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Giurisprudenza su art. 276 CCII

Esdebitazione riconosciuta alla chiusura di una procedura di liquidazione aperta prima dell'entrata in vigore del CCII

Trib. Vicenza, decreto 18 dicembre 2025·

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Il Tribunale di Vicenza su applicabilità dell'esdebitazione e meritevolezza

TRIBUNALE DI VICENZA decreto 1° gennaio 2026; Presidente ed Estensore LIMITONE. Fallimento – Liquidazione del patrimonio - Procedure anteriori al 15.7.2022 - Esdebitazione – Nuove norme – Applicabilità. Il diritto soggettivo all’esdebitazione, come configurato dagli art. 278 ss. CCII, spetta a tutti i debitori insolventi, anche per i debiti relativi alle procedure anteriori all’entrata in vigore del Codice della Crisi. Fallimento – Liquidazione del patrimonio - Esdebitazione – Meritevolezza – Mancato pagamento dei debiti verso l’Erario – Valutazione concreta delle ragioni – Necessità Il giudice non può formulare un giudizio etico astratto (con gravi conseguenze giuridiche sulla persona) su quale tipologia di debiti vada pagata per prima da chi sia insolvente, ragion per cui, ai fini della meritevolezza, devono essere valutate in concreto quali siano state le ragioni del mancato pagamento del debito erariale. Fallimento – Liquidazione del patrimonio - Esdebitazione – Meritevolezza – Sovraindebitamento – Dolo, frode, colpa grave – Onere della prova Ai fini del giudizio sulla meritevolezza del debitore, chi afferma che vi siano stati dolo, frode o colpa grave nel determinare la situazione di sovraindebitamento deve fornirne la prova, salvo che essa già non risulti dagli atti.

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TRIBUNALE DI VICENZA Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di: - dr. Giuseppe Limitone Presidente rel. - dr. Paola Cazzola Giudice - dr. Fabio D’Amore Giudice visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n . 44/2025 sentita la relazione del giudice incaricato; ;

ha pronunciato il seguente

rilevato che M. Antonio, sovraindebitato ammesso alla procedura di DECRETO liquidazione aperta il 5.3.2021 e chiusa il 7.6.2025, ha chiesto la esdebitazione con ricorso depositato il 4.9.2025; ritenuto che non sussistano condizioni ostative alla esdebitazione;

visto la relazione accompagnatoria dell’OCC resa in data 30.7.2025 da cui emerge la sostanziale meritevolezza del ricorrente, ai sensi dell’art. 282 CCII, non risultando che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; ritenuto che i creditori possono addurre motivi di opposizione che

incidano sulla meritevolezza del ricorrente o su altri connessi profili, ma non relativi alla mancata soddisfazione anche solo parziale del loro credito chirografario;

ritenuto, sulle obiezioni proposte dai ceditori intervenuti, che: il moderno trattamento dell’esdebitazione. Va innanzitutto rilevato che non esiste una disciplina transitoria per

applicazione, facendo riferimento ai principi che regolano la successione Occorre perciò preliminarmente stabilire quale norma trovi delle norme nel tempo.

all’insolvenza da parte del Legislatore Europeo e quindi Nazionale, dando E’ ormai incontrovertibilmente acquisito che è mutato l’approccio la preferenza, da un lato, a tutte le soluzioni della crisi che garantiscano la continuità aziendale o esistenziale/economica (nel caso della persona fisica non imprenditore), cioè alla second chance , e, dall’altro lato, per rendere effettiva proprio la legislativo, prevedendo che la esdebitazione del debitore insolvente second chance , e cioè che non sia un mero flatus vocis intervenga dopo un breve lasso di tempo, ragionevolmente idoneo a consentire la sua ripartenza, individuato in tre anni dall’apertura della procedura, e non certo con i tempi biblici, spesso mortificanti l’individuo, delle procedure attualmente pendenti.

tema che ci occupa, particolarmente sotto due profili. Di ciò bisogna grandemente tener conto in sede interpretativa, per il

sull’esdebitazione, che vincolano la richiesta del beneficio alla chiusura Primo profilo: ha senso continuare ad applicare le vecchie norme della procedura, per procedure lungamente pendenti (talora anche da decenni), quando la Direttiva ha significato solo se interviene (per tutti i cittadini europei) Insolvency II ci dice che l’esdebitazione oggi ragionevolmente presto, cioè dopo tre anni?

avuto una procedura concorsuale che non ha pagato alcunché ai creditori e Secondo profilo: ha senso negare il diritto all’esdebitazione a chi ha che è durata diversi anni, quando l’art. 283 CCII dal 15.7.2022 prevede che sia esdebitato persino il nullatenente, che non ha potuto far aprire nessuna procedura concorsuale?

procedura concorsuale) l’esdebitazione che si concede ad un altro (ex art. Si può negare ad un cittadino (con vecchi debiti regolati da una 283 CCII) che si trova nelle sue stesse condizioni, se non peggiori?

soluzione, se non si vuole incappare in una clamorosa disparità di La risposta a queste domande dovrebbe già indirizzare verso la giusta trattamento ex ar.t 3 Cost. e nella sostanziale disapplicazione della Direttiva definite, è diritto vigente nel nostro ordinamento, per cui, quando essa Insolvency II, che, va ricordato, per le sua parti sufficientemente dice che dopo tre anni il debitore va esdebitato (altrimenti la ripartenza non sarà certo possibile) la norma va applicata indistintamente a tutti i cittadini e non solo a chi si è indebitato dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi, altrimenti non ci sarà ripartenza economica globale, che è al postutto ciò che la Direttiva vorrebbe indurre.

Facendo riferimento ai principi, oltre che al buon senso, il discorso non cambia. Quando si verifica successione di leggi nel tempo, va sempre

applicata la norma più favorevole, per cui, nel caso di specie, tra una norma che concede l’esdebitazione all’esito di una procedura, come un beneficio discrezionale, e solo se si sono pagati in parte i debiti della procedura, ed una norma che la prevede come un diritto soggettivo, di immediato riconoscimento, senza procedura, ma con un semplice decreto emesso uno actu , e prescindendo dal pagamento dei debiti della procedura, non c’è dubbio che vada applicata la seconda. Formalistico, e non in linea con la nuova ratio dell’istituto,

l’argomento secondo cui l’esdebitazione sarebbe un’appendice della procedura chiusa, con la conseguente applicazione delle vecchie norme alle vecchie procedure.

Non è più così dopo il Codice della Crisi. La nuova esdebitazione, che necessariamente dev’essere applicata, perché più favorevole, non è una procedura essa stessa, e neppure è una propaggine della procedura chiusa, per il semplice motivo che essa è costruita dal CCII come un diritto soggettivo che spetta non tanto al momento della chiusura della procedura, quanto al passaggio dei tre anni, proprio perché sia effettiva la ripartenza.

Allora va riconosciuto che l’esdebitazione spetta sempre (ricorrendone i presupposti previsti dal CCII) dopo tre anni a prescindere dalla procedura, che può anche restare aperta oltre i tre anni, quindi in modo autonomo e senza che occorra attendere la sua chiusura, salvo che chiuda prima dei tre anni. Come si può negare questo diritto soggettivo ai cittadini che si

trovano in procedure aperte da anni, se non da decenni, di fronte ad un diritto che la legge (e la Direttiva Insolvency II) indica come spettante a tutti per favorire la ripresa economica nazionale attraverso il celere recupero al circuito produttivo e consumistico dei soggetti indebitati? Che senso avrebbe escludere i debitori del passato dal partecipare a questo

importante processo di risanamento nazionale? Sarebbe la negazione di un beneficio per tutta l’economia nazionale, oltre che la negazione di un diritto soggettivo attualmente esistente per tutti i cittadini.

delle leggi nel tempo, va applicata la norma nuova, in quanto più Una volta stabilito che, in base ai principi che regolano la successione favorevole, peraltro in ossequio al principio del favor debitoris , che dichiaratamente ispira non solo la Direttiva le moderne legislazioni nazionali sull’insolvenza e sulla correlata Insolvency II, ma anche tutte esdebitazione, la disciplina che ne segue è necessariamente quella che prescinde, da un lato, da qualsiasi pagamento ai creditori, e, dall’altro lato, dalla stessa chiusura/durata della procedura, spettando il diritto soggettivo comunque al maturare del triennio dall’apertura della stessa procedura.

