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Giurisprudenza su art. 3 CCII

Nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. per mancata adozione di adeguati assetti in impresa in equilibrio

Trib. Cagliari, sez. impresa, 19 gennaio 2022·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Tribunale di Cagliari

SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE

composta dai signori magistrati:

Ignazio Tamponi Presidente

Stefano Greco Giudice

Nicola Caschili Giudice rel.

***

DECRETO

di nomina di amministratore giudiziario

nel procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dai dottori

componenti del collegio sindacale della

cooperativa , rappresentati e difesi dall'avv. RA

contro

, rappresentata e difesa dall’avv.

EEE

Il Tribunale,

1) visto il ricorso con cui i dottori

componenti il collegio sindacale della società cooperativa agricola

, hanno denunziato ai sensi dell'art. 2409 c.c. il compimento

l

G

da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione idonee ad

arrecare danno alla società, chiedendo che il tribunale provveda alla ispezione

della amministrazione, all'adozione degli opportuni provvedimenti, e. ove del

caso, alla revoca dell'organo amministrativo con la nomina di un amministratore

giudiziario;

Visto il provvedimento con cui il Tribunale ha ordinato l'ispezione della

amministrazione della società, evidenziando i seguenti profili critici all'esito del

contraddittorio

EEE

a) Anticipi ai soci.

La cooperativa ha elargito ingenti risorse a due soci, pari ad € 25.000,00

ciascuno, în assenza di alcun titolo giustificativo. Sul punto, le difese della

società possono essere accolte solo in parte. E’ stato documentato, infatti, che

l'attuale presidente del consiglio di amministrazione ha restituito la

somma ricevuta (al netto dei maggiori compensi a lui spettanti), determinando

in tal modo la cessazione di ogni eventuale condotta dannosa. Resta invece

attuale il danno derivante dalla erogazione della somma in favore del socio ;

in relazione al quale l’organo amministrativo non ha assunto alcuna azione

finalizzata al recupero. Né può essere poi accolta la tesi della cooperativa

secondo cui tali erogazioni s ‘inseriscono nell’ambito della prassi di attribuire ai

soci somme in acconto sui conferimenti di latte. Tale prassi, infatti, non è stata

in alcun modo documentata e, inoltre, alcuna previsione di statuto ©

regolamento consente alla cooperativa di concedere credito ai propri soci. Sotto

questo profilo, pertanto, emerge una grave condotta illecita dell’organo

2

E

amministrativo, attuata mediante l’erogazione di somme di denaro senza titolo

ad alcuni soci, caratterizzata da attualità atteso che alcuna azione è stata

proposta per il recupero della somma.

b) Gestione dei crediti

La cooperativa ha adottato una gestione dei crediti ambigua, atteso che, pur a

fronte di ingenti somme vantate nei confronti di terzi (il caso più eclatante

riguarda , debitore di un importo di € 1.021.000,00) e nonostante

la risalenza del credito, non sono state adottate misura atte ad ottenere il

pagamento, né risultano essere state attivate la garanzie reali concesse. Dal

verbale del CDA del 29.10.2020, emerge evidente come gli amministratori non

abbiano avviato alcuna azione finalizzata al recupero del credito e che, inoltre,

la cooperativa intrattenga un rapporto contabilmente ambiguo con un soggetto

definito ‘riconducibile ad ”. Una tale situazione, non giustificata

dalla società cooperativa, può costituire una grave negligenza da parte degli

amministratori e determinare un danno al patrimonio sociale;

RAEE

Rilevato che il Tribunale ha escluso costituissero gravi irregolarità: quelle

meramente formali, la partecipazione dei consulenti alle riunioni dell’organo

amministrativo, la disorganizzazione dell’amministrazione ed i contrasti con il

personale amministrativo, nonché infine il recesso dei soci ed il calo dei

conferimenti.

Il Tribunale ha osservato infatti che “sotto i/ profilo della capacità dell'organo

amministrativo di assumere le misure finalizzate ad evitare la crisi della società,

non siano emersi elementi che, allo stato, indichino una condotta negligente

3

E

degli amministratori tale da rendere doverosa l'apertura sul punto

dell’ispezione giudiziale”.

***

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ha nominato il dott. |

procedere alla ispezione della amministrazione.

ERRE

Nel termine assegnato, l’ispettore ha depositata la relazione, predisposta nel

rispetto delle previsioni di cui all'art. 195 c.p.c.

Il collegio sindacale e la società cooperativa hanno depositato memorie

difensive, insistendo nelle proprie posizioni.

