Giurisprudenza su art. 283 CCII
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente quale procedura alternativa alla liquidazione controllata ex artt. 268 ss.
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Testo integrale della decisione
R.G. n. 1/2025
Tribunale Ordinario di Gela
S EZIONE F ALLIMENTARE U FFICIO DI G ELA
DECRETO
Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi,
considerata la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283, d.lgs. n. 14/2019,
succ.modif., recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (CCIII), depositata il 4.8.2025
da (c.f. ), con l’assistenza dell’O.C.C. “I Diritti del
Debitore Segretariato Sociale di Gela” e con il ministero dell’avv. omissis
ritenuto che la valutazione di “incapienza” ex art. 283, commi 1 e 2, CCII, va condotta in via di
interpretazione sistematica con l’art. 268, comma 3, CCII, per cui l’esdebitazione del sovraindebitato
incapiente ex art. 283 CCII va intesa come procedura alternativa alla liquidazione controllata del
sovraindebitato ex artt. 268 ss. CCII (cfr. Trib. Ferrara, 10.3.2025);
ritenuto in particolare , sulla base della documentazione ex art. 283, comma 3, CCII, e della
relazione dell’O.C.C. ex art. 283, commi 4 e 5, CCII, allegati alla domanda ex art. 283, comma 3,
CCII, che:
-- l’istante è una persona fisica “ incapiente ” ex art. 283, commi 1 e 2, CCII in quanto, come accertato
dall’O.C.C., a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a euro 57.723,41 (al netto del
compenso dell’O.C.C. ex art. 283, comma 6, CCII), non è titolare di beni immobili, è titolare di un
bene mobile registrato del valore stimato esiguo di euro 600,00 e ha un reddito annuo disponibile pari
alla somma esigua di euro 1.569,90 calcolata come differenza tra il suo reddito medio annuo di euro
16. 793,00 percepito a titolo di indennità di disoccupazione, ed il suo fabbisogno familiare annuo di
euro 15.223,10 calcolato in base ai parametri ex art. 283, comma 2, CCII, per cui non dispone di un
attivo destinabile al soddisfacimento dei creditori, che come tale giustificherebbe in via alternativa
l’apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, come desumibile
dall’attestazione dell’O.C.C. richiesta ex art. 268, comma 3, CCII, tenuto conto che l’attivo esiguo
disponibile nel caso di specie sarebbe al più sufficiente al pagamento delle spese della procedura di
liquidazione controllata in prededuzione ex art. 6, comma 1, lett. a) e d), CCII;
-- l’istante è “ meritevole ” ex art. 283, comma 7, CCII, di accedere al beneficio dell’esdebitazione, in
quanto non risulta che abbia compiuto atti in frode ai creditori, né che abbia determinato il suo stato di
indebitamento con dolo o colpa grave, tenuto conto che la sua incapienza è stata determinata dal
decesso del coniuge con conseguente contrazione del reddito familiare;
-- il beneficio dell’esdebitazione ex art. 283, comma 7, CCII, può essere concesso una volta e
comunque resta fermo l’obbligo dell’istante di pagamento dei debiti, qualora nei prossimi 3 anni dal
deposito del presente decreto sopravvengano utilità ulteriori, diverse dai finanziamenti, rispetto a
quelle di cui dispone allo stato come sopra precisate;
P.Q.M.
visto l’art. 283 CCII;
concede a (c.f. ) il beneficio dell’esdebitazione del
sovraindebitato incapiente;
avverte il debitore che tale beneficio può essere concesso una sola volta e che, a pena di revoca del
beneficio, nei prossimi 3 anni dal deposito del presente decreto, deve sia depositare nel presente
fascicolo telematico, sia trasmettere all’O.C.C. la sua dichiarazione annuale dei redditi nel rispetto del
termine previsto dalle norme tributarie per la sua presentazione, evidenziando con nota allegata se ha
percepito utilità ulteriori, diverse dai finanziamenti, rispetto a quelle di cui dispone allo stato come
precisate in parte motiva;
dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura dell’O.C.C., ai creditori, i quali hanno facoltà
di proporre reclamo ex art. 124 CCII nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, con onere
dell’O.C.C. di dare prova delle comunicazioni effettuate nel fascicolo telematico;
dispone che l’O.C.C. nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività
della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi del debitore e riferisca al Giudice ogni anno
entro il 31 gennaio, accertando se il debitore ha percepito o meno utilità ulteriori, diverse dai
finanziamenti, rispetto a quelle di cui dispone allo stato come precisate in parte motiva, ed in caso
affermativo, chiedendo al Giudice l’autorizzazione per comunicarlo ai creditori, affinchè essi possano
iniziare azioni esecutive e cautelari su tali utilità.
Si comunichi, a cura della cancelleria, al debitore e all’O.C.C. per gli incombenti di cui in dispositivo.
Gela, 23/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Sgroi
