Giurisprudenza su art. 56 CCII
Esenzione da revocatoria degli atti del piano attestato: controllo giudiziale limitato alla manifesta inettitudine del piano
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Testo integrale della decisione
REPUBBLICA ITALIANA 3 . 2 o
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
ANTONIO DIDONE ALBERTO PAZZI GUIDO FEDERICO MAURO DI MARZIO Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere Presidente d), I. fall Esenzione 67, comma 3 lett Revocatoria ex art. Piano attestato
ANDREA FIDANZIA Consigliere Cron. Ud. 12/11/2019 CC 18
R.G.N. 12025/2015
ORDINANZA
sul ricorso 12025/2015 proposto da:
Curatela del Fallimento Ponente S.r.l., in persona del Curatore e
legale rappresentante omissis
omissis , che lo rappresenta e difende,
giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Banco Popolare Soc. Coop., quale incorporante la Banca Italease
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
1 U1U 7,0As
omissis
omissis he lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
avverso il decreto n. 318/2015 del TRIBUNALE di ROMA, del
27/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO.
Fatti di causa
Il fallimento Ponente srl propone ricorso per cassazione, con due
motivi, avverso il decreto del Tribunale di Roma, che, in
accoglimento dell'opposizione ex art. 98 I.fall. proposta da Banca
Italease spa ha ammesso il credito dell'opponente in privilegio
pignoratizio, per l' importo di 4.089.797, 35 euro, oltre ad interessi.
Il tribunale, in particolare, premesso che la Ponente srl aveva
dapprima conferito il proprio patrimonio immobiliare in un fondo
costituito "ad hoc" e successivamente lo aveva costituito in pegno in
favore del ceto bancario a fronte di un finanziamento in favore della
capogruppo Dimafin spa, di cui essa faceva parte, rilevava che tale
operazione costituiva atto esecutivo del piano di risanamento
dell'esposizione debitoria del "gruppo Dimafin", piano la cui
ragionevolezza era stata attestata ex art. 67, comma 3, lett. d), dal
prof. Giovanni Fiori.
Da ciò la conseguenza che anche l'atto costitutivo del pegno, quale
atto di esecuzione del piano, rientrava nell'ambito degli atti esenti da
revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) I. fall.
Il tribunale disattendeva la prospettazione della curatela fallimentare
secondo cui la presenza del piano attestato non produceva
automaticamente l'effetto dell'esenzione da revocatoria per il solo
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fatto obiettivo della sua esistenza, essendo cedevole a fronte della
verifica compiuta ex post dall'autorità giudiziaria.
Il tribunale contestava inoltre il rilievo della curatela, secondo cui
nel caso di specie la relazione attestativa era carente sotto il profilo
della veridicità dei dati aziendali, ritenendo che tale requisito non era
all'epoca normativamente previsto, onde poteva ritenersi che il mero
recepimento dei dati contabili redatti dal gruppo e dal suo advisor
fosse all'epoca da ritenersi idoneo ai fini dell'attestazione di
ragionevolezza e fattibilità del piano, a nulla rilevando le diverse
valutazioni dettate da eventi successivi.
Il giudice di appello eludeva inoltre la dedotta invalidità del pegno
per inesistenza o illiceità della causa, ritenendo che nel caso di
specie non vi fossero elementi dai quali desumere che le parti
avessero inteso, tramite lo strumento negoziale, violare norme
imperative o alterare l'ordine pubblico economico.
Banca Italease resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Il primo motivo denuncia violazione di legge ed omesso esame
di un fatto decisivo, con riferimento alla statuizione della sentenza
impugnata che ha escluso la nullità del negozio costitutivo del pegno,
omettendo di rilevare che dalla relazione ex art. 33 I.fall. e dalla
prima produzione del collegio peritale era emerso che lo strumento
del piano attestato ex art. 67 I. fall. era stato sostanzialmente sviato
dal proprio scopo, al fine di favorire il ceto bancario in danno degli
altri creditori.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 67 I. fall.( nel testo
vigente ratione temporis) e degli artt. 2501 bis e 2501 sexies, la
nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni non
conciliabili ex art. 132, comma 2, n.4) cpc ed omesso esame di un
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fatto decisivo, in relazione alla statuizione del tribunale che ha
ritenuto irrilevante la mancata attestazione di veridicità dei dati
aziendali ed ha escluso, sulla base della formulazione dell'art. 67,
comma 3, lett. d) , vigente ratione temporis che, ai fini
dell'esenzione suddetta, il giudice investito dell'azione revocatoria di
un atto attuativo del piano avesse il potere di disconoscerne l'effetto
protettivo del piano e quindi di ritenerne revocabili gli atti esecutivi,
in virtù di una valutazione diversa rispetto a quella resa dal
professionista circa l'idoneità del piano a realizzare gli obiettivi di
risanamento in esso indicati.
Deve per ragioni di priorità logica, esaminarsi anzitutto il secondo
motivo di ricorso.
