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Giurisprudenza su art. 41 CCII

Istanza di liquidazione giudiziale proposta dall'amministratore e requisiti formali ex art. 120-bis CCII

Cass. civ., sez. I, ord. n. 30903/2025·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Civile Ord. Sez. 1 Num. 30903 Anno 2025

Presidente: TERRUSI FRANCESCO

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 25/11/2025

ORDINANZA

sul ricorso 16121-2023 proposto da:

omissis ANDREA FERRUCCIO, rappresentato e difeso dagli

Avvocat

per procura in calce al

ricorso;

- ricorrente -

contro

omissis GIORGIO LUCA GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’

controricorso;

- controricorrente –

nonché

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. e

STUDIO CASSANO S.R.L.;

- intimati –

avverso la SENTENZA N. 2171/2023 della CORTE D’APPELLO DI

MILANO, depositata il 29/6/2023;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE

DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio

dell’11/11/2025;

FATTI DI CAUSA

1.1. Giorgio Luca Giovanni omissis nella qualità di

amministratore unico della Passavant Impianti s.p.a., con

ricorso dell’1/2/2023, ha chiesto al tribunale di Milano l’apertura

della liquidazione giudiziale nei confronti della società dallo

stesso rappresentata.

1.2. In data 3/2/2023 anche la Studio Cassano s.r.l. ha

depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di

Passavant Impianti s.p.a..

1.3. Il tribunale di Milano, con sentenza depositata il

13/2/2023, ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione

giudiziale di Passavant Impianti s.p.a..

1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che

la società era assoggettata alle disposizioni sulla liquidazione

giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 c.c.i.i., ha ritenuto che la

stessa versava in stato di insolvenza, rilevando, tra l’altro, che

l’imprenditore, nel ricorso “ in proprio ”, aveva dato conto di debiti

pari, nel 2021, ad €. 10.022.463 a fronte di un attivo di €.

5.398. 239 ed aveva segnalato “ difficoltà insormontabili a

continuare nella gestione tipica dell’impresa ”.

1.5. Andrea Ferruccio omissis

maggioranza della società Passavant Impianti, con ricorso del

15/3/2023, ha proposto reclamo avverso l’indicata sentenza,

chiedendone la revoca.

1.6. Giorgio Luca Giovanni omissis in qualità di

amministratore unico di Passavant Impianti s.p.a., ha resistito

al reclamo e ne ha chiesto il rigetto.

1.7. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha

rigettato il reclamo.

1.8. La corte, al riguardo, dopo aver premesso che: -

nessun rilievo può essere attribuito “ alle complesse vicende che,

Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025

il 31 agosto 2021, hanno portato alle dimissioni del socio di

maggioranza Andrea Ferruccio omissis di

amministratore di Passavant Impianti s.p.a. ed alla nomina, in

sua vece, di Giorgio Luca Giovanni omissis e,

successivamente, al sequestro delle azioni di titolarità dello

omissis

estromissione dalla società ”; - l’accertamento dello stato di

insolvenza prescinde, infatti, dalle cause che lo hanno

determinato e da ogni valutazione sull’imputabilità o meno delle

stesse all’imprenditore; ha, per quanto ancora rileva, trattato,

innanzitutto, la questione se la domanda di apertura della

liquidazione giudiziale “ in proprio ” era stata legittimamente

proposta o meno.

1.9. Il reclamante, infatti, ha osservato la corte, ha

lamentato, tra l’altro, che la decisione dell’amministratore unico

di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società

non era stata espressa in un atto notarile come richiesto dall’art.

120- bis c.c.i.i..

1.10. La corte d’appello ha respinto la censura rilevando,

in sostanza, che: - l’art. 120- bis cit. è inserito nel Titolo IV del

codice della crisi e dell’insolvenza che, intitolato “ strumenti di

regolazione della crisi ”, disciplina le procedure di risoluzione

concordata della crisi e dell’insolvenza, anche liquidatorie; - tale

disposizione, però, non trova applicazione per la liquidazione

giudiziale, anche se si tratta di società, che è, invece, disciplinata

dal Titolo V; - il legislatore, infatti, ha mantenuto ferma la

distinzione tra siffatte tipologie di procedure, come si ricava dalla

rubrica della Sezione II del Titolo III (“ procedimento unitario per

l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

e alla liquidazione giudiziale ”) e dall’art. 40 cit., il quale, al

comma 1, nel disciplinare la domanda introduttiva, prevede, al

Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025

primo ed al secondo periodo, disposizioni comuni al

procedimento di accesso “ agli strumenti di regolazione della crisi

e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale ”, ma, al terzo

periodo, rinvia all’art. 120- bis cit. solo per “ la domanda di

accesso a uno strumento di regolazione della crisi o

dell’insolvenza ”, senza più menzionare la liquidazione

(coerentemente, del resto, con le caratteristiche di tali strumenti

che, pur con modalità differenti, comportano, a differenza di ciò

che accade con la richiesta di apertura della liquidazione

giudiziale, la formulazione di proposte e l’assunzione di obblighi

verso i creditori); - la relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022,

cui si deve l’introduzione di tale norma, ha dissolto, al riguardo,

ogni dubbio, evidenziando (i) che la nuova Sezione VI- bis

prevede “ disposizioni specifiche sull’accesso agli strumenti di

regolazione della crisi e dell’insolvenza da parte delle società

introducendo gli articoli da 120-bis a 120-quinquies … che

intendono favorire l’utilizzo delle procedure di ristrutturazione da

parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata

dalla ristrutturazione ”, (ii) che “con l’articolo 120-bis si disciplina

l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

chiarendo che l’avvio della ristrutturazione, e la determinazione

del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi

di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno

degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento

della crisi e il recupero della continuità aziendale, previsti

dall’articolo 2086, secondo comma, del codice civile ” e (iii) che

“ è dunque soppressa la possibilità di deroghe statutarie alla

competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile

è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere

allo strumento, mentre la determinazione del contenuto del

piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima,

Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025

risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di

società …”.

