Giurisprudenza su art. 3 CCII
Nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. per mancata adozione di adeguati assetti in impresa in equilibrio
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
Tribunale di Cagliari
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE
composta dai signori magistrati:
Ignazio Tamponi Presidente
Stefano Greco Giudice
Nicola Caschili Giudice rel.
***
DECRETO
di nomina di amministratore giudiziario
nel procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dai dottori
componenti del collegio sindacale della
cooperativa , rappresentati e difesi dall'avv. RA
contro
, rappresentata e difesa dall’avv.
EEE
Il Tribunale,
1) visto il ricorso con cui i dottori
componenti il collegio sindacale della società cooperativa agricola
, hanno denunziato ai sensi dell'art. 2409 c.c. il compimento
l
G
da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione idonee ad
arrecare danno alla società, chiedendo che il tribunale provveda alla ispezione
della amministrazione, all'adozione degli opportuni provvedimenti, e. ove del
caso, alla revoca dell'organo amministrativo con la nomina di un amministratore
giudiziario;
Visto il provvedimento con cui il Tribunale ha ordinato l'ispezione della
amministrazione della società, evidenziando i seguenti profili critici all'esito del
contraddittorio
EEE
a) Anticipi ai soci.
La cooperativa ha elargito ingenti risorse a due soci, pari ad € 25.000,00
ciascuno, în assenza di alcun titolo giustificativo. Sul punto, le difese della
società possono essere accolte solo in parte. E’ stato documentato, infatti, che
l'attuale presidente del consiglio di amministrazione ha restituito la
somma ricevuta (al netto dei maggiori compensi a lui spettanti), determinando
in tal modo la cessazione di ogni eventuale condotta dannosa. Resta invece
attuale il danno derivante dalla erogazione della somma in favore del socio ;
in relazione al quale l’organo amministrativo non ha assunto alcuna azione
finalizzata al recupero. Né può essere poi accolta la tesi della cooperativa
secondo cui tali erogazioni s ‘inseriscono nell’ambito della prassi di attribuire ai
soci somme in acconto sui conferimenti di latte. Tale prassi, infatti, non è stata
in alcun modo documentata e, inoltre, alcuna previsione di statuto ©
regolamento consente alla cooperativa di concedere credito ai propri soci. Sotto
questo profilo, pertanto, emerge una grave condotta illecita dell’organo
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E
amministrativo, attuata mediante l’erogazione di somme di denaro senza titolo
ad alcuni soci, caratterizzata da attualità atteso che alcuna azione è stata
proposta per il recupero della somma.
b) Gestione dei crediti
La cooperativa ha adottato una gestione dei crediti ambigua, atteso che, pur a
fronte di ingenti somme vantate nei confronti di terzi (il caso più eclatante
riguarda , debitore di un importo di € 1.021.000,00) e nonostante
la risalenza del credito, non sono state adottate misura atte ad ottenere il
pagamento, né risultano essere state attivate la garanzie reali concesse. Dal
verbale del CDA del 29.10.2020, emerge evidente come gli amministratori non
abbiano avviato alcuna azione finalizzata al recupero del credito e che, inoltre,
la cooperativa intrattenga un rapporto contabilmente ambiguo con un soggetto
definito ‘riconducibile ad ”. Una tale situazione, non giustificata
dalla società cooperativa, può costituire una grave negligenza da parte degli
amministratori e determinare un danno al patrimonio sociale;
RAEE
Rilevato che il Tribunale ha escluso costituissero gravi irregolarità: quelle
meramente formali, la partecipazione dei consulenti alle riunioni dell’organo
amministrativo, la disorganizzazione dell’amministrazione ed i contrasti con il
personale amministrativo, nonché infine il recesso dei soci ed il calo dei
conferimenti.
Il Tribunale ha osservato infatti che “sotto i/ profilo della capacità dell'organo
amministrativo di assumere le misure finalizzate ad evitare la crisi della società,
non siano emersi elementi che, allo stato, indichino una condotta negligente
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E
degli amministratori tale da rendere doverosa l'apertura sul punto
dell’ispezione giudiziale”.
***
Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ha nominato il dott. |
procedere alla ispezione della amministrazione.
ERRE
Nel termine assegnato, l’ispettore ha depositata la relazione, predisposta nel
rispetto delle previsioni di cui all'art. 195 c.p.c.
Il collegio sindacale e la società cooperativa hanno depositato memorie
difensive, insistendo nelle proprie posizioni.
ERRE
L'ispettore doti BE ha sottoposto l’amministrazione della società
ad una puntuale ed esaustiva attività di controllo, dalla quale è emersa la
fondatezza dei rilievi critici già riscontrati dal Tribunale nella ordinanza del
28.4.2021.
