Giurisprudenza su art. 283 CCII
Decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente con applicazione dell'art. 283 novellato dal D.Lgs. 136/2024
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
N. R.G. 2/2025 (EDI)
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice, letto il ricorso per l’ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato
incapiente ex art. 283 CCII, depositato in data 10.06.2025 nell’interesse di omissis
omissis , elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381,
presso lo studio dell’Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che lo rappresenta e lo
assiste, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Antonia Maria Cuccurullo (C.F.
CCCNNM95H45F839J);
richiamato il decreto del 08.09.2025;
lette le relazioni redatte ai sensi dell’art. 283, IV comma CCII dal professionista delegato
dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l’ODCEC del Comune di
Somma Vesuviana Avv. Angela Ambrosio;
esaminata la documentazione allegata
OSSERVA QUANTO SEGUE
In via preliminare sussiste la competenza del Tribunale di Nola, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 283 comma III e dell’art. 27 comma II lett. b) CCII, in quanto il ricorrente risiede nel
circondario del Tribunale di Nola.
In diritto, va osservato che l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, introdotto nel nostro
ordinamento con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è
oggi compiutamente disciplinato dall’art. 283 CCII, entrano in vigore in data 15.07.2022 e di recente
oggetto di un ulteriore correttivo ad opera del d. lgs. n. 136/2024 in vigore dal 28.09.2024.
Ai sensi dell’art. 283 CCII novellato “ Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere
all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di
cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a
quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono
considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. Ricorre
il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito
che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento
suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per
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un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza
dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 ”.
Dal disposto normativo si evince che il destinatario del beneficio può essere un debitore, esclusi gli
imprenditori individuali sopra soglia, che sia persona fisica, con esclusione quindi dell’accesso al
beneficio per le persone giuridiche, che sia meritevole e incapiente.
In relazione al requisito della meritevolezza richiesto ai fini dell’accesso al beneficio, il comma 7
dell’art. 283 CCII chiarisce che al fine di compiere la relativa valutazione il giudice, “assunte le
informazioni ritenute utili”, verifica “l’as senza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave
nella formazione dell’indebitamento” : appare chiaro come, diversamente dalla “meritevolezza” come
declinata nella legge n. 3/2012, attualmente e conformemente alla declinazione del requisito
nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, ricorre un’attenuazione del rigore del precedente
regime, ove l’accesso al piano del consumatore e la concessione del beneficio potevano essere
impedite dalla colpa, anche lieve, del debitore. Al contrario, all’attualità, deve concludersi per la
sussistenza del requisito, ogni qual volta venga riscontrata l’assenza di atti in frode o la mancanza di
solo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento: rilevano ai fini della valutazione del
presupposto soggettivo della colpa grave i parametri delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata nell'assumere obbligazioni, riferiti alla fase di formazione dell’indebitamento, mentre il
compimento di atti di frode o il dolo (id est assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli
adempiere) rende il debitore immeritevole del beneficio, a prescindere da ogni indagine sulle
motivazioni o sulle circostanze che lo hanno indotto ad assumere l’obbligazione.
Pertanto, ai fini della valutazione del requisito indicato, la mera condizione di eccessiva esposizione
debitoria, in quanto tale, non costituisce causa ostativa all’accesso alla procedura, dovendosi piuttosto
procedere ad un vaglio delle cause che hanno determinato l’indebitamento e del grado di
rimproverabilità delle stesse, circoscrivendo l’inammissibilità alle sole condotte caratterizzate da un
grado elevato di negligenza o da intenti fraudolenti.
Infatti, la mera condizione di sovraindebitamento — ancorché grave — non costituisce di per sé causa
ostativa, essendo necessario accertare in concreto le cause dell’indebitamento e il grado di colpa
eventualmente ascrivibile al debitore nella genesi dello stesso: l’esclusione fondata sulla colpa grave
impone una valutazione della condotta secondo un parametro che si discosta da quello ordinario
dell’homo eiusdem condicionis et professionis, tipico del giudizio civilistico di colpa ex art. 1176 c.c.
(come anche nell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.); il riferimento normativo, infatti, comporta
l’adozione di un criterio ridotto di diligenza, vale a dire quello della minima diligenza esigibile anche
da soggetti mediamente accorti o scarsamente consapevoli, secondo un approccio non punitivo ma di
ragionevolezza sociale.