1.11. La corte ha, quindi, trattato la seconda questione

dedotta dal reclamante, e cioè la sussistenza dello stato

d’insolvenza della società.

1.12. Il reclamante, infatti, ha osservato la corte d’appello,

ha negato che la società versasse in stato d’insolvenza sul

rilievo che: - la situazione debitoria di €. 10.022.463, riferita da

Passavant Impianti s.p.a. e valorizzata dal primo giudice, nel

mese di febbraio 2023 era oramai “ in gran parte insussistente ”;

- “ il debito verso i dipendenti era stato azzerato ed era stato

estinto il debito dei chirografari aderenti al Piano la cui

rateazione era prevista entro 90 giorni ”, tanto che “ l’importo

previsto in pagamento a fine aprile 2022 era € 17.326,00 ”; -

non era verosimile l’ammontare delle perdite riferite

omissis

documentazione contabile atta a consentire le opportune

verifiche; - la situazione di crisi non era affatto irreversibile, sia

in considerazione della possibilità di sterilizzare le perdite

dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n.

23/2020, sia della concreta possibilità di ricapitalizzare la società

da parte del medesimo socio o di terzi, che avevano manifestato

tale disponibilità.

1.13. La corte d’appello ha, invece, ritenuto che non si

poteva nutrire alcun dubbio sullo stato d’insolvenza della

Passavant Impianti.

1.14. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che

“ appaiono decisivi i documenti depositati dal curatore e le

circostanze riferite all’esito dell’accertamento del passivo, di una

prima valutazione dell’attivo e delle verifiche svolte sulla

contabilità ” e che “ il fascicolo della procedura fallimentare deve

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considerarsi acquisito d’ufficio a quello del reclamo ed è,

conseguentemente, liberamente consultabile da parte del

giudice investito del ricorso ”, per cui “ le richieste di deposito di

documenti indirizzate al curatore hanno … unicamente lo scopo

di agevolare la consultazione di tale fascicolo ”, ha, in sostanza,

ritenuto che: - i crediti ammessi al passivo ammontano ad €.

5.396. 866,48, molti dei quali risalgono agli anni 2019 e 2020 e

documentati da decreto ingiuntivo; - diversamente da quanto

riferito dal reclamante, esistono anche debiti verso dipendenti

(di cui €. 284.280,08 in via privilegiata) e nei confronti

dell’Agenzia delle entrate, ammessa al passivo privilegiato per

circa €. 240.000,00; - nel complesso, la verifica del passivo

rende evidente che il piano attestato del dicembre 2021, che

dava conto di debiti per €. 11.616.410, ha avuto solo parziale

esecuzione e che la situazione debitoria di Passavant Impianti

era rimasta di rilevante entità; - sono già pervenute domande

tardive per ulteriori €. 60.829,00; - alla data di apertura della

liquidazione giudiziale, il curatore ha potuto accertare che la

società era inattiva e non vi erano contratti in corso di

esecuzione, dovendosi di conseguenza escludere che vi fossero

proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento

dei debiti; - nessuna manifestazione d’interesse è pervenuta, del

resto, alla curatela per il complesso aziendale di cui la società è

titolare (comprensivo di SOA e di un marchio) nonostante la

pubblicità effettuata; - il disinteresse del mercato costituisce un

chiaro indice dell’incapacità dell’impresa di generare profitti e,

anche, semplicemente, di far fronte alle passività correnti con i

propri ricavi; - tale circostanza non è contraddetta dalle

dichiarazioni di intenti pervenute allo omissis che dovrebbero

dimostrare il carattere transitorio della crisi e le prospettive di

ripresa della società, trattandosi, in realtà, di “ generiche

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manifestazioni di interesse ”, subordinate a verifiche contabili ed

all’esecuzione di due diligence , senza alcuna assunzione di

obblighi da parte dei loro autori; - le stesse conclusioni si

impongono per le ulteriori manifestazioni di interesse depositate

il 9/6/2023, e cioè in pendenza del giudizio di reclamo, in quanto

formulate in termini non impegnativi e sul presupposto che

venga revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione

giudiziale; - quanto, poi, alla dichiarazione dello omissis

essere disposto di mettere a disposizione della società la somma

di €. 500.000, non può che evidenziarsi che tale dichiarazione

sia giunta in ritardo, poiché lo stato di insolvenza dev’essere

accertato con riferimento alla data della sentenza, e che,

comunque, tale prospettata ricapitalizzazione, in assenza di un

serio piano industriale a supporto della continuità aziendale, è di

per sé “ insufficiente al pagamento integrale e nei termini

concordati degli ingenti debiti accertati ”; - la situazione di crisi

della società è, del resto, molto risalente nel tempo, come

attestato dalla presentazione, il 22/2/2021, in pendenza di

quattro ricorsi per la dichiarazione di fallimento, di una domanda

di concordato “ in bianco ”, dichiarata inammissibile dal tribunale

per mancato deposito della proposta nel termine, nonché, nel

mese di dicembre del 2021, del già citato piano di risanamento;

- l’esito infausto dei precedenti tentativi di “ governare ” la crisi,

ne attestano l’irreversibilità e dimostrano “ l’inadeguatezza delle

risorse disponibili per la ristrutturazione del debito ” e la

prosecuzione dell’attività nonché “ l’urgenza di provvedere al fine

di evitare l’ulteriore aggravamento del già imponente dissesto ”;