ERRE

L'ispettore doti BE ha sottoposto l’amministrazione della società

ad una puntuale ed esaustiva attività di controllo, dalla quale è emersa la

fondatezza dei rilievi critici già riscontrati dal Tribunale nella ordinanza del

28.4.2021.

In particolare, è stato confermato che la cooperativa ha concesso credito nel

2017 a favore del socio . allorquando egli era componente del consiglio di

amministrazione, per un importo di € 25.000,00, al di fuori di qualsiasi

previsione regolamentare ed in un momento di tensione finanziaria, senza

successivamente adottare alcuna iniziativa per recuperare la somma erogata.

Né la concessione della somma può essere attribuita ad un acconto sui

conferimenti di latte, atteso che altrimenti essa sarebbe stata assorbita negli

esercizi successivi.

L'ispettore ha dato atto inoltre che la cooperativa ha attribuito l’incarico al

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GE

legale per recuperare il credito successivamente alla apertura del procedimento

di ispezione.

Anche per quanto concerne l’ingente credito verso , è emersa la

sostanziale inerzia dell'organo amministrativo nell'attività di recupero.

L'ispettore ha ricostruito in maniera dettagliata tutta la vicenda da cui è originato

il credito di € 1.021.000,00, sorto nel 2007 a seguito di una ingente fornitura di

formaggio. e la complessiva attività svolta dalla cooperativa per ottenerne il

pagamento.

L'ispettore ha quindi evidenziato che la Cooperativa, tra il 2008 e l'attualità, ha

dato corso a molteplici atti di conservazione del credito, tra cui atti di

riconoscimento, ipoteche reali su beni del debitore e di terzi, un decreto

ingiuntivo ed, infine, un piano di rientro del 16.2.2021 (successivo al ricorso ex

art. 2409 c.c.) rimasto inadempiuto e che ha consentito solamente il recupero di

€ 3.950,00.

Nessuna iniziativa giudiziale è stata invece intrapresa per assicurare il recupero

del credito, nonostante, come ha segnalato l'ispettore, la cooperativa stia

affrontando un periodo di tensione finanziaria e la abbia una

situazione conclamata in insolvenza da tempo.

Ritiene il Tribunale che l’inerzia dimostrata dall'organo gestorio nel recuperare

l’ingente credito, nonostante le garanzie ipotecarie concesse, sia del tutto

ingiustificata, in contrasto con l’interesse della cooperativa e suscettibile di

arrecare un danno, ravvisabile nella perdita di risorse utili in un momento di

difficoltà finanziaria.

Più ancora in generale, l’ispettore ha messo in evidenza un lungo elenco di

El

GE

posizioni creditorie risalenti nel tempo, rispetto alle quali, non risultano azioni

finalizzate al recupero, ovvero al contrario, la espunzione dall’attivo

patrimoniale

AI fine di porre rimedio alla grave irregolarità, ritiene il Tribunale necessario

provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, atteso che l'organo

amministrativo non ha assunto idonee iniziative neanche in seguito all'avvio

dell’azione ex art. 2409 c.c.. ma, per quanto riguarda il debitore , solo

successivamente all’apertura della ispezione, dimostrando in tal modo una

volontà implicita di non assumere adeguate iniziative per il recupero dei crediti.

RAEE

L'ispettore giudiziario, movendo dall'esame degli aspetti indicati dal Tribunale,

ha preso spunto per segnalare ulteriori questioni che, secondo quanto dallo

stesso rappresentato, costituirebbero gravi irregolarità nella gestione

dell’amministrazione.

La cooperativa nella memoria difensiva ha contestato l'operato dell'ispettore,

andato oltre quanto rilevato dal Tribunale nella ordinanza del 28.4.2021.

La tesi della cooperativa non è fondata sotto due distinti profili.

Anzitutto, come noto, il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. appartiene agli

istituti di volontaria giurisdizione ed è sottratto al principio della domanda.

L’ispezione della amministrazione, sebbene può focalizzarsi su alcuni aspetti

specificamente individuati, costituisce comunque uno strumento ad ampio

spettro capace di evidenziare gravi irregolarità precedentemente non emerse. La

finalità del procedimento, che è quella di rimuovere le gravi irregolarità al fine

di assicurare al sistema delle società una gestione in linea con le aspettative e gli

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GE

interessi dei soci, dei creditori e più in generale della collettività, presuppone che

il Tribunale adotti misure adeguate a fronteggiare qualsiasi ipotesi di grave

irregolarità emersa durante l'ispezione; ritenere che il Tribunale sia invece

vincolato alla domanda proposta o all'ambito delineato nel provvedimento di

apertura della ispezione sarebbe del resto contraddittorio, atteso che in tal modo

si renderebbe necessario aprire un ulteriore procedimento.

