Giurisprudenza su art. 56 CCII
Azione revocatoria contro atto del piano attestato: valutazione giudiziale dell'idoneità al risanamento e della completezza dei dati
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9743 Anno 2022
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 25/03/2022
sul ricorso 11795/2015 proposto da:
Fallimento Ponente S.r.l., in persona del curatore avv. Giuseppina
Ivone, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. da Palestrina
n.19, presso lo studio dell'avvocato Pagliari Massimo, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
0 €2‘ ,
Banco di Sardegna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 33,
presso lo studio dell'avvocato Ludini Elio, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
avverso il decreto n. 314/2015 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicato il
30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2022 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.
Fatti di causa
Il tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione
ex art. 98 legge fall., ha ammesso il Banco di Sardegna
s.p.a. al passivo del fallimento della Ponente s.r.I., in
privilegio pignoratizio, per l'importo di 1.533.303,37 EUR
oltre interessi.
Ha premesso che la società aveva conferito il proprio patrimonio immobiliare in un fondo apposito e
successivamente (nell'anno 2009) lo aveva costituito in
pegno in favore del ceto bancario, a fronte di un
finanziamento erogato alla propria capogruppo Dimafin s.p.a.
L'operazione aveva rappresentato, nel complesso, un atto
esecutivo del piano di risanamento dell'esposizione debitoria
del gruppo Dimafin, per la cui ragionevolezza era stata
presentata l'attestazione rilevante ai fini dell'esenzione di cui
all'art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall.
A fronte dell'eccezione formulata dal Fallimento, il
tribunale (nei limiti di ciò che ancora interessa) ha ritenuto
che la presenza del piano attestato producesse, in generale e
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automaticamente, l'esenzione da revocatoria, non essendo
nel potere del giudice, e tanto meno del terzo finanziatore,
disconoscere gli effetti protettivi in virtù di una valutazione
diversa da quella fatta dall'attestatore; e questo perché la
ratio della disciplina è quella di incoraggiare la concessione
dei finanziamenti onde consentire ai terzi di intraprendere
operazioni di salvataggio delle imprese in crisi. Tale obiettivo
sarebbe contraddetto - secondo il giudice a quo -
dall'eventualità del venir meno dell'effetto protettivo in
ipotesi di sindacato ex post, salvi i casi confinabili
nell'intenzionalità fraudolenta e nel carattere criminoso
dell'operazione.
La curatela fallimentare ha proposto ricorso per
cassazione nei confronti del decreto del tribunale di Roma,
deducendo due motivi (illustrati da memoria) ai quali la
banca ha replicato con controricorso.
Ragioni della decisione
I. - Coi due motivi di ricorso il Fallimento denunzia
rispettivamente (i) la violazione e falsa applicazione dell'art.
67, terzo comma, lett. d), legge fall., nel testo vigente pro
tempore, in relazione al principio di diritto enunciato dalle
Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 1521 del 2013,
e (ii) la nullità del provvedimento per violazione degli artt.
111 cost. e 132 cod. proc. civ., ovvero per l'omesso esame
del fatto decisivo rappresentato dal potere-dovere di
controllo del giudice sul piano attestato.
II. - Occorre dire che il vizio di motivazione è illustrato,
nel ricorso, come riferito alla contraddittorietà intrinseca di
quanto ritenuto, più che all'omesso esame di fatti storici (v.
Cas. Sez. U n. 8053-14).
Una sola è, in effetti, la critica rivolta al tribunale, e
cioè che esso, a fronte dell'eccezione formulata dalla curatela
ai sensi dell'art. 67 legge fall., onde stabilire l'esenzione dalla
revocatoria fallimentare dell'atto costitutivo del pegno non si
sarebbe potuto limitare alla presa d'atto dell'esistenza
dell'attestazione del professionista incaricato dal debitore, ma
avrebbe dovuto esercitare il poter di controllo e di sindacato
che gli competeva in ordine al contenuto dell'attestazione,
alla veridicità, alla correttezza e alla completezza dei dati
contabili esposti nel piano.
III. - La censura è fondata.
Il tribunale di Roma ha reso la decisione sull'essenziale
presupposto che né sul giudice né sul terzo erogatore di
nuova finanza si appunti il potere di sindacato in ordine
all'attestazione resa dal professionista circa l'idoneità del
piano a realizzare gli obiettivi di risanamento dell'impresa.
Segnatamente andrebbe escluso il potere del giudice di
valutare l'idoneità del piano attestato ai fini della esenzione
della revocatoria, al punto che la sola presenza del piano e
dell'attestazione produrrebbe (automaticamente) l'effetto
protettivo sugli atti esecutivi.
Esattamente al contrario questa Corte ha già
affermato, proprio in relazione alla procedura fallimentare
della Ponente s.r.I., che per ritenere esenti dalla revocatoria
fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di
risanamento (ex art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall. nel
testo che qui rileva, previgente al d.l. n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella I. n. 134 del 2012), il
giudice deve effettuare, con giudizio ex ante, una
valutazione, parametrata sulla condizione professionale del
terzo contraente, circa l'idoneità del piano - del quale gli atti
impugnati costituiscono strumento attuativo - a consentire il
risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa; e ciò
seppure in negativo, vale a dire nei limiti dell'evidenza della
inettitudine del piano presentato dal debitore al detto fine (v.
Cass. n. 3018-20).
IV. - Questo è invero conforme alla stessa logica del
piano e della connessa esenzione, e la valutazione di
ragionevolezza del medesimo presuppone evidentemente, a
monte, la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità
della situazione aziendale, quali elementi sui quali una
consimile valutazione non può che fondarsi.
Proprio in simile prospettiva è stato utilmente
sottolineato che, per ritenere esenti dalla revocatoria
fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di
risanamento, il piano deve apparire idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa (cfr., in
motivazione, Cass. n. 26226-16; e v. pure Cass. n. 13719-
16).
Ne segue che, contrariamente a quanto ritenuto dal
tribunale di Roma, costituisce elemento basico della
previsione che sul giudice si concentri anche e proprio la
potestà valutativa del piano, sia pure nei termini e nei limiti
appena sopra riferiti, e fermo restando il controllo della
completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal
debitore ai creditori.
V. - Il decreto va dunque cassato con rinvio al
medesimo tribunale di Roma, diversamente composto, per
nuovo esame.
Il tribunale si uniformerà ai principi esposti e
provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa
sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato
e rinvia al tribunale di Roma anche per le spese del giudizio
di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
