Commento sistematico: la norma insieme ad atti e giurisprudenza
Commento all'art. 208 CCII (Domande tardive)
Il termine per le domande tardive vale anche per i crediti sopravvenuti?
L'art. 208 consente la domanda tardiva di ammissione entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo: o, per i crediti sorti in pendenza della procedura, entro sessanta giorni da quando il credito è divenuto esigibile.
La Cassazione n. 12096/2026 ha risolto il nodo interpretativo più delicato: il termine di sessanta giorni per la domanda tardiva si applica anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale. Non basta che il credito sia nato dopo l'apertura: decorso il termine dalla sua esigibilità, la domanda diventa tardiva e segue il regime più sfavorevole (non pregiudica le ripartizioni già eseguite).
Come si misura la tardività secondo la Cassazione?
La Cassazione ha equiparato crediti preesistenti e sopravvenuti quanto alla decadenza: la tardività si misura sempre sull'esigibilità del credito, non sulla data di apertura della procedura. Per il professionista la lezione è operativa: monitorare l'esigibilità dei crediti sopravvenuti è essenziale per non perdere la tempestività.
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