Giurisprudenza su art. 2752 c.c.
Ammissione in via privilegiata del credito della Regione per la tassa automobilistica
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da Oggetto: Tasse automobilistiche
De Masi Oronzo -Presidente - Oggetto
Stalla Giacomo Maria -Consigliere - R.G.N. 19690/2019
Socci Matteo -Consigliere - Cron.
Di Pisa Fabio -Consigliere -
Billi Stefania Consigliere Rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19690/2019 R.G. proposto da
Regione Veneto in persona del vicepresidente p.t., rappresentata e
difesa omissis
– ricorrente –
contro
Fallimento società Berto s.r.l. società unipersonale
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 4772 del 2019, depositato
il 21 maggio 2019
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 dal
Consigliere Stefania Billi
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto il decreto indicato in epigrafe con il quale
il Tribunale di Vicenza ha ammesso allo stato passivo del Fallimento
società Berto s.r.l. società unipersonale (d’ora in poi intimato) il credito
della Regione Veneto (d’ora in poi ricorrente), derivante dall’omesso
pagamento delle tasse automobilistiche, riconoscendolo chirografo ed
escludendo, quindi, che fosse assistito dal privilegio, previsto dall’art.
2752, terzo comma, cod. civ.
Il tribunale, confermando la decisione del giudice delegato, ha fondato
la decisione sulla base delle seguenti ragioni:
- in consapevole dissenso rispetto alla giurisprudenza di legittimità
e ad altre pronunce di questo tribunale si ritiene che il credito
derivante dall'omesso versamento di tributi regionali, in
particolare, della tassa automobilistica non sia assistito dal
privilegio di cui all’art. 2752, terzo comma, cod. civ.;
- non appare chiaro il passaggio logico che ha portato la Suprema
Corte ad estendere alla Regione Lombardia un privilegio che il testo
dell'articolo citato riferisce ai soli enti locali;
- la disposizione di interpretazione autentica (art. 13, comma 13, del
d.l. 6 dicembre 2011, n. 20) che impone di considerare il
riferimento alla legge per la finanza locale come effettuato a tutti i
tributi comunali e provinciali non offre alcuna argomentazione per
operare l'estensione del privilegio a un tributo regionale; anzi, la
non menzione porta a concludere per l'esistenza di una
permanente volontà del legislatore di escluderlo dal privilegio;
- in senso analogo depone la lettura dell’art. 2 del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
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locali), il quale definisce enti locali «i comuni, le province, le città
metropolitane, le comunità isolane e le unioni di comuni»; ne
consegue che le regioni non sono comprese nella definizione di enti
locali potendo ad esse essere attribuita la diversa e più generica
qualificazione di ente territoriale;
- pur non ignorando l'indubbia evoluzione dell'ordinamento nel
senso di una sempre più profonda emersione dei principi di
autonomia sussidiarietà e decentramento di cui sono espressione
una pluralità di norme costituzionali (artt. 5, 114, 119 Cost.), è da
escludere che la valorizzazione dei livelli di governo più prossimi al
cittadino, anche sotto il profilo dell'autonomia di entrata e di spesa,
implichi necessariamente un'equiparazione tra i regimi giuridici dei
tributi relativi ai diversi ambiti territoriali; la maggiore rilevanza
riconosciuta agli ordinamenti regionali e locali dalle recenti riforme
costituzionali non ha, infatti, del tutto eliso le differenze esistenti
tra gli enti;
- non appare irragionevole il diverso regime applicabile alla tassa
automobilistica delle regioni ordinarie rispetto a quella della
provincia autonoma di Trento il cui privilegio è estendibile in quanto
tributo di un ente locale; l'esclusione è motivata non in ragione del
tipo di tributo, quanto piuttosto dell'ente irrogatore.
La ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita
memoria, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G.
con conclusioni scritte si è espresso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in
relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la
violazione o falsa applicazione dell’art. 2752, terzo comma, cod.
civ., dell’art. 12 delle disposizioni preliminari e dell’art. 3 Cost.
Si duole che il provvedimento impugnato abbia escluso la natura
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privilegiata del credito regionale derivante dall’omesso
pagamento di tasse automobilistiche, non ammettendo
un’interpretazione estensiva. Il mancato riferimento letterale
trova, ad avviso della ricorrente, la ragione nella circostanza che
le regioni, istituite dalla Carta Costituzionale del 1948, non
potevano trovare riconoscimento nel codice civile, entrato in
vigore nel 1942. Invoca l’adozione di un’interpretazione
estensiva e costituzionalmente orientata, sul presupposto che
la Corte Costituzionale l’ha ritenuta ammissibile in tema di
privilegi, quando sussiste un giudizio di meritevolezza del
medesimo trattamento fondato sulla ratio legis .