In particolare, è stato confermato che la cooperativa ha concesso credito nel
2017 a favore del socio . allorquando egli era componente del consiglio di
amministrazione, per un importo di € 25.000,00, al di fuori di qualsiasi
previsione regolamentare ed in un momento di tensione finanziaria, senza
successivamente adottare alcuna iniziativa per recuperare la somma erogata.
Né la concessione della somma può essere attribuita ad un acconto sui
conferimenti di latte, atteso che altrimenti essa sarebbe stata assorbita negli
esercizi successivi.
L'ispettore ha dato atto inoltre che la cooperativa ha attribuito l’incarico al
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legale per recuperare il credito successivamente alla apertura del procedimento
di ispezione.
Anche per quanto concerne l’ingente credito verso , è emersa la
sostanziale inerzia dell'organo amministrativo nell'attività di recupero.
L'ispettore ha ricostruito in maniera dettagliata tutta la vicenda da cui è originato
il credito di € 1.021.000,00, sorto nel 2007 a seguito di una ingente fornitura di
formaggio. e la complessiva attività svolta dalla cooperativa per ottenerne il
pagamento.
L'ispettore ha quindi evidenziato che la Cooperativa, tra il 2008 e l'attualità, ha
dato corso a molteplici atti di conservazione del credito, tra cui atti di
riconoscimento, ipoteche reali su beni del debitore e di terzi, un decreto
ingiuntivo ed, infine, un piano di rientro del 16.2.2021 (successivo al ricorso ex
art. 2409 c.c.) rimasto inadempiuto e che ha consentito solamente il recupero di
€ 3.950,00.
Nessuna iniziativa giudiziale è stata invece intrapresa per assicurare il recupero
del credito, nonostante, come ha segnalato l'ispettore, la cooperativa stia
affrontando un periodo di tensione finanziaria e la abbia una
situazione conclamata in insolvenza da tempo.
Ritiene il Tribunale che l’inerzia dimostrata dall'organo gestorio nel recuperare
l’ingente credito, nonostante le garanzie ipotecarie concesse, sia del tutto
ingiustificata, in contrasto con l’interesse della cooperativa e suscettibile di
arrecare un danno, ravvisabile nella perdita di risorse utili in un momento di
difficoltà finanziaria.
Più ancora in generale, l’ispettore ha messo in evidenza un lungo elenco di
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posizioni creditorie risalenti nel tempo, rispetto alle quali, non risultano azioni
finalizzate al recupero, ovvero al contrario, la espunzione dall’attivo
patrimoniale
AI fine di porre rimedio alla grave irregolarità, ritiene il Tribunale necessario
provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, atteso che l'organo
amministrativo non ha assunto idonee iniziative neanche in seguito all'avvio
dell’azione ex art. 2409 c.c.. ma, per quanto riguarda il debitore , solo
successivamente all’apertura della ispezione, dimostrando in tal modo una
volontà implicita di non assumere adeguate iniziative per il recupero dei crediti.
RAEE
L'ispettore giudiziario, movendo dall'esame degli aspetti indicati dal Tribunale,
ha preso spunto per segnalare ulteriori questioni che, secondo quanto dallo
stesso rappresentato, costituirebbero gravi irregolarità nella gestione
dell’amministrazione.
La cooperativa nella memoria difensiva ha contestato l'operato dell'ispettore,
andato oltre quanto rilevato dal Tribunale nella ordinanza del 28.4.2021.
La tesi della cooperativa non è fondata sotto due distinti profili.
Anzitutto, come noto, il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. appartiene agli
istituti di volontaria giurisdizione ed è sottratto al principio della domanda.
L’ispezione della amministrazione, sebbene può focalizzarsi su alcuni aspetti
specificamente individuati, costituisce comunque uno strumento ad ampio
spettro capace di evidenziare gravi irregolarità precedentemente non emerse. La
finalità del procedimento, che è quella di rimuovere le gravi irregolarità al fine
di assicurare al sistema delle società una gestione in linea con le aspettative e gli
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interessi dei soci, dei creditori e più in generale della collettività, presuppone che
il Tribunale adotti misure adeguate a fronteggiare qualsiasi ipotesi di grave
irregolarità emersa durante l'ispezione; ritenere che il Tribunale sia invece
vincolato alla domanda proposta o all'ambito delineato nel provvedimento di
apertura della ispezione sarebbe del resto contraddittorio, atteso che in tal modo
si renderebbe necessario aprire un ulteriore procedimento.