Ogni altro tipo di ragionamento formalistico, teso a rivitalizzare norme ormai vecchie e teleologicamente superate, affossando letalmente la auspicata ripartenza dei debitori, andrebbe contro i principi ispiratori di tutte le riforme del diritto concorsuale degli ultimi venti anni, culminate nella Direttiva Insolvency II e nel Codice della Crisi.

L’attuale normativa prevede invero che: a) l’esdebitazione sia doverosamente (ove ne sussistano i presupposti) dichiarata e riconosciuta, non più discrezionalmente concessa; b) senza un vero e proprio procedimento (per cui si sottrae all’applicazione dell’art. 390, co. 2, CCII, che si riferisce alle procedure: l’odierna esdebitazione non riveste la forma della procedura, ma del decreto uno actu ); c) su istanza di parte; d) senza contraddittorio immediato con i creditori; e) a contraddittorio eventuale e differito, solo ove venga proposto reclamo contro il decreto che ha pronunciato l’esdebitazione; f) senza che occorra verificare il pagamento, sia pure solo parziale, dei creditori da parte dell’esdebitando; g) quindi anche nel caso di procedura ancora pendente; h) in ogni caso, allo scadere del triennio dalla sua apertura. Ne discende la riprogettazione dell’esdebitazione alla stregua di un diritto soggettivo a termine (iniziale), anche avuto riguardo al fatto che esdebitare un soggetto soltanto dopo la chiusura della procedura, non di rado dopo diversi, troppi, anni dalla sua apertura, non facilita certo la sua ripartenza, anzi spesso rende vano il beneficio, strutturato oggi come un diritto soggettivo, che deve trovare applicazione immediata in favore di tutti i debitori, anche di quelli che sono coinvolti in procedure pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (15.7.2022).

all’esdebitazione, posto che quest’ultima non ha più le caratteristiche della Sembra perciò corretto ritenere che l’art. 390 CCII non si applichi procedura, cui fa riferimento la norma in esame, e varrebbe quindi la regola “ tempus regit actum ”.

Non coglie nel segno neppure l’argomento nominale, secondo cui la vecchia disciplina sull’esdebitazione è riferita espressamente al “fallito”, ovvero al “debitore” “in stato di sovraindebitamento”, così come gli artt.

278ss. CCII riservano il beneficio dell’esdebitazione esclusivamente al “debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata” (così Cass. 3 giugno 2025 n. 14835), perché il tema di fondo, tra due norme che si susseguono nel tempo, non può essere risolto dall’argomento letterale, che trova pacifica equiparazione tra le vecchie e le nuove procedure nell’art. 349 CCII. Proprio la mancanza di una esplicita disciplina transitoria deve

invece indurre l’interprete a una lettura teleologica della fattispecie, al di là dei profili strettamente nominali, quindi anche se le procedure concorsuali entrate in vigore a partire dal 15.7.2022 non sono pienamente sovrapponibili a quelle anteriormente vigenti (così Cass. cit.), né si tratta di applicare norme nuove a procedure vecchie (ancora Cass. cit.), bensì di riconoscere anche ai vecchi debitori un diritto soggettivo ora previsto per i nuovi, prescindendo dal legame con una procedura. Sulla questione si sono pronunciati nel senso indicato già diversi

giudici di merito. Secondo App. Bologna 18.2.2022 in ragione della legge delega n. 155

del 2017 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”), dell’approvazione del nuovo Ccii (dlgs n. 14/2019), della direttiva n. 1023/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’art. 14-quaterdecies della legge n. 3 del 2012 (come modificato dalla legge n. 176 del 2020) - il requisito oggettivo per l’esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a chiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi. Ne deriva che – se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell’ordinamento attuale del parametro oggettivo – esso dovrebbe comunque essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore. Per Trib. Ferrara 20.2.2024 in riferimento al presupposto oggettivo

