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Giurisprudenza su art. 2752 c.c.

Negato il privilegio ex art. 2752 alle sanzioni relative ai tributi degli enti locali

Cass. civ., sez. trib., n. 33729/2024·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:

FRANCESCO TERRUSI Presidente omissis

ALBERTO PAZZI Consigliere omissis

ANDREA FIDANZIA Consigliere-Rel. omissis

GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere omissis Ud.29/11/2024 CC

ROBERTO AMATORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18882/2016 R.G. proposto da :

-ricorrente-

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO , elettivamente

( )

-controricorrente-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 7707/2015

depositato il 04/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024

dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 788/2016, depositato il 4.7.2016, il Tribunale di

fall. proposta dalla avverso il decreto del G.D. del

fallimento , ha ammesso in privilegio il credito da

riconoscendo il privilegio anche sugli interessi maturati su tale

domanda di ammissione in privilegio delle sanzioni relative ai tributi

locali ammessi in privilegio.

2752 c.c. prevede il riconoscimento del privilegio esclusivamente ai

crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, e

non anche per le sanzioni, pene o soprattasse, come, invece, i due

commi precedenti con riferimento tributi dello Stato.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la

, affidandolo a due motivi.

La curatela del fallimento ha resistito in giudizio

con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1

c.p.c..

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa

ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c..

Espone la ricorrente che la sanzione costituisce parte integrante del

inscindibile, ovvero tributo sanzioni ed interessi, senza possibilità di

scindere i suddetti elementi.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa

preleggi.

espressamente che il privilegio debba essere riconosciuto ai crediti

per le imposte, tasse e tributi locali, senza introdurre alcun divieto

espresso relativamente alle sanzioni.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla

stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.

5297/2009) quello secondo cui le norme del codice civile che

stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono

norme eccezionali, non si applicano, quindi, oltre ai casi ed ai tempi

in esse considerati, e non sono suscettibili di interpretazione

analogica (vedi Cass. n. 5297/2009; vedi anche S.U. Cass. n.

5246/1993).

Se è pur vero che le norme del codice civile che stabiliscono i

privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che

sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva

in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività

oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale,

tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del

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credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione

(vedi sul punto Cass. n.

11930/2010; Cass. n. 5297/2009), con riferimento alle sanzioni dei

tributi locali, proprio alla luce della complessiva formulazione

dato in alcun modo rinvenire una

riconosciuto per i tributi.

previsto il privilegio generale sui mobili del debitore, oltre che alle

alle sanzioni dovute secondo le norme in materia

di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito

delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta

Analogamente, il terzo comma di tale norma ha previsto che hanno

privilegio generale sui mobili del debitore

le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le

comma, ha, invece, previsto il privilegio solo per le imposte, tasse

e tributi, e non anche per le sanzioni, in un contesto normativo in

estensione era stata espressamente riconosciuta, non vi è dubbio

che la chiara intenzione del legislatore sia stata quella di escludere

le sanzioni relative ai tributi locali dal predetto privilegio.

ricorrente non ha fornito alcun serio argomento da

cui r

auspicati, limitandosi alla apodittica affermazione secondo cui

giustificherebbe per non essere stato introdotto il divieto espresso.

Ma con ciò ha alluso a una (peraltro generica) lacuna della norma,

e ha mostrato di non considerare che le norme sui privilegi sono,

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come detto, eccezionali e, come tali, non suscettibili di applicazione

analogica.

tributario. Le sanzioni hanno, infatti, una diversa natura (afflittiva)

ed una diversa funzione rispetto al tributo, tanto è vero che hanno

pure termini di prescrizione diversi (art. 20 comma 3° d.lgs n.

472/1997).

Peraltro, questa Corte, sin dalla sentenza n. 5246/1993 - in cui le

Sezioni Unite si erano occupate della previgente formulazione del

privilegio previsto per i crediti dello Stato per imposta sul reddito

delle persone fisiche anche alle sanzioni - aveva affermato il

principio secondo cui il privilegio che assiste il credito tributario , se

da, un lato, si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 c.c., e

all'indennità di mora, che assolve alla medesima funzione

non si estende, invece, in mancanza di

espressa previsione normativa, alle soprattasse per omesso

pagamento dell'I.R.P.E.F., che hanno natura non risarcitoria, ma

afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico

concettuale della sanzione tributaria rispetto al tributo, che è

calibrata sulla sua natura di reazione della pubblica

amministrazione alla violazione di un precetto, finalisticamente

orientata alla prevenzione generale e speciale (vedi Cass. S.U. n.

2145/2021; Cass. n. 11111/2022).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in

dispositivo.

P.Q.M.

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Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis

dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 29.11.2024

Il Presidente

Francesco Terrusi

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