Giurisprudenza su art. 282 CCII
Confermato il diniego dell'esdebitazione per omesso pagamento sistematico delle imposte integrante colpa grave
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
n. 380/2026 r.g. vol. giur.
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
composta da:
dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento promosso da
omissis ), difeso dall’avv. Jgor
Pellizzon del Foro di Treviso, dall’avv. Enrico Mendo del Foro di
Padova e dall’avv. Renata Cusinato del Foro di Vicenza
(reclamante)
nei confronti di
omissis pro
tempore , difesa dall’Avvocatura dello Stato di Venezia
(reclamata)
avente ad oggetto:
reclamo avverso il decreto 31 marzo 2026 del Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 30 del 2 marzo 2023, il Tribunale di Treviso
dichiarava l’apertura della liquidazione controllata di omissis
Con relazione del 30 dicembre 2025, redatta ai sensi dell’art. 282 CCII,
omissis segnalava che non vi erano ragioni
ostative all’esdebitazione (la predetta rilevava l’assenza di condanne
penali ostative; escludeva condotte di distrazione dell’attivo, esposizione
di passività inesistenti o ricorso abusivo al credito, evidenziando la
coerenza tra patrimonio dichiarato e inventariato e la riconducibilità dei
debiti all’attività lavorativa e a fattori esterni; attestava inoltre la
collaborazione del debitore nel corso della procedura; riferiva che lo
stesso non aveva mai beneficiato di esdebitazioni).
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso presentava
osservazioni, eccependo il difetto di meritevolezza di omissis il quale non
aveva contribuito al mantenimento di moglie e figlie ed aveva
sistematicamente e volontariamente omesso di pagare l’Erario senza
giustificato motivo, aggravando il proprio dissesto. Il mancato
pagamento delle imposte negli anni 2006-2021 costituiva una scelta
consapevole e non giustificata da fattori esterni.
Con relazione finale depositata il 4 marzo 2026, il liquidatore ribadiva la
sussistenza dei presupposti per la concessione dell’esdebitazione.
Il liquidatore chiariva che i redditi attribuiti alla moglie sino al 2014
provenivano dall’impresa familiare costituita con il debitore e non da
autonome fonti reddituali, essendo la stessa tornata a lavorare solo nel
2015; al momento dell’apertura della procedura, i coniugi erano separati
e i figli non convivevano con il debitore, sicché le censure sull’omesso
apporto ai bisogni familiari non erano fondate. Vi erano state operazioni
di dismissione immobiliare: due vendite coordinate, i cui proventi erano
stati integralmente destinati al pagamento dei debiti, in particolare verso
la banca mutuante e l’agente della riscossione, senza alcun vantaggio
personale per il debitore. La mancata corresponsione dei tributi non era
stata una scelta deliberata, ma la conseguenza di una situazione di
difficoltà economica determinata da fattori esterni, quali la perdita del
lavoro della moglie, il carico familiare, la crisi del settore edilizio e la
perdita di un importante rapporto di lavoro. La condotta non poteva
essere qualificata come sistematica omissione volontaria delle imposte,
ma come inadempimento correlato a una situazione di
sovraindebitamento non imputabile a colpa grave.
2. Con decreto pronunciato il 31 marzo 2026, il Tribunale di Treviso
omissis
al beneficio dell’esdebitazione.
Il Tribunale così motivava la decisione:
“ Le condizioni per l’esdebitazione sono fissate dall’art. 280 CCI cui si
aggiunge sul piano soggettivo l’ulteriore condizione ostativa di avere
provocato il sovraindebitamento con “colpa grave, mala fede o frode”
ex art. 282.2 CCI.
Proprio quest’ultimo profilo costituisce oggetto principale della
controversia.
È pacifico e documentale, infatti, che il passivo gravante sul debitore è
costituito in misura preponderante (rectius 85,50%) da debiti erariali
omissis
353. 000 Euro. Tale ingente posta è maturata tra il 2006 e il 2017, in
ragione del mancato versamento sistematico delle imposte da parte del
debitore, titolare di una agenzia plurimandataria di rappresentanza
edile.
L’Erario ha osservato che le omissioni tributarie si sono verificate
omissis
non trascurabili. Inoltre, i proventi derivanti dalla alienazione di una
quota di terreno a Morgano (TV) di proprietà del debitore non sono stati
destinati neppure parzialmente a pagamento del debito erariale.
Secondo la replica del Liquidatore, l’indebitamento trova giustificazione
in alcuni eventi imprevedibili accaduti, come la perdita di lavoro della
moglie dal 2005, la nascita di due figli e la crisi del settore immobiliare,
la perdita di un importante cliente nel 2015 che ha determinato una
contrazione dei ricavi dell’attività d’impresa nei due anni successivi.
I proventi derivanti dalla vendita della quota del terreno sono stati
corrisposti all Contr al fine di estinguere il debito ipotecario.
Le deduzioni del Liquidatore, con la sola esclusione della documentata
estinzione del debito ipotecario, non sono condivisibili.
Nel caso in esame, il reddito imponibile di Pt_1 è passato dai 50.500 E
(nel 2006), ai 19.250,00 E. nel 2015 (anno di perdita del cliente), per poi
tornare ad E. 45.494 del 2016 e ai 41.048 del 2018 (secondo il prospetto
AdE a pag. 5, non contestato).
Il Pt_1 nell’arco temporale 2006 – 2018 ha sempre conseguito redditi
da un minimo di E. 19.250,00 del 2015 al dato massimo di E. 63.226,00
del 2007: su questi redditi conseguiti il contribuente non ha versato
alcunché.
Sia la percezione che la quantificazione di tali redditi sono elementi
pacifici.
In effetti vi è stata negli anni una lieve contrazione reddituale ma se
considerato cumulativamente, il reddito generato dall’attività
imprenditoriale non è mai così basso da giustificare la sistematica e
reiterata omissione del versamento delle imposte determinate sulla base
del reddito imponibile, condotta che dal 2006 si è protratta
ininterrottamente sino al 2017 – cfr. certificato carichi pendenti
anagrafe tributaria sub doc. 32 relazione particolareggiata. Poi è vero
che nel 2011, con la crisi economica, e nel 2015 con la perdita di un
contratto di agenzia l’attività ha registrato un sensibile decremento dei
ricavi; ma si trattava di una situazione transitoria durata al massimo un
anno e risoltasi già dall’anno successivo.
Peraltro, a partire dal 2006 e sino al 2015 prima della separazione, la
moglie omissis
ha conseguito un reddito medio lordo di quasi 17 mila euro, secondo il
principio di imputazione pro quota ex art. 5.4 TUIR.
Le imposte hanno di per sé carattere proporzionale e progressivo
rispetto alle entrate del soggetto passivo (a differenza di debiti di
diversa natura, come le rate del mutuo ad esempio).
Il mancato pagamento delle imposte risponde alla scelta deliberata del
debitore di eludere gli obblighi fiscali e costituisce una indebita fonte di
finanziamento, che falsa il sistema della concorrenza e consente il
mantenimento sul mercato di imprese dannose per l’economia, con il
rischio di aggravamento del dissesto.
L’obbligo dei cittadini di concorrere alla spesa pubblica in ragione
della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità
è sancito dall’art. 53 Cost, ed è correlato al principio di solidarietà
sociale e di uguaglianza.
Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, dato il carattere
proporzionale e progressivo delle imposte, il mancato assolvimento
degli obblighi fiscali può trovare giustificazione solo in ragioni gravi ed
imprevedibili, come lutti, calamità naturali e malattia – cfr. Trib.
Treviso 17.06.2025.
Circostanze mai dedotte dal debitore nel caso in esame. La nascita dei
figli certamente non rientra tra dette evenienze e il fatto di dover far
fronte al rateo del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione non
scrimina la condotta, anzi l’aggrava in quanto pagamento preferenziale.
Per tali ragioni, il mancato e sistematico assolvimento degli obblighi
fiscali da parte di Pt_1 configura una condotta antidoverosa,
gravemente negligente e in quanto tale ostativa al beneficio
dell’esdebitazione.
Per il principio della ragione più liquida, è assorbito l’ulteriore motivo
di censura in merito alla mancata ostensione della documentazione
reddituale della moglie e del figlio maggiore di Pt_1 .