- sotto il profilo del patrimonio, le prime indagini del curatore

dimostrano l’assoluta insufficienza delle poste dell’attivo rispetto

all’entità del passivo, considerato che i beni mobili inventariati

hanno un presumibile valore di mercato di €. 78.465 mentre il

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complesso immobiliare in corso di valutazione, stimato nel piano

di risanamento €. 1.600.000, sembra poter avere un valore di

€. 700.000 circa; - il giudice del procedimento cautelare, nel

consentire la sostituzione delle azioni sequestrate allo omissis

con una somma di denaro, con ordinanza resa il 30/1/2023, ha

ritenuto la congruità dell’importo di €. 120.000,00, pur a fronte

di una partecipazione sociale in capo al reclamante per una

quota pari al 95% del capitale sociale di €. 775.000, rilevando

che, sulla base dei dati di bilancio, “ le partecipazioni sociali

oggetto del sequestro non hanno, allo stato, alcun apprezzabile

valore essendo del tutto vaghe le prospettive future di

risanamento dell’impresa, legate all’apporto di investitori che

oltre a proporre una soluzione concordataria ambigua di dubbia

riferibilità al modello prescelto, condizionano il loro

indispensabile ed urgente intervento al fatto che non vi sia un

cambio di governance della società, gestita da un

amministratore che ad oggi non ha ancora sottoposto

all’approvazione dell’assemblea il progetto di bilancio

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, risalendo al 31

dicembre 2020 l’ultimo bilancio approvato come risulta dalla

visura camerale …”; - la sussistenza di “ ingenti debiti scaduti fin

dal 2019 ” e di un “ piano di risanamento inattuato ” esclude,

infine, che la “ sterilizzazione ” degli obblighi conseguenti alla

perdita del capitale sociale prevista dalla legislazione

emergenziale del periodo Covid, potesse incidere sull’incapacità,

strutturale e manifesta, della società (anche a volere ammettere

che la stessa avesse i requisiti per potersene avvalere) di

“ onorare i propri debiti alla scadenza e con mezzi normali ”.

1.15. La corte d’appello, quindi, dopo aver rilevato che “ la

sussistenza dello stato d’insolvenza smentisce di per sé che la

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domanda giudiziale possa integrare un’ipotesi di abuso dello

strumento processuale ”, ha rigettato il reclamo.

1.16. Andrea Ferruccio omissis quale socio di

maggioranza della Passavant Impianti s.p.a., con ricorso

notificato in data 27/9/2023, ha chiesto, per nove motivi, la

cassazione della sentenza.

1.17. Ha resistito, con controricorso, Giorgio Luca

Giovanni omissis

Passavant Impianti s.p.a., che ha chiesto la condanna del

ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96

c.p.c.

1.18. La Liquidazione Giudiziale e la Studio Cassano s.r.l.

sono rimasti intimati.

1.19. Il ricorrente ha depositato memoria evidenziando,

tra l’altro, che: - in data 25/6/2025, il curatore della liquidazione

giudiziale della Passavant ha ceduto allo omissis il ramo

d’azienda costituito dal marchio registrato “ Passavant Impianti ”,

dalle referenze e certificazioni ISO, dall’avviamento e dai crediti

relativi all’attività svolta dalla Passavant, per il prezzo di €.

210. 000,00, interamente pagato dall’acquirente; - il ramo

d’azienda è stato acquistato “ sul presupposto e sulla prospettiva,

ancora oggi esistente, della possibilità di continuità aziendale ”,

tanto che nell’art. 1 dell’atto di cessione è espressamente

previsto che “ formano oggetto della presente cessione, tra

l’altro, anche l’avviamento commerciale del ramo di azienda, le

progettazioni delle macchine per il trattamento dell’acqua, le

progettazioni degli impianti di cui alle referenze cedute, tutta la

documentazione contrattuale, e, in generale, tutti i documenti

inerenti il ramo aziendale ceduto (cosiddetto “Lotto Unico”),

come da certificazioni” ; - tale cessione, pertanto, costituisce

un’ulteriore conferma dell’esistenza, all’epoca, della prospettiva

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di continuità aziendale della Passavant e, dunque, del carattere

abusivo della domanda di liquidazione giudiziale della Passavant

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RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione o la falsa applicazione degli artt. 40 e 120- bis del

c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la

sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha

ritenuto valida ed efficace l’istanza di liquidazione giudiziale della

società presentata dall’amministratore della stessa, omettendo,

tuttavia, di considerare che, se l’amministratore è pacificamente

legittimato a proporre la domanda di liquidazione della società

anche in difetto di preventiva autorizzazione assembleare, resta,

nondimeno, che: - l’art. 120- bis c.c.i.i., “ a miglior tutela della

società mandante e degli altri soggetti interessati ”, subordina la

proposizione della domanda giudiziale di liquidazione da parte

dell’organo gestorio al previo rispetto di stringenti “ requisiti

formali” ; - la decisione dell’organo gestorio, prodromica

all’esercizio del potere rappresentativo, dev’essere, infatti,

assunta con atto pubblico notarile e dev’essere depositata ed

iscritta nel registro delle imprese; - la conseguente domanda

giudiziale dev’essere, inoltre, sottoscritta da coloro che hanno la

rappresentanza della società; - gli amministratori, infine, devono

preventivamente informare i soci dell’avvenuta decisione di

proporre la domanda giudiziale; - il potere rappresentativo, in

difetto di tali condizioni, non può assolutamente ritenersi

validamente esercitato, né tanto meno sanabile ai sensi dell’art.

182 c.p.c., poiché “ tali requisiti formali condizionano la nascita

e la efficace spendibilità del potere rappresentativo straordinario

dell’amministratore con riguardo al compimento di atti idonei ad

incidere significativamente non solo sulla attività di impresa, ma

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sulla esistenza stessa del soggetto di diritto loro mandante” ; -

l’art. 120- bis c.c.i.i. dispone, in effetti, al comma 1, che

“ l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e

dell’insolvenza ”, compresa la procedura di liquidazione

giudiziale, “è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori

unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del

piano ”, che “ la decisione deve risultare da verbale redatto da

notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese ” e che

“ la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la

rappresentanza della società …”; - l’art. 120- bis c.c.i.i., infine, al

comma 3, dispone che “ gli amministratori sono tenuti a

informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno

strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire

periodicamente del suo andamento ”; - nel caso in esame,

l’amministratore unico della società ha presentato la domanda

di liquidazione giudiziale della Passavant violando dolosamente

il diritto del socio ad essere previamente informato della sua

“ decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi

e dell’insolvenza ”, ed ha, in tal modo, impedito allo stesso

l’esercizio del diritto di chiederne la revoca dalla carica ricoperta

a fronte della “ presentazione di una domanda di accesso a uno

strumento di regolazione della crisi ” da parte dell’amministratore

che non era “ conforme alle condizioni di legge ” richiamate

nell’art. 120- bis , comma 4, c.c.i.i..

2.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha, in

sostanza, ritenuto che la decisione dell’amministratore della

società di presentare la domanda di apertura della “ liquidazione

giudiziale ” ai danni della stessa non deve necessariamente

rivestire, a differenza di quanto l’art. 120- bis cit. prevede per la

domanda di accesso agli “ strumenti di regolazione della crisi e

dell’insolvenza ”, la forma del verbale redatto da notaio, né, una

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volta assunta, dev’essere comunicata ai soci e, come tale,

iscritta nel registro delle imprese.

2.3. Tale statuizione è giuridicamente corretta. L’art. 40

c.c.i.i. (nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso

innanzi al tribunale di Milano in data 1/2/2023), al dichiarato

scopo di dettare norme comuni al “ procedimento ” introdotto

dalla “domanda di accesso ” tanto “ agli strumenti di regolazione

della crisi e dell’insolvenza ” (art. 37, comma 1), quanto “ alla

liquidazione giudiziale ” (art. 37, comma 2), ha espressamente

previsto che: - tale “ procedimento … si svolge dinanzi al

tribunale in composizione collegiale” (art. 40, comma 1); - “il

ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni

della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore

munito di procura” (comma 2, primo periodo); - “la domanda

del debitore” (quale che sia la sua natura giuridica: e, dunque,

anche se si tratta di una società) “entro il giorno successivo al

deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese”

per la relativa “ iscrizione ”, che è “ eseguita entro il giorno

seguente ”, ed è, infine, “ trasmessa ”, “ unitamente ai documenti

allegati ”, “ al pubblico ministero ” (comma 3).

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2.12. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando

l’omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai sensi dell’art. 360 n.

5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui

la corte d’appello ha totalmente omesso di esaminare tutte le

condotte del omissis così come denunciate dall’istante

nell’atto di reclamo, che integrano l’abuso da parte dello stesso

nella proposizione della domanda di liquidazione giudiziale della

Passavant, con conseguente inammissibilità della stessa, come

la distrazione di ingenti fondi dalla Passavant, per l’ingente

importo complessivo di €. 860.552,19, che ha certamente inciso

sullo stato d’insolvenza della Passavant, e il tentativo di

distrazione dell’azienda della Passavant, con la sua “ svendita …

in sede concorsuale ” in favore della Idro Group s.r.l., vale a dire

circostanze in fatto, decisive e concludenti, che, unitamente al

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mancato coinvolgimento dell’assemblea dei soci e

all’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 120- bis

c.c.i.i., dimostrano, in modo chiaro ed univoco, l’abuso, sotto il

profilo sia sostanziale sia processuale, del diritto di proporre

l’istanza di liquidazione giudiziale.

2.13. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2086,

comma 2°, c.c. e degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. b, e 7 c.c.i.i.,

in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza

impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la

sussistenza dello stato di insolvenza esclude di per sé che la

domanda di liquidazione giudiziale possa integrare un’ipotesi di

abuso dello strumento processuale e che, se sussiste

l’insolvenza, qualunque istanza volta all’apertura di tale

procedura deve sempre ritenersi necessariamente legittima,

omettendo, tuttavia, di considerare che: - l’istanza di

liquidazione giudiziale è stata presentata dall’amministratore

unico della Passavant, abusando di tale strumento processuale,

per una finalità estranea agli interessi della Passavant e dei suoi

creditori; - il reclamante, infatti, ha dimostrato che, a fronte

della “ concreta possibilità di risanare la Passavant attraverso la

sua ricapitalizzazione tramite gli investitori italiani e stranieri ” ed

anche con “ l’intervento finanziario dello stesso socio ”

