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Giurisprudenza su art. 49 CCII

Pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo e chiusura anticipata della liquidazione giudiziale

Cass. civ., sez. I, n. 8528/2026·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:

FRANCESCO TERRUSI ANDREA ZULIANI Presidente Consigliere rel. Liquidazione giudiziale – Procedimento

PAOLA VELLA Consigliere unitario –

COSMO CROLLA GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere Consigliere Reclamo Ud. 24/2/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12335/2023 R.G. proposto da

INTERNATIONAL COMPANY MARINE S.r.l. , elettivamente

domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Giuseppe

Pierfrancesco Mussumeci, che la rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

ELECTRICAL MARINE S.r.l.

- intimata -

omissis

omissis

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del

24.2. 2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Su istanza della creditrice Electrical Marine S.r.l. il

Tribunale di Milano dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di

International Company Marine S.r.l., non comparsa nel

1

procedimento avviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice della

Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019),

nonostante la notificazione a mezzo PEC del ricorso e del

decreto di fissazione dell’udienza.

International Company Marine S.r.l. propose reclamo

contro la sentenza del tribunale, esponendo che il debito verso

Electrical Marine S.r.l. avrebbe potuto essere saldato mediante

finanza esterna e che il patrimonio della società era sufficiente

per pagare tutti i debiti residui.

La Corte d’Appello di Milano rigettò il reclamo.

Contro la sentenza della corte territoriale International

Company Marine S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione,

notificato alla creditrice Electrical Marine S.r.l., affidato a un

unico motivo.

Electrical Marine S.r.l. è rimasta intimata.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.

380 -bis .1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa

applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. Effetto devolutivo pieno

ed automatico del reclamo ex art. 51 CCII. Violazione e falsa

applicazione dello stato di insolvenza di cui all’art. 2, lettera b),

CCII ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma [1], n. 3 e n. 5 per

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione».

La ricorrente si duole che la corte d’appello non le abbia

dato l’occasione di provvedere al pagamento, mediante finanza

esterna, della creditrice che aveva richiesto l’apertura della

liquidazione giudiziale, in modo da ottenere il ritiro dell’istanza

e la revoca della sentenza reclamata. Sostiene che, in questo

modo, il giudice del reclamo avrebbe violato le norme di diritto

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indicate in rubrica, «negando al reclamo la piena cognizione» e

precludendo «un coinvolgimento dell’intera vicenda giudiziale

nel suo complesso».

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello di Milano ha svolto correttamente il suo

compito limitandosi a constatare che nel reclamo non venivano

messi in discussione i presupposti per l’apertura della

liquidazione giudiziale e, in particolare, lo stato di insolvenza.

Tant’è che veniva soltanto prospettata la possibilità del

superamento di quello stato, mediante l’apporto di finanza

esterna da parte dei soci e l’utilizzo del patrimonio sociale per

la soddisfazione dei debiti residui.

È appena il caso di aggiungere che né nel reclamo, né nel

ricorso per cassazione è stata contestata la regolarità del

procedimento all’esito del quale il Tribunale di Milano dichiarò

l’apertura della liquidazione giudiziale, sebbene la ricorrente

esponga fatti volti in qualche modo a giustificare la sua mancata

comparizione in quella sede.

La lettura dell’effetto devolutivo pieno del reclamo nel

senso che esso imporrebbe alla corte d’appello di revocare la

sentenza del tribunale anche nel caso di sopravvenuta

cessazione dell’insolvenza è esposta in termini generici ed

apodittici, senza alcun appiglio al testo delle disposizioni

normative invocate e, in particolare, dell’art. 51 c.c.i.i. Né si

riscontrano precedenti giurisprudenziali che pongano la

questione in questi termini. In senso contrario, è sufficiente

osservare che il pagamento integrale dei creditori ammessi al

passivo è un’ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale (art.

3

233, comma 1, lett. b ) e non di revoca della sentenza di

apertura.

Quanto poi all’ipotizzata desistenza del creditore che ha

presentato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale,

essa può efficacemente intervenire prima che sia pronunciata la

relativa sentenza, ma non potrebbe certo valere per porre nel

nulla una sentenza già pronunciata. Tanto più se si considera

che la liquidazione giudiziale non viene aperta nell’interesse

esclusivo del singolo creditore, tant’è che l’iniziativa può essere

presa anche dal pubblico ministero (art. 38 c.c.i.i.).

3. L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante l’omessa

instaurazione del contraddittorio nei confronti della procedura

concorsuale, in persona del curatore, al quale il ricorso

medesimo non risulta essere stato notificato. La presente

decisione non comporta, infatti, alcun pregiudizio per la parte

necessaria pretermessa, sicché un rinvio per provvedere alla

notificazione del ricorso nei suoi confronti sarebbe superfluo e

dunque contrario al principio di ragionevole durata del processo

(Cass. S.u. n. 26373/2008).

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre

provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo

svolto difese la parte intimata.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115

del 2002, sussistono i presupposti per il versamento

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

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dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R.

n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma

del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

24.2.2026.

Il Presidente

Francesco TERRUSI

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