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Giurisprudenza su art. 280 CCII

Esdebitazione concessa in corso di liquidazione controllata su istanza del debitore che ha riversato attivo alla procedura

Tribunale (decreto, artt. 280 e 282 CCII)

Trascrizione fedele al testo originale

Testo integrale della decisione

N. R.G. 4/2023 L.C.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

Terza Sezione Civile Settore Procedure Concorsuali

DECRETO DI ESDEBITAZIONE

(artt. 280 e 282 CCII)

Il Tribunale di Modena, Terza sezione civile, in composizione collegiale nelle

persone dei magistrati:

dott.ssa Ester Russo Presidente

dott. Carlo Bianconi Giudice

dott. Marco Molaro Giudice rel.

riuniti nella Camera di Consiglio del 18/03/2026, in Modena,

letti gli atti e sentito il Giudice relatore;

vista la sentenza del 07/02/2023 di apertura della procedura di liquidazione

omissis

vista l’istanza di esdebitazione depositata dal debitore in data 12/02/2026, decorsi

tre anni dall’apertura della procedura, comunicata a cura del Liquidatore ai creditori

ammessi al passivo con concessione del termine di quindici giorni per eventuali

osservazioni, non pervenute;

letta la relazione finale del Liquidatore dott. Giovanni Lanzo del 14/03/2026,

recante giudizio complessivo favorevole ed attestazione di meritevolezza del debitore;

rilevato che, ai sensi dell’art. 282, comma 1, CCII, l’esdebitazione può essere

dichiarata anche anteriormente alla chiusura della procedura, decorsi tre anni

dall’apertura, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, previa

comunicazione ai creditori ammessi al passivo;

rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 282 CCII, l’esdebitazione è subordinata alla

sussistenza dei presupposti di legge, e, in particolare, al fatto che il debitore non abbia

determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode,

secondo quanto previsto dall’art. 279 CCII;

considerato che dalla relazione finale del Liquidatore e dalla documentazione in

atti risulta che la genesi dell’indebitamento è riconducibile, in via prevalente, alle vicende

delle attività imprenditoriali svolte nel settore edilizio e immobiliare, nonché alle

conseguenze della crisi del mercato manifestatasi a partire dall’anno 2008, con successivo

effetto espansivo sulle società collegate e partecipate, senza che emergano elementi

specifici di frode o di deliberata preordinazione dell’insolvenza;

considerato, in particolare, che una parte significativa dell’esposizione deriva da

garanzie personali (fideiussioni) prestate a sostegno delle società di riferimento e delle

relative operazioni finanziate; che, allo stato, non risultano elementi per ritenere che tali

garanzie siano state rilasciate in un momento in cui la futura crisi dell’impresa fosse già

palese al debitore, né che la prestazione delle garanzie sia stata connotata da colpa grave

o mala fede; che, pertanto, la sola sproporzione tra l’ammontare del debito garantito e la

consistenza del patrimonio offerto dal fideiussore, in assenza di ulteriori indici di

consapevole aggravamento dell’esposizione o di condotte fraudolente, non integra causa

ostativa alla concessione del beneficio;

considerato che, per quanto attiene alla condotta del debitore nel corso della

procedura, il Liquidatore ha attestato la collaborazione con gli organi, rilevando che egli

ha fornito informazioni e documentazione utili, non ha ostacolato né rallentato lo

svolgimento delle operazioni, e non ha tenuto condotte distrattive dell’attivo né ha

esposto passività insussistenti; che, sulla base delle verifiche compiute e degli estratti

conto acquisiti sino al 07/02/2026, non risultano movimentazioni anomale;

dato atto che risultano in atti il certificato del casellario giudiziale ed il certificato

dei carichi pendenti, entrambi negativi, allegati all’istanza;

tenuto conto che nessun creditore ha formulato osservazioni, pur ritualmente

avvisato, sia in relazione alla comunicazione della relazione trasmessa ai creditori in

prossimità del decorso del triennio sia in relazione alla comunicazione dell’istanza del

debitore;

ritenuto altresì di valorizzare, ai fini della complessiva valutazione di

meritevolezza, che l’iniziativa di accedere alla procedura volta a liquidare il proprio

patrimonio a favore dei creditori è stata assunta dal debitore, e che l’attivo acquisito alla

procedura risulta concreto e non meramente simbolico, avendo la procedura incassato

complessivamente somme pari, alla data dell’11/02/2026, ad euro 69.726,12, derivanti

dalla quota di pensione appresa, dalla retrocessione del trattamento di fine rapporto

percepito prima dell’apertura della liquidazione e rientrato con piano triennale, dalla

cessione di azioni e dalla restituzione di una donazione, anch’essa riversata alla procedura

mediante piano di rientro;

ritenuto, pertanto, che, alla luce degli elementi attestati dal Liquidatore e della

documentazione in atti, non risulta che il sovraindebitamento sia stato determinato con

colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell’art. 279 CCII, né emergono condotte

preclusive rispetto all’accesso al beneficio, dovendosi riconoscere la meritevolezza del

debitore e concedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII;

dato atto che, ai sensi dell’art. 278 CCII, l’esdebitazione consiste nella liberazione

dai debiti e comporta la conseguente inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti

rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura di liquidazione controllata; che, nei

confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso,

l’effetto esdebitativo opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel

concorso ai creditori di pari grado; che restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei

coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso; e che, in ogni

caso, sono esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché i

debiti da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e

amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti;

visto l’art. 282, comma 2-bis, CCII, secondo cui l’esdebitazione non ha effetti sui

giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie;

P.Q.M.

omissis

conseguente inesigibilità nei suoi confronti dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti

nell’ambito della procedura di liquidazione controllata R.G. 4/2023 L.C., nei limiti e con

gli effetti previsti dall’art. 278 CCII;

DÀ ATTO che la presente esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle

operazioni liquidatorie ancora pendenti, che proseguiranno sino alla chiusura della

procedura;

DISPONE che la Cancelleria comunichi il presente decreto al Liquidatore, il quale

provvederà a darne comunicazione al debitore e ai creditori ammessi al passivo, con

l’avvertimento che il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII entro

trenta giorni dalla comunicazione;

MANDA alla Cancelleria perché provveda agli adempimenti pubblicitari previsti

dall’art. 282, comma 1, CCII.

Modena, così deciso nella Camera di consiglio del 18/03/2026.

La Presidente

Dott.ssa Ester Russo