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Parte prima › Titolo V: Liquidazione giudiziale › Capo IX: Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 276 CCII: Chiusura della procedura

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A cura di Salvatore Della Corte·Pubblicato il ·Aggiornato il
Commento sistematico

1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.