Pertanto, nulla osta a che il Tribunale esamini la questione, sottoposta
dall’ispettore al contraddittorio tecnico delle parti e dal Tribunale al
contraddittorio processuale.
Vi è poi un altro motivo che consente al Tribunale di esaminare le gravi
irregolarità rilevate dall’ispettore che, in realtà assorbe la questione.
Ed invero, come segnalato dallo stesso ispettore, l’inerzia nell’attività di
recupero dei crediti è la conseguenza di una assente misura contabile finalizzata
a rilevare le posizioni delle controparti contrattuali, monitorarne la solvibilità ed
approntare adeguate misure per conservare e tutelare i crediti.
Pertanto, la grave irregolarità riscontrata è in realtà la conseguenza, a monte, di
una più vasta grave irregolarità.
L'ispettore in particolare ha segnalato che la cooperativa è sprovvista di un
adeguato assetto organizzativo di cui all'art. 2086 c.c.. in funzione della natura e
dimensioni dell'impresa, ai fini della rilevazione tempestiva di eventuali sintomi
di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità
aziendale.
E° emerso, in particolare, che l’unico strumento organizzativo di cui la
cooperativa è dotata è un organigramma peraltro non aggiornato. Segnala quindi
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l'ispettore che la cooperativa è sprovvista di un piano industriale e strategico a
breve e a medio-lungo termine, non vi sono relazioni dell’organo amministrativo
circa l'andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione, neanche in
occasioni di sviluppo di nuovi investimenti, né vengono formulate previsioni in
merito alla capacità di far fronte al pagamento del saldo dovuto ai soci
conferenti.
E° emerso, sotto il profilo contabile che la cooperativa non possiede un efficace
sistema di gestione dei crediti commerciali: non risultano procedure o tecniche
finalizzate a minimizzare l'emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi,
non viene redatto un rapporto periodico sullo stato complessivo dei crediti, sul
comportamento della clientela in relazione ai pagamenti e su ogni altra
informazione utile per formulare le scelte più corrette in funzione della
salvaguardia della continuità della Cooperativa. Non viene adottata una adeguata
analisi di bilancio, necessaria per verificare la situazione economico, finanziaria
e patrimoniale della società, né uno strumento per rilevare tempestivamente
situazioni di squilibrio finanziario, quale il rendiconto finanziario. In altri
termini, “/a Cooperativa non dispone di strumenti che permettano di rilevare
squilibri finanziari; ciò non solo a consuntivo, ma anche e soprattutto a livello
previsionale, impendendole di verificare la propria capacità prospettica di far
fronte alle obbligazioni.
L'ispettore, in conclusione, ha indicato le specifiche carenze riscontrate! .
! Inadeguatezza dell’assetto organizzativo: organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali; assenza di un mansionario; inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo); assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei
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Ritiene il Tribunale che l'assenza di un adeguato assetto organizzativo
rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata.
La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti
da parte dell’organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave
irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un
amministratore giudiziario (Tribunale Milano, 18 ottobre 2019: Tribunale Roma
15.9.2020).
Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione
di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico
finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la
impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della
continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente
i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le
iniziative opportune.
Del resto, una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della adozione di
adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno
degli strumenti previsti dall'ordinamento per fronteggiarla.
In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è
più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché. del resto, proprio
principali rischi aziendali. Inadeguatezza dell'assetto amministrativo: mancata redazione di un budget di tesoreria; mancata redazione di strumenti di natura previsionale; mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera; assenza di strumenti di reporting; mancata redazione di un piano industriale. Inadeguatezza dell'assetto contabile: la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci; assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare; analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione; * mancata redazione del rendiconto finanziario.
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in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le
misure organizzative, contabili, amministrative.
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Per quanto riguarda la determinazione del prezzo del latte, che l’ispettore ha
ritenuto in contrasto con il divieto di distribuzione di utili in quanto effettuata
dalla cooperativa a valle dell’esercizio, osserva il Tribunale di non ravvisare in
tale modalità una grave irregolarità, atteso che essa non mina la funzione
mutualistica della cooperativa. La determinazione del prezzo del latte all’esito
della campagna, in realtà, assolve alla funzione di remunerare i soci conferenti
nel miglior modo possibile, perseguendo così la funzione precipua della
cooperazione, ovvero quella di centralizzare la vendita del prodotto per spuntare
un prezzo più elevato dalla cessione del latte rispetto a quanto ciascuno
produttore potrebbe ottenere sul mercato.
