Giurisprudenza su art. 2751-bis c.c.
Biennio di riferimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, calcolato a ritroso dalla cessazione del complessivo rapporto
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Testo integrale della decisione
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14558 Anno 2022
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 09/05/2022
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Oggetto
ANDREA SCALDAFERRI LOREDANA NAZZICONE PAOLA VELLA Consigliere - Rel. Consigliere Presidente Fallimento – opposizione stato passivo – privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
EDUARDO CAMPESE PAOLO FRAULINI Consigliere Consigliere Ud. 23/02/2022 CC Cron.
R.G.N. 9777/2016
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 9777/2016 proposto da:
Collina Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio
n.28, presso lo studio dell’avvocato Elti di Rodeano Gianfilippo, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Recchi Andrea,
giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento Ascoli Calcio 1898 S.p.a., in persona dei curatori
fallimentari dott.ri Franco Zazzetta, Emidio Verdecchia e avv. Walter
Gibellieri, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bosio n. 2 presso lo
studio dell’avvocato Vespasiani Camillo, rappresentato e difeso
dall’avvocato Losco Dina, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del
01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/02/2022 dalla dal consigliere Paola Vella.
FATTI DI CAUSA
1. – In data 14/04/2014 il dott. Massimo Collina chiese
l’ammissione in via privilegiata al passivo del Fallimento ASCOLI
CALCIO 1898 s.p.a. (dichiarato in data 17/12/2013) del credito di
Euro 173.163,88 a titolo di compensi professionali per l’attività
prestata in favore della predetta società, segnatamente: a)
redazione dei bilanci infrannuali per COVISDOC al 31.12.2010 e al
31.12. 2009; b) rateizzazione del debito con Equitalia; c) redazione e
invio delle dichiarazioni fiscali; d) programmazione finanziaria; e)
partecipazione alle assemblee della lega di serie B.
1.1. – La curatela fallimentare sollevò alcune eccezioni tra le quali,
in particolare, la non riconoscibilità del privilegio invocato,
trattandosi di «prestazioni professionali rese oltre il biennio dalla
data di dichiarazione di fallimento».
1.2. – Il giudice delegato ammise parzialmente il credito in via
chirografaria, per la mancanza di «prova in atti della data di
cessazione del rapporto, così da fare legittimamente presumere che
la stessa sia stata interrotta solo in prossimità della dichiarazione di
fallimento, con relativa esclusione del privilegio atteso che le
prestazioni descritte sono risalenti per lo più all'anno 2010 e alla
prima parte dell'anno 2011».
1.3. – Con decreto del 01/03/2016, il Tribunale di Ascoli Piceno ha
rigettato l'opposizione allo stato passivo proposto dal Collina ai sensi
dell’art. 98 l.fall., osservando, per quanto rileva in questa sede, che:
i) in mancanza di prova della cessazione del rapporto deve ritenersi
che l'incarico sia cessato in prossimità del fallimento; ii) pur non
essendovi alcun dubbio che l'incarico professionale sia stato svolto
nel periodo compreso tra gennaio del 2010 e la prima parte del
2011, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla data di
cessazione del rapporto; iii) la missiva datata 23 settembre 2015,
presumibilmente a firma del direttore generale della Federazione
Lega B, dove si legge che il dott. Collina “risultava essere censito
come consulente amministrativo con potere di firma per la società
Ascoli Calcio 1989 s.p.a. per la stagione sportiva 2010/2011”, non
spiega effetti per gli anni successivi; iv) detta missiva prova solo che
il Collina non ha avuto incarichi federali successivamente al 2011,
ma non anche che lo stesso non abbia avuto rapporti professionali
con la società calcistica, anche in considerazione della varietà e della
eterogeneità degli incarichi vantati dal professionista; v) la lettera di
messa in mora dell'Ascoli Calcio da parte del dott. Collina datata
06/02/2012 può essere idonea a provare l'esistenza di prestazioni
anteriori a quella data, ma nulla dice in merito ad eventuali
prestazioni future, ben potendo il professionista esigere i propri
compensi anche in costanza del rapporto professionale.
1.4. – Avverso detta decisione il dott. Collina ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento intimato
ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. – Con l’unico motivo – rubricato violazione o falsa applicazione
(testualmente) « dell’art. 2752, comma 2, c.c. in combinato disposto
agli artt.2727 ss. cc - relativamente alla motivazione circa
l’inapplicabilità del privilegio per le somme ammesse al passivo del
fallimento » – il ricorrente, convenendo con il tribunale che il biennio
di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. debba decorrere a ritroso non già
dalla data del fallimento, bensì dalla data di cessazione del rapporto
professionale, contesta (sempre testualmente) « il procedimento
logico giuridico con cui nel decreto impugnato il decorrere del
predetto termine biennale viene fatto iniziare dalla data del
fallimento », nonché (sempre testualmente) « le motivazioni poste a
fondamento del dies a quo il Collegio fa decorrere a ritroso il biennio,
le quali non lasciano intendere quali siano gli elementi di diritto dai
quali si “presume” che nel frattempo il mandato conferito al
professionista non sia terminato alla data indicata dal ricorrente ma
che esso si sia protratto sino alla data del fallimento », precisando
che la doglianza « riguarda l’abnorme applicazione del disposto
legislativo sulle presunzioni di cui all’art. 2727 e ss cc ».
