Giurisprudenza su art. 269 CCII
Domanda di liquidazione controllata del debitore pensionato: verifica della documentazione e dei presupposti ex artt. 268 e 269
Trascrizione del documento originale
Testo integrale della decisione
Rg. Vg. 27 – 1 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Ufficio procedure concorsuali e crisi di impresa
Il Tribunale di Isernia – Sezione unica civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Andrea Colaruotolo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l’apertura della liquidazione controllata del
patrimonio promosso in proprio da Ionata Filippo (c.f.
NTIFPP57E25A080F), elettivamente domiciliato in Isernia alla Via G.
Laurelli n. 12, presso lo studio dell’avv. Pier Paolo Caruso, che lo
rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso, con
l’assistenza dell’O.c.c. dott.ssa Evelina Capezzone;
- ricorrente
Oggetto : apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art.
268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito c.c.i.i.)
ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
visto il ricorso depositato in data 6/6/2025 e la relativa documentazione
allegata, con il quale Ionata Filippo ha chiesto che venga aperta la propria
liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 c.c.i.i. al fine di superare la
crisi da sovraindebitamento in cui versa;
ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 65, co. 2, c.c.i.i. il
procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata,
sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo
III c.c.i.i. e, in particolare, a quella prevista per l’apertura della
liquidazione giudiziale per quanto compatibile;
rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall’art.
270, co. 5, c.c.i.i., a mente del quale “per i casi non regolati dal presente capo si
applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di
cui al titolo III”;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell’art. 270
c.c.i.i., il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo
dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 c.c.i.i.;
considerato che nell’ambito del Titolo V c.c.i.i., dedicato alla
“Liquidazione giudiziale” , il Capo IX disciplina la “Liquidazione controllata del
sovraindebitato” , prevedendo all’art. 268 c.c.i.i. che “Il debitore in stato di
sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi
dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei
suoi beni”; che l’art 2 c.c.i.i. definisce alla lett c) “«sovraindebitamento»: lo stato
di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore,
dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice
civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”
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visto il decreto di questo Tribunale con cui è stata fissata l’udienza per la
comparizione delle parti ai fini dell’accertamento della sussistenza dei
presupposti per l’apertura della liquidazione controllata dei beni del
debitore;
rilevato che si è costituito solo l’Inail, deducendo di non avere poste
creditorie nei confronti del ricorrente;
osservato che all’udienza del 4/3/2026 è comparso solo il ricorrente che
ha insistito per l’apertura della liquidazione controllata e che all’esito
dell’udienza il Giudice si è riservato;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della
liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l’istante
ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.
in Belmonte del Sannio (IS), Contrada Roccalabate n. 8, trattasi di
Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di
Isernia;
b) sussiste la legittimazione dell’istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e
269 c.c.i.i. in quanto il debitore, attualmente pensionato, non risulta
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatone previste dal codice civile
o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall’O.c.c., dott.ssa
Evelina Capezzone, che espone una valutazione sulla completezza e
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e
che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
debitore;
d) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell’O.c.c. emerge
che:
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- il ricorrente risulta avere una passività complessiva di euro 399.549,20
(crediti prededucibili euro 4.000,00; crediti privilegiati euro 167.195,17;
crediti chirografari euro 228.354,03), traenti la loro origine per la gran
parte dalla pregressa attività di bar – vendita di generi di monopolio
svolta in forma di ditta individuale dal Ionata Filippo, iscritta nel registro
imprese presso la CCIAA del Molise al numero REA IS-22613, iniziata
in data 15/02/1986, poi cessata in data 31/12/2023 e cancellata dal
registro imprese in data 31/0172024;
- il ricorrente dispone di un reddito da pensione lordo pari ad euro
1.898,00;
- il ricorrente è proprietario di un bene mobile (autocarro, furgone,
OPEL SIGNUM Tg. CP937FY, acquistato in data 29.06.2005, privo
all’attualità di un valore commerciale e utilizzato dal debitore per
spostarsi), e di vari beni immobili, fabbricati e terreni siti nei comuni di
Belmonte del Sannio, di Agnone e di Isernia;
- il debitore è risultato essere intestatario di un conto corrente su cui, alla
data del 16/1/2026, risulta un saldo positivo di euro 236,96;
- il nucleo familiare del ricorrente è composto solo dal medesimo;
- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, stante l’evidente
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far
fronte ad esse per come desumibile dalla relazione dell’O.c.c. e dalle
dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo O.c.c.;
e) sussiste il requisito di cui all’art. 270, 1 co. c.c.i.i., non risultando
proposte domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV c.c.i.i.;
rilevato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il
fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo
familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla
spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, intende mettere a
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disposizione : la quota di proprietà degli immobili riportati nella relazione
particolareggiata e il reddito da pensione, ad esclusione di quanto occorra
al suo sostentamento, per un importo mensile pari ad € 548,00, per la
durata complessiva della procedura di liquidazione, ed in ogni caso sino
alla durata di quattro anni successivi al deposito della domanda;
osservato che, se è ben possibile una durata maggiore della procedura
nel caso di compimento di attività liquidatoria relativa ad immobili - nel
senso che la liquidazione non può essere chiusa fino a che vi siano beni
da liquidare -, con riferimento alle quote di stipendio, che costituiscono
crediti futuri, non appare possibile sostenere la possibilità di apprensione
di somme oltre la durata prevista per la esdebitazione, che opera di
diritto decorso un triennio, soprattutto alla luce della necessità di
interpretare il dettato normativo (art. 281, 5 e 6 c.c.i.i.) in maniera
conforme alla normativa comunitaria, prevedendo la c.d. Direttiva
Insolvency l'esdebitazione d'ufficio al compimento del triennio e la
