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Giurisprudenza su art. 2751-bis c.c.

Biennio di riferimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, calcolato a ritroso dalla cessazione del complessivo rapporto

Cass. civ., sez. I, n. 14558/2022·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Civile Ord. Sez. 1 Num. 14558 Anno 2022

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 09/05/2022

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Oggetto

ANDREA SCALDAFERRI LOREDANA NAZZICONE PAOLA VELLA Consigliere - Rel. Consigliere Presidente Fallimento – opposizione stato passivo – privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

EDUARDO CAMPESE PAOLO FRAULINI Consigliere Consigliere Ud. 23/02/2022 CC Cron.

R.G.N. 9777/2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9777/2016 proposto da:

Collina Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio

n.28, presso lo studio dell’avvocato Elti di Rodeano Gianfilippo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Recchi Andrea,

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento Ascoli Calcio 1898 S.p.a., in persona dei curatori

fallimentari dott.ri Franco Zazzetta, Emidio Verdecchia e avv. Walter

Gibellieri, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bosio n. 2 presso lo

studio dell’avvocato Vespasiani Camillo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Losco Dina, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del

01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2022 dalla dal consigliere Paola Vella.

FATTI DI CAUSA

1. – In data 14/04/2014 il dott. Massimo Collina chiese

l’ammissione in via privilegiata al passivo del Fallimento ASCOLI

CALCIO 1898 s.p.a. (dichiarato in data 17/12/2013) del credito di

Euro 173.163,88 a titolo di compensi professionali per l’attività

prestata in favore della predetta società, segnatamente: a)

redazione dei bilanci infrannuali per COVISDOC al 31.12.2010 e al

31.12. 2009; b) rateizzazione del debito con Equitalia; c) redazione e

invio delle dichiarazioni fiscali; d) programmazione finanziaria; e)

partecipazione alle assemblee della lega di serie B.

1.1. – La curatela fallimentare sollevò alcune eccezioni tra le quali,

in particolare, la non riconoscibilità del privilegio invocato,

trattandosi di «prestazioni professionali rese oltre il biennio dalla

data di dichiarazione di fallimento».

1.2. – Il giudice delegato ammise parzialmente il credito in via

chirografaria, per la mancanza di «prova in atti della data di

cessazione del rapporto, così da fare legittimamente presumere che

la stessa sia stata interrotta solo in prossimità della dichiarazione di

fallimento, con relativa esclusione del privilegio atteso che le

prestazioni descritte sono risalenti per lo più all'anno 2010 e alla

prima parte dell'anno 2011».

1.3. – Con decreto del 01/03/2016, il Tribunale di Ascoli Piceno ha

rigettato l'opposizione allo stato passivo proposto dal Collina ai sensi

dell’art. 98 l.fall., osservando, per quanto rileva in questa sede, che:

i) in mancanza di prova della cessazione del rapporto deve ritenersi

che l'incarico sia cessato in prossimità del fallimento; ii) pur non

essendovi alcun dubbio che l'incarico professionale sia stato svolto

nel periodo compreso tra gennaio del 2010 e la prima parte del

2011, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla data di

cessazione del rapporto; iii) la missiva datata 23 settembre 2015,

presumibilmente a firma del direttore generale della Federazione

Lega B, dove si legge che il dott. Collina “risultava essere censito

come consulente amministrativo con potere di firma per la società

Ascoli Calcio 1989 s.p.a. per la stagione sportiva 2010/2011”, non

spiega effetti per gli anni successivi; iv) detta missiva prova solo che

il Collina non ha avuto incarichi federali successivamente al 2011,

ma non anche che lo stesso non abbia avuto rapporti professionali

con la società calcistica, anche in considerazione della varietà e della

eterogeneità degli incarichi vantati dal professionista; v) la lettera di

messa in mora dell'Ascoli Calcio da parte del dott. Collina datata

06/02/2012 può essere idonea a provare l'esistenza di prestazioni

anteriori a quella data, ma nulla dice in merito ad eventuali

prestazioni future, ben potendo il professionista esigere i propri

compensi anche in costanza del rapporto professionale.

1.4. – Avverso detta decisione il dott. Collina ha proposto ricorso

per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento intimato

ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. – Con l’unico motivo – rubricato violazione o falsa applicazione

(testualmente) « dell’art. 2752, comma 2, c.c. in combinato disposto

agli artt.2727 ss. cc - relativamente alla motivazione circa

l’inapplicabilità del privilegio per le somme ammesse al passivo del

fallimento » – il ricorrente, convenendo con il tribunale che il biennio

di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. debba decorrere a ritroso non già

dalla data del fallimento, bensì dalla data di cessazione del rapporto

professionale, contesta (sempre testualmente) « il procedimento

logico giuridico con cui nel decreto impugnato il decorrere del

predetto termine biennale viene fatto iniziare dalla data del

fallimento », nonché (sempre testualmente) « le motivazioni poste a

fondamento del dies a quo il Collegio fa decorrere a ritroso il biennio,

le quali non lasciano intendere quali siano gli elementi di diritto dai

quali si “presume” che nel frattempo il mandato conferito al

professionista non sia terminato alla data indicata dal ricorrente ma

che esso si sia protratto sino alla data del fallimento », precisando

che la doglianza « riguarda l’abnorme applicazione del disposto

legislativo sulle presunzioni di cui all’art. 2727 e ss cc ».

