Giurisprudenza su art. 41 CCII
Reclamo contro la sentenza di apertura dichiarato inammissibile per l'intervenuto pagamento integrale dei creditori
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Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:
FRANCESCO TERRUSI ANDREA ZULIANI Presidente Consigliere rel. Liquidazione giudiziale – Procedimento
PAOLA VELLA Consigliere unitario –
COSMO CROLLA GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere Consigliere Reclamo Ud. 24/2/2026 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12335/2023 R.G. proposto da
INTERNATIONAL COMPANY MARINE S.r.l. , elettivamente
domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Giuseppe
Pierfrancesco Mussumeci, che la rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
ELECTRICAL MARINE S.r.l.
- intimata -
omissis
omissis
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
24.2. 2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA
Su istanza della creditrice Electrical Marine S.r.l. il
Tribunale di Milano dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di
International Company Marine S.r.l., non comparsa nel
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procedimento avviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice della
Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019),
nonostante la notificazione a mezzo PEC del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza.
International Company Marine S.r.l. propose reclamo
contro la sentenza del tribunale, esponendo che il debito verso
Electrical Marine S.r.l. avrebbe potuto essere saldato mediante
finanza esterna e che il patrimonio della società era sufficiente
per pagare tutti i debiti residui.
La Corte d’Appello di Milano rigettò il reclamo.
Contro la sentenza della corte territoriale International
Company Marine S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione,
notificato alla creditrice Electrical Marine S.r.l., affidato a un
unico motivo.
Electrical Marine S.r.l. è rimasta intimata.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.
380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa
applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. Effetto devolutivo pieno
ed automatico del reclamo ex art. 51 CCII. Violazione e falsa
applicazione dello stato di insolvenza di cui all’art. 2, lettera b),
CCII ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma [1], n. 3 e n. 5 per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione».
La ricorrente si duole che la corte d’appello non le abbia
dato l’occasione di provvedere al pagamento, mediante finanza
esterna, della creditrice che aveva richiesto l’apertura della
liquidazione giudiziale, in modo da ottenere il ritiro dell’istanza
e la revoca della sentenza reclamata. Sostiene che, in questo
modo, il giudice del reclamo avrebbe violato le norme di diritto
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indicate in rubrica, «negando al reclamo la piena cognizione» e
precludendo «un coinvolgimento dell’intera vicenda giudiziale
nel suo complesso».
2. Il ricorso è inammissibile.
La Corte d’Appello di Milano ha svolto correttamente il suo
compito limitandosi a constatare che nel reclamo non venivano
messi in discussione i presupposti per l’apertura della
liquidazione giudiziale e, in particolare, lo stato di insolvenza.
Tant’è che veniva soltanto prospettata la possibilità del
superamento di quello stato, mediante l’apporto di finanza
esterna da parte dei soci e l’utilizzo del patrimonio sociale per
la soddisfazione dei debiti residui.
È appena il caso di aggiungere che né nel reclamo, né nel
ricorso per cassazione è stata contestata la regolarità del
procedimento all’esito del quale il Tribunale di Milano dichiarò
l’apertura della liquidazione giudiziale, sebbene la ricorrente
esponga fatti volti in qualche modo a giustificare la sua mancata
comparizione in quella sede.
La lettura dell’effetto devolutivo pieno del reclamo nel
senso che esso imporrebbe alla corte d’appello di revocare la
sentenza del tribunale anche nel caso di sopravvenuta
cessazione dell’insolvenza è esposta in termini generici ed
apodittici, senza alcun appiglio al testo delle disposizioni
normative invocate e, in particolare, dell’art. 51 c.c.i.i. Né si
riscontrano precedenti giurisprudenziali che pongano la
questione in questi termini. In senso contrario, è sufficiente
osservare che il pagamento integrale dei creditori ammessi al
passivo è un’ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale (art.
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233, comma 1, lett. b ) e non di revoca della sentenza di
apertura.
Quanto poi all’ipotizzata desistenza del creditore che ha
presentato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale,
essa può efficacemente intervenire prima che sia pronunciata la
relativa sentenza, ma non potrebbe certo valere per porre nel
nulla una sentenza già pronunciata. Tanto più se si considera
che la liquidazione giudiziale non viene aperta nell’interesse
esclusivo del singolo creditore, tant’è che l’iniziativa può essere
presa anche dal pubblico ministero (art. 38 c.c.i.i.).
3. L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante l’omessa
instaurazione del contraddittorio nei confronti della procedura
concorsuale, in persona del curatore, al quale il ricorso
medesimo non risulta essere stato notificato. La presente
decisione non comporta, infatti, alcun pregiudizio per la parte
necessaria pretermessa, sicché un rinvio per provvedere alla
notificazione del ricorso nei suoi confronti sarebbe superfluo e
dunque contrario al principio di ragionevole durata del processo
(Cass. S.u. n. 26373/2008).
4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo
svolto difese la parte intimata.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
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dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma
del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
24.2.2026.
Il Presidente
Francesco TERRUSI
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