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Commento sistematico: la norma insieme ad atti e giurisprudenza

Commento all'art. 2777 c.c. (Preferenza delle spese di giustizia)

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Salvatore Della Corte·Pubblicato il

Come si coordina la prelazione delle spese di giustizia con gli altri privilegi?

L'art. 2777 accorda la preferenza alle spese di giustizia sostenute nell'interesse comune dei creditori. Il punto è il rapporto con gli altri privilegi e con i diritti dei pignoranti.

La Corte costituzionale (ord. n. 7/1988) ha confermato la legittimità del combinato disposto artt. 2748, 2755 e 2777: la preferenza delle spese di giustizia è coerente con la funzione di incentivare l'iniziativa processuale a vantaggio di tutti i creditori.

La Cassazione n. 1238/1996 ha stabilito che i crediti pignoratizi prevalgono sui privilegi ex art. 2751-bis in mancanza di espressa previsione di prelazione: il pignoramento perfezionato "consolida" la posizione del creditore procedente.

Come ha bilanciato la giurisprudenza le esigenze in gioco?

La giurisprudenza bilancia due esigenze: premiare chi ha anticipato le spese nell'interesse comune (art. 2777) e non sacrificare chi ha già acquisito diritti con l'esecuzione individuale. La regola di prevalenza dei pignoratizi sui privilegi professionali è il punto di equilibrio: il privilegio non retroagisce a scapito di chi ha già aggredito il patrimonio.

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