3. omissis presentava
reclamo avverso il suddetto decreto, dolendosi che il Tribunale di
Treviso avesse rigettato l’istanza di esdebitazione ritenendo che il
mancato e sistematico pagamento delle imposte integrasse una condotta
antidoverosa e gravemente negligente, ostativa al beneficio.
omissis deduceva che il Tribunale avesse ricostruito in modo inesatto e
incompleto i fatti, recependo acriticamente le argomentazioni
dell omissis
relazioni del gestore della crisi e del liquidatore, entrambi favorevoli al
riconoscimento dell’esdebitazione. Nella specie non ricorreva alcuna
delle cause ostative previste dall’art. 280 CCII e il rigetto era stato
fondato esclusivamente sulla pretesa sussistenza della colpa grave ai
sensi dell’art. 282, comma 2, CCII. Osservava però che il
comportamento del ricorrente non integrava una condotta fraudolenta,
maliziosa o gravemente colposa, poiché non si era mai sottratto
integralmente e sistematicamente ai propri obblighi fiscali, ma aveva
anzi versato nel tempo una parte delle imposte dovute, come
dimostravano i modelli F24, e aveva altresì provveduto al pagamento o
allo sgravio di ruoli per un importo complessivo superiore a euro
110.000. Aggiungeva che anche i proventi delle vendite immobiliari
compiute nel 2021 erano stati destinati al soddisfacimento dei crediti
garantiti e, per quanto residuava, del debito erariale e previdenziale,
senza che egli avesse trattenuto somme di denaro per sé.
Il reclamante denunciava la contraddittorietà del provvedimento
reclamato, il quale, da un lato, gli imputava una sistematica omissione
dei pagamenti fiscali e, dall’altro, dava atto che il ricavato delle vendite
era stato impiegato per estinguere crediti ipotecari e debiti verso l’agente
della riscossione, senza tuttavia valorizzare tale circostanza.
omissis deduceva che il Tribunale avesse mal
valutato l’andamento dei redditi familiari, poiché non aveva tenuto conto
del fatto che, dopo la perdita del lavoro della moglie, il nucleo familiare
aveva potuto contare per lungo tempo su un’unica fonte di reddito,
mentre nel medesimo periodo aumentavano le esigenze economiche per
la nascita di altri figli e si manifestavano gli effetti della crisi del mercato
immobiliare e della perdita di un importante cliente. Il
sovraindebitamento derivava dunque da fattori esogeni e sopravvenuti,
incompatibili con un giudizio di colpa grave. Durante la procedura, egli
aveva tenuto un comportamento pienamente collaborativo, non aveva
contratto nuovi debiti e aveva consentito l’acquisizione alla massa di
significative utilità, con la prospettiva di una distribuzione finale
favorevole soprattutto all’Erario.
omissis sollevava questioni di legittimità
eurounitaria e costituzionale dell’art. 282, comma 2, CCII, nella parte in
cui considerava ostativa all’esdebitazione anche la colpa grave. Tale
previsione eccedeva i limiti della legge delega e si poneva in contrasto
con il diritto dell’Unione Europea, poiché la direttiva UE 2019/1023
consentiva di escludere l’esdebitazione solo in presenza di condotte
disoneste o in mala fede, e non anche per colpa grave. Sosteneva quindi
che la norma nazionale dovesse essere disapplicata o, in subordine, che
la relativa questione fosse rimessa alla Corte di giustizia e alla Corte
costituzionale per violazione, tra l’altro, degli artt. 76 e 77 Cost., nonché
degli artt. 2, 3 e 41 Cost. Rappresentava inoltre l’irragionevole disparità
di trattamento rispetto sia ai soggetti che avessero fatto ricorso al
concordato minore, sia agli imprenditori sopra soglia, i quali, in
determinate condizioni, avrebbero potuto comunque accedere
all’esdebitazione.
Il reclamante deduceva anche la violazione del principio eurounitario di
proporzionalità e del diritto al rispetto della vita privata e familiare,
osservando che il diniego dell’esdebitazione avrebbe prodotto una sorta
di sanzione economico-sociale perpetua, impedendogli di reinserirsi
stabilmente nel circuito produttivo e compromettendo la possibilità di
condurre una vita dignitosa.
omissis eccepiva la nullità del decreto
per violazione del contraddittorio. Il rigetto dell’esdebitazione era
intervenuto senza che egli fosse stato posto in condizione di replicare
alle osservazioni formulate dall omissis
stata fissata un’udienza o concesso un termine difensivo. Tale modalità
procedimentale violava l’art. 101 c.p.c., gli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 6 CEDU,
anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto di
essere sentiti nei procedimenti incidenti in modo sensibile sugli interessi
dell’interessato.
omissis chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di nullità del
decreto; in via principale, la riforma del provvedimento con concessione
dell’esdebitazione; in via subordinata, la disapplicazione dell’art. 282,
comma 2, CCII o la rimessione delle prospettate questioni d’illegittimità
della normativa nazionale alla Corte costituzionale e alla Corte di
giustizia, nonché, in ulteriore subordine, la concessione del beneficio
previa prosecuzione della procedura per un ulteriore biennio.