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Risulta, pertanto, coerente ritenere che l’accesso alla procedura possa essere riconosciuto non solo ai
debitori persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni in maniera prudente e ragionevole, salvo
poi trovarsi nell’impossibilità sopravvenuta di adempiere per effetto di eventi eccezionali o
imprevedibili (cd. shock esogeno, come licenziamenti, malattie invalidanti, crisi congiunturali
settoriali, etc.), ma anche a quei soggetti che, pur avendo assunto obbligazioni senza un’adeguata
ponderazione della propria capacità restitutiva, lo abbiano fatto sotto la spinta di condizionamenti
esterni o per necessità oggettive, e comunque senza totale irragionevolezza nella condotta (cd.
sovraindebitamento indotto o necessitato). La valutazione del requisito soggettivo deve essere globale
e contestualizzata, richiedendo un apprezzamento ponderato della condotta del debitore nella sua
interezza; tale giudizio deve fondarsi sulla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi,
sugli atti e sui riscontri istruttori, e tener conto di una pluralità di elementi, tra i quali, a titolo
esemplificativo: l’entità del passivo contratto in rapporto alla situazione reddituale e patrimoniale.
l’eventuale reiterazione di condotte imprudenti o azzardate; la destinazione delle risorse ottenute
tramite il ricorso al credito, valutando se siano state impiegate per spese voluttuarie o per esigenze
primarie e familiari, le modalità e la progressione nell’adempimento delle obbligazioni assunte, la
gestione complessiva delle risorse nel tempo e, infine, l’eventuale affidamento ragionevole riposto
nelle valutazioni di merito creditizio effettuate da soggetti qualificati (banche, finanziarie,
consulenti), come previsto dall’art. 283, comma 5, CCII, disposizione che valorizza il comportamento
del debitore che abbia fatto affidamento su valutazioni professionali, anche nella prospettiva del
principio di buona fede oggettiva;
Con riguardo, invece, al requisito oggettivo dell’incapienza del debitore, l’art. 283 commi 1 e 2 CCII
novellati, definiscono incapiente il debitore che “ non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura ”, chiarendo che ricorre l’indicato presupposto
“ anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di
produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non
superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al
numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 ”: la valutazione dell’incapienza del
debitore, come appare chiaro, deve essere svolta non solo all’attualità, ma anche e soprattutto in una
prospettiva futura; le utilità, la cui assenza è richiesta ai fini della concessione del beneficio, ed il cui
sopravvenire nei successivi tre anni determina, a date condizioni, la persistenza dell’obbligo di
pagamento, potranno consistere in beni, mobili o immobili, in crediti, anche futuri, nei vantaggi che
possono conseguire al proficuo esercizio di azioni; ne restano, invece, esclusi i finanziamenti, per
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espressa previsione del comma 1 dell’art. 283, in ragione degli obblighi restitutori che conseguono
alla loro concessione.
A differenza della disposizione anteriore al c.d. correttivo ter del settembre dell’anno 2024, il
legislatore ha specificato le modalità di valutazione dell’incapienza, soprattutto in presenza, in capo
al debitore, della titolarità di redditi, quest’ultima di per sé non ostativa alla concessione del beneficio,
specificando che deve considerarsi incapiente anche il debitore titolare di un reddito che, al netto
delle spese di produzione del reddito e di mantenimento, da calcolarsi su base annua, non sia in grado
di fruire di somme di denaro o beni di importo e/o valore superiore all’assegno sociale, aumentato
della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo
familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.
Tale disposizione, nella sua attuale formulazione, stabilisce una soglia reddituale al di sotto della
quale l’incapienza sussiste ex lege, la quale corrisponde “all’assegno sociale aumentato della metà
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala
di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159”, di talchè è senz’altro ammesso alla procedura il debitore che disponga di un reddito
inferiore alla soglia indicata; in presenza di redditi maggiori, per contro, spetta, al giudice
valutare , caso per caso e con congrua motivazione, anche in considerazione delle condizioni
personali del ricorrente e del contributo stabile offerto da altri conviventi, se ed in che misura elevare
la soglia reddituale che consente l’accesso alla procedura, ove ritenga che il surplus sia comunque
occorrente al mantenimento del debitore e del nucleo familiare (cfr. in tal senso Tribunale Avellino
9 gennaio 2025).
Tale disposizione, peraltro, ad avviso dei primi commentatori, va correttamente e non letteralmente
interpretata, pena il rischio di considerare “ incapiente e potenziale beneficiario della esdebitazione
il debitore che, in realtà, ha eccedenze di reddito, rispetto a quanto occorrente per il mantenimento
suo e della sua famiglia, destinabili ai creditori nell’ambito di una procedura di liquidazione
controllata ” (Tribunale Ferrara, 05 Novembre 2024. Pres., est. Ghedini); pertanto ed in quest’ottica
“ un’interpretazione sistematica e non letterale del secondo comma dell’art. 283 CCII, dunque,
conduce a ritenere che il giudice dovrà di volta in volta, previa identificazione della somma
necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia avendo riguardo alle necessità
specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, valutare se il debitore sia in grado di offrire
qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della liquidazione
controllata: con ciò rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di
non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse ”
(Tribunale di Ferrara cit.).
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Tanto premesso in punto di diritto, il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto:
1) il ricorrente ha fornito l’elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli
elementi richiesti dal comma III dell’art. 283 CCII, allegando copia delle dichiarazioni dei
redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del
patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate
proprie e del proprio nucleo familiare;
2) nella domanda e nella relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi
sono state descritte sia le cause dell’indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore
nell’assumere le obbligazioni, nonché l’esposizione delle ragioni della sua incapacità ad
adempiere, l’attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione
sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della
domanda;
3) il nucleo familiare dei debitori si compone del ricorrente e del coniuge, priva di reddito;
4) le uniche fonti di sostentamento sono costituite dal reddito di lavoro dipendente del sig.
omissis
5) il ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risultano priva di qualsiasi patrimonio
economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare : in relazione ai beni mobili
registrati il gestore della crisi ha riferito che “ Dalla visura PRA il signor omissis risulta
omissis
omissis Il veicolo omissis
omissis
rottamazione in data 09.04.2025 in allegato al ricorso). Il veicolo omissis immatricolato
omissis ha
dichiarato in merito che il veicolo non viene utilizzato, infatti lo stesso è privo di copertura
assicurativa. Infine, circa il motoveicolo omissis
omissis ha dichiarato in sede di interrogatorio che
lo stesso viene utilizzato per gli spostamenti familiari e lavorativi ”;
6) da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che le ragioni che hanno
generato e determinato la situazione di sovraindebitamento dell’istante sono riconducibili alle
vicende connesse alla separazione dall’ex coniuge. In particolare secondo quanto riferito da
gestore (cfr. relazione in atti) “ i motivi dell’indebitamento sono tutti da ricondursi alla
vicenda burrascosa relativa alla separazione personale con la ex moglie, sig.ra omissis
omissis , iniziata nell’anno 2010, cui ha fatto seguito il divorzio. In quell’anno, il ricorrente
ha convissuto con la madre per circa un anno e, nel 2011, ha definitivamente formalizzato la
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omissis un assegno
per il mantenimento dei figli €. 700,00 mensili. I omissis riferisce che la separazione prima
ed il divorzio poi, per la mancanza di accordi tra le parti, hanno preso il sopravvento
influenzando negativamente le vicende della sua vita, tanto che, a causa degli importi richiesti
dai professionisti per le spese legali, nonché degli assegni di mantenimento disposti in favore
dell’ex coniuge e dei figli, sempre regolarmente corrisposti, l’istante non è più riuscito ad
onorare i debiti contratti prima della separazione coniugale e, dunque, a condizioni
economiche non compromesse. Il lungo contenzioso tra gli ex coniugi, si concludeva con la
omissis , che ha riformato la sentenza di primo
grado ed ha definitivamente stabilito in capo a omissis
mantenimento ai figli di €. 800,00 mensili. In virtù della suddetta pronuncia, l’ex coniuge
omissis un precetto per la differenza di quanto stabilito dalla Corte d’Appello e
quanto già corrisposto, per circa €. 20.700,00 ”;
7) con riguardo al requisito della meritevolezza, come in precedenza declinato, dalla
documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata
emerge che sulla formazione del debito ha sicuramento inciso, in maniera preponderante, la
vicenda relativa alla separazione dall’ex coniuge che ha ridotto le disponibilità economiche
del nucleo familiare in modo consistente : infatti, secondo quanto riferito dal gestore e
documentato “ dalle informazioni raccolte in sede di incontri con il debitore, nonché dalla
documentazione agli atti può ritenersi che l’obbligo di mantenimento dei figli, pari a € 800,00
come disposto dalla sentenza di appello più volte citata oltre a € 300,00 come rateizzo
concesso per il pregresso dovuto, pesano in maniera importante sul reddito di operaio con
famiglia monoreddito, come quella del ricorrente. Pur calcolando le spese di sostentamento
al minimo per un nucleo composto da due persone, il omissis , oggettivamente, gravato
dall’obbligo di mantenimento, non presenta altro attivo per poter far fronte alle altre
obbligazioni assunte.... Risulta dalla documentazione in atti che in data 09.07.2024, Ing Bank
concedeva al omissis un prestito di € 13.000,00, il debitore in merito ha dichiarato che tali
accumulatesi nel tempo …. il finanziamento erogato da Agos nel novembre 2023, da cui deriva
omissis ha espressamente
dichiarato che si è trattata di una rinegoziazione di un prestito con estinzione di un precedente
finanziamento, e che in realtà venivano erogati circa € 17.000,00 (come si evince dall’estratto
conto novembre 2023 (agli atti). Tali importi venivano utilizzati per pagare le spese legali e
per ripianare pregresse situazioni debitorie, come dichiarato da omissis n sede di
interrogatorio ”: può, quindi , ritenersi che non vi siano stati elementi di colpa rilevante (né
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tantomeno mala fede o frode) che hanno causato la situazione debitoria pari a complessivi
euro 67.597,57;
8) con riguardo al requisito dell’incapienza patrimoniale in termini di assenza utilità, diretta o
indiretta, nemmeno in prospettiva futura, il debitore è privo di qualsiasi patrimonio
economicamente significativo – sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare: infatti, dalla
documentazione in atti emerge che il ricorrente all’attualità e secondo una previsione
attendibile per il prossimo triennio , non è in grado di fornire utilità ai creditori, in quanto, a
fronte di un reddito annuo disponibile per l’anno 2024 di circa euro 1.867,00 mensili e
dunque di euro 24.265,00 annuali, deve sostenere spese fisse e documentate per euro 2.125,00
mensili (duemilacentoventicinque/00), comprensive del pagamento dell’assegno di
mantenimento di € 800,00 mensile e dunque di euro 25.500,00 annuali, mentre le spese del
nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita vengono individuate in euro
16.491,99.
Orbene, applicando il criterio di valutazione delle utilità dirette e indirette di cui all’art. 283
comma 2 CCII il debitore non risulta in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte
le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua
famiglia, sia superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro
corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza
dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.
159, pari nella specie ad euro 16.491,99, in quanto il reddito mensile su cui può fare
affidamento non è neanche sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari del suo nucleo
familiare: infatti, come rilevato dal gestore “ dal prospetto sopraindicato risulta un reddito
eccedente le spese di mantenimento minime del nucleo familiare, pari ad € 7.773,01( cui si
perviene decurtando dal reddito annuo netto del debitore €. 1867,00 mensili x 13 mensilità-
pari ad euro 24.265,00, le spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di
vita pari ad euro 16.491,99). Tale eccedenza però è solo apparente, infatti tale importo viene
totalmente assorbito dall’assegno di mantenimento versato mensilmente dal omissis pari ad
€ 800,00, corrispondente ad € 10.400,00 annui. Pertanto, non residua alcun attivo al debitore,
anzi lo stesso presenta uno sbilancio passivo € 7.773,01 – € 10.400,00 = - € 2.626,99 ”;
9) sono state eseguite dall’OCC le valutazioni ai sensi dell’art. 283 comma 5 CCII. e dirette a
verificare l’effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all’art. 124-
bis T.U.B. (cfr. pag. 20 relazione in atti);
10) può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati
espositi nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode.
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In definitiva, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta,
con conseguente inesigibilità dei debiti dei ricorrenti anteriori al deposito del ricorso e cessazione
dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori, con esclusione delle somme
dovute in adempimento di obblighi di mantenimento e alimentari, in quanto il d.lgs. 136/24 ha
modificato l’impianto degli artt. da 278 a 281 CCII, rendendoli applicabili anche al procedimento di
esdebitazione del sovraindebitato incapiente rubricando la Sezione I del Capo X del titolo V del CCII
“Disposizioni generali in materia di esdebitazione”: ne consegue che, in applicazione dell’art. 278
comma 6 lettera a) CCII restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, ivi compresi
quelli oggetto di piano di rateizzo indicati nel ricorso e nella relazione pari ad euro 10.200,00 in favore
d omissis
P.Q.M.
visto l’art. 283 CCII,
1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di omissis
omissis , i debiti anteriori alla data di deposito del
omissis
2. dispone che al 31 gennaio di ciascuno dei prossimi tre anni i ricorrenti depositino tramite l’OCC
una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e
occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi,
con riserva di disporne la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti
conseguenti all’eventuale sopravvenienza di “utilità rilevanti” da distribuire ai creditori anteriori
stessi, tenuto conto dell’obbligo del debitore di provvedere al relativo pagamento in caso di
sopravvenienza di tali utilità entro i tre anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del
deposito da parte deldebitore dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dai Gestori della
Crisi, a pena di revoca del beneficio, ove la relazione sia positiva;
3. invita il debitore – nel caso in cui sopravvengono utilità – ad informare prontamente il Gestore
della Crisi;
4. dispone che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – al debitore e a tutti
creditori a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R.,
avvisando i creditori che possono proporre reclamo ex art 124 CCII entro trenta giorni dalla suddetta
comunicazione;
5. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme
tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) relazione contenente la documentazione
dell’avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;
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6. il Gestore della Crisi nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione,
vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al punto 2 e compie le verifiche
necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art.
283 CCII;
7. il Gestore della Crisi , laddove accerti l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa
autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e
cautelari sulle predette utilità;
8. esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti per il risarcimento
dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere
pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Si comunichi.
Nola, 23.10.2025
Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano
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