ScudoPMI

Giurisprudenza su art. 2752 c.c.

Privilegio ex art. 2752 riconosciuto alle sanzioni in correlazione con le imposte sui redditi e sulle attività produttive

Cass. civ., sez. I, n. 28016/2025·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Civile Sent. Sez. 1 Num. 28016 Anno 2025

Presidente: TERRUSI FRANCESCO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data pubblicazione: 21/10/2025

SENTENZA

sul ricorso n. 219/2018 r.g. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE

TOSCANA, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AREZZO,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende.

- ricorrente - contro

EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Arezzo, depositato in data 14.11.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/2025 dal

Consigliere dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni

Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Arezzo, decidendo

sull’opposizione allo stato passivo presentata, ai sensi degli artt. 98 e 99 l.

fall., da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE, nei confronti di EUTELIA s.p.a.

in amministrazione straordinaria, ha ammesso con riserva il creditore istante

(ammissione condizionata all’esito dei contenziosi indicati nello stato passivo

dell’amministrazione straordinaria), nei seguenti limiti: per la richiesta di

insinuazione n. 2949, (i) euro 181.959,76, in chirografo; (ii) euro

436. 071,67, in privilegio; per la richiesta di insinuazione n. 2950: (iii) euro

25. 223,78 in chirografo; euro 16.036,24, in privilegio; oltre interessi ex artt.

54, 55 l. fall. e 2749 c.c.; ha rigettato nel resto la proposta opposizione.

2. L’AGENZIA DELLE ENTRATE, proponendo la sopra indicata opposizione, si

doleva dell’erroneità della decisione del g.d., relativa agli interessi,

richiamando le norme di cui agli artt. 55 e 54, comma 3, l. fall., attesa la loro

maturazione anche oltre la data di dichiarazione dello stato di insolvenza e

fino alla data di deposito del progetto di riparto, tenuto conto della natura

privilegiata dei crediti insinuati; censurava inoltre - e per quanto qui ancora

di interesse - il mancato riconoscimento del privilegio alle sanzioni comminate

nell’atto di contestazione emesso ai sensi dell’art. 8, 2 comma, d.l. 16/2012,

per l’erroneità dell’assunto secondo cui le sanzioni non sarebbero riferibili ad

un tributo e perciò riconducibili alla previsione di cui all’art. 2752 c.c.

3. Il Tribunale, nella resistenza dell’amministrazione straordinaria, ha

osservato e rilevato - per quanto qui ancora in rilievo ed in relazione, più in

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particolare, alla questione riguardante la qualità del credito portato dall’atto

di contestazione relativo a sanzioni ex art. 8, 2 comma, d.l. n. 16/2012 - che:

(i) infondata era l’eccezione di inapplicabilità del privilegio facente leva sulla

pronuncia di incostituzionalità dell’art. 23, 37 comma, ultimo periodo, d.l.

98/2011, emessa dalla Corte Cost. con la sentenza n. 170/2013, non

trattandosi di operare, nel caso di specie, una ricollocazione del credito

erariale in sede privilegiata in uno stato passivo divenuto già definitivo,

contenente ammissione in via chirografaria del credito; (ii) il contenuto

normativo dettato dal primo e secondo comma dell’art. 2752 c.c. rilevava

invero l’intento del legislatore di comprendere nel privilegio tutto quanto

dovuto per le imposte e dunque di estendere il privilegio ai crediti legati a

quest’ultime da un rapporto di accessorietà, con la conseguenza che una

sanzione non collegata ad un tributo non poteva beneficiare della prelazione;

(iii) la stessa Agenzia delle entrate aveva dovuto ammettere, ad esempio,

che la sanzione di cui all’art. 9, 1 comma, d.lgs. n. 471/1997, pur se

contenuta in una disciplina emanata in materia di imposte dirette, non

sarebbe in effetti “riferibile ad alcun tributo”, in quanto comminata nei

confronti di “ chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture

contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte

dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri,

la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della

legge tributaria ”; (iv) occorreva concordare con la tesi perorata

dall’amministrazione straordinaria secondo cui la sanzione di cui all’art. 8 d.l.