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in
relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la
violazione o falsa applicazione dell’art. 2752, terzo comma, cod.
civ., dell’art. 2745 cod. civ., degli artt. 3, 24 e 119 Cost. Ad
avviso della ricorrente, il privilegio deve essere riconosciuto in
funzione della causa del credito che va individuata nella
necessità di garantire allo Stato e agli enti territoriali i mezzi per
assolvere ex art. 119 Cost. i compiti istituzionali e rafforzarne il
sistema impositivo. Il loro riconoscimento deve essere
rapportato alla funzione e non, dunque, alla natura dell’ente
impositore, come sostenuto nel provvedimento impugnato.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in
relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la
violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 20 del
2011, dell’art. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 5, 114 e
119 Cost. Contesta la decisione impugnata che fonda le proprie
ragioni sulla norma di interpretazione autentica dell’Ici, imposta
di rilievo locale, nonché sul richiamo ad una pronuncia della
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Corte Costituzionale avente un oggetto del tutto diverso da
quello del presente giudizio.
4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente solleva, in
ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi,
questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt.
3, 5, 24, 114 e 119 Cost. e del principio di parificazione fra Stato
e regioni in materia tributaria.
5. I primi tre motivi sono fondati e, stante la loro stretta
connessione, possono essere trattati congiuntamente, con
conseguente assorbimento della questione di legittimità
costituzionale sollevata in subordine.
5.1. Occorre premettere che dal 1° gennaio 1993, l'art. 23,
comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 ha attribuito alle
Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica,
disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39
e successive modificazioni. Essa ha assunto contestualmente la
denominazione di Tassa automobilistica regionale, da ritenersi,
secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012,
n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Il citato art. 23, comma 2, con riferimento alla tassa
automobilistica attribuita alle regioni a statuto ordinario, precisa
che essa assume «(..) la denominazione di tassa automobilistica
regionale (...)» e si applica «ai veicoli (...) per effetto della loro
iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna
Regione a statuto ordinario (...)».
In seguito, l'art. 17, comma 10, della l. 27 dicembre 1997 n.
449 ha disposto che la riscossione, l'accertamento, il recupero,
i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali
sono demandati alle Regioni a statuto ordinario.
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In tale quadro normativo, la Corte Costituzionale ha più volte
affermato che, in tema di ripartizione delle competenze
legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il
legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia
ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione
dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività
amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il
recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non
ha, tuttavia, devoluto a dette regioni il potere di disciplinare gli
altri elementi costitutivi del tributo.
La tassa automobilistica non può definirsi come «tributo proprio
della regione», ai sensi del combinato disposto degli artt. 117,
comma 4, e 119, comma 2, Cost., dal momento che il gettito
della tassa è stato «attribuito» alle regioni e la disciplina di detto
tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle
stesse riservata dall'art. 117, comma 4, Cost.
È stato, quindi, affermato il principio, per cui, «allo stato della
vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche
rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di
tributi erariali», ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
(Corte Cost., 26 settembre 2003, nn. 296 e 297; Corte Cost.,
15 ottobre 2003 n. 311; Corte Cost., 23 dicembre 2005, n. 455;
n. 311; Corte Cost., 21 dicembre 2007, n. 451).
Con l'entrata in vigore del c.d. federalismo fiscale, in forza della
delega conferita al Governo con la l. 5 maggio 2009 n. 42, l'art.
8, comma 2, del d.lgs. 6 maggio 2011 n. 68 ha demandato alle
regioni la disciplina delle tasse automobilistiche regionali nel
rispetto dei «limiti massimi di manovrabilità previsti dalla
legislazione statale».
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E’ stato così precisato che «la regione, con riferimento alla tassa
automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo
proprio derivato: a) non può modificarne il presupposto ed i
soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le
aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del
d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi
vigenti nell'anno precedente); c) può disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può
escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla
legge statale» (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288; per un
approfondimento di circa l’ambito della potestà legislativa della
regione in concorrenza con quella statale v. Cass., Sez. V, n.
14941 del 2022).
5.2. Con riferimento alla questione centrale del presente
giudizio, riguardante il riconoscimento o meno del privilegio
previsto dall’art. 2752, terzo comma, cod. civ., al credito
regionale derivante dall’omesso pagamento della tassa
automobilistica, si ricorda che la disposizione estende il
privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello
Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle
province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle
norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti
sulle pubbliche affissioni.
La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale
mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad
assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici
necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché
l'espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell'art.