reclamante, il omissis

astenersi dal proporre la domanda di liquidazione giudiziale della

Passavant e avrebbe dovuto, invece, ricorrere, sussistendone i

presupposti, ad una delle misure di superamento della crisi

previste dal codice della crisi, come la composizione negoziata

della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato

preventivo, ecc.; - il omissis quindi, ha esercitato, quale

amministratore unico, il diritto della Passavant di proporre

Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025

domanda di liquidazione giudiziale, in modo abusivo, doloso e

contrario a buona fede, per cui tale domanda avrebbe dovuto

essere dichiarata inammissibile o rigettata; - l’amministratore

della società, in effetti, ha il dovere, previsto dall’art. 2086,

comma 2°, c.c., di attivarsi senza indugio per l’adozione e

l’attuazione di uno degli strumenti previsti dell’ordinamento per

il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

- il ricorso a strumenti che non siano finalizzati al superamento

della crisi e al recupero della continuità aziendale, come la

liquidazione giudiziale, rappresenta, al contrario, una vera e

propria extrema ratio , per cui l’amministratore di società deve

sempre cercare una soluzione stragiudiziale o giudiziale di

risanamento, evitando sino all’ultimo la liquidazione giudiziale; -

l’art. 7 c.c.i.i. enuncia, del resto, il principio del favor per le

misure volte a salvare l’impresa rispetto alla liquidazione

giudiziale della stessa, tanto è vero che tale norma prevede che,

a determinate condizioni, nel caso di proposizione di più

domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a

regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla

liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata; - la

presentazione di una domanda per l’apertura di una procedura

concorsuale è inammissibile quando integra gli estremi di un

abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei

canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà

processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti

processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a

quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti; - l’art. 4,

commi 1 e 2, lett. b, c.c.i.i. prevede, in effetti, che (i) “ nel corso

delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di

regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori

devono comportarsi secondo buona fede e correttezza ” e che (ii)

Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025

“ il debitore ha il dovere di … assumere tempestivamente le

iniziative idonee … alla rapida definizione dello strumento di

regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine

di non pregiudicare i diritti dei creditori ”; - il debitore ha,

dunque, l’obbligo di cercare soluzione alternative per il

risanamento dell’impresa prima di ricorrere alla liquidazione

giudiziale, che rappresenta una vera e propria ultima ratio ; - tale

violazione ha causato un concreto pregiudizio al reclamante in

quanto, ove avesse correttamente interpretato l’effettivo

contenuto del predetto motivo di reclamo, la corte d’appello

avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e revocare

l’apertura della liquidazione giudiziale, così da consentire al socio

e all’assemblea di deliberare l’accesso della Passavant alle

misure di superamento della crisi d’impresa, così da poter

risanare la Passavant e scongiurare la liquidazione giudiziale.

2.14. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare

congiuntamente, sono inammissibili.

2.15. omissis

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2.16. omissis

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omissis

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2.17. omissis

liquidazione giudiziale è volta esclusivamente all’accertamento,

da parte del giudice, tanto della sussistenza, in capo al debitore,

(di almeno uno) dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2,

comma 1, lett. d, c.c.i.i., quanto del presupposto oggettivo,

costituito dal suo stato d’insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b,

c.c.i.i.); - il positivo riscontro di tali presupposti (art. 121 c.c.i.i.)

impone al tribunale (come già la dichiarazione di fallimento: artt.

1 e 5 l.fall.) la pronuncia della sentenza di apertura della

liquidazione giudiziale; - la procedura aperta da tale sentenza

(artt. 121 ss. c.c.i.i.), come già il fallimento (art. 23 ss. l.fall.),

è, peraltro, volta, da un lato, alla vendita (nelle forme previste

dalla legge) dei beni e dei diritti acquisiti alla relativa massa

attiva (artt. 142 ss. e 211 ss. c.c.i.i.), e, dall’altro, alla

soddisfazione, mediante iscrizione nei relativi riparti (artt. 220

Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 – CC dell’11 novembre 2025

ss c.c.i.i.), delle pretese creditorie accertate dagli organi della

stessa (artt. 200 ss. c.c.i.i.); - la liquidazione concorsuale,

dunque, esplica i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra il

debitore, che subisce la liquidazione forzata dei beni costituenti

il suoi patrimonio, e la massa dei suoi creditori, che beneficiano

(o, per converso, subiscono gli effetti) dei conseguenti risultati

satisfattivi.

2.18. I soci della società (di capitali: fatta salva la società

in accomandita per azioni) assoggettata alla liquidazione

giudiziale (o al fallimento) restano, per contro, estranei, sul

piano giuridico, alla relativa procedura (salvo che, nella

liquidazione giudiziale, per la partecipazione all’assemblea

convocata dal curatore ai fini previsti dall’art. 233, comma 2,

c.c.i.i.) nonché agli atti in cui la stessa si articola e agli effetti

che tali atti producono.

2.19. I soci di tali società (salvo che per le pretese

creditorie che gli stessi vantino verso la società stessa quali

residual claimants , le quali, però, presuppongono, onde venire

in rilievo, la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori e,

dunque, l’esistenza effettiva, all’esito della liquidazione, di un

“ patrimonio netto omissis

omissis

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omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

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conseguenze giuridiche degli atti di liquidazione del patrimonio

sociale operata dagli amministratori della società (Cass. n.

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14265 del 2025) ovvero dagli organi della relativa procedura

concorsuale (e, prima ancora, dalla sentenza che dispone la sua

stessa apertura).

2.20. omissis

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2.21. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale

si presta, dunque, ad essere qualificata in termini di abuso,

rispetto alla liquidazione coattiva dei relativi beni ed ai

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conseguenti risultati satisfattivi, solo nei confronti dei creditori,

che li subiscono, tutte le volte in cui tale domanda, in relazione

alle circostanze del caso, sia stata proposta dagli amministratori

della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso

la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori (o,

quanto meno, una parte di essi, come i contraenti di rapporti

pendenti che siano destinati, in via giuridicamente automatica o

per scelta economicamente dovuta del curatore, ad essere,

inevitabilmente, sciolti): non anche nei confronti dei suoi soci, i

quali subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale

dei beni sociali solo per gli effetti riflessi che la stessa opera in

termini di perdita del valore e della redditività della

partecipazione sociale, restando, dunque, legittimati, ove ne

abbiano l’interesse attuale e diretto, soltanto ad impugnare la

sentenza che apre la procedura, contestando la sussistenza dei

relativi presupposti, ma non l’abuso che, in ipotesi, la

presentazione della relativa domanda abbia integrato.

