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Giurisprudenza su art. 56 CCII

Azione revocatoria contro atto del piano attestato: valutazione giudiziale dell'idoneità al risanamento e della completezza dei dati

Cass. civ., sez. I, n. 9743/2022·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9743 Anno 2022

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 25/03/2022

sul ricorso 11795/2015 proposto da:

Fallimento Ponente S.r.l., in persona del curatore avv. Giuseppina

Ivone, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. da Palestrina

n.19, presso lo studio dell'avvocato Pagliari Massimo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

0 €2‘ ,

Banco di Sardegna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 33,

presso lo studio dell'avvocato Ludini Elio, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto n. 314/2015 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicato il

30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2022 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatti di causa

Il tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione

ex art. 98 legge fall., ha ammesso il Banco di Sardegna

s.p.a. al passivo del fallimento della Ponente s.r.I., in

privilegio pignoratizio, per l'importo di 1.533.303,37 EUR

oltre interessi.

Ha premesso che la società aveva conferito il proprio patrimonio immobiliare in un fondo apposito e

successivamente (nell'anno 2009) lo aveva costituito in

pegno in favore del ceto bancario, a fronte di un

finanziamento erogato alla propria capogruppo Dimafin s.p.a.

L'operazione aveva rappresentato, nel complesso, un atto

esecutivo del piano di risanamento dell'esposizione debitoria

del gruppo Dimafin, per la cui ragionevolezza era stata

presentata l'attestazione rilevante ai fini dell'esenzione di cui

all'art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall.

A fronte dell'eccezione formulata dal Fallimento, il

tribunale (nei limiti di ciò che ancora interessa) ha ritenuto

che la presenza del piano attestato producesse, in generale e

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automaticamente, l'esenzione da revocatoria, non essendo

nel potere del giudice, e tanto meno del terzo finanziatore,

disconoscere gli effetti protettivi in virtù di una valutazione

diversa da quella fatta dall'attestatore; e questo perché la

ratio della disciplina è quella di incoraggiare la concessione

dei finanziamenti onde consentire ai terzi di intraprendere

operazioni di salvataggio delle imprese in crisi. Tale obiettivo

sarebbe contraddetto - secondo il giudice a quo -

dall'eventualità del venir meno dell'effetto protettivo in

ipotesi di sindacato ex post, salvi i casi confinabili

nell'intenzionalità fraudolenta e nel carattere criminoso

dell'operazione.

La curatela fallimentare ha proposto ricorso per

cassazione nei confronti del decreto del tribunale di Roma,

deducendo due motivi (illustrati da memoria) ai quali la

banca ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione

I. - Coi due motivi di ricorso il Fallimento denunzia

rispettivamente (i) la violazione e falsa applicazione dell'art.

67, terzo comma, lett. d), legge fall., nel testo vigente pro

tempore, in relazione al principio di diritto enunciato dalle

Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 1521 del 2013,

e (ii) la nullità del provvedimento per violazione degli artt.

111 cost. e 132 cod. proc. civ., ovvero per l'omesso esame

del fatto decisivo rappresentato dal potere-dovere di

controllo del giudice sul piano attestato.

II. - Occorre dire che il vizio di motivazione è illustrato,

nel ricorso, come riferito alla contraddittorietà intrinseca di

quanto ritenuto, più che all'omesso esame di fatti storici (v.

Cas. Sez. U n. 8053-14).

Una sola è, in effetti, la critica rivolta al tribunale, e

cioè che esso, a fronte dell'eccezione formulata dalla curatela

ai sensi dell'art. 67 legge fall., onde stabilire l'esenzione dalla

revocatoria fallimentare dell'atto costitutivo del pegno non si

sarebbe potuto limitare alla presa d'atto dell'esistenza

dell'attestazione del professionista incaricato dal debitore, ma

avrebbe dovuto esercitare il poter di controllo e di sindacato

che gli competeva in ordine al contenuto dell'attestazione,

alla veridicità, alla correttezza e alla completezza dei dati

contabili esposti nel piano.

III. - La censura è fondata.

Il tribunale di Roma ha reso la decisione sull'essenziale

presupposto che né sul giudice né sul terzo erogatore di

nuova finanza si appunti il potere di sindacato in ordine

all'attestazione resa dal professionista circa l'idoneità del

piano a realizzare gli obiettivi di risanamento dell'impresa.

Segnatamente andrebbe escluso il potere del giudice di

valutare l'idoneità del piano attestato ai fini della esenzione

della revocatoria, al punto che la sola presenza del piano e

dell'attestazione produrrebbe (automaticamente) l'effetto

protettivo sugli atti esecutivi.

Esattamente al contrario questa Corte ha già

affermato, proprio in relazione alla procedura fallimentare

della Ponente s.r.I., che per ritenere esenti dalla revocatoria

fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di

risanamento (ex art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall. nel

testo che qui rileva, previgente al d.l. n. 83 del 2012,

convertito con modificazioni nella I. n. 134 del 2012), il

giudice deve effettuare, con giudizio ex ante, una

valutazione, parametrata sulla condizione professionale del

terzo contraente, circa l'idoneità del piano - del quale gli atti

impugnati costituiscono strumento attuativo - a consentire il

risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa; e ciò

seppure in negativo, vale a dire nei limiti dell'evidenza della

inettitudine del piano presentato dal debitore al detto fine (v.

Cass. n. 3018-20).

IV. - Questo è invero conforme alla stessa logica del

piano e della connessa esenzione, e la valutazione di

ragionevolezza del medesimo presuppone evidentemente, a

monte, la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità

della situazione aziendale, quali elementi sui quali una

consimile valutazione non può che fondarsi.

Proprio in simile prospettiva è stato utilmente

sottolineato che, per ritenere esenti dalla revocatoria

fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di

risanamento, il piano deve apparire idoneo a consentire il

risanamento della esposizione debitoria dell'impresa (cfr., in

motivazione, Cass. n. 26226-16; e v. pure Cass. n. 13719-

16).

Ne segue che, contrariamente a quanto ritenuto dal

tribunale di Roma, costituisce elemento basico della

previsione che sul giudice si concentri anche e proprio la

potestà valutativa del piano, sia pure nei termini e nei limiti

appena sopra riferiti, e fermo restando il controllo della

completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal

debitore ai creditori.

V. - Il decreto va dunque cassato con rinvio al

medesimo tribunale di Roma, diversamente composto, per

nuovo esame.

Il tribunale si uniformerà ai principi esposti e

provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa

sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato

e rinvia al tribunale di Roma anche per le spese del giudizio

di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima