Giurisprudenza su art. 41 CCII
Istanza di liquidazione giudiziale proposta dall'amministratore e requisiti formali ex art. 120-bis CCII
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30903 Anno 2025
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16121-2023 proposto da:
omissis ANDREA FERRUCCIO, rappresentato e difeso dagli
Avvocat
per procura in calce al
ricorso;
- ricorrente -
contro
omissis GIORGIO LUCA GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall’
controricorso;
- controricorrente –
nonché
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. e
STUDIO CASSANO S.R.L.;
- intimati –
avverso la SENTENZA N. 2171/2023 della CORTE D’APPELLO DI
MILANO, depositata il 29/6/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio
dell’11/11/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Giorgio Luca Giovanni omissis nella qualità di
amministratore unico della Passavant Impianti s.p.a., con
ricorso dell’1/2/2023, ha chiesto al tribunale di Milano l’apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti della società dallo
stesso rappresentata.
1.2. In data 3/2/2023 anche la Studio Cassano s.r.l. ha
depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di
Passavant Impianti s.p.a..
1.3. Il tribunale di Milano, con sentenza depositata il
13/2/2023, ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione
giudiziale di Passavant Impianti s.p.a..
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che
la società era assoggettata alle disposizioni sulla liquidazione
giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 c.c.i.i., ha ritenuto che la
stessa versava in stato di insolvenza, rilevando, tra l’altro, che
l’imprenditore, nel ricorso “ in proprio ”, aveva dato conto di debiti
pari, nel 2021, ad €. 10.022.463 a fronte di un attivo di €.
5.398. 239 ed aveva segnalato “ difficoltà insormontabili a
continuare nella gestione tipica dell’impresa ”.
1.5. Andrea Ferruccio omissis
maggioranza della società Passavant Impianti, con ricorso del
15/3/2023, ha proposto reclamo avverso l’indicata sentenza,
chiedendone la revoca.
1.6. Giorgio Luca Giovanni omissis in qualità di
amministratore unico di Passavant Impianti s.p.a., ha resistito
al reclamo e ne ha chiesto il rigetto.
1.7. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha
rigettato il reclamo.
1.8. La corte, al riguardo, dopo aver premesso che: -
nessun rilievo può essere attribuito “ alle complesse vicende che,
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
il 31 agosto 2021, hanno portato alle dimissioni del socio di
maggioranza Andrea Ferruccio omissis di
amministratore di Passavant Impianti s.p.a. ed alla nomina, in
sua vece, di Giorgio Luca Giovanni omissis e,
successivamente, al sequestro delle azioni di titolarità dello
omissis
estromissione dalla società ”; - l’accertamento dello stato di
insolvenza prescinde, infatti, dalle cause che lo hanno
determinato e da ogni valutazione sull’imputabilità o meno delle
stesse all’imprenditore; ha, per quanto ancora rileva, trattato,
innanzitutto, la questione se la domanda di apertura della
liquidazione giudiziale “ in proprio ” era stata legittimamente
proposta o meno.
1.9. Il reclamante, infatti, ha osservato la corte, ha
lamentato, tra l’altro, che la decisione dell’amministratore unico
di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società
non era stata espressa in un atto notarile come richiesto dall’art.
120- bis c.c.i.i..
1.10. La corte d’appello ha respinto la censura rilevando,
in sostanza, che: - l’art. 120- bis cit. è inserito nel Titolo IV del
codice della crisi e dell’insolvenza che, intitolato “ strumenti di
regolazione della crisi ”, disciplina le procedure di risoluzione
concordata della crisi e dell’insolvenza, anche liquidatorie; - tale
disposizione, però, non trova applicazione per la liquidazione
giudiziale, anche se si tratta di società, che è, invece, disciplinata
dal Titolo V; - il legislatore, infatti, ha mantenuto ferma la
distinzione tra siffatte tipologie di procedure, come si ricava dalla
rubrica della Sezione II del Titolo III (“ procedimento unitario per
l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
e alla liquidazione giudiziale ”) e dall’art. 40 cit., il quale, al
comma 1, nel disciplinare la domanda introduttiva, prevede, al
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
primo ed al secondo periodo, disposizioni comuni al
procedimento di accesso “ agli strumenti di regolazione della crisi
e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale ”, ma, al terzo
periodo, rinvia all’art. 120- bis cit. solo per “ la domanda di
accesso a uno strumento di regolazione della crisi o
dell’insolvenza ”, senza più menzionare la liquidazione
(coerentemente, del resto, con le caratteristiche di tali strumenti
che, pur con modalità differenti, comportano, a differenza di ciò
che accade con la richiesta di apertura della liquidazione
giudiziale, la formulazione di proposte e l’assunzione di obblighi
verso i creditori); - la relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022,
cui si deve l’introduzione di tale norma, ha dissolto, al riguardo,
ogni dubbio, evidenziando (i) che la nuova Sezione VI- bis
prevede “ disposizioni specifiche sull’accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell’insolvenza da parte delle società
introducendo gli articoli da 120-bis a 120-quinquies … che
intendono favorire l’utilizzo delle procedure di ristrutturazione da
parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata
dalla ristrutturazione ”, (ii) che “con l’articolo 120-bis si disciplina
l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
chiarendo che l’avvio della ristrutturazione, e la determinazione
del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi
di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento
della crisi e il recupero della continuità aziendale, previsti
dall’articolo 2086, secondo comma, del codice civile ” e (iii) che
“ è dunque soppressa la possibilità di deroghe statutarie alla
competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile
è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere
allo strumento, mentre la determinazione del contenuto del
piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima,
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di
società …”.
