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Giurisprudenza su art. 283 CCII

Decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente con esposizione debitoria prevalentemente erariale

Trib. Milano, sez. II civ., RG 747/2024 (decreto)

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

N. R.G. 747/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d’impresa

IL GIUDICE DESIGNATO

Ha pronunciato il seguente DECRETO DI ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

EX ART.283 CCII Nel procedimento n. promosso da , (C.F: ), coadiuvato dall’OCC delle Camere di Commercio di Como - Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Varese, in persona del gestore , Con memoria del 27.11.2024 , nato a , residente in , ha chiesto la concessione del beneficio della “esdebitazione del sovraindebitato incapiente” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 283 CCII, esponendo che:

• in data 20.02.2024 il era stato nominato dall’OCC prescelto quale professionista incaricato per valutare l’ammissibilità della proposta di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII; • con ricorso depositato il 05.06.2024 il aveva inizialmente introdotto domanda ex artt. 268 e ss. CCII; • con provvedimento del 12.8.2024 il Giudice designato aveva invitato il ricorrente a

provvedere ad alcune integrazioni e chiarimenti e fissato udienza per la comparizione delle parti al 30.10.2024; • era entrato in vigore, medio tempore, il D. Lgs. 13.9.2024 n.136/2024 rimodulando, anche

con riferimento alle procedure pendenti, i presupposti d’accesso alla procedura di “esdebitazione del sovraindebitato incapiente” ex art. 283 CCII; il debitore, pertanto, ha chiesto termine per modificare la domanda e introdurre detta procedura, integrando altresì la relazione dell’OCC; • concesso il termine richiesto, con la memoria integrativa del 27.11.2024 l’odierno istante ha

formulato istanza di ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente sussistendone i requisiti di legge. Tanto premesso, osserva, innanzi tutto, il giudice adito, con riferimento alla documentazione dimessa, che sono stati forniti l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute, l’elenco delle azioni giudiziali esperite da terzi, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione degli stipendi e di tutte le altre entrate; unitamente alla relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi avente ad oggetto l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di

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adempiere le obbligazioni assunte, l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori nonché la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Quanto alle cause dell’indebitamento, emerge dagli atti che le difficoltà economiche del ricorrete derivano dalla crisi che ha colpito la ditta individuale “ ”, avviata con l’allora moglie , operante nell’ambito del catering a domicilio per alberghi e ricevimenti nella provincia romagnola di Rimini, a partire dal 2009 e sino al 2015. La ditta individuale negli anni successivi al 2012, nonostante cospicui investimenti, ha subito una significativa riduzione degli incassi, tanto da comportare per il , nell’anno 2014 la perdita della casa familiare, la separazione dalla moglie e l’anno successivo, la cessazione dell’attività d’impresa. Conclusa l’esperienza imprenditoriale, l’istante sino al 2018 ha svolto attività lavorativa non stabile e solo dal 2018 è occupato come cameriere, con contratto a tempo indeterminato, presso il ristorante

di ed è in grado di produrre un reddito netto pari a circa € 15.000,00 annui. L’esposizione debitoria è relativa, prevalentemente, a debiti nei confronti dell’Erario e degli istituti finanziari, ed è pari a complessivi € 281.862,91. L’attuale nucleo familiare del è composto solo dallo stesso. L’istante è divorziato e con la ex moglie vivono i tre figli, (nata il ), (nato il ) e (nata il ). Le spese di mantenimento, sono rappresentate in circa €22.000,00 comprensive dell’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’ex coniuge in forza della sentenza di separazione, e delle spese familiari relative agli oneri scolastici e vari dei suoi 3 figli cui partecipa come può. Emerge come evidente, anche dalla relazione dell’OCC, come ad oggi il non sia titolare di alcun attivo da destinare ai propri creditori, neanche in chiave prospettica, tenuto conto dei criteri indicati dal novellato art.283 comma 2 CCII. La situazione di indebitamento in cui versa deriva essenzialmente dall’esito negativo dell’attività della ditta individuale “ ”, e non emerge essere conseguenza di atti di frode ovvero di un comportamento colposo e/o doloso del debitore in danno ai creditori. E’ vero che l’indebitamento riscontrato ha per lo più natura erariale, ma le difficoltà che il debitore si è trovato ad affrontare sono state del tutto gravi ed imprevedibili. In particolare, emerge dagli atti che nel 2012 il ha aperto un ristorante all’interno del Palazzetto dello Sport di Riccione, investendovi molte risorse, al fine di offrire un servizio per congressi e manifestazioni sportive e non. Purtroppo, tuttavia, per scelta del Comune di Rimini, tutti gli eventi in quegli anni sono stati dirottati al Palacongressi di Riccione, lasciando inutilizzato il Palazzetto dello Sport, e non consentendo al di rientrare dagli investimenti e far fronte all’indebitamento determinatosi. In assenza di risorse, dopo poco queste vicende, l’attività è cessata e, faticosamente, il ricorrente si è ricollocato come cameriere in un ristorante milanese. La natura dell’indebitamento, determinata dagli eventi descritti, non inficia la meritevolezza del debitore, essendo le vicende occorse esiziali per l’attività d’impresa ed impronosticabili per il debitore, tanto da giustificare l’impotenza finanziaria che ne è conseguita. Tutto questo considerato, rilevato che mai prima d’ora ha fatto accesso a questa procedura, deve affermarsi che lo stesso è persona fisica meritevole non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

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P.Q.M. Visto l’art.283 CCII,

DICHIARA inesigibili nei confronti del debitore (C.F: ), nato a , residente in i debiti maturati; ORDINA al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 23.12.2025, 23.12.2026, 23.12.2027, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall’ultima dichiarazione, (sia positiva che negativa) e di depositarla a mani dell’OCC, il quale dovrà ogni anno accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2 dell’art. 283 CCII che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; si comunichi al debitore, all’OCC e ai creditori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 283 comma 8 CCII. Milano, 23 dicembre 2024 Il GIUDICE DELEGATO

dott.ssa Laura De Simone

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