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Commento sistematico: la norma insieme ad atti e giurisprudenza

Commento all'art. 121 CCII (Stato di insolvenza)

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Salvatore Della Corte·Pubblicato il

Come si accerta lo stato di insolvenza?

L'art. 121 definisce lo stato di insolvenza come presupposto della liquidazione giudiziale. La giurisprudenza ha consolidato il criterio: insolvenza è l'incapacità durevole di adempiere, non la mera illiquidità transitoria.

La Cassazione n. 8644/2026 ha statuito che l'accertamento dello stato di insolvenza è un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se correttamente motivato: il giudice di merito valuta la persistente incapacità di far fronte alle obbligazioni, e la Corte interviene solo su vizi logici o di diritto.

La Cassazione n. 10701/2026 ha inoltre precisato che la prova della qualifica di impresa minore, rilevante per l'ambito di applicazione, non si esaurisce nei bilanci del triennio ma può fondarsi su ogni elemento istrutorio utile.

Il Tribunale di Massa ha affrontato i presupposti di apertura in una fattispecie di gruppo, confermando che la verifica dell'insolvenza segue la realtà economica dell'impresa e non schemi meramente contabili.

Quali margini di sindacato restano alla Cassazione?

La Cassazione consolida un accertamento di insolvenza sostanziale e deferente verso il giudice di merito: sindacato limitato in cassazione, ma forte esigenza di motivazione su elementi concreti, flussi, scaduto, continuità, e non su mere asserzioni.

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