1.11. La corte ha, quindi, trattato la seconda questione
dedotta dal reclamante, e cioè la sussistenza dello stato
d’insolvenza della società.
1.12. Il reclamante, infatti, ha osservato la corte d’appello,
ha negato che la società versasse in stato d’insolvenza sul
rilievo che: - la situazione debitoria di €. 10.022.463, riferita da
Passavant Impianti s.p.a. e valorizzata dal primo giudice, nel
mese di febbraio 2023 era oramai “ in gran parte insussistente ”;
- “ il debito verso i dipendenti era stato azzerato ed era stato
estinto il debito dei chirografari aderenti al Piano la cui
rateazione era prevista entro 90 giorni ”, tanto che “ l’importo
previsto in pagamento a fine aprile 2022 era € 17.326,00 ”; -
non era verosimile l’ammontare delle perdite riferite
omissis
documentazione contabile atta a consentire le opportune
verifiche; - la situazione di crisi non era affatto irreversibile, sia
in considerazione della possibilità di sterilizzare le perdite
dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n.
23/2020, sia della concreta possibilità di ricapitalizzare la società
da parte del medesimo socio o di terzi, che avevano manifestato
tale disponibilità.
1.13. La corte d’appello ha, invece, ritenuto che non si
poteva nutrire alcun dubbio sullo stato d’insolvenza della
Passavant Impianti.
1.14. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che
“ appaiono decisivi i documenti depositati dal curatore e le
circostanze riferite all’esito dell’accertamento del passivo, di una
prima valutazione dell’attivo e delle verifiche svolte sulla
contabilità ” e che “ il fascicolo della procedura fallimentare deve
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
considerarsi acquisito d’ufficio a quello del reclamo ed è,
conseguentemente, liberamente consultabile da parte del
giudice investito del ricorso ”, per cui “ le richieste di deposito di
documenti indirizzate al curatore hanno … unicamente lo scopo
di agevolare la consultazione di tale fascicolo ”, ha, in sostanza,
ritenuto che: - i crediti ammessi al passivo ammontano ad €.
5.396. 866,48, molti dei quali risalgono agli anni 2019 e 2020 e
documentati da decreto ingiuntivo; - diversamente da quanto
riferito dal reclamante, esistono anche debiti verso dipendenti
(di cui €. 284.280,08 in via privilegiata) e nei confronti
dell’Agenzia delle entrate, ammessa al passivo privilegiato per
circa €. 240.000,00; - nel complesso, la verifica del passivo
rende evidente che il piano attestato del dicembre 2021, che
dava conto di debiti per €. 11.616.410, ha avuto solo parziale
esecuzione e che la situazione debitoria di Passavant Impianti
era rimasta di rilevante entità; - sono già pervenute domande
tardive per ulteriori €. 60.829,00; - alla data di apertura della
liquidazione giudiziale, il curatore ha potuto accertare che la
società era inattiva e non vi erano contratti in corso di
esecuzione, dovendosi di conseguenza escludere che vi fossero
proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento
dei debiti; - nessuna manifestazione d’interesse è pervenuta, del
resto, alla curatela per il complesso aziendale di cui la società è
titolare (comprensivo di SOA e di un marchio) nonostante la
pubblicità effettuata; - il disinteresse del mercato costituisce un
chiaro indice dell’incapacità dell’impresa di generare profitti e,
anche, semplicemente, di far fronte alle passività correnti con i
propri ricavi; - tale circostanza non è contraddetta dalle
dichiarazioni di intenti pervenute allo omissis che dovrebbero
dimostrare il carattere transitorio della crisi e le prospettive di
ripresa della società, trattandosi, in realtà, di “ generiche
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
manifestazioni di interesse ”, subordinate a verifiche contabili ed
all’esecuzione di due diligence , senza alcuna assunzione di
obblighi da parte dei loro autori; - le stesse conclusioni si
impongono per le ulteriori manifestazioni di interesse depositate
il 9/6/2023, e cioè in pendenza del giudizio di reclamo, in quanto
formulate in termini non impegnativi e sul presupposto che
venga revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale; - quanto, poi, alla dichiarazione dello omissis
essere disposto di mettere a disposizione della società la somma
di €. 500.000, non può che evidenziarsi che tale dichiarazione
sia giunta in ritardo, poiché lo stato di insolvenza dev’essere
accertato con riferimento alla data della sentenza, e che,
comunque, tale prospettata ricapitalizzazione, in assenza di un
serio piano industriale a supporto della continuità aziendale, è di
per sé “ insufficiente al pagamento integrale e nei termini
concordati degli ingenti debiti accertati ”; - la situazione di crisi
della società è, del resto, molto risalente nel tempo, come
attestato dalla presentazione, il 22/2/2021, in pendenza di
quattro ricorsi per la dichiarazione di fallimento, di una domanda
di concordato “ in bianco ”, dichiarata inammissibile dal tribunale
per mancato deposito della proposta nel termine, nonché, nel
mese di dicembre del 2021, del già citato piano di risanamento;
- l’esito infausto dei precedenti tentativi di “ governare ” la crisi,
ne attestano l’irreversibilità e dimostrano “ l’inadeguatezza delle
risorse disponibili per la ristrutturazione del debito ” e la
prosecuzione dell’attività nonché “ l’urgenza di provvedere al fine
di evitare l’ulteriore aggravamento del già imponente dissesto ”;
- sotto il profilo del patrimonio, le prime indagini del curatore
dimostrano l’assoluta insufficienza delle poste dell’attivo rispetto
all’entità del passivo, considerato che i beni mobili inventariati
hanno un presumibile valore di mercato di €. 78.465 mentre il
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
complesso immobiliare in corso di valutazione, stimato nel piano
di risanamento €. 1.600.000, sembra poter avere un valore di
€. 700.000 circa; - il giudice del procedimento cautelare, nel
consentire la sostituzione delle azioni sequestrate allo omissis
con una somma di denaro, con ordinanza resa il 30/1/2023, ha
ritenuto la congruità dell’importo di €. 120.000,00, pur a fronte
di una partecipazione sociale in capo al reclamante per una
quota pari al 95% del capitale sociale di €. 775.000, rilevando
che, sulla base dei dati di bilancio, “ le partecipazioni sociali
oggetto del sequestro non hanno, allo stato, alcun apprezzabile
valore essendo del tutto vaghe le prospettive future di
risanamento dell’impresa, legate all’apporto di investitori che
oltre a proporre una soluzione concordataria ambigua di dubbia
riferibilità al modello prescelto, condizionano il loro
indispensabile ed urgente intervento al fatto che non vi sia un
cambio di governance della società, gestita da un
amministratore che ad oggi non ha ancora sottoposto
all’approvazione dell’assemblea il progetto di bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, risalendo al 31
dicembre 2020 l’ultimo bilancio approvato come risulta dalla
visura camerale …”; - la sussistenza di “ ingenti debiti scaduti fin
dal 2019 ” e di un “ piano di risanamento inattuato ” esclude,
infine, che la “ sterilizzazione ” degli obblighi conseguenti alla
perdita del capitale sociale prevista dalla legislazione
emergenziale del periodo Covid, potesse incidere sull’incapacità,
strutturale e manifesta, della società (anche a volere ammettere
che la stessa avesse i requisiti per potersene avvalere) di
“ onorare i propri debiti alla scadenza e con mezzi normali ”.
1.15. La corte d’appello, quindi, dopo aver rilevato che “ la
sussistenza dello stato d’insolvenza smentisce di per sé che la
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
domanda giudiziale possa integrare un’ipotesi di abuso dello
strumento processuale ”, ha rigettato il reclamo.
1.16. Andrea Ferruccio omissis quale socio di
maggioranza della Passavant Impianti s.p.a., con ricorso
notificato in data 27/9/2023, ha chiesto, per nove motivi, la
cassazione della sentenza.
1.17. Ha resistito, con controricorso, Giorgio Luca
Giovanni omissis
Passavant Impianti s.p.a., che ha chiesto la condanna del
ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96
c.p.c.
1.18. La Liquidazione Giudiziale e la Studio Cassano s.r.l.
sono rimasti intimati.
1.19. Il ricorrente ha depositato memoria evidenziando,
tra l’altro, che: - in data 25/6/2025, il curatore della liquidazione
giudiziale della Passavant ha ceduto allo omissis il ramo
d’azienda costituito dal marchio registrato “ Passavant Impianti ”,
dalle referenze e certificazioni ISO, dall’avviamento e dai crediti
relativi all’attività svolta dalla Passavant, per il prezzo di €.
210. 000,00, interamente pagato dall’acquirente; - il ramo
d’azienda è stato acquistato “ sul presupposto e sulla prospettiva,
ancora oggi esistente, della possibilità di continuità aziendale ”,
tanto che nell’art. 1 dell’atto di cessione è espressamente
previsto che “ formano oggetto della presente cessione, tra
l’altro, anche l’avviamento commerciale del ramo di azienda, le
progettazioni delle macchine per il trattamento dell’acqua, le
progettazioni degli impianti di cui alle referenze cedute, tutta la
documentazione contrattuale, e, in generale, tutti i documenti
inerenti il ramo aziendale ceduto (cosiddetto “Lotto Unico”),
come da certificazioni” ; - tale cessione, pertanto, costituisce
un’ulteriore conferma dell’esistenza, all’epoca, della prospettiva
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
di continuità aziendale della Passavant e, dunque, del carattere
abusivo della domanda di liquidazione giudiziale della Passavant
omissis
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la
violazione o la falsa applicazione degli artt. 40 e 120- bis del
c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha
ritenuto valida ed efficace l’istanza di liquidazione giudiziale della
società presentata dall’amministratore della stessa, omettendo,
tuttavia, di considerare che, se l’amministratore è pacificamente
legittimato a proporre la domanda di liquidazione della società
anche in difetto di preventiva autorizzazione assembleare, resta,
nondimeno, che: - l’art. 120- bis c.c.i.i., “ a miglior tutela della
società mandante e degli altri soggetti interessati ”, subordina la
proposizione della domanda giudiziale di liquidazione da parte
dell’organo gestorio al previo rispetto di stringenti “ requisiti
formali” ; - la decisione dell’organo gestorio, prodromica
all’esercizio del potere rappresentativo, dev’essere, infatti,
assunta con atto pubblico notarile e dev’essere depositata ed
iscritta nel registro delle imprese; - la conseguente domanda
giudiziale dev’essere, inoltre, sottoscritta da coloro che hanno la
rappresentanza della società; - gli amministratori, infine, devono
preventivamente informare i soci dell’avvenuta decisione di
proporre la domanda giudiziale; - il potere rappresentativo, in
difetto di tali condizioni, non può assolutamente ritenersi
validamente esercitato, né tanto meno sanabile ai sensi dell’art.
