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Commento sistematico: la norma insieme ad atti e giurisprudenza

Commento all'art. 2 CCII (Definizioni)

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Salvatore Della Corte·Pubblicato il

Come si delinea il perimetro dell'impresa minore?

L'art. 2, lett. d), delinea la nozione di impresa minore attraverso tre soglie quantitative, attivo, ricavi, debiti, verificate sui bilanci dei tre esercizi precedenti. La giurisprudenza ha subito chiarito che si tratta di un requisito stringente ma non meccanico.

La Cassazione n. 10701/2026 ha affermato che la prova della qualifica di impresa minore non è limitata ai soli bilanci del triennio: il giudice può fondarsi su ogni elemento istrutorio utile, inclusi i dati contabili dell'esercizio in corso quando i bilanci non siano stati ancora approvati. Il principio conta in pratica perché impedisce al debitore di "congelare" la qualifica attraverso la mancata approvazione del bilancio.

Il Tribunale di Massa ha inquadrato i requisiti dell'impresa minore in rapporto ai presupposti di apertura della liquidazione giudiziale, confermando che la verifica delle soglie è condizione di ammissibilità e non mera valutazione discrezionale.

Come incide il COMI sulla competenza territoriale?

Sul piano internazionalprivatistico, il Tribunale di Napoli (18 febbraio 2025) ha applicato la nozione di centro degli interessi principali (COMI) per stabilire la competenza territoriale sulle misure protettive, ribadendo che la localizzazione dell'impresa segue il centro effettivo degli affari e non la sola sede legale.

Verso quale direzione si è consolidato l'orientamento?

L'orientamento è consolidato in direzione sostanzialistica: le definizioni dell'art. 2 non sono schemi astratti ma parametri da accertare con riferimento alla realtà economica dell'impresa, con ampi poteri istruttori del giudice.

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