del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali, in vigore nella legge fallimentare e non più riprodotto nel CCII, il contrasto in giurisprudenza circa la disciplina transitoria applicabile al ricorso per esdebitazione del fallito presentato dopo la entrata in vigore del CCII ma in relazione a procedura di fallimento aperta e anche chiusa prima della entrata in vigore del Codice, va risolto nel senso di valorizzare la natura della pronuncia costitutiva del provvedimento di esdebitazione, con conseguente applicazione della norma vigente al momento in cui il giudice verifica la esistenza dei presupposti per lo svilupparsi dell’effetto invocato. Pertanto, nella fattispecie inerente un’esdebitazione invocata dopo l’entrata in vigore del CCII, ma in relazione ad un fallimento disciplinato dalla legge fallimentare, deve ritenersi che la esdebitazione, nella ricorrenza degli altri presupposti soggettivi, possa essere concessa anche senza che la procedura

liquidatoria concorsuale. abbia consentito la soddisfazione di alcun credito

Secondo Trib. Torino 17.3.2023 alla domanda di esdebitazione proposta in epoca successiva all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza, ma relativa ad un fallimento dichiarato sotto l’egida della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e chiuso per insufficienza di attivo ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 4 L.F. è applicabile la disciplina sostanziale dettata dal nuovo art. 280 CCII con conseguente ammissibilità al beneficio in presenza dei soli requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, posto che l’ultrattività (art. 390, secondo comma, CCII) della previgente disciplina in tema di esdebitazione è da intendersi riferita al solo suo aspetto procedimentale. Così pure Trib. Verona 2.12.2022, secondo cui i presupposti di diritto

sostanziale della esdebitazione devono essere accertati sulla base della disciplina esistente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell’art. 11 preleggi c.c. Pertanto, in caso di esdebitazione richiesta in relazione ad un fallimento pendente al momento dell’entrata in vigore del CCI o chiuso prima di essa dovrà essere applicata la disciplina di cui all’art 281 CCII. Il principio dell’ultrattività sancito dall’art. 390, secondo comma, procedimentale CCII, infatti, dell’istituto, può essere qualificandosi riferito quest’ultimo soltanto all’aspetto come un’appendice o un incidente della procedura concorsuale. Diversamente, dal punto di vista sostanziale, l’esdebitazione si configura come un istituto autonomo e distinto dalla procedura in senso stretto dal momento che regola ciò che ad essa sopravvive. Secondo Trib. Mantova 9.2.2023 nel caso di domanda di

esdebitazione proposta in data successiva alla entrata in vigore del codice della crisi d’impresa in relazione a fallimento dichiarato e chiuso nella vigenza della legge fallimentare, l'ultrattività prevista dall’art. 390 CCII si deve ritenere concerna il solo aspetto procedimentale (in particolare, il riscontro che l'istanza sia stata presentata, come nello specifico, entro l’anno dalla chiusura del fallimento come richiesto dall’art. 19 del d. lgs. 169/2007), mentre per quanto concerne i requisiti di diritto sostanziale occorra fare riferimento alla disciplina applicabile al momento della pronuncia del giudice e, quindi, a quelli ora previsti dall’art. 281 C.C.I. fra i quali non è più compreso l’elemento oggettivo previsto dall’art. 142 L.F. costituito dal soddisfacimento in misura non irrisoria dei creditori concorsuali; ciò si deve ritenere sia in quanto la nuova legge dà luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore, sia perché va evitato che possa determinarsi una disparità di trattamento tra soggetti di cui è stato dichiarato il fallimento e quelli sottoposti a liquidazione giudiziale in quanto apparirebbe irragionevole atteso che i presupposti di applicazione dei due istituti sono sostanzialmente identici.

debitore persona fisica, anche se la procedura di liquidazione del Per il Trib. di Ferrara, 22 ottobre 2025, in tema di esdebitazione del patrimonio è stata aperta sotto la vigenza della legge 3/2012, i requisiti sostanziali dell’istituto devono essere valutati alla luce della disciplina vigente al momento della decisione, attesa la natura costitutiva della pronuncia e la continuità sostanziale con l’art. 282 CCII.

