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Giurisprudenza su art. 283 CCII

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente quale procedura alternativa alla liquidazione controllata ex artt. 268 ss.

Trib. Gela

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

R.G. n. 1/2025

Tribunale Ordinario di Gela

S EZIONE F ALLIMENTARE U FFICIO DI G ELA

DECRETO

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi,

considerata la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283, d.lgs. n. 14/2019,

succ.modif., recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (CCIII), depositata il 4.8.2025

da (c.f. ), con l’assistenza dell’O.C.C. “I Diritti del

Debitore Segretariato Sociale di Gela” e con il ministero dell’avv. omissis

ritenuto che la valutazione di “incapienza” ex art. 283, commi 1 e 2, CCII, va condotta in via di

interpretazione sistematica con l’art. 268, comma 3, CCII, per cui l’esdebitazione del sovraindebitato

incapiente ex art. 283 CCII va intesa come procedura alternativa alla liquidazione controllata del

sovraindebitato ex artt. 268 ss. CCII (cfr. Trib. Ferrara, 10.3.2025);

ritenuto in particolare , sulla base della documentazione ex art. 283, comma 3, CCII, e della

relazione dell’O.C.C. ex art. 283, commi 4 e 5, CCII, allegati alla domanda ex art. 283, comma 3,

CCII, che:

-- l’istante è una persona fisica “ incapiente ” ex art. 283, commi 1 e 2, CCII in quanto, come accertato

dall’O.C.C., a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a euro 57.723,41 (al netto del

compenso dell’O.C.C. ex art. 283, comma 6, CCII), non è titolare di beni immobili, è titolare di un

bene mobile registrato del valore stimato esiguo di euro 600,00 e ha un reddito annuo disponibile pari

alla somma esigua di euro 1.569,90 calcolata come differenza tra il suo reddito medio annuo di euro

16. 793,00 percepito a titolo di indennità di disoccupazione, ed il suo fabbisogno familiare annuo di

euro 15.223,10 calcolato in base ai parametri ex art. 283, comma 2, CCII, per cui non dispone di un

attivo destinabile al soddisfacimento dei creditori, che come tale giustificherebbe in via alternativa

l’apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, come desumibile

dall’attestazione dell’O.C.C. richiesta ex art. 268, comma 3, CCII, tenuto conto che l’attivo esiguo

disponibile nel caso di specie sarebbe al più sufficiente al pagamento delle spese della procedura di

liquidazione controllata in prededuzione ex art. 6, comma 1, lett. a) e d), CCII;

-- l’istante è “ meritevole ” ex art. 283, comma 7, CCII, di accedere al beneficio dell’esdebitazione, in

quanto non risulta che abbia compiuto atti in frode ai creditori, né che abbia determinato il suo stato di

indebitamento con dolo o colpa grave, tenuto conto che la sua incapienza è stata determinata dal

decesso del coniuge con conseguente contrazione del reddito familiare;

-- il beneficio dell’esdebitazione ex art. 283, comma 7, CCII, può essere concesso una volta e

comunque resta fermo l’obbligo dell’istante di pagamento dei debiti, qualora nei prossimi 3 anni dal

deposito del presente decreto sopravvengano utilità ulteriori, diverse dai finanziamenti, rispetto a

quelle di cui dispone allo stato come sopra precisate;

P.Q.M.

visto l’art. 283 CCII;

concede a (c.f. ) il beneficio dell’esdebitazione del

sovraindebitato incapiente;

avverte il debitore che tale beneficio può essere concesso una sola volta e che, a pena di revoca del

beneficio, nei prossimi 3 anni dal deposito del presente decreto, deve sia depositare nel presente

fascicolo telematico, sia trasmettere all’O.C.C. la sua dichiarazione annuale dei redditi nel rispetto del

termine previsto dalle norme tributarie per la sua presentazione, evidenziando con nota allegata se ha

percepito utilità ulteriori, diverse dai finanziamenti, rispetto a quelle di cui dispone allo stato come

precisate in parte motiva;

dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura dell’O.C.C., ai creditori, i quali hanno facoltà

di proporre reclamo ex art. 124 CCII nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, con onere

dell’O.C.C. di dare prova delle comunicazioni effettuate nel fascicolo telematico;

dispone che l’O.C.C. nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività

della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi del debitore e riferisca al Giudice ogni anno

entro il 31 gennaio, accertando se il debitore ha percepito o meno utilità ulteriori, diverse dai

finanziamenti, rispetto a quelle di cui dispone allo stato come precisate in parte motiva, ed in caso

affermativo, chiedendo al Giudice l’autorizzazione per comunicarlo ai creditori, affinchè essi possano

iniziare azioni esecutive e cautelari su tali utilità.

Si comunichi, a cura della cancelleria, al debitore e all’O.C.C. per gli incombenti di cui in dispositivo.

Gela, 23/09/2025

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi