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Giurisprudenza su art. 283 CCII

Decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente con applicazione dell'art. 283 novellato dal D.Lgs. 136/2024

Trib. Nola, sez. II civ., 23 ottobre 2025·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

N. R.G. 2/2025 (EDI)

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, letto il ricorso per l’ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato

incapiente ex art. 283 CCII, depositato in data 10.06.2025 nell’interesse di omissis

omissis , elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381,

presso lo studio dell’Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che lo rappresenta e lo

assiste, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Antonia Maria Cuccurullo (C.F.

CCCNNM95H45F839J);

richiamato il decreto del 08.09.2025;

lette le relazioni redatte ai sensi dell’art. 283, IV comma CCII dal professionista delegato

dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l’ODCEC del Comune di

Somma Vesuviana Avv. Angela Ambrosio;

esaminata la documentazione allegata

OSSERVA QUANTO SEGUE

In via preliminare sussiste la competenza del Tribunale di Nola, ai sensi del combinato disposto

dell’art. 283 comma III e dell’art. 27 comma II lett. b) CCII, in quanto il ricorrente risiede nel

circondario del Tribunale di Nola.

In diritto, va osservato che l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, introdotto nel nostro

ordinamento con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è

oggi compiutamente disciplinato dall’art. 283 CCII, entrano in vigore in data 15.07.2022 e di recente

oggetto di un ulteriore correttivo ad opera del d. lgs. n. 136/2024 in vigore dal 28.09.2024.

Ai sensi dell’art. 283 CCII novellato “ Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di

offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere

all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di

cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a

quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono

considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. Ricorre

il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito

che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento

suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per

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un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza

dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 ”.

Dal disposto normativo si evince che il destinatario del beneficio può essere un debitore, esclusi gli

imprenditori individuali sopra soglia, che sia persona fisica, con esclusione quindi dell’accesso al

beneficio per le persone giuridiche, che sia meritevole e incapiente.

In relazione al requisito della meritevolezza richiesto ai fini dell’accesso al beneficio, il comma 7

dell’art. 283 CCII chiarisce che al fine di compiere la relativa valutazione il giudice, “assunte le

informazioni ritenute utili”, verifica “l’as senza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave

nella formazione dell’indebitamento” : appare chiaro come, diversamente dalla “meritevolezza” come

declinata nella legge n. 3/2012, attualmente e conformemente alla declinazione del requisito

nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, ricorre un’attenuazione del rigore del precedente

regime, ove l’accesso al piano del consumatore e la concessione del beneficio potevano essere

impedite dalla colpa, anche lieve, del debitore. Al contrario, all’attualità, deve concludersi per la

sussistenza del requisito, ogni qual volta venga riscontrata l’assenza di atti in frode o la mancanza di

solo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento: rilevano ai fini della valutazione del

presupposto soggettivo della colpa grave i parametri delle cause dell'indebitamento e della diligenza

impiegata nell'assumere obbligazioni, riferiti alla fase di formazione dell’indebitamento, mentre il

compimento di atti di frode o il dolo (id est assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli

adempiere) rende il debitore immeritevole del beneficio, a prescindere da ogni indagine sulle

motivazioni o sulle circostanze che lo hanno indotto ad assumere l’obbligazione.

Pertanto, ai fini della valutazione del requisito indicato, la mera condizione di eccessiva esposizione

debitoria, in quanto tale, non costituisce causa ostativa all’accesso alla procedura, dovendosi piuttosto

procedere ad un vaglio delle cause che hanno determinato l’indebitamento e del grado di

rimproverabilità delle stesse, circoscrivendo l’inammissibilità alle sole condotte caratterizzate da un

grado elevato di negligenza o da intenti fraudolenti.

Infatti, la mera condizione di sovraindebitamento — ancorché grave — non costituisce di per sé causa

ostativa, essendo necessario accertare in concreto le cause dell’indebitamento e il grado di colpa

eventualmente ascrivibile al debitore nella genesi dello stesso: l’esclusione fondata sulla colpa grave

impone una valutazione della condotta secondo un parametro che si discosta da quello ordinario

dell’homo eiusdem condicionis et professionis, tipico del giudizio civilistico di colpa ex art. 1176 c.c.

(come anche nell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.); il riferimento normativo, infatti, comporta

l’adozione di un criterio ridotto di diligenza, vale a dire quello della minima diligenza esigibile anche

da soggetti mediamente accorti o scarsamente consapevoli, secondo un approccio non punitivo ma di

ragionevolezza sociale.

