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Giurisprudenza su art. 269 CCII

Domanda di liquidazione controllata del debitore pensionato: verifica della documentazione e dei presupposti ex artt. 268 e 269

Trib. Isernia, RG VG 27-1/2025

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

Rg. Vg. 27 – 1 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ISERNIA

SEZIONE UNICA CIVILE

Ufficio procedure concorsuali e crisi di impresa

Il Tribunale di Isernia – Sezione unica civile, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Vittorio Cobianchi Presidente

Dott.ssa Angela Di Dio Giudice

Dott. Andrea Colaruotolo Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l’apertura della liquidazione controllata del

patrimonio promosso in proprio da Ionata Filippo (c.f.

NTIFPP57E25A080F), elettivamente domiciliato in Isernia alla Via G.

Laurelli n. 12, presso lo studio dell’avv. Pier Paolo Caruso, che lo

rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso, con

l’assistenza dell’O.c.c. dott.ssa Evelina Capezzone;

- ricorrente

Oggetto : apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art.

268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito c.c.i.i.)

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

visto il ricorso depositato in data 6/6/2025 e la relativa documentazione

allegata, con il quale Ionata Filippo ha chiesto che venga aperta la propria

liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 c.c.i.i. al fine di superare la

crisi da sovraindebitamento in cui versa;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 65, co. 2, c.c.i.i. il

procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata,

sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo

III c.c.i.i. e, in particolare, a quella prevista per l’apertura della

liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall’art.

270, co. 5, c.c.i.i., a mente del quale “per i casi non regolati dal presente capo si

applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di

cui al titolo III”;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell’art. 270

c.c.i.i., il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo

dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 c.c.i.i.;

considerato che nell’ambito del Titolo V c.c.i.i., dedicato alla

“Liquidazione giudiziale” , il Capo IX disciplina la “Liquidazione controllata del

sovraindebitato” , prevedendo all’art. 268 c.c.i.i. che “Il debitore in stato di

sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi

dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei

suoi beni”; che l’art 2 c.c.i.i. definisce alla lett c) “«sovraindebitamento»: lo stato

di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore,

dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e

di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a

liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice

civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”

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visto il decreto di questo Tribunale con cui è stata fissata l’udienza per la

comparizione delle parti ai fini dell’accertamento della sussistenza dei

presupposti per l’apertura della liquidazione controllata dei beni del

debitore;

rilevato che si è costituito solo l’Inail, deducendo di non avere poste

creditorie nei confronti del ricorrente;

osservato che all’udienza del 4/3/2026 è comparso solo il ricorrente che

ha insistito per l’apertura della liquidazione controllata e che all’esito

dell’udienza il Giudice si è riservato;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della

liquidazione controllata, in quanto:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l’istante

ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.

in Belmonte del Sannio (IS), Contrada Roccalabate n. 8, trattasi di

Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di

Isernia;

b) sussiste la legittimazione dell’istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e

269 c.c.i.i. in quanto il debitore, attualmente pensionato, non risulta

assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta

amministrativa o ad altre procedure liquidatone previste dal codice civile

o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall’O.c.c., dott.ssa

Evelina Capezzone, che espone una valutazione sulla completezza e

l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e

che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del

debitore;

d) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell’O.c.c. emerge

che:

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- il ricorrente risulta avere una passività complessiva di euro 399.549,20

(crediti prededucibili euro 4.000,00; crediti privilegiati euro 167.195,17;

crediti chirografari euro 228.354,03), traenti la loro origine per la gran

parte dalla pregressa attività di bar – vendita di generi di monopolio

svolta in forma di ditta individuale dal Ionata Filippo, iscritta nel registro

imprese presso la CCIAA del Molise al numero REA IS-22613, iniziata

in data 15/02/1986, poi cessata in data 31/12/2023 e cancellata dal

registro imprese in data 31/0172024;

- il ricorrente dispone di un reddito da pensione lordo pari ad euro

1.898,00;

- il ricorrente è proprietario di un bene mobile (autocarro, furgone,

OPEL SIGNUM Tg. CP937FY, acquistato in data 29.06.2005, privo

all’attualità di un valore commerciale e utilizzato dal debitore per

spostarsi), e di vari beni immobili, fabbricati e terreni siti nei comuni di

Belmonte del Sannio, di Agnone e di Isernia;

- il debitore è risultato essere intestatario di un conto corrente su cui, alla

data del 16/1/2026, risulta un saldo positivo di euro 236,96;

- il nucleo familiare del ricorrente è composto solo dal medesimo;