2.22. La proposizione della domanda di apertura della

liquidazione giudiziale da parte dell’amministratore unico della

società Passavant in funzione della prospettata liquidazione

concorsuale dell’azienda sociale ad una determinata società, non

si presta, dunque, come ha correttamente affermato la corte

d’appello, ad essere qualificata in termini di abuso ai danni del

socio ricorrente.

2.23. Né può ritenersi che il denunciato abuso processuale

sussista in relazione all’altro addebito che il ricorrente ha

formulato rispetto alla legittimità dell’iniziativa assunta

dall’amministratore della società, e cioè di aver presentato la

domanda di liquidazione giudiziale della stessa senza aver

preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per la

sua ammissione ad una diversa procedura di regolazione della

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sua crisi che consentisse al socio la conservazione, in tutto o in

parte, del valore e della redditività della sua partecipazione.

2.24. Tale abuso è configurabile soltanto a condizione che

sia emerso, in fatto, dagli accertamenti operati sul punto dal

giudice di merito o (in mancanza) dall’esposizione in ricorso di

circostanze (risultanti dagli atti del giudizio) a tal fine decisive,

che: - sussistevano con certezza i presupposti per l’ammissione

della (società) debitrice ad una procedura di regolazione della

sua insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale; -

l’amministratore aveva presentato la domanda di liquidazione

giudiziale ai danni della società dolosamente pretermettendo

ogni valutazione in ordine ai predetti presupposti; - la

partecipazione sociale del socio, a seguito dell’ammissione di

tale società ad una di queste diverse procedure, avrebbe

senz’altro conservato, in tutto o in parte, un valore patrimoniale.

2.25. Nel caso in esame, per contro, il ricorrente, ad onta

di quanto dedotto, non ha illustrato, in ricorso, con la dovuta

specificità, la sicura emergenza dagli atti del giudizio dei

presupposti che avrebbero senz’altro indotto il tribunale, ove la

corrispondente domanda fosse stata proposta, ad ammettere la

società debitrice ad una procedura di regolazione della sua crisi

diversa dalla liquidazione giudiziale, né che l’amministratore

abbia dolosamente ignorato la sussistenza di tali presupposti né,

infine, che l’ammissione della Passavant ad una di tali procedure

(peraltro, neppure indicata) avrebbe consentito al socio

ricorrente di conservare anche solo in parte il valore della sua

partecipazione al capitale sociale: tanto più se si considera che

(a) la società, come incontestatamente accertato dalla corte

d’appello, aveva già presentato, allo scopo di “ governare ” la

crisi, una domanda di concordato “ in bianco ”, che però era stata

dichiarata inammissibile dal tribunale per mancato deposito

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della proposta nel termine, e predisposto un piano attestato, il

quale, a sua volta, per l’inadeguatezza delle risorse disponibili

per la ristrutturazione del debito e la prosecuzione dell’attività,

non aveva evitato l’ulteriore aggravamento del già imponente

dissesto; (b) l’amministratore della società, a fronte di tale stato

d’insolvenza (sul quale, cfr. quanto si dirà in sede di scrutinio del

settino, ottavo e nono motivo), aveva, del resto, il dovere di

assumere “ tempestivamente ” le iniziative idonee alla

individuazione dello “ strumento di regolazione ” di tale situazione

più adeguato in relazione alle circostanze del caso e, ove

individuato, di darvi rapida attuazione “ al fine di non

pregiudicare i diritti dei creditori ” (art. 4, comma 2, lett. b,

c.c.i.i.), nonché, in difetto (come, appunto, nel caso in esame),

l’obbligo, penalmente sanzionato, di evitarne l’aggravamento

chiedendo, tempestivamente, “ nell’interesse prioritario dei

creditori ” (art. 4, comma 2, lett. c, c.c.i.i.: e, dunque, non di

quello, chiaramente recessivo, dei soci), l’apertura della

liquidazione giudiziale della società (artt. 330 e 323, comma 1,

lett. d, c.c.i.i.).

2.26. Resta ferma, naturalmente, anche sotto tale profilo,

la legittimazione del socio, ove ne abbia l’interesse attuale e

diretto, ad impugnare la sentenza che ha dichiarato l’apertura

della procedura di liquidazione giudiziale della società,

deducendo, ad esempio, che la domanda di liquidazione

giudiziale sia stata proposta dall’amministratore della società

debitrice nonostante che la stessa versasse in stato di mera crisi

(art. 2, lett. a, c.c.i.i.) e non poteva essere, dunque,

assoggettata a liquidazione giudiziale, che presuppone, al

contrario, come stabilisce l’art. 121 c.c.i.i., la sua insolvenza

irreversibile (art. 2, lett. b, c.c.i.i.).

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2.29. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la

nullità della sentenza in ragione dell’erronea interpretazione del

motivo di reclamo, in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli

artt. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 e all’art. 112 c.p.c.,

ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte

d’appello ha ritenuto che il reclamante aveva impugnato la

sentenza di primo grado solo in ordine al capo inerente alla

mancata previa assunzione della delibera assembleare, senza,

tuttavia, considerare che: - il reclamante aveva, in realtà,

impugnato la sentenza deducendo, fra l’altro, come motivo di

reclamo, anche la circostanza che l’amministratore unico della

Passavant aveva proposto la domanda di liquidazione giudiziale

della stessa Passavant senza avere previamente informato il

socio e l’assemblea; - l’art. 120- bis , comma 3, c.c.i.i., infatti,

stabilisce espressamente che “ gli amministratori sono tenuti a

informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere ad uno

strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza …”; -

l’errata interpretazione del motivo di reclamo, rifluente in un

vizio in procedendo , ha causato un concreto pregiudizio al

reclamante poiché, ove avesse correttamente interpretato

l’effettivo contenuto del predetto motivo di reclamo, la corte

d’appello avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e

revocare l’apertura della liquidazione giudiziale, così da

consentire al socio e all’assemblea di deliberare l’accesso della

Passavant alle misure di superamento della crisi d’impresa,

scongiurandone la liquidazione giudiziale.

