattando dell'elemento soggettivo, evocano surrettiziamente l'insussistenza e/o l'interruzione del nesso di causalità
tra condotta e dissesto.
Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui, in tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 legge
fall.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla
irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause
successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame
eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e
durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza
ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato
(Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254 - 01).
Il delitto di bancarotta societaria sussiste anche quando la condotta illecita
abbia concorso a determinare solo un aggravamento dell'evento costituito dal
dissesto già in atto della società (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015,
Geronzi, Rv. 263803; conf. Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877).
3. 3, È fondato, invece, il motivo di ricorso concernente l'elemento soggettivo
della bancarotta societaria.
3.3.1. La decisione della Corte di appello si informa a una errata ricostruzione
dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge
fall., poiché appunta la propria attenzione solo sulla copertura soggettiva
dell'evento del reato, così dimenticando che anche il reato presupposto di falso in
bilancio deve essere integrato nelle sue componenti soggettive (cfr. sopra
paragrafo 2.2.2).
Invero, oltre alla “volontà protesa al dissesto” come sopra intesa (cfr.
paragrafo 2.2.3.), deve sussistere anche l'atteggiamento psicologico richiesto dal
reato societario, nella specie dall'art. 2621 cod. civ. che, nel testo vigente al momento del fatto, richiedeva: il dolo generico del falso, il dolo intenzionale
dell'inganno rivolto a soci o al pubblico, il dolo specifico del fine di conseguire un
ingiusto profitto.
La Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che nel reato di bancarotta
impropria da reato societario di falso in bilancio, l'elemento soggettivo presenta
una struttura complessa comprendendo - oltre alla consapevole rappresentazione
della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico - il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del
mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei
destinatari (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673 - 01).
15
/
E si è evidenziato che il pregiudizio interessato dal dolo del reato fallimentare
«non sempre coincide con la volontà di danno supposto dalla norma
penal/societaria, sicché non necessariamente la dimostrazione del dolo specifico
del reato societario esaurisce l'onere probatorio sul momento soggettivo della
bancarotta di cui all’art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.» (così in motivazione
Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi).
3.3.2. L'errore di impostazione si traduce in vuoto motivazionale, dato che il
giudice di merito ha del tutto pretermesso di esaminare il profilo soggettivo nelle
sua struttura complessa.
Per tale ragione si impone un annullamento con rinvio.
Nell'indagine sul foro interno dell'agente il giudice di merito dovrà attenersi ai
principi di diritto sopra enucleati, tenendo conto degli elementi di fatto rilevanti a
tal fine, occupandosi anche di quelli dedotti dalla difesa a favore dell'imputato.
3.4. I motivi sul trattamento sanzionatorio rimangono assorbiti.
4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei
confronti di Antonio Carnevali e Francesca Novati, per non aver commesso il fatto.
La medesima sentenza va annullata con rinvio nei confronti di Rigotti Alberto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Antonio Carnevali
e Francesca Novati, per non aver commesso il fatto.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rigotti Alberto con rinvio per
nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 13/10/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente ) ii Gi ef /
MO 0 DD IP izione
Cepociala infCardelleria Roma, lì ...... 23 A LAI.
;L FUNZIO DIZIARIO doti.sea Maria Cristina D'Angelo