4. Si costituiva nel giudizio di reclamo l’ omissis
dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del reclamo.
L omissis
meritevolezza ex art. 282, comma 2, CCII, evidenziando che Pt_1 si
era per molti anni sottratto al pagamento dei tributi.
In primo luogo, la reclamata sottolineava che il debito tributario derivava
da imposte dichiarate e non versate per un arco temporale di 15 anni
(2006–2021), qualificando tale condotta come omissione voluta e
sistematica. Nonostante versamenti parziali, permaneva un debito verso
l’Erario di € 202.931,88, mentre in sede di riparto era previsto un
soddisfacimento meramente simbolico di € 2.181,92.
Rilevava poi che, nel periodo considerato, il debitore disponeva di
redditi significativi e continuativi. In particolare: il reddito complessivo
del nucleo familiare ( Pt_1 + coniuge) nel periodo 2005–2018
ammontava a € 904.629; i redditi del Pt_1 variavano da € 73.828
(2006) a € 19.659 (2015), con successiva risalita (es. € 45.903 nel 2016);
i redditi della moglie risultavano costanti e non trascurabili (es. € 23.612
nel 2007, € 25.293 nel 2014, € 19.513 nel 2018).
Da tali dati l’Agenzia inferiva che la capacità contributiva non era mai
venuta meno in misura tale da giustificare l’inadempimento fiscale
continuativo e protratto. Per molti anni il debitore aveva scelto di non
versare le imposte, fino a rendere il debito irreversibile ed accedere alla
procedura di liquidazione controllata
L’Agenzia contestava poi le cause dell’indebitamento dedotte dal
debitore: la perdita del lavoro della moglie (2005) veniva ritenuta
irrilevante, poiché la stessa risultava comunque percettrice di redditi già
dal 2006; la perdita di un cliente nel 2005 non aveva avuto incidenza
sull’andamento del volume d’affari, che anzi era cresciuto (€ 97.924 nel
2005; € 109.485 nel 2008); la nascita dei figli (2006 e 2008) non
costituiva evento eccezionale né imprevedibile; la crisi economica non
risultava incidere in modo tale da azzerare la capacità reddituale.
La reclamata evidenziava inoltre la scelta economicamente significativa
del debitore: nel 2008 egli contraeva un mutuo di € 220.000, ottenendo
liquidità per € 95.847,91, senza tuttavia destinare tali somme al
pagamento delle imposte, proseguendo nell’inadempimento.
L omissis
delle imposte non derivava da cause sopravvenute, eccezionali e
indipendenti dalla volontà; al contrario, risultava frutto di una
consapevole e protratta scelta, integrante colpa grave. Tale condotta
aveva determinato un’esposizione debitoria crescente (per sanzioni,
interessi e aggi), incompatibile con il requisito della meritevolezza. In
assenza di eventi eccezionali (quali malattia, calamità o lutti), l’omesso
pagamento dei tributi costituiva di regola indice di colpa grave, ostativa
all’esdebitazione.
5. All’udienza del 25 giugno 2026 le parti discutevano oralmente il
reclamo e si riportava alle conclusioni rassegnate.
La Corte di Appello riservava la decisione.
6. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di nullità del decreto,
che secondo il reclamante sarebbe stato pronunciato in violazione
dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 47 della Carta
fondamentale dei diritti dell’Unione Europea e dell’art. 6 CEDU.
omissis lamenta di non avere potuto contraddire rispetto alle
osservazioni dell’ omissis
fissare udienza o concedere al debitore un termine per replicare.
L’omissione costituirebbe un vulnus al diritto di difesa.
La doglianza non merita condivisione.
Si rileva che la decisione sull’esdebitazione avviene nell’ambito della
procedura di liquidazione controllata di cui il debitore è ovviamente
omissis
telematicamente il 29 gennaio 2026 e il Tribunale si è pronunciato il 31
marzo 2026.
Dopo il deposito delle osservazioni del creditore, il liquidatore ha redatto
una relazione finale (4 marzo 2026), con la quale replicava all [...]
omissis
telematico e perciò conosciuta dal debitore.
Quindi, Pt_1 ha avuto conoscenza dell’opposizione all’esdebitazione
dell CP_1 e avrebbe potuto, a sua volta, depositare una propria
memoria (non espressamente prevista dall’art. 282 CCII, ma neppure
preclusa) o richiedere all’uopo un termine difensivo. Non avendo
compiuto alcuna delle attività difensive predette, non può dolersi che il
Tribunale abbia esaminato la segnalazione del liquidatore e si sia su di
essa pronunciato.
