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Giurisprudenza su art. 282 CCII

Esdebitazione concessa al termine della liquidazione controllata nonostante l'opposizione dell'agente della riscossione

Trib. Urbino, 9 dicembre 2025·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

L.C. 3-1/2024

Tribunale Ordinario di Urbino Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore Dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice ha emesso il seguente

Decreto

Letto il ricorso per l’esdebitazione depositato il 18 novembre 2025 da Carlos Alberto omissis teso ad ottenere il beneficio dell’esdebitazione di cui agli artt. 278 e ss. c.c.i.i.; considerato che, con sentenza del 22 aprile 2024, è stata aperta la procedura di liquidazione controllata di Carlos Alberto omissis sovraindebitato, in data 14 novembre 2025, la Liquidatrice, Avv.ta Sara Ciacci, ha domandato la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 c.c.i.i.; rilevato che l’istanza di esdebitazione è stata promossa tempestivamente, nei termini indicati dagli artt. 279 e 282 c.c.i.i., essendo stata depositata dal sovraindebitato pressoché contestualmente all’istanza di chiusura della procedura avanzata dalla Liquidatrice; dato atto che, con decreto del 18 novembre 2025, il Giudice delegato ha assegnato alla Liquidatrice termine di 10 giorni per comunicare ai creditori ammessi al passivo l’istanza di liquidazione, avvertendoli della possibilità di presentare osservazioni alla stessa entro il termine di 15 giorni; considerato che la Liquidatrice ha regolarmente comunicato l’istanza di esdebitazione a tutti i creditori ammessi al passivo, fornendone adeguata prova in data 19 novembre 2025; constatato che l’unico creditore che ha presentato osservazioni è A.d.e.r., la quale, in data 3 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto dell’istanza di esdebitazione, eccependo:

• L’esiguità del suo soddisfacimento, sostenendo di essere stata ammessa al passivo della

procedura per €851.018,63 – di cui €557.182,49 in privilegio ed €293.836,14 in chirografo – ma di essere stata soddisfatta solo per €5.628,68, altresì aggiungendo che il debito erariale insinuato nel passivo per €442.687,18, ed integralmente affidato all’Agente della Riscossione, risulta essere stato soddisfatto solo per €4.835,94; • L’immeritevolezza del debitore ( sub specie di colpa grave, malafede o frode nell’aver

determinato la situazione di sovraindebitamento), in relazione al quale la Guardia di Finanza ha accertato violazioni sostanziali nei periodi di imposta dal 2002 al 2006, fra cui l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’i.r.a.p. e dell’i.v.a., l’accertamento di ricavi non dichiarati derivanti da fatture emesse e dall’incrocio di bonifici ottenuti per eseguiti lavori edili; a tali accertamenti sono seguiti avvisi di accertamento definiti con

mancata opposizione o con contenziosi definiti in modo positivo all’amministrazione fiscale; inoltre, dalla relazione dell’O.c.c. emerge che il sovraindebitato, prima dell’apertura della procedura liquidatoria, ha soddisfatto le richieste di altri creditori, maturando viceversa un ingente debito verso l’erario; rilevato che la mancata opposizione all’istanza di esdebitazione, da parte dei creditori ammessi al passivo, permette di ritenere configurata una forma di quiescenza alla menzionata domanda declaratoria dell’inesigibilità dei crediti, sicché in questa sede deve concentrarsi esclusivamente sull’accertamento dell’esistenza dei presupposti per la concessione del beneficio dell’esdebitazione e sulle contestazioni mosse da A.d.e.r., che è stata l’unica creditrice ad aver proposto osservazioni alla domanda avanzata dal sovraindebitato; letto l’art. 282, c. 2 c.c.i.i., secondo cui “L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” ; letta la relazione ex art. 276 c.c.i.i. depositata dalla Liquidatrice assieme all’istanza di chiusura della procedura liquidatoria; considerato, quanto alla condizione di cui all’art. 280, c. 1, lett. a) c.c.i.i., che non consta che Carlos Alberto omissis sia stato sottoposto a procedimento penale per uno dei reati ivi indicati, circostanza questa che è stata confermata anche dalla Liquidatrice, Avv.ta Sara Ciacci, nella sua relazione di cui all’art. 276 c.c.i.i., a cui è allegato il casellario giudiziale aggiornato ed il certificato dei carichi pendenti, entrambi privi di qualsiasi annotazione; dato atto, quanto alla condizione di cui all’art. 280, c. 1, lett. b) c.c.i.i., che la Liquidatrice ha escluso che l’istante abbia distratto attivo o esposto passività inesistenti o cagionato od aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o fatto ricorso abusivo al credito, atteso che nessun elemento in questo senso emerge né dai c.d. cassetti fiscali di Carlos Alberto