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Per quanto concerne invece il rapporto con il socio , l'ispettore non è stato
in grado di chiarire se la relazione commerciale sia effettiva o fittizia. Ciò posto,
è altresì vero che la cooperativa, pur richiesta, non ha fornito informazioni in
merito, pur a fronte della rilevanza della operazione, relativa ad un acquisto di
formaggio di € 480.000,00 e all’ingente acconto riconosciuto al fornitore, pari ad
€ 210.000,00.
Tale mancanza di informazioni e l'impossibilità per l'ispettore e lo stesso
collegio sindacale di esprimersi in merito alla operazione, che conferma per il
vero quanto già osservato in merito alla mancanza di adeguati assetti, induce il
Tribunale a cogliere una ulteriore grave irregolarità, da individuarsi non tanto
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nella illiceità della operazione compiuta, quanto nella assenza di informazioni in
merito alla stessa fornite da parte dell'organo amministrativo all'organo di
controllo ed all’ispettore giudiziario.
Anche in questo caso, pertanto, si rende necessario affidare all’amministratore
giudiziario il potere di effettuare gli accertamenti ritenuti opportuni per
verificare la liceità dell'operazione ed assumere, previa autorizzazione del
Tribunale, le relative opportune iniziative per porvi rimedio.
EE*
Accertata la grave irregolarità nel caso di specie, ritiene il Tribunale non
necessaria la revoca dell’organo amministrativo ma sufficiente assumere le
seguenti misure provvisorie, finalizzate al recupero dei crediti ed alla
predisposizione di adeguati assetti organizzativi.
Per l’effetto, deve essere nominato un amministratore giudiziario per l’attività di
recupero dei crediti e ordinato alla cooperativa ed al suo consiglio di
amministrazione di adottare nel termine di 150 giorni gli adeguati assetti
organizzativi, sotto il controllo dell’amministratore giudiziario che dovrà
verificare le concrete misure adottate e se le stesse appaiono adeguate, in ragione
della natura e delle dimensioni dell’impresa, nel rispetto della discrezionalità
dell'organo gestorio nella adozione delle misura di gestione ritenute opportune.
k
Le spese dell’ispezione, ai sensi dell’art. 2409 u.c., sono poste a carico della
società e liquidate come in dispositivo. Le spese vengono determinate secondo la
tabella per i procedimenti di VG. valore indeterminabile, nella misura prossima
al massimo stante la complessità e rilevanza del procedimento.
ll
GE
Il compenso dell’ispettore viene determinato ai sensi dell’art. 2 d.m. 30 maggio
2012, secondo valore dei crediti verificati, nel massimo, attesa la particolare
complessità delle operazioni ispettive svolte con riferimento a molteplici aspetti
della contabilità, dell’organizzazione e della amministrazione della cooperativa,
nonché considerato il complessivo pregio dell’opera svolta.
Il compenso dell’amministratore verrà invece liquidato all'esito del rendiconto,
disponendo a suo favore in acconto, determinato come in dispositivo.
POM
Rigetta la domanda di revoca dell'organo amministrativo:
Ordina all'organo amministrativo di adottare entro 150 giorni gli assetti
amministrativi, organizzativi e contabili adeguati;
Nomina amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c. il dott. IRE ai: affida i seguenti poteri ai sensi dell’art. 92 disp. Att. c.c.;
a) previa valutazione della solvibilità del debitore, agisca con le azioni
stragiudiziali o giudiziali ritenute opportune per il recupero dei crediti, con
conseguente potere di rappresentanza processuale, relativamente alla lista di cui
alla pag. 27 della Relazione ed a quello verso il socio , richiedendo
l'autorizzazione del Tribunale per agire in giudizio, transare o conciliare, ovvero
comunichi la inopportunità di qualsivoglia azione, il tutto entro il termine di 180
mesi:
b) verifichi l’adeguatezza delle misure adottate dall’organo amministrativo
mediante relazione entro il termine di 180 giorni;
c) accerti la natura della operazione con il socio e all’esito, previa
autorizzazione del Tribunale, assuma le iniziative opportune.
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Condanna la società cooperativa al pagamento delle spese
processuali in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 4.500,00, oltre rimborso
ed accessori come per legge, oltre agli esborsi.
Liquida in favore dell'ispettore dott. uu | il compenso nella
misura di € oltre accessori come per legge. a carico della società
cooperativa ;
Attribuisce all’amministratore giudiziario dott. a un acconto
sul compenso a carico della società cooperativa , pari ad €
oltre accessori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Cagliari, 19.1.2022
Il giudice estensore
Nicola Caschili
Il presidente
dott. Ignazio tamponi
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