Pertanto, nulla osta a che il Tribunale esamini la questione, sottoposta

dall’ispettore al contraddittorio tecnico delle parti e dal Tribunale al

contraddittorio processuale.

Vi è poi un altro motivo che consente al Tribunale di esaminare le gravi

irregolarità rilevate dall’ispettore che, in realtà assorbe la questione.

Ed invero, come segnalato dallo stesso ispettore, l’inerzia nell’attività di

recupero dei crediti è la conseguenza di una assente misura contabile finalizzata

a rilevare le posizioni delle controparti contrattuali, monitorarne la solvibilità ed

approntare adeguate misure per conservare e tutelare i crediti.

Pertanto, la grave irregolarità riscontrata è in realtà la conseguenza, a monte, di

una più vasta grave irregolarità.

L'ispettore in particolare ha segnalato che la cooperativa è sprovvista di un

adeguato assetto organizzativo di cui all'art. 2086 c.c.. in funzione della natura e

dimensioni dell'impresa, ai fini della rilevazione tempestiva di eventuali sintomi

di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità

aziendale.

E° emerso, in particolare, che l’unico strumento organizzativo di cui la

cooperativa è dotata è un organigramma peraltro non aggiornato. Segnala quindi

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GE

l'ispettore che la cooperativa è sprovvista di un piano industriale e strategico a

breve e a medio-lungo termine, non vi sono relazioni dell’organo amministrativo

circa l'andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione, neanche in

occasioni di sviluppo di nuovi investimenti, né vengono formulate previsioni in

merito alla capacità di far fronte al pagamento del saldo dovuto ai soci

conferenti.

E° emerso, sotto il profilo contabile che la cooperativa non possiede un efficace

sistema di gestione dei crediti commerciali: non risultano procedure o tecniche

finalizzate a minimizzare l'emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi,

non viene redatto un rapporto periodico sullo stato complessivo dei crediti, sul

comportamento della clientela in relazione ai pagamenti e su ogni altra

informazione utile per formulare le scelte più corrette in funzione della

salvaguardia della continuità della Cooperativa. Non viene adottata una adeguata

analisi di bilancio, necessaria per verificare la situazione economico, finanziaria

e patrimoniale della società, né uno strumento per rilevare tempestivamente

situazioni di squilibrio finanziario, quale il rendiconto finanziario. In altri

termini, “/a Cooperativa non dispone di strumenti che permettano di rilevare

squilibri finanziari; ciò non solo a consuntivo, ma anche e soprattutto a livello

previsionale, impendendole di verificare la propria capacità prospettica di far

fronte alle obbligazioni.

L'ispettore, in conclusione, ha indicato le specifiche carenze riscontrate! .

! Inadeguatezza dell’assetto organizzativo: organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali; assenza di un mansionario; inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo); assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei

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E

Ritiene il Tribunale che l'assenza di un adeguato assetto organizzativo

rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata.

La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti

da parte dell’organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave

irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un

amministratore giudiziario (Tribunale Milano, 18 ottobre 2019: Tribunale Roma

15.9.2020).

Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione

di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico

finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la

impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della

continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente

i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le

iniziative opportune.

Del resto, una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della adozione di

adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno

degli strumenti previsti dall'ordinamento per fronteggiarla.

In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è

più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché. del resto, proprio

principali rischi aziendali. Inadeguatezza dell'assetto amministrativo: mancata redazione di un budget di tesoreria; mancata redazione di strumenti di natura previsionale; mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera; assenza di strumenti di reporting; mancata redazione di un piano industriale. Inadeguatezza dell'assetto contabile: la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci; assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare; analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione; * mancata redazione del rendiconto finanziario.

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G

in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le

misure organizzative, contabili, amministrative.

***

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo del latte, che l’ispettore ha

ritenuto in contrasto con il divieto di distribuzione di utili in quanto effettuata

dalla cooperativa a valle dell’esercizio, osserva il Tribunale di non ravvisare in

tale modalità una grave irregolarità, atteso che essa non mina la funzione

mutualistica della cooperativa. La determinazione del prezzo del latte all’esito

della campagna, in realtà, assolve alla funzione di remunerare i soci conferenti

nel miglior modo possibile, perseguendo così la funzione precipua della

cooperazione, ovvero quella di centralizzare la vendita del prodotto per spuntare

un prezzo più elevato dalla cessione del latte rispetto a quanto ciascuno

produttore potrebbe ottenere sul mercato.

