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Giurisprudenza su art. 282 CCII

Confermato il diniego dell'esdebitazione per omesso pagamento sistematico delle imposte integrante colpa grave

Corte d’appello di Venezia, 25 giugno 2026·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

n. 380/2026 r.g. vol. giur.

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione Civile

composta da:

dott. Guido Santoro Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere

dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da

omissis ), difeso dall’avv. Jgor

Pellizzon del Foro di Treviso, dall’avv. Enrico Mendo del Foro di

Padova e dall’avv. Renata Cusinato del Foro di Vicenza

(reclamante)

nei confronti di

omissis pro

tempore , difesa dall’Avvocatura dello Stato di Venezia

(reclamata)

avente ad oggetto:

reclamo avverso il decreto 31 marzo 2026 del Tribunale di Treviso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 30 del 2 marzo 2023, il Tribunale di Treviso

dichiarava l’apertura della liquidazione controllata di omissis

Con relazione del 30 dicembre 2025, redatta ai sensi dell’art. 282 CCII,

omissis segnalava che non vi erano ragioni

ostative all’esdebitazione (la predetta rilevava l’assenza di condanne

penali ostative; escludeva condotte di distrazione dell’attivo, esposizione

di passività inesistenti o ricorso abusivo al credito, evidenziando la

coerenza tra patrimonio dichiarato e inventariato e la riconducibilità dei

debiti all’attività lavorativa e a fattori esterni; attestava inoltre la

collaborazione del debitore nel corso della procedura; riferiva che lo

stesso non aveva mai beneficiato di esdebitazioni).

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso presentava

osservazioni, eccependo il difetto di meritevolezza di omissis il quale non

aveva contribuito al mantenimento di moglie e figlie ed aveva

sistematicamente e volontariamente omesso di pagare l’Erario senza

giustificato motivo, aggravando il proprio dissesto. Il mancato

pagamento delle imposte negli anni 2006-2021 costituiva una scelta

consapevole e non giustificata da fattori esterni.

Con relazione finale depositata il 4 marzo 2026, il liquidatore ribadiva la

sussistenza dei presupposti per la concessione dell’esdebitazione.

Il liquidatore chiariva che i redditi attribuiti alla moglie sino al 2014

provenivano dall’impresa familiare costituita con il debitore e non da

autonome fonti reddituali, essendo la stessa tornata a lavorare solo nel

2015; al momento dell’apertura della procedura, i coniugi erano separati

e i figli non convivevano con il debitore, sicché le censure sull’omesso

apporto ai bisogni familiari non erano fondate. Vi erano state operazioni

di dismissione immobiliare: due vendite coordinate, i cui proventi erano

stati integralmente destinati al pagamento dei debiti, in particolare verso

la banca mutuante e l’agente della riscossione, senza alcun vantaggio

personale per il debitore. La mancata corresponsione dei tributi non era

stata una scelta deliberata, ma la conseguenza di una situazione di

difficoltà economica determinata da fattori esterni, quali la perdita del

lavoro della moglie, il carico familiare, la crisi del settore edilizio e la

perdita di un importante rapporto di lavoro. La condotta non poteva

essere qualificata come sistematica omissione volontaria delle imposte,

ma come inadempimento correlato a una situazione di

sovraindebitamento non imputabile a colpa grave.

2. Con decreto pronunciato il 31 marzo 2026, il Tribunale di Treviso

omissis

al beneficio dell’esdebitazione.

Il Tribunale così motivava la decisione:

“ Le condizioni per l’esdebitazione sono fissate dall’art. 280 CCI cui si

aggiunge sul piano soggettivo l’ulteriore condizione ostativa di avere

provocato il sovraindebitamento con “colpa grave, mala fede o frode”

ex art. 282.2 CCI.

Proprio quest’ultimo profilo costituisce oggetto principale della

controversia.

È pacifico e documentale, infatti, che il passivo gravante sul debitore è

costituito in misura preponderante (rectius 85,50%) da debiti erariali

omissis

353. 000 Euro. Tale ingente posta è maturata tra il 2006 e il 2017, in

ragione del mancato versamento sistematico delle imposte da parte del

debitore, titolare di una agenzia plurimandataria di rappresentanza

edile.

L’Erario ha osservato che le omissioni tributarie si sono verificate

omissis

non trascurabili. Inoltre, i proventi derivanti dalla alienazione di una

quota di terreno a Morgano (TV) di proprietà del debitore non sono stati

destinati neppure parzialmente a pagamento del debito erariale.