182 c.p.c., poiché “ tali requisiti formali condizionano la nascita
e la efficace spendibilità del potere rappresentativo straordinario
dell’amministratore con riguardo al compimento di atti idonei ad
incidere significativamente non solo sulla attività di impresa, ma
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
sulla esistenza stessa del soggetto di diritto loro mandante” ; -
l’art. 120- bis c.c.i.i. dispone, in effetti, al comma 1, che
“ l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
dell’insolvenza ”, compresa la procedura di liquidazione
giudiziale, “è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori
unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del
piano ”, che “ la decisione deve risultare da verbale redatto da
notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese ” e che
“ la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la
rappresentanza della società …”; - l’art. 120- bis c.c.i.i., infine, al
comma 3, dispone che “ gli amministratori sono tenuti a
informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno
strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire
periodicamente del suo andamento ”; - nel caso in esame,
l’amministratore unico della società ha presentato la domanda
di liquidazione giudiziale della Passavant violando dolosamente
il diritto del socio ad essere previamente informato della sua
“ decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi
e dell’insolvenza ”, ed ha, in tal modo, impedito allo stesso
l’esercizio del diritto di chiederne la revoca dalla carica ricoperta
a fronte della “ presentazione di una domanda di accesso a uno
strumento di regolazione della crisi ” da parte dell’amministratore
che non era “ conforme alle condizioni di legge ” richiamate
nell’art. 120- bis , comma 4, c.c.i.i..
2.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha, in
sostanza, ritenuto che la decisione dell’amministratore della
società di presentare la domanda di apertura della “ liquidazione
giudiziale ” ai danni della stessa non deve necessariamente
rivestire, a differenza di quanto l’art. 120- bis cit. prevede per la
domanda di accesso agli “ strumenti di regolazione della crisi e
dell’insolvenza ”, la forma del verbale redatto da notaio, né, una
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
volta assunta, dev’essere comunicata ai soci e, come tale,
iscritta nel registro delle imprese.
2.3. Tale statuizione è giuridicamente corretta. L’art. 40
c.c.i.i. (nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso
innanzi al tribunale di Milano in data 1/2/2023), al dichiarato
scopo di dettare norme comuni al “ procedimento ” introdotto
dalla “domanda di accesso ” tanto “ agli strumenti di regolazione
della crisi e dell’insolvenza ” (art. 37, comma 1), quanto “ alla
liquidazione giudiziale ” (art. 37, comma 2), ha espressamente
previsto che: - tale “ procedimento … si svolge dinanzi al
tribunale in composizione collegiale” (art. 40, comma 1); - “il
ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni
della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore
munito di procura” (comma 2, primo periodo); - “la domanda
del debitore” (quale che sia la sua natura giuridica: e, dunque,
anche se si tratta di una società) “entro il giorno successivo al
deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese”
per la relativa “ iscrizione ”, che è “ eseguita entro il giorno
seguente ”, ed è, infine, “ trasmessa ”, “ unitamente ai documenti
allegati ”, “ al pubblico ministero ” (comma 3).
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2.12. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando
l’omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai sensi dell’art. 360 n.
5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui
la corte d’appello ha totalmente omesso di esaminare tutte le
condotte del omissis così come denunciate dall’istante
nell’atto di reclamo, che integrano l’abuso da parte dello stesso
nella proposizione della domanda di liquidazione giudiziale della
Passavant, con conseguente inammissibilità della stessa, come
la distrazione di ingenti fondi dalla Passavant, per l’ingente
importo complessivo di €. 860.552,19, che ha certamente inciso
sullo stato d’insolvenza della Passavant, e il tentativo di
distrazione dell’azienda della Passavant, con la sua “ svendita …
in sede concorsuale ” in favore della Idro Group s.r.l., vale a dire
circostanze in fatto, decisive e concludenti, che, unitamente al
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
mancato coinvolgimento dell’assemblea dei soci e
all’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 120- bis
c.c.i.i., dimostrano, in modo chiaro ed univoco, l’abuso, sotto il
profilo sia sostanziale sia processuale, del diritto di proporre
l’istanza di liquidazione giudiziale.
2.13. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la
violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2086,
comma 2°, c.c. e degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. b, e 7 c.c.i.i.,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la
sussistenza dello stato di insolvenza esclude di per sé che la
domanda di liquidazione giudiziale possa integrare un’ipotesi di
abuso dello strumento processuale e che, se sussiste
l’insolvenza, qualunque istanza volta all’apertura di tale
procedura deve sempre ritenersi necessariamente legittima,
omettendo, tuttavia, di considerare che: - l’istanza di
liquidazione giudiziale è stata presentata dall’amministratore
unico della Passavant, abusando di tale strumento processuale,
per una finalità estranea agli interessi della Passavant e dei suoi
creditori; - il reclamante, infatti, ha dimostrato che, a fronte
della “ concreta possibilità di risanare la Passavant attraverso la
sua ricapitalizzazione tramite gli investitori italiani e stranieri ” ed
anche con “ l’intervento finanziario dello stesso socio ”
reclamante, il omissis
astenersi dal proporre la domanda di liquidazione giudiziale della
Passavant e avrebbe dovuto, invece, ricorrere, sussistendone i
presupposti, ad una delle misure di superamento della crisi
previste dal codice della crisi, come la composizione negoziata
della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato
preventivo, ecc.; - il omissis quindi, ha esercitato, quale
amministratore unico, il diritto della Passavant di proporre
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
domanda di liquidazione giudiziale, in modo abusivo, doloso e
contrario a buona fede, per cui tale domanda avrebbe dovuto
essere dichiarata inammissibile o rigettata; - l’amministratore
della società, in effetti, ha il dovere, previsto dall’art. 2086,
comma 2°, c.c., di attivarsi senza indugio per l’adozione e
l’attuazione di uno degli strumenti previsti dell’ordinamento per
il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- il ricorso a strumenti che non siano finalizzati al superamento
della crisi e al recupero della continuità aziendale, come la
liquidazione giudiziale, rappresenta, al contrario, una vera e
propria extrema ratio , per cui l’amministratore di società deve
sempre cercare una soluzione stragiudiziale o giudiziale di
risanamento, evitando sino all’ultimo la liquidazione giudiziale; -
l’art. 7 c.c.i.i. enuncia, del resto, il principio del favor per le
misure volte a salvare l’impresa rispetto alla liquidazione
giudiziale della stessa, tanto è vero che tale norma prevede che,
a determinate condizioni, nel caso di proposizione di più
domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a
regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla
liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata; - la
presentazione di una domanda per l’apertura di una procedura
concorsuale è inammissibile quando integra gli estremi di un
abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei
canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà
processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti
processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a
quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti; - l’art. 4,
commi 1 e 2, lett. b, c.c.i.i. prevede, in effetti, che (i) “ nel corso
delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori
devono comportarsi secondo buona fede e correttezza ” e che (ii)
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
“ il debitore ha il dovere di … assumere tempestivamente le
iniziative idonee … alla rapida definizione dello strumento di
regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine
di non pregiudicare i diritti dei creditori ”; - il debitore ha,
dunque, l’obbligo di cercare soluzione alternative per il
risanamento dell’impresa prima di ricorrere alla liquidazione
giudiziale, che rappresenta una vera e propria ultima ratio ; - tale
violazione ha causato un concreto pregiudizio al reclamante in
quanto, ove avesse correttamente interpretato l’effettivo
contenuto del predetto motivo di reclamo, la corte d’appello
avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e revocare
l’apertura della liquidazione giudiziale, così da consentire al socio
e all’assemblea di deliberare l’accesso della Passavant alle
misure di superamento della crisi d’impresa, così da poter
risanare la Passavant e scongiurare la liquidazione giudiziale.
2.14. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare
congiuntamente, sono inammissibili.
2.15. omissis
omissis
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omissis
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2.16. omissis
omissis
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Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
omissis
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2.17. omissis
liquidazione giudiziale è volta esclusivamente all’accertamento,
da parte del giudice, tanto della sussistenza, in capo al debitore,
(di almeno uno) dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2,
comma 1, lett. d, c.c.i.i., quanto del presupposto oggettivo,
costituito dal suo stato d’insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b,
c.c.i.i.); - il positivo riscontro di tali presupposti (art. 121 c.c.i.i.)
impone al tribunale (come già la dichiarazione di fallimento: artt.
1 e 5 l.fall.) la pronuncia della sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale; - la procedura aperta da tale sentenza
(artt. 121 ss. c.c.i.i.), come già il fallimento (art. 23 ss. l.fall.),
è, peraltro, volta, da un lato, alla vendita (nelle forme previste
dalla legge) dei beni e dei diritti acquisiti alla relativa massa
attiva (artt. 142 ss. e 211 ss. c.c.i.i.), e, dall’altro, alla
soddisfazione, mediante iscrizione nei relativi riparti (artt. 220
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
ss c.c.i.i.), delle pretese creditorie accertate dagli organi della
stessa (artt. 200 ss. c.c.i.i.); - la liquidazione concorsuale,
dunque, esplica i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra il
debitore, che subisce la liquidazione forzata dei beni costituenti
il suoi patrimonio, e la massa dei suoi creditori, che beneficiano
(o, per converso, subiscono gli effetti) dei conseguenti risultati
satisfattivi.
2.18. I soci della società (di capitali: fatta salva la società
in accomandita per azioni) assoggettata alla liquidazione
giudiziale (o al fallimento) restano, per contro, estranei, sul
piano giuridico, alla relativa procedura (salvo che, nella
liquidazione giudiziale, per la partecipazione all’assemblea
convocata dal curatore ai fini previsti dall’art. 233, comma 2,
c.c.i.i.) nonché agli atti in cui la stessa si articola e agli effetti
che tali atti producono.
2.19. I soci di tali società (salvo che per le pretese
creditorie che gli stessi vantino verso la società stessa quali
residual claimants , le quali, però, presuppongono, onde venire
in rilievo, la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori e,
dunque, l’esistenza effettiva, all’esito della liquidazione, di un
“ patrimonio netto omissis
omissis
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conseguenze giuridiche degli atti di liquidazione del patrimonio
sociale operata dagli amministratori della società (Cass. n.
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
14265 del 2025) ovvero dagli organi della relativa procedura
concorsuale (e, prima ancora, dalla sentenza che dispone la sua
stessa apertura).
2.20. omissis
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omissis
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omissis
omissis
omissis
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2.21. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale
si presta, dunque, ad essere qualificata in termini di abuso,
rispetto alla liquidazione coattiva dei relativi beni ed ai
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
conseguenti risultati satisfattivi, solo nei confronti dei creditori,
che li subiscono, tutte le volte in cui tale domanda, in relazione
alle circostanze del caso, sia stata proposta dagli amministratori
della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso
la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori (o,
quanto meno, una parte di essi, come i contraenti di rapporti
pendenti che siano destinati, in via giuridicamente automatica o
per scelta economicamente dovuta del curatore, ad essere,
inevitabilmente, sciolti): non anche nei confronti dei suoi soci, i
quali subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale
dei beni sociali solo per gli effetti riflessi che la stessa opera in
termini di perdita del valore e della redditività della
partecipazione sociale, restando, dunque, legittimati, ove ne
abbiano l’interesse attuale e diretto, soltanto ad impugnare la
sentenza che apre la procedura, contestando la sussistenza dei
relativi presupposti, ma non l’abuso che, in ipotesi, la
presentazione della relativa domanda abbia integrato.