2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva
della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che
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disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione
estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata
dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con
modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali
e provinciali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 -
01).
Tale impostazione è condivisa dal Collegio, il quale intende dare
continuità al principio per cui in sede di ammissione al passivo
fallimentare, deve riconoscersi alla regione il privilegio in
relazione al credito tributario vantato per la tassa
automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio, in tal caso,
si giustifica per lo scopo assicurare all'ente territoriale la
provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei
compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di «legge per
la finanza locale» contenuto nell'art. 2752, ultimo comma, cod.
civ.
Trova, dunque, legittimazione un'interpretazione estensiva e
non analogica della norma alla regione, in forza della comune
appartenenza di quest'ultima, con comuni e province, alla
categoria degli enti territoriali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24071/2021,
Rv. 662429 – 01, precedente in termini)
L'orientamento citato ha rilevato, su un piano più generale come
sia, ormai, del tutto acquisito che le disposizioni sui privilegi
possono, di per sé, tollerare l'eventualità di un’interpretazione
estensiva. Né v'è ragione, pure si aggiunge, per opinare
diversamente nei confronti della norma dell'art. 2752, ultimo
comma, cod. civ. (in tal senso Cass. Sez. U, n. 11930/2010, Rv.
612979 - 01).
Entrando più nello specifico, si è osservato che il credito per
tributi regionali, tra cui, appunto, quello da tassa
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automobilistica, presenta le caratteristiche necessarie e
sufficienti per potergli predicare, per la via dell'interpretazione
estensiva, l'applicazione del privilegio di cui alla ridetta norma.
Il Collegio intende in proposito ribadire come non sia corretto
assegnare alla disposizione dell'art. 2, comma 1, TUEL il peso
determinante che le è stato riconosciuto dal provvedimento
impugnato e che, anzi, tale disposizione non possieda in
proposito un ruolo di qualche rilievo.
La normativa del TUEL e quella di cui all'art. 2752 cod. civ.
hanno campi di applicazione e perseguono funzioni tra loro del
tutto diversi: mentre il testo unico contiene i principi e le
disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali (art. 1,
comma 1), l'art. 2752 cod. civ. regola il conflitto tra i creditori
di un debitore comune e insolvente. La prima legge ha un
orizzonte di carattere propriamente amministrativo, viceversa,
la seconda appartiene alla sfera caratteristica del diritto privato.
Con riferimento alla distinzione tra enti locali ed enti territoriali
è stato in modo condivisibile osservato che i comuni e le
province, che sono gli enti presi in testuale considerazione dalla
norma dell'art. 2752, ult. comma, cod. civ. (oltre allo Stato),
condividono con gli enti regionali la natura di «enti territoriali»,
che è loro conferita dal disposto dell'art. 114 Cost.
Ne consegue che quella di «territoriale» è proprio la
connotazione primaria di tutti e tre gli enti in questione.
Si ricorda, poi, che l'equivalenza, per il peculiare contesto
normativo dell'art. 2752, ult. comma, cod. civ., tra le
espressioni «tributi locali» e tributi legati alla «finanza degli enti
territoriali» è stata riscontrata già da tempo in sede di legittimità
(Cass. Sez. U, n. 11930/2010, cit.).
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Questa stessa pronuncia pure ricorda, d'altro canto, che nella
relazione del Guardasigilli al codice civile «si legge che
l'estensione ai tributi degli enti locali del privilegio generale
previsto per i tributi diretti dello Stato è stata determinata
dall'esigenza di porre in armonia il sistema del codice con la
legge della finanza locale» (e allora va anche rammentato che,
se l'istituzione delle province e dei comuni è per gran tratto di
tempo anteriore all'emanazione del codice civile 1942,
l'istituzione dell'ente regionale avviene invece solo con la
promulgazione della Costituzione repubblicana).
6. L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del
quarto.
7. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso e la
cassazione del decreto impugnato. Non si rappresenta la
necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte
può decidere la causa nel merito riconoscendo il privilegio
invocato dalla Regione Veneto.
7.1. Le spese dei gradi di merito vengono compensate, stante il
recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla
questione, mentre quelle del presente giudizio seguono la
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, riconosce al credito della ricorrente, di cui
in motivazione, il privilegio previsto dall'art. 2752, ultimo
comma, cod. civ., così ammesso al passivo del Fallimento
società Berto s.r.l. società unipersonale.
Spese del merito compensate.
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Condanna l’intimato a pagare alla ricorrente le spese di lite del
presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di €
1. 200 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso
forfettario e accessori di legge.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il consigliere estensore
Stefania Billi
Il Presidente
Oronzo De Masi
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