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Giurisprudenza su art. 56 CCII

Esenzione da revocatoria degli atti del piano attestato: controllo giudiziale limitato alla manifesta inettitudine del piano

Cass. civ., sez. I, n. 3018/2020·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA 3 . 2 o

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto

ANTONIO DIDONE ALBERTO PAZZI GUIDO FEDERICO MAURO DI MARZIO Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere Presidente d), I. fall Esenzione 67, comma 3 lett Revocatoria ex art. Piano attestato

ANDREA FIDANZIA Consigliere Cron. Ud. 12/11/2019 CC 18

R.G.N. 12025/2015

ORDINANZA

sul ricorso 12025/2015 proposto da:

Curatela del Fallimento Ponente S.r.l., in persona del Curatore e

legale rappresentante omissis

omissis , che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Banco Popolare Soc. Coop., quale incorporante la Banca Italease

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

1 U1U 7,0As

omissis

omissis he lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto n. 318/2015 del TRIBUNALE di ROMA, del

27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO.

Fatti di causa

Il fallimento Ponente srl propone ricorso per cassazione, con due

motivi, avverso il decreto del Tribunale di Roma, che, in

accoglimento dell'opposizione ex art. 98 I.fall. proposta da Banca

Italease spa ha ammesso il credito dell'opponente in privilegio

pignoratizio, per l' importo di 4.089.797, 35 euro, oltre ad interessi.

Il tribunale, in particolare, premesso che la Ponente srl aveva

dapprima conferito il proprio patrimonio immobiliare in un fondo

costituito "ad hoc" e successivamente lo aveva costituito in pegno in

favore del ceto bancario a fronte di un finanziamento in favore della

capogruppo Dimafin spa, di cui essa faceva parte, rilevava che tale

operazione costituiva atto esecutivo del piano di risanamento

dell'esposizione debitoria del "gruppo Dimafin", piano la cui

ragionevolezza era stata attestata ex art. 67, comma 3, lett. d), dal

prof. Giovanni Fiori.

Da ciò la conseguenza che anche l'atto costitutivo del pegno, quale

atto di esecuzione del piano, rientrava nell'ambito degli atti esenti da

revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) I. fall.

Il tribunale disattendeva la prospettazione della curatela fallimentare

secondo cui la presenza del piano attestato non produceva

automaticamente l'effetto dell'esenzione da revocatoria per il solo

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fatto obiettivo della sua esistenza, essendo cedevole a fronte della

verifica compiuta ex post dall'autorità giudiziaria.

Il tribunale contestava inoltre il rilievo della curatela, secondo cui

nel caso di specie la relazione attestativa era carente sotto il profilo

della veridicità dei dati aziendali, ritenendo che tale requisito non era

all'epoca normativamente previsto, onde poteva ritenersi che il mero

recepimento dei dati contabili redatti dal gruppo e dal suo advisor

fosse all'epoca da ritenersi idoneo ai fini dell'attestazione di

ragionevolezza e fattibilità del piano, a nulla rilevando le diverse

valutazioni dettate da eventi successivi.

Il giudice di appello eludeva inoltre la dedotta invalidità del pegno

per inesistenza o illiceità della causa, ritenendo che nel caso di

specie non vi fossero elementi dai quali desumere che le parti

avessero inteso, tramite lo strumento negoziale, violare norme

imperative o alterare l'ordine pubblico economico.

Banca Italease resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Il primo motivo denuncia violazione di legge ed omesso esame

di un fatto decisivo, con riferimento alla statuizione della sentenza

impugnata che ha escluso la nullità del negozio costitutivo del pegno,

omettendo di rilevare che dalla relazione ex art. 33 I.fall. e dalla

prima produzione del collegio peritale era emerso che lo strumento

del piano attestato ex art. 67 I. fall. era stato sostanzialmente sviato

dal proprio scopo, al fine di favorire il ceto bancario in danno degli

altri creditori.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 67 I. fall.( nel testo

vigente ratione temporis) e degli artt. 2501 bis e 2501 sexies, la

nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni non

conciliabili ex art. 132, comma 2, n.4) cpc ed omesso esame di un

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fatto decisivo, in relazione alla statuizione del tribunale che ha

ritenuto irrilevante la mancata attestazione di veridicità dei dati

aziendali ed ha escluso, sulla base della formulazione dell'art. 67,

comma 3, lett. d) , vigente ratione temporis che, ai fini

dell'esenzione suddetta, il giudice investito dell'azione revocatoria di

un atto attuativo del piano avesse il potere di disconoscerne l'effetto

protettivo del piano e quindi di ritenerne revocabili gli atti esecutivi,

in virtù di una valutazione diversa rispetto a quella resa dal

professionista circa l'idoneità del piano a realizzare gli obiettivi di

risanamento in esso indicati.

Deve per ragioni di priorità logica, esaminarsi anzitutto il secondo

motivo di ricorso.

La censura è fondata.