con l’insegnamento europeo. Infatti, il 9 gennaio 2013 la Commissione Sul piano sistematico sovranazionale, la nuova norma si pone in linea Europea ha adottato il piano d’azione imprenditorialità 2020, in cui, tra l’altro, ha invitato gli Stati membri a ridurre nei limiti del possibile il tempo di riabilitazione e di estinzione del debito nel caso di un imprenditore onesto che ha fatto bancarotta, portandolo a un massimo di tre anni entro il 2013, e a offrire servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce, di consulenza per evitare i fallimenti e di sostegno alle PMI per ristrutturarsi e rilanciarsi. In questa seconda ottica si possono leggere gli strumenti offerti dal Codice della Crisi e dal d.l. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021. Anche la Raccomandazione della Commissione Europea del

12.3. 2014 prevede che:

omissis omissis omissis omissis omissis omissis

omissis omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis

omissis omissis omissis

professionisti, in forza del considerando n. 15): Gli stessi principi sono applicabili anche ai consumatori ed ai

“Sebbene la presente raccomandazione non includa nel suo campo di applicazione il sovraindebitamento dei consumatori e il loro fallimento, gli Stati membri sono invitati a valutare la possibilità di applicarne i principi anche ai consumatori, giacché alcuni possono essere rilevanti anche per i consumatori.” Infine, così recita la Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento (Raccomandazione n. 31).

europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) al Considerando n. 75: “ Si dovrebbe poter accedere all'esdebitazione in procedure che comprendono un piano di rimborso, la realizzazione dell'attivo o una combinazione di entrambi. Nell'attuare tali norme, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere liberamente tra tali opzioni. Qualora il diritto nazionale preveda più di una procedura che porta all'esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché almeno una di tali procedure dia all'imprenditore insolvente l'opportunità di ottenere un'esdebitazione integrale entro un periodo non superiore a tre anni .”

Ne discende che: - l’effettiva possibilità di una ripartenza efficace (la seconda possibilità) è data dal fatto che il debitore non resti avvinto dai suoi debiti per troppo tempo; - il termine massimo di “purgazione” per il debitore insolvente è di tre anni, se la procedura dura più di tre anni, è invece inferiore se la procedura dura di meno; - il termine decorre dall’apertura della procedura; - il debitore è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo di essere esdebitato; - l’esdebitazione rende concreta ed effettiva la second chance , che altrimenti rimarrebbe soltanto una vacua affermazione di principio ( flatus vocis ).

della esdebitazione come un vero e proprio diritto soggettivo, attivabile dal Il CCII pertanto, sulla scia di queste indicazioni, ha costruito l’istituto debitore allo scadere del terzo anno dall’apertura della procedura, o anche prima, se quest’ultima si chiude prima dei tre anni (a seguito di apposita istanza del debitore).

procedimento, all’esito del quale il giudice poteva concederla o negarla, Infatti, mentre l’esdebitazione anteriore era costruita come un con i creditori ammessi al contraddittorio da subito, il CCII concepisce l’esdebitazione come un diritto soggettivo, da riconoscere senza un procedimento, ma con un unico semplice decreto, a contraddittorio differito, perché i creditori non vengono sentiti prima di emettere il decreto, ma possono impugnarlo eventualmente con il reclamo dopo la sua emissione.

comportato l’eliminazione del termine annuale di decadenza (per Cass. La ricostruzione dell’istituto come un diritto soggettivo ha

21.1. 2021 n. 1070 “ di esdebitazione, ex art. 143 l.fall., deve intendersi previsto a pena di Il termine annuale per la presentazione della domanda decadenza. ”), perentorio (così Cass. 12 maggio 2022, n. 15246), decorrente dalla chiusura della procedura, entro cui il debitore avrebbe dovuto chiedere di essere esdebitato.

Ogni questione deve comunque ritenersi superata dal fatto che oggi l’esdebitazione deve essere riconosciuta ad ogni debitore a prescindere dal riscontro del pagamento di qualsiasi percentuale ai creditori, in ragione di un’opzione legislativa che ha spinto al massimo livello il fino al punto di attribuire il beneficio anche al nullatenente, sia pure a favor debitoris , certe condizioni (v. art. 283 CCII).