omissis né a seguito della c.d. circolarizzazione del passivo, anche alla luce della circostanza per cui le passività del sovraindebitato non sono ricollegabili a mancati finanziamenti, ma solo a debitoria fiscale e previdenziale; considerato, quanto alla condizione di cui all’art. 280, c. 1, lett. c) c.c.i.i., che la Liquidatrice ha riferito che l’istante ha collaborato pienamente sia antecedentemente che successivamente all’apertura della liquidazione controllata, fornendo tutti i documenti e le informazioni necessarie alla prosecuzione della procedura; rilevato, quanto alla condizione di cui all’art. 280, c. 1, lett. d) ed e) c.c.i.i., che la Liquidatrice ha riferito che Carlos Alberto omissis desume in via indiziaria anche dal relativo certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Urbino, che attesta che non vi sono altre procedure esecutive o concorsuali attualmente pendenti nei riguardi dell’istante; rilevato, quanto alla prima eccezione avanzata da A.d.e.r., relativa all’esiguità della soddisfazione del suo credito, che essa è certamente infondata, dal momento che, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 terdecies , c. 1, lett. f) L. 3/2012, nella disciplina dell’esdebitazione a seguito della liquidazione controllata (artt. 278 e ss. c.c.i.i.) non si prevede, quale presupposto dell’accoglimento dell’istanza, la soddisfazione parziale dei creditori per titolo e causa anteriore alla sentenza di apertura della procedura; considerato pertanto che la misura della soddisfazione del credito è del tutto irrilevante ai fini dell’accoglimento dell’istanza di esdebitazione, essendo del tutto disancorato il beneficio reclamato

dall’esito satisfattivo o non satisfattivo della procedura liquidatoria, circostanza questa che conferma la voluntas legis , sulla spinta della direttiva UE 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency), di rendere certamente più accessibile la declaratoria di inesigibilità dei crediti anteriori all’apertura della procedura; considerato, quanto alla condizione menzionata dall’art. 282, c. 2 c.c.i.i., che Carlos Alberto

omissis stando a quanto riferito dalla Liquidatrice, non ha subito condanne per i reati menzionati dall’art. 344 c.c.i.i.; rilevato, quanto all’ulteriore condizione menzionata dall’art. 282, c. 2 c.c.i.i. relativa alla determinazione della sussistenza di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – elementi questi che A.d.e.r. ritiene sussistenti – che la Liquidatrice, Avv.ta Sara Ciacci, ha affermato in merito che “Dalla documentazione prodotta ed esaminata dallo scrivente liquidatore, già in fase di nomina come gestore, nonché dalle circostanze rappresentante dal debitore emerge che sulla formazione del debito ha inciso in maniera del tutto preponderante, l’incapienza patrimoniale e reddituale dell’attività d’impresa edile del omissis acquisto abitazioni e di , converso, redditi d’impresa insufficienti a coprire i costi) che ha generato l’impossibilità per il debitore di adempiere alle obbligazioni legate all’esercizio dell’ attività economica (…) ” e, in particolare, che “E’ negli anni successivi al 2000 che l’attività d’impresa del

omissis entra in una fase di marcata crisi di liquidità, dovuta al drastico crollo del mercato edilizio nazionale verificatori tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Tale contrazione ha avuto effetti dirompenti sulle imprese operanti nelle realtà locali di minori dimensioni (…) Nel caso di specie, il significativo calo delle richieste di acquisto di costruzioni provenienti dal mercato locale determinò per la ditta omissis debitore si trovò, infatti, nell’impossibilità di disporre della liquidità necessaria per far fronte al pagamento dei dipendenti, dei fornitori e, più in generale, delle obbligazioni connesse all’ordinario esercizio dell’impresa. Si innescò così un circolo vizioso che compromise definitivamente la continuità aziendale, impedendo anche il completamento dei cantieri in corso per mancanza delle risorse occorrenti all’acquisto dei materiali.” ; rilevato che la liquidatrice ha depositato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2005-2008, che attestano la conclamata crisi dell’attività d’impresa dell’istante, che nel 2005 ha subito una perdita di €11.961,00, nel 2006 un utile di €6.808,00, azzerato nel 2007 e nel 2008, ed in ogni caso negli anni 2005-2008 ha percepito un reddito di €142,00 per anno; rilevato che la Liquidatrice ha aggiunto, in merito a tale stato di crisi, che “Il sig. omissis ha riferito che, in tale contesto, riuscì a far fronte solo ad alcune delle obbligazioni più urgenti – quali i finanziamenti bancari, i debiti verso fornitori e le spettanze dei dipendenti – grazie all’esclusivo supporto economico dei familiari. Tuttavia, non fu in grado, con le proprie risorse, di adempiere agli obblighi fiscali e contributivi. Contestualmente, negli anni 2002-2004, la carenza di liquidità non consentì al debitore di avvalersi dell’assistenza di un professionista contabile e fiscale in grado di seguirlo efficacemente, sia nella valutazione complessiva dell’andamento aziendale e delle prospettive di superamento della crisi, sia nell’adempimento degli obblighi tributari, quali l’invio delle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e degli altri adempimenti connessi. Tale circostanza determinò, nell’anno 2007, la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di avvisi di accertamento per un importo complessivo pari a € 100.000,00 (doc. 8). Avverso detti avvisi il sig. omissis propose ricorso innanzi all’allora Commissione Tributaria Provinciale (doc. 9) e, successivamente, alla Commissione Tributaria Regionale. Tuttavia, l’esito sfavorevole dei giudizi, unitamente alla sopravvenuta impossibilità di sostenere i compensi professionali necessari per l’eventuale ricorso

dinanzi alla Corte di Cassazione, indusse il omissis giudiziaria e, di fatto, a cessare l’esercizio dell’attività d’impresa” ; considerato che, dalla relazione della Liquidatrice, emerge che dal 2007 l’impresa edile del ricorrente è rimasta inattiva, sino alla cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta nel 2021, ed il debitore ha dovuto svolgere attività di consulenza tecnica come geometra sino all’accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia, intervenuta nel 2019, nei quali anni ha percepito un reddito modesto (€269,00 nel 2009, €1.296,00 nel 2010, €23.269,00 per il 2011, €23.367,00 per il 2012, €7.482,00 per il 2013, €3.964,00 per il 2014, €6.982,00 per il 2015, €5.114,00 per il 2016, €142,00 per il 2017 ed il 2018 ed €6.669,00 per il 2019); dato atto che la Liquidatrice, quanto al mancato pagamento dei debiti verso A.d.e.r., ha affermato che “Dalla documentazione reddituale e contabile analizzata emerge che, negli anni caratterizzati dalla crisi economica, il sig. omissis fronte alle obbligazioni connesse all’attività edile (Cfr doc. 10). In un contesto di grave carenza di liquidità e di difficoltà operative, e nonostante il sostegno economico dei familiari volto a soddisfare le richieste più urgenti dei creditori — quali istituti bancari e fornitori — al fine di consentire una temporanea prosecuzione dell’attività, sono rimaste inevase le posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali. Tali obbligazioni non hanno potuto essere adempiute a causa dell’assenza di risorse disponibili e della successiva cessazione di fatto dell’attività produttiva, circostanze che evidenziano l’assenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi nella formazione della situazione debitoria” ; rilevato che, dall’analisi del comparto debitorio nei riguardi di A.d.e.r., emerge che le cartelle di pagamento emesse in merito ai tributi (i.r.a.p., i.r.pe.f., i.v.a., nonché altri debiti contributivi e previdenziali verso i.n.a.i.l. ed i.n.p.s.,) riguardano principalmente gli anni in cui Carlos Alberto

omissis ha vissuto il periodo di crisi imprenditoriale dovuto al crollo del mercato, ossia gli anni dal 1998 al 2005; rilevato altresì che fra i debiti verso A.d.e.r. rimasti non soddisfatti vi sono diverse somme maturate, nei confronti della Camera di Commercio e della Cassa previdenziale dei Geometri per lo più dal 2009 al 2018, che sembrano corroborare che l’istante non aveva disponibilità economiche per adempiere agli oneri di legge facenti a lui capo; considerato che, a tal proposito, anche la Liquidatrice ha chiarito che “Dall’esame degli estratti di ruolo e delle schede tributarie emerge una piena coerenza temporale tra il mancato versamento delle imposte (periodo 1998-2006) — in particolare IVA, IRAP e IRPEF — e l’insorgere della crisi economico-finanziaria (fine anni 90/inizi 2000) che ha colpito l’impresa del sig. omissis Dall’estratto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione si rileva che le posizioni debitorie riferite agli anni 2010 e successivi riguardano principalmente il mancato pagamento della contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa Geometri. Ciò trova spiegazione nel fatto che, cessata l’attività edile, il sig. omissis locali, al fine di sostenere la propria famiglia composta da quattro membri, di cui due figli. I compensi percepiti, tuttavia, erano a mala pena sufficienti a far fronte alle esigenze ordinarie del nucleo familiare e non gli consentivano di adempiere con regolarità agli oneri connessi all’attività professionale, con conseguente impossibilità — in alcune annualità — di versare la contribuzione previdenziale e l’IRPEF, parte della quale risulta successivamente iscritta a ruolo” ; ritenute condivisibili le argomentazioni dedotte dalla Liquidatrice nella relazione ex art. 276 c.c.i.i., in merito all’assenza di colpa grave, malafede e frode in capo a Carlos Alberto omissis nella

determinazione del sovraindebitamento, atteso che l’insolvenza è stata determinata da fattori esterni ed imprevedibili come la crisi che ha colpito il settore edile negli anni ’90 e 2000; rilevato che non può condividersi quanto riferito da A.d.e.r. che, a supporto dell’istanza volta ad ottenere il rigetto della domanda di esdebitazione e nel richiamare la giurisprudenza di merito (in particolare un precedente del Tribunale di Ivra) che si è pronunciata sull’esdebitazione, ha parlato di presunzione di immeritevolezza del sovraindebitato nel caso in cui il debitore ometta per più anni ed in modo continuato gli adempimenti fiscali, a discapito di un unico creditore, ossia l’erario; considerato infatti che l’art. 282, c. 2 c.c.i.i. impone al Tribunale di indagare sulle reali circostanze che hanno spinto il sovraindebitato a rimanere inadempiente alle obbligazioni di pagamento verso i creditori rimasti insoddisfatti all’esito della liquidazione controllata ed in tale indagine non possono trovare spazio presunzioni di immeritevolezza insiti nel mancato pagamento delle somme dovute ad uno o più classi creditizie; rilevato che, a ben vedere, il mancato adempimento di un debito può essere dovuto a diverse cause ed è certamente compito del Tribunale quello di distinguere i casi in cui il sovraindebitato ha omesso il pagamento negligentemente (nel qual caso verrebbe in rilievo la colpa grave) od al fine di danneggiare la posizione giuridica di uno o più creditori (nel qual caso verrebbe in rilievo la malafede o la frode), dai casi in cui il mancato pagamento è frutto di una scelta eteroimposta e dovuta a contingenze esterne, quali ad esempio la necessità di tutelare la propria sfera personale o del proprio nucleo familiare o la propria attività di impresa, specie nei casi in cui diversamente questa si indirizzerebbe irrimediabilmente verso la chiusura; considerato che, nel caso concreto, alla luce del quadro fattuale sopra tratteggiato, deve ritenersi esclusa la configurazione di colpa grave, malafede o frode in capo a Carlos Alberto omissis nella determinazione del sovraindebitamento, atteso che l’istante, in presenza di una scarsissima disponibilità di liquidità (circostanza questa dimostrata dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla Liquidatrice e di cui si è già dato conto), negli anni in cui ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali (ossia quelli a cavallo fra la prima e la seconda metà degli anni 2000) ha preferito adempiere ai debiti nei confronti di fornitori ed altri creditori dell’impresa, tentando di salvaguardare la continuità aziendale, nella speranza di evitare la chiusura dell’attività; considerato altresì che il mancato pagamento dei tributi a favore dell’erario non è dovuto ad una scelta del sovraindebitato volta a conculcare le sole pretese dell’erario, atteso che, a ben vedere, dalla relazione ex art. 276 c.c.i.i. emerge, oltre alla scarsissima liquidità del sovraindebitato, questi è rimasto inadempiente anche nei confronti di altri creditori, fra cui la Cassa Italiana di Previdenza ed assistenza dei geometri, il Collegio provinciale geometri (debiti maturati nel periodo 2017-2021) e l’Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (per il periodo 1997-2004, per lo più coincidente con il periodo in cui il sovraindebitato non ha versato le imposte); ritenuto, pertanto, che debba certamente escludersi che possa parlarsi di malafede o frode, ma che deve altresì escludersi la configurabilità della colpa grave, in quanto non appare configurata alcuna forma di negligenza, imprudenza od imperizia grave nella condotta dell’imprenditore che, nel tentare di evitare la chiusura della sua attività di impresa, destina le poche finanze residue a favore delle richieste creditizie più urgenti, da soddisfare al fine di permettere la prosecuzione dell’attività aziendale; ritenuto pertanto possibile accogliere l’istanza avanzata da Carlos Alberto omissis concedendogli il beneficio dell’esdebitazione;

P.Q.M.

Dichiara inesigibili nei confronti di Carlos Alberto omissis omissis , i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti; specifica, ai sensi dell’art. 278, c. 2 c.c.i.i. che nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado; manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed alla Liquidatrice; dispone che il presente decreto ed il ricorso introduttivo siano comunicati a mezzo p.e.c., a cura della Liquidatrice, a tutti i creditori ammessi al passivo ed al debitore, con la precisazione che il presente decreto potrà essere reclamato ai sensi dell’art. 124 c.c.i.i. entro il termine di 30 giorni. Urbino, 9 dicembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone