Giurisprudenza su art. 282 CCII
Decreto di esdebitazione emesso prima della chiusura della procedura, decorsi tre anni dall'apertura
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
N. R.G. 4/2023 L.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Terza Sezione Civile Settore Procedure Concorsuali
DECRETO DI ESDEBITAZIONE
(artt. 280 e 282 CCII)
Il Tribunale di Modena, Terza sezione civile, in composizione collegiale nelle
persone dei magistrati:
dott.ssa Ester Russo Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Marco Molaro Giudice rel.
riuniti nella Camera di Consiglio del 18/03/2026, in Modena,
letti gli atti e sentito il Giudice relatore;
vista la sentenza del 07/02/2023 di apertura della procedura di liquidazione
omissis
vista l’istanza di esdebitazione depositata dal debitore in data 12/02/2026, decorsi
tre anni dall’apertura della procedura, comunicata a cura del Liquidatore ai creditori
ammessi al passivo con concessione del termine di quindici giorni per eventuali
osservazioni, non pervenute;
letta la relazione finale del Liquidatore dott. Giovanni Lanzo del 14/03/2026,
recante giudizio complessivo favorevole ed attestazione di meritevolezza del debitore;
rilevato che, ai sensi dell’art. 282, comma 1, CCII, l’esdebitazione può essere
dichiarata anche anteriormente alla chiusura della procedura, decorsi tre anni
dall’apertura, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, previa
comunicazione ai creditori ammessi al passivo;
rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 282 CCII, l’esdebitazione è subordinata alla
sussistenza dei presupposti di legge, e, in particolare, al fatto che il debitore non abbia
determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode,
secondo quanto previsto dall’art. 279 CCII;
considerato che dalla relazione finale del Liquidatore e dalla documentazione in
atti risulta che la genesi dell’indebitamento è riconducibile, in via prevalente, alle vicende
delle attività imprenditoriali svolte nel settore edilizio e immobiliare, nonché alle
conseguenze della crisi del mercato manifestatasi a partire dall’anno 2008, con successivo
effetto espansivo sulle società collegate e partecipate, senza che emergano elementi
specifici di frode o di deliberata preordinazione dell’insolvenza;
considerato, in particolare, che una parte significativa dell’esposizione deriva da
garanzie personali (fideiussioni) prestate a sostegno delle società di riferimento e delle
relative operazioni finanziate; che, allo stato, non risultano elementi per ritenere che tali
garanzie siano state rilasciate in un momento in cui la futura crisi dell’impresa fosse già
palese al debitore, né che la prestazione delle garanzie sia stata connotata da colpa grave
o mala fede; che, pertanto, la sola sproporzione tra l’ammontare del debito garantito e la
consistenza del patrimonio offerto dal fideiussore, in assenza di ulteriori indici di
consapevole aggravamento dell’esposizione o di condotte fraudolente, non integra causa
ostativa alla concessione del beneficio;
considerato che, per quanto attiene alla condotta del debitore nel corso della
procedura, il Liquidatore ha attestato la collaborazione con gli organi, rilevando che egli
ha fornito informazioni e documentazione utili, non ha ostacolato né rallentato lo
svolgimento delle operazioni, e non ha tenuto condotte distrattive dell’attivo né ha
esposto passività insussistenti; che, sulla base delle verifiche compiute e degli estratti
conto acquisiti sino al 07/02/2026, non risultano movimentazioni anomale;
dato atto che risultano in atti il certificato del casellario giudiziale ed il certificato
dei carichi pendenti, entrambi negativi, allegati all’istanza;
tenuto conto che nessun creditore ha formulato osservazioni, pur ritualmente
avvisato, sia in relazione alla comunicazione della relazione trasmessa ai creditori in
prossimità del decorso del triennio sia in relazione alla comunicazione dell’istanza del
debitore;
ritenuto altresì di valorizzare, ai fini della complessiva valutazione di
meritevolezza, che l’iniziativa di accedere alla procedura volta a liquidare il proprio
patrimonio a favore dei creditori è stata assunta dal debitore, e che l’attivo acquisito alla
procedura risulta concreto e non meramente simbolico, avendo la procedura incassato
complessivamente somme pari, alla data dell’11/02/2026, ad euro 69.726,12, derivanti
dalla quota di pensione appresa, dalla retrocessione del trattamento di fine rapporto
percepito prima dell’apertura della liquidazione e rientrato con piano triennale, dalla
cessione di azioni e dalla restituzione di una donazione, anch’essa riversata alla procedura
mediante piano di rientro;
ritenuto, pertanto, che, alla luce degli elementi attestati dal Liquidatore e della
documentazione in atti, non risulta che il sovraindebitamento sia stato determinato con
colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell’art. 279 CCII, né emergono condotte
preclusive rispetto all’accesso al beneficio, dovendosi riconoscere la meritevolezza del
debitore e concedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII;
dato atto che, ai sensi dell’art. 278 CCII, l’esdebitazione consiste nella liberazione
dai debiti e comporta la conseguente inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti
rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura di liquidazione controllata; che, nei
confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso,
l’effetto esdebitativo opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel
concorso ai creditori di pari grado; che restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei
coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso; e che, in ogni
caso, sono esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché i
debiti da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e
amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti;
visto l’art. 282, comma 2-bis, CCII, secondo cui l’esdebitazione non ha effetti sui
giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie;
P.Q.M.
omissis
conseguente inesigibilità nei suoi confronti dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti
nell’ambito della procedura di liquidazione controllata R.G. 4/2023 L.C., nei limiti e con
gli effetti previsti dall’art. 278 CCII;
DÀ ATTO che la presente esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle
operazioni liquidatorie ancora pendenti, che proseguiranno sino alla chiusura della
procedura;
DISPONE che la Cancelleria comunichi il presente decreto al Liquidatore, il quale
provvederà a darne comunicazione al debitore e ai creditori ammessi al passivo, con
l’avvertimento che il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII entro
trenta giorni dalla comunicazione;
MANDA alla Cancelleria perché provveda agli adempimenti pubblicitari previsti
dall’art. 282, comma 1, CCII.
Modena, così deciso nella Camera di consiglio del 18/03/2026.
La Presidente
Dott.ssa Ester Russo
