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Giurisprudenza su art. 65 CCII

Apertura della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato con procedimento unitario ex art. 65, comma 2

Trib. Isernia, RG VG 56-1/2025

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Rg. Vg. 56 – 1 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ISERNIA

SEZIONE UNICA CIVILE

Ufficio procedure concorsuali e crisi di impresa

Il Tribunale di Isernia – Sezione unica civile, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Vittorio Cobianchi Presidente

Dott.ssa Angela Di Dio Giudice

Dott. Andrea Colaruotolo Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l’apertura della liquidazione controllata del

patrimonio promosso in proprio da Domenico Iuliano (C.F.

LNIDNC80P28C096B), elettivamente domiciliato in Isernia alla Via

Molise, n. 93 presso lo studio dell’avv. Costantino Carugno, che lo

rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso, con

l’assistenza dell’O.c.c. dott.ssa Meri Pellegrino;

- ricorrente

Oggetto : apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art.

268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito c.c.i.i.)

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

visto il ricorso depositato in data 24/10/2025 e la relativa

documentazione allegata, con il quale Domenico Iuliano ha chiesto che

venga aperta la propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268

c.c.i.i. al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 65, co. 2, c.c.i.i. il

procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata,

sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo

III c.c.i.i. e, in particolare, a quella prevista per l’apertura della

liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall’art.

270, co. 5, c.c.i.i., a mente del quale “per i casi non regolati dal presente capo si

applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di

cui al titolo III”;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell’art. 270

c.c.i.i., il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo

dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 c.c.i.i.;

considerato che nell’ambito del Titolo V c.c.i.i., dedicato alla

“Liquidazione giudiziale” , il Capo IX disciplina la “Liquidazione controllata del

sovraindebitato” , prevedendo all’art. 268 c.c.i.i. che “Il debitore in stato di

sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi

dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei

suoi beni”; che l’art 2 c.c.i.i. definisce alla lett c) “«sovraindebitamento»: lo stato

di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore,

dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e

di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a

liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice

civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”

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visto il decreto del 6/11/2025 con cui è stata fissata l’udienza del

25/2/2026 per la comparizione delle parti ai fini dell’accertamento della

sussistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione controllata

dei beni del debitore;

rilevato che si è costituito solo il creditore Sirio Npl srl, precisando il

proprio credito;

osservato che all’udienza del 25/2/2026 è comparso solo il ricorrente

che ha insistito per l’apertura della liquidazione controllata e che all’esito

dell’udienza il Giudice si è riservato;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della

liquidazione controllata, in quanto:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l’istante

ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.

in Fornelli (IS), trattasi di Comune ricompreso nella competenza

territoriale del Tribunale di Isernia;

b) sussiste la legittimazione dell’istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e

269 c.c.i.i. in quanto il debitore, attualmente dipendente a tempo pieno e

indeterminato con qualifica di responsabile commerciale di area dal

12/3/2018 presso il Consorzio Stabile Impero, (C.f./P.Iva

12614031008), non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale

ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure

liquidatone previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi

o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall’O.c.c., dott.ssa

Meri Pellegrino, che espone una valutazione sulla completezza e

l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e

che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del

debitore. In particolare, l’O.c.c. ha altresì attestato che non è possibile

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acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di

azioni giudiziarie;

d) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell’O.c.c. emerge

che:

- il ricorrente risulta avere una passività complessiva di euro 3.961.397,28

(crediti prededucibili euro 2.080,00; crediti privilegiati euro 3.705.735,51;

crediti chirografari euro 253.581,77), traenti la loro origine per la gran

parte da accertamenti fiscali eseguiti nei confronti della società

Puliservice S.r.l. in liquidazione (già Puliservice S.n.c.) di cui il ricorrente

è stato socio dal 2007, poi fallita;

- il ricorrente dispone di un reddito da lavoro dipendente medio mensile

per le annualità dal 2022 al 2024 di euro 1.547,49;

- il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati, pur risultando

ancora intestatario nei pubblici registri del motoveicolo per trasporto di

persone tg BB85585 nonostante abbia comunicato di aver subito la

perdita del possesso, e immobili;

- il debitore è risultato: essere intestatario di un conto corrente su cui, alla

data del 30/06/2025, risulta un saldo positivo di euro 965,78 (giacenza

media anno 2024 pari a euro 458,87); di libretti postali con saldo

prossimo allo zero; nonché cointestatario di buoni fruttiferi postali in

favore della figlia minore per complessivi euro 15.000,00;

- il nucleo familiare del ricorrente, oltre al medesimo, si compone del

coniuge e della figlia minorenne;

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, stante l’evidente

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far

fronte ad esse per come desumibile dalla relazione dell’O.c.c. e dalle

dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo O.c.c.;

