Giurisprudenza su art. 2752 c.c.
Negato il privilegio ex art. 2752 alle sanzioni relative ai tributi degli enti locali
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Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:
FRANCESCO TERRUSI Presidente omissis
ALBERTO PAZZI Consigliere omissis
ANDREA FIDANZIA Consigliere-Rel. omissis
GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere omissis Ud.29/11/2024 CC
ROBERTO AMATORE Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18882/2016 R.G. proposto da :
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO , elettivamente
( )
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 7707/2015
depositato il 04/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024
dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 788/2016, depositato il 4.7.2016, il Tribunale di
fall. proposta dalla avverso il decreto del G.D. del
fallimento , ha ammesso in privilegio il credito da
riconoscendo il privilegio anche sugli interessi maturati su tale
domanda di ammissione in privilegio delle sanzioni relative ai tributi
locali ammessi in privilegio.
2752 c.c. prevede il riconoscimento del privilegio esclusivamente ai
crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, e
non anche per le sanzioni, pene o soprattasse, come, invece, i due
commi precedenti con riferimento tributi dello Stato.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la
, affidandolo a due motivi.
La curatela del fallimento ha resistito in giudizio
con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1
c.p.c..
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa
ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c..
Espone la ricorrente che la sanzione costituisce parte integrante del
inscindibile, ovvero tributo sanzioni ed interessi, senza possibilità di
scindere i suddetti elementi.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa
preleggi.
espressamente che il privilegio debba essere riconosciuto ai crediti
per le imposte, tasse e tributi locali, senza introdurre alcun divieto
espresso relativamente alle sanzioni.
3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla
stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.
5297/2009) quello secondo cui le norme del codice civile che
stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono
norme eccezionali, non si applicano, quindi, oltre ai casi ed ai tempi
in esse considerati, e non sono suscettibili di interpretazione
analogica (vedi Cass. n. 5297/2009; vedi anche S.U. Cass. n.
5246/1993).
Se è pur vero che le norme del codice civile che stabiliscono i
privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che
sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva
in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività
oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale,
tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del
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credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione
(vedi sul punto Cass. n.
11930/2010; Cass. n. 5297/2009), con riferimento alle sanzioni dei
tributi locali, proprio alla luce della complessiva formulazione
dato in alcun modo rinvenire una
riconosciuto per i tributi.
previsto il privilegio generale sui mobili del debitore, oltre che alle
alle sanzioni dovute secondo le norme in materia
di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito
delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta
Analogamente, il terzo comma di tale norma ha previsto che hanno
privilegio generale sui mobili del debitore
le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le
comma, ha, invece, previsto il privilegio solo per le imposte, tasse
e tributi, e non anche per le sanzioni, in un contesto normativo in
estensione era stata espressamente riconosciuta, non vi è dubbio
che la chiara intenzione del legislatore sia stata quella di escludere
le sanzioni relative ai tributi locali dal predetto privilegio.
ricorrente non ha fornito alcun serio argomento da
cui r
auspicati, limitandosi alla apodittica affermazione secondo cui
giustificherebbe per non essere stato introdotto il divieto espresso.
Ma con ciò ha alluso a una (peraltro generica) lacuna della norma,
e ha mostrato di non considerare che le norme sui privilegi sono,
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come detto, eccezionali e, come tali, non suscettibili di applicazione
analogica.
tributario. Le sanzioni hanno, infatti, una diversa natura (afflittiva)
ed una diversa funzione rispetto al tributo, tanto è vero che hanno
pure termini di prescrizione diversi (art. 20 comma 3° d.lgs n.
472/1997).
Peraltro, questa Corte, sin dalla sentenza n. 5246/1993 - in cui le
Sezioni Unite si erano occupate della previgente formulazione del
privilegio previsto per i crediti dello Stato per imposta sul reddito
delle persone fisiche anche alle sanzioni - aveva affermato il
principio secondo cui il privilegio che assiste il credito tributario , se
da, un lato, si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 c.c., e
all'indennità di mora, che assolve alla medesima funzione
non si estende, invece, in mancanza di
espressa previsione normativa, alle soprattasse per omesso
pagamento dell'I.R.P.E.F., che hanno natura non risarcitoria, ma
afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico
concettuale della sanzione tributaria rispetto al tributo, che è
calibrata sulla sua natura di reazione della pubblica
amministrazione alla violazione di un precetto, finalisticamente
orientata alla prevenzione generale e speciale (vedi Cass. S.U. n.
2145/2021; Cass. n. 11111/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
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Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 29.11.2024
Il Presidente
Francesco Terrusi
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