possibilità per i singoli ordinamenti (art. 21 co. 3 Dir. n.1023/2019) di
stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria solo limitatamente ai
beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione -
sempre fatta salva la verifica della sussistenza in concreto dei presupposti
dell'esdebitazione;
ritenuto , quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta
la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e
determini l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del
debitore, salvo i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, c.c.i.i. con la
conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio
formulati dalla debitrice;
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il
mantenimento personale e familiare della ricorrente debba essere
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effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la
documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese
straordinarie periodiche indispensabili al proprio fabbisogno personale e
familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore;
rilevato che ai sensi dell’art. 270, comma 5, e 150 c.c.i.i., dal giorno della
dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione
individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la
liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni
compresi nella procedura;
ritenuto che nella liquidazione controllata solo il compenso dell’O.c.c.
ha natura prededucibile ex art. 6 c.c.i.i. mentre i compensi degli advisors e
del professionista legale godono unicamente del privilegio professionale
di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6
c.c.i.i.; inoltre, il compenso dell’O.c.c. è unitario e verrà liquidato del
Giudice all’esito della procedura (art. 275, co. 3 c.c.i.i.) in base ai
parametri di legge individuati dal D.M. 202/2014;
ritenuto che la pattuizione sul compenso dell’O.c.c., inserendosi
all’interno della procedura di liquidazione del patrimonio, finisce con
l’assumere natura concorsuale e, pertanto, è tenuta ad uniformarsi ai
criteri di economicità, opportunità e convenienza a cui si ispira. Con il
d.lgs. 136/2024, si è fatta definitiva chiarezza sulla unicità del compenso,
stabilendosi che “il G.D procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, in caso
di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto
dall’organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall’OCC. Il compenso è
determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014,
n. 202” ;
ritenuto , in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269
c.c.i.i. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 c.c.i.i.;
p.q.m.
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visti gli artt. 2, 269 e 270 c.ci.i.,
Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di Ionata Filippo (c.f.
NTIFPP57E25A080F), nato a Agnone (IS) il 25.05.1957, residente a
Belmonte del Sannio (IS), Contrada Roccalabate n. 8;
Nomina Giudice delegato il dott. Andrea Colaruotolo;
Nomina liquidatore la Dott.ssa Evelina Capezzone, già nominata
dall’O.c.c.;
Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della
presente sentenza l’elenco dei creditori;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su
cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla
notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro
indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di
ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i.; si applica
l'articolo 10, comma 3;
Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e
rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del
patrimonio oggetto di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo
ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di
cui all'articolo 216, comma 2;
Dispone che il rilascio di detti beni avverrà da parte del debitore al
momento dell’eventuale aggiudicazione a terzi, all’esito delle procedure
competitive disposte dal liquidatore;
Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale
e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine
il Liquidatore, subito dopo l’accettazione dell’incarico, presenterà al GD
istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o
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comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre
alla procedura, formulando specifica proposta in merito tenuto conto di
quanto indicato nella parte motiva;
Dichiara che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 c.c.i.i., a partire dalla data
di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di
legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti
maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio
può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione
controllata del patrimonio di Domenico Iuliano;
Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda
ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto
di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche
il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di
ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla
formazione dell’inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un
programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della
liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del
giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la
proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad
attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art.
273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni
compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con
richiesta di liquidazione del compenso dell’O.c.c., ai sensi dell’art. 275, c.
3 c.c.i.i.;
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- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi
dell’art. 276 c.c.i.i.;
- provveda ogni sei mesi a depositare in cancelleria un rapporto
riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua
gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel
rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia
cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura,
senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le
informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b)
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell’art.
280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere
comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su
sito internet del Tribunale di Isernia o sito del Ministero, con l'esclusione
di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia
trascritta nei registri immobiliari e al PRA. Nel caso in cui il debitore
svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il
registro delle imprese. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà
essere documentata entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione
controllata;
Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al
debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia
notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/4/2026
Il giudice rel. Il Presidente
Dott. Andrea Colaruotolo Dott. Vittorio Cobianchi
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