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Giurisprudenza su art. 2752 c.c.

Ammissione in via privilegiata del credito della Regione per la tassa automobilistica

Cass. civ., sez. trib., n. 13714/2024·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da Oggetto: Tasse automobilistiche

De Masi Oronzo -Presidente - Oggetto

Stalla Giacomo Maria -Consigliere - R.G.N. 19690/2019

Socci Matteo -Consigliere - Cron.

Di Pisa Fabio -Consigliere -

Billi Stefania Consigliere Rel.-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19690/2019 R.G. proposto da

Regione Veneto in persona del vicepresidente p.t., rappresentata e

difesa omissis

– ricorrente –

contro

Fallimento società Berto s.r.l. società unipersonale

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 4772 del 2019, depositato

il 21 maggio 2019

udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 dal

Consigliere Stefania Billi

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale

FATTI DI CAUSA

La controversia ha ad oggetto il decreto indicato in epigrafe con il quale

il Tribunale di Vicenza ha ammesso allo stato passivo del Fallimento

società Berto s.r.l. società unipersonale (d’ora in poi intimato) il credito

della Regione Veneto (d’ora in poi ricorrente), derivante dall’omesso

pagamento delle tasse automobilistiche, riconoscendolo chirografo ed

escludendo, quindi, che fosse assistito dal privilegio, previsto dall’art.

2752, terzo comma, cod. civ.

Il tribunale, confermando la decisione del giudice delegato, ha fondato

la decisione sulla base delle seguenti ragioni:

- in consapevole dissenso rispetto alla giurisprudenza di legittimità

e ad altre pronunce di questo tribunale si ritiene che il credito

derivante dall'omesso versamento di tributi regionali, in

particolare, della tassa automobilistica non sia assistito dal

privilegio di cui all’art. 2752, terzo comma, cod. civ.;

- non appare chiaro il passaggio logico che ha portato la Suprema

Corte ad estendere alla Regione Lombardia un privilegio che il testo

dell'articolo citato riferisce ai soli enti locali;

- la disposizione di interpretazione autentica (art. 13, comma 13, del

d.l. 6 dicembre 2011, n. 20) che impone di considerare il

riferimento alla legge per la finanza locale come effettuato a tutti i

tributi comunali e provinciali non offre alcuna argomentazione per

operare l'estensione del privilegio a un tributo regionale; anzi, la

non menzione porta a concludere per l'esistenza di una

permanente volontà del legislatore di escluderlo dal privilegio;

- in senso analogo depone la lettura dell’art. 2 del d.lgs. 18 agosto

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

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locali), il quale definisce enti locali «i comuni, le province, le città

metropolitane, le comunità isolane e le unioni di comuni»; ne

consegue che le regioni non sono comprese nella definizione di enti

locali potendo ad esse essere attribuita la diversa e più generica

qualificazione di ente territoriale;

- pur non ignorando l'indubbia evoluzione dell'ordinamento nel

senso di una sempre più profonda emersione dei principi di

autonomia sussidiarietà e decentramento di cui sono espressione

una pluralità di norme costituzionali (artt. 5, 114, 119 Cost.), è da

escludere che la valorizzazione dei livelli di governo più prossimi al

cittadino, anche sotto il profilo dell'autonomia di entrata e di spesa,

implichi necessariamente un'equiparazione tra i regimi giuridici dei

tributi relativi ai diversi ambiti territoriali; la maggiore rilevanza

riconosciuta agli ordinamenti regionali e locali dalle recenti riforme

costituzionali non ha, infatti, del tutto eliso le differenze esistenti

tra gli enti;

- non appare irragionevole il diverso regime applicabile alla tassa

automobilistica delle regioni ordinarie rispetto a quella della

provincia autonoma di Trento il cui privilegio è estendibile in quanto

tributo di un ente locale; l'esclusione è motivata non in ragione del

tipo di tributo, quanto piuttosto dell'ente irrogatore.

La ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita

memoria, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G.

con conclusioni scritte si è espresso per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in

relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la

violazione o falsa applicazione dell’art. 2752, terzo comma, cod.

civ., dell’art. 12 delle disposizioni preliminari e dell’art. 3 Cost.

Si duole che il provvedimento impugnato abbia escluso la natura

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privilegiata del credito regionale derivante dall’omesso

pagamento di tasse automobilistiche, non ammettendo

un’interpretazione estensiva. Il mancato riferimento letterale

trova, ad avviso della ricorrente, la ragione nella circostanza che

le regioni, istituite dalla Carta Costituzionale del 1948, non

potevano trovare riconoscimento nel codice civile, entrato in

vigore nel 1942. Invoca l’adozione di un’interpretazione

estensiva e costituzionalmente orientata, sul presupposto che

la Corte Costituzionale l’ha ritenuta ammissibile in tema di

privilegi, quando sussiste un giudizio di meritevolezza del

medesimo trattamento fondato sulla ratio legis .