2.22. La proposizione della domanda di apertura della
liquidazione giudiziale da parte dell’amministratore unico della
società Passavant in funzione della prospettata liquidazione
concorsuale dell’azienda sociale ad una determinata società, non
si presta, dunque, come ha correttamente affermato la corte
d’appello, ad essere qualificata in termini di abuso ai danni del
socio ricorrente.
2.23. Né può ritenersi che il denunciato abuso processuale
sussista in relazione all’altro addebito che il ricorrente ha
formulato rispetto alla legittimità dell’iniziativa assunta
dall’amministratore della società, e cioè di aver presentato la
domanda di liquidazione giudiziale della stessa senza aver
preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per la
sua ammissione ad una diversa procedura di regolazione della
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
sua crisi che consentisse al socio la conservazione, in tutto o in
parte, del valore e della redditività della sua partecipazione.
2.24. Tale abuso è configurabile soltanto a condizione che
sia emerso, in fatto, dagli accertamenti operati sul punto dal
giudice di merito o (in mancanza) dall’esposizione in ricorso di
circostanze (risultanti dagli atti del giudizio) a tal fine decisive,
che: - sussistevano con certezza i presupposti per l’ammissione
della (società) debitrice ad una procedura di regolazione della
sua insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale; -
l’amministratore aveva presentato la domanda di liquidazione
giudiziale ai danni della società dolosamente pretermettendo
ogni valutazione in ordine ai predetti presupposti; - la
partecipazione sociale del socio, a seguito dell’ammissione di
tale società ad una di queste diverse procedure, avrebbe
senz’altro conservato, in tutto o in parte, un valore patrimoniale.
2.25. Nel caso in esame, per contro, il ricorrente, ad onta
di quanto dedotto, non ha illustrato, in ricorso, con la dovuta
specificità, la sicura emergenza dagli atti del giudizio dei
presupposti che avrebbero senz’altro indotto il tribunale, ove la
corrispondente domanda fosse stata proposta, ad ammettere la
società debitrice ad una procedura di regolazione della sua crisi
diversa dalla liquidazione giudiziale, né che l’amministratore
abbia dolosamente ignorato la sussistenza di tali presupposti né,
infine, che l’ammissione della Passavant ad una di tali procedure
(peraltro, neppure indicata) avrebbe consentito al socio
ricorrente di conservare anche solo in parte il valore della sua
partecipazione al capitale sociale: tanto più se si considera che
(a) la società, come incontestatamente accertato dalla corte
d’appello, aveva già presentato, allo scopo di “ governare ” la
crisi, una domanda di concordato “ in bianco ”, che però era stata
dichiarata inammissibile dal tribunale per mancato deposito
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
della proposta nel termine, e predisposto un piano attestato, il
quale, a sua volta, per l’inadeguatezza delle risorse disponibili
per la ristrutturazione del debito e la prosecuzione dell’attività,
non aveva evitato l’ulteriore aggravamento del già imponente
dissesto; (b) l’amministratore della società, a fronte di tale stato
d’insolvenza (sul quale, cfr. quanto si dirà in sede di scrutinio del
settino, ottavo e nono motivo), aveva, del resto, il dovere di
assumere “ tempestivamente ” le iniziative idonee alla
individuazione dello “ strumento di regolazione ” di tale situazione
più adeguato in relazione alle circostanze del caso e, ove
individuato, di darvi rapida attuazione “ al fine di non
pregiudicare i diritti dei creditori ” (art. 4, comma 2, lett. b,
c.c.i.i.), nonché, in difetto (come, appunto, nel caso in esame),
l’obbligo, penalmente sanzionato, di evitarne l’aggravamento
chiedendo, tempestivamente, “ nell’interesse prioritario dei
creditori ” (art. 4, comma 2, lett. c, c.c.i.i.: e, dunque, non di
quello, chiaramente recessivo, dei soci), l’apertura della
liquidazione giudiziale della società (artt. 330 e 323, comma 1,
lett. d, c.c.i.i.).
2.26. Resta ferma, naturalmente, anche sotto tale profilo,
la legittimazione del socio, ove ne abbia l’interesse attuale e
diretto, ad impugnare la sentenza che ha dichiarato l’apertura
della procedura di liquidazione giudiziale della società,
deducendo, ad esempio, che la domanda di liquidazione
giudiziale sia stata proposta dall’amministratore della società
debitrice nonostante che la stessa versasse in stato di mera crisi
(art. 2, lett. a, c.c.i.i.) e non poteva essere, dunque,
assoggettata a liquidazione giudiziale, che presuppone, al
contrario, come stabilisce l’art. 121 c.c.i.i., la sua insolvenza
irreversibile (art. 2, lett. b, c.c.i.i.).
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Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
2.29. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la
nullità della sentenza in ragione dell’erronea interpretazione del
motivo di reclamo, in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli
artt. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 e all’art. 112 c.p.c.,
ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha ritenuto che il reclamante aveva impugnato la
sentenza di primo grado solo in ordine al capo inerente alla
mancata previa assunzione della delibera assembleare, senza,
tuttavia, considerare che: - il reclamante aveva, in realtà,
impugnato la sentenza deducendo, fra l’altro, come motivo di
reclamo, anche la circostanza che l’amministratore unico della
Passavant aveva proposto la domanda di liquidazione giudiziale
della stessa Passavant senza avere previamente informato il
socio e l’assemblea; - l’art. 120- bis , comma 3, c.c.i.i., infatti,
stabilisce espressamente che “ gli amministratori sono tenuti a
informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere ad uno
strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza …”; -
l’errata interpretazione del motivo di reclamo, rifluente in un
vizio in procedendo , ha causato un concreto pregiudizio al
reclamante poiché, ove avesse correttamente interpretato
l’effettivo contenuto del predetto motivo di reclamo, la corte
d’appello avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e
revocare l’apertura della liquidazione giudiziale, così da
consentire al socio e all’assemblea di deliberare l’accesso della
Passavant alle misure di superamento della crisi d’impresa,
scongiurandone la liquidazione giudiziale.