Secondo la replica del Liquidatore, l’indebitamento trova giustificazione

in alcuni eventi imprevedibili accaduti, come la perdita di lavoro della

moglie dal 2005, la nascita di due figli e la crisi del settore immobiliare,

la perdita di un importante cliente nel 2015 che ha determinato una

contrazione dei ricavi dell’attività d’impresa nei due anni successivi.

I proventi derivanti dalla vendita della quota del terreno sono stati

corrisposti all Contr al fine di estinguere il debito ipotecario.

Le deduzioni del Liquidatore, con la sola esclusione della documentata

estinzione del debito ipotecario, non sono condivisibili.

Nel caso in esame, il reddito imponibile di Pt_1 è passato dai 50.500 E

(nel 2006), ai 19.250,00 E. nel 2015 (anno di perdita del cliente), per poi

tornare ad E. 45.494 del 2016 e ai 41.048 del 2018 (secondo il prospetto

AdE a pag. 5, non contestato).

Il Pt_1 nell’arco temporale 2006 – 2018 ha sempre conseguito redditi

da un minimo di E. 19.250,00 del 2015 al dato massimo di E. 63.226,00

del 2007: su questi redditi conseguiti il contribuente non ha versato

alcunché.

Sia la percezione che la quantificazione di tali redditi sono elementi

pacifici.

In effetti vi è stata negli anni una lieve contrazione reddituale ma se

considerato cumulativamente, il reddito generato dall’attività

imprenditoriale non è mai così basso da giustificare la sistematica e

reiterata omissione del versamento delle imposte determinate sulla base

del reddito imponibile, condotta che dal 2006 si è protratta

ininterrottamente sino al 2017 – cfr. certificato carichi pendenti

anagrafe tributaria sub doc. 32 relazione particolareggiata. Poi è vero

che nel 2011, con la crisi economica, e nel 2015 con la perdita di un

contratto di agenzia l’attività ha registrato un sensibile decremento dei

ricavi; ma si trattava di una situazione transitoria durata al massimo un

anno e risoltasi già dall’anno successivo.

Peraltro, a partire dal 2006 e sino al 2015 prima della separazione, la

moglie omissis

ha conseguito un reddito medio lordo di quasi 17 mila euro, secondo il

principio di imputazione pro quota ex art. 5.4 TUIR.

Le imposte hanno di per sé carattere proporzionale e progressivo

rispetto alle entrate del soggetto passivo (a differenza di debiti di

diversa natura, come le rate del mutuo ad esempio).

Il mancato pagamento delle imposte risponde alla scelta deliberata del

debitore di eludere gli obblighi fiscali e costituisce una indebita fonte di

finanziamento, che falsa il sistema della concorrenza e consente il

mantenimento sul mercato di imprese dannose per l’economia, con il

rischio di aggravamento del dissesto.

L’obbligo dei cittadini di concorrere alla spesa pubblica in ragione

della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità

è sancito dall’art. 53 Cost, ed è correlato al principio di solidarietà

sociale e di uguaglianza.

Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, dato il carattere

proporzionale e progressivo delle imposte, il mancato assolvimento

degli obblighi fiscali può trovare giustificazione solo in ragioni gravi ed

imprevedibili, come lutti, calamità naturali e malattia – cfr. Trib.

Treviso 17.06.2025.

Circostanze mai dedotte dal debitore nel caso in esame. La nascita dei

figli certamente non rientra tra dette evenienze e il fatto di dover far

fronte al rateo del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione non

scrimina la condotta, anzi l’aggrava in quanto pagamento preferenziale.

Per tali ragioni, il mancato e sistematico assolvimento degli obblighi

fiscali da parte di Pt_1 configura una condotta antidoverosa,

gravemente negligente e in quanto tale ostativa al beneficio

dell’esdebitazione.

Per il principio della ragione più liquida, è assorbito l’ulteriore motivo

di censura in merito alla mancata ostensione della documentazione

reddituale della moglie e del figlio maggiore di Pt_1 .

3. omissis presentava

reclamo avverso il suddetto decreto, dolendosi che il Tribunale di

Treviso avesse rigettato l’istanza di esdebitazione ritenendo che il

mancato e sistematico pagamento delle imposte integrasse una condotta

antidoverosa e gravemente negligente, ostativa al beneficio.

omissis deduceva che il Tribunale avesse ricostruito in modo inesatto e

incompleto i fatti, recependo acriticamente le argomentazioni

dell omissis

relazioni del gestore della crisi e del liquidatore, entrambi favorevoli al

riconoscimento dell’esdebitazione. Nella specie non ricorreva alcuna

delle cause ostative previste dall’art. 280 CCII e il rigetto era stato

fondato esclusivamente sulla pretesa sussistenza della colpa grave ai

sensi dell’art. 282, comma 2, CCII. Osservava però che il

comportamento del ricorrente non integrava una condotta fraudolenta,

maliziosa o gravemente colposa, poiché non si era mai sottratto

integralmente e sistematicamente ai propri obblighi fiscali, ma aveva

anzi versato nel tempo una parte delle imposte dovute, come

dimostravano i modelli F24, e aveva altresì provveduto al pagamento o

allo sgravio di ruoli per un importo complessivo superiore a euro

110.000. Aggiungeva che anche i proventi delle vendite immobiliari

compiute nel 2021 erano stati destinati al soddisfacimento dei crediti

garantiti e, per quanto residuava, del debito erariale e previdenziale,

senza che egli avesse trattenuto somme di denaro per sé.

Il reclamante denunciava la contraddittorietà del provvedimento

reclamato, il quale, da un lato, gli imputava una sistematica omissione

dei pagamenti fiscali e, dall’altro, dava atto che il ricavato delle vendite

era stato impiegato per estinguere crediti ipotecari e debiti verso l’agente

della riscossione, senza tuttavia valorizzare tale circostanza.

omissis deduceva che il Tribunale avesse mal

valutato l’andamento dei redditi familiari, poiché non aveva tenuto conto

del fatto che, dopo la perdita del lavoro della moglie, il nucleo familiare

aveva potuto contare per lungo tempo su un’unica fonte di reddito,

mentre nel medesimo periodo aumentavano le esigenze economiche per

la nascita di altri figli e si manifestavano gli effetti della crisi del mercato

immobiliare e della perdita di un importante cliente. Il

sovraindebitamento derivava dunque da fattori esogeni e sopravvenuti,

incompatibili con un giudizio di colpa grave. Durante la procedura, egli

aveva tenuto un comportamento pienamente collaborativo, non aveva

contratto nuovi debiti e aveva consentito l’acquisizione alla massa di

significative utilità, con la prospettiva di una distribuzione finale

favorevole soprattutto all’Erario.

omissis sollevava questioni di legittimità

eurounitaria e costituzionale dell’art. 282, comma 2, CCII, nella parte in

cui considerava ostativa all’esdebitazione anche la colpa grave. Tale

previsione eccedeva i limiti della legge delega e si poneva in contrasto

con il diritto dell’Unione Europea, poiché la direttiva UE 2019/1023

consentiva di escludere l’esdebitazione solo in presenza di condotte

disoneste o in mala fede, e non anche per colpa grave. Sosteneva quindi

che la norma nazionale dovesse essere disapplicata o, in subordine, che

la relativa questione fosse rimessa alla Corte di giustizia e alla Corte

costituzionale per violazione, tra l’altro, degli artt. 76 e 77 Cost., nonché

degli artt. 2, 3 e 41 Cost. Rappresentava inoltre l’irragionevole disparità

di trattamento rispetto sia ai soggetti che avessero fatto ricorso al

concordato minore, sia agli imprenditori sopra soglia, i quali, in

determinate condizioni, avrebbero potuto comunque accedere

all’esdebitazione.

Il reclamante deduceva anche la violazione del principio eurounitario di

proporzionalità e del diritto al rispetto della vita privata e familiare,

osservando che il diniego dell’esdebitazione avrebbe prodotto una sorta

di sanzione economico-sociale perpetua, impedendogli di reinserirsi

stabilmente nel circuito produttivo e compromettendo la possibilità di

condurre una vita dignitosa.

omissis eccepiva la nullità del decreto

per violazione del contraddittorio. Il rigetto dell’esdebitazione era

intervenuto senza che egli fosse stato posto in condizione di replicare

alle osservazioni formulate dall omissis

stata fissata un’udienza o concesso un termine difensivo. Tale modalità

procedimentale violava l’art. 101 c.p.c., gli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 47

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 6 CEDU,

anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto di

essere sentiti nei procedimenti incidenti in modo sensibile sugli interessi

dell’interessato.

omissis chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di nullità del

decreto; in via principale, la riforma del provvedimento con concessione

dell’esdebitazione; in via subordinata, la disapplicazione dell’art. 282,

comma 2, CCII o la rimessione delle prospettate questioni d’illegittimità

della normativa nazionale alla Corte costituzionale e alla Corte di

giustizia, nonché, in ulteriore subordine, la concessione del beneficio

previa prosecuzione della procedura per un ulteriore biennio.

