Giurisprudenza su art. 269 CCII
Ricorso del sovraindebitato per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio con assistenza dell'OCC
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
Rg. Vg. 56 – 1 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Ufficio procedure concorsuali e crisi di impresa
Il Tribunale di Isernia – Sezione unica civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Andrea Colaruotolo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l’apertura della liquidazione controllata del
patrimonio promosso in proprio da Domenico Iuliano (C.F.
LNIDNC80P28C096B), elettivamente domiciliato in Isernia alla Via
Molise, n. 93 presso lo studio dell’avv. Costantino Carugno, che lo
rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso, con
l’assistenza dell’O.c.c. dott.ssa Meri Pellegrino;
- ricorrente
Oggetto : apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art.
268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito c.c.i.i.)
ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
visto il ricorso depositato in data 24/10/2025 e la relativa
documentazione allegata, con il quale Domenico Iuliano ha chiesto che
venga aperta la propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268
c.c.i.i. al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa;
ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 65, co. 2, c.c.i.i. il
procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata,
sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo
III c.c.i.i. e, in particolare, a quella prevista per l’apertura della
liquidazione giudiziale per quanto compatibile;
rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall’art.
270, co. 5, c.c.i.i., a mente del quale “per i casi non regolati dal presente capo si
applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di
cui al titolo III”;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell’art. 270
c.c.i.i., il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo
dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 c.c.i.i.;
considerato che nell’ambito del Titolo V c.c.i.i., dedicato alla
“Liquidazione giudiziale” , il Capo IX disciplina la “Liquidazione controllata del
sovraindebitato” , prevedendo all’art. 268 c.c.i.i. che “Il debitore in stato di
sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi
dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei
suoi beni”; che l’art 2 c.c.i.i. definisce alla lett c) “«sovraindebitamento»: lo stato
di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore,
dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice
civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”
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visto il decreto del 6/11/2025 con cui è stata fissata l’udienza del
25/2/2026 per la comparizione delle parti ai fini dell’accertamento della
sussistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione controllata
dei beni del debitore;
rilevato che si è costituito solo il creditore Sirio Npl srl, precisando il
proprio credito;
osservato che all’udienza del 25/2/2026 è comparso solo il ricorrente
che ha insistito per l’apertura della liquidazione controllata e che all’esito
dell’udienza il Giudice si è riservato;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della
liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l’istante
ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.
in Fornelli (IS), trattasi di Comune ricompreso nella competenza
territoriale del Tribunale di Isernia;
b) sussiste la legittimazione dell’istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e
269 c.c.i.i. in quanto il debitore, attualmente dipendente a tempo pieno e
indeterminato con qualifica di responsabile commerciale di area dal
12/3/2018 presso il Consorzio Stabile Impero, (C.f./P.Iva
12614031008), non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale
ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatone previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi
o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall’O.c.c., dott.ssa
Meri Pellegrino, che espone una valutazione sulla completezza e
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e
che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
debitore. In particolare, l’O.c.c. ha altresì attestato che non è possibile
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acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di
azioni giudiziarie;
d) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell’O.c.c. emerge
che:
- il ricorrente risulta avere una passività complessiva di euro 3.961.397,28
(crediti prededucibili euro 2.080,00; crediti privilegiati euro 3.705.735,51;
crediti chirografari euro 253.581,77), traenti la loro origine per la gran
parte da accertamenti fiscali eseguiti nei confronti della società
Puliservice S.r.l. in liquidazione (già Puliservice S.n.c.) di cui il ricorrente
è stato socio dal 2007, poi fallita;
- il ricorrente dispone di un reddito da lavoro dipendente medio mensile
per le annualità dal 2022 al 2024 di euro 1.547,49;
- il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati, pur risultando
ancora intestatario nei pubblici registri del motoveicolo per trasporto di
persone tg BB85585 nonostante abbia comunicato di aver subito la
perdita del possesso, e immobili;
- il debitore è risultato: essere intestatario di un conto corrente su cui, alla
data del 30/06/2025, risulta un saldo positivo di euro 965,78 (giacenza
media anno 2024 pari a euro 458,87); di libretti postali con saldo
prossimo allo zero; nonché cointestatario di buoni fruttiferi postali in
favore della figlia minore per complessivi euro 15.000,00;
- il nucleo familiare del ricorrente, oltre al medesimo, si compone del
coniuge e della figlia minorenne;
- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, stante l’evidente
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far
fronte ad esse per come desumibile dalla relazione dell’O.c.c. e dalle
dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo O.c.c.;
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e) sussiste il requisito di cui all’art. 270, 1 co. c.c.i.i., non risultando
proposte domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV c.c.i.i.;
rilevato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il
fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo
familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla
spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, considerato anche
che le spese più gravose per il sostentamento del nucleo familiare sono
sostenute dal coniuge e che il ricorrente contribuisce solo in misura
marginale al sostentamento della figlia minore, intende mettere a
disposizione la quota parte del proprio reddito indicata in € 800,00
mensili per un periodo non inferiore ai quattro anni successivi;
osservato che, se è ben possibile una durata maggiore della procedura
nel caso di compimento di attività liquidatoria relativa ad immobili - nel
senso che la liquidazione non può essere chiusa fino a che vi siano beni
da liquidare -, con riferimento alle quote di stipendio, che costituiscono
crediti futuri, non appare possibile sostenere la possibilità di apprensione
di somme oltre la durata prevista per la esdebitazione, che opera di
diritto decorso un triennio, soprattutto alla luce della necessità di
interpretare il dettato normativo (art. 281, 5 e 6 c.c.i.i.) in maniera
conforme alla normativa comunitaria, prevedendo la c.d. Direttiva
Insolvency l'esdebitazione d'ufficio al compimento del triennio e la
possibilità per i singoli ordinamenti (art. 21 co. 3 Dir. n.1023/2019) di
stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria solo limitatamente ai
beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione -
sempre fatta salva la verifica della sussistenza in concreto dei presupposti
dell'esdebitazione;
ritenuto che debba emettersi sentenza ex art. 270 c.c.i.i., anche
nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il debitore metta
sostanzialmente a disposizione della procedura solo la quota parte del
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proprio reddito eccedente la somma necessaria al mantenimento suo e
della famiglia per un periodo di tre anni, in quanto, chiari indici
normativi, quali ad es. il richiamo operato dall’art. 276 all’art 233 c.c.i.i.
che prevede l’arresto della procedura nel caso non vi sia la possibilità di
pagare in alcun modo i creditori, e, più in generale, l’assimilazione della
liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale (che ben può essere
aperta nonostante l’assenza di attivo), depongono per la possibilità di
dichiarare l’apertura della liquidazione controllata anche in caso di attivo
assente o minimale (cfr. in questo senso, Trib. Perugia, sent n. 53/2023
del 31.7.2023);
ritenuto , quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta
la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e
determini l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del
debitore, salvo i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, c.c.i.i. con la
conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio
formulati dalla debitrice;
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il
mantenimento personale e familiare della ricorrente debba essere
effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la
documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese
straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa
istanza e motivato parere del liquidatore, che tenga conto altresì
dell’apporto al mantenimento familiare del coniuge;
rilevato che ai sensi dell’art. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i., dal giorno della
dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione
individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la
liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni
compresi nella procedura;
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ritenuto che nella liquidazione controllata solo il compenso dell’O.c.c.
ha natura prededucibile ex art. 6 c.c.i.i. mentre i compensi degli advisors e
del professionista legale godono unicamente del privilegio professionale
di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6
c.c.i.i.; inoltre, il compenso dell’O.c.c. è unitario e verrà liquidato del
Giudice all’esito della procedura (art. 275, co. 3 c.c.i.i.);
ritenuto , in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269
c.c.i.i. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 c.c.i.i.;
p.q.m.
visti gli artt. 2, 269 e 270 c.c.i.i.,
Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di Domenico Iuliano
(c.f. LNIDNC80P28C096B), residente a Fornelli (IS) in Via Campania
snc, cap 86070, e per l’effetto:
Nomina Giudice delegato il dott. Andrea Colaruotolo;
Nomina liquidatore la Dott.ssa Meri Pellegrino, già nominata dall’O.c.c.;
Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della
presente sentenza l’elenco dei creditori;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su
cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla
notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro
indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di
ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i.; si applica
l'articolo 10, comma 3;
Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e
rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del
patrimonio oggetto di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo
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ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di
cui all'articolo 216, comma 2;
Dispone che il rilascio di detti beni avverrà da parte del debitore al
momento dell’eventuale aggiudicazione a terzi, all’esito delle procedure
competitive disposte dal liquidatore;
Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale
e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine
il Liquidatore, subito dopo l’accettazione dell’incarico, presenterà al GD
istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o
comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre
alla procedura, formulando specifica proposta in merito tenuto conto di
quanto indicato nella parte motiva;
Dichiara che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 c.c.i.i., a partire dalla data
di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di
legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti
maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio
può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione
controllata del patrimonio di Domenico Iuliano;
Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda
ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto
di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche
il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di
ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla
formazione dell’inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un
programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della
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liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del
giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la
proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad
attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art.
273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni
compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con
richiesta di liquidazione del compenso dell’O.c.c., ai sensi dell’art. 275, c.
3 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi
dell’art. 276 c.c.i.i.;
- provveda ogni sei mesi a depositare in cancelleria un rapporto
riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua
gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel
rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia
cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura,
senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le
informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b)
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell’art.
280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere
comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su
sito internet del Tribunale di Isernia o sito del Ministero, con l'esclusione
di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia
trascritta nei registri immobiliari e al PRA. Nel caso in cui il debitore
svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il
registro delle imprese. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà
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essere documentata entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione
controllata;
Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al
debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia
notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/4/2026
Il giudice rel. Il Presidente
Dott. Andrea Colaruotolo Dott. Vittorio Cobianchi
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