2.30. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.
2.31. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la
nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c.,
dell’art. 51 c.c.i.i., degli art. 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 6
CEDU, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, sul
rilievo che il fascicolo della procedura concorsuale è acquisito
d’ufficio ed è liberamente consultabile da parte del giudice della
impugnazione, e che le richieste di deposito di documenti
indirizzate al curatore avevano unicamente lo scopo di agevolare
la consultazione di tale fascicolo da parte del giudice della
impugnazione, ha disposto in via ufficiosa l’acquisizione in
giudizio di documenti, e cioè la “ copia dello stato passivo
dichiarato esecutivo o, se non ancora ultimata la verifica del
passivo, (la) copia del Progetto dello stato passivo depositato ”,
la “copia del programma di liquidazione se già redatto e, in
mancanza, (una) sintetica relazione sull’attivo rinvenuto, sulle
iniziative ad oggi assunte per la liquidazione dell’attivo e sugli
esiti, allo stato, di tali attività ”, la “ copia della relazione redatta
ai sensi dell’art. 130, comma 1, CCII, se non secretata (o non
integralmente secretata) dal giudice delegato precisando, in
ogni caso, se vi sia compatibilità tra gli esiti dei primi
accertamenti eventualmente svolti ai sensi dell’art. 49, comma
3, lettera f) e le scritture contabili reperite” , omettendo, per
contro, di considerare che: - a fronte della contumacia del
curatore, tale iniziativa officiosa è, in realtà, illegittima e
ingiustificata; - la corte, infatti, ha, in tal modo, surrettiziamente
rimesso in termini il curatore, volontariamente rimasto
contumace nel giudizio di reclamo, e perciò decaduto dalla
facoltà di formulare dedizioni, domande ed eccezioni, nonché
riprodurre documenti, facoltà che spetta invece soltanto alle
parti ritualmente costituite; - la corte non poteva supplire, con
un ordine esibitorio ad ampio raggio, alla totale inattività
difensiva del curatore contumace, ritenendo decisivi e
indispensabili i documenti che non potevano essere acquisiti con
tale ordine, palesemente irrituale, che rifluisce nella nullità della
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
sentenza, anche perché l’art. 345 c.p.c., espressione di principio
generale, non consente l’acquisizione di prove in appello, salvo
quelle da cui la parte dimostri di essere incolpevolmente
decaduta; - la corte d’appello ha, quindi, attinto da una parte,
non costituita e non dichiarata contumace, documenti ritenuti
decisivi, in assenza di un effettivo contraddittorio e in violazione
del principio dispositivo; - il reclamo deve, infatti, contenere
l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l’impugnazione e le relative conclusioni, ancorché non sia
richiesta l’indicazione degli specifici motivi previsti dagli artt. 342
e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente
devolutivo, restando l’ambito dell’impugnazione circoscritto alle
sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante; - la
corte d’appello, invece, a dispetto della natura non devolutiva
del gravame, ha ritenuto che il giudice del reclamo sarebbe
libero di attingere ad atti e documenti anche non valorizzati dal
curatore reclamato.
2.32. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, infatti, ha
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2.33. Tale principio, già dettato in materia d’opposizione
al fallimento (ed al relativo giudizio d’appello, che era
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
assoggettato alle norme comuni), trova a maggior ragione
applicazione nel giudizio di reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento (art. 18, comma 10°, l.fall.) e di
apertura della liquidazione giudiziale (art. 51, comma 10,
c.c.i.i.), per i quali la legge ha espressamente previsto che la
corte d’appello assume, anche d’ufficio, tutti i mezzi di prova che
ritiene necessari, ivi compreso, dunque, l’ordine di esibizione ad
una delle parti, pur se contumace, come il curatore della
procedura reclamata, relativamente agli atti contenuti nel
fascicolo della procedura.
2.34. L’art. 51, comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo
applicabile ratione temporis , prevede, infatti, che il reclamo
avverso la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione
giudiziale deve contenere (al pari del reclamo previsto dall’art.
18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento)
“ l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l’impugnazione e la relative conclusioni ”, con la conseguenza
che: - tale mezzo, pur non dovendo contenere l’indicazione degli
“ specifici motivi ” di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (e all’art. 51,
comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore), non
ha carattere pienamente devolutivo, restando l’ambito
dell’impugnazione circoscritto, al pari della cognizione del
giudice del reclamo, alle sole questioni tempestivamente dedotte
dal reclamante (Cass. n. 26415 del 2025, in motiv.; Cass. n.
31531 del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la
questione oggetto della censura in cassazione non era stata fatta
valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell’indicato
principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo ”, “ sulla
questione oggetto del motivo ” fosse “caduto il giudicato
interno ”; omissis
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2.35. La statuizione della corte d’appello, lì dove ha
disposto in via ufficiosa l’acquisizione di “ documenti ” in possesso
del curatore in quanto “ decisivi” al fine di verificare la
sussistenza (che il reclamante aveva negato) dello stato
d’insolvenza della società, è, dunque, giuridicamente corretta.
