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Commento sistematico: la norma insieme ad atti e giurisprudenza

Commento all'art. 2751 c.c. (Privilegi generali sui mobili)

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Salvatore Della Corte·Pubblicato il

Fino a dove si estendono i privilegi generali sui mobili?

L'art. 2751 elenca i crediti privilegiati generali sui mobili. Il n. 4 tutela i crediti per alimenti e spese di giustizia: la giurisprudenza ha lavorato sull'estensione analogica e sulla qualificazione.

La Corte costituzionale n. 17/2000 ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato dal privilegio ex n. 4: la causa assistenziale del credito, coessenziale alla tutela della famiglia, giustifica la stessa prelazione degli alimenti.

La Cassazione n. 4082/1988, più antica ma ancora citata, ha statuito che la qualificazione del credito ai fini dell'ordine dei privilegi generali è questione di merito ammissibile anche in appello: la natura privilegiata può essere riconosciuta in ogni stato del giudizio.

Verso quale direzione si è evoluta l'interpretazione dei privilegi?

L'evoluzione è espansiva e teleologica: i privilegi ex art. 2751 non sono un elenco chiuso da leggere meccanicamente ma categorie da interpretare secondo la causa del credito. L'intervento costituzionale sul mantenimento è il precedente fondativo; la prassi successiva consolida la qualificazione come questione di merito sempre riproponibile.

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