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e) sussiste il requisito di cui all’art. 270, 1 co. c.c.i.i., non risultando

proposte domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV c.c.i.i.;

rilevato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il

fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo

familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla

spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, considerato anche

che le spese più gravose per il sostentamento del nucleo familiare sono

sostenute dal coniuge e che il ricorrente contribuisce solo in misura

marginale al sostentamento della figlia minore, intende mettere a

disposizione la quota parte del proprio reddito indicata in € 800,00

mensili per un periodo non inferiore ai quattro anni successivi;

osservato che, se è ben possibile una durata maggiore della procedura

nel caso di compimento di attività liquidatoria relativa ad immobili - nel

senso che la liquidazione non può essere chiusa fino a che vi siano beni

da liquidare -, con riferimento alle quote di stipendio, che costituiscono

crediti futuri, non appare possibile sostenere la possibilità di apprensione

di somme oltre la durata prevista per la esdebitazione, che opera di

diritto decorso un triennio, soprattutto alla luce della necessità di

interpretare il dettato normativo (art. 281, 5 e 6 c.c.i.i.) in maniera

conforme alla normativa comunitaria, prevedendo la c.d. Direttiva

Insolvency l'esdebitazione d'ufficio al compimento del triennio e la

possibilità per i singoli ordinamenti (art. 21 co. 3 Dir. n.1023/2019) di

stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria solo limitatamente ai

beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione -

sempre fatta salva la verifica della sussistenza in concreto dei presupposti

dell'esdebitazione;

ritenuto che debba emettersi sentenza ex art. 270 c.c.i.i., anche

nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il debitore metta

sostanzialmente a disposizione della procedura solo la quota parte del

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proprio reddito eccedente la somma necessaria al mantenimento suo e

della famiglia per un periodo di tre anni, in quanto, chiari indici

normativi, quali ad es. il richiamo operato dall’art. 276 all’art 233 c.c.i.i.

che prevede l’arresto della procedura nel caso non vi sia la possibilità di

pagare in alcun modo i creditori, e, più in generale, l’assimilazione della

liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale (che ben può essere

aperta nonostante l’assenza di attivo), depongono per la possibilità di

dichiarare l’apertura della liquidazione controllata anche in caso di attivo

assente o minimale (cfr. in questo senso, Trib. Perugia, sent n. 53/2023

del 31.7.2023);

ritenuto , quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta

la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e

determini l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del

debitore, salvo i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, c.c.i.i. con la

conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio

formulati dalla debitrice;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il

mantenimento personale e familiare della ricorrente debba essere

effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la

documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese

straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa

istanza e motivato parere del liquidatore, che tenga conto altresì

dell’apporto al mantenimento familiare del coniuge;

rilevato che ai sensi dell’art. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i., dal giorno della

dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione

individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la

liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni

compresi nella procedura;

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ritenuto che nella liquidazione controllata solo il compenso dell’O.c.c.

ha natura prededucibile ex art. 6 c.c.i.i. mentre i compensi degli advisors e

del professionista legale godono unicamente del privilegio professionale

di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6

c.c.i.i.; inoltre, il compenso dell’O.c.c. è unitario e verrà liquidato del

Giudice all’esito della procedura (art. 275, co. 3 c.c.i.i.);

ritenuto , in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269

c.c.i.i. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 c.c.i.i.;

p.q.m.

visti gli artt. 2, 269 e 270 c.c.i.i.,

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di Domenico Iuliano

(c.f. LNIDNC80P28C096B), residente a Fornelli (IS) in Via Campania

snc, cap 86070, e per l’effetto:

Nomina Giudice delegato il dott. Andrea Colaruotolo;

Nomina liquidatore la Dott.ssa Meri Pellegrino, già nominata dall’O.c.c.;

Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della

presente sentenza l’elenco dei creditori;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su

cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla

notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro

indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di

ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i.; si applica

l'articolo 10, comma 3;

Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e

rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del

patrimonio oggetto di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo

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ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di

cui all'articolo 216, comma 2;

Dispone che il rilascio di detti beni avverrà da parte del debitore al

momento dell’eventuale aggiudicazione a terzi, all’esito delle procedure

competitive disposte dal liquidatore;

Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale

e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine

il Liquidatore, subito dopo l’accettazione dell’incarico, presenterà al GD

istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o

comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre

alla procedura, formulando specifica proposta in merito tenuto conto di

quanto indicato nella parte motiva;

Dichiara che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 c.c.i.i., a partire dalla data

di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di

legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti

maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio

può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione

controllata del patrimonio di Domenico Iuliano;

Dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda

ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto

di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche

il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di

ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla

formazione dell’inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un

programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della

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liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del

giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la

proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad

attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art.

273 c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni

compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con

richiesta di liquidazione del compenso dell’O.c.c., ai sensi dell’art. 275, c.

3 c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al

Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi

dell’art. 276 c.c.i.i.;

- provveda ogni sei mesi a depositare in cancelleria un rapporto

riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua

gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel

rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia

cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura,

senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le

informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b)

ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell’art.

280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere

comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su

sito internet del Tribunale di Isernia o sito del Ministero, con l'esclusione

di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia

trascritta nei registri immobiliari e al PRA. Nel caso in cui il debitore

svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il

registro delle imprese. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà

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essere documentata entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione

controllata;

Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al

debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia

notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 3/4/2026

Il giudice rel. Il Presidente

Dott. Andrea Colaruotolo Dott. Vittorio Cobianchi

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