Commento sistematico: la norma insieme ad atti e giurisprudenza
Commento all'art. 65 CCII (Domanda del debitore)
Come funziona il rinvio alla liquidazione controllata?
L'art. 65, comma 2, rinvia, per i debitori non assoggettati a liquidazione giudiziale, alla disciplina della liquidazione controllata. Il rinvio è il ponte che unifica i due canali di liquidazione del patrimonio.
Il Tribunale di Isernia (RG VG 56-1/2025) ha applicato il combinato disposto in un procedimento unitario: la domanda del debitore non fallibile segue il percorso della liquidazione controllata, ma con il medesimo vaglio giudiziale sui presupposti di accesso e sullo stato di sovraindebitamento.
Perché il rinvio unifica i due canali di liquidazione?
Il rinvio dell'art. 65 è interpretato come tecnica di unificazione: un solo vaglio, un solo procedimento, due discipline che si saldano. Per il professionista conta perché la domanda del debitore minore non richiede un doppio binario ma un'unica istanza correttamente documentata.
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