Il tribunale di Roma ha infatti ritenuto irrilevante la mancata

attestazione nella relazione ex art. 2501 bis, comma 4, c.c. della

veridicità dei dati contabili, economici e finanziari posti a fondamento

del piano ed ha escluso il potere del giudice di valutare l'idoneità del

piano attestato, ai fini della esenzione della revocatoria: il tribunale

ha così disatteso la prospettazione della curatela, secondo cui la

presenza di un piano attestato non produce automaticamente

l'effetto dell' esenzione dalla revocatoria ordinaria e fallimentare.

La statuizione del tribunale non è conforme a diritto.

Si osserva al riguardo che anche prima della modifica introdotta

dall'art. 33 del D.I. n.83/2012, la disposizione dell'art. 67, comma 3,

lett. d) presentava un inequivocabile riferimento alla valutazione di

veridicità dei dati aziendali e delle risorse disponibili, in virtù

dell'espresso richiamo degli artt. 2501 bis e 2501 sexies,

disposizione quest'ultima che prevede espressamente l'acquisizione

da parte dell'esperto di tutte le informazioni e documenti utili in

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relazione al progetto di fusione e la facoltà di procedere ad ogni

necessaria verifica, correlata alla responsabilità per i danni causati

dalla fusione stessa.

Inoltre, anche sul piano dell' interpretazione funzionale e della ratio

legis sottesa alla disposizione, deve ritenersi che l'attestazione del

professionista intanto può esprimere una valutazione di

ragionevolezza del piano, in quanto si fonda su dati completi e

veridici.

La modifica della disposizione intervenuta nel 2012, dunque, non ha

sul punto, portata innovativa, ma meramente esplicativa, limitandosi

ed estrinsecare un requisito - vale a dire l'attestazione di veridicità

dei dati aziendali - insito nella stessa logica del piano e dunque

dell'esenzione in esame: la valutazione di ragionevolezza del piano

presuppone evidentemente, a monte, la veridicità dei dati e la

complessiva attendibilità della situazione aziendale, quali elementi

sui quali detta valutazione non può che fondarsi, a pena di insanabile

contraddittorietà ed inidoneità della stessa attestazione.

Inoltre, come questa Corte ha già affermato, per ritenere esenti dalla

domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti

esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell'art. 67,

comma 3, lett. d), I.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012,

conv. con modif. nella I. n. 134 del 2012), il piano deve apparire

idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria

dell'impresa (Cass.13719/2016; 26226/2016).

Sulla base della stessa formulazione legislativa, deve dunque

ritenersi che sia attribuito al giudice un potere di valutazione del

piano, sia pure nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta,

manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati,

individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità

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indicate dal proponente per superare la crisi, fermo, ovviamente, il

controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti

dal debitore ai creditori.

Deve al riguardo precisarsi che, considerata la natura del piano

attestato, che viene predisposto unilateralmente dal debitore e non è

soggetto ad omologa, né ad alcuna forma di pubblicità, la suddetta

valutazione non può che essere effettuata avuto riguardo alla

situazione ex ante ( " ora per allora") e parametrata sulla condizione

del terzo contraente, il quale farà valere l'esenzione, deducendo che

sul piano attestato aveva fatto affidamento.

Va dunque senz'altro affermata la necessaria valutazione di veridicità

dei dati, quale elemento costitutivo dell'attestazione che qualifica il

piano, onde in difetto di essa il piano redatto non è neppure

riconducibile all'istituto( non può parlarsi dunque di "piano

attestato") e dunque non può operare l'esenzione.

Inoltre, la specifica previsione dell'art 67, comma 3, lett d), laddove

prevede che il piano debba "apparire" idoneo al risanamento e ad

assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, attribuisce al

giudice un potere valutativo, seppure in termini di macroscopica

inidoneità, ai fini dell'applicazione dell'esenzione.

Nel caso di specie, è mancata sia l'attestazione di veridicità dei dati

sia la valutazione di idoneità, seppure in negativo, ai fini di escludere

una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal

debitore alla realizzazione dei suoi scopi.

L'accoglimento del secondo motivo assorbe l'esame del primo mezzo

e la causa va rinviata al tribunale di Roma, in diversa composizione,

perché riesamini la controversia, facendo applicazione dei seguenti

principi di diritto:

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- a norma dell'art. 67, comma 3, lett. d), I.fall. (nel testo previgente

al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 134 del 2012) la

veridicità dei dati aziendali costituisce elemento costitutivo

dell'attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di

ragionevolezza del piano;

- inoltre, per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria

fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano

attestato di risanamento, a norma dell'art. 67, comma 3, lett. d),

I.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.

nella I. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex

ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale

del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti

impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il

risanamento della esposizione debitoria dell'impresa, seppure in

negativo, vale a dire nei soli limiti della assoluta, evidente

inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque

cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese

della presente fase, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Roma,

in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Cosí deciso in Roma, il 12 novembre 2019

Il Presidente nLjbutp p