La censura è fondata.
Il tribunale di Roma ha infatti ritenuto irrilevante la mancata
attestazione nella relazione ex art. 2501 bis, comma 4, c.c. della
veridicità dei dati contabili, economici e finanziari posti a fondamento
del piano ed ha escluso il potere del giudice di valutare l'idoneità del
piano attestato, ai fini della esenzione della revocatoria: il tribunale
ha così disatteso la prospettazione della curatela, secondo cui la
presenza di un piano attestato non produce automaticamente
l'effetto dell' esenzione dalla revocatoria ordinaria e fallimentare.
La statuizione del tribunale non è conforme a diritto.
Si osserva al riguardo che anche prima della modifica introdotta
dall'art. 33 del D.I. n.83/2012, la disposizione dell'art. 67, comma 3,
lett. d) presentava un inequivocabile riferimento alla valutazione di
veridicità dei dati aziendali e delle risorse disponibili, in virtù
dell'espresso richiamo degli artt. 2501 bis e 2501 sexies,
disposizione quest'ultima che prevede espressamente l'acquisizione
da parte dell'esperto di tutte le informazioni e documenti utili in
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relazione al progetto di fusione e la facoltà di procedere ad ogni
necessaria verifica, correlata alla responsabilità per i danni causati
dalla fusione stessa.
Inoltre, anche sul piano dell' interpretazione funzionale e della ratio
legis sottesa alla disposizione, deve ritenersi che l'attestazione del
professionista intanto può esprimere una valutazione di
ragionevolezza del piano, in quanto si fonda su dati completi e
veridici.
La modifica della disposizione intervenuta nel 2012, dunque, non ha
sul punto, portata innovativa, ma meramente esplicativa, limitandosi
ed estrinsecare un requisito - vale a dire l'attestazione di veridicità
dei dati aziendali - insito nella stessa logica del piano e dunque
dell'esenzione in esame: la valutazione di ragionevolezza del piano
presuppone evidentemente, a monte, la veridicità dei dati e la
complessiva attendibilità della situazione aziendale, quali elementi
sui quali detta valutazione non può che fondarsi, a pena di insanabile
contraddittorietà ed inidoneità della stessa attestazione.
Inoltre, come questa Corte ha già affermato, per ritenere esenti dalla
domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti
esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell'art. 67,
comma 3, lett. d), I.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. nella I. n. 134 del 2012), il piano deve apparire
idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa (Cass.13719/2016; 26226/2016).
Sulla base della stessa formulazione legislativa, deve dunque
ritenersi che sia attribuito al giudice un potere di valutazione del
piano, sia pure nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta,
manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati,
individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità
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indicate dal proponente per superare la crisi, fermo, ovviamente, il
controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti
dal debitore ai creditori.
Deve al riguardo precisarsi che, considerata la natura del piano
attestato, che viene predisposto unilateralmente dal debitore e non è
soggetto ad omologa, né ad alcuna forma di pubblicità, la suddetta
valutazione non può che essere effettuata avuto riguardo alla
situazione ex ante ( " ora per allora") e parametrata sulla condizione
del terzo contraente, il quale farà valere l'esenzione, deducendo che
sul piano attestato aveva fatto affidamento.
Va dunque senz'altro affermata la necessaria valutazione di veridicità
dei dati, quale elemento costitutivo dell'attestazione che qualifica il
piano, onde in difetto di essa il piano redatto non è neppure
riconducibile all'istituto( non può parlarsi dunque di "piano
attestato") e dunque non può operare l'esenzione.
Inoltre, la specifica previsione dell'art 67, comma 3, lett d), laddove
prevede che il piano debba "apparire" idoneo al risanamento e ad
assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, attribuisce al
giudice un potere valutativo, seppure in termini di macroscopica
inidoneità, ai fini dell'applicazione dell'esenzione.
Nel caso di specie, è mancata sia l'attestazione di veridicità dei dati
sia la valutazione di idoneità, seppure in negativo, ai fini di escludere
una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal
debitore alla realizzazione dei suoi scopi.
L'accoglimento del secondo motivo assorbe l'esame del primo mezzo
e la causa va rinviata al tribunale di Roma, in diversa composizione,
perché riesamini la controversia, facendo applicazione dei seguenti
principi di diritto:
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- a norma dell'art. 67, comma 3, lett. d), I.fall. (nel testo previgente
al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 134 del 2012) la
veridicità dei dati aziendali costituisce elemento costitutivo
dell'attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di
ragionevolezza del piano;
- inoltre, per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria
fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano
attestato di risanamento, a norma dell'art. 67, comma 3, lett. d),
I.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
nella I. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex
ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale
del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti
impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa, seppure in
negativo, vale a dire nei soli limiti della assoluta, evidente
inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque
cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese
della presente fase, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Roma,
in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosí deciso in Roma, il 12 novembre 2019
Il Presidente nLjbutp p