7. Nel merito il reclamo non è fondato e non può trovare accoglimento.
Il reclamante sostiene di non essere stato completamente inadempiente
agli obblighi fiscali e comunque di essersi trovato in una condizione
economica di difficoltà che escluderebbe la colpa grave nella causazione
della situazione di sovraindebitamento.
Si rileva, innanzitutto, che non è verosimile e comunque non è
dimostrato che omissis
dell’edilizia, abbia continuato a svolgere l’attività economica in
situazione di costante crisi per oltre quindici anni.
Invero, l’allegata crisi del settore dell’edilizia del 2008 rimane una mera
enunciazione, non sostenuta da elementi obiettivi di riscontro, soprattutto
relativamente alle ripercussioni che essa avrebbe avuto sulla capacità
reddituale di Pt_1 Il volume di affari di quell’anno è in linea con quelli
degli anni precedenti e, come evidenziato dalla reclamata, così è stato
anche negli anni successivi. I redditi sono sempre stati adeguati al
mantenimento della famiglia (2005, euro 60.201; 2006, euro 73.828,
2007 euro 70.092; 2008, euro 64.101; 2009, euro 56.706; 2010, euro
41. 430; 2011, euro 27.581; 2012, euro 48.198; 2013, euro 43.883; 2014,
euro 34.029; 2015, euro 19.659; 2016, euro 45.903; 2017, euro 37.156;
2018, euro 45.138), cui contribuiva anche la moglie, che pure percepiva
un reddito (2004, euro 14.163; 2005, euro 3.730; 2006, euro 8.558; 2007,
euro 23.612; 2008, euro 22.603; 2009, euro 22.489; 2010, euro 14.199;
2011, euro 9.583; 2012, euro 16.061; 2013, euro 24.348; 2014, euro
25. 293; 2015, euro 16.504; 2016, euro 15.042; 2017, euro 15.189; 2018,
euro 19.513), a nulla rilevando che prima del 2015 il reddito fosse
ottenuto lavorando alle dipendenze del marito, poiché si trattava pur
sempre di un reddito distinto da quello che, dedotti dai ricavi i costi
dell’attività di agente ed anche la retribuzione della collaboratrice,
conseguiva Pt_1
Dal 2008 l’attività di agente è proseguita per oltre dieci anni.
Deve perciò respingersi la prospettazione di “una crisi economica”
perpetua, che sarebbe la causa del mancato pagamento delle imposte:
solo di queste, perché i rimanenti debiti venivano soddisfatti.
Il liquidatore discorre di una “ drastica detrazione del volume d’affari
(2016 e 2017) ” ( sic a pag. 7 della relazione finale), omettendo di esporre
i numeri di tale “detrazione”, meglio sarebbe dire “riduzione”. Si è sopra
visto che, ancora nel 2018, il reddito dichiarato da Pt_1 non era
trascurabile.
In ogni caso, anche volendo ipotizzare che l’attività di agente in edilizia
sia entrata in crisi negli anni 2016-2017, non si spiega perché gli
inadempimenti fiscali fossero iniziati oltre dieci anni prima.
Pertanto, le allegate difficoltà economiche non giustificano la sistematica
omissione del pagamento dei tributi, con progressivo accrescimento del
debito.
Dalla documentazione esibita si evince quanto segue.
Gli unici versamenti periodici sommariamente documentati (mediante
schermata tratta dal “cassetto fiscale”) attengono all’Iva, mentre le
imposte dirette, risultanti dalle dichiarazioni fiscali (esibite dalla
reclamata), non sono mai state corrisposte. In particolare, non è stato
documentato un solo versamento conseguente alle dichiarazioni fiscali
relative alle imposte sui redditi.
Nel prospetto predisposto dal reclamante, privo di documenti di
supporto, si legge che vi sarebbe stato nel corso di oltre un decennio lo
sgravo di cartelle per oltre centomila euro. Se anche così fosse, rimane il
fatto che l’importo complessivamente pagato è stato, secondo il
medesimo prospetto, di appena quarantacinquemila euro, e il debito
progressivamente accumulato ha superato trecentomila euro.
Fin dal 2008 le cartelle non venivano interamente pagate (così, ad
esempio, nel 2008, a fronte di un carico affidato alla omissis
26. 792,05, per tributi non pagati relativi ad annualità pregresse, il
“pagato/sgravato” era € 11.419,37 e il debito residuo € 21.103,22 [tanto
si legge nel prospetto]). Lo stesso fatto che fossero emesse le cartelle per
la riscossione dimostra che non vi era stato versamento spontaneo dei
tributi.
