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Giurisprudenza su art. 283 CCII

Esdebitazione concessa a lavoratrice dipendente priva di patrimonio e di utilità offribili ai creditori

Trib. Bologna, RG 11/2023 (decreto)

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

N. R.G. 11/2023 (EDI)

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, letto il ricorso per l’ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCI, depositato in data 29/9/2023 nell’interesse di omissis letta la relazione redatta ai sensi dell’art. 283, IV comma CCI dal professionista delegato dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l’ODCEC di Bologna, omissis esaminata la documentazione allegata; rilevato che la ricorrente ha depositato relazione integrativa dell’OCC come richiesto dal giudice, fornendo il (positivo) riscontro di valutazione del merito creditizio in ordine al finanziamento chirografario di BNL;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi del combinato disposto dell’art. 283 comma III e dell’art. 27 comma II lett. b) CCI in quanto la ricorrente è residente nel relativo circondario;

OSSERVATO CHE • con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato

introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della Esdebitazione del debitore incapiente, oggi compiutamente disciplinato dall’art. 283 CCI, a cui può accedere, per una sola volta, il “ debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, con l’obbligo “di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento ”; • l’odierna ricorrente ha fornito l’elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti

gli elementi richiesti dal comma III dell’art. 283 CCI, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del

proprio nucleo familiare; • nella domanda e nella relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi sono

state descritte sia le cause dell’indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, nonché l’esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l’attestazione di

inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; • il nucleo familiare della ricorrente si compone, oltre a lei, della figlia maggiorenne (nata nel 1995) e

la sua unica fonte di sostentamento è scaturente dalla retribuzione percepita in qualità di

dipendente part time con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.125,20 per 13 mensilità; • la ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risulta priva di qualsiasi patrimonio

economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare (l’autovettura di proprietà è vetusta – immatricolata nel 2006 – di scarso valore e necessaria per raggiungere il posto di lavoro e per le esigenze di vita); • da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che le ragioni che hanno

generato e determinato la situazione di sovraindebitamento dell’istante sono riconducibili all’incapacità di regolare adempimento delle obbligazioni nell’attività imprenditoriale, svolta fino a tutto il 2022, per ragioni legate a serie e comprovate problematiche di salute proprie e della figlia e alla cessazione dell’attività (nel momento in cui ne era ripresa la redditività anche per un miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente) per risoluzione del contratto di affitto d’azienda da parte del titolare; • a norma del comma 7 dell’art. 283 CCI il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la

meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l’assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella

formazione dell’indebitamento: dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata emerge che sulla formazione del debito ha sicuramento inciso, in maniera preponderante, la difficoltà di svolgimento di attività imprenditoriale a tempo pieno e con sufficiente remuneratività in presenza di patologie proprie (in relazione alle quali la ricorrente ha anche ottenuto il riconoscimento di parziale invalidità civile) e della necessità di assistenza dei propri familiari, il tutto in concomitanza con la pandemia da Covid-19; risulta poi che i debiti tributari derivanti da un accertamento siano stati estinti mediante accesso a un finanziamento chirografario che ora la debitrice non è più in grado di sostenere a causa della propria mutata situazione reddituale; può quindi ritenersi che non vi siano stati elementi di colpa rilevante (né tantomeno mala fede o frode) che hanno causato la situazione debitoria (peraltro di modesta entità); • come precedentemente descritto, la debitrice è sostanzialmente priva di qualsiasi patrimonio

economicamente significativo – sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare: in questa sede ad assumere valore determinante è il riscontro – allo stato positivamente acquisito – che il sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all’attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo quadriennio), quale presupposto oggettivo che distingue

l’esdebitazione dell’incapiente rispetto all’ordinaria Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), pur ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali; • la ricorrente è persona fisica, la sua attività imprenditoriale è cessata oggi da oltre un anno e non ha,

né aveva, i requisiti per essere sottoposta alle procedure riservate agli imprenditori commerciali;

non ha in precedenza beneficiato dell’esdebitazione; non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, che ella possa offrire ai creditori, poiché il reddito mensile su cui può fare affidamento è appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari del suo nucleo familiare; non risulta che la stessa abbia assunto senza la dovuta diligenza debiti in maniera sproporzionata

rispetto alla propria capacità economica, sicché è da considerare anche meritevole; • può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati espositi nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode; • alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti della ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori; P.Q.M. visto l’art. 283 CCI, 1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di omissis C.F. omissis omissis del ricorso (29/9/2023); 2. dispone che al 31 gennaio di ciascuno dei prossimi quattro anni la ricorrente depositi tramite l’OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della

Crisi, con riserva di disporne la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all’eventuale sopravvenienza di “utilità rilevanti” da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l’obbligo del suddetto sovraindebitato di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte della debitrice dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dai Gestori della Crisi; 3. invita il debitore – nel caso in cui sopravvengono utilità – ad informare prontamente il Gestore della Crisi; 4. dispone che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – al debitore e a tutti creditori (compreso il Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96, e per esso a Mediocredito Centrale), a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento; 5. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) relazione contenente la

documentazione dell’avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari, per consentire al giudice di provvedere alla conferma del decreto; 6. si riserva di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate.

Si comunichi alla ricorrente e all’OCC. Bologna, 28 gennaio 2024

Il Giudice Alessandra Mirabelli