Parte prima › Titolo V: Liquidazione giudiziale › Capo IX: Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 276 CCII: Chiusura della procedura
1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 · 09/12/2025
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Trib. Vicenza, decreto 18 dicembre 2025 · 18/12/2025
Esdebitazione riconosciuta alla chiusura di una procedura di liquidazione aperta prima dell'entrata in vigore del CCII
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