***

Per quanto concerne invece il rapporto con il socio , l'ispettore non è stato

in grado di chiarire se la relazione commerciale sia effettiva o fittizia. Ciò posto,

è altresì vero che la cooperativa, pur richiesta, non ha fornito informazioni in

merito, pur a fronte della rilevanza della operazione, relativa ad un acquisto di

formaggio di € 480.000,00 e all’ingente acconto riconosciuto al fornitore, pari ad

€ 210.000,00.

Tale mancanza di informazioni e l'impossibilità per l'ispettore e lo stesso

collegio sindacale di esprimersi in merito alla operazione, che conferma per il

vero quanto già osservato in merito alla mancanza di adeguati assetti, induce il

Tribunale a cogliere una ulteriore grave irregolarità, da individuarsi non tanto

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GE

nella illiceità della operazione compiuta, quanto nella assenza di informazioni in

merito alla stessa fornite da parte dell'organo amministrativo all'organo di

controllo ed all’ispettore giudiziario.

Anche in questo caso, pertanto, si rende necessario affidare all’amministratore

giudiziario il potere di effettuare gli accertamenti ritenuti opportuni per

verificare la liceità dell'operazione ed assumere, previa autorizzazione del

Tribunale, le relative opportune iniziative per porvi rimedio.

EE*

Accertata la grave irregolarità nel caso di specie, ritiene il Tribunale non

necessaria la revoca dell’organo amministrativo ma sufficiente assumere le

seguenti misure provvisorie, finalizzate al recupero dei crediti ed alla

predisposizione di adeguati assetti organizzativi.

Per l’effetto, deve essere nominato un amministratore giudiziario per l’attività di

recupero dei crediti e ordinato alla cooperativa ed al suo consiglio di

amministrazione di adottare nel termine di 150 giorni gli adeguati assetti

organizzativi, sotto il controllo dell’amministratore giudiziario che dovrà

verificare le concrete misure adottate e se le stesse appaiono adeguate, in ragione

della natura e delle dimensioni dell’impresa, nel rispetto della discrezionalità

dell'organo gestorio nella adozione delle misura di gestione ritenute opportune.

k

Le spese dell’ispezione, ai sensi dell’art. 2409 u.c., sono poste a carico della

società e liquidate come in dispositivo. Le spese vengono determinate secondo la

tabella per i procedimenti di VG. valore indeterminabile, nella misura prossima

al massimo stante la complessità e rilevanza del procedimento.

ll

GE

Il compenso dell’ispettore viene determinato ai sensi dell’art. 2 d.m. 30 maggio

2012, secondo valore dei crediti verificati, nel massimo, attesa la particolare

complessità delle operazioni ispettive svolte con riferimento a molteplici aspetti

della contabilità, dell’organizzazione e della amministrazione della cooperativa,

nonché considerato il complessivo pregio dell’opera svolta.

Il compenso dell’amministratore verrà invece liquidato all'esito del rendiconto,

disponendo a suo favore in acconto, determinato come in dispositivo.

POM

Rigetta la domanda di revoca dell'organo amministrativo:

Ordina all'organo amministrativo di adottare entro 150 giorni gli assetti

amministrativi, organizzativi e contabili adeguati;

Nomina amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c. il dott. IRE ai: affida i seguenti poteri ai sensi dell’art. 92 disp. Att. c.c.;

a) previa valutazione della solvibilità del debitore, agisca con le azioni

stragiudiziali o giudiziali ritenute opportune per il recupero dei crediti, con

conseguente potere di rappresentanza processuale, relativamente alla lista di cui

alla pag. 27 della Relazione ed a quello verso il socio , richiedendo

l'autorizzazione del Tribunale per agire in giudizio, transare o conciliare, ovvero

comunichi la inopportunità di qualsivoglia azione, il tutto entro il termine di 180

mesi:

b) verifichi l’adeguatezza delle misure adottate dall’organo amministrativo

mediante relazione entro il termine di 180 giorni;

c) accerti la natura della operazione con il socio e all’esito, previa

autorizzazione del Tribunale, assuma le iniziative opportune.

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GE

Condanna la società cooperativa al pagamento delle spese

processuali in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 4.500,00, oltre rimborso

ed accessori come per legge, oltre agli esborsi.

Liquida in favore dell'ispettore dott. uu | il compenso nella

misura di € oltre accessori come per legge. a carico della società

cooperativa ;

Attribuisce all’amministratore giudiziario dott. a un acconto

sul compenso a carico della società cooperativa , pari ad €

oltre accessori.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Cagliari, 19.1.2022

Il giudice estensore

Nicola Caschili

Il presidente

dott. Ignazio tamponi

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E