4. Si costituiva nel giudizio di reclamo l’ omissis

dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del reclamo.

L omissis

meritevolezza ex art. 282, comma 2, CCII, evidenziando che Pt_1 si

era per molti anni sottratto al pagamento dei tributi.

In primo luogo, la reclamata sottolineava che il debito tributario derivava

da imposte dichiarate e non versate per un arco temporale di 15 anni

(2006–2021), qualificando tale condotta come omissione voluta e

sistematica. Nonostante versamenti parziali, permaneva un debito verso

l’Erario di € 202.931,88, mentre in sede di riparto era previsto un

soddisfacimento meramente simbolico di € 2.181,92.

Rilevava poi che, nel periodo considerato, il debitore disponeva di

redditi significativi e continuativi. In particolare: il reddito complessivo

del nucleo familiare ( Pt_1 + coniuge) nel periodo 2005–2018

ammontava a € 904.629; i redditi del Pt_1 variavano da € 73.828

(2006) a € 19.659 (2015), con successiva risalita (es. € 45.903 nel 2016);

i redditi della moglie risultavano costanti e non trascurabili (es. € 23.612

nel 2007, € 25.293 nel 2014, € 19.513 nel 2018).

Da tali dati l’Agenzia inferiva che la capacità contributiva non era mai

venuta meno in misura tale da giustificare l’inadempimento fiscale

continuativo e protratto. Per molti anni il debitore aveva scelto di non

versare le imposte, fino a rendere il debito irreversibile ed accedere alla

procedura di liquidazione controllata

L’Agenzia contestava poi le cause dell’indebitamento dedotte dal

debitore: la perdita del lavoro della moglie (2005) veniva ritenuta

irrilevante, poiché la stessa risultava comunque percettrice di redditi già

dal 2006; la perdita di un cliente nel 2005 non aveva avuto incidenza

sull’andamento del volume d’affari, che anzi era cresciuto (€ 97.924 nel

2005; € 109.485 nel 2008); la nascita dei figli (2006 e 2008) non

costituiva evento eccezionale né imprevedibile; la crisi economica non

risultava incidere in modo tale da azzerare la capacità reddituale.

La reclamata evidenziava inoltre la scelta economicamente significativa

del debitore: nel 2008 egli contraeva un mutuo di € 220.000, ottenendo

liquidità per € 95.847,91, senza tuttavia destinare tali somme al

pagamento delle imposte, proseguendo nell’inadempimento.

L omissis

delle imposte non derivava da cause sopravvenute, eccezionali e

indipendenti dalla volontà; al contrario, risultava frutto di una

consapevole e protratta scelta, integrante colpa grave. Tale condotta

aveva determinato un’esposizione debitoria crescente (per sanzioni,

interessi e aggi), incompatibile con il requisito della meritevolezza. In

assenza di eventi eccezionali (quali malattia, calamità o lutti), l’omesso

pagamento dei tributi costituiva di regola indice di colpa grave, ostativa

all’esdebitazione.

5. All’udienza del 25 giugno 2026 le parti discutevano oralmente il

reclamo e si riportava alle conclusioni rassegnate.

La Corte di Appello riservava la decisione.

6. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di nullità del decreto,

che secondo il reclamante sarebbe stato pronunciato in violazione

dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 47 della Carta

fondamentale dei diritti dell’Unione Europea e dell’art. 6 CEDU.

omissis lamenta di non avere potuto contraddire rispetto alle

osservazioni dell’ omissis

fissare udienza o concedere al debitore un termine per replicare.

L’omissione costituirebbe un vulnus al diritto di difesa.

La doglianza non merita condivisione.

Si rileva che la decisione sull’esdebitazione avviene nell’ambito della

procedura di liquidazione controllata di cui il debitore è ovviamente

omissis

telematicamente il 29 gennaio 2026 e il Tribunale si è pronunciato il 31

marzo 2026.

Dopo il deposito delle osservazioni del creditore, il liquidatore ha redatto

una relazione finale (4 marzo 2026), con la quale replicava all [...]

omissis

telematico e perciò conosciuta dal debitore.

Quindi, Pt_1 ha avuto conoscenza dell’opposizione all’esdebitazione

dell CP_1 e avrebbe potuto, a sua volta, depositare una propria

memoria (non espressamente prevista dall’art. 282 CCII, ma neppure

preclusa) o richiedere all’uopo un termine difensivo. Non avendo

compiuto alcuna delle attività difensive predette, non può dolersi che il

Tribunale abbia esaminato la segnalazione del liquidatore e si sia su di

essa pronunciato.