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in

relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la

violazione o falsa applicazione dell’art. 2752, terzo comma, cod.

civ., dell’art. 2745 cod. civ., degli artt. 3, 24 e 119 Cost. Ad

avviso della ricorrente, il privilegio deve essere riconosciuto in

funzione della causa del credito che va individuata nella

necessità di garantire allo Stato e agli enti territoriali i mezzi per

assolvere ex art. 119 Cost. i compiti istituzionali e rafforzarne il

sistema impositivo. Il loro riconoscimento deve essere

rapportato alla funzione e non, dunque, alla natura dell’ente

impositore, come sostenuto nel provvedimento impugnato.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in

relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la

violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 20 del

2011, dell’art. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 5, 114 e

119 Cost. Contesta la decisione impugnata che fonda le proprie

ragioni sulla norma di interpretazione autentica dell’Ici, imposta

di rilievo locale, nonché sul richiamo ad una pronuncia della

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Corte Costituzionale avente un oggetto del tutto diverso da

quello del presente giudizio.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente solleva, in

ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi,

questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt.

3, 5, 24, 114 e 119 Cost. e del principio di parificazione fra Stato

e regioni in materia tributaria.

5. I primi tre motivi sono fondati e, stante la loro stretta

connessione, possono essere trattati congiuntamente, con

conseguente assorbimento della questione di legittimità

costituzionale sollevata in subordine.

5.1. Occorre premettere che dal 1° gennaio 1993, l'art. 23,

comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 ha attribuito alle

Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica,

disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39

e successive modificazioni. Essa ha assunto contestualmente la

denominazione di Tassa automobilistica regionale, da ritenersi,

secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012,

n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".

Il citato art. 23, comma 2, con riferimento alla tassa

automobilistica attribuita alle regioni a statuto ordinario, precisa

che essa assume «(..) la denominazione di tassa automobilistica

regionale (...)» e si applica «ai veicoli (...) per effetto della loro

iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna

Regione a statuto ordinario (...)».

In seguito, l'art. 17, comma 10, della l. 27 dicembre 1997 n.

449 ha disposto che la riscossione, l'accertamento, il recupero,

i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso

amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali

sono demandati alle Regioni a statuto ordinario.

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In tale quadro normativo, la Corte Costituzionale ha più volte

affermato che, in tema di ripartizione delle competenze

legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il

legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia

ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione

dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività

amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il

recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non

ha, tuttavia, devoluto a dette regioni il potere di disciplinare gli

altri elementi costitutivi del tributo.

La tassa automobilistica non può definirsi come «tributo proprio

della regione», ai sensi del combinato disposto degli artt. 117,

comma 4, e 119, comma 2, Cost., dal momento che il gettito

della tassa è stato «attribuito» alle regioni e la disciplina di detto

tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle

stesse riservata dall'art. 117, comma 4, Cost.

È stato, quindi, affermato il principio, per cui, «allo stato della

vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche

rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di

tributi erariali», ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

(Corte Cost., 26 settembre 2003, nn. 296 e 297; Corte Cost.,

15 ottobre 2003 n. 311; Corte Cost., 23 dicembre 2005, n. 455;

n. 311; Corte Cost., 21 dicembre 2007, n. 451).

Con l'entrata in vigore del c.d. federalismo fiscale, in forza della

delega conferita al Governo con la l. 5 maggio 2009 n. 42, l'art.

8, comma 2, del d.lgs. 6 maggio 2011 n. 68 ha demandato alle

regioni la disciplina delle tasse automobilistiche regionali nel

rispetto dei «limiti massimi di manovrabilità previsti dalla

legislazione statale».

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E’ stato così precisato che «la regione, con riferimento alla tassa

automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo

proprio derivato: a) non può modificarne il presupposto ed i

soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le

aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del

d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi

vigenti nell'anno precedente); c) può disporre esenzioni,

detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può

escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla

legge statale» (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288; per un

approfondimento di circa l’ambito della potestà legislativa della

regione in concorrenza con quella statale v. Cass., Sez. V, n.

14941 del 2022).

5.2. Con riferimento alla questione centrale del presente

giudizio, riguardante il riconoscimento o meno del privilegio

previsto dall’art. 2752, terzo comma, cod. civ., al credito

regionale derivante dall’omesso pagamento della tassa

automobilistica, si ricorda che la disposizione estende il

privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello

Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle

province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle

norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti

sulle pubbliche affissioni.

La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale

mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad

assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici

necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché

l'espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell'art.