16/2012 non è direttamente collegata all’imposta sui redditi, posto che la

norma in esame - dopo aver disposto che “ Ai fini dell’accertamento delle

imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di

rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri

componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o

prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle

predette spese o di altri componenti negativi ”- aggiunge che “ In tal caso si

applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare

delle spese o di altri componenti negativi relativi a beni o servizi non

effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi ”;

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(v) analizzando pertanto il meccanismo previsto dalla norma, occorreva

concludere nel senso che la sanzione non risultava essere in correlazione con

un credito per imposta, ma colpiva il fatto in sé dell’indicazione in

dichiarazione di importi fittizi, tanto ciò è vero che la sanzione era stata

comminata, nel caso di specie, con atto separato dall’avviso di accertamento

dell’imposta, in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 472/1997, il quale

dispone che solo le sanzioni “ collegate al tributo cui si riferiscono ” sono

irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento ovvero di rettifica

(art. 17), mentre le altre costituiscono appunto oggetto di separato atto di

contestazione; (vi) pertanto la sanzione in esame non punisce una violazione

alla quale è associato un recupero immediato e diretto di base imponibile,

bensì condanna l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti, in misura

proporzionale all’importo dei costi esposti sui documenti contabili in

contestazione e portati in dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che il

legislatore aveva inteso contrastare, con una specifica sanzione pecuniaria,

l’antigiuridicità dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; (vii) qualora,

viceversa, la sanzione fosse stata collegata al tributo, sarebbe stata

parametrata ad una eventuale maggiore imposta; (viii) pertanto la sanzione

in parola non poteva essere considerata “accessoria” ad un credito di imposta

e come tale assistita da privilegio.

4. Il decreto, pubblicato il 14.11.2017, è stato impugnato dall’AGENZIA DELLE

ENTRATE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui EUTELIA

s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria datata 28.11.2024 è stato disposto il rinvio a

nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.

Stante l’applicazione retroattiva, anche ai crediti sorti anteriormente, della

modifica normativa del primo comma dell’art. 2752 cod. civ., disposta dall’art.

23, comma 37, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni,

nella l. 15 luglio 2011 (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 26125 del 21/11/2013;

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019; Corte. Cost., sent. n. 170

del 4 luglio 2013), è stata ravvisata dal Collegio la necessità di “verificare se

l’ambito di applicazione del privilegio mobiliare previsto dal primo comma

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dell’art. 2752 cod. civ. riguardi solo le sanzioni direttamente collegate al

tributo ovvero in senso più lato tutte le sanzioni comunque collegate da un

rapporto di accessorietà al procedimento di verifica e di accertamento dei

tributi previsti dalla norma da ultimo citata ”.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.

360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2752 c.c., sul

rilievo che sarebbe erronea la statuizione contenuta nel decreto impugnato

secondo cui non doveva riconoscersi nel caso di specie il privilegio alle

sanzioni comminate con l’atto di contestazione emesso ai sensi dell’art. 8, 2

comma, d.l. n. 16/2012.

1. 1 Si evidenzia da parte dell’amministrazione finanziaria che l’art. 2752, 1

comma, c.c. dispone - per quanto qui di interesse - che hanno privilegio

generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato “ per le imposte e le

sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposte sul reddito delle

persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul

reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta

locale sui redditi ”.

1. 2 Sarebbe pertanto erronea l’interpretazione fornita dell’art. 2752 c.c. da

parte del Tribunale di Arezzo laddove aveva richiesto un rapporto di

“accessorietà” tra le sanzioni oggetto di privilegio ed i tributi previsti dal primo

comma dell’art. 2752 c.c., posto che la predetta norma civilistica non ha

operato alcun distinguo né alcun riferimento alla necessità di tale rapporto di

“accessorietà” in senso stretto, ma si è limitata a contemplare, come sopra

riferito e come oggetto del detto privilegio, le “ sanzioni dovute secondo le

norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul

reddito delle persone giuridiche ”. Sempre secondo la ricorrente, la sanzione

di cui all’art. 8 d.l. 16/2012, proprio perché prevista “ ai fini dell’accertamento

delle imposte sui redditi ” (come espressamente previsto dal comma 2),

sarebbe comunque direttamente collegata all’imposta sui redditi di cui

rappresenterebbe, nel caso di redditi fittiziamente risultanti dalla

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dichiarazione, logico completamento, e ciò anche in considerazione del fatto

che i ricavi fittizi non possono essere considerati nella base imponibile ai fini

dell’accertamento dell’imposta sui redditi.

1. 3 Il ricorso è fondato.

