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Giurisprudenza su art. 270 CCII

Apertura della liquidazione controllata di un lavoratore dipendente con determinazione della quota di reddito esclusa

Trib. Trani, n. 63/2026

Trascrizione del documento originale

Testo integrale della decisione

R.G. n. 57-1/2026 – Liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra - Presidente dott.ssa Diletta Calò - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA - letto il ricorso proposto dal sig. PORRO GIUSEPPE (C.F. PRRGPP79M12L328L), per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; - considerato che sussistono tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, in quanto: a) sussiste la competenza dell’intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente ad Andria; quindi, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Trani; b) il ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), e 268, comma 1, CCII è legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all’art. 39 CCII, come previsto dall’art. 65, c. 2 CCII; d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC, avv. Filomena Baldino, la quale ha verificato la completezza e l’attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; e) sussiste il requisito di cui all’art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso

alle procedure di cui al titolo IV; f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili; - considerato che secondo quanto attestato dall’OCC, il ricorrente è lavoratore dipendente, con mansione di impiegato e il relativo nucleo familiare è composto dal debitore istante, dalla coniuge (lavoratrice dipendente) e due figli minori;

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- considerata la sproporzione tra i debiti contratti, risorse disponibili e spese per il sostentamento, è

evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente; - dato atto che la procedura di liquidazione controllata riguarda tutto il patrimonio del ricorrente, pertanto, l’eventuale esclusione di alcuni beni potrà essere valutata dopo che sarà effettuata la stima degli stessi da parte di un esperto, in esecuzione del redigendo programma di liquidazione e laddove il liquidatore valuti in via documentata l’antieconomicità della vendita; - osservato che l’art. 268 CCII prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); - ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell’art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata di tutto il patrimonio del ricorrente ad eccezione, ai sensi dell’art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore percepisce a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento; - ritenuto che, ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell’art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva la successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che la retribuzione media mensile del ricorrente ammonta ad € 2.000,00 (considerando le ultime tre annualità), mentre la retribuzione mensile percepita dal coniuge ammonta a € 1.500,00, si valuta allo stato in € 800,00 il fabbisogno mensile del ricorrente: deve applicarsi quale parametro per la determinazione della somma occorrente per il mantenimento, alla stregua di quanto disposto dall’art. 283 co. 2, CCII, il criterio soglia dell’importo dell’assegno sociale (oggi pari ad €.546,24 per 13 mensilità; ripartito in 12 mensilità è pari a €.591,76), aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella all. 1 del d.p.c.m. 5.12.2013 n. 159 (cioè in base al numero dei componenti il nucleo familiare); in altri termini, €.887,64, ossia l’assegno sociale 2026 già aumentato della metà, x 2,46, parametro corrispondente a 4 componenti del nucleo familiare, come documentato in atti; - osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), salva la valutazione del liquidatore di subentro in procedura/e esecutiva/e individuale/i in stato avanzato; - visto l’art. 270 CCII;

PQM 1. dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di PORRO GIUSEPPE (C.F. PRRGPP79M12L328L) e nomina, quale G.d. alla procedura, il dott. Antonio Lacatena; 2 . nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell’art. 270, comma 2, CCII, l’avv. Maurizio Tortora, del Foro di Trani;

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3 . dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza

dell’importo di €.750,00 mensile, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la integrale tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura; 4 . ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori; 5 . assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell’art. 201 CCII; 6 . ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 7 . dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; 8 . ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, limitatamente ai beni immobili e/o mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione; 9 . dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato; 10. dispone che l’inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all’art. 268 comma 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell’esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 co. 2 CCII); 11 . dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII; 12. precisa che le (eventuali) vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile; 13 . dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli

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artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la

situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC; 14. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione; 15. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014; 16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell’esdebitazione; 17. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155- quater , 155- quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 18. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa la omissione dei dati sensibili. Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione all’OCC e al liquidatore, ed a quest’ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Trani, così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile del 13 aprile 2026 Il Giudice est. Il Presidente dott. Antonio Lacatena dott.ssa Maria Azzurra Guerra

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