Occorre invero ribadire una serie di questioni. Innanzitutto, la Raccomandazione Europea del 12.3.2014, che ha determinato la modifica normativa di tutto l’impianto delle nuove leggi concorsuali sfociata nel Codice della Crisi, ha indicato all’evidenza una norma agendi , per quanto possibile di immediata applicazione, posto che era urgente già all’epoca l’esigenza di recuperare al circuito economico e produttivo i debitori insolventi a beneficio dell’intera collettività, in sostanza, prima si riconosce l’esdebitazione per il maggior numero di persone e meglio è per tutti. In secondo luogo, va considerato il principio del favor debitoris ,

secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore, similmente a quello che accade nel caso di successione nel tempo di leggi penali nei confronti del reo, ove trova sempre applicazione il Inoltre, l’istituto è stato oggi costruito come un diritto soggettivo del favor rei .

debitore, che è ben difficile negare che possa essere riconosciuto anche ai debitori di procedure anteriori, in quanto migliorativo di una loro condizione personale.

Infine, trattandosi di norme che creano una disparità di trattamento rilevante sul piano personale e delle condizioni di vita, deve comunque trovare applicazione la norma più favorevole in base a una lettura costituzionalmente orientata. Ne consegue che si dovrebbe comunque applicare la normativa più

favorevole al debitore, cioè gli artt. 278ss. CCII, che attribuiscono al debitore un diritto soggettivo tutelabile giudizialmente alla chiusura della procedura e comunque non oltre tre anni dalla sua apertura.

Per quanto riguarda il mancato pagamento dei creditori pubblici, si osserva, da un lato, che il debitore ha tentato più volte di pagare a rate, benché senza successo, il proprio debito all’Erario e, dall’altro lato, che, in ogni caso, il mancato pagamento delle imposte, come tale, non può fondare di per sé un giudizio di immeritevolezza, se non sia anche caratterizzato da dolo, frode o colpa grave (che vanno dimostrati da chi ne affermi la sussistenza), e quindi all’esito di un’indagine sulle concrete ragioni che hanno determinato tali inadempimenti, in quanto: a) se il

debitore è insolvente, è naturale che non paghi tutti i suoi debiti e tenderà a non pagare quelli il cui accertamento è più lento o i creditori siano meno aggressivi o non essenziali a breve per l’impresa; b) in caso di insolvenza, la violazione della alcuni creditori vengano preferiti ad altri; c) non è pensabile che il par condicio è la regola, per cui non ci si può dolere se pagamento da parte dell’insolvente avvenga sulla base di un piano di riparto che preveda pagamenti proporzionali ed equilibrati; d) l’Erario è un creditore come gli altri, e non vi è ragione perché esso riceva maggiori attenzioni e maggior tutela da parte del giudice, benché sia immorale non pagare le tasse, ma in questa sede dovrebbe essere bandito ogni giudizio morale: in sostanza, non può essere il giudice a formulare un giudizio etico astratto (con gravi conseguenze giuridiche sulla persona) su quale tipologia di debiti vada pagata per prima da chi sia insolvente, ma lo stesso deve valutare in concreto quali siano state le ragioni del mancato pagamento del debito erariale, escludendo la immeritevolezza, quando il debitore, ad esempio, abbia pagato a preferenza i lavoratori o, come in questo caso, abbia comunque tentato con diverse rateizzazioni di pagare il dovuto;

P. Q. M. visto l’art. 282 CCII; ritenuto che M. Antonio , nato a Palmanova (UD) il 25.3.1967 e residente a Thiene (VI), Gall. Garibaldi, 35 ( CF : MSLNTN67C25G284U considerato che l’esdebitazione riguarda da un lato i debiti residui nei ) sia meritevole della esdebitazione;

confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti e, dall’altro lato, non si estende ai casi previsti dall’art. 278 co. 6, lett. a) e b), CCII;

dichiara inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 278, co. 6, lett. a) e b), CCII, e con salvezza dei diritti dei soggetti indicati dall’art. 278, co. 6, CCII.

Vicenza, 18.12.2025. Il Presidente est. Giuseppe Limitone