La centralità che riveste nel nostro ordinamento la regola della parità di

trattamento dei creditori, attribuendo natura eccezionale alle norme sui

privilegi, i quali, rappresentando una “causa legittima di prelazione”

derogano, unitamente al pegno e all’ipoteca, all’uguale diritto dei creditori di

essere soddisfatti sui beni del debitore, sancito dall’art. 2741, comma 1, c.c.,

ha imposto di codificare i limiti di tali deroghe.

Viene infatti stabilito che “il privilegio è accordato dalla legge in

considerazione della causa del credito” (art. 2745, comma 1, c.c.).

Per i tributi, la “causa del credito” cui ricondurre secondo i casi il privilegio è

da rintracciare, come più volte rilevato dalla giurisprudenza ( ex multis : Cass.

13714/2024; Cass. n. 37017/2022; Cass. n. 24071/2021), nell’interesse

pubblico al finanziamento delle spese comuni indivisibili, ovverosia nelle

esigenze economico finanziarie dello Stato, indispensabili per perseguire gli

obiettivi di solidarietà economica.

In quest’ottica, la “riforma” operata dal D.L. n. 98 del 2011 ha attuato il

preciso intento di rafforzare la pretesa fiscale, dalla fase di accertamento fino

alla fase della riscossione, sostituendo parte del primo comma dell’art. 2752

c.c. e del comma 3 dell’art. 2776 c.c., ed ampliando e specificando, in tal

modo, il privilegio generale mobiliare concesso ai crediti dello Stato: in primo

luogo estendendo il privilegio mobiliare, fino a tale momento riservato ai

crediti per imposte dirette, alle “ sanzioni dovute secondo le norme in materia

di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone

giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività

produttive ed imposta locale sui redditi ”; in secondo luogo, eliminando il limite

temporale di un anno entro cui far valere il privilegio previsto nella vecchia

formulazione del primo comma dell’art. 2752 c.c.

Quanto alla disposizione modificativa (art. 23, commi da 37 a 40 del citato

D.L. 98/2011) si trova evidenziato, nell’ambito dei lavori parlamentari, che

“sulla scorta della modifica apportata, tra i crediti assistiti da privilegio sono

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ricomprese anche le sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte

dirette, sanzioni la cui disciplina risulta ora allineata rispetto a quella, già

dettata dal c. 3 dello stesso art. 2752 C.C., in materia di IVA”; e che “secondo

quanto riportato nella relazione tecnica, per effetto delle norme in esame

viene stimato un ampliamento "sino al doppio" dei crediti tributari cui viene

riconosciuto il privilegio nell’ambito delle sole procedure regolate dalla legge

fallimentare” (cfr. Senato, legislatura - disegni di legge e relazioni p. 214 ss.,

cfr. anche Camera dei Deputati, in www.documenti.camera.it, con la

medesima annotazione).

Il tema dell’“allineamento” della disposizione di cui al primo comma (per

effetto delle sopra ricordate modifiche di cui all’art. 23, comma 37, del D.L.

98/2011) alla disposizione già vigente per l’IVA, di cui al terzo comma del

medesimo art. 2752 c.c., e alla disposizione speciale già presente nell’ambito

del decreto introduttivo del tributo (d.P.R. 633/1972), costituisce argomento

necessario sia per l’approfondimento del tema della natura della “sanzione”

tributaria (indicato nella ordinanza interlocutoria), sia per l’esame del tema

della “tipicità” delle disposizioni di estensione del privilegio fiscale alle

sanzioni, stante la loro generale connotazione in termini di “afflittività”.

1. 4 Va ora ricordato che l’art. 8, 2 comma, d.l. n. 16/2012, rubricato “ Misure

di contrasto all'evasione ”, dispone che: “ Ai fini dell'accertamento delle

imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di

rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri

componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o

prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle

predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione

amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri

componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o

prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma

3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.

1. 5 Va ulteriormente ricordato che, secondo la giurisprudenza formatasi sul

testo originario della norma codicistica, “Il privilegio sui mobili del debitore,

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accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche

dall'art. 2752, primo comma, cod. civ. (sostituito dall'art. 3 della legge 29

luglio 1975, n.426) - non suscettibile di applicazione analogica, data

l'eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione -, mentre si

estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 cod. civ., e all'indennità di mora,

che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si

estende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta,

per contro nel comma terzo del citato art. 2752 cod. civ. relativamente

all'I.V.A. e nella normativa in materia di I.N.V.I.M., di cui al d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643) alle soprattasse per omesso pagamento dell'I.R.P.E.F., che

hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente

annoverate fra le sanzioni a carico del contribuente” (così, Sez. U. n.

5246/1993).

L’evoluzione della giurisprudenza successiva è stata nel senso che il privilegio

generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, ultimo comma, c.c. a favore dei

crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la

finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta

comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi

contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con

il d.lgs. n. 504 del 1992 “posto che le norme del codice civile che stabiliscono

i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia

diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da

delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite

apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in

considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi

dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi

privilegio” (così, Cass. Sez. U., 17/05/2010, n. 11930).

Ne risulta che le “soprattasse” sono state ai fini specifici considerate sanzioni

esattamente come le “pene pecuniarie” e che alle sanzioni è stato riconosciuto

il privilegio, quanto all’Iva e all’Invim, perché testualmente così previsto dalla

legge, a differenza degli altri tributi ritenuti immuni da prelazione solo per

carenza di una analoga espressa previsione normativa (così, Cass., SU., n.

5246/1993, cit. supra ).

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Merita aggiungere che dopo l’arresto a Sez. Un. del 1993, la giurisprudenza

di legittimità può considerarsi ferma nel ritenere che le norme sui privilegi

non si interpretano in modo strettamente restrittivo, ma possono essere

oggetto di interpretazione anche estensiva in base alla ratio che le

caratterizza (Cass. Sez. U., n. 11930/2010; cit. supra ; v. anche: Cass. Sez.

1, 23/12/2015, n. 25932, Cass. Sez. 1, 12/08/2016, n. 17087).

1. 6 Ebbene, l’art. 2752, primo comma, c.c. - per come modificato dal già

sopra ricordato art. 23, comma 37, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito

nella legge n. 111/2011), rubricato per l’appunto

“ Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per

tributi degli enti locali ”, così ora statuisce: “ Hanno privilegio generale sui

mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute

secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ”.

Si è determinato, come detto, l’allineamento del testo dettato dal primo

comma dell’art. 2752 c.c. a quello del terzo comma del medesimo articolo in

materia di Iva, nel senso che si fa riferimento alle “ sanzioni ”, in un caso, e

alle “ pene pecuniarie e sopratasse ”, nell’altro, riferite, nel primo caso, ai

tributi previsti nel primo comma con l’espressione di raccordo “ dovute

secondo le norme in materia ” e, nel secondo caso, quanto all’Iva, con similare

espressione “ dovute secondo le norme relative ”.

Si tratta, con evidenza, di una sostanziale sovrapponibilità delle due norme,

perché “sanzioni” “pene pecuniarie” e “sopratasse” partecipano di una

medesima natura.

A sua volta la ratio, come peraltro rilevata anche nei lavori parlamentari che

hanno condotto alla riforma del 2011, è nel senso di una volontà legislativa

“onnicomprensiva” per la maggior tutela del “rapporto fiscale” inteso nel suo

complesso, mediante una salvaguardia del credito erariale non solo in ordine

al tributo ma anche alla sanzione, qualunque essa sia e purché sia “prevista”

dalle leggi d’imposta.

L’obiettivo si esprime nella interpretazione letterale della norma, che non

lascia spazio a dubbi interpretativi laddove espressamente dispone che

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“ Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le

imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta …”, e

che manifesta quindi l’intento di estendere il privilegio, così come era già

avvenuto in precedenza per l’Iva (art. 2752, terzo comma, c.c.), a qualsiasi

imposizione sanzionatoria giustificata dalle previsioni richiamate.

L’eventuale restrizione del privilegio mobiliare in discorso alle sanzioni, in

ragione di un loro presunto “rapporto” di “accessorietà” - ovvero di un

“collegamento” - con una specifica e contestuale pretesa impositiva, non

trova riscontro nel testo di legge, che invero non lo menziona né lo

sottintende.

Ne consegue che parlare, in questo caso, di applicazione analogica del

privilegio mobiliare alla sanzione prevista, nel caso di specie, dall’art. 8, 2

comma, d.l. n. 16/2012 (applicazione come tale inibita, secondo i principi

affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata) risulta essere un

fuor d’opera, integrando una conclusione interpretativa completamente

avulsa dal contenuto del precetto.

Ammessa sempre una possibile interpretazione estensiva del privilegio, ciò

che non appare giustificato è, al contrario, l’incedere verso un’interpretazione

restrittiva della norma dettata dall’art. 2752, primo comma, c.c., che

rintracci, cioè, senza riferimenti di testo, un vincolo di collegamento o, peggio,

di accessorietà con l’accertamento di una maggior pretesa.