2.1. – Secondo parte ricorrente, in assenza di ulteriore
documentazione attestante l’esistenza di incarichi successivi a quelli
espletati e provati, « il rapporto professionale, sia pur svolto con una
pluralità di incarichi, nella sua unitarietà », doveva ritenersi concluso
nel febbraio 2011, tenuto conto che: i) non era stato « reperito in atti
un contratto di consulenza propriamente detto il quale avrebbe avuto
necessità di una specifica risoluzione con data certa »; ii) le
prestazioni professionali rese (come la presentazione di un bilancio,
la partecipazione a una riunione o la rateizzazione di un debito con
Equitalia) erano tali da non potersi protrarre oltre la loro esecuzione;
iii) il dott. Collina non poteva essere tenuto a fornire la prova
negativa del mancato conferimento di incarichi successivi.
3. Il ricorso, al di là dell’erroneo e ripetuto riferimento al privilegio
ex art. 2752, co. 2, c.c., è inammissibile, per la sua natura meritale.
4. – E’ appena il caso di rammentare che l'art. 2751-bis, n. 2, c.c.
attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti «le
retribuzioni dei professionisti, e di ogni altro prestatore d'opera
dovute per gli ultimi due anni di prestazione» (non è qui in
discussione l’estensione del privilegio al «contributo integrativo da
versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito
di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto» ex art. 1, comma 472, l.
27 dicembre 2017 n. 205, che riguarda i crediti azionati
gennaio 2018: cfr. Corte Cost., sentenza n. 1 del 2020).
4.1. – La norma richiede l’individuazione sia del dies a quo per il
computo a ritroso del biennio in essa considerato, sia delle
“retribuzioni” che possano considerarsi “dovute” in riferimento a tale
arco temporale, ai fini del riconoscimento del privilegio.
4.2. – Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il termine
biennale in questione decorre a ritroso non dal momento della
dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui
l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque
cessato, ( ex plurimis , Cass. 757/2020, 12814 /2019, 18685/ 2017).
4.3. – Fuori del caso in cui l'incarico conferito abbia carattere
«puntuale» e «circoscritto», esaurendosi sostanzialmente con il
compimento di un unico atto, l'identificazione del momento di
cessazione dell’incarico si traduce in una quaestio facti , da risolvere
essenzialmente sulla base della combinazione di un criterio
soggettivo (la volontà delle parti) e di un criterio oggettivo (il
completamento della prestazione).
4.4. – In ipotesi di conferimento di plurimi incarichi distinti, questa
Corte ha affermato che il limite temporale degli "ultimi due anni di
prestazione" va riferito al complessivo rapporto professionale,
restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in
data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo
rapporto; in altri termini, "gli ultimi due anni di prestazione" di cui
parla la norma «sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o
ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi
ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano
fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi
conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del
complessivo rapporto» (Cass. 1740/2014, 18685/2017, 12814/2019,
15828/2019, 757/2020).
4.5. – Per vero, sin dal 1999 questa Corte aveva illustrato, nella
sentenza n. 569, la ratio di una simile lettura del biennio
contemplato dalla norma in esame, avuto riguardo «all'esigenza di
contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli
altri creditori e, in particolare, all'esigenza di evitare che il creditore
privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi
sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei
confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non
oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri
creditori»; e poiché continuare a maturare crediti nei confronti del
medesimo debitore vuol dire assumere nei suoi confronti ulteriori
incarichi professionali, il profilo della pluralità degli incarichi ha un
rilievo essenziale ai fini della giustificazione del limite temporale di
cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.
4.6. – Di conseguenza non sarebbe corretto, pur dovendosi
riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti
giuridici, ragionare come se quella pluralità non esistesse e
considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale, anche
perché, così facendo, si finirebbe col privare di qualsiasi operatività il
limite biennale suddetto: infatti, se ciascun incarico viene
considerato per sé stesso, e se anche i compensi relativi all'attività di
esecuzione dell’incarico svolta in epoca precedente al biennio
anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto
quel limite verrebbe sterilizzato. Al contrario, quel limite opera
proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi
professionali eseguiti nell’ambito di un unitario rapporto duraturo nel
tempo, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento
della cessazione del complessivo rapporto professionale composto
dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi (in termini, v. Cass.
1740/2014 cit.).
5. – Tutto ciò premesso in diritto, appare evidente che il
esame, pur deducendo un vizio di violazione di legge, pone in realtà
una mera quaestio facti , relativa all'identificazione del momento di
cessazione dell’incarico, sulla quale il tribunale ha reso una puntuale
motivazione basata in realtà non già sulla sussistenza di una prova
presuntiva della data di cessazione del rapporto complessivo, bensì
sulla affermazione che il ricorrente, su cui grava l’onere di fornire la
prova di tale data, non vi ha ottemperato (cfr.pag.5 decreto). Al
riguardo, il ricorrente non ha censurato il principio di diritto
concernente l’onere della prova, né ha censurato in relazione all’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. il motivato accertamento di fatto sulla
inidoneità probatoria dei documenti prodotti, che si è invece limitato
a criticare nel merito chiedendone in sostanza una revisione,
estranea alla verifica di legittimità. La declaratoria di inammissibilità
del ricorso ne deriva dunque di necessità.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna
alle spese, liquidate in dispositivo.
7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del
contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115
del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre a spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro
200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/02/2022
Il Presidente