2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva

della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che

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disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione

estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata

dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con

modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali

e provinciali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 -

01).

Tale impostazione è condivisa dal Collegio, il quale intende dare

continuità al principio per cui in sede di ammissione al passivo

fallimentare, deve riconoscersi alla regione il privilegio in

relazione al credito tributario vantato per la tassa

automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio, in tal caso,

si giustifica per lo scopo assicurare all'ente territoriale la

provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei

compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di «legge per

la finanza locale» contenuto nell'art. 2752, ultimo comma, cod.

civ.

Trova, dunque, legittimazione un'interpretazione estensiva e

non analogica della norma alla regione, in forza della comune

appartenenza di quest'ultima, con comuni e province, alla

categoria degli enti territoriali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24071/2021,

Rv. 662429 – 01, precedente in termini)

L'orientamento citato ha rilevato, su un piano più generale come

sia, ormai, del tutto acquisito che le disposizioni sui privilegi

possono, di per sé, tollerare l'eventualità di un’interpretazione

estensiva. Né v'è ragione, pure si aggiunge, per opinare

diversamente nei confronti della norma dell'art. 2752, ultimo

comma, cod. civ. (in tal senso Cass. Sez. U, n. 11930/2010, Rv.

612979 - 01).

Entrando più nello specifico, si è osservato che il credito per

tributi regionali, tra cui, appunto, quello da tassa

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automobilistica, presenta le caratteristiche necessarie e

sufficienti per potergli predicare, per la via dell'interpretazione

estensiva, l'applicazione del privilegio di cui alla ridetta norma.

Il Collegio intende in proposito ribadire come non sia corretto

assegnare alla disposizione dell'art. 2, comma 1, TUEL il peso

determinante che le è stato riconosciuto dal provvedimento

impugnato e che, anzi, tale disposizione non possieda in

proposito un ruolo di qualche rilievo.

La normativa del TUEL e quella di cui all'art. 2752 cod. civ.

hanno campi di applicazione e perseguono funzioni tra loro del

tutto diversi: mentre il testo unico contiene i principi e le

disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali (art. 1,

comma 1), l'art. 2752 cod. civ. regola il conflitto tra i creditori

di un debitore comune e insolvente. La prima legge ha un

orizzonte di carattere propriamente amministrativo, viceversa,

la seconda appartiene alla sfera caratteristica del diritto privato.

Con riferimento alla distinzione tra enti locali ed enti territoriali

è stato in modo condivisibile osservato che i comuni e le

province, che sono gli enti presi in testuale considerazione dalla

norma dell'art. 2752, ult. comma, cod. civ. (oltre allo Stato),

condividono con gli enti regionali la natura di «enti territoriali»,

che è loro conferita dal disposto dell'art. 114 Cost.

Ne consegue che quella di «territoriale» è proprio la

connotazione primaria di tutti e tre gli enti in questione.

Si ricorda, poi, che l'equivalenza, per il peculiare contesto

normativo dell'art. 2752, ult. comma, cod. civ., tra le

espressioni «tributi locali» e tributi legati alla «finanza degli enti

territoriali» è stata riscontrata già da tempo in sede di legittimità

(Cass. Sez. U, n. 11930/2010, cit.).

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Questa stessa pronuncia pure ricorda, d'altro canto, che nella

relazione del Guardasigilli al codice civile «si legge che

l'estensione ai tributi degli enti locali del privilegio generale

previsto per i tributi diretti dello Stato è stata determinata

dall'esigenza di porre in armonia il sistema del codice con la

legge della finanza locale» (e allora va anche rammentato che,

se l'istituzione delle province e dei comuni è per gran tratto di

tempo anteriore all'emanazione del codice civile 1942,

l'istituzione dell'ente regionale avviene invece solo con la

promulgazione della Costituzione repubblicana).

6. L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del

quarto.

7. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso e la

cassazione del decreto impugnato. Non si rappresenta la

necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte

può decidere la causa nel merito riconoscendo il privilegio

invocato dalla Regione Veneto.

7.1. Le spese dei gradi di merito vengono compensate, stante il

recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla

questione, mentre quelle del presente giudizio seguono la

soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e,

decidendo nel merito, riconosce al credito della ricorrente, di cui

in motivazione, il privilegio previsto dall'art. 2752, ultimo

comma, cod. civ., così ammesso al passivo del Fallimento

società Berto s.r.l. società unipersonale.

Spese del merito compensate.

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Condanna l’intimato a pagare alla ricorrente le spese di lite del

presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di €

1. 200 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso

forfettario e accessori di legge.

Così deciso il 27 marzo 2024

Il consigliere estensore

Stefania Billi

Il Presidente

Oronzo De Masi

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