2.1. – Secondo parte ricorrente, in assenza di ulteriore

documentazione attestante l’esistenza di incarichi successivi a quelli

espletati e provati, « il rapporto professionale, sia pur svolto con una

pluralità di incarichi, nella sua unitarietà », doveva ritenersi concluso

nel febbraio 2011, tenuto conto che: i) non era stato « reperito in atti

un contratto di consulenza propriamente detto il quale avrebbe avuto

necessità di una specifica risoluzione con data certa »; ii) le

prestazioni professionali rese (come la presentazione di un bilancio,

la partecipazione a una riunione o la rateizzazione di un debito con

Equitalia) erano tali da non potersi protrarre oltre la loro esecuzione;

iii) il dott. Collina non poteva essere tenuto a fornire la prova

negativa del mancato conferimento di incarichi successivi.

3. Il ricorso, al di là dell’erroneo e ripetuto riferimento al privilegio

ex art. 2752, co. 2, c.c., è inammissibile, per la sua natura meritale.

4. – E’ appena il caso di rammentare che l'art. 2751-bis, n. 2, c.c.

attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti «le

retribuzioni dei professionisti, e di ogni altro prestatore d'opera

dovute per gli ultimi due anni di prestazione» (non è qui in

discussione l’estensione del privilegio al «contributo integrativo da

versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito

di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto» ex art. 1, comma 472, l.

27 dicembre 2017 n. 205, che riguarda i crediti azionati

gennaio 2018: cfr. Corte Cost., sentenza n. 1 del 2020).

4.1. – La norma richiede l’individuazione sia del dies a quo per il

computo a ritroso del biennio in essa considerato, sia delle

“retribuzioni” che possano considerarsi “dovute” in riferimento a tale

arco temporale, ai fini del riconoscimento del privilegio.

4.2. – Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il termine

biennale in questione decorre a ritroso non dal momento della

dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui

l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque

cessato, ( ex plurimis , Cass. 757/2020, 12814 /2019, 18685/ 2017).

4.3. – Fuori del caso in cui l'incarico conferito abbia carattere

«puntuale» e «circoscritto», esaurendosi sostanzialmente con il

compimento di un unico atto, l'identificazione del momento di

cessazione dell’incarico si traduce in una quaestio facti , da risolvere

essenzialmente sulla base della combinazione di un criterio

soggettivo (la volontà delle parti) e di un criterio oggettivo (il

completamento della prestazione).

4.4. – In ipotesi di conferimento di plurimi incarichi distinti, questa

Corte ha affermato che il limite temporale degli "ultimi due anni di

prestazione" va riferito al complessivo rapporto professionale,

restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in

data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo

rapporto; in altri termini, "gli ultimi due anni di prestazione" di cui

parla la norma «sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o

ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi

ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano

fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi

conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del

complessivo rapporto» (Cass. 1740/2014, 18685/2017, 12814/2019,

15828/2019, 757/2020).

4.5. – Per vero, sin dal 1999 questa Corte aveva illustrato, nella

sentenza n. 569, la ratio di una simile lettura del biennio

contemplato dalla norma in esame, avuto riguardo «all'esigenza di

contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli

altri creditori e, in particolare, all'esigenza di evitare che il creditore

privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi

sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei

confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non

oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri

creditori»; e poiché continuare a maturare crediti nei confronti del

medesimo debitore vuol dire assumere nei suoi confronti ulteriori

incarichi professionali, il profilo della pluralità degli incarichi ha un

rilievo essenziale ai fini della giustificazione del limite temporale di

cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.

4.6. – Di conseguenza non sarebbe corretto, pur dovendosi

riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti

giuridici, ragionare come se quella pluralità non esistesse e

considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale, anche

perché, così facendo, si finirebbe col privare di qualsiasi operatività il

limite biennale suddetto: infatti, se ciascun incarico viene

considerato per sé stesso, e se anche i compensi relativi all'attività di

esecuzione dell’incarico svolta in epoca precedente al biennio

anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto

quel limite verrebbe sterilizzato. Al contrario, quel limite opera

proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi

professionali eseguiti nell’ambito di un unitario rapporto duraturo nel

tempo, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento

della cessazione del complessivo rapporto professionale composto

dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi (in termini, v. Cass.

1740/2014 cit.).

5. – Tutto ciò premesso in diritto, appare evidente che il

esame, pur deducendo un vizio di violazione di legge, pone in realtà

una mera quaestio facti , relativa all'identificazione del momento di

cessazione dell’incarico, sulla quale il tribunale ha reso una puntuale

motivazione basata in realtà non già sulla sussistenza di una prova

presuntiva della data di cessazione del rapporto complessivo, bensì

sulla affermazione che il ricorrente, su cui grava l’onere di fornire la

prova di tale data, non vi ha ottemperato (cfr.pag.5 decreto). Al

riguardo, il ricorrente non ha censurato il principio di diritto

concernente l’onere della prova, né ha censurato in relazione all’art.

360, comma 1, n. 5, c.p.c. il motivato accertamento di fatto sulla

inidoneità probatoria dei documenti prodotti, che si è invece limitato

a criticare nel merito chiedendone in sostanza una revisione,

estranea alla verifica di legittimità. La declaratoria di inammissibilità

del ricorso ne deriva dunque di necessità.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna

alle spese, liquidate in dispositivo.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del

contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115

del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre a spese

forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro

200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto

della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma

1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/02/2022

Il Presidente