2.30. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.

2.31. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la

nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c.,

dell’art. 51 c.c.i.i., degli art. 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 6

CEDU, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la

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sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, sul

rilievo che il fascicolo della procedura concorsuale è acquisito

d’ufficio ed è liberamente consultabile da parte del giudice della

impugnazione, e che le richieste di deposito di documenti

indirizzate al curatore avevano unicamente lo scopo di agevolare

la consultazione di tale fascicolo da parte del giudice della

impugnazione, ha disposto in via ufficiosa l’acquisizione in

giudizio di documenti, e cioè la “ copia dello stato passivo

dichiarato esecutivo o, se non ancora ultimata la verifica del

passivo, (la) copia del Progetto dello stato passivo depositato ”,

la “copia del programma di liquidazione se già redatto e, in

mancanza, (una) sintetica relazione sull’attivo rinvenuto, sulle

iniziative ad oggi assunte per la liquidazione dell’attivo e sugli

esiti, allo stato, di tali attività ”, la “ copia della relazione redatta

ai sensi dell’art. 130, comma 1, CCII, se non secretata (o non

integralmente secretata) dal giudice delegato precisando, in

ogni caso, se vi sia compatibilità tra gli esiti dei primi

accertamenti eventualmente svolti ai sensi dell’art. 49, comma

3, lettera f) e le scritture contabili reperite” , omettendo, per

contro, di considerare che: - a fronte della contumacia del

curatore, tale iniziativa officiosa è, in realtà, illegittima e

ingiustificata; - la corte, infatti, ha, in tal modo, surrettiziamente

rimesso in termini il curatore, volontariamente rimasto

contumace nel giudizio di reclamo, e perciò decaduto dalla

facoltà di formulare dedizioni, domande ed eccezioni, nonché

riprodurre documenti, facoltà che spetta invece soltanto alle

parti ritualmente costituite; - la corte non poteva supplire, con

un ordine esibitorio ad ampio raggio, alla totale inattività

difensiva del curatore contumace, ritenendo decisivi e

indispensabili i documenti che non potevano essere acquisiti con

tale ordine, palesemente irrituale, che rifluisce nella nullità della

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sentenza, anche perché l’art. 345 c.p.c., espressione di principio

generale, non consente l’acquisizione di prove in appello, salvo

quelle da cui la parte dimostri di essere incolpevolmente

decaduta; - la corte d’appello ha, quindi, attinto da una parte,

non costituita e non dichiarata contumace, documenti ritenuti

decisivi, in assenza di un effettivo contraddittorio e in violazione

del principio dispositivo; - il reclamo deve, infatti, contenere

l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa

l’impugnazione e le relative conclusioni, ancorché non sia

richiesta l’indicazione degli specifici motivi previsti dagli artt. 342

e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente

devolutivo, restando l’ambito dell’impugnazione circoscritto alle

sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante; - la

corte d’appello, invece, a dispetto della natura non devolutiva

del gravame, ha ritenuto che il giudice del reclamo sarebbe

libero di attingere ad atti e documenti anche non valorizzati dal

curatore reclamato.

2.32. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, infatti, ha

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2.33. Tale principio, già dettato in materia d’opposizione

al fallimento (ed al relativo giudizio d’appello, che era

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assoggettato alle norme comuni), trova a maggior ragione

applicazione nel giudizio di reclamo avverso la sentenza

dichiarativa di fallimento (art. 18, comma 10°, l.fall.) e di

apertura della liquidazione giudiziale (art. 51, comma 10,

c.c.i.i.), per i quali la legge ha espressamente previsto che la

corte d’appello assume, anche d’ufficio, tutti i mezzi di prova che

ritiene necessari, ivi compreso, dunque, l’ordine di esibizione ad

una delle parti, pur se contumace, come il curatore della

procedura reclamata, relativamente agli atti contenuti nel

fascicolo della procedura.

2.34. L’art. 51, comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo

applicabile ratione temporis , prevede, infatti, che il reclamo

avverso la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione

giudiziale deve contenere (al pari del reclamo previsto dall’art.

18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento)

“ l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa

l’impugnazione e la relative conclusioni ”, con la conseguenza

che: - tale mezzo, pur non dovendo contenere l’indicazione degli

“ specifici motivi ” di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (e all’art. 51,

comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore), non

ha carattere pienamente devolutivo, restando l’ambito

dell’impugnazione circoscritto, al pari della cognizione del

giudice del reclamo, alle sole questioni tempestivamente dedotte

dal reclamante (Cass. n. 26415 del 2025, in motiv.; Cass. n.

31531 del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la

questione oggetto della censura in cassazione non era stata fatta

valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell’indicato

principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo ”, “ sulla

questione oggetto del motivo ” fosse “caduto il giudicato

interno ”; omissis

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2.35. La statuizione della corte d’appello, lì dove ha

disposto in via ufficiosa l’acquisizione di “ documenti ” in possesso

del curatore in quanto “ decisivi” al fine di verificare la

sussistenza (che il reclamante aveva negato) dello stato

d’insolvenza della società, è, dunque, giuridicamente corretta.

