Parte prima › Titolo V: Liquidazione giudiziale › Capo IX: Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 277 CCII: Creditori posteriori
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136]
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