2.36. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la
violazione o la falsa applicazione degli artt. 1173 e 1337 c.c.,
nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la
corte d’appello ha ritenuto che le pervenute manifestazioni di
interesse da parte dei terzi all’acquisto della azienda della
impresa dichiarata fallita sarebbero un chiaro indice della
incapacità della impresa di generare profitti e fare fronte alle
passività correnti con i propri ricavi, omettendo, tuttavia, di
considerare che: - una manifestazione di interesse, seppure non
recante gli estremi della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.),
non può affatto ritenersi totalmente inidonea a fare nascere
alcun obbligo giuridico in capo al terzo, trattandosi
dell’espressione di una volontà negoziale idonea a far nascere in
capo al suo autore l’obbligo giuridico di condursi secondo buona
fede nelle trattative ed espone il suo autore a responsabilità
precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. in caso di ingiustificata
rottura delle trattative, tanto più in un caso, come quello in
esame, in cui alla manifestazione di interesse proveniente dal
terzo (la Idro Group) era seguita anche la stesura di una bozza
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
di accordo, che veniva redatta successivamente dai legali delle
parti; - non può, dunque, razionalmente affermarsi che le
manifestazioni di interesse provenienti da terzi, pur se
numerose, genuine ed evolute addirittura in puntuazioni,
assurgano ad un chiaro indice di insolvenza, sol perché il terzo
subordini, come sempre accade, la formulazione di una proposta
economica alla esecuzione di una due diligence sul patrimonio
aziendale.
2.37. Con l’ottavo motivo, il ricorrente, lamentando la
nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111,
comma 7°, Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, con
motivazione insanabilmente contraddittoria, la corte d’appello,
pur avendo accertato l’inesistenza dell’ingente debito nei
confronti della Studio Cassano s.r.l., ha, poi, dichiarato di non
poter “ nutrire alcun dubbio ” sul fatto che la Passavant Impianti
versasse in stato d’insolvenza.
2.38. Con il nono motivo, il ricorrente, lamentando la
nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 e all’art. 669
octies , comma 9°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata
nella parte in cui ha dichiaratamente e supinamente fondato il
proprio convincimento circa lo stato d’insolvenza della società su
valutazioni compiute dal giudice della cautela, senza, per contro,
considerare che l’autorità del provvedimento cautelare non è
invocabile in un diverso processo e tra diverse parti.
2.39. Il settimo, l’ottavo e il nono motivo, da esaminare
congiuntamente, sono inammissibili.
2.40. Il reclamante, infatti, non si confronta realmente con
la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizioni
rimaste incensurate, ha accertato, per un verso, che i crediti
ammessi al passivo ammontano ad €. 5.396.866,48 e che erano
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00, e, per
altro verso, che, alla data della sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale, la società era inattiva e non vi erano
contratti in corso di esecuzione, ed, in forza dei fatti così
accertati, compresa la riscontrata insufficienza delle poste
dell’attivo rispetto all’entità del passivo, ha correttamente
ritenuto che, specie in ragione dell’esito infausto dei precedenti
tentativi di “ governare ” la crisi, la società non poteva disporre di
proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento
dei debiti e che la stessa risultava, in definitiva, incapace di far
fronte alle passività correnti con i propri ricavi, a nulla, per
contro, rilevando le generiche dichiarazioni d’intenti pervenute
al reclamante, in quanto, tra l’altro, smentite dal fatto che,
nonostante la pubblicità effettuata, nessuna manifestazione
d’interesse era pervenuta alla curatela per l’acquisto del
complesso aziendale (comprensivo di SOA e di un marchio) di
cui la società è titolare.
2.41. Lo stato d’insolvenza, in effetti, può risultare (oltre
che dagli atti dell’istruttoria svoltasi innanzi al tribunale, anche)
da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 51, comma
2, lett. d, e comma 8, c.c.i.i.) o, comunque, acquisiti dalla corte
d’appello (art. 51, comma 10, c.c.i.i.) per la prima volta solo nel
corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in
motiv.), come lo stato passivo.
2.42. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di
apertura della liquidazione giudiziale, invero, al pari di quello
relativo al reclamo avvero la sentenza dichiarativa di fallimento,
l’accertamento dello stato di insolvenza, come si desume dagli
artt. 51, comma 10, c.c.i.i. e 18, comma 10°, l.fall., dev’essere
compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al
momento della sentenza di apertura della procedura (con la
Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025
conseguente irrilevanza di fatti verificatisi solo dopo tale
pronuncia) ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su
documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base
ai quali la sentenza è stata pronunciata (e, in ragione della
rituale produzione dei documenti che li dimostrano) ma
nondimeno appartenenti, come tali, al thema decidendum del
giudizio di reclamo, purché si tratti (come nel caso in esame) di
fatti (come i debiti assunti e i beni acquisiti, già verificatisi al
momento della sentenza dichiarativa), anche se conosciuti (alla
luce delle emergenze dello stato passivo o degli accertamenti
svolti dal curatore) solo successivamente nel corso del processo
di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del
2015).
2.43. omissis
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partecipare ad operazioni di ricapitalizzazione della stessa, ove
(come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto,
che la società disponeva effettivamente, al momento della
sentenza dichiarativa, della liquidità necessaria per eseguire il
pagamento, con mezzi normali, dei debiti scaduti, a partire da
quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo,
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3. Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità di tutti i
suoi motivo, è rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avvocato
Massimo Mandara, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
5. Non sussistono, invece, le condizioni per la condanna del
ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
6. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma
1- quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il
ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del
giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%,
con distrazione in favore dell’Avvocato Massimo Mandara; dà
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atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n.
115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.
228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, l’11 novembre 2025.
Il Presidente
Francesco Terrusi
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