2.36. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione o la falsa applicazione degli artt. 1173 e 1337 c.c.,

nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3

c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la

corte d’appello ha ritenuto che le pervenute manifestazioni di

interesse da parte dei terzi all’acquisto della azienda della

impresa dichiarata fallita sarebbero un chiaro indice della

incapacità della impresa di generare profitti e fare fronte alle

passività correnti con i propri ricavi, omettendo, tuttavia, di

considerare che: - una manifestazione di interesse, seppure non

recante gli estremi della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.),

non può affatto ritenersi totalmente inidonea a fare nascere

alcun obbligo giuridico in capo al terzo, trattandosi

dell’espressione di una volontà negoziale idonea a far nascere in

capo al suo autore l’obbligo giuridico di condursi secondo buona

fede nelle trattative ed espone il suo autore a responsabilità

precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. in caso di ingiustificata

rottura delle trattative, tanto più in un caso, come quello in

esame, in cui alla manifestazione di interesse proveniente dal

terzo (la Idro Group) era seguita anche la stesura di una bozza

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di accordo, che veniva redatta successivamente dai legali delle

parti; - non può, dunque, razionalmente affermarsi che le

manifestazioni di interesse provenienti da terzi, pur se

numerose, genuine ed evolute addirittura in puntuazioni,

assurgano ad un chiaro indice di insolvenza, sol perché il terzo

subordini, come sempre accade, la formulazione di una proposta

economica alla esecuzione di una due diligence sul patrimonio

aziendale.

2.37. Con l’ottavo motivo, il ricorrente, lamentando la

nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111,

comma 7°, Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha

censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, con

motivazione insanabilmente contraddittoria, la corte d’appello,

pur avendo accertato l’inesistenza dell’ingente debito nei

confronti della Studio Cassano s.r.l., ha, poi, dichiarato di non

poter “ nutrire alcun dubbio ” sul fatto che la Passavant Impianti

versasse in stato d’insolvenza.

2.38. Con il nono motivo, il ricorrente, lamentando la

nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 e all’art. 669

octies , comma 9°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata

nella parte in cui ha dichiaratamente e supinamente fondato il

proprio convincimento circa lo stato d’insolvenza della società su

valutazioni compiute dal giudice della cautela, senza, per contro,

considerare che l’autorità del provvedimento cautelare non è

invocabile in un diverso processo e tra diverse parti.

2.39. Il settimo, l’ottavo e il nono motivo, da esaminare

congiuntamente, sono inammissibili.

2.40. Il reclamante, infatti, non si confronta realmente con

la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizioni

rimaste incensurate, ha accertato, per un verso, che i crediti

ammessi al passivo ammontano ad €. 5.396.866,48 e che erano

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già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00, e, per

altro verso, che, alla data della sentenza di apertura della

liquidazione giudiziale, la società era inattiva e non vi erano

contratti in corso di esecuzione, ed, in forza dei fatti così

accertati, compresa la riscontrata insufficienza delle poste

dell’attivo rispetto all’entità del passivo, ha correttamente

ritenuto che, specie in ragione dell’esito infausto dei precedenti

tentativi di “ governare ” la crisi, la società non poteva disporre di

proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento

dei debiti e che la stessa risultava, in definitiva, incapace di far

fronte alle passività correnti con i propri ricavi, a nulla, per

contro, rilevando le generiche dichiarazioni d’intenti pervenute

al reclamante, in quanto, tra l’altro, smentite dal fatto che,

nonostante la pubblicità effettuata, nessuna manifestazione

d’interesse era pervenuta alla curatela per l’acquisto del

complesso aziendale (comprensivo di SOA e di un marchio) di

cui la società è titolare.

2.41. Lo stato d’insolvenza, in effetti, può risultare (oltre

che dagli atti dell’istruttoria svoltasi innanzi al tribunale, anche)

da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 51, comma

2, lett. d, e comma 8, c.c.i.i.) o, comunque, acquisiti dalla corte

d’appello (art. 51, comma 10, c.c.i.i.) per la prima volta solo nel

corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in

motiv.), come lo stato passivo.

2.42. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di

apertura della liquidazione giudiziale, invero, al pari di quello

relativo al reclamo avvero la sentenza dichiarativa di fallimento,

l’accertamento dello stato di insolvenza, come si desume dagli

artt. 51, comma 10, c.c.i.i. e 18, comma 10°, l.fall., dev’essere

compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al

momento della sentenza di apertura della procedura (con la

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conseguente irrilevanza di fatti verificatisi solo dopo tale

pronuncia) ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su

documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base

ai quali la sentenza è stata pronunciata (e, in ragione della

rituale produzione dei documenti che li dimostrano) ma

nondimeno appartenenti, come tali, al thema decidendum del

giudizio di reclamo, purché si tratti (come nel caso in esame) di

fatti (come i debiti assunti e i beni acquisiti, già verificatisi al

momento della sentenza dichiarativa), anche se conosciuti (alla

luce delle emergenze dello stato passivo o degli accertamenti

svolti dal curatore) solo successivamente nel corso del processo

di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del

2015).

2.43. omissis

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partecipare ad operazioni di ricapitalizzazione della stessa, ove

(come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto,

che la società disponeva effettivamente, al momento della

sentenza dichiarativa, della liquidità necessaria per eseguire il

pagamento, con mezzi normali, dei debiti scaduti, a partire da

quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo,

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3. Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità di tutti i

suoi motivo, è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono

liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avvocato

Massimo Mandara, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

5. Non sussistono, invece, le condizioni per la condanna del

ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

6. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma

1- quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,

comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo

di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il

ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il

ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del

giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,

oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%,

con distrazione in favore dell’Avvocato Massimo Mandara; dà

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atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n.

115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.

228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1- bis dello stesso art. 13.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima

Sezione Civile, l’11 novembre 2025.

Il Presidente

Francesco Terrusi

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