Lo stato passivo della liquidazione evidenzia tre sole posizioni debitorie
significative: nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
(euro 291.695,75 in privilegio ed euro 62.248,39 in chirografo); il più
contenuto debito nei confronti di Banca Centro Marca (euro 21.562,10
garantito da ipoteca ed euro 11.159,08 in chirografo); il debito di euro
8. 572,38 nei confronti del Comune di Villorba, verosimilmente per
imposte locali non corrisposte.
Si comprende da ciò che Pt_1 ha “finanziato” le proprie spese,
personali, familiari e dell’attività di agente di commercio in edilizia,
omettendo di versare le imposte ed accumulando progressivamente un
consistente debito tributario.
Come riferisce il liquidatore, le cessioni di beni immobili sono state due
e sono avvenute in anni recenti: una prima cessione del 17/09/2021 ha
riguardato un immobile di Morgano (Tv) (il prezzo ricavato di euro
165. 000,00 è stato integralmente trattenuto dalla banca ipotecaria, che
residua creditrice dell’importo sopra indicato); il ricavato di una seconda
vendita immobiliare del 30/09/2021 (euro 60.000,00) ha consentito di
estinguere l’ipoteca di II grado iscritta da Agenzia delle Entrate -
Riscossione a garanzia di un debito di euro 38.922,14. Il pagamento non
è dunque stato spontaneo, ma necessitato dall’ipoteca iscritta dalla
CP_2 per un debito che era rimasto insoluto.
In sintesi, il sovraindebitamento di Pt_1 mostra, in primo luogo, che
l’inadempimento degli obblighi fiscali non è stato circoscritto ad un arco
temporale limitato o riconducibile ad una contingente crisi sopravvenuta,
ma si è protratto in modo continuativo per un periodo estremamente
ampio, pari a circa quindici anni, dal 2006 al 2021. Tale dato temporale,
di per sé, si pone in insanabile contrasto con la prospettazione difensiva,
poiché esclude che l’omissione possa essere giustificata da eventi
eccezionali, imprevedibili e transitori, rivelando piuttosto una condotta
sistematica, non occasionale né episodica.
In secondo luogo, assume rilievo decisivo la composizione del passivo,
atteso che l’unica esposizione debitoria di particolare consistenza è
quella nei confronti dell’ omissis
di inferire, in via logica, che il debitore pagasse gli altri creditori,
destinando le risorse disponibili al soddisfacimento selettivo delle
obbligazioni diverse da quelle tributarie, e omettendo invece
sistematicamente il pagamento delle imposte.
Ne deriva che l’inadempimento fiscale non s’inserisce in una situazione
di generalizzata incapacità di far fronte alle obbligazioni, ma riflette una
precisa modalità gestionale delle proprie finanze, con preferenza
accordata ad altri creditori in danno dell’Erario.
La protrazione per quindici anni delle omissioni tributarie, ossia dei
pagamenti delle imposte, e la concentrazione dell’esposizione debitoria
sulla sola componente fiscale rappresentano una condotta quantomeno
gravemente negligente, idonea ad integrare la causa ostativa prevista
dall’art. 282, comma 2, CCII, con conseguente infondatezza del motivo
di reclamo.
8. Rimane da esaminare il secondo motivo d’impugnazione, con cui il
reclamante deduce l’illegittimità della disciplina di cui all’art. 282,
comma 2, CCII nella parte in cui prevede la colpa grave come causa
ostativa all’esdebitazione.
Asserisce, in particolare, che tale previsione eccede i limiti della legge
delega e si pone in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, poiché la
normativa eurounitaria, segnatamente la direttiva UE 2019/1023,
consente di negare l’esdebitazione solo in presenza di condotte dolose o
in mala fede, e non anche per colpa grave. Da ciò fa discendere la
necessità di disapplicare la norma interna ovvero di sollevare questione
di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.,
nonché degli artt. 2, 3 e 41 Cost., anche sotto il profilo della disparità di
trattamento tra diverse categorie di debitori. Inoltre, la previsione
normativa determina un esito sproporzionato, in contrasto con i principi
eurounitari e con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in
quanto impedisce al debitore di reinserirsi nel circuito economico pur in
presenza di condotta collaborativa e di esito favorevole della procedura.
