ScudoPMI
Home/Normativa/Art. 269 CCII

Parte prima › Titolo V: Liquidazione giudiziale › Capo IX: Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 269 CCII: Domanda del debitore

Foto di Salvatore Della Corte
A cura di Salvatore Della Corte·Pubblicato il ·Aggiornato il
Commento sistematico

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.