1. 7 Ciò che rileva, per quanto sin qui detto, è invece il “rapporto fiscale” inteso

nel suo complesso, per il quale l’estensione del privilegio mobiliare alla

sanzione trova diretto fondamento nella volontà del legislatore, per la

naturale inerenza della sanzione stessa all’imposta, come elemento di

garanzia della fedeltà fiscale, nell’ottica dell’interesse pubblico al

finanziamento delle spese comuni indivisibili.

Così, sia il tributo sia le sanzioni in materia di imposte sui redditi,

nell’accezione prospettata come comprensiva di norme impositive e norme

procedimentali, vanno in questa ricostruzione ricomprese entro l’alveo

applicativo della nozione di “entrata pubblica”, quale “causa” del credito (nella

declinazione dettata dall’art. 2745, primo comma, c.c.), garantito

all’amministrazione finanziaria, anche a fondamento del riconoscimento del

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privilegio di cui all’art. 2752 c.c. (vedi anche le argomentazioni di Cass. n.

24836/2019 e n. 24071/2021, in tema di estensione del privilegio in relazione

al credito erariale per la tassa automobilistica regionale).

Ne consegue che la “causa” del credito da sanzione tributaria - nella sua

accezione, civilisticamente rilevante per il riconoscimento del privilegio,

prevista dal sopra menzionato primo comma dell’art. 2745 c.c. -

ontologicamente e strettamente correlata al profilo del rispetto dell’obbligo di

“fedeltà fiscale”, si inserisce nel “rapporto fiscale”, nell’ampia e unitaria

accezione sopra ricordata e qui accolta, e dallo stesso mutua la sua

qualificazione giuridica.

1. 8 Quanto sin qui predicato in termini generali si attaglia con particolare

efficacia argomentativa proprio alla sanzione di cui all’art. 8, comma 2, del

D.L. 16/2012, ove il rapporto di ineludibile inerenza - ai fini del

riconoscimento del privilegio in parola - della sanzione con “ i crediti dello

Stato per le imposte …”, previsto dall’art. 2752, primo comma, c.c., è fatto

evidente dalla circostanza che la detta sanzione è determinata proprio

dall’applicazione della normativa prevista dall’imposta sui redditi, riguardando

l’ “ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi

non effettivamente scambiati o prestati”, “indicati nella dichiarazione dei

redditi”; sanzione , cioè, prevista a contenimento dell’“ evasione fiscale ”, come

recita la rubrica della norma dettata dal sopra ricordato art. 8.

Va dunque riconosciuto il privilegio in parola a tutte le sanzioni determinate

dall’applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle

attività produttive.

1. 9 Risulta pertanto non decisiva la circostanza dell’allegata autonomia del

procedimento amministrativo di accertamento e di applicazione della

sanzione ex art. 8, comma 2, D.L. 16/2012, rispetto al diverso procedimento

di accertamento dei redditi, posto che tale autonomia si colloca sul piano

procedimentale e su quello della tutela dei diritti di difesa del contribuente,

piani del tutto diversi dal profilo della tutela del diritto dello Stato al

riconoscimento del privilegio, secondo la definizione normativa, di matrice

invece civilistica, dettata dall’art. 2752, primo comma, c.c.

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Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:

“ In tema di privilegi, l’ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di

cui all’art. 2752, primo comma, c.c., in relazione al credito fiscale relativo

all’applicazione di sanzioni (con particolare riferimento alla sanzione prevista

dall’art. 8, 2 comma, d.l. n. 16/2012), è oggetto di un’indicazione testuale

secondo la quale esso viene riconosciuto a tutte le sanzioni determinate

dall’applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle

attività produttive; ne segue che il privilegio mobiliare va riferito alle sanzioni

correlate a condotte inerenti al rapporto fiscale nel complesso disciplinato

dalla normativa richiamata, senza che rilevino nessi di accessorietà o

collegamento con l’accertamento di un tributo, nessi invero non menzionati

nel contenuto precettivo, né incidenti sulla causa del credito ”.

Il ricorso va dunque accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio al

tribunale competente per un nuovo esame della vicenda processuale alla luce

del principio di diritto qui affermato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Arezzo

che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio

di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24.09.2025

Il Consigliere estensore

Roberto Amatore

Il Presidente

Francesco Terrusi

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