7. Nel merito il reclamo non è fondato e non può trovare accoglimento.

Il reclamante sostiene di non essere stato completamente inadempiente

agli obblighi fiscali e comunque di essersi trovato in una condizione

economica di difficoltà che escluderebbe la colpa grave nella causazione

della situazione di sovraindebitamento.

Si rileva, innanzitutto, che non è verosimile e comunque non è

dimostrato che omissis

dell’edilizia, abbia continuato a svolgere l’attività economica in

situazione di costante crisi per oltre quindici anni.

Invero, l’allegata crisi del settore dell’edilizia del 2008 rimane una mera

enunciazione, non sostenuta da elementi obiettivi di riscontro, soprattutto

relativamente alle ripercussioni che essa avrebbe avuto sulla capacità

reddituale di Pt_1 Il volume di affari di quell’anno è in linea con quelli

degli anni precedenti e, come evidenziato dalla reclamata, così è stato

anche negli anni successivi. I redditi sono sempre stati adeguati al

mantenimento della famiglia (2005, euro 60.201; 2006, euro 73.828,

2007 euro 70.092; 2008, euro 64.101; 2009, euro 56.706; 2010, euro

41. 430; 2011, euro 27.581; 2012, euro 48.198; 2013, euro 43.883; 2014,

euro 34.029; 2015, euro 19.659; 2016, euro 45.903; 2017, euro 37.156;

2018, euro 45.138), cui contribuiva anche la moglie, che pure percepiva

un reddito (2004, euro 14.163; 2005, euro 3.730; 2006, euro 8.558; 2007,

euro 23.612; 2008, euro 22.603; 2009, euro 22.489; 2010, euro 14.199;

2011, euro 9.583; 2012, euro 16.061; 2013, euro 24.348; 2014, euro

25. 293; 2015, euro 16.504; 2016, euro 15.042; 2017, euro 15.189; 2018,

euro 19.513), a nulla rilevando che prima del 2015 il reddito fosse

ottenuto lavorando alle dipendenze del marito, poiché si trattava pur

sempre di un reddito distinto da quello che, dedotti dai ricavi i costi

dell’attività di agente ed anche la retribuzione della collaboratrice,

conseguiva Pt_1

Dal 2008 l’attività di agente è proseguita per oltre dieci anni.

Deve perciò respingersi la prospettazione di “una crisi economica”

perpetua, che sarebbe la causa del mancato pagamento delle imposte:

solo di queste, perché i rimanenti debiti venivano soddisfatti.

Il liquidatore discorre di una “ drastica detrazione del volume d’affari

(2016 e 2017) ” ( sic a pag. 7 della relazione finale), omettendo di esporre

i numeri di tale “detrazione”, meglio sarebbe dire “riduzione”. Si è sopra

visto che, ancora nel 2018, il reddito dichiarato da Pt_1 non era

trascurabile.

In ogni caso, anche volendo ipotizzare che l’attività di agente in edilizia

sia entrata in crisi negli anni 2016-2017, non si spiega perché gli

inadempimenti fiscali fossero iniziati oltre dieci anni prima.

Pertanto, le allegate difficoltà economiche non giustificano la sistematica

omissione del pagamento dei tributi, con progressivo accrescimento del

debito.

Dalla documentazione esibita si evince quanto segue.

Gli unici versamenti periodici sommariamente documentati (mediante

schermata tratta dal “cassetto fiscale”) attengono all’Iva, mentre le

imposte dirette, risultanti dalle dichiarazioni fiscali (esibite dalla

reclamata), non sono mai state corrisposte. In particolare, non è stato

documentato un solo versamento conseguente alle dichiarazioni fiscali

relative alle imposte sui redditi.

Nel prospetto predisposto dal reclamante, privo di documenti di

supporto, si legge che vi sarebbe stato nel corso di oltre un decennio lo

sgravo di cartelle per oltre centomila euro. Se anche così fosse, rimane il

fatto che l’importo complessivamente pagato è stato, secondo il

medesimo prospetto, di appena quarantacinquemila euro, e il debito

progressivamente accumulato ha superato trecentomila euro.

Fin dal 2008 le cartelle non venivano interamente pagate (così, ad

esempio, nel 2008, a fronte di un carico affidato alla omissis

26. 792,05, per tributi non pagati relativi ad annualità pregresse, il

“pagato/sgravato” era € 11.419,37 e il debito residuo € 21.103,22 [tanto

si legge nel prospetto]). Lo stesso fatto che fossero emesse le cartelle per

la riscossione dimostra che non vi era stato versamento spontaneo dei

tributi.

Lo stato passivo della liquidazione evidenzia tre sole posizioni debitorie

significative: nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione

(euro 291.695,75 in privilegio ed euro 62.248,39 in chirografo); il più

contenuto debito nei confronti di Banca Centro Marca (euro 21.562,10

garantito da ipoteca ed euro 11.159,08 in chirografo); il debito di euro

8. 572,38 nei confronti del Comune di Villorba, verosimilmente per

imposte locali non corrisposte.

Si comprende da ciò che Pt_1 ha “finanziato” le proprie spese,

personali, familiari e dell’attività di agente di commercio in edilizia,

omettendo di versare le imposte ed accumulando progressivamente un

consistente debito tributario.

Come riferisce il liquidatore, le cessioni di beni immobili sono state due

e sono avvenute in anni recenti: una prima cessione del 17/09/2021 ha

riguardato un immobile di Morgano (Tv) (il prezzo ricavato di euro

165. 000,00 è stato integralmente trattenuto dalla banca ipotecaria, che

residua creditrice dell’importo sopra indicato); il ricavato di una seconda

vendita immobiliare del 30/09/2021 (euro 60.000,00) ha consentito di

estinguere l’ipoteca di II grado iscritta da Agenzia delle Entrate -

Riscossione a garanzia di un debito di euro 38.922,14. Il pagamento non

è dunque stato spontaneo, ma necessitato dall’ipoteca iscritta dalla

CP_2 per un debito che era rimasto insoluto.

In sintesi, il sovraindebitamento di Pt_1 mostra, in primo luogo, che

l’inadempimento degli obblighi fiscali non è stato circoscritto ad un arco

temporale limitato o riconducibile ad una contingente crisi sopravvenuta,

ma si è protratto in modo continuativo per un periodo estremamente

ampio, pari a circa quindici anni, dal 2006 al 2021. Tale dato temporale,

di per sé, si pone in insanabile contrasto con la prospettazione difensiva,

poiché esclude che l’omissione possa essere giustificata da eventi

eccezionali, imprevedibili e transitori, rivelando piuttosto una condotta

sistematica, non occasionale né episodica.

In secondo luogo, assume rilievo decisivo la composizione del passivo,

atteso che l’unica esposizione debitoria di particolare consistenza è

quella nei confronti dell’ omissis

di inferire, in via logica, che il debitore pagasse gli altri creditori,

destinando le risorse disponibili al soddisfacimento selettivo delle

obbligazioni diverse da quelle tributarie, e omettendo invece

sistematicamente il pagamento delle imposte.

Ne deriva che l’inadempimento fiscale non s’inserisce in una situazione

di generalizzata incapacità di far fronte alle obbligazioni, ma riflette una

precisa modalità gestionale delle proprie finanze, con preferenza

accordata ad altri creditori in danno dell’Erario.

La protrazione per quindici anni delle omissioni tributarie, ossia dei

pagamenti delle imposte, e la concentrazione dell’esposizione debitoria

sulla sola componente fiscale rappresentano una condotta quantomeno

gravemente negligente, idonea ad integrare la causa ostativa prevista

dall’art. 282, comma 2, CCII, con conseguente infondatezza del motivo

di reclamo.

8. Rimane da esaminare il secondo motivo d’impugnazione, con cui il

reclamante deduce l’illegittimità della disciplina di cui all’art. 282,

comma 2, CCII nella parte in cui prevede la colpa grave come causa

ostativa all’esdebitazione.

Asserisce, in particolare, che tale previsione eccede i limiti della legge

delega e si pone in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, poiché la

normativa eurounitaria, segnatamente la direttiva UE 2019/1023,

consente di negare l’esdebitazione solo in presenza di condotte dolose o

in mala fede, e non anche per colpa grave. Da ciò fa discendere la

necessità di disapplicare la norma interna ovvero di sollevare questione

di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.,

nonché degli artt. 2, 3 e 41 Cost., anche sotto il profilo della disparità di

trattamento tra diverse categorie di debitori. Inoltre, la previsione

normativa determina un esito sproporzionato, in contrasto con i principi

eurounitari e con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in

quanto impedisce al debitore di reinserirsi nel circuito economico pur in

presenza di condotta collaborativa e di esito favorevole della procedura.

In via subordinata, il reclamante prospetta una soluzione correttiva che

consenta comunque la concessione dell’esdebitazione, eventualmente

subordinandola alla prosecuzione della procedura per un ulteriore

periodo.

Anche queste doglianze e richieste non meritano condivisione.

8.1. Non si ravvisa un eccesso di impiego della delega da parte del

legislatore delegato.

La l. n. 155 del 2017 non rimette integralmente alla discrezionalità del

legislatore delegato l’individuazione dei presupposti soggettivi per

l’accesso al beneficio e stabilisce espressamente – all’art. 9, comma 1,

lett. b) – che l’esdebitazione debba essere esclusa nei casi in cui il

debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa

grave, malafede o frode (“ Nell’esercizio della delega di cui all’articolo

1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da

sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo

procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia

attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: [..] b) disciplinare le

soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal

debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle

soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo,

esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione

liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o

l’insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore ”).

Ne consegue che la previsione della colpa grave quale causa ostativa non

è l’esito di un’autonoma introduzione compiuta dal legislatore delegato,

ma rappresenta diretta attuazione del criterio direttivo fissato dalla legge

delega.

Pertanto, la disposizione di cui all’art. 282, comma 2, CCII non è viziata

da eccesso di delega.

8.2. Il quadro normativo eurounitario, richiamato dal reclamante quale

ragione di disapplicazione o di incostituzionalità dell’art. 282, comma 2,

CCII, non consente di trarre le conclusioni prospettate in ordine

all’asserita illegittimità della disciplina nazionale.

Invero, il Regolamento (UE) n. 848/2015, avente natura essenzialmente

processuale, si limita a disciplinare i profili di competenza,

riconoscimento e coordinamento delle procedure di insolvenza tra gli

stati membri, senza dettare disposizioni in ordine ai presupposti

sostanziali dell’esdebitazione, né alle relative cause ostative, che restano

integralmente devolute alla normativa nazionale.

Quanto alla Direttiva (UE) 2019/1023, essa, pur introducendo principi

comuni in materia di ristrutturazione e “seconda occasione”, si occupa

primariamente degli imprenditori e non impone ai paesi membri di

estendere l’istituto dell’esdebitazione a soggetti non esercenti attività di

impresa, lasciando anche sotto tale profilo un ampio margine di

discrezionalità agli stati.

Dunque, poiché l’Italia rimaneva libera di non introdurre l’esdebitazione

per soggetti non imprenditori, non è configurabile un contrasto con il

diritto unionale per il fatto che il legislatore nazionale abbia previsto

l’esdebitazione nell’ambito della procedura di liquidazione controllata a

condizione che la situazione di sovraindebitamento non sia stata causata

da colpa grave.

La stessa Direttiva, inoltre, non prevede in modo tassativo le ipotesi

ostative all’esdebitazione, limitandosi a indicare, tra le possibili cause di

esclusione, condotte connotate da disonestà o mala fede, e riconoscendo

espressamente agli stati membri la facoltà di mantenere o introdurre

ulteriori limitazioni, ove ciò sia ritenuto necessario per garantire un

equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori.

Ne consegue che, se è vero che la Direttiva non menziona espressamente

la colpa grave tra le cause ostative, è altrettanto vero che essa non ne

preclude l’introduzione da parte del legislatore nazionale, il quale è

abilitato ad individuare criteri più rigorosi di accesso al beneficio.

In tale prospettiva, la previsione di cui all’art. 282, comma 2, CCII, che

esclude, per il debitore ammesso alla liquidazione controllata,

l’esdebitazione in presenza di colpa grave nella causazione del

sovraindebitamento, si colloca nell’ambito della discrezionalità

riconosciuta agli stati membri e non si pone in contrasto con il diritto

dell’Unione europea.

8.3. La disciplina dell’art. 282, comma 2, CCII è l’esito di un necessario

bilanciamento tra l’interesse del debitore alla “ripartenza” e quello dei

creditori – ed in particolare dello Stato collettore delle entrate necessarie

al sostentamento della spesa pubblica – alla soddisfazione delle proprie

ragioni: bilanciamento che costituisce elemento strutturale dell’istituto

dell’esdebitazione, il quale non integra un diritto incondizionato, ma un

beneficio subordinato alla verifica della meritevolezza.

In tale prospettiva, la previsione della colpa grave quale causa ostativa si

risolve in un criterio selettivo non arbitrario, bensì ragionevole e

coerente con la funzione dell’istituto, in quanto volto ad escludere dal

beneficio coloro che abbiano determinato il sovraindebitamento

mediante una condotta significativamente negligente.

Né la disciplina censurata appare lesiva del diritto al rispetto della vita

privata e familiare, atteso che il diniego dell’esdebitazione non comporta

una compressione diretta delle libertà personali o relazionali del

debitore, ma si limita a mantenere ferme obbligazioni pecuniarie

derivanti da una sua condotta economica, senza incidere sulla possibilità

di svolgere attività lavorativa o di condurre una vita familiare dignitosa.

La circostanza che il debitore abbia successivamente collaborato con il

curatore e che la liquidazione abbia prodotto risultati apprezzabili non è

idonea ad elidere la rilevanza della condotta pregressa, che resta il

parametro normativo di riferimento ai sensi dell’art. 282 CCII.

Non è neppure prospettabile la violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost. In

particolare, non sussiste contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che la

disciplina in esame opera sulla base di un criterio oggettivo e non

irragionevole – la sussistenza della colpa grave nella causazione

dell’indebitamento – che giustifica il diverso trattamento tra debitori

meritevoli e non meritevoli. Parimenti, non risulta leso l’art. 2 Cost.,

poiché il sistema dell’esdebitazione rappresenta uno strumento di

attuazione del principio di solidarietà, ma nei limiti in cui il debitore non

abbia abusato della propria autonomia patrimoniale, venendo meno al

dovere di responsabilità nei confronti della collettività dei creditori o di

taluni di essi. Infine, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 41

Cost., giacché la disciplina si limita a regolamentare le conseguenze di

una gestione non diligente delle proprie finanze, senza comprimere la

libertà di iniziativa economica, ed anzi garantendo il corretto

funzionamento del mercato attraverso la tutela dell’affidamento dei

creditori.

Ne consegue che la previsione della colpa grave quale causa ostativa

all’esdebitazione non determina un esito sproporzionato, ma si inserisce

coerentemente nel sistema, senza violare i principi eurounitari o i

parametri costituzionali evocati.

8.4. Non può essere accolta la richiesta subordinata del reclamante volta

a ottenere la concessione dell’esdebitazione mediante il prolungamento

della procedura liquidatoria per un ulteriore biennio.

Invero, tale richiesta difetta anzitutto di adeguato fondamento sul pianto

giuridico (non essendo contemplata dalla legge), ma anche sul piano

fattuale, atteso che, come emerge dagli atti, l’attività liquidatoria risulta

esaurita, non residuando beni o utilità significative da acquisire o da

realizzare. Ne consegue che l’eventuale prosecuzione della procedura si

tradurrebbe in un mero differimento temporale della chiusura della

liquidazione controllata privo di concreta utilità per i creditori.

Soprattutto, la richiesta si basa su un presupposto giuridico non corretto,

in quanto valorizza il grado di soddisfacimento dei creditori quale

elemento idoneo a superare la causa ostativa della colpa grave, laddove

la disciplina di cui all’art. 282, comma 2, CCII focalizza l’attenzione

sulla modalità di formazione dell’indebitamento (tenendo distinti il

requisito obiettivo del soddisfacimento minimo dei creditori e il requisito

soggettivo della meritevolezza).

La verifica della meritevolezza s’incentra sulla condotta del debitore

nella genesi del sovraindebitamento e non sull’esito, più o meno

satisfattivo, della procedura liquidatoria.

Ne discende che il maggiore soddisfacimento dei creditori, quand’anche

fosse possibile attraverso un prolungamento della procedura, non sarebbe

idoneo ad elidere ex post la rilevanza della condotta connotata da colpa

grave, la quale resta autonomamente ostativa al riconoscimento del

beneficio. Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre

surrettiziamente un criterio di tipo compensativo non previsto dal

legislatore, fondato su una valutazione quantitativa dell’attivo realizzato,

estranea alla struttura dell’istituto.

9. Per quanto sopra esposto, il reclamo dev’essere respinto con integrale

conferma del decreto 31 marzo 2026 pronunciato dal Tribunale di

Treviso

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e del valore

indeterminabile del procedimento di reclamo, nonché della sua bassa

complessità.

Sussistono i presupposti dell’art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio

2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo al reclamante di versare

un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già

corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, decidendo sul

procedimento di reclamo n. 380/2026 r.g. vol. giur., ogni contraria

domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma il decreto 31 marzo 2026

pronunciato dal Tribunale di Treviso;

- condanna il reclamante a rifondere alla reclamata le spese processuali

che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali ed

accessori di legge;

- dichiara che sussistono i presupposti dell’art. 13, comma 1° quater,

d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo al

reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello già corrisposto.

Venezia, 25 giugno 2026

Il Presidente

(dott. Guido Santoro)

Il consigliere estensore

(dott. Alessandro Rizzieri)