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, stante l’evidente

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far

fronte ad esse per come desumibile dalla relazione dell’O.c.c. e dalle

dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo O.c.c.;

e) sussiste il requisito di cui all’art. 270, 1 co. c.c.i.i., non risultando

proposte domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV c.c.i.i.;

rilevato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il

fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo

familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla

spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, intende mettere a

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disposizione : la quota di proprietà degli immobili riportati nella relazione

particolareggiata e il reddito da pensione, ad esclusione di quanto occorra

al suo sostentamento, per un importo mensile pari ad € 548,00, per la

durata complessiva della procedura di liquidazione, ed in ogni caso sino

alla durata di quattro anni successivi al deposito della domanda;

osservato che, se è ben possibile una durata maggiore della procedura

nel caso di compimento di attività liquidatoria relativa ad immobili - nel

senso che la liquidazione non può essere chiusa fino a che vi siano beni

da liquidare -, con riferimento alle quote di stipendio, che costituiscono

crediti futuri, non appare possibile sostenere la possibilità di apprensione

di somme oltre la durata prevista per la esdebitazione, che opera di

diritto decorso un triennio, soprattutto alla luce della necessità di

interpretare il dettato normativo (art. 281, 5 e 6 c.c.i.i.) in maniera

conforme alla normativa comunitaria, prevedendo la c.d. Direttiva

Insolvency l'esdebitazione d'ufficio al compimento del triennio e la

possibilità per i singoli ordinamenti (art. 21 co. 3 Dir. n.1023/2019) di

stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria solo limitatamente ai

beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione -

sempre fatta salva la verifica della sussistenza in concreto dei presupposti

dell'esdebitazione;

ritenuto , quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta

la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e

determini l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del

debitore, salvo i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, c.c.i.i. con la

conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio

formulati dalla debitrice;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il

mantenimento personale e familiare della ricorrente debba essere

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effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la

documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese

straordinarie periodiche indispensabili al proprio fabbisogno personale e

familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore;

rilevato che ai sensi dell’art. 270, comma 5, e 150 c.c.i.i., dal giorno della

dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione

individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la

liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni

compresi nella procedura;

ritenuto che nella liquidazione controllata solo il compenso dell’O.c.c.

ha natura prededucibile ex art. 6 c.c.i.i. mentre i compensi degli advisors e

del professionista legale godono unicamente del privilegio professionale

di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6

c.c.i.i.; inoltre, il compenso dell’O.c.c. è unitario e verrà liquidato del

Giudice all’esito della procedura (art. 275, co. 3 c.c.i.i.) in base ai

parametri di legge individuati dal D.M. 202/2014;

ritenuto che la pattuizione sul compenso dell’O.c.c., inserendosi

all’interno della procedura di liquidazione del patrimonio, finisce con

l’assumere natura concorsuale e, pertanto, è tenuta ad uniformarsi ai

criteri di economicità, opportunità e convenienza a cui si ispira. Con il

d.lgs. 136/2024, si è fatta definitiva chiarezza sulla unicità del compenso,

stabilendosi che “il G.D procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, in caso

di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto

dall’organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall’OCC. Il compenso è

determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014,

n. 202” ;

ritenuto , in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269

c.c.i.i. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 c.c.i.i.;

p.q.m.

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visti gli artt. 2, 269 e 270 c.ci.i.,

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di Ionata Filippo (c.f.

NTIFPP57E25A080F), nato a Agnone (IS) il 25.05.1957, residente a

Belmonte del Sannio (IS), Contrada Roccalabate n. 8;

Nomina Giudice delegato il dott. Andrea Colaruotolo;

Nomina liquidatore la Dott.ssa Evelina Capezzone, già nominata

dall’O.c.c.;

Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della

presente sentenza l’elenco dei creditori;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su

cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla

notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro

indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di

ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i.; si applica

l'articolo 10, comma 3;

Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e

rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del

patrimonio oggetto di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo

ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di

cui all'articolo 216, comma 2;

Dispone che il rilascio di detti beni avverrà da parte del debitore al

momento dell’eventuale aggiudicazione a terzi, all’esito delle procedure

competitive disposte dal liquidatore;

Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale

e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine

il Liquidatore, subito dopo l’accettazione dell’incarico, presenterà al GD

istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o

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comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre

alla procedura, formulando specifica proposta in merito tenuto conto di

quanto indicato nella parte motiva;

Dichiara che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 c.c.i.i., a partire dalla data

di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di

legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti

maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio

può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione

controllata del patrimonio di Domenico Iuliano;

Dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda

ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto

di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche

il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di

ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla

formazione dell’inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un

programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della

liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del

giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la

proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad

attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art.

273 c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni

compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con

richiesta di liquidazione del compenso dell’O.c.c., ai sensi dell’art. 275, c.

3 c.c.i.i.;

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- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al

Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi

dell’art. 276 c.c.i.i.;

- provveda ogni sei mesi a depositare in cancelleria un rapporto

riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua

gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel

rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia

cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura,

senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le

informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b)

ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell’art.

280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere

comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su

sito internet del Tribunale di Isernia o sito del Ministero, con l'esclusione

di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia

trascritta nei registri immobiliari e al PRA. Nel caso in cui il debitore

svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il

registro delle imprese. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà

essere documentata entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione

controllata;

Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al

debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia

notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 3/4/2026

Il giudice rel. Il Presidente

Dott. Andrea Colaruotolo Dott. Vittorio Cobianchi

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