In via subordinata, il reclamante prospetta una soluzione correttiva che
consenta comunque la concessione dell’esdebitazione, eventualmente
subordinandola alla prosecuzione della procedura per un ulteriore
periodo.
Anche queste doglianze e richieste non meritano condivisione.
8.1. Non si ravvisa un eccesso di impiego della delega da parte del
legislatore delegato.
La l. n. 155 del 2017 non rimette integralmente alla discrezionalità del
legislatore delegato l’individuazione dei presupposti soggettivi per
l’accesso al beneficio e stabilisce espressamente – all’art. 9, comma 1,
lett. b) – che l’esdebitazione debba essere esclusa nei casi in cui il
debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa
grave, malafede o frode (“ Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da
sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo
procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: [..] b) disciplinare le
soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal
debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle
soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo,
esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione
liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o
l’insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore ”).
Ne consegue che la previsione della colpa grave quale causa ostativa non
è l’esito di un’autonoma introduzione compiuta dal legislatore delegato,
ma rappresenta diretta attuazione del criterio direttivo fissato dalla legge
delega.
Pertanto, la disposizione di cui all’art. 282, comma 2, CCII non è viziata
da eccesso di delega.
8.2. Il quadro normativo eurounitario, richiamato dal reclamante quale
ragione di disapplicazione o di incostituzionalità dell’art. 282, comma 2,
CCII, non consente di trarre le conclusioni prospettate in ordine
all’asserita illegittimità della disciplina nazionale.
Invero, il Regolamento (UE) n. 848/2015, avente natura essenzialmente
processuale, si limita a disciplinare i profili di competenza,
riconoscimento e coordinamento delle procedure di insolvenza tra gli
stati membri, senza dettare disposizioni in ordine ai presupposti
sostanziali dell’esdebitazione, né alle relative cause ostative, che restano
integralmente devolute alla normativa nazionale.
Quanto alla Direttiva (UE) 2019/1023, essa, pur introducendo principi
comuni in materia di ristrutturazione e “seconda occasione”, si occupa
primariamente degli imprenditori e non impone ai paesi membri di
estendere l’istituto dell’esdebitazione a soggetti non esercenti attività di
impresa, lasciando anche sotto tale profilo un ampio margine di
discrezionalità agli stati.
Dunque, poiché l’Italia rimaneva libera di non introdurre l’esdebitazione
per soggetti non imprenditori, non è configurabile un contrasto con il
diritto unionale per il fatto che il legislatore nazionale abbia previsto
l’esdebitazione nell’ambito della procedura di liquidazione controllata a
condizione che la situazione di sovraindebitamento non sia stata causata
da colpa grave.
La stessa Direttiva, inoltre, non prevede in modo tassativo le ipotesi
ostative all’esdebitazione, limitandosi a indicare, tra le possibili cause di
esclusione, condotte connotate da disonestà o mala fede, e riconoscendo
espressamente agli stati membri la facoltà di mantenere o introdurre
ulteriori limitazioni, ove ciò sia ritenuto necessario per garantire un
equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori.
Ne consegue che, se è vero che la Direttiva non menziona espressamente
la colpa grave tra le cause ostative, è altrettanto vero che essa non ne
preclude l’introduzione da parte del legislatore nazionale, il quale è
abilitato ad individuare criteri più rigorosi di accesso al beneficio.
In tale prospettiva, la previsione di cui all’art. 282, comma 2, CCII, che
esclude, per il debitore ammesso alla liquidazione controllata,
l’esdebitazione in presenza di colpa grave nella causazione del
sovraindebitamento, si colloca nell’ambito della discrezionalità
riconosciuta agli stati membri e non si pone in contrasto con il diritto
dell’Unione europea.
8.3. La disciplina dell’art. 282, comma 2, CCII è l’esito di un necessario
bilanciamento tra l’interesse del debitore alla “ripartenza” e quello dei
creditori – ed in particolare dello Stato collettore delle entrate necessarie
al sostentamento della spesa pubblica – alla soddisfazione delle proprie
ragioni: bilanciamento che costituisce elemento strutturale dell’istituto
dell’esdebitazione, il quale non integra un diritto incondizionato, ma un
beneficio subordinato alla verifica della meritevolezza.
In tale prospettiva, la previsione della colpa grave quale causa ostativa si
risolve in un criterio selettivo non arbitrario, bensì ragionevole e
coerente con la funzione dell’istituto, in quanto volto ad escludere dal
beneficio coloro che abbiano determinato il sovraindebitamento
mediante una condotta significativamente negligente.
Né la disciplina censurata appare lesiva del diritto al rispetto della vita
privata e familiare, atteso che il diniego dell’esdebitazione non comporta
una compressione diretta delle libertà personali o relazionali del
debitore, ma si limita a mantenere ferme obbligazioni pecuniarie
derivanti da una sua condotta economica, senza incidere sulla possibilità
di svolgere attività lavorativa o di condurre una vita familiare dignitosa.
La circostanza che il debitore abbia successivamente collaborato con il
curatore e che la liquidazione abbia prodotto risultati apprezzabili non è
idonea ad elidere la rilevanza della condotta pregressa, che resta il
parametro normativo di riferimento ai sensi dell’art. 282 CCII.
Non è neppure prospettabile la violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost. In
particolare, non sussiste contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che la
disciplina in esame opera sulla base di un criterio oggettivo e non
irragionevole – la sussistenza della colpa grave nella causazione
dell’indebitamento – che giustifica il diverso trattamento tra debitori
meritevoli e non meritevoli. Parimenti, non risulta leso l’art. 2 Cost.,
poiché il sistema dell’esdebitazione rappresenta uno strumento di
attuazione del principio di solidarietà, ma nei limiti in cui il debitore non
abbia abusato della propria autonomia patrimoniale, venendo meno al
dovere di responsabilità nei confronti della collettività dei creditori o di
taluni di essi. Infine, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 41
Cost., giacché la disciplina si limita a regolamentare le conseguenze di
una gestione non diligente delle proprie finanze, senza comprimere la
libertà di iniziativa economica, ed anzi garantendo il corretto
funzionamento del mercato attraverso la tutela dell’affidamento dei
creditori.
Ne consegue che la previsione della colpa grave quale causa ostativa
all’esdebitazione non determina un esito sproporzionato, ma si inserisce
coerentemente nel sistema, senza violare i principi eurounitari o i
parametri costituzionali evocati.
8.4. Non può essere accolta la richiesta subordinata del reclamante volta
a ottenere la concessione dell’esdebitazione mediante il prolungamento
della procedura liquidatoria per un ulteriore biennio.
Invero, tale richiesta difetta anzitutto di adeguato fondamento sul pianto
giuridico (non essendo contemplata dalla legge), ma anche sul piano
fattuale, atteso che, come emerge dagli atti, l’attività liquidatoria risulta
esaurita, non residuando beni o utilità significative da acquisire o da
realizzare. Ne consegue che l’eventuale prosecuzione della procedura si
tradurrebbe in un mero differimento temporale della chiusura della
liquidazione controllata privo di concreta utilità per i creditori.
Soprattutto, la richiesta si basa su un presupposto giuridico non corretto,
in quanto valorizza il grado di soddisfacimento dei creditori quale
elemento idoneo a superare la causa ostativa della colpa grave, laddove
la disciplina di cui all’art. 282, comma 2, CCII focalizza l’attenzione
sulla modalità di formazione dell’indebitamento (tenendo distinti il
requisito obiettivo del soddisfacimento minimo dei creditori e il requisito
soggettivo della meritevolezza).
La verifica della meritevolezza s’incentra sulla condotta del debitore
nella genesi del sovraindebitamento e non sull’esito, più o meno
satisfattivo, della procedura liquidatoria.
Ne discende che il maggiore soddisfacimento dei creditori, quand’anche
fosse possibile attraverso un prolungamento della procedura, non sarebbe
idoneo ad elidere ex post la rilevanza della condotta connotata da colpa
grave, la quale resta autonomamente ostativa al riconoscimento del
beneficio. Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre
surrettiziamente un criterio di tipo compensativo non previsto dal
legislatore, fondato su una valutazione quantitativa dell’attivo realizzato,
estranea alla struttura dell’istituto.
9. Per quanto sopra esposto, il reclamo dev’essere respinto con integrale
conferma del decreto 31 marzo 2026 pronunciato dal Tribunale di
Treviso
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e del valore
indeterminabile del procedimento di reclamo, nonché della sua bassa
complessità.
Sussistono i presupposti dell’art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo al reclamante di versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, decidendo sul
procedimento di reclamo n. 380/2026 r.g. vol. giur., ogni contraria
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma il decreto 31 marzo 2026
pronunciato dal Tribunale di Treviso;
- condanna il reclamante a rifondere alla reclamata le spese processuali
che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali ed
accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti dell’art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo al
reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello già corrisposto.
Venezia, 25 giugno 2026
Il Presidente
(dott. Guido Santoro)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
