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Giurisprudenza su art. 283 CCII

Decreto di esdebitazione del debitore incapiente con accertamento dell'assenza di utilità anche in prospettiva

Trib. Bari, sez. crisi d’impresa (decreto)

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

N. R.G. 3/2026

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione Crisi d’Impresa e dell’insolvenza DECRETO DI ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE EX ART. 283 CCII

Il Giudice Delegato, dott. Angelo Farina,

letto il ricorso per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 283 CCII (D.Lgs. 14/2019) depositato in data 26.02.2026 da FEDERICO PESCE;

letta la relazione particolareggiata depositata dal gestore della crisi dott. Maurizio Bitetto nominato dall’OCC presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari con provvedimento del 18.03.2025;

letto il deposito integrativo del 24.06.2026 avvenuto a seguito di decreto del 09.06.2026;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

ha emesso il seguente

DECRETO

Il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione del debitore incapiente, ai sensi dell’art. 283 CCII, premettendo:

- di versare in condizione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante

squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili per farvi fronte; - di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al Codice

della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza né a quelli della previgente L. n. 3/2012, e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis dell’anzidetta legge; - di non essere proprietario di alcun bene immobile; - che non risulta a suo carico alcun procedimento penale; Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva che l’istituto premiale disciplinato dall’art. 283 CCII, in continuità con quello previsto dall’art. 14-quaterdecies L. 3/2012, è stato introdotto in favore del debitore persona fisica meritevole che risulti privo di sostanze da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Diversamente dalle altre procedure di composizione della crisi, l’effetto esdebitativo opera non già quale conseguenza di una procedura concorsuale, ma come “beneficio” di carattere eccezionale accordato al debitore, direttamente ricollegato a due condizioni: la prima è la meritevolezza del debitore che deve essere valutata dal giudice verificando l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni che hanno

determinato il sovraindebitamento; la seconda è costituita dal fatto che il ricorrente non sia in grado di offrire alcunché ai propri creditori nemmeno in prospettiva futura.

Con riferimento al primo requisito, ossia la meritevolezza, non risulta che il debitore abbia assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell’impossibilità di adempierle, né che abbia tenuto condotte in frode ai propri creditori.

Quanto al secondo requisito, dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata depositata dall’esperto nominato dall’OCC, si evince che l’istante non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri, nemmeno in prospettiva futura. Va infatti rilevato che:

- la debitoria complessiva assoggettabile alla presente procedura ammonta a € 47.860,69 e

risulta costituita prevalentemente da debiti verso istituti di credito; - il ricorrente è altresì debitore per € 18.900,00 nei confronti dell’ex coniuge; stante la natura

alimentare di tale obbligazione, il ricorrente rimarrà obbligato per tale importo e per gli importi successivi da corrispondere alla ex moglie; - l’istante non ha un patrimonio né un reddito tale da realizzare un surplus da poter offrire

per il soddisfacimento dei propri creditori; - il debitore è pensionato con reddito medio disponibile negli ultimi tre anni pari a € 1.411,10

e sostiene spese per il mantenimento del nucleo familiare, composto dallo stesso e dalla figlia affetta da disabilità, pari a € 1.350,00; le ragioni dell'impossibilità a far fronte ai propri debiti sono riconducibili in primo luogo agli effetti economici derivanti dal divorzio e alle conseguenti esigenze di sostentamento, assistenza ai familiari e alle spese mediche della figlia disabile e alle conseguenti difficoltà economiche aggravate dalle proprie condizioni di salute. Sussistono quindi entrambi i requisiti richiesti dalla legge per concedere il provvedimento premiale richiesto, non avendo l’istante beneficiato prima dell’esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso per esdebitazione ex art. 283 CCII e concede a FEDERICO PESCE l’esdebitazione rispetto ai crediti vantati nei suoi confronti di cui in premessa;

- dispone che il debitore, tramite il Gestore dell’OCC, presenti (a pena di revoca del beneficio, solo ove positiva) per i prossimi tre anni dal deposito del presente decreto la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 283 CCII e cioè indicando se sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento (non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati), diversamente la dichiarazione annuale sarà negativa;

- dispone che il presente decreto sia comunicato al debitore dalla Cancelleria ed ai creditori indicati nel predetto elenco dal Gestore dell’OCC;

- avverte i creditori che possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Bari per la durata di giorni 30, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza, onerando il soggetto preposto alla pubblicazione di verificare il rispetto delle disposte cautele;

- dispone che il Gestore dell’OCC dia prova dell’avvenuta comunicazione ai creditori entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto mediante deposito delle stesse nel fascicolo telematico;

- dispone che il Gestore dell’OCC, nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività del deposito della predetta dichiarazione annuale, potendo essere a lui richiesto dal Giudice di compiere le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 283 CCII;

- rappresenta che decorsi tre anni dal deposito del presente decreto (in assenza di opposizioni dei creditori accolte in via definitiva) sarà dichiarata la chiusura della procedura.

Si comunichi a cura della Cancelleria e al dott. Maurizio Bitetto nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 18.08.2026

Il Giudice

Dott. Angelo Farina