ScudoPMI
Home/Guide/Come si trattano gli interessi di mora delle cartelle nello stato passivo?
Normativa e strumenti

Come si trattano gli interessi di mora delle cartelle nello stato passivo?

Gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 decorrono dalla notifica ma sono dovuti solo oltre i 60 giorni. Scopri tasso vigente, base di calcolo e come si ammettono allo stato passivo.

Foto di Salvatore Della Corte
Salvatore Della CortePubblicato il ·Aggiornato il ·6 min di lettura
Interessi di mora delle cartelle nello stato passivo: regola dei 60 giorni

Come funzionano gli interessi di mora sulle cartelle?

L'art. 30 del DPR 602/1973 stabilisce una regola particolare: gli interessi di mora decorrono dalla data di notifica della cartella, ma sono dovuti solo se il pagamento non arriva entro 60 giorni. Chi paga in tempo non deve nulla; chi paga oltre versa gli interessi sull'intero periodo dalla notifica.

Tre punti fissano la disciplina:

  • La base di calcolo sono solo le somme iscritte a ruolo per tributo: sanzioni pecuniarie tributarie e interessi restano fuori.
  • Il tasso è fissato ogni anno con provvedimento dell'Agenzia delle entrate: dal 1° luglio 2019 è il 2,68% annuo, rimasto invariato da allora.
  • La mora è una fattispecie a sé: non va confusa con gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (4%) né con quelli di dilazione delle rateizzazioni (4,5%).

Cosa cambia allo stato passivo?

La regola dei 60 giorni ha un riflesso diretto nella verifica: se la cartella è stata notificata nei sessanta giorni prima dell'apertura della procedura, la mora non era ancora dovuta e la voce resta chirografaria per intero, senza ripartizioni.

Per il resto valgono le regole generali:

  • Gli interessi conservano il privilegio solo entro la finestra dell'art. 2749 c.c. (anno dell'apertura e precedente).
  • La mora riguarda le imposte: l'art. 30 DPR 602/1973 non si estende a voci con disciplina propria, come i contributi previdenziali (Cass. 20081/2012).
  • La domanda deve indicare il calcolo puntuale degli interessi, con decorrenza e aliquota: la richiesta generica non basta (Cass. 21459/2017).

Perché la data di notifica è decisiva?

Perché da essa dipende tutta la catena: esistenza della mora, suo ammontare, collocazione nel privilegio. Una cartella senza data o con data posteriore alla sentenza produce un trattamento diverso rispetto a una notificata e provata: è la stessa logica dei casi di notifica dell'estratto di ruolo applicata alla componente mora.

Quale software applica la regola dei 60 giorni?

ScudoPMI tratta la mora voce per voce: se la notifica è anteriore a 60 giorni dalla sentenza gli interessi seguono il grado della voce, altrimenti passano interamente al chirografario. Il prospetto riporta il motivo di ogni variazione, così il calcolo resta verificabile dal giudice delegato.

Gli interessi di mora si calcolano anche sulle sanzioni?

No. L'art. 30 DPR 602/1973 li applica solo alle somme iscritte a ruolo per tributo: sanzioni pecuniarie tributarie e interessi sono esclusi dalla base.

Qual è il tasso degli interessi di mora oggi?

Il 2,68% annuo, fissato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019 con decorrenza 1° luglio 2019 e rimasto invariato.

Come si trattano gli interessi di mora maturati sotto i 60 giorni?

La passa interamente al chirografario: se la cartella è stata notificata nei 60 giorni prima dell'apertura, la mora non era ancora dovuta e non partecipa al privilegio.

Calcola questo indicatore automaticamente

estrae i dati dal bilancio XBRL e calcola Come si trattano gli interessi di mora delle cartelle nello stato passivo? in pochi secondi, insieme a tutti gli altri indicatori finanziari e le soglie di allerta.

Prova

Disclaimer: Informazioni legali

Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato occasionalmente senza rispettare alcuna cadenza predefinita.

I contenuti pubblicati hanno esclusivamente scopo informativo e divulgativo. Non costituiscono in alcun modo consulenza fiscale, tributaria, legale, gestionale, finanziaria o professionale personalizzata.

Prima di assumere decisioni di rilevanza fiscale, patrimoniale, gestionale o legale, l'utente è invitato a rivolgersi a uno studio professionale qualificato (commercialista, revisore, avvocato o altro professionista abilitato) che, conoscendo la situazione specifica, possa fornire una consulenza adeguata.

Il titolare del sito non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali decisioni, azioni o omissioni intraprese dagli utenti sulla base delle informazioni presenti.