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Risulta, pertanto, coerente ritenere che l’accesso alla procedura possa essere riconosciuto non solo ai

debitori persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni in maniera prudente e ragionevole, salvo

poi trovarsi nell’impossibilità sopravvenuta di adempiere per effetto di eventi eccezionali o

imprevedibili (cd. shock esogeno, come licenziamenti, malattie invalidanti, crisi congiunturali

settoriali, etc.), ma anche a quei soggetti che, pur avendo assunto obbligazioni senza un’adeguata

ponderazione della propria capacità restitutiva, lo abbiano fatto sotto la spinta di condizionamenti

esterni o per necessità oggettive, e comunque senza totale irragionevolezza nella condotta (cd.

sovraindebitamento indotto o necessitato). La valutazione del requisito soggettivo deve essere globale

e contestualizzata, richiedendo un apprezzamento ponderato della condotta del debitore nella sua

interezza; tale giudizio deve fondarsi sulla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi,

sugli atti e sui riscontri istruttori, e tener conto di una pluralità di elementi, tra i quali, a titolo

esemplificativo: l’entità del passivo contratto in rapporto alla situazione reddituale e patrimoniale.

l’eventuale reiterazione di condotte imprudenti o azzardate; la destinazione delle risorse ottenute

tramite il ricorso al credito, valutando se siano state impiegate per spese voluttuarie o per esigenze

primarie e familiari, le modalità e la progressione nell’adempimento delle obbligazioni assunte, la

gestione complessiva delle risorse nel tempo e, infine, l’eventuale affidamento ragionevole riposto

nelle valutazioni di merito creditizio effettuate da soggetti qualificati (banche, finanziarie,

consulenti), come previsto dall’art. 283, comma 5, CCII, disposizione che valorizza il comportamento

del debitore che abbia fatto affidamento su valutazioni professionali, anche nella prospettiva del

principio di buona fede oggettiva;

Con riguardo, invece, al requisito oggettivo dell’incapienza del debitore, l’art. 283 commi 1 e 2 CCII

novellati, definiscono incapiente il debitore che “ non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,

diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura ”, chiarendo che ricorre l’indicato presupposto

“ anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di

produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non

superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al

numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 ”: la valutazione dell’incapienza del

debitore, come appare chiaro, deve essere svolta non solo all’attualità, ma anche e soprattutto in una

prospettiva futura; le utilità, la cui assenza è richiesta ai fini della concessione del beneficio, ed il cui

sopravvenire nei successivi tre anni determina, a date condizioni, la persistenza dell’obbligo di

pagamento, potranno consistere in beni, mobili o immobili, in crediti, anche futuri, nei vantaggi che

possono conseguire al proficuo esercizio di azioni; ne restano, invece, esclusi i finanziamenti, per

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espressa previsione del comma 1 dell’art. 283, in ragione degli obblighi restitutori che conseguono

alla loro concessione.

A differenza della disposizione anteriore al c.d. correttivo ter del settembre dell’anno 2024, il

legislatore ha specificato le modalità di valutazione dell’incapienza, soprattutto in presenza, in capo

al debitore, della titolarità di redditi, quest’ultima di per sé non ostativa alla concessione del beneficio,

specificando che deve considerarsi incapiente anche il debitore titolare di un reddito che, al netto

delle spese di produzione del reddito e di mantenimento, da calcolarsi su base annua, non sia in grado

di fruire di somme di denaro o beni di importo e/o valore superiore all’assegno sociale, aumentato

della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo

familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.

Tale disposizione, nella sua attuale formulazione, stabilisce una soglia reddituale al di sotto della

quale l’incapienza sussiste ex lege, la quale corrisponde “all’assegno sociale aumentato della metà

moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala

di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre

2013, n. 159”, di talchè è senz’altro ammesso alla procedura il debitore che disponga di un reddito

inferiore alla soglia indicata; in presenza di redditi maggiori, per contro, spetta, al giudice

valutare , caso per caso e con congrua motivazione, anche in considerazione delle condizioni

personali del ricorrente e del contributo stabile offerto da altri conviventi, se ed in che misura elevare

la soglia reddituale che consente l’accesso alla procedura, ove ritenga che il surplus sia comunque

occorrente al mantenimento del debitore e del nucleo familiare (cfr. in tal senso Tribunale Avellino

9 gennaio 2025).

Tale disposizione, peraltro, ad avviso dei primi commentatori, va correttamente e non letteralmente

interpretata, pena il rischio di considerare “ incapiente e potenziale beneficiario della esdebitazione

il debitore che, in realtà, ha eccedenze di reddito, rispetto a quanto occorrente per il mantenimento

suo e della sua famiglia, destinabili ai creditori nell’ambito di una procedura di liquidazione

controllata ” (Tribunale Ferrara, 05 Novembre 2024. Pres., est. Ghedini); pertanto ed in quest’ottica

“ un’interpretazione sistematica e non letterale del secondo comma dell’art. 283 CCII, dunque,

conduce a ritenere che il giudice dovrà di volta in volta, previa identificazione della somma

necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia avendo riguardo alle necessità

specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, valutare se il debitore sia in grado di offrire

qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della liquidazione

controllata: con ciò rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di

non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse ”

(Tribunale di Ferrara cit.).

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Tanto premesso in punto di diritto, il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto:

1) il ricorrente ha fornito l’elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli

elementi richiesti dal comma III dell’art. 283 CCII, allegando copia delle dichiarazioni dei

redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del

patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate

proprie e del proprio nucleo familiare;

2) nella domanda e nella relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi

sono state descritte sia le cause dell’indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore

nell’assumere le obbligazioni, nonché l’esposizione delle ragioni della sua incapacità ad

adempiere, l’attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione

sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della

domanda;

3) il nucleo familiare dei debitori si compone del ricorrente e del coniuge, priva di reddito;

4) le uniche fonti di sostentamento sono costituite dal reddito di lavoro dipendente del sig.

omissis

5) il ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risultano priva di qualsiasi patrimonio

economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare : in relazione ai beni mobili

registrati il gestore della crisi ha riferito che “ Dalla visura PRA il signor omissis risulta

omissis

omissis Il veicolo omissis

omissis

rottamazione in data 09.04.2025 in allegato al ricorso). Il veicolo omissis immatricolato

omissis ha

dichiarato in merito che il veicolo non viene utilizzato, infatti lo stesso è privo di copertura

assicurativa. Infine, circa il motoveicolo omissis

omissis ha dichiarato in sede di interrogatorio che

lo stesso viene utilizzato per gli spostamenti familiari e lavorativi ”;

6) da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che le ragioni che hanno

generato e determinato la situazione di sovraindebitamento dell’istante sono riconducibili alle

vicende connesse alla separazione dall’ex coniuge. In particolare secondo quanto riferito da

gestore (cfr. relazione in atti) “ i motivi dell’indebitamento sono tutti da ricondursi alla

vicenda burrascosa relativa alla separazione personale con la ex moglie, sig.ra omissis

omissis , iniziata nell’anno 2010, cui ha fatto seguito il divorzio. In quell’anno, il ricorrente

ha convissuto con la madre per circa un anno e, nel 2011, ha definitivamente formalizzato la

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omissis un assegno

per il mantenimento dei figli €. 700,00 mensili. I omissis riferisce che la separazione prima

ed il divorzio poi, per la mancanza di accordi tra le parti, hanno preso il sopravvento

influenzando negativamente le vicende della sua vita, tanto che, a causa degli importi richiesti

dai professionisti per le spese legali, nonché degli assegni di mantenimento disposti in favore

dell’ex coniuge e dei figli, sempre regolarmente corrisposti, l’istante non è più riuscito ad

onorare i debiti contratti prima della separazione coniugale e, dunque, a condizioni

economiche non compromesse. Il lungo contenzioso tra gli ex coniugi, si concludeva con la

omissis , che ha riformato la sentenza di primo

grado ed ha definitivamente stabilito in capo a omissis

mantenimento ai figli di €. 800,00 mensili. In virtù della suddetta pronuncia, l’ex coniuge

omissis un precetto per la differenza di quanto stabilito dalla Corte d’Appello e

quanto già corrisposto, per circa €. 20.700,00 ”;

7) con riguardo al requisito della meritevolezza, come in precedenza declinato, dalla

documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata

emerge che sulla formazione del debito ha sicuramento inciso, in maniera preponderante, la

vicenda relativa alla separazione dall’ex coniuge che ha ridotto le disponibilità economiche

del nucleo familiare in modo consistente : infatti, secondo quanto riferito dal gestore e

documentato “ dalle informazioni raccolte in sede di incontri con il debitore, nonché dalla

documentazione agli atti può ritenersi che l’obbligo di mantenimento dei figli, pari a € 800,00

come disposto dalla sentenza di appello più volte citata oltre a € 300,00 come rateizzo

concesso per il pregresso dovuto, pesano in maniera importante sul reddito di operaio con

famiglia monoreddito, come quella del ricorrente. Pur calcolando le spese di sostentamento

al minimo per un nucleo composto da due persone, il omissis , oggettivamente, gravato

dall’obbligo di mantenimento, non presenta altro attivo per poter far fronte alle altre

obbligazioni assunte.... Risulta dalla documentazione in atti che in data 09.07.2024, Ing Bank

concedeva al omissis un prestito di € 13.000,00, il debitore in merito ha dichiarato che tali

accumulatesi nel tempo …. il finanziamento erogato da Agos nel novembre 2023, da cui deriva

omissis ha espressamente

dichiarato che si è trattata di una rinegoziazione di un prestito con estinzione di un precedente

finanziamento, e che in realtà venivano erogati circa € 17.000,00 (come si evince dall’estratto

conto novembre 2023 (agli atti). Tali importi venivano utilizzati per pagare le spese legali e

per ripianare pregresse situazioni debitorie, come dichiarato da omissis n sede di

interrogatorio ”: può, quindi , ritenersi che non vi siano stati elementi di colpa rilevante (né

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tantomeno mala fede o frode) che hanno causato la situazione debitoria pari a complessivi

euro 67.597,57;

8) con riguardo al requisito dell’incapienza patrimoniale in termini di assenza utilità, diretta o

indiretta, nemmeno in prospettiva futura, il debitore è privo di qualsiasi patrimonio

economicamente significativo – sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare: infatti, dalla

documentazione in atti emerge che il ricorrente all’attualità e secondo una previsione

attendibile per il prossimo triennio , non è in grado di fornire utilità ai creditori, in quanto, a

fronte di un reddito annuo disponibile per l’anno 2024 di circa euro 1.867,00 mensili e

dunque di euro 24.265,00 annuali, deve sostenere spese fisse e documentate per euro 2.125,00

mensili (duemilacentoventicinque/00), comprensive del pagamento dell’assegno di

mantenimento di € 800,00 mensile e dunque di euro 25.500,00 annuali, mentre le spese del

nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita vengono individuate in euro

16.491,99.

Orbene, applicando il criterio di valutazione delle utilità dirette e indirette di cui all’art. 283

comma 2 CCII il debitore non risulta in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte

le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua

famiglia, sia superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro

corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza

dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.

159, pari nella specie ad euro 16.491,99, in quanto il reddito mensile su cui può fare

affidamento non è neanche sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari del suo nucleo

familiare: infatti, come rilevato dal gestore “ dal prospetto sopraindicato risulta un reddito

eccedente le spese di mantenimento minime del nucleo familiare, pari ad € 7.773,01( cui si

perviene decurtando dal reddito annuo netto del debitore €. 1867,00 mensili x 13 mensilità-

pari ad euro 24.265,00, le spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di

vita pari ad euro 16.491,99). Tale eccedenza però è solo apparente, infatti tale importo viene

totalmente assorbito dall’assegno di mantenimento versato mensilmente dal omissis pari ad

€ 800,00, corrispondente ad € 10.400,00 annui. Pertanto, non residua alcun attivo al debitore,

anzi lo stesso presenta uno sbilancio passivo € 7.773,01 – € 10.400,00 = - € 2.626,99 ”;

9) sono state eseguite dall’OCC le valutazioni ai sensi dell’art. 283 comma 5 CCII. e dirette a

verificare l’effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all’art. 124-

bis T.U.B. (cfr. pag. 20 relazione in atti);

10) può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati

espositi nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode.

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In definitiva, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta,

con conseguente inesigibilità dei debiti dei ricorrenti anteriori al deposito del ricorso e cessazione

dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori, con esclusione delle somme

dovute in adempimento di obblighi di mantenimento e alimentari, in quanto il d.lgs. 136/24 ha

modificato l’impianto degli artt. da 278 a 281 CCII, rendendoli applicabili anche al procedimento di

esdebitazione del sovraindebitato incapiente rubricando la Sezione I del Capo X del titolo V del CCII

“Disposizioni generali in materia di esdebitazione”: ne consegue che, in applicazione dell’art. 278

comma 6 lettera a) CCII restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, ivi compresi

quelli oggetto di piano di rateizzo indicati nel ricorso e nella relazione pari ad euro 10.200,00 in favore

d omissis

P.Q.M.

visto l’art. 283 CCII,

1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di omissis

omissis , i debiti anteriori alla data di deposito del

omissis

2. dispone che al 31 gennaio di ciascuno dei prossimi tre anni i ricorrenti depositino tramite l’OCC

una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e

occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi,

con riserva di disporne la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti

conseguenti all’eventuale sopravvenienza di “utilità rilevanti” da distribuire ai creditori anteriori

stessi, tenuto conto dell’obbligo del debitore di provvedere al relativo pagamento in caso di

sopravvenienza di tali utilità entro i tre anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del

deposito da parte deldebitore dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dai Gestori della

Crisi, a pena di revoca del beneficio, ove la relazione sia positiva;

3. invita il debitore – nel caso in cui sopravvengono utilità – ad informare prontamente il Gestore

della Crisi;

4. dispone che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – al debitore e a tutti

creditori a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R.,

avvisando i creditori che possono proporre reclamo ex art 124 CCII entro trenta giorni dalla suddetta

comunicazione;

5. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme

tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) relazione contenente la documentazione

dell’avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;

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6. il Gestore della Crisi nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione,

vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al punto 2 e compie le verifiche

necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art.

283 CCII;

7. il Gestore della Crisi , laddove accerti l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa

autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e

cautelari sulle predette utilità;

8. esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti per il risarcimento

dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere

pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Si comunichi.

Nola, 23.10.2025

Il Giudice delegato

dott.ssa Rosa Paduano

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