Parte prima › Titolo V: Liquidazione giudiziale › Capo IX: Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 269 CCII: Domanda del debitore
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Trib. Isernia, RG VG 56-1/2025
Ricorso del sovraindebitato per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio con assistenza dell'OCC
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Trib. Isernia, RG VG 27-1/2025
Domanda di liquidazione controllata del debitore pensionato: verifica della